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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/09/2025, n. 4311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4311 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5192/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
sezione terza civile composta da:
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott.ssa Maria Casaregola Consigliere istr. ed est.
all'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5192/2023 R.G. promossa da
C.F./P.IVA: ), con sede in Forio (NA) Parte_1 P.IVA_1
alla Piazza Municipio n. 9, in persona dell'amministratore delegato (C.F: Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Patrizio Merolla (C.F: C.F._1
) per procura allegata all'atto di citazione in appello C.F._2
- APPELLANTE/APPELLATA -
CONTRO
(C.F.: ) E (C.F.: CP_2 C.F._3 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Severino Nappi (C.F.: C.F._4
) e dall'Avv. Francesco Percuoco (C.F.: ) per procura C.F._5 C.F._6
allegata alla comparsa di costituzione depositata il 10.3.2025 (C.F: Parte_3 C.F._7
- APPELLATI -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 137/2023 del Tribunale di Napoli, sezione distaccata di
Ischia
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 23.11.2023 ed iscritta a ruolo il 29.11.2023 Parte_1
proponeva appello avverso la sentenza n. 137/2023 con cui il Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, accogliendo parzialmente la domanda di , l'aveva condannava a Parte_3
pagare la somma di euro 8.380,00, oltre IVA se documentata ed interessi legali a decorrere dal
15.3.2019 al soddisfo, compensando integralmente le spese di lite.
L'appellante, sul presupposto dell'ingiustizia della suddetta pronuncia per violazione dell'art. 132,
comma 2, n. 4 c.p.c. ed erronea valutazione del materiale probatorio, rassegnava le seguenti conclusioni: “1) preliminarmente, in accoglimento dell'istanza ex art. 283 c.p.c., sospendere
l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado;
2) in accoglimento del presente appello,
riformare, per i motivi esposti, la sentenza n° 137/2023 resa dal Tribunale di Napoli, Sezione
Distaccata di Ischia nel procedimento r.g. 153/2019; 3) dichiarare la nullità dell'impugnata
sentenza per la violazione dell'art. 132, comma 2, c.p.c.; 4) nel merito, in riforma della gravata
sentenza, rigettare le domande proposte in primo grado da , perché inammissibili e Parte_3
comunque infondate in fatto e diritto;
5) condannare alle spese e competenze del Parte_3
doppio grado di giudizio, oltre spese generali IVA e CPA come per legge, con attribuzione al
sottoscritto procuratore anticipatario”.
costituendosi, contestava integralmente l'avversa impugnazione e spiegava appello Parte_3
incidentale per violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., per cui concludeva nei seguenti termini: “1) Dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto dalla
[...]
per tutti i motivi ex ante rappresentati;
2) Rigettare nel merito il gravame in Parte_4 quanto infondato in fatto ed in diritto;
3) Riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui
statuisce la compensazione delle spese di lite, e, per l'effetto, condannare l'appellante al
pagamento delle spese del primo grado di giudizio;
4) Con vittoria di spese e compensi oltre
rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge da attribuirsi ai sottoscritti
procuratori che dichiarano di averne fatto anticipo”.
Accolta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e disposta la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art. 350-bis c.p.c., all'udienza del
18.12.2024 il giudizio veniva dichiarato interrotto per il decesso di . Parte_3
Riassunta la causa nei confronti di (nei cui confronti la notifica aveva esito Controparte_3
negativo), e quali eredi di e di tutti gli eredi Parte_2 CP_2 Parte_3
impersonalmente e collettivamente presso l'ultimo domicilio del de cuius, si costituivano Pt_2
e contestando l'effettiva assunzione della qualità di eredi. In particolare,
[...] CP_2
deducevano che essi, figli di nonché , coniuge del de cuius, ed Parte_3 Controparte_3
e nipoti del de cuius, avevano rinunciato all'eredità in data antecedente CP_4 Controparte_5
alla notifica dell'atto di riassunzione, per cui concludevano chiedendo di accertare e dichiarare il loro difetto di legittimazione passiva.
Disposto il rinvio della causa al fine di consentire la riassunzione nei confronti degli eredi,
all'udienza collegiale del 10.9.2025 nessuno compariva per cui la causa veniva rinviata al
17.10.2025 ex art. 309 c.p.c., con relativa comunicazione alle parti.
All'udienza di rinvio, persistendo la mancata comparizione, la causa era riservata in decisione.
A norma dell'art. 181 c.p.c., richiamato dall'art. 309 c.p.c., va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo.
Invero, trattandosi di giudizio instaurato nell'anno 2015, si applica l'art. 181 comma 1 c.p.c., nel testo novellato dall'art. 50 D.L. 25.6.2008, n. 112, conv. con modif. dalla L. 6.8.2008, n. 133,
applicabile ai giudizi instaurati in epoca successiva all'entrata in vigore del menzionato decreto - e, quindi, a far data dal 25.6.2008 - che prevede, in caso di inattività delle parti, non solo la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche la contestuale dichiarazione di estinzione del giudizio.
Poiché il provvedimento di estinzione del giudizio non è suscettibile di reclamo e ha, quindi,
carattere decisorio e definitivo, determinando l'effetto del passaggio in giudicato della sentenza impugnata ex art. 338 c.p.c., esso va pronunciato dalla Corte con sentenza.
Nulla va disposto sulle spese atteso che, a norma dell'art. 310 c.p.c., le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – III Sezione civile – nella composizione collegiale in epigrafe,
definitivamente pronunziando, così decide:
a) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio;
b) nulla per le spese di lite.
Napoli, 17 settembre 2025
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Casaregola Dott. Giulio Cataldi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
sezione terza civile composta da:
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott.ssa Maria Casaregola Consigliere istr. ed est.
all'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5192/2023 R.G. promossa da
C.F./P.IVA: ), con sede in Forio (NA) Parte_1 P.IVA_1
alla Piazza Municipio n. 9, in persona dell'amministratore delegato (C.F: Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Patrizio Merolla (C.F: C.F._1
) per procura allegata all'atto di citazione in appello C.F._2
- APPELLANTE/APPELLATA -
CONTRO
(C.F.: ) E (C.F.: CP_2 C.F._3 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Severino Nappi (C.F.: C.F._4
) e dall'Avv. Francesco Percuoco (C.F.: ) per procura C.F._5 C.F._6
allegata alla comparsa di costituzione depositata il 10.3.2025 (C.F: Parte_3 C.F._7
- APPELLATI -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 137/2023 del Tribunale di Napoli, sezione distaccata di
Ischia
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 23.11.2023 ed iscritta a ruolo il 29.11.2023 Parte_1
proponeva appello avverso la sentenza n. 137/2023 con cui il Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, accogliendo parzialmente la domanda di , l'aveva condannava a Parte_3
pagare la somma di euro 8.380,00, oltre IVA se documentata ed interessi legali a decorrere dal
15.3.2019 al soddisfo, compensando integralmente le spese di lite.
L'appellante, sul presupposto dell'ingiustizia della suddetta pronuncia per violazione dell'art. 132,
comma 2, n. 4 c.p.c. ed erronea valutazione del materiale probatorio, rassegnava le seguenti conclusioni: “1) preliminarmente, in accoglimento dell'istanza ex art. 283 c.p.c., sospendere
l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado;
2) in accoglimento del presente appello,
riformare, per i motivi esposti, la sentenza n° 137/2023 resa dal Tribunale di Napoli, Sezione
Distaccata di Ischia nel procedimento r.g. 153/2019; 3) dichiarare la nullità dell'impugnata
sentenza per la violazione dell'art. 132, comma 2, c.p.c.; 4) nel merito, in riforma della gravata
sentenza, rigettare le domande proposte in primo grado da , perché inammissibili e Parte_3
comunque infondate in fatto e diritto;
5) condannare alle spese e competenze del Parte_3
doppio grado di giudizio, oltre spese generali IVA e CPA come per legge, con attribuzione al
sottoscritto procuratore anticipatario”.
costituendosi, contestava integralmente l'avversa impugnazione e spiegava appello Parte_3
incidentale per violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., per cui concludeva nei seguenti termini: “1) Dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto dalla
[...]
per tutti i motivi ex ante rappresentati;
2) Rigettare nel merito il gravame in Parte_4 quanto infondato in fatto ed in diritto;
3) Riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui
statuisce la compensazione delle spese di lite, e, per l'effetto, condannare l'appellante al
pagamento delle spese del primo grado di giudizio;
4) Con vittoria di spese e compensi oltre
rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge da attribuirsi ai sottoscritti
procuratori che dichiarano di averne fatto anticipo”.
Accolta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e disposta la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art. 350-bis c.p.c., all'udienza del
18.12.2024 il giudizio veniva dichiarato interrotto per il decesso di . Parte_3
Riassunta la causa nei confronti di (nei cui confronti la notifica aveva esito Controparte_3
negativo), e quali eredi di e di tutti gli eredi Parte_2 CP_2 Parte_3
impersonalmente e collettivamente presso l'ultimo domicilio del de cuius, si costituivano Pt_2
e contestando l'effettiva assunzione della qualità di eredi. In particolare,
[...] CP_2
deducevano che essi, figli di nonché , coniuge del de cuius, ed Parte_3 Controparte_3
e nipoti del de cuius, avevano rinunciato all'eredità in data antecedente CP_4 Controparte_5
alla notifica dell'atto di riassunzione, per cui concludevano chiedendo di accertare e dichiarare il loro difetto di legittimazione passiva.
Disposto il rinvio della causa al fine di consentire la riassunzione nei confronti degli eredi,
all'udienza collegiale del 10.9.2025 nessuno compariva per cui la causa veniva rinviata al
17.10.2025 ex art. 309 c.p.c., con relativa comunicazione alle parti.
All'udienza di rinvio, persistendo la mancata comparizione, la causa era riservata in decisione.
A norma dell'art. 181 c.p.c., richiamato dall'art. 309 c.p.c., va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo.
Invero, trattandosi di giudizio instaurato nell'anno 2015, si applica l'art. 181 comma 1 c.p.c., nel testo novellato dall'art. 50 D.L. 25.6.2008, n. 112, conv. con modif. dalla L. 6.8.2008, n. 133,
applicabile ai giudizi instaurati in epoca successiva all'entrata in vigore del menzionato decreto - e, quindi, a far data dal 25.6.2008 - che prevede, in caso di inattività delle parti, non solo la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche la contestuale dichiarazione di estinzione del giudizio.
Poiché il provvedimento di estinzione del giudizio non è suscettibile di reclamo e ha, quindi,
carattere decisorio e definitivo, determinando l'effetto del passaggio in giudicato della sentenza impugnata ex art. 338 c.p.c., esso va pronunciato dalla Corte con sentenza.
Nulla va disposto sulle spese atteso che, a norma dell'art. 310 c.p.c., le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – III Sezione civile – nella composizione collegiale in epigrafe,
definitivamente pronunziando, così decide:
a) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio;
b) nulla per le spese di lite.
Napoli, 17 settembre 2025
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Casaregola Dott. Giulio Cataldi