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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 04/03/2025, n. 400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 400 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 728/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE d'APPELLO di BOLOGNA
SEZIONE III CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giovanni Salina Presidente Relatore dott.ssa Silvia Romagnoli Consigliere dott.ssa Antonella Romano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 728/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MINIERI ANTONELLA, elettivamente domiciliata in VIALE 21 APRILE 15 00100
ROMA presso il difensore avv. MINIERI ANTONELLA.
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
MINIERI ANTONELLA, elettivamente domiciliata in VIALE 21 APRILE 15 00100
ROMA presso il difensore avv. MINIERI ANTONELLA.
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_3 C.F._3
MINIERI ANTONELLA, elettivamente domiciliata in VIALE 21 APRILE 15 00100
ROMA presso il difensore avv. MINIERI ANTONELLA.
APPELLANTE pagina 1 di 6 contro
C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. BERTI LUCIA e dell'avv. MARESCOTTI FEDERICO, elettivamente domiciliato in MERO DOMICILIATARIO - VIA LODERINGO DEGLI
ANDALO' 1 BOLOGNA presso il difensore avv. BERTI LUCIA.
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note difensive depositate, in via telematica, in data 18
e 19 febbraio 2025.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, Parte_3 [...]
e convenivano in giudizio, innanzi all'intestata Corte Pt_2 Parte_1
d'Appello, il in persona del suo Controparte_2
curatore, formulando le seguenti conclusioni : “In via preliminare, sospendersi la provvisoria esecutività della sentenza di primo grado per i motivi di cui al capo 1 alle pagine 5 e 6 del presente atto tutti che sia abbiano per ripetuti e trascritti;
In via principale 1) riformare la sentenza nelle parti riportate al presente atto che si abbiano per ripetuti e trascritti, accertando e dichiarando l'omessa valutazione di cui ai capi impugnati nonché la contraddittoria illogica motivazione e per l'effetto, annullare la sentenza;
2) riformare la sentenza nella parte in cui ha stabilito “…Le prove documentali prodotte dal fallimento , non adeguatamente contrastata dalla difesa delle convenute la quale si è limitata a contestazioni del tutto generiche senza alcun elemento probatorio idoneo a smentire la ricostruzione dei fatti svolta dal fallimento sulla base delle scritture contabili , idonee a consentire di accertare in via incidentale e per quanto interessa in questa sede la fondatezza della pretesa creditoria azionata dal fallimento in questa sede.
La mancata adozione dei provvedimenti previsti ex lege e la prosecuzione dell'attività sociale ha determinato necessariamente un aggravamento del passivo a partire dall'esercizio 2017 e sino alla dichiarazione di fallimento, tale da assumere rilievo sotto pagina 2 di 6 il profilo della mala gestio imputabile all'amministratore della società per ciò che rileva in questa sede in ordine alla fondatezza della pretesa risarcitoria nei confronti del fallimento Quanto agli atti di disposizione patrimoniale posti in essere dalla Pt_1
oggetto di revocatoria si verte in ipotesi di donazione e dunque di atti a titolo gratuito posti in essere in epoca successiva rispetto alla dichiarazione di fallimento , di per sé idonea a determinare la diminuzione del patrimonio del disponente, trattandosi di donazioni aventi ad oggetto la proprietà di i beni presenti nel patrimonio della amministratrice della società fallita che mediante tale atto di disposizione patrimoniale in favore delle figlie ha inteso sottrarre il bene alle ragioni della massa dei creditori e compromettere in modo rilevante le ragioni dei creditori derivanti dalla azioni di mala gestio dalla stessa compiuti, non assumendo rilievo in tal senso l'ulteriore pretesa creditoria indicata dal fallimento di € 3.312,00 relativa alle spese di costituzioni di parte civile nel processo penale che rappresenta un ulteriore pretesa avanzata nei confronti della ma che certamente non costituisce il presupposto su cui si fonda la richiesta Pt_1
di revocatoria del bene immobile oggetto di donazione , la cui finalità è quella di ricostruire il patrimonio del debitore onde consentire al fallimento di poter azionare e soddisfare le relative pretese creditorie, come sopra indicate. Sotto il profilo soggettivo, sempre avuto riguardo alla tipologia di atti a titolo gratuito ed all'epoca in cui gli stessi sono stati posti in essere, si è in presenza di elementi presuntivi di per sé gravi e concordanti tali da rendere del tutto evidente la consapevolezza della di disporre Pt_1
dei propri beni in favore di prossimi congiunti ed in tal modo di determinare una diminuzione qualitativa e quantitativa del proprio patrimonio e di sottrarre i beni alla garanzia dei creditori ed allo stesso modo il terzo che ha ricevuto i beni era in grado di rendersi conto del beneficio ottenuto dal proprio congiunto senza corrispettivo, rimanendo per altro del tutto irrilevante l'elemento soggettivo del terzo in ipotesi di atto a titolo gratuito( cass civ 2015/ 13343). Per quanto detto vanno accolte le domande proposte dal fallimento con conseguente condanna di alla restituzione in Parte_1
favore del fallimento degli importi indicati, maggiorati di interessi legali dalla domanda al saldo, oltre alla revoca dell'atto di donazione in favore di e Parte_2 [...]
ed alla rifusione delle spese di lite in favore del fallimento, liquidate come in Pt_3 dispositivo…” 3) condannare l'appellata al pagamento delle spese, diritti ed onorari, pagina 3 di 6 oltre IVA e CPA, come per legge, oltre al rimborso spese generali, del doppio grado di giudizio, da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., al procuratore antistatario, riformando sul punto la sentenza di primo grado;
In via istruttoria, si chiede la rinnovazione delle istanze istruttorie non valutate e non ammesse in primo grado e, pertanto, l'acquisizione della documentazione prodotta in via istruttoria nel giudizio di primo grado e cioè: - I e II riparto fallimentare;
- estratto relazione peritale I semestre 2023; Controparte_1
- cespiti all'attivo fallimentare;
- crediti del fallimento;
- crediti del fallimento incassati”.
Con comparsa di risposta ritualmente depositata, il Controparte_2
si costituiva nel presente giudizio e, contestando l'ammissibilità e la
[...]
fondatezza delle domande formulate da controparte, ha concluso chiedendo, testualmente, “rigettarsi l'avversa impugnazione e confermarsi integralmente la sentenza n. 642/2024 del 25-26 marzo 2024 resa dal Tribunale di Modena a definizione del giudizio civile n. 1470/2023 R.G.; In ogni caso: a) accogliersi le conclusioni tutte svolte dal in primo grado e ritrascritte nella parte espositiva del presente atto, da CP_2
intendersi qui integralmente richiamate e confermate;
b) dirsi decaduta parte appellante da tutte le eccezioni varie e diverse non riproposte in questa sede (fra cui: nullità della citazione, indeterminatezza, infondatezza, illogicità delle domande, acquiescenza, violazione dell'art. 66 L.F. mancanza eventus damni, incompetenza); c) accertarsi e dichiararsi che parte appellante non ha impugnato nel merito e in modo specifico il capo della sentenza relativo alla revoca della donazione immobiliare e, per l'effetto, dichiararsi il passaggio in giudicato e la definitività della pronuncia di primo grado sul punto;
d) rigettarsi, comunque, le avverse istanze istruttorie. Con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
Successivamente, con note difensive depositate, rispettivamente, in data 18 e 19 febbraio
2025, i difensori delle parti, a ciò abilitati in procura, hanno dichiarato, rispettivamente, di rinunciare agli atti del giudizio e di accettare, conformemente, la suddetta rinuncia, con conseguente concorde richiesta di estinzione del presente procedimento, a spese di lite integralmente compensate, e cancellazione delle trascrizioni/annotazioni ivi meglio indicate. pagina 4 di 6 Fatte queste premesse, ritiene la Corte che, in ragione della ritualità delle dichiarazioni sopra riportate, ricorrano, nel caso di specie, le condizioni richieste dall'art. 306 c.p.c. per dichiarare l'invocata estinzione del giudizio, con integrale compensazione delle spese di lite, e per disporre l'invocata cancellazione delle trascrizioni e annotazioni come meglio specificate in atti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: visto l'art. 306 c.p.c.
DICHIARA
l'estinzione del presente giudizio. Spese di lite integralmente compensate.
ORDINA
all'Agenzia Entrate Ufficio Provinciale di Milano-Territorio, Servizio di Pubblicità
Immobiliare di Milano 1, di procedere, con esonero da ogni responsabilità, alla cancellazione delle seguenti formalità: 1) trascrizione della domanda introduttiva del giudizio di primo grado n. 1470/2023 R.G.-Tribunale di Modena effettuata presso
Agenzia Entrate Ufficio Provinciale di Milano-Territorio, Servizio di Pubblicità
Immobiliare di Milano 1 al reg. part. n. 12036 del 9.3.23, con oneri e costi a carico in via esclusiva di 2) annotazione della Parte_3 Parte_2 Parte_1
domanda introduttiva del giudizio di primo grado n. 1470/2023 R.G.-Tribunale di
Modena effettuata presso Agenzia Entrate Ufficio Provinciale di Milano-Territorio,
Servizio di Pubblicità Immobiliare di Milano 1 al reg. part. n. 1680 del 14.2.23, con oneri e costi a carico in via esclusiva di Parte_3 Parte_2 Pt_1
3) annotazione della sentenza n. 624/2024 Tribunale di Modena effettuata
[...]
presso Agenzia Entrate Ufficio Provinciale di Milano-Territorio, Servizio di Pubblicità
Immobiliare di Milano 1 reg. part. n. 3426 del 3.6.24, con oneri e costi a carico in via pagina 5 di 6 esclusiva di Parte_3 Parte_2 Parte_1
Si comunichi.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III Sezione Civile della Corte
d'appello, il 25/02/2025.
Il Presidente Relatore
Dott. Giovanni Salina
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE d'APPELLO di BOLOGNA
SEZIONE III CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giovanni Salina Presidente Relatore dott.ssa Silvia Romagnoli Consigliere dott.ssa Antonella Romano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 728/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MINIERI ANTONELLA, elettivamente domiciliata in VIALE 21 APRILE 15 00100
ROMA presso il difensore avv. MINIERI ANTONELLA.
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
MINIERI ANTONELLA, elettivamente domiciliata in VIALE 21 APRILE 15 00100
ROMA presso il difensore avv. MINIERI ANTONELLA.
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_3 C.F._3
MINIERI ANTONELLA, elettivamente domiciliata in VIALE 21 APRILE 15 00100
ROMA presso il difensore avv. MINIERI ANTONELLA.
APPELLANTE pagina 1 di 6 contro
C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. BERTI LUCIA e dell'avv. MARESCOTTI FEDERICO, elettivamente domiciliato in MERO DOMICILIATARIO - VIA LODERINGO DEGLI
ANDALO' 1 BOLOGNA presso il difensore avv. BERTI LUCIA.
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note difensive depositate, in via telematica, in data 18
e 19 febbraio 2025.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, Parte_3 [...]
e convenivano in giudizio, innanzi all'intestata Corte Pt_2 Parte_1
d'Appello, il in persona del suo Controparte_2
curatore, formulando le seguenti conclusioni : “In via preliminare, sospendersi la provvisoria esecutività della sentenza di primo grado per i motivi di cui al capo 1 alle pagine 5 e 6 del presente atto tutti che sia abbiano per ripetuti e trascritti;
In via principale 1) riformare la sentenza nelle parti riportate al presente atto che si abbiano per ripetuti e trascritti, accertando e dichiarando l'omessa valutazione di cui ai capi impugnati nonché la contraddittoria illogica motivazione e per l'effetto, annullare la sentenza;
2) riformare la sentenza nella parte in cui ha stabilito “…Le prove documentali prodotte dal fallimento , non adeguatamente contrastata dalla difesa delle convenute la quale si è limitata a contestazioni del tutto generiche senza alcun elemento probatorio idoneo a smentire la ricostruzione dei fatti svolta dal fallimento sulla base delle scritture contabili , idonee a consentire di accertare in via incidentale e per quanto interessa in questa sede la fondatezza della pretesa creditoria azionata dal fallimento in questa sede.
La mancata adozione dei provvedimenti previsti ex lege e la prosecuzione dell'attività sociale ha determinato necessariamente un aggravamento del passivo a partire dall'esercizio 2017 e sino alla dichiarazione di fallimento, tale da assumere rilievo sotto pagina 2 di 6 il profilo della mala gestio imputabile all'amministratore della società per ciò che rileva in questa sede in ordine alla fondatezza della pretesa risarcitoria nei confronti del fallimento Quanto agli atti di disposizione patrimoniale posti in essere dalla Pt_1
oggetto di revocatoria si verte in ipotesi di donazione e dunque di atti a titolo gratuito posti in essere in epoca successiva rispetto alla dichiarazione di fallimento , di per sé idonea a determinare la diminuzione del patrimonio del disponente, trattandosi di donazioni aventi ad oggetto la proprietà di i beni presenti nel patrimonio della amministratrice della società fallita che mediante tale atto di disposizione patrimoniale in favore delle figlie ha inteso sottrarre il bene alle ragioni della massa dei creditori e compromettere in modo rilevante le ragioni dei creditori derivanti dalla azioni di mala gestio dalla stessa compiuti, non assumendo rilievo in tal senso l'ulteriore pretesa creditoria indicata dal fallimento di € 3.312,00 relativa alle spese di costituzioni di parte civile nel processo penale che rappresenta un ulteriore pretesa avanzata nei confronti della ma che certamente non costituisce il presupposto su cui si fonda la richiesta Pt_1
di revocatoria del bene immobile oggetto di donazione , la cui finalità è quella di ricostruire il patrimonio del debitore onde consentire al fallimento di poter azionare e soddisfare le relative pretese creditorie, come sopra indicate. Sotto il profilo soggettivo, sempre avuto riguardo alla tipologia di atti a titolo gratuito ed all'epoca in cui gli stessi sono stati posti in essere, si è in presenza di elementi presuntivi di per sé gravi e concordanti tali da rendere del tutto evidente la consapevolezza della di disporre Pt_1
dei propri beni in favore di prossimi congiunti ed in tal modo di determinare una diminuzione qualitativa e quantitativa del proprio patrimonio e di sottrarre i beni alla garanzia dei creditori ed allo stesso modo il terzo che ha ricevuto i beni era in grado di rendersi conto del beneficio ottenuto dal proprio congiunto senza corrispettivo, rimanendo per altro del tutto irrilevante l'elemento soggettivo del terzo in ipotesi di atto a titolo gratuito( cass civ 2015/ 13343). Per quanto detto vanno accolte le domande proposte dal fallimento con conseguente condanna di alla restituzione in Parte_1
favore del fallimento degli importi indicati, maggiorati di interessi legali dalla domanda al saldo, oltre alla revoca dell'atto di donazione in favore di e Parte_2 [...]
ed alla rifusione delle spese di lite in favore del fallimento, liquidate come in Pt_3 dispositivo…” 3) condannare l'appellata al pagamento delle spese, diritti ed onorari, pagina 3 di 6 oltre IVA e CPA, come per legge, oltre al rimborso spese generali, del doppio grado di giudizio, da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., al procuratore antistatario, riformando sul punto la sentenza di primo grado;
In via istruttoria, si chiede la rinnovazione delle istanze istruttorie non valutate e non ammesse in primo grado e, pertanto, l'acquisizione della documentazione prodotta in via istruttoria nel giudizio di primo grado e cioè: - I e II riparto fallimentare;
- estratto relazione peritale I semestre 2023; Controparte_1
- cespiti all'attivo fallimentare;
- crediti del fallimento;
- crediti del fallimento incassati”.
Con comparsa di risposta ritualmente depositata, il Controparte_2
si costituiva nel presente giudizio e, contestando l'ammissibilità e la
[...]
fondatezza delle domande formulate da controparte, ha concluso chiedendo, testualmente, “rigettarsi l'avversa impugnazione e confermarsi integralmente la sentenza n. 642/2024 del 25-26 marzo 2024 resa dal Tribunale di Modena a definizione del giudizio civile n. 1470/2023 R.G.; In ogni caso: a) accogliersi le conclusioni tutte svolte dal in primo grado e ritrascritte nella parte espositiva del presente atto, da CP_2
intendersi qui integralmente richiamate e confermate;
b) dirsi decaduta parte appellante da tutte le eccezioni varie e diverse non riproposte in questa sede (fra cui: nullità della citazione, indeterminatezza, infondatezza, illogicità delle domande, acquiescenza, violazione dell'art. 66 L.F. mancanza eventus damni, incompetenza); c) accertarsi e dichiararsi che parte appellante non ha impugnato nel merito e in modo specifico il capo della sentenza relativo alla revoca della donazione immobiliare e, per l'effetto, dichiararsi il passaggio in giudicato e la definitività della pronuncia di primo grado sul punto;
d) rigettarsi, comunque, le avverse istanze istruttorie. Con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
Successivamente, con note difensive depositate, rispettivamente, in data 18 e 19 febbraio
2025, i difensori delle parti, a ciò abilitati in procura, hanno dichiarato, rispettivamente, di rinunciare agli atti del giudizio e di accettare, conformemente, la suddetta rinuncia, con conseguente concorde richiesta di estinzione del presente procedimento, a spese di lite integralmente compensate, e cancellazione delle trascrizioni/annotazioni ivi meglio indicate. pagina 4 di 6 Fatte queste premesse, ritiene la Corte che, in ragione della ritualità delle dichiarazioni sopra riportate, ricorrano, nel caso di specie, le condizioni richieste dall'art. 306 c.p.c. per dichiarare l'invocata estinzione del giudizio, con integrale compensazione delle spese di lite, e per disporre l'invocata cancellazione delle trascrizioni e annotazioni come meglio specificate in atti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: visto l'art. 306 c.p.c.
DICHIARA
l'estinzione del presente giudizio. Spese di lite integralmente compensate.
ORDINA
all'Agenzia Entrate Ufficio Provinciale di Milano-Territorio, Servizio di Pubblicità
Immobiliare di Milano 1, di procedere, con esonero da ogni responsabilità, alla cancellazione delle seguenti formalità: 1) trascrizione della domanda introduttiva del giudizio di primo grado n. 1470/2023 R.G.-Tribunale di Modena effettuata presso
Agenzia Entrate Ufficio Provinciale di Milano-Territorio, Servizio di Pubblicità
Immobiliare di Milano 1 al reg. part. n. 12036 del 9.3.23, con oneri e costi a carico in via esclusiva di 2) annotazione della Parte_3 Parte_2 Parte_1
domanda introduttiva del giudizio di primo grado n. 1470/2023 R.G.-Tribunale di
Modena effettuata presso Agenzia Entrate Ufficio Provinciale di Milano-Territorio,
Servizio di Pubblicità Immobiliare di Milano 1 al reg. part. n. 1680 del 14.2.23, con oneri e costi a carico in via esclusiva di Parte_3 Parte_2 Pt_1
3) annotazione della sentenza n. 624/2024 Tribunale di Modena effettuata
[...]
presso Agenzia Entrate Ufficio Provinciale di Milano-Territorio, Servizio di Pubblicità
Immobiliare di Milano 1 reg. part. n. 3426 del 3.6.24, con oneri e costi a carico in via pagina 5 di 6 esclusiva di Parte_3 Parte_2 Parte_1
Si comunichi.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III Sezione Civile della Corte
d'appello, il 25/02/2025.
Il Presidente Relatore
Dott. Giovanni Salina
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