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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 03/07/2025, n. 1212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1212 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2416/2023 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Acri, Via G. Brodolini n. 12, Parte_1
presso lo studio dell'Avv. Maddalena Giuliana Rachieli che la rappresenta e difende
- ricorrente
E
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto n.
22/A, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto Ferrato e Marcello Carnovale
- resistente
Oggetto: disconoscimento giornate di lavoro agricolo, indennità.
Conclusioni di parte ricorrente: “… - accertarsi e dichiararsi il diritto della ricorrente
all'iscrizione nell'elenco dei lavoratori agricoli per l'annualità oggetto del procedimento
per cui è causa;
- accertarsi e dichiararsi - in ragione della reiscrizione negli elenchi degli
agricoli - il diritto della ricorrente al conseguimento delle prestazioni di sostegno al reddito
già liquidate e percepite, nonché le prestazioni di sostegno al reddito maturate e non
1 liquidate, stante l'infondatezza della pretesa restitutoria formulata dall' con vittoria CP_1
delle spese di causa da attribuirsi ex art. 93 c.p.c. …”.
Conclusioni di parte resistente: “… dichiarare il ricorso inammissibile e, nel merito,
rigettare la domanda in quanto infondata e non provata, per i motivi di cui sopra, con
vittoria di spese, diritti ed onorari …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio affermando di essere iscritta negli elenchi dei lavoratori agricoli del Comune di Acri dal 1973; che aveva lavorato nei mesi luglio/dicembre
CP_ 2018 alle dipendenze dell'azienda agricola “Valle Crati”; che l' aveva disconosciuto le giornate lavorative per l'anno 2018, con richiesta di restituzione dell'indennità di disoccupazione erogata. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
CP_ L' si è costituito in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando in particolare che si era verificata la decadenza per la proposizione della domanda;
che la domanda era infondata anche nel merito, attese le risultanze del verbale ispettivo per l'azienda agricola “Valle Crati”; che l'onere di provare il rapporto di lavoro spettava alla parte ricorrente. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 13.6.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte resistente ha depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
Occorre richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione
2 CP_ probatoria che viene meno qualora l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà, con la conseguenza che, in tal caso,
il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione (tra le altre, in merito, Cass. n. 8281/2015).
Tale prova, si aggiunge, non può essere costituita dalle buste paga e dalle dichiarazioni del
CP_ datore di lavoro, che costituiscono appunto l'oggetto del disconoscimento dell'
Nel caso in esame, la prova per testi formulata da parte ricorrente è generica in relazione all'oggetto del giudizio, non essendo neppure riferita in maniera specifica alla posizione del ricorrente.
CP_ Deve anche rilevarsi che il verbale di accertamento allegato dall' chiarisce i diversi aspetti di criticità nell'attività asseritamente svolta dall'azienda agricola “Valle Crati” in riferimento alla verificazione [compiuta direttamente dagli ispettori, in maniera tale che l'accertamento fa fede fino a querela di falso (cfr. tra le altre Cass. Sez. Lav. 15702/2004;
Cass. Sez. Lav. 9251/2010)] circa i terreni dell'azienda, di limitata estensione rispetto alle giornate di lavoro denunciate, dovendosi anche rilevare che ispettori hanno affermato l'impossibilità di accertare dai bilanci aziendali la voce “costi del personale” in quanto mai indicati dall'azienda, che non ha presentato i mod. 770 ad , Controparte_2
l'assoluta antieconomicità dell'attività aziendale dichiarata e la totale inadempienza agli obblighi contributivi.
Per tale motivazione, si ripete, la documentazione di provenienza dell'asserito datore di lavoro allegata da parte ricorrente non è sufficiente per dare dimostrazione della pretesa azionata in giudizio.
La domanda deve dunque rigettarsi.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo il valore effettivo della causa (art. 5, comma 1, D.M. 55/2014) che riguarda l'iscrizione nell'elenco dei braccianti agricoli per una annualità ed un indebito di circa €. 1.800,00.
3
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
CP_ rigetta la domanda;
condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dell' delle spese di lite, che si liquidano in €. 1.000,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Si comunichi
Cosenza, 3.7.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2416/2023 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Acri, Via G. Brodolini n. 12, Parte_1
presso lo studio dell'Avv. Maddalena Giuliana Rachieli che la rappresenta e difende
- ricorrente
E
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto n.
22/A, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto Ferrato e Marcello Carnovale
- resistente
Oggetto: disconoscimento giornate di lavoro agricolo, indennità.
Conclusioni di parte ricorrente: “… - accertarsi e dichiararsi il diritto della ricorrente
all'iscrizione nell'elenco dei lavoratori agricoli per l'annualità oggetto del procedimento
per cui è causa;
- accertarsi e dichiararsi - in ragione della reiscrizione negli elenchi degli
agricoli - il diritto della ricorrente al conseguimento delle prestazioni di sostegno al reddito
già liquidate e percepite, nonché le prestazioni di sostegno al reddito maturate e non
1 liquidate, stante l'infondatezza della pretesa restitutoria formulata dall' con vittoria CP_1
delle spese di causa da attribuirsi ex art. 93 c.p.c. …”.
Conclusioni di parte resistente: “… dichiarare il ricorso inammissibile e, nel merito,
rigettare la domanda in quanto infondata e non provata, per i motivi di cui sopra, con
vittoria di spese, diritti ed onorari …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio affermando di essere iscritta negli elenchi dei lavoratori agricoli del Comune di Acri dal 1973; che aveva lavorato nei mesi luglio/dicembre
CP_ 2018 alle dipendenze dell'azienda agricola “Valle Crati”; che l' aveva disconosciuto le giornate lavorative per l'anno 2018, con richiesta di restituzione dell'indennità di disoccupazione erogata. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
CP_ L' si è costituito in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando in particolare che si era verificata la decadenza per la proposizione della domanda;
che la domanda era infondata anche nel merito, attese le risultanze del verbale ispettivo per l'azienda agricola “Valle Crati”; che l'onere di provare il rapporto di lavoro spettava alla parte ricorrente. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 13.6.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte resistente ha depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
Occorre richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione
2 CP_ probatoria che viene meno qualora l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà, con la conseguenza che, in tal caso,
il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione (tra le altre, in merito, Cass. n. 8281/2015).
Tale prova, si aggiunge, non può essere costituita dalle buste paga e dalle dichiarazioni del
CP_ datore di lavoro, che costituiscono appunto l'oggetto del disconoscimento dell'
Nel caso in esame, la prova per testi formulata da parte ricorrente è generica in relazione all'oggetto del giudizio, non essendo neppure riferita in maniera specifica alla posizione del ricorrente.
CP_ Deve anche rilevarsi che il verbale di accertamento allegato dall' chiarisce i diversi aspetti di criticità nell'attività asseritamente svolta dall'azienda agricola “Valle Crati” in riferimento alla verificazione [compiuta direttamente dagli ispettori, in maniera tale che l'accertamento fa fede fino a querela di falso (cfr. tra le altre Cass. Sez. Lav. 15702/2004;
Cass. Sez. Lav. 9251/2010)] circa i terreni dell'azienda, di limitata estensione rispetto alle giornate di lavoro denunciate, dovendosi anche rilevare che ispettori hanno affermato l'impossibilità di accertare dai bilanci aziendali la voce “costi del personale” in quanto mai indicati dall'azienda, che non ha presentato i mod. 770 ad , Controparte_2
l'assoluta antieconomicità dell'attività aziendale dichiarata e la totale inadempienza agli obblighi contributivi.
Per tale motivazione, si ripete, la documentazione di provenienza dell'asserito datore di lavoro allegata da parte ricorrente non è sufficiente per dare dimostrazione della pretesa azionata in giudizio.
La domanda deve dunque rigettarsi.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo il valore effettivo della causa (art. 5, comma 1, D.M. 55/2014) che riguarda l'iscrizione nell'elenco dei braccianti agricoli per una annualità ed un indebito di circa €. 1.800,00.
3
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
CP_ rigetta la domanda;
condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dell' delle spese di lite, che si liquidano in €. 1.000,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Si comunichi
Cosenza, 3.7.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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