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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 22/09/2025, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Sez. CONCORSUALE Bari
SENTENZA DI OMOLOGAZIONE EX ART. 70 C.C.I.I.
Nel proc. N. 87 2025 PU
IL GD
-visto il ricorso ex art. (66) 67 c.c.i.i. depositato nell'interesse di , CF PA
, elettivamente domiciliato in Via P. Amedeo Pisticci, rappresentato e C.F._1 difeso dall'avv. MASSIMILIANO PERRELLO;
-esaminati gli atti;
- osservato che sono state espletate le formalità di cui all'art. 70, 1°, 2° e 3° comma, c.c.i.i.;
- rilevato che sono state proposte osservazioni da sul presupposto che la ricorrente CP_1
ha stipulato con la un contratto di mutuo PA Controparte_2 in data 31.05.2010, a rogito del Dott. ,; - a garanzia del capitale mutuato e degli Persona_1 accessori è stata iscritta ipoteca in data 3.06.2010, ai numeri 26925/5797 sull'immobile di proprietà della Sig.ra sito nel Comune di Turi, Via Francesco Avella NC, mentre in data PA
27.05.2010 ha altresì stipulato con il contratto di apertura Controparte_2 di credito in conto corrente n. 9400- 47603,62; con riferimento al credito vantato da AMCO S.p.A.
(ex pari ad Euro 149.638,91 derivante dal contratto di mutuo di cui Controparte_2 sopra, ed Euro 4.188,96 derivante dal contratto di apertura di credito summenzionato, la Sig.ra ed il Sig. hanno proposto: PA Parte_2
• il pagamento dell'importo pari ad Euro 43.200,00 (26,6% del credito di Euro 149.638,91) in 6 anni, con rate da Euro 600,00 cadauna (72 rate) per la linea di credito ipotecaria;
- considerato che parte ricorrente:
a) è persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti contratti nella qualità di consumatore/i;
b) è in stato di sovraindebitamento ed ha agito tramite un OCC costituito nel circondario, che ha depositato la sua relazione;
c) non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quella proposta;
Pagina 1 b) non è già stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda né ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, né risulta aver determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
c) ha fornito la documentazione prevista;
- ritenuta la competenza territoriale;
- vista la relazione del professionista di cui sopra e ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 70 7° comma, c.c.i.i. e, in particolare, dell'ammissibilità giuridica e della fattibilità del piano;
- considerato, quanto all'opposizione, che essa si basa sulla considerazione che il Piano di
Ristrutturazione, nella sua attuale formulazione, non riflette adeguatamente la posizione attuale del credito vantato da AMCO S.p.A., stante soprattutto l'aleatorietà della procedura esecutiva: a dire dell'opponente il Piano di ristrutturazione afferma che “al secondo tentativo l'immobile è stato aggiudicato ed assegnato al valore di Euro 64.500,00 da versare entro 120 giorni destinato esclusivamente al creditore ipotecario ricorrente, per cui il credito della – degradato in CP_1 chirografo – è pari alla differenza tra il credito e l'incasso ottenuto e quindi Euro 85.139,00”: senonchè la procedura esecutiva non è ancora chiusa, sebbene sia stato versato il saldo prezzo, sicché vi sono spese in prededuzione relative alla procedura esecutiva immobiliare che dovranno essere sottratte al prezzo di aggiudicazione prima di poter determinare l'esatto ammontare delle somme distribuibili;
inoltre, fino all'approvazione di un Piano di Riparto che disciplini la distribuzione effettiva delle somme, non è possibile determinare con precisione l'ammontare residuo del credito;
- rilevato tuttavia che non è ammessa una sospensione della presente procedura in attesa della definizione della procedura esecutiva, sicché il piano di ristrutturazione del debito non può che prevedere una ragionevole quantificazione del debito residuo da regolare, pari nella specie alla differenza tra il credito e l'incasso ottenuto e quindi €. 85.139,00; d'altra parte invariata resterebbe la somma promessa dal debitore a regolazione del debito, quand'anche questo fosse di importo superiore in virtù delle prededuzioni da saldare ed l'opponente non ha sollevato questioni di minore convenienza;
P.Q.M.
Omologa il piano;
dispone che questa sentenza sia comunicata ai creditori a mezzo dell'OCC e che sia pubblicata entro 48 ore in apposita area del sito web del tribunale;
dichiara chiusa la procedura.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
18/09/2025
Il GD dott. Giuseppe Rana
Pagina 2
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Sez. CONCORSUALE Bari
SENTENZA DI OMOLOGAZIONE EX ART. 70 C.C.I.I.
Nel proc. N. 87 2025 PU
IL GD
-visto il ricorso ex art. (66) 67 c.c.i.i. depositato nell'interesse di , CF PA
, elettivamente domiciliato in Via P. Amedeo Pisticci, rappresentato e C.F._1 difeso dall'avv. MASSIMILIANO PERRELLO;
-esaminati gli atti;
- osservato che sono state espletate le formalità di cui all'art. 70, 1°, 2° e 3° comma, c.c.i.i.;
- rilevato che sono state proposte osservazioni da sul presupposto che la ricorrente CP_1
ha stipulato con la un contratto di mutuo PA Controparte_2 in data 31.05.2010, a rogito del Dott. ,; - a garanzia del capitale mutuato e degli Persona_1 accessori è stata iscritta ipoteca in data 3.06.2010, ai numeri 26925/5797 sull'immobile di proprietà della Sig.ra sito nel Comune di Turi, Via Francesco Avella NC, mentre in data PA
27.05.2010 ha altresì stipulato con il contratto di apertura Controparte_2 di credito in conto corrente n. 9400- 47603,62; con riferimento al credito vantato da AMCO S.p.A.
(ex pari ad Euro 149.638,91 derivante dal contratto di mutuo di cui Controparte_2 sopra, ed Euro 4.188,96 derivante dal contratto di apertura di credito summenzionato, la Sig.ra ed il Sig. hanno proposto: PA Parte_2
• il pagamento dell'importo pari ad Euro 43.200,00 (26,6% del credito di Euro 149.638,91) in 6 anni, con rate da Euro 600,00 cadauna (72 rate) per la linea di credito ipotecaria;
- considerato che parte ricorrente:
a) è persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti contratti nella qualità di consumatore/i;
b) è in stato di sovraindebitamento ed ha agito tramite un OCC costituito nel circondario, che ha depositato la sua relazione;
c) non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quella proposta;
Pagina 1 b) non è già stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda né ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, né risulta aver determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
c) ha fornito la documentazione prevista;
- ritenuta la competenza territoriale;
- vista la relazione del professionista di cui sopra e ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 70 7° comma, c.c.i.i. e, in particolare, dell'ammissibilità giuridica e della fattibilità del piano;
- considerato, quanto all'opposizione, che essa si basa sulla considerazione che il Piano di
Ristrutturazione, nella sua attuale formulazione, non riflette adeguatamente la posizione attuale del credito vantato da AMCO S.p.A., stante soprattutto l'aleatorietà della procedura esecutiva: a dire dell'opponente il Piano di ristrutturazione afferma che “al secondo tentativo l'immobile è stato aggiudicato ed assegnato al valore di Euro 64.500,00 da versare entro 120 giorni destinato esclusivamente al creditore ipotecario ricorrente, per cui il credito della – degradato in CP_1 chirografo – è pari alla differenza tra il credito e l'incasso ottenuto e quindi Euro 85.139,00”: senonchè la procedura esecutiva non è ancora chiusa, sebbene sia stato versato il saldo prezzo, sicché vi sono spese in prededuzione relative alla procedura esecutiva immobiliare che dovranno essere sottratte al prezzo di aggiudicazione prima di poter determinare l'esatto ammontare delle somme distribuibili;
inoltre, fino all'approvazione di un Piano di Riparto che disciplini la distribuzione effettiva delle somme, non è possibile determinare con precisione l'ammontare residuo del credito;
- rilevato tuttavia che non è ammessa una sospensione della presente procedura in attesa della definizione della procedura esecutiva, sicché il piano di ristrutturazione del debito non può che prevedere una ragionevole quantificazione del debito residuo da regolare, pari nella specie alla differenza tra il credito e l'incasso ottenuto e quindi €. 85.139,00; d'altra parte invariata resterebbe la somma promessa dal debitore a regolazione del debito, quand'anche questo fosse di importo superiore in virtù delle prededuzioni da saldare ed l'opponente non ha sollevato questioni di minore convenienza;
P.Q.M.
Omologa il piano;
dispone che questa sentenza sia comunicata ai creditori a mezzo dell'OCC e che sia pubblicata entro 48 ore in apposita area del sito web del tribunale;
dichiara chiusa la procedura.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
18/09/2025
Il GD dott. Giuseppe Rana
Pagina 2