Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 27/02/2025, n. 303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 303 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 623 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 623 /2025 R.G. vertente tra:
C.F. ), nata a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1
a Bernareggio (MB), Via Don Ambrogio Sbarbori n. 7, rappresentata e difesa dagli avv.ti Viviana
Alessandra Cugnasca e Paola Zanoni ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in
Milano, Viale Bianca Maria n. 33, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e
(C.F. , nato a [...] il [...], residente a [...]C.F._2
Bernareggio (MB), Via Cadorna n. 12, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Provenzano e elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Milano, Via Lodovico Settala n. 6, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
OGGETTO: modifica di condizioni di divorzio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Voglia il Tribunale adito così stabilire:
1) Dare atto che il padre, salvi diversi e migliori accordi genitoriali e nel rispetto dei ritmi e dei desideri della minore, potrà vedere e tenere con sé secondo le seguenti modalità e termini: Per_1
a) a fine settimana alternati, dal venerdì alla uscita da scuola sino alla domenica sera alle ore 18.30, ossia prima di cena, durante l'intero anno scolastico, e sino alla domenica sera alle ore 20.30, ossia dopo cena, durante le vacanze scolastiche estive;
b) infrasettimanalmente, per due pomeriggi con pernotto, indicativamente il lunedì e il martedì
(dunque, dall'uscita da scuola del lunedì, sino al riaccompagnamento a scuola del mercoledì mattina) nelle settimane che terminano con fine settimana di competenza del padre e il mercoledì e il giovedì (dunque, dall'uscita da scuola del mercoledì, sino al riaccompagnamento a scuola del venerdì mattina) nelle settimane che terminano con fine settimana di competenza della madre;
c) il SI , compatibilmente con i propri impegni di lavoro, gestirà nei pomeriggi Pt_2 Per_1 infrasettimanali di competenza della madre allorquando la stessa sarà impossibilitata a farlo per ragioni di lavoro. In alternativa, qualora il SI fosse parimenti impossibilitato e ci fosse, Pt_2
d) durante le vacanze scolastiche estive, complessivamente per tre settimane di cui una a giugno e due in agosto (1-15 o 16-31) secondo gli accordi assunti tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno, dandosi atto che nei periodi di permanenza a Bernareggio (MB) della minore (dunque, allorquando non sarà in vacanza con la mamma) proseguirà l'ordinario diritto di visita.
e) durante le vacanze scolastiche natalizie, alternativamente con la madre, per il periodo dal 24 al
30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio, nel rispetto dell'alternanza in corso e fermo l'impegno dei genitori a far sì che trascorra la cena della Vigilia con il genitore che la terrà con sé per Per_1 la settimana di Capodanno;
f) durante le vacanze scolastiche pasquali, ad anni alterni con la madre;
g) per i c.d. “ponti” previsti dal calendario scolastico, incluso il periodo di Carnevale, secondo il principio dell'alternanza con la madre;
h) i genitori si impegnano a trascorre e festeggiare insieme il compleanno della figlia minore Per_1 sino all'anno coincidente con la fine della V elementare (compreso);
i) trascorrerà con rispettivamente con ciascun genitore, indipendentemente dall'ordinaria Per_1 alternanza, le giornate, comprensive dei relativi pernotti, delle feste della mamma e del papà, nonché dei loro compleanni.
I genitori si danno atto che, salvi diversi e migliori accordi, i prelievi e i riaccompagnamenti saranno a cura del padre presso la casa materna.
I genitori, infine, si danno atto che provvederanno a comunicarsi tempestivamente e reciprocamente eventuali loro cambi di residenza o domicilio, nonché il recapito, anche telefonico, dei luoghi di villeggiatura ove si recheranno con la figlia minore.
2) Dare atto che l'assegno unico relativo alla figlia verrà percepito per la metà da ciascun Per_1 genitore, come per legge.
3) Spese legali interamente compensate e rinuncia dei Legali alla solidarietà professionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda è fondata.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali della figlia minore e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
II. Le spese del giudizio, considerata la natura della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 Pt_2
, con ricorso depositato in data 3.02.2025, così provvede:
[...]
I. Pronuncia la modifica della sentenza di divorzio n. 254/2023 del 1.02.2023 e pubblicata in data
3.02.2023, alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 20 febbraio 2025
Il Giudice est.
Camilla Filauro
Il Presidente Carmen Arcellaschi