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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/04/2025, n. 4222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4222 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice Guglielmo Manera, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 21825/2020 r.g.a.c., vertente
TRA
in persona del l.r.p.t., con il patrocinio Parte_1
dell'avv. MICHELE SIVIERO, giusta procura in calce all'atto introduttivo,
appellante
CONTRO
, con il patrocinio dell'avv. STEFANO PUCA, CP_1
giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
appellato
NONCHÉ
, con il patrocinio Controparte_2
dell'avv. Mariano Materazzo, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
appellata
***
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l° comma c.p.c.).
Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in luogo della partecipazione all'udienza del 14.1.2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
***
Pagina 1 di 10 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza n. 904/2020 pubblicata il 21.1.2020, il Giudice di
Pace di Barra, accogliendo la domanda proposta da contro CP_1
l' e ha dichiarato Controparte_2 Parte_1
l'insussistenza del diritto dell'esattore di procedere ad esecuzione forzata in relazione alla cartella esattoriale n. 07120150068000455000 per difetto di notifica della stessa e conseguente intervenuta prescrizione del relativo credito, condannando l'agente della riscossione al pagamento delle spese di lite e compensandole nei rapporti fra l'ente creditore e l'opponente.
A fondamento della domanda, l'opponente aveva dedotto di essere venuto a conoscenza, tramite estratto di ruolo esattoriale, dell'esistenza, a proprio carico, dell'indicata cartella di pagamento, dell'importo di € 394,70 e relativa a sanzioni amministrative irrogate da e ne aveva Parte_1
eccepita l'omessa notifica, chiedendo che essa venisse annullata e che fosse dichiarata l'insussistenza del diritto dell'esattore di procedere ad esecuzione forzata per intervenuto decorso del termine quinquennale di prescrizione del credito.
Il Giudice di Pace ha preliminarmente qualificato la domanda come opposizione all'esecuzione ex art. 615, c. I, c.p.c. e, nel merito, l'ha ritenuta fondata sul rilievo dell'omessa prova, da parte dell'agente della riscossione,
della regolarità della notifica della cartella esattoriale, dichiarando estinto il credito litigioso per il decorso del termine quinquennale di prescrizione, ai sensi dell'art. 28 L. n. 689/1981.
Per la riforma della sentenza ha proposto il presente appello, Parte_1
lamentando: 1) la tardività dell'opposizione; 2) l'omessa pronuncia sulla
Pagina 2 di 10 domanda c.d. trasversale dalla stessa proposta nei confronti dell'altra convenuta.
2. ha eccepito l'inammissibilità Controparte_2
dell'appello, sia per tardività, sia per violazione dell'art. 342 c.p.c., sia per violazione dell'art. 339, c. III, c.p.c.
2.1. Quanto al primo aspetto, va considerato che la sentenza gravata è
stata depositata il 21.1.2020. Il termine decadenziale di sei mesi previsto ex art. 327 c.p.c. per proporre appello è scaduto pertanto il 21.7.2020, ma deve ritenersi sospeso ex artt. 83 d.l. n. 18/20 e 36 d.l. n. 23/20 per sessantatré
giorni (dal 9 marzo all'11 maggio) e, dunque, in effetti spirato il 22.9.2020.
La controversia ha ad oggetto l'opposizione a una cartella esattoriale e,
dunque, sfugge alla sospensione feriale dei termini ex art. 1 l .n. 742/69.
Tuttavia, avendo proposto sin dal primo grado domanda c.d. Parte_1
trasversale che a tale sospensione soggiace, in quanto relativa alla manleva nei confronti del concessionario della riscossione, il regime complessivo,
necessariamente unico, applicabile al procedimento al fine di individuare il termine per l'appellabilità della sentenza è quello ordinario (v. Cass. Sez. III,
n. 33464/24).
Pertanto, il termine predetto deve intendersi sospeso durante il mese di agosto e in definitiva scaduto il 23.10.2020.
Essendo stato l'appello proposto con citazione notificata il 21.10.2020,
esso deve ritenersi tempestivo.
2.2. Anche sotto il secondo profilo, l'eccezione è infondata, ben desumendosi dall'atto di appello tutti gli elementi richiesti a pena di inammissibilità dall'art. 342 c.p.c.
Pagina 3 di 10 3. Occorre altresì osservare che l'art.
3-bis del D.L. n. 146 del 21
ottobre 2021, convertito dalla L. n. 215 del 17 dicembre 2021, ha aggiunto,
all'articolo 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, il comma IV-bis, che così dispone:
"L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento
che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta
impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri
che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la
partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto
nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo
stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a),
del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis
del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con
una pubblica amministrazione".
Ai sensi dell'art. 1 della legge di conversione, che ha introdotto la disposizione in commento, essa è in vigore dal 21 dicembre 2021, ovverosia dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La disposizione, come detto, è stata inserita quale nuovo capoverso dell'articolo 12, rubricato "Formazione e contenuto dei ruoli", del d.P.R. n.
602 del 1973, il quale a sua volta riguarda specificamente le “Disposizioni
sulla riscossione delle imposte sul reddito”. Potrebbe, dunque, ritenersi che le nuove regole in merito alla c.d. impugnazione dell'estratto di ruolo valgano solo quando esso abbia ad oggetto tale tipologia di crediti.
Sul punto, tuttavia, sono recentemente intervenute le Sezioni Unite
Pagina 4 di 10 della Corte di Cassazione (v. Cass. S.U., n. 26283/2022, in particolare al par.
13.1) precisando che la norma riguarda in realtà la riscossione di tutte le entrate pubbliche, anche extratributarie.
Ciò discende dal combinato disposto degli artt. 17 e 18 del D.Lgs. n.
46/1999 per i crediti contributivi e previdenziali, dall'art. 27 della L. n.
689/1981 e dall'art. 206 del D.Lgs. n. 285/1992 per le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione dei quali è
espressamente disciplinata con richiamo alle norme dettate per l'esazione delle imposte dirette.
Pertanto, il comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973 deve essere ritenuto una disposizione di carattere generale, riguardante tutti i crediti pubblici recuperabili attraverso la procedura di riscossione esattoriale, ivi compresi quelli relativi a sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del C.d.S.
La medesima pronuncia si è altresì soffermata sull'applicabilità della nuova norma ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore.
Ebbene, le Sezioni Unite hanno espressamente affermato che ad essa soggiacciono anche i processi pendenti. Detta disposizione, infatti, individua i casi specifici nei quali, consentendosi l'impugnazione per così dire "diretta"
del ruolo o della cartella dei quali si assuma l'omessa o invalida notificazione, è ritenuto sussistente un effettivo interesse ad agire per la tutela immediata dell'attore, a prescindere dalla notificazione di atti impositivi successivi. Essa, pertanto, nel conformare una condizione di ammissibilità dell'azione, individua le ipotesi tassative nella quali è
ravvisata. Quest'ultima, come tale, deve sussistere al momento della
Pagina 5 di 10 decisione (v. Cass. S.U., n. 26283 cit., par. 17) e, pertanto, può e deve essere dimostrata anche nell'ambito dei giudizi in corso.
Nel caso di specie, l'attore, che ha chiesto l'accertamento negativo di un credito iscritto a ruolo esattoriale, assumendo l'omessa o invalida notificazione della cartella, non ha provato – né, invero, allegato – il pregiudizio derivantegli dall'iscrizione suddetta, nei sensi prescritti dall'art. 12, c. IV-bis, d.P.R. n. 602/1973; pertanto, l'opposizione andrebbe dichiarata inammissibile.
Tuttavia, avendo il primo giudice accolto la domanda, egli ha implicitamente ravvisato l'esistenza dell'interesse ad agire in capo all'attore e su tale questione, non investita dall'impugnazione dell'appellante, deve ritenersi formato il giudicato (Cass., Sez. II, n. 26632/06).
Essa non può più, pertanto, essere posta in discussione nel corso del giudizio.
4. Con il primo motivo di appello, eccepisce la tardività della Parte_1
domanda, perché proposta oltre il termine di trenta giorni ex art. 6 d. lgs. n.
150/11.
Tale deduzione è tuttavia infondata.
Essa si fonda sul presupposto che l'opponente abbia inteso eccepire l'inesistenza dei presupposti perché venga in essere il credito sanzionatorio e,
di conseguenza, l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione.
L'ordinamento prevede un apposito mezzo di tutela per chi intenda dolersi dell'invalidità dell'ordinanza ingiunzione, ovverosia il ricorso ex art.
Pagina 6 di 10 proposizione di doglianze derivanti da fatti successivi all'adozione del provvedimento sanzionatorio.
I motivi di opposizione attinenti all'esistenza dell'illecito amministrativo possono essere anche occasionati dalla notificazione della cartella esattoriale, ma soltanto quando essa sia stato il primo atto diretto al contravventore e questi abbia così acquisito contezza dalla sanzione irrogatagli. In tal caso, egli potrà opporvisi, in via c.d. recuperatoria, facendo valere, entro trenta giorni dalla notificazione della cartella, le eccezioni che non ha potuto tempestivamente muovere all'ordinanza ingiunzione da essa presupposta (v., in materia di sanzioni amministrative per violazione del
C.d.S., Cass., Sez. III, n. 12412/16).
Tale, tuttavia, non è il caso in oggetto, poiché il non ha CP_1
neanche allegato l'illegittimità del provvedimento sanzionatorio, ma soltanto il successivo decorso del termine di prescrizione.
La domanda va dunque qualificata come volta ad accertare l'estinzione del credito indicato nella cartella ed è di conseguenza assimilabile a un'opposizione c.d. preventiva all'esecuzione.
Il primo motivo di appello va dunque disatteso.
5. Con il secondo motivo di appello, l'ente creditore ha ribadito quanto chiesto in primo grado, ovverosia di essere manlevato dal Controparte_3
riscossione della somma di € 290,00, corrispondente al credito indicato
[...]
nella cartella, e delle spese di lite, lamentando di avere perduto il credito litigioso, vantato nei confronti dell'opponente, per fatto del concessionario della riscossione.
Il primo giudice ha rigettato la domanda, ritenendola indimostrata.
Pagina 7 di 10 5.1. Ai sensi dell'art. 113, c. II, c.p.c. le domande di valore inferiore,
come nella specie, a € 1.100,00 sono decise secondo equità.
Il gravato provvedimento, pertanto, è appellabile per le sole ragioni di cui all'art. 339, c. III, c.p.c., ovverosia per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia.
Al riguardo, la S.C. ha affermato che, "in tema di opposizione
all'esecuzione, pur dopo l'abrogazione, ad opera della legge 18 giugno 2009,
n. 69, del divieto di appellabilità (introdotto, modificando l'art. 616, ultimo
comma, cod. proc. civ., dalla legge 24 febbraio 2006, n. 52), le sentenze del
giudice di pace pronunciate, in ragione del valore della lite, secondo equità
necessaria, sono appellabili solo per le ragioni indicate dall'art. 339, terzo
comma, cod. proc. civ., ossia con motivi limitati" (v. Cass., Sez. VI, n.
7585/22; Cass., Sez. III, n. 23623/19).
Ebbene, il secondo motivo di appello non rientra nel novero delle doglianze ammissibili ai sensi del citato art. 339 c.p.c.
Escluso sia che esso, concernente questione sostanziale, attenga allo svolgimento del processo di primo grado sia che involga l'interpretazione o l'applicazione di norme costituzionali o comunitarie, invero neanche menzionate, potrebbe, al più, ritenersi, che vada inteso come volto a denunciare la disapplicazione dei principi regolatori della materia.
Sul punto, la S.C. ha affermato il consolidato principio di diritto per il quale chi “denunci la violazione di un principio informatore della materia
deve con chiarezza indicare specificamente quale sia il principio violato e
come la regola equitativa individuata dal giudice di pace si ponga in
Pagina 8 di 10 contrasto con esso, trattandosi di principi che - non essendo oggettivizzati in
norme - devono essere prima individuati da chi ne lamenta la violazione e
soltanto successivamente verificati dal giudice di legittimità prima nella loro
esistenza e quindi nella loro eventuale violazione” (v. Cass., Sez. VI – II, n.
3005/14; v. anche Cass., Sez. VI – III, n. 18064/22).
Nel caso di specie, l'appellante, nell'impugnare la gravata sentenza,
non ha in alcun modo ottemperato a tale onere, avendo omesso di enucleare,
dalle disposizioni in ipotesi applicabili al caso di specie, i generali principi regolatori che avrebbero dovuto fungere da limite all'esercizio dei poteri equitativi del giudice di prime cure.
Tale lacuna nelle sue difese, attenendo alla redazione dei motivi di appello, non può essere officiosamente colmata dal Tribunale, essendo rimessa all'iniziativa delle parti, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., l'individuazione delle ragioni di doglianza avverso i provvedimenti impugnati;
per i medesimi motivi, essa non può neanche essere sanata in eventuali atti successivi (v.
Cass., Sez. II, n. 10930/22), che, comunque, nel caso di specie, nulla hanno aggiunto a quanto in origine prospettato dall'appellante.
In definitiva, il secondo motivo di appello va dichiarato inammissibile.
6. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di e di
[...] CP_1 [...]
, in persona del l.r.p.t., avverso la sentenza n. Controparte_2
904/2020 pubblicata il 21.1.2020, disattesa ogni contraria istanza, così
provvede:
Pagina 9 di 10
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite, liquidate ex d.m. n. 55/14 (scaglione fino a € 1.100,00), in complessivi €
400,00 per compensi in favore di ciascuno degli appellati (dei quali € 100,00 per la fase di studio, € 100,00 per la fase introduttiva ed € 200,00 per la fase decisoria), oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA, se dovute;
3. dà atto della sussistenza delle condizioni per il pagamento di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30
maggio 2002, n. 115.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
NAPOLI, 29/04/2025.
IL GIUDICE
IE ER
Pagina 10 di 10
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
6 d. lgs. n. 150/11, mentre l'opposizione ex art. 615 c.p.c. è riservata alla
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice Guglielmo Manera, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 21825/2020 r.g.a.c., vertente
TRA
in persona del l.r.p.t., con il patrocinio Parte_1
dell'avv. MICHELE SIVIERO, giusta procura in calce all'atto introduttivo,
appellante
CONTRO
, con il patrocinio dell'avv. STEFANO PUCA, CP_1
giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
appellato
NONCHÉ
, con il patrocinio Controparte_2
dell'avv. Mariano Materazzo, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
appellata
***
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l° comma c.p.c.).
Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in luogo della partecipazione all'udienza del 14.1.2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
***
Pagina 1 di 10 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza n. 904/2020 pubblicata il 21.1.2020, il Giudice di
Pace di Barra, accogliendo la domanda proposta da contro CP_1
l' e ha dichiarato Controparte_2 Parte_1
l'insussistenza del diritto dell'esattore di procedere ad esecuzione forzata in relazione alla cartella esattoriale n. 07120150068000455000 per difetto di notifica della stessa e conseguente intervenuta prescrizione del relativo credito, condannando l'agente della riscossione al pagamento delle spese di lite e compensandole nei rapporti fra l'ente creditore e l'opponente.
A fondamento della domanda, l'opponente aveva dedotto di essere venuto a conoscenza, tramite estratto di ruolo esattoriale, dell'esistenza, a proprio carico, dell'indicata cartella di pagamento, dell'importo di € 394,70 e relativa a sanzioni amministrative irrogate da e ne aveva Parte_1
eccepita l'omessa notifica, chiedendo che essa venisse annullata e che fosse dichiarata l'insussistenza del diritto dell'esattore di procedere ad esecuzione forzata per intervenuto decorso del termine quinquennale di prescrizione del credito.
Il Giudice di Pace ha preliminarmente qualificato la domanda come opposizione all'esecuzione ex art. 615, c. I, c.p.c. e, nel merito, l'ha ritenuta fondata sul rilievo dell'omessa prova, da parte dell'agente della riscossione,
della regolarità della notifica della cartella esattoriale, dichiarando estinto il credito litigioso per il decorso del termine quinquennale di prescrizione, ai sensi dell'art. 28 L. n. 689/1981.
Per la riforma della sentenza ha proposto il presente appello, Parte_1
lamentando: 1) la tardività dell'opposizione; 2) l'omessa pronuncia sulla
Pagina 2 di 10 domanda c.d. trasversale dalla stessa proposta nei confronti dell'altra convenuta.
2. ha eccepito l'inammissibilità Controparte_2
dell'appello, sia per tardività, sia per violazione dell'art. 342 c.p.c., sia per violazione dell'art. 339, c. III, c.p.c.
2.1. Quanto al primo aspetto, va considerato che la sentenza gravata è
stata depositata il 21.1.2020. Il termine decadenziale di sei mesi previsto ex art. 327 c.p.c. per proporre appello è scaduto pertanto il 21.7.2020, ma deve ritenersi sospeso ex artt. 83 d.l. n. 18/20 e 36 d.l. n. 23/20 per sessantatré
giorni (dal 9 marzo all'11 maggio) e, dunque, in effetti spirato il 22.9.2020.
La controversia ha ad oggetto l'opposizione a una cartella esattoriale e,
dunque, sfugge alla sospensione feriale dei termini ex art. 1 l .n. 742/69.
Tuttavia, avendo proposto sin dal primo grado domanda c.d. Parte_1
trasversale che a tale sospensione soggiace, in quanto relativa alla manleva nei confronti del concessionario della riscossione, il regime complessivo,
necessariamente unico, applicabile al procedimento al fine di individuare il termine per l'appellabilità della sentenza è quello ordinario (v. Cass. Sez. III,
n. 33464/24).
Pertanto, il termine predetto deve intendersi sospeso durante il mese di agosto e in definitiva scaduto il 23.10.2020.
Essendo stato l'appello proposto con citazione notificata il 21.10.2020,
esso deve ritenersi tempestivo.
2.2. Anche sotto il secondo profilo, l'eccezione è infondata, ben desumendosi dall'atto di appello tutti gli elementi richiesti a pena di inammissibilità dall'art. 342 c.p.c.
Pagina 3 di 10 3. Occorre altresì osservare che l'art.
3-bis del D.L. n. 146 del 21
ottobre 2021, convertito dalla L. n. 215 del 17 dicembre 2021, ha aggiunto,
all'articolo 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, il comma IV-bis, che così dispone:
"L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento
che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta
impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri
che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la
partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto
nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo
stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a),
del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis
del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con
una pubblica amministrazione".
Ai sensi dell'art. 1 della legge di conversione, che ha introdotto la disposizione in commento, essa è in vigore dal 21 dicembre 2021, ovverosia dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La disposizione, come detto, è stata inserita quale nuovo capoverso dell'articolo 12, rubricato "Formazione e contenuto dei ruoli", del d.P.R. n.
602 del 1973, il quale a sua volta riguarda specificamente le “Disposizioni
sulla riscossione delle imposte sul reddito”. Potrebbe, dunque, ritenersi che le nuove regole in merito alla c.d. impugnazione dell'estratto di ruolo valgano solo quando esso abbia ad oggetto tale tipologia di crediti.
Sul punto, tuttavia, sono recentemente intervenute le Sezioni Unite
Pagina 4 di 10 della Corte di Cassazione (v. Cass. S.U., n. 26283/2022, in particolare al par.
13.1) precisando che la norma riguarda in realtà la riscossione di tutte le entrate pubbliche, anche extratributarie.
Ciò discende dal combinato disposto degli artt. 17 e 18 del D.Lgs. n.
46/1999 per i crediti contributivi e previdenziali, dall'art. 27 della L. n.
689/1981 e dall'art. 206 del D.Lgs. n. 285/1992 per le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione dei quali è
espressamente disciplinata con richiamo alle norme dettate per l'esazione delle imposte dirette.
Pertanto, il comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973 deve essere ritenuto una disposizione di carattere generale, riguardante tutti i crediti pubblici recuperabili attraverso la procedura di riscossione esattoriale, ivi compresi quelli relativi a sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del C.d.S.
La medesima pronuncia si è altresì soffermata sull'applicabilità della nuova norma ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore.
Ebbene, le Sezioni Unite hanno espressamente affermato che ad essa soggiacciono anche i processi pendenti. Detta disposizione, infatti, individua i casi specifici nei quali, consentendosi l'impugnazione per così dire "diretta"
del ruolo o della cartella dei quali si assuma l'omessa o invalida notificazione, è ritenuto sussistente un effettivo interesse ad agire per la tutela immediata dell'attore, a prescindere dalla notificazione di atti impositivi successivi. Essa, pertanto, nel conformare una condizione di ammissibilità dell'azione, individua le ipotesi tassative nella quali è
ravvisata. Quest'ultima, come tale, deve sussistere al momento della
Pagina 5 di 10 decisione (v. Cass. S.U., n. 26283 cit., par. 17) e, pertanto, può e deve essere dimostrata anche nell'ambito dei giudizi in corso.
Nel caso di specie, l'attore, che ha chiesto l'accertamento negativo di un credito iscritto a ruolo esattoriale, assumendo l'omessa o invalida notificazione della cartella, non ha provato – né, invero, allegato – il pregiudizio derivantegli dall'iscrizione suddetta, nei sensi prescritti dall'art. 12, c. IV-bis, d.P.R. n. 602/1973; pertanto, l'opposizione andrebbe dichiarata inammissibile.
Tuttavia, avendo il primo giudice accolto la domanda, egli ha implicitamente ravvisato l'esistenza dell'interesse ad agire in capo all'attore e su tale questione, non investita dall'impugnazione dell'appellante, deve ritenersi formato il giudicato (Cass., Sez. II, n. 26632/06).
Essa non può più, pertanto, essere posta in discussione nel corso del giudizio.
4. Con il primo motivo di appello, eccepisce la tardività della Parte_1
domanda, perché proposta oltre il termine di trenta giorni ex art. 6 d. lgs. n.
150/11.
Tale deduzione è tuttavia infondata.
Essa si fonda sul presupposto che l'opponente abbia inteso eccepire l'inesistenza dei presupposti perché venga in essere il credito sanzionatorio e,
di conseguenza, l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione.
L'ordinamento prevede un apposito mezzo di tutela per chi intenda dolersi dell'invalidità dell'ordinanza ingiunzione, ovverosia il ricorso ex art.
Pagina 6 di 10 proposizione di doglianze derivanti da fatti successivi all'adozione del provvedimento sanzionatorio.
I motivi di opposizione attinenti all'esistenza dell'illecito amministrativo possono essere anche occasionati dalla notificazione della cartella esattoriale, ma soltanto quando essa sia stato il primo atto diretto al contravventore e questi abbia così acquisito contezza dalla sanzione irrogatagli. In tal caso, egli potrà opporvisi, in via c.d. recuperatoria, facendo valere, entro trenta giorni dalla notificazione della cartella, le eccezioni che non ha potuto tempestivamente muovere all'ordinanza ingiunzione da essa presupposta (v., in materia di sanzioni amministrative per violazione del
C.d.S., Cass., Sez. III, n. 12412/16).
Tale, tuttavia, non è il caso in oggetto, poiché il non ha CP_1
neanche allegato l'illegittimità del provvedimento sanzionatorio, ma soltanto il successivo decorso del termine di prescrizione.
La domanda va dunque qualificata come volta ad accertare l'estinzione del credito indicato nella cartella ed è di conseguenza assimilabile a un'opposizione c.d. preventiva all'esecuzione.
Il primo motivo di appello va dunque disatteso.
5. Con il secondo motivo di appello, l'ente creditore ha ribadito quanto chiesto in primo grado, ovverosia di essere manlevato dal Controparte_3
riscossione della somma di € 290,00, corrispondente al credito indicato
[...]
nella cartella, e delle spese di lite, lamentando di avere perduto il credito litigioso, vantato nei confronti dell'opponente, per fatto del concessionario della riscossione.
Il primo giudice ha rigettato la domanda, ritenendola indimostrata.
Pagina 7 di 10 5.1. Ai sensi dell'art. 113, c. II, c.p.c. le domande di valore inferiore,
come nella specie, a € 1.100,00 sono decise secondo equità.
Il gravato provvedimento, pertanto, è appellabile per le sole ragioni di cui all'art. 339, c. III, c.p.c., ovverosia per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia.
Al riguardo, la S.C. ha affermato che, "in tema di opposizione
all'esecuzione, pur dopo l'abrogazione, ad opera della legge 18 giugno 2009,
n. 69, del divieto di appellabilità (introdotto, modificando l'art. 616, ultimo
comma, cod. proc. civ., dalla legge 24 febbraio 2006, n. 52), le sentenze del
giudice di pace pronunciate, in ragione del valore della lite, secondo equità
necessaria, sono appellabili solo per le ragioni indicate dall'art. 339, terzo
comma, cod. proc. civ., ossia con motivi limitati" (v. Cass., Sez. VI, n.
7585/22; Cass., Sez. III, n. 23623/19).
Ebbene, il secondo motivo di appello non rientra nel novero delle doglianze ammissibili ai sensi del citato art. 339 c.p.c.
Escluso sia che esso, concernente questione sostanziale, attenga allo svolgimento del processo di primo grado sia che involga l'interpretazione o l'applicazione di norme costituzionali o comunitarie, invero neanche menzionate, potrebbe, al più, ritenersi, che vada inteso come volto a denunciare la disapplicazione dei principi regolatori della materia.
Sul punto, la S.C. ha affermato il consolidato principio di diritto per il quale chi “denunci la violazione di un principio informatore della materia
deve con chiarezza indicare specificamente quale sia il principio violato e
come la regola equitativa individuata dal giudice di pace si ponga in
Pagina 8 di 10 contrasto con esso, trattandosi di principi che - non essendo oggettivizzati in
norme - devono essere prima individuati da chi ne lamenta la violazione e
soltanto successivamente verificati dal giudice di legittimità prima nella loro
esistenza e quindi nella loro eventuale violazione” (v. Cass., Sez. VI – II, n.
3005/14; v. anche Cass., Sez. VI – III, n. 18064/22).
Nel caso di specie, l'appellante, nell'impugnare la gravata sentenza,
non ha in alcun modo ottemperato a tale onere, avendo omesso di enucleare,
dalle disposizioni in ipotesi applicabili al caso di specie, i generali principi regolatori che avrebbero dovuto fungere da limite all'esercizio dei poteri equitativi del giudice di prime cure.
Tale lacuna nelle sue difese, attenendo alla redazione dei motivi di appello, non può essere officiosamente colmata dal Tribunale, essendo rimessa all'iniziativa delle parti, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., l'individuazione delle ragioni di doglianza avverso i provvedimenti impugnati;
per i medesimi motivi, essa non può neanche essere sanata in eventuali atti successivi (v.
Cass., Sez. II, n. 10930/22), che, comunque, nel caso di specie, nulla hanno aggiunto a quanto in origine prospettato dall'appellante.
In definitiva, il secondo motivo di appello va dichiarato inammissibile.
6. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di e di
[...] CP_1 [...]
, in persona del l.r.p.t., avverso la sentenza n. Controparte_2
904/2020 pubblicata il 21.1.2020, disattesa ogni contraria istanza, così
provvede:
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1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite, liquidate ex d.m. n. 55/14 (scaglione fino a € 1.100,00), in complessivi €
400,00 per compensi in favore di ciascuno degli appellati (dei quali € 100,00 per la fase di studio, € 100,00 per la fase introduttiva ed € 200,00 per la fase decisoria), oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA, se dovute;
3. dà atto della sussistenza delle condizioni per il pagamento di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30
maggio 2002, n. 115.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
NAPOLI, 29/04/2025.
IL GIUDICE
IE ER
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
6 d. lgs. n. 150/11, mentre l'opposizione ex art. 615 c.p.c. è riservata alla