Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 24/01/2025, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3908/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Silvia Corinaldesi Presidente Rel/Est dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Lara Seccacini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 3908/2024 promosso da:
nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'avv. TOGNI Parte_1
ETTORE;
e nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'avv. TOGNI Parte_2
ETTORE.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI: [ omologare la separazione personale dei coniugi alle seguenti] CONDIZIONI
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto impegnandosi, altresì, a comunicare tempestivamente, l'uno all'altro, ogni eventuale modifica della residenza.
2) La casa coniugale sita in HI (AN) via Buozzi 11 individuata al catasto del Comune di
HI al foglio 18, mappale 336, sub.2 e sub.6, in comproprietà pro-indiviso fra i coniugi, con i mobili e gli arredi viene attribuita in uso e godimento alla SI.ra , quale genitore Parte_1 presso cui sono collocati in via prevalente le figlie minori e . Persona_1 Per_2
3) Le parti pattuiscono che a far data dalla sottoscrizione del ricorso per separazione consensuale, il
SI. trasferirà altrove la propria dimora e residenza. Parte_2
4) Le utenze relative alla casa familiare (luce, acqua, gas, telefono e connessione internet), saranno intestate alla SI.ra . Le parti pattuiscono che i costi delle predette utenze e servizi, le Parte_1
spese condominiali per la gestione ordinaria, nonché i costi della Tari relativi alla casa familiare,
[...]
. Parte_1
5) Le parti pattuiscono che le rate mensili (€ 409,64 cadauna) relative all'erogazione del mutuo di cui in premessa, sino all'estinzione del mutuo, dalla data di sottoscrizione del presente ricorso verranno pagate al 50% da ciascun comproprietario, mediante versamento pro quota della somma di € 204,82 sul seguente conto corrente iban: [...] accesso presso la Banca NT
LO , filiale di HI (AN).
6) Le figlie minori e vengono affidate, con la forma dell'affidamento Persona_1 Persona_3 condiviso, ad entrambi i genitori, dai quali avranno diritto di ricevere cura, educazione ed istruzione.
7) Le decisioni di maggiore interesse per le figlie relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte di comune accordo tra i coniugi tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie.
8) Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la responsabilità separatamente.
9) I coniugi, d'accordo tra loro, stabiliscono che la dimora prevalente e la residenza delle figlie minori e siano presso l'abitazione della madre SI.ra ; il cambio Persona_1 Persona_3 Parte_1 di residenza, o domicilio delle figlie minori (fermo restando l'obbligo di comunicazione), potrà avvenire senza il preventivo accordo dei genitori, solo ed esclusivamente nel caso in cui le distanze (dal luogo della nuova residenza o domicilio), siano tali da non impedire al coniuge non collocatario l'esercizio del diritto di visita, o da non alterare il diritto del medesimo di partecipare alla vita dele figlie.
10) Le figlie minori e trascorreranno con il padre uno, o due pomeriggi la Persona_1 Persona_3
settimana, tenuto conto degli impegni lavorativi del predetto genitore, con possibilità di pernottare presso l'abitazione paterna.
11) Le figlie trascorreranno altresì i fine settimana, a settimane alternate, con il padre, dal venerdì, tarda serata, fino all'orario di cena della domenica;
il padre potrà, per esigenze lavorative, comunicare un diverso orario del periodo nel quale starà con le figlie, relativamente al predetto fine settimana.
12) Fuori di tali giorni e di tali orari, le figlie rimarranno con la madre.
13) I tempi di cui sopra, che potranno essere derogati col preventivo accordo dei genitori, saranno gestiti dai genitori avuto riguardo alle esigenze preminenti delle figlie, alle loro inclinazioni, alle loro necessità di crescita, di istruzione e di educazione serena ed armoniosa.
14) Le figlie minori e trascorreranno con il padre le feste natalizie, Persona_1 Persona_3
alternando con la madre il giorno di Natale e quello di Santo Stefano. Le figlie minori e Persona_1
trascorreranno con il padre le feste pasquali, alternando con la madre il giorno di Pasqua Persona_3
e quello del Lunedì dell'Angelo.
15) I genitori stabiliscono che, se le figlie trascorreranno il periodo comprendente il giorno di Natale con la madre, il periodo comprendente il giorno di Pasqua sarà trascorso con il padre e viceversa. 16) Il padre e la madre avranno inoltre il diritto-dovere di tenere con ognuno di loro le figlie minori,
compatibilmente agli impegni scolastici dele figlie e lavorativi degli stessi, sette giorni consecutivi nel periodo estivo che va dal 15 giugno al 1 settembre, nonché per un altro periodo di massimo 7 giorni, anche non consecutivi, nel resto dell'anno, compatibilmente con gli impegni scolastici delle figlie;
tali periodi dovranno essere concordati preventivamente tra i genitori almeno un mese prima e potranno essere derogati sempre con l'accordo dei genitori.
17) Ai fini di mantenere un rapporto significativo e continuativo con gli ascendenti e con i parenti di ciascun genitore, nel tempo che le figlie trascorreranno con il padre avranno il diritto di frequentare gli ascendenti ed i parenti paterni, mentre nel tempo che trascorreranno con la madre avranno diritto di frequentare gli ascendenti ed i parenti materni.
18) Tenuto conto delle attuali esigenze delle figlie minori e , del tenore di Persona_1 Persona_3 vita goduto dalle figlie in costanza di convivenza con entrambi i coniugi, dei tempi di permanenza dele figlie presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi, della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore, i coniugi d'accordo stabiliscono che il SI.
verserà alla SI.ra , quale genitore con cui le figlie e Parte_2 Parte_1 Persona_1
hanno la loro dimora prevalente e quindi quale contributo al mantenimento ordinario delle Persona_3 figlie stesse, entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese in via anticipata, a mezzo di bonifico bancario, la somma mensile di € 300,00 (trecento/00) per ciascun figlio e così complessivamente l'importo di €
600,00 (seicento/00) mensili rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
19) Le parti si obbligano altresì a sostenere nella misura del 50% cadauno, previa esibizione delle ricevute di pagamento, le spese straordinarie mediche, scolastiche, di acquisto libri, trasporto e corredo scolastico, nonché tutte quelle spese straordinarie necessarie allo sviluppo socio–culturale e sportivo dele figlie (spese sportive, di turismo, di vacanza studio, ripetizioni ecc.), purché previamente concordate tra i genitori. Sul punto le parti concordano che troverà applicazione il protocollo redatto dal Tribunale di Ancona per i procedimenti in materia di famiglia in vigore dal 10/07/2024 che i coniugi dichiarano di conoscere ed accettare. I coniugi stabiliscono che le spese per il sostegno psicologico e/o psicoterapeutico per la figlia sono considerate come spese straordinarie e Per_1 pertanto verranno sostenute al 50% dai genitori.
20) I coniugi pattuiscono che eventuali assegni familiari relativi alle figlie e Persona_1 Per_3
saranno percepiti al 50% ciascuno.
[...]
21) I coniugi, essendo economicamente autosufficienti ed indipendenti, perdurando siffatta situazione, nulla richiedono per sé reciprocamente a titolo di mantenimento.
22) Le spese bollo e contributo unificato di cui al presente atto saranno a carico dei coniugi in parti uguali tra loro.
23) I coniugi dichiarano di prestarsi reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto personale del minore, altresì dichiarano di prestare il proprio consenso al rilascio e/o rinnovo della carta di identità valida per l'espatrio. Ad ogni modo, per ogni viaggio, le parti dovranno comunicare, preventivamente, all'altro genitore le date del viaggio e del rientro nonché il luogo o i luoghi in cui soggiornerà il minore.”
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato congiuntamente e che si sono sposati Parte_1 Parte_2
a HI (AN) il 14/02/2015, hanno chiesto la separazione consensuale rappresentando che dall'unione sono nate due figlie, (nata il [...]) e (nata il [...]) e che, il Per_1 Per_3
progressivo deterioramento del rapporto coniugale negli ultimi anni ha reso impossibile la convivenza, di talché le parti sono consensualmente addivenute alla decisione di separarsi.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero che, in data 07/10/2024, ha emesso parere favorevole.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi delle figlie minori.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto delle minori, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al loro interesse morale e materiale, sono rispettose della loro esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione delle minori stesse.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. Le spese legali si intendono compensate, in ragione della definizione concordata del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue:
DICHIARA la separazione dei coniugi e i quali Parte_1 Parte_2
hanno contatto matrimonio a HI (AN) il 14/02/2015, trascritto nel Registro dello Stato
Civile del Comune di HI (AN) al n. 1, parte II, serie A dell'anno 2015; OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti in ordine alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di HI (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 22/01/2025.
Il Presidente est.
dott. Silvia Corinaldesi