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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 23/04/2025, n. 1826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1826 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, 1^ Sezione Civile, nella persona del Dott. Mattia
Caputo, in funzione di Giudice di primo grado, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 6169/2020, avente ad oggetto: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale
TRA
(P.IVA: ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Eugenio Maffei, presso il cui studio, sito in Salerno alla via Lungomare Colombo n. 119, elettivamente domicilia;
- PARTE ATTRICE
E
(P.IVA: ), in Controparte_2 P.IVA_2
persona del lelgale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata su foglio separato e di cui è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente la comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Girolamo Barbato, presso il cui studio, sito in Salerno alla via Luigi Cacciatore n. 21, elettivamente domicilia;
- PARTE CONVENUTA
E
(P.IVA: ), in persona del lelgale Controparte_3 P.IVA_3
rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata con la Proc. N.R.G.A.C. 6169/2020 - Sentenza comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'Avv. Giuseppe Grillo, presso il cui studio, sito in Roma al viale Giulio Cesare n. 2, elettivamente domicilia;
- PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da scritti difensivi e note depositate per l'udienza del 15/1/2025, tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato la Controparte_1
ha convenuto in giudizio la
[...] Controparte_2
e la deducendo: che in data 29/10/2018
[...] Controparte_3
veniva levato a suo carico un protesto n. 03268-15201-2606008141 per un assegno (n. 2606008141-09), pari ad € 1.800,00, tratto sul conto in essere presso Filiale di Salerno di viale Verdi n. 1, passato Controparte_3
per l'incasso presso la – filiale Controparte_2
di Salerno e risultato senza provvista;
che tale protesto risultava illegittimo, poiché levato oltre gli otto giorni previsti dalla normativa in merito agli assegni su piazza (Art. 32 Regio Decreto 21/12/1933 n. 1736, c.d. “Legge
Assegno”), dal momento che l'assegno datato 05/10/2018 veniva presentato per l'incasso in Salerno in pari data;
che tale protesto risultava ancora più illegittimo perché veniva levato finanche in Roma, invece di essere elevato nel territorio in cui si è portato all'incasso il titolo privo di fondi, ovvero in
Salerno; che essa, a stretto giro, provvedeva ad effettuare il citato pagamento di complessivi € 1.980,31 (pari all'importo dell'assegno protestato ed a tutte le somme necessarie a regolarizzare la sua posizione), con il deposito infruttifero n. 8MA9404439401 del 27/12/2018 vincolato al portatore dell'assegno, con allegata successiva dichiarazione rilasciata dal portatore stesso del citato assegno di nulla più avere a che pretendere;
che, ciononostante, si provvedeva inopinatamente a segnalare ed iscrivere,
Proc. N.R.G.A.C. 6169/2020 - Sentenza presso le centrali rischio insolvenza gestite dagli istituti finanziari il nominativo della a far data già dallo Controparte_1
03/12/2018, senza alcuna istruttoria né preventivi avvertimenti di segnalazione al CRIF e alle Centrali Rischio tutte per il caso di continuato ritardo, come pure previsto per legge;
che tutto ciò causava ed ha causato alla società attrice danni patrimoniali, consistiti nella perduta possibilità di accesso al credito e al finanziamento da parte del sistema creditizio e finanziario per lo svolgimento della propria attività imprenditoriale, oltre e soprattutto non indifferenti danni non patrimoniali all'immagine, alla reputazione, alla riservatezza e alla privacy, consolidate sul territorio da decenni di impeccabile attività; che si pensi, tra gli altri, al rilevante intervento edilizio (finanziamento per € 900.000,00) in Salerno, alla via
Casa Rocco/Casa D'Amato in località Giovi, già avviato dalla società attrice,
e che ha subito proprio per i fatti di causa un'improvvisa interruzione;
che l'evidente contrazione dei finanziamenti ha conseguentemente determinato un serio e preoccupante peggioramento dell'andamento economico della società attrice, come agevolmente si evince da un esame anche sommario circa le pregresse condizioni economiche e patrimoniali della società stessa confrontate con quelle attuali;
che la segnalazione al CRIF ed alle Centrali
Rischio tutte non può mai essere il frutto di un mero ritardo, ma solo di conclamata insolvenza, ossia cronica incapacità del soggetto di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni;
che nel caso di segnalazione l' CP_4
deve sempre fare un'accurata istruttoria per accertare la sofferenza;
che l'ente ha l'obbligo di comportarsi con buona fede ex art 1715 c.c., e secondo i canoni della correttezza e buona fede contrattuale (ex artt. artt. 1175,
1176 e 1375 c.c.), perciò non deve procedere alla segnalazione quando vi sono dubbi o mancano i presupposti;
che, inoltre, il “Codice di deontologia e buona condotta dei sistemi finanziari” prevede, all'art. 4, comma 7, che l'interessato debba essere sempre avvertito dell'imminente registrazione: il
Proc. N.R.G.A.C. 6169/2020 - Sentenza mancato avvertimento configura un danno contrattuale per violazione delle norme di comportamento da tenersi tra l'ente e l'utente; che l'illegittima segnalazione alla CRIF e alle Centrali Rischio tutte, in caso di mancanza di presupposti come nella fattispecie, ha determinato un danno all'immagine
(danno esistenziale) per lesione della reputazione personale della società attrice, che è sempre in re ipsa e che ne legittima il risarcimento .
L'illegittima segnalazione ha violato anche le più elementari regole della privacy, senza alcuna giustificazione causale e verifica precisa e puntuale della singola posizione creditizia;
di tutti gli aspetti economici della posizione del soggetto dai quali desumere la oggettiva difficoltà finanziaria del soggetto interessato, quali ad esempio: pendenza di procedimenti di esecuzione, di Decreti Ingiuntivi o di protesti, consistenza dell'importo del credito da coprire, comportamento complessivo tenuto dal presunto debitore;
che la riduzione o la sola impossibilità di accedere al sistema creditizio ha comportato di fatto la riduzione della possibilità di guadagni futuri per la società attrice, così ledendo il diritto alla libera iniziativa economica previsto all'articolo 41 della Costituzione;
che, pertanto, nonostante svariate diffide di parte attrice, da ultimo finanche con proposta di negoziazione assistita, comunicate via PEC, gli Istituti di credito responsabili perseguono nel proprio inadempimento, fonte di ulteriori danni tutti, in tal modo costringendola, suo malgrado, a dover adire l'Autorità
Giudiziaria.
In virtù di quanto innanzi esposto la ha Controparte_1
formulato le seguenti conclusioni:
1. ritenere e dichiarare le Banche convenute, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, in solido tra loro o chi tra esse responsabile delle illegittime elevazioni di protesto e conseguenti segnalazioni ed iscrizioni per cui è causa presso le centrali rischio insolvenza gestite dagli istituti finanziari, e conseguentemente 2. condannare le stesse Banche convenute, in persona
Proc. N.R.G.A.C. 6169/2020 - Sentenza dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, in solido tra loro o chi tra esse ritenuta responsabile, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, a titolo contrattuale e/o extracontrattuale, e comunque tutti nessuno escluso subiti dalla società attrice, ivi compresi i danni per violazione privacy, per violazione delle regole di correttezza e buona fede contrattuali (ex artt. artt.1175, 1176 e 1375 c.c.), per violazione della libera iniziativa economica ex art.41 Cost., per violazione immagine e reputazione, il cui ammontare complessivo (danni e spese) viene determinato nella somma di Euro 100.000,00 (centomila/00) o in quella maggior o minor misura rimessa al prudente apprezzamento dell'On.le Tribunale adito;
il tutto oltre interessi, nella misura come determinata dalla L.162/14, da liquidarsi anche in via equitativa, e rivalutazione monetaria dal giorno della loro maturazione fino all'effettivo soddisfo;
3. Condannare, in ogni caso, le parti convenute, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, in solido tra loro o chi tra esse ritenuta responsabile, al pagamento di spese e competenze, ivi comprese quelle relative alla fase stragiudiziale, con maggiorazione del 15% ex D.M.37/18, oltre I.V.A. e C.A.P.
Si costituiva in giudizio la Controparte_2
deducendo: che la società attrice si duole del fatto che, illegittimamente, sarebbe stato sollevato il protesto dell'assegno n. 2606008141-09 di €
1.800,00 tratto sul suo conto corrente acceso presso la succursale di
Salerno della in favore della .GI di Controparte_3 Controparte_5
e che altrettanto illegittima sarebbe la segnalazione/iscrizione presso le
Centrali rischio insolvenza gestite dagli istituti finanziari, del suo nominativo e pertanto, previa dichiarazione di sua illegittimità, chiede accertarsi la resposabilità delle banche – quale banca Controparte_3
trattaria e quale banca Controparte_2
negoziatrice- e la loro condanna, in solido ovvero della reale responabile, al risarcimento dei danni subiti che quantifica in € 100.000,00; che, in
Proc. N.R.G.A.C. 6169/2020 - Sentenza particolare, l'illegittimità del protesto sarebbe conseguenza del fatto che sarebbe stato levato oltre i termini di legge, laddove la segnalazione/iscrizione sarebbe invece illegittima perché effettuata la società avesse provveduto ad effettuare il pagamento ex art. 8 CP_6
L. n. 386/1990; che sarà sufficiente considerare che
[...]
ha svolto esclusivamente il ruolo di Banca Controparte_2
negoziatrice, per escludere essa possa in qualche modo essere coinvolta nella vicenda oggetto di causa;
che essa, quale Banca neoziatrice dell'assegno, allorchè la beneficaria dalla Controparte_7
ha deciso di incassare l'assegno versandolo Controparte_1
sul conto corrente acceso presso la Controparte_2
essa, verificata la regolarità formale dell'assegno e accertata l'identità
[...]
personale del beneficiario ha accettato il versamento sul conto dell'assegno girato per l'incasso e, pertanto ed in forma elettronica, ha presentato alla
Banca trattaria l'assegno per il pagamento;
che, ricevuto da CP_3
il messaggio di impagato per mancanza di fondi, l'unica ulteriore
[...]
attità svolta dalla è stata Controparte_2
quella, ma trattasi di attività riguardante il rapporto con la propria correntista di di riaddebitare sul c/c di CP_7 Controparte_5
quest'ultima l'importo dell'assegno che, a seguito della negoziazione, era stata accreditata a favore della beneficiaria del titolo;
che è lampante, allora, che ogni altra condotta e/o attività di cui parte attrice si duole in citazione, ove effettivamente posta in essere (eventuale protesto, eventuale segnalazione in CAI e/o similari), sarebbero da ascrivere alla CP_3
quale trattaria presso la quale parte attrice intrattiene il rapporto di
[...]
cocnto cui corrente sul quale è stato emesso l'assegno in quanto, peraltro, trattasi di adempimento che esclusivamente la Banca trattaria (es. cfr art.
9-bis L. n. 386/1990) può effettuare;
che ciò che, infine ed in ogni caso, si ritiene opportuno rilevare, per contribuire a stabilire la verità dei fatti, è
Proc. N.R.G.A.C. 6169/2020 - Sentenza che, diversamente da quanto si afferma in citazione, l'assegno è stato negoziato dalla il 22/10/2018 e che la data di emissione, con CP_7
conferma sul titolo in tal senso sottoscritta dalla Controparte_1
era quella del 15/10/2018; che, in ogni caso, per le conseguenze
[...]
pregiudizievoli asseritamente derivanti, parte attrice non fornisce alcun elemento di prova circa la sussistenza di un danno effettivo di ordine patrimoniale verificatosi nei suoi confronti a causa del protesto e/o della chiusura del conto;
che è quindi necessario, pena il rigetto della domanda, allegare e provare la condotta illecita e l'eventuale elemento soggettivo, il danno evento ingiustamente lesivo di un interesse meritevole di tutela, la causalità materiale e giuridica ed infine il danno conseguenza, inteso come entità patrimoniale del pregiudizio derivato dall'illecito, che deve essere specificamente allegato e provato ai fini risarcitori non potendo mai considerarsi “in re ipsa”.
In virtù di quanto innanzi esposto la Controparte_2
ha formulato le seguenti conclusioni: rigettare la domanda
[...]
attorea, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge.
Si costituiva in giudizio la deducendo: che parte Controparte_3
attrice afferma che la levata del protesto effettuata dalla CP_3
trattaria con riferimento all'assegno n. 2606008141-09 sarebbe
[...]
illegittima in quanto l'assegno avrebbe recato, a suo dire, la data di emissione del 05/10/2018 ragion per cui - trattandosi di un assegno emesso sul conto in essere presso Filiale di Salerno di Controparte_3
Viale Verdi n. 1 e passato per l'incasso presso la
[...]
– filiale di Salerno – il termine per la levata del Controparte_2
protesto di 8 giorni era già scaduto nella data del 29/10/2018, giorno in cui si procedeva al protesto oggetto di causa;
che, a sostegno della propria tesi, parte attrice ha prodotto una copia dell'assegno n. 2606008141-09 con data
Proc. N.R.G.A.C. 6169/2020 - Sentenza emissione 05/10/2018; che la ricostruzione dei fatti come operata da parte attrice non corrisponde al vero;
che essa disconosce la conformità della copia dell'assegno n. 2606008141-09 depositata da parte attrice rispetto all'originale del suddetto titolo presentato per l'incasso; che l'assegno è stato presentato per l'incasso in data 22/10/2018 e non, come riferito dall'attore, in data 05/10/2018, tanto evincendosi dalla maschera relativa alla ricezione del flusso: tale circostanza potrà essere confermata dalla Banca negoziatrice del titolo ( – filiale Controparte_2 Controparte_2
di Salerno); che, inoltre, come si evince dalla copia dell'assegno trasmessa alla quale trattaria sempre dalla predetta Banca Controparte_3
negoziatrice, la data di emissione del titolo è quella del 19/10/2018 e non quella asserita dall'attore; che, come si evince dal titolo effettivamente negoziato, in corrispondenza dell'indicazione della data del 19/10/2018 vi è un'ulteriore sottoscrizione per ratifica della stessa apposta proprio dalla che, pertanto, la levata del protesto avvenuta Controparte_1
in data 29/10/2018 è stata legittima e corretta;
che nel documento
“Richiesta di costituzione di deposito cauzionale infruttifero L.386/90” sottoscritto dalla medesima il 27/12/2018 e Controparte_1
indirizzato a quale Amministratore Controparte_3 Controparte_8
Unico della società attrice, haattestato la correttezza dei seguenti dati identificativi: data emissione 22/10/2018: nr. Assegno 2606008141-09; conto corrente nr. 8M52404439400; che in ordine alla data di emissione dell'assegno, tale documento sottoscritto di pugno dalla società attrice e consegnato a ha valenza di confessione stragiudiziale Controparte_3
ai sensi dell'art. 2735 c.c.; che, ai sensi dell'art. 2735 c.c., la confessione stragiudiziale ha la stessa efficacia probatoria di quella giudiziale;
che, dunque, stando al contenuto di tale ultimo documento con valenza di confessione stragiudiziale, la data di emissione dell'assegno risalirebbe al
22/10/2018, il che vale a legittimare ancor di più la levata del protesto
Proc. N.R.G.A.C. 6169/2020 - Sentenza avvenuta in data 29/10/2018; che essa, infine, inviava in data 30/10/2018 il preavviso di revoca all'emissione di assegni;
che per quanto concerne l'ulteriore censura riguardante le asserite iscrizioni presso le centrali rischio insolvenza gestite dagli istituti finanziari essa evidenzia di non avere effettuato alcuna segnalazione del nominativo della società attrice alla
Centrale dei Rischi presso Banca d'Italia; che essa ha segnalato, in passato, il nominativo della società attrice soltanto con riferimento alle rate insolute per il mutuo 8MB1404439402, nei mesi di 12/2015 – 06/2016 – 09-10-
11/2016, inviando alla società attrice i preavvisi di segnalazione unitamente agli avvisi urgenti rate scadute;
che tali segnalazioni non sono più visibili in
CRIF, in quanto sono decorsi i tempi di conservazione dei dati;
che, pertanto, se l'attrice intende riferirsi ad altre iscrizioni presso le centrali rischio insolvenza, tali attività non sono state poste in essere da
[...]
che la domanda attorea di condanna al risarcimento dei CP_3
danni è del tutto generica;
che parte attrice non ha allegato né tanto meno provato l'esistenza e l'ammontare dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, che afferma di aver subito;
che il riferimento contenuto nella citazione al presunto “intervento edilizio (finanziamento per Euro 900mila) in Salerno, alla Via Casa Rocco/Casa D'Amato in località Giovi, già avviato dalla società edile attorea, e che ha subito proprio per i fatti di causa un'improvvisa interruzione” di per sé non ha alcuna rilevanza;
che anche dai bilanci della società attrice non è possibile ricavare, neppure in via presuntiva, un danno patrimoniale subito da quest'ultima né è possibile addebitare a come vorrebbe fare parte attrice, Controparte_3
ipotetiche variazioni negative nei bilanci di esercizio.
In virtù di quanto innanzi esposto la ha formulato le Controparte_3
seguenti conclusioni: rigettare le domande attoree, in quanto infondate in fatto ed in diritto;
con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge.
La causa veniva istruita mediante inerrogatorio formale del legale
Proc. N.R.G.A.C. 6169/2020 - Sentenza rappresentante p.t. della società attrice ed espletamento di prova testimoniale.
Quindi, esaurita l'istruttoria, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, all'udienza del 15/1/2025, tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., questo Giudice assegnava la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. (60+20 gg.) per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
SULLA FONDATEZZA DELLA DOMANDA ATTOREA
1 - Parte attrice ha introdotto il presente giudizio al fine di ottenere una pronuncia che, accerti e dichiari la responsabilità della
[...]
e della per l'illegittima levata Controparte_2 Controparte_3
del protesto nei suoi confronti e per le conseguenti segnalazioni ed iscrizioni presso le Centrali rischio insolvenza gestite dagli Istituti finanziari e, per l'effetto, condannarle al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, da essa subiti.
La domanda attorea è infondata e va rigettata.
Secondo la giurisprudenza ormai consolidata (“ex multis” Cass. Civ.,
SS.UU., nn. 26242 e 26243 del 2014; Cass. Civ., n. 11458/2018; Cass.
Civ., n. 363/2019; Trib. Reggio Emilia n. 1327/2017) “Per il principio della ragione più liquida, la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.”.
Proc. N.R.G.A.C. 6169/2020 - Sentenza Facendo applicazione di tale principio nel caso di specie ne deriva - come eccepito dalle Banche convenute – che la domanda attorea può essere respinta sulla base dell'assenza di prova dei pregiudizi, patrimoniali e non, lamentati dalla società attrice, ancorché questione subordinata logicamente e giuridicamente rispetto all'accertamento della responsabilità della
[...]
e di Controparte_2 Controparte_3
Infatti, occorre rilevare che per l'accoglimento di una domanda di risarcimento dei danni è necessario che la parte attrice dimostri in ossequio al disposto di cui all'articolo 2697 c.c., sia pure in via presuntiva, l'esistenza e l'ammontare dei pregiudizi da essa asseritamente patiti (Cass. Civ.,
SS.UU., n. 26972/2008; Cass. Civ., SS.UU., n. 15359/2015; Cass. Civ., n.
207/2019), poiché il risarcimento del danno ha funzione riparatoria, ristoratrice e, dunque, laddove non vi sia la prova del “danno-conseguenza”, cioè delle conseguenze pregiudizievoli patite da chi si assume danneggiato a causa dell'altrui condotta “non iure” e “contra ius” non può trovare ingresso alcuna tutela risarcitoria. Altrimenti opinando, infatti, si finirebbe per risarcire il mero “danno-evento”, cioè il danno “in re ipsa”, legittimando una funzione punitiva e sanzionatoria del risarcimento del danno, che è sì ammessa, ma solo nei casi in cui il Giudice sia a ciò abilitato dalla legge
(Cass. Civ., SS.UU., n. 16601/2017).
Facendo applicazione dei principi sopra indicati alla vicenda che ci occupa, ne consegue che la domanda attorea diretta ad ottenere il risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, per il comportamento asseritamente illecito tenuto dalle Banche convenute per avere illegittimamente levato il protesto dell'assegno n. 03268-15201-2606008141 e per avere segnalato la nelle banche dati dei sistemi crediti non può Controparte_1
trovare accoglimento.
Relativamente ai danni patrimoniali, la società attrice ha dedotto che essi sarebbero consistiti nella perdita della possibilità di accedere al credito ed ai
Proc. N.R.G.A.C. 6169/2020 - Sentenza finanziamenti per lo svolgimento della propria attività imprenditoriale, come nel caso dell'intervento edilizio (finanziamento di circa € 900.000,00) in
Salerno alla via Casa Rocco/Casa D'Amato località Giovi, già avviato da essa, che avrebbe subito per i fatti di causa una improvvisa interruzione, nonché nel peggioramento dell'andamento economico della società stessa, desumibile dal confronto tra le condizioni economiche e patrimoniali pregresse rispetto ai fatti di causa e quelle attuali.
Orbene, ritiene questo Giudice che la parte attrice non abbia assolto all'onere della prova, su di essa incombente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2697 c.c., di dimostrare di avere effettivamente subito tali pregiudizi.
Invero, per quanto concerne l'affermata interruzione improvvisa dell'attività edilizia intrapresa dalla in Salerno alla via Controparte_1
Casa Rocco/Casa D'Amato località Giovi, la parte attrice non ha provato né che vi sia stata effettivamente tale interruzione, né che essa sarebbe riconducibile alle condotte tenute dalle Banche convenute, atteso che la documentazione prodotta in allegato alla seconda memoria istruttoria (cfr.
“documentazione opera edilizia in Salerno) si riferisce ad un contesto temporale, ovvero gli anni 2012, 2013 e 2014, di gran lunga precedente rispetto alle vicende oggetto del presente giudizio, verificatesi nel 2018; di talché dai documenti prodotti appare da escludere radicalmente qualsiasi nesso eziologico tra l'interruzione dell'intervento edilizio (peraltro neppure dimostrata) ed i comportamenti tenuti dalle parti convenute.
Relativamente, poi, al pregiudizio che la parte attrice avrebbe subito, consistente nella perdita della possibilità di accedere al credito ed ai finanziamenti per lo svolgimento della propria attività imprenditoriale, nel caso in esame non appare ravvisabile la prova dello stesso. Infatti, da un lato il diniego della richiesta di finanziamento da parte della Controparte_9
alla prodotto in allegato alla memoria ex art. Controparte_1
Proc. N.R.G.A.C. 6169/2020 - Sentenza 183, co. 6, n. 2), c.p.c. (cfr.) non consente di ritenere che il motivo del rifiuto di concessione del prestito sia imputabile alle condotte delle convenute, contenendo il documento un richiamo alla “evidenza di elementi pregiudizievoli a Vs. carico rilevati da fonte pubblica”, non essendo specificato che tale pregiudizievole consista nella levata del protesto dell'assegno bancario emesso dalla società attrice, anche considerato che dalla lettura della visura della CRIF relativa alla Controparte_1
al mese di Febbraio 2019 (cfr. all. dell'atto di citazione) risultavano
[...]
levati n. 2 protesti sulla società Smart Costruzioni S.R.L. collegata all'Amministratore Unico della società attrice ragion per Controparte_8
cui non può escludersi che sulla base di tali pregiudizievoli, piuttosto che non della levata del protesto dell'assegno oggetto di causa, sia stato negato il prestito (di cui, peraltro, non risulta in alcun modo l'ammontare richiesto).
Dall'altro lato, poi, non può ritenersi che la dimostrazione di tale pregiudizio possa essere fornita dalla società attrice mediante prova testimoniale, come richiesto con la seconda memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. e reiterata in conclusionale – capo d) -, poiché il diniego di finanziamenti da parte di
Istituti bancari non costituisce evidentemente circostanza suscettibile di essere provata mediante dichiarazioni testimoniali, bensì solo documentalmente e da qui, dunque, il rigetto della relativa richiesta istruttoria (cfr. provvedimento reso all'esito dell'udienza del
26/5/2021).
Analoghe considerazioni si impongono poi con riguardo al pregiudizio consistente nel peggioramento dell'andamento economico della società stessa, desumibile dal confronto tra le condizioni economiche e patrimoniali pregresse rispetto ai fatti di causa e quelle attuali.
Infatti, contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice, dai bilanci prodotti dalla società attrice – peraltro soltanto due, quello al 31/12/2018 e
Proc. N.R.G.A.C. 6169/2020 - Sentenza quello al 31/12/2019, che avrebbero consentito di avere una ricostruzione estremamente limitata e parziale dell'andamento economico, patrimoniale e finanziario della vita della società attrice nel corso del tempo – non è possibile ricavare, neppure in maniera presuntiva, l'esistenza del pregiudizio patito, né tanto meno la dimostrazione del nesso causale fra i comportamenti tenuti dalle convenute e la perdita netta di oltre €
650.000,00 tra il 2018 ed il 2019 (cfr. comparsa conclusionale di parte attrice). Invero, nel caso di società di capitali, come nella fattispecie concreta, appare estremamente difficile ritenere che il decremento degli utili o l'aumento delle perdite siano imputabili solo ed esclusivamente ad un fatto quale la levata di un protesto (di € 1.800,00, il cui importo facciale veniva in ogni caso poi versato dalla società attrice in data 27/12/2018 – cfr. all. dell'atto di citazione), essendo di contro riconducibile ad una molteplicità di fattori, quali ad esempio la congiuntura economica e l'andamento del settore in cui opera la società stessa.
Quanto poi alla richiesta di parte attrice di dimostrare per testi tale circostanza – di cui al capo E) della seconda memoria istruttoria, “Vero è che la per i fatti di causa subiva un decremento delle Controparte_1
proprie condizioni economiche ed era costretta ad interrompere progetti edilizi già avviati.” – essa appare del tutto inammissibile, dovendo tale circostanza essere provata documentalmente, nonché implicando essa valutazioni circa il rapporto causa-effetto tra l'asserito decremento delle condizioni economiche e l'interruzione di progetti edilizi intrapresi ed il comportamento delle convenute.
Per quanto concerne, poi, i danni non patrimoniali, la società attrice ha chiesto il ristoro dei pregiudizi che essa avrebbe subito a causa della lesione della propria immagine, intesa come reputazione, che sarebbe “in re ipsa”, nonché della privacy.
Orbene, come chiarito dalla Suprema Corte (cfr. Cass. Civ., n. 8861/2021;
Proc. N.R.G.A.C. 6169/2020 - Sentenza Cass. Civ., n. 19551/2023) il danno non patrimoniale, anche quando derivi dalla lesione di un bene come l'onore e la reputazione, non coincide con la lesione medesima, dunque non coincide con la lesione del bene protetto, ma consiste nelle conseguenze pregiudizievoli che da tale lesione derivino, con la conseguenza che la prova del danno consiste nella prova non già del fatto che è stata lesa la reputazione, bensì nella dimostrazione che da tale lesione sono derivate conseguenze pregiudizievoli: la prova di tali conseguenze pregiudizievoli può anche essere fornita per presunzioni, ma deve tuttavia essere offerta.
In base ai principi di cui sopra, dunque, appare evidente che nel caso di specie la società attrice non ha fornito la prova dell'esistenza dei pregiudizi a carattere non patrimoniale che avrebbe subito a causa delle condotte illegittime degli Istituti di credito convenuti né mediante produzione documentale, né mediante richieste istruttorie, né tanto meno attraverso presunzioni.
Infine, per ciò che riguarda le asserite illegittime segnalazioni nella Centrale dei Rischi della Banca d'Italia ed in altre banche dati del sistema creditizio che le Banche convenute avrebbero effettuato, deve rilevarsi che come eccepito da queste ultime, non vi è alcuna prova – il cui onere, trattandosi di fatti costitutivi della domanda, ricadeva sulla parte attrice – che la e la Controparte_2 Controparte_3
abbiano effettuato tali segnalazioni della Controparte_1
Alla luce di quanto innanzi esposto consegue che la domanda attorea è infondata in fatto ed in diritto e va rigettata.
SUL REGIME DELLE SPESE DI LITE
2 - Le spese seguono il criterio generale della soccombenza ex art. 91 c.p.c.
e, stante il rigetto delle domande attoree, andrebbero poste a carico della tuttavia, considerato che la domanda attorea Controparte_1
è stata rigettata in virtù del principio della c.d. “ragione più liquida”,
Proc. N.R.G.A.C. 6169/2020 - Sentenza sussistono “le altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c. come risultante all'esito della sentenza n. 77/2018 della
Corte Costituzionale per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Rigetta le domande attoree;
2) Compensa integralmente le spese di lite tra la Controparte_1
e la
[...] Controparte_2
3) Compensa integralmente le spese di lite tra la Controparte_1
e la
[...] Controparte_3
Così deciso in Salerno il 23/4/2025
Il Giudice Dott. Mattia Caputo
Proc. N.R.G.A.C. 6169/2020 - Sentenza