Articolo 4 della Legge 19 luglio 2019, n. 69
Articolo 3Articolo 5
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9 agosto 2019
Art. 4. Introduzione dell'articolo 387-bis del codice penale in materia di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa 1. Dopo l' articolo 387 del codice penale e' inserito il seguente:
«Art. 387-bis (Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa). - Chiunque, essendovi legalmente sottoposto, violi gli obblighi o i divieti derivanti dal provvedimento che applica le misure cautelari di cui agli articoli 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale o dall'ordine di cui all'articolo 384-bis del medesimo codice e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni».
Entrata in vigore il 9 agosto 2019
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