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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 29/05/2025, n. 379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 379 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 132/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Michele Fornaciari Presidente
Alice Croci Giudice
Michela Boi Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 132/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Rosy Gianneschi Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Alessandra Controparte_1 C.F._2
Lazzeri
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO
separazione personale
CONCLUSIONI
Per le parti congiuntamente: “le parti raggiungono un accordo sulle condizioni di separazione personale dei coniugi nei termini che seguono:
-la casa coniugale è assegnata alla sig.ra con cui convive la IG , Controparte_1 Per_1
maggiorenne e non autosufficiente, riconosciuta invalida al 75%;
-il sig. verserà alla sig.ra entro il giorno 15 di ogni mese, un contributo per Pt_1 CP_1
il mantenimento della IG , di 250 euro mensili, con rivalutazione secondo gli indici ISTAT, Per_1 oltre alla refusione del 50% delle spese straordinarie come da Protocollo adottato presso quest'ufficio; il sig. si impegna a cedere gratuitamente alla sig.ra 'autovettura Fiat Punto;
Pt_1 CP_1 il sig. sarà libero di interrompere il contratto della wi-fi e del Telepass, cosa di cui la sig.ra Pt_1
rende atto.” CP_1
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 23.1.2025 e regolarmente notificato, , Parte_1
premesso di aver contratto matrimonio il 18.6.1989 con dall'unione Controparte_1 con la quale sono nati i figli (28.6.1995) maggiorenne ed economicamente Persona_2 autosufficiente, (23.7.2003) maggiorenne ed economicamente autosufficiente e Persona_3
(17.4.1993) maggiorenne e non economicamente autosufficiente, ha chiesto Persona_4
pronunciarsi la separazione personale alle condizioni indicate in ricorso, essendo divenuta ormai intollerabile, con il passare del tempo, la prosecuzione della convivenza.
Si è costituita che si è dichiarata remissiva alla pronuncia di Controparte_1
separazione, ma, contestando tutto quanto ex adverso dedotto, ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in comparsa.
All'udienza del 2.5.2025, sono state sentite le parti, comparse personalmente dinanzi al giudice istruttore. Esperito il tentativo di conciliazione, le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, nei termini riportati in epigrafe. Assunti i provvedimenti temporanei e urgenti, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione, ai sensi dell'art. 473 bis.21 u.c. c.p.c., senza concessione di termini per memorie conclusive.
***
Preliminarmente deve rilevarsi che la domanda di separazione è fondata.
Ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà.
La crisi coniugale, accertata sulla base delle allegazioni delle parti e sull'insistenza nella richiesta di pronuncia della separazione personale, dimostra che la prosecuzione della vita comune è divenuta intollerabile e non vi è possibilità di riconciliazione.
Risulta, infatti, che i coniugi vivono separati tra loro e tale circostanza contrasta oggettivamente con quel consortium omnis vitae che costituisce presupposto essenziale del rapporto di coniugio.
Tanto basta per accogliere la domanda di separazione personale. Non vi sono poi motivi per disattendere, quanto alle condizioni di separazione, la volontà delle parti, conforme all'interesse dei coniugi e dei digli non ancora autosufficienti e, pertanto, si recepiscono integralmente le conclusioni rassegnate, prendendosi atto, altresì, degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti.
In ragione dell'intervenuta conciliazione, le spese di lite sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi, nato a [...], il Parte_1
9.12.1962, e , nata a [...], il [...], uniti in matrimonio Controparte_1
in Montecarlo (LU), in data 18.6.1989, trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del predetto
Comune dell'anno 1989 al n. 9 parte II serie A, autorizzando i coniugi a vivere separati, con facoltà di interrompere la coabitazione, ma pur sempre con l'obbligo di reciproco rispetto;
- recepisce, quanto alla regolamentazione delle ulteriori questioni inter partes, le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti e riportate in epigrafe;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Lucca, così deciso nella camera di consiglio del 28.5.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Michela Boi Michele Fornaciari
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Michele Fornaciari Presidente
Alice Croci Giudice
Michela Boi Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 132/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Rosy Gianneschi Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Alessandra Controparte_1 C.F._2
Lazzeri
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO
separazione personale
CONCLUSIONI
Per le parti congiuntamente: “le parti raggiungono un accordo sulle condizioni di separazione personale dei coniugi nei termini che seguono:
-la casa coniugale è assegnata alla sig.ra con cui convive la IG , Controparte_1 Per_1
maggiorenne e non autosufficiente, riconosciuta invalida al 75%;
-il sig. verserà alla sig.ra entro il giorno 15 di ogni mese, un contributo per Pt_1 CP_1
il mantenimento della IG , di 250 euro mensili, con rivalutazione secondo gli indici ISTAT, Per_1 oltre alla refusione del 50% delle spese straordinarie come da Protocollo adottato presso quest'ufficio; il sig. si impegna a cedere gratuitamente alla sig.ra 'autovettura Fiat Punto;
Pt_1 CP_1 il sig. sarà libero di interrompere il contratto della wi-fi e del Telepass, cosa di cui la sig.ra Pt_1
rende atto.” CP_1
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 23.1.2025 e regolarmente notificato, , Parte_1
premesso di aver contratto matrimonio il 18.6.1989 con dall'unione Controparte_1 con la quale sono nati i figli (28.6.1995) maggiorenne ed economicamente Persona_2 autosufficiente, (23.7.2003) maggiorenne ed economicamente autosufficiente e Persona_3
(17.4.1993) maggiorenne e non economicamente autosufficiente, ha chiesto Persona_4
pronunciarsi la separazione personale alle condizioni indicate in ricorso, essendo divenuta ormai intollerabile, con il passare del tempo, la prosecuzione della convivenza.
Si è costituita che si è dichiarata remissiva alla pronuncia di Controparte_1
separazione, ma, contestando tutto quanto ex adverso dedotto, ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in comparsa.
All'udienza del 2.5.2025, sono state sentite le parti, comparse personalmente dinanzi al giudice istruttore. Esperito il tentativo di conciliazione, le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, nei termini riportati in epigrafe. Assunti i provvedimenti temporanei e urgenti, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione, ai sensi dell'art. 473 bis.21 u.c. c.p.c., senza concessione di termini per memorie conclusive.
***
Preliminarmente deve rilevarsi che la domanda di separazione è fondata.
Ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà.
La crisi coniugale, accertata sulla base delle allegazioni delle parti e sull'insistenza nella richiesta di pronuncia della separazione personale, dimostra che la prosecuzione della vita comune è divenuta intollerabile e non vi è possibilità di riconciliazione.
Risulta, infatti, che i coniugi vivono separati tra loro e tale circostanza contrasta oggettivamente con quel consortium omnis vitae che costituisce presupposto essenziale del rapporto di coniugio.
Tanto basta per accogliere la domanda di separazione personale. Non vi sono poi motivi per disattendere, quanto alle condizioni di separazione, la volontà delle parti, conforme all'interesse dei coniugi e dei digli non ancora autosufficienti e, pertanto, si recepiscono integralmente le conclusioni rassegnate, prendendosi atto, altresì, degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti.
In ragione dell'intervenuta conciliazione, le spese di lite sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi, nato a [...], il Parte_1
9.12.1962, e , nata a [...], il [...], uniti in matrimonio Controparte_1
in Montecarlo (LU), in data 18.6.1989, trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del predetto
Comune dell'anno 1989 al n. 9 parte II serie A, autorizzando i coniugi a vivere separati, con facoltà di interrompere la coabitazione, ma pur sempre con l'obbligo di reciproco rispetto;
- recepisce, quanto alla regolamentazione delle ulteriori questioni inter partes, le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti e riportate in epigrafe;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Lucca, così deciso nella camera di consiglio del 28.5.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Michela Boi Michele Fornaciari