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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 20/11/2025, n. 487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 487 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1276/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile - Famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Concetta Serino Presidente
Dott. Roberto Bianco Giudice
Dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 1276/2024 v.g. promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Questore NA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pomezia, Piazza
Indipendenza n. 24, giusta procura in atti;
E
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_2 C.F._2 dall'Avv. Alessandro D'Erme ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Latina al
Corso della Repubblica n. 265 giusta procura in atti;
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero – in sede
Oggetto: ricorso congiunto per la modifica delle condizioni di separazione.
CONCLUSIONI
All'udienza del 17.11.2025, le parti concludevano come note sostitutive di udienza in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso congiunto per modifica delle condizioni di separazione consensuale,
[...]
e adivano l'intestato Tribunale, deducendo che: 1) avevano Parte_2 Parte_1 contratto matrimonio a Latina il 5 aprile 1997, in regime di comunione dei beni, e dal loro matrimonio erano nate due figlie, e entrambe maggiorenni, impegnate negli Per_1 Per_2 studi universitari e non ancora economicamente autosufficienti;
2) Parte_2 lavorava presso una società farmaceutica, mentre dal 2023, svolgeva Parte_1 attività lavorativa a tempo determinato presso uno studio medico, pur continuando a cercare una posizione più stabile;
3) la separazione consensuale era stata omologata dal Tribunale di
Latina in data 13 settembre 2022; 4) successivamente, i coniugi avevano ceduto l'immobile adibito ad abitazione familiare, abitato fino ad allora dalla SI.ra dividendo tra loro Parte_1 il ricavato. Con la propria parte, il aveva acquistato un nuovo immobile, Parte_2 sostenendone anche i costi del mutuo, mentre la si era trasferita presso un'abitazione Parte_1 di proprietà della propria famiglia;
5) viveva stabilmente con il padre, mentre Per_1 Per_2 con la madre, nel rispetto degli accordi economici stabiliti in sede di separazione;
6) nel 2023,
l'azienda farmaceutica presso cui lavorava il aveva avviato una ristrutturazione Parte_2 organizzativa, sopprimendo la mansione da lui ricoperta, e, per evitare la risoluzione del rapporto di lavoro, egli aveva accettato un demansionamento, con conseguente riduzione della base stipendiale e perdita dei bonus aziendali e della componente premiale.
Alla luce di tali sopravvenute circostanze, i ricorrenti, persistendo nello stato di separazione e avendo già definito ogni questione relativa all'immobile familiare, intendevano rimodulare consensualmente la parte relativa al contributo al mantenimento della lasciando Parte_1 inalterate le condizioni economiche relative alle figlie.
In tali premesse, concludevano chiedendo: “che il Tribunale voglia stabilire a modifica della omologata separazione, le seguenti condizioni in ordine ai rapporti economici:
A) RAPPORTI ECONOMICI
I coniugi in considerazione delle modificate condizioni economiche in premessa indicate stabiliscono le seguenti condizioni economiche. 1) Mantenimento e contribuzione alle spese per le figlie maggiorenni non autosufficienti: a) Mantenimento: il SI. , in Parte_2 considerazione del fatto che la figlia vive stabilmente con lo stesso e che la figlia Per_1
vive stabilmente con la madre SI.ra , corrisponderà a titolo di Per_2 Parte_1 mantenimento € 400,00 per la figlia ed € 200,00 alla SI.ra , a Per_2 Parte_1 titolo di concorso spese al mantenimento, che verserà alla predetta il Parte_1 giorno 28 di ogni mese. La somma sarà soggetta a rivalutazione annuale in base agli indici
ISTAT. b) Spese: sempre in considerazione di quanto indicato il SI. Parte_2 contribuirà altresi, nella misura del 70%, al pagamento delle spese straordinarie, scolastiche
e mediche non coperte dal S.S.N. (e volendo a quelle ludiche-sportive adeguatamente documentate) della figlia ”. Per_2 Fissata l'udienza di comparizione delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione e rimessa sul ruolo con provvedimento del 24.5.2025, per consentire alle parti di depositare copia conforme all'originale del ricorso di separazione omologato con decreto di omologa n. cron.
5369 del 2022, oltre che per rendere chiarimenti sulla parte dell'accordo sulle spese straordinarie, avendo le parti concordato nel senso di porre a carico del il 70% Parte_2 delle “spese straordinarie, scolastiche e mediche non coperte dal SSN (e volendo quelle ludiche – sportive adeguatamente documentate) della figlia ”. Per_2
Con istanza del 10.6.2025, le parti precisavano che la dicitura “volendo” era stata riportata per mero errore, risultando secondo accordo ricomprese nella medesima misura a carico del anche le spese ludiche e sportive, adeguatamente documentate. Quindi, la causa Parte_2 veniva nuovamente rinviata per discussione all'udienza del 3.7.2025, ed ancora all'udienza del 14.10.2025.
In data 30.9.2025 si costituiva in giudizio con il patrocinio di un nuovo Parte_1 difensore, deducendo la sopravvenuta circostanza del mancato rinnovo del proprio contratto di lavoro a tempo determinato con scadenza prevista per il 18.11.2025, manifestando la propria volontà di rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c. e consequenziale estinzione del processo. Quindi, in data 3.10.2025 anche il si costituiva in giudizio con Parte_2 nuovo difensore;
nelle note sostitutive di udienza del 14.10.2025, la ribadiva la Parte_1 propria revoca del consenso all'accordo sottoscritto, chiedendo dichiararsi l'estinzione del procedimento, mentre il eccepiva l'inammissibilità della revoca unilaterale del Parte_2 consenso ad opera della controparte, insistendo per l'accoglimento del ricorso.
La causa, quindi, veniva infine rinviata per discussione all'udienza del 17.11.2025 e rimessa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, ritiene il Collegio, come peraltro già evidenziato con ordinanza del
14.10.2025, che debba essere rilevata l'inammissibilità della revoca unilaterale del consenso da parte di . Parte_1
Invero, nel sistema processuale antecedente alla riforma operata con d.lgs. 149/2022, la
Suprema Corte di Cassazione aveva ripetutamente chiarito che nel giudizio di divorzio, diversamente da quanto stabilito per la separazione consensuale, la revoca unilaterale del consenso prestato nel ricorso depositato congiuntamente dai due coniugi, consentiva ugualmente l'emissione della sentenza di divorzio da parte del Giudice: “qualora sia stata proposta istanza congiunta di divorzio, la revoca del consenso da parte di uno dei coniugi non comporta l'improcedibilità della domanda, dovendo il tribunale provvedere ugualmente all'accertamento dei presupposti per la pronuncia richiesta, per poi procedere, in caso di esito positivo della verifica, all'esame delle condizioni concordate dai coniugi, valutandone la conformità a norme inderogabili ed agli interessi dei figli minori. Infatti, a differenza di quanto avviene nel procedimento di separazione consensuale, la domanda congiunta di divorzio dà luogo ad un procedimento che si conclude con una sentenza costitutiva, nell'ambito del quale l'accordo sotteso alla relativa domanda riveste natura meramente ricognitiva, con riferimento alla sussistenza dei presupposti necessari per lo scioglimento del vincolo coniugale, ex articolo 3 L. n. 898 del 1970, mentre ha valore negoziale per quanto concerne la prole ed i rapporti economici, consentendo al tribunale di intervenire su tali accordi nel caso in cui essi risultino contrari a norme inderogabili, con l'adozione di provvedimenti temporanei ed urgenti e la prosecuzione del giudizio nelle forme conteziose”
(Cass. n. 19540 del 24/07/2018; Cass. n. 6664 del 08/07/1998; Cass. 10463 del 2018; Cass.
19348 del 2021; Cass. 13460 del 2021).
Tale principio, ad avviso del Collegio, è destinato a trovare applicazione anche in caso di ricorso congiunto per la modifica delle condizioni di separazione. In tal senso, è stato affermato che “L'unificazione del rito per i procedimenti di separazione e di divorzio, che si concludono quindi con sentenza secondo quanto previsto e disciplinato dal richiamato art.
473 bis c.p.c., ha come naturale conseguenza l'applicazione anche per la separazione consensuale (rectius separazione su domanda congiunta) dei principi sopra richiamati della giurisprudenza di legittimità per il divorzio congiunto. Ne consegue, quindi, che l'accordo intervenuto tra le parti, cristallizzato con il deposito del ricorso ex art. 473 bis c.p.c., ha natura meramente ricognitiva in ordine alla sussistenza dei presupposti per la pronuncia sullo status e ha natura negoziale in ordine alla scelta dell'iter processuale ed alle condizioni relative alla prole e ai rapporti economici, con conseguente inammissibilità di ripensamenti unilaterali, configurandosi, infatti, come già richiamato, il procedimento su domanda congiunta non già come somma di distinte domande di separazione/divorzio o come adesione di una delle parti alla domanda dell'altra, ma come iniziativa comune e paritetica, rinunciabile soltanto da parte di entrambi i coniugi. Deve, quindi, escludersi che la revoca unilaterale del consenso, in quanto inammissibile per quanto sopra evidenziato, possa comportare l'arresto del procedimento con la declaratoria di improcedibilità (ovvero la trattazione dello stesso con rito contenzioso, come invece previsto era previsto dall'art. 4, comma 8 L. 898/70 e segg.)”. (Tribunale di Milano, sez. IX, 18.12.2024; Tribunale di Venezia, sez. II civile, sentenza 31 marzo 2025, n. 343). Ne consegue, alla luce dell'interpretazione affermatasi dopo l'introduzione della Riforma Cartabia, che anche alla separazione su domanda congiunta debbono applicarsi le regole fissate dalla giurisprudenza in merito all'inammissibilità e irrilevanza della revoca del consenso resa successivamente al deposito del ricorso. Né sarebbe possibile ammettere la revoca del consenso solo in sede di separazione ed escluderla nel divorzio, atteso l'unico rito oggi espressamente previsto. Tale orientamento si pone d'altronde in linea con i principi di economicità processuale e di divieto di abuso dei mezzi processuali che sottendono all'esercizio dell'azione giudiziale ed evitano così di favorire ripensamenti e gravare la parte e il sistema delle spese e dei tempi per l'attivazione di un nuovo e autonomo procedimento contenzioso.
Resta fermo, evidentemente, il potere del Tribunale di disattendere la concorde volontà delle parti, qualora le condizioni originariamente concordate dai coniugi siano in contrasto con norme inderogabili e/o con gli interessi dei figli minorenni o figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti.
Ciò posto, nel caso di specie non resta al Tribunale che recepire l'accordo inizialmente raggiunto dai coniugi, apparendo lo stesso rispondente all'interesse della prole e non in contrasto con norme imperative. Giova premettere che, in sede di separazione consensuale, era stato previsto che il versasse alla per il periodo successivo alla Parte_2 Parte_1 cessione dell'immobile, un importo mensile di € 400,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di concorso al mantenimento del coniuge, oltre all'importo di € 800,00 a titolo di mantenimento delle figlie e (€ 400,00 ciascuna), e al 70% delle Per_1 Per_2 spese straordinarie. Nel ricorso congiunto per modifica delle condizioni di separazione, i coniugi e hanno richiesto al Tribunale di intervenire Parte_2 Parte_1 esclusivamente su un aspetto degli accordi economici precedentemente omologati, consistente nella riduzione del contributo al mantenimento a favore del coniuge.
Tale importo è stato infatti ridotto a € 200,00 mensili, sempre soggetto a rivalutazione ISTAT, in considerazione della sopravvenuta diminuzione della capacità reddituale del a Parte_2 seguito di demansionamento lavorativo. Per quanto riguarda il mantenimento delle figlie maggiorenni, è stato confermato l'importo di € 400,00 mensili per la figlia che vive Per_2 stabilmente con la madre, ed eliminato il mantenimento per la figlia in quanto la Per_1 stessa vive stabilmente con il padre. Infine, resta invariata la ripartizione delle spese straordinarie (scolastiche, mediche non coperte dal SSN e, se documentate, ludico-sportive), che continua a gravare sul SI. nella misura del 70%, come già previsto nella fase Parte_2 successiva alla cessione dell'immobile familiare.
In definitiva, non si ravvisano ragioni ostative all'accoglimento dell'accordo modificativo proposto dai coniugi, atteso che non vi sono figli minori e, comunque, non risulta leso l'interesse delle figlie maggiorenni. In particolare, il mantenimento a favore della figlia non convivente con il padre, è confermato nella misura di € 400,00 mensili, mentre Per_2 la revoca del contributo per la figlia trova giustificazione nel fatto che, Per_1 successivamente alla separazione, la stessa ha stabilito la propria residenza presso il padre.
Resta ferma, inoltre, la previsione relativa alla ripartizione delle spese straordinarie, che continuano a gravare sul nella misura del 70%, in conformità agli accordi Parte_2 precedenti.
La modifica proposta attiene, di fatto, esclusivamente alla riduzione del contributo al mantenimento del coniuge, che viene ridotto da € 400,00 a € 200,00 mensili.
Quanto alla revoca del consenso da parte della non può che ribadirsene Parte_1
l'inammissibilità, in ragione della natura contrattuale dell'accordo. Tale accordo, infatti, riceve riconoscimento da parte dell'ordinamento sia per effetto della disciplina legislativa che regola l'istituto, sia per la sua configurazione come contratto, il quale, come noto, non è revocabile ad nutum e non consente un ripensamento immotivato ed unilaterale. Alla domanda congiunta, pertanto, possono rinunciare solo entrambi i coniugi, come chiaramente previsto dall'art. 1372 c.c., che consente lo scioglimento del vincolo contrattuale esclusivamente per mutuo consenso o per le cause espressamente previste dalla legge. L'unica eccezione è rappresentata dall'ipotesi in cui il coniuge recedente dimostri di essere stato vittima di violenza, dolo o errore essenziale nel prestare il consenso, circostanze che non ricorrono nel caso di specie.
Ne consegue che, qualora la ritenga che condizioni sopravvenute al deposito del Parte_1 ricorso congiunto rendano non più sostenibili le condizioni concordate, dovrà eventualmente proporre separato ricorso per la modifica delle condizioni omologate.
Trattandosi di ricorso congiunto, si dispone l'integrale compensazione delle spese di lite..
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, in accoglimento del ricorso congiunto proposto dai coniugi Parte_1
e modifica le condizioni della separazione consensuale
[...] Parte_2 omologata con decreto del 13.09.2022 in conformità alle condizioni concordate tra le parti;
compensa integralmente le spese di lite.
Latina, 19 novembre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Vendemiale dott.ssa Concetta Serino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile - Famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Concetta Serino Presidente
Dott. Roberto Bianco Giudice
Dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 1276/2024 v.g. promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Questore NA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pomezia, Piazza
Indipendenza n. 24, giusta procura in atti;
E
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_2 C.F._2 dall'Avv. Alessandro D'Erme ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Latina al
Corso della Repubblica n. 265 giusta procura in atti;
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero – in sede
Oggetto: ricorso congiunto per la modifica delle condizioni di separazione.
CONCLUSIONI
All'udienza del 17.11.2025, le parti concludevano come note sostitutive di udienza in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso congiunto per modifica delle condizioni di separazione consensuale,
[...]
e adivano l'intestato Tribunale, deducendo che: 1) avevano Parte_2 Parte_1 contratto matrimonio a Latina il 5 aprile 1997, in regime di comunione dei beni, e dal loro matrimonio erano nate due figlie, e entrambe maggiorenni, impegnate negli Per_1 Per_2 studi universitari e non ancora economicamente autosufficienti;
2) Parte_2 lavorava presso una società farmaceutica, mentre dal 2023, svolgeva Parte_1 attività lavorativa a tempo determinato presso uno studio medico, pur continuando a cercare una posizione più stabile;
3) la separazione consensuale era stata omologata dal Tribunale di
Latina in data 13 settembre 2022; 4) successivamente, i coniugi avevano ceduto l'immobile adibito ad abitazione familiare, abitato fino ad allora dalla SI.ra dividendo tra loro Parte_1 il ricavato. Con la propria parte, il aveva acquistato un nuovo immobile, Parte_2 sostenendone anche i costi del mutuo, mentre la si era trasferita presso un'abitazione Parte_1 di proprietà della propria famiglia;
5) viveva stabilmente con il padre, mentre Per_1 Per_2 con la madre, nel rispetto degli accordi economici stabiliti in sede di separazione;
6) nel 2023,
l'azienda farmaceutica presso cui lavorava il aveva avviato una ristrutturazione Parte_2 organizzativa, sopprimendo la mansione da lui ricoperta, e, per evitare la risoluzione del rapporto di lavoro, egli aveva accettato un demansionamento, con conseguente riduzione della base stipendiale e perdita dei bonus aziendali e della componente premiale.
Alla luce di tali sopravvenute circostanze, i ricorrenti, persistendo nello stato di separazione e avendo già definito ogni questione relativa all'immobile familiare, intendevano rimodulare consensualmente la parte relativa al contributo al mantenimento della lasciando Parte_1 inalterate le condizioni economiche relative alle figlie.
In tali premesse, concludevano chiedendo: “che il Tribunale voglia stabilire a modifica della omologata separazione, le seguenti condizioni in ordine ai rapporti economici:
A) RAPPORTI ECONOMICI
I coniugi in considerazione delle modificate condizioni economiche in premessa indicate stabiliscono le seguenti condizioni economiche. 1) Mantenimento e contribuzione alle spese per le figlie maggiorenni non autosufficienti: a) Mantenimento: il SI. , in Parte_2 considerazione del fatto che la figlia vive stabilmente con lo stesso e che la figlia Per_1
vive stabilmente con la madre SI.ra , corrisponderà a titolo di Per_2 Parte_1 mantenimento € 400,00 per la figlia ed € 200,00 alla SI.ra , a Per_2 Parte_1 titolo di concorso spese al mantenimento, che verserà alla predetta il Parte_1 giorno 28 di ogni mese. La somma sarà soggetta a rivalutazione annuale in base agli indici
ISTAT. b) Spese: sempre in considerazione di quanto indicato il SI. Parte_2 contribuirà altresi, nella misura del 70%, al pagamento delle spese straordinarie, scolastiche
e mediche non coperte dal S.S.N. (e volendo a quelle ludiche-sportive adeguatamente documentate) della figlia ”. Per_2 Fissata l'udienza di comparizione delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione e rimessa sul ruolo con provvedimento del 24.5.2025, per consentire alle parti di depositare copia conforme all'originale del ricorso di separazione omologato con decreto di omologa n. cron.
5369 del 2022, oltre che per rendere chiarimenti sulla parte dell'accordo sulle spese straordinarie, avendo le parti concordato nel senso di porre a carico del il 70% Parte_2 delle “spese straordinarie, scolastiche e mediche non coperte dal SSN (e volendo quelle ludiche – sportive adeguatamente documentate) della figlia ”. Per_2
Con istanza del 10.6.2025, le parti precisavano che la dicitura “volendo” era stata riportata per mero errore, risultando secondo accordo ricomprese nella medesima misura a carico del anche le spese ludiche e sportive, adeguatamente documentate. Quindi, la causa Parte_2 veniva nuovamente rinviata per discussione all'udienza del 3.7.2025, ed ancora all'udienza del 14.10.2025.
In data 30.9.2025 si costituiva in giudizio con il patrocinio di un nuovo Parte_1 difensore, deducendo la sopravvenuta circostanza del mancato rinnovo del proprio contratto di lavoro a tempo determinato con scadenza prevista per il 18.11.2025, manifestando la propria volontà di rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c. e consequenziale estinzione del processo. Quindi, in data 3.10.2025 anche il si costituiva in giudizio con Parte_2 nuovo difensore;
nelle note sostitutive di udienza del 14.10.2025, la ribadiva la Parte_1 propria revoca del consenso all'accordo sottoscritto, chiedendo dichiararsi l'estinzione del procedimento, mentre il eccepiva l'inammissibilità della revoca unilaterale del Parte_2 consenso ad opera della controparte, insistendo per l'accoglimento del ricorso.
La causa, quindi, veniva infine rinviata per discussione all'udienza del 17.11.2025 e rimessa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, ritiene il Collegio, come peraltro già evidenziato con ordinanza del
14.10.2025, che debba essere rilevata l'inammissibilità della revoca unilaterale del consenso da parte di . Parte_1
Invero, nel sistema processuale antecedente alla riforma operata con d.lgs. 149/2022, la
Suprema Corte di Cassazione aveva ripetutamente chiarito che nel giudizio di divorzio, diversamente da quanto stabilito per la separazione consensuale, la revoca unilaterale del consenso prestato nel ricorso depositato congiuntamente dai due coniugi, consentiva ugualmente l'emissione della sentenza di divorzio da parte del Giudice: “qualora sia stata proposta istanza congiunta di divorzio, la revoca del consenso da parte di uno dei coniugi non comporta l'improcedibilità della domanda, dovendo il tribunale provvedere ugualmente all'accertamento dei presupposti per la pronuncia richiesta, per poi procedere, in caso di esito positivo della verifica, all'esame delle condizioni concordate dai coniugi, valutandone la conformità a norme inderogabili ed agli interessi dei figli minori. Infatti, a differenza di quanto avviene nel procedimento di separazione consensuale, la domanda congiunta di divorzio dà luogo ad un procedimento che si conclude con una sentenza costitutiva, nell'ambito del quale l'accordo sotteso alla relativa domanda riveste natura meramente ricognitiva, con riferimento alla sussistenza dei presupposti necessari per lo scioglimento del vincolo coniugale, ex articolo 3 L. n. 898 del 1970, mentre ha valore negoziale per quanto concerne la prole ed i rapporti economici, consentendo al tribunale di intervenire su tali accordi nel caso in cui essi risultino contrari a norme inderogabili, con l'adozione di provvedimenti temporanei ed urgenti e la prosecuzione del giudizio nelle forme conteziose”
(Cass. n. 19540 del 24/07/2018; Cass. n. 6664 del 08/07/1998; Cass. 10463 del 2018; Cass.
19348 del 2021; Cass. 13460 del 2021).
Tale principio, ad avviso del Collegio, è destinato a trovare applicazione anche in caso di ricorso congiunto per la modifica delle condizioni di separazione. In tal senso, è stato affermato che “L'unificazione del rito per i procedimenti di separazione e di divorzio, che si concludono quindi con sentenza secondo quanto previsto e disciplinato dal richiamato art.
473 bis c.p.c., ha come naturale conseguenza l'applicazione anche per la separazione consensuale (rectius separazione su domanda congiunta) dei principi sopra richiamati della giurisprudenza di legittimità per il divorzio congiunto. Ne consegue, quindi, che l'accordo intervenuto tra le parti, cristallizzato con il deposito del ricorso ex art. 473 bis c.p.c., ha natura meramente ricognitiva in ordine alla sussistenza dei presupposti per la pronuncia sullo status e ha natura negoziale in ordine alla scelta dell'iter processuale ed alle condizioni relative alla prole e ai rapporti economici, con conseguente inammissibilità di ripensamenti unilaterali, configurandosi, infatti, come già richiamato, il procedimento su domanda congiunta non già come somma di distinte domande di separazione/divorzio o come adesione di una delle parti alla domanda dell'altra, ma come iniziativa comune e paritetica, rinunciabile soltanto da parte di entrambi i coniugi. Deve, quindi, escludersi che la revoca unilaterale del consenso, in quanto inammissibile per quanto sopra evidenziato, possa comportare l'arresto del procedimento con la declaratoria di improcedibilità (ovvero la trattazione dello stesso con rito contenzioso, come invece previsto era previsto dall'art. 4, comma 8 L. 898/70 e segg.)”. (Tribunale di Milano, sez. IX, 18.12.2024; Tribunale di Venezia, sez. II civile, sentenza 31 marzo 2025, n. 343). Ne consegue, alla luce dell'interpretazione affermatasi dopo l'introduzione della Riforma Cartabia, che anche alla separazione su domanda congiunta debbono applicarsi le regole fissate dalla giurisprudenza in merito all'inammissibilità e irrilevanza della revoca del consenso resa successivamente al deposito del ricorso. Né sarebbe possibile ammettere la revoca del consenso solo in sede di separazione ed escluderla nel divorzio, atteso l'unico rito oggi espressamente previsto. Tale orientamento si pone d'altronde in linea con i principi di economicità processuale e di divieto di abuso dei mezzi processuali che sottendono all'esercizio dell'azione giudiziale ed evitano così di favorire ripensamenti e gravare la parte e il sistema delle spese e dei tempi per l'attivazione di un nuovo e autonomo procedimento contenzioso.
Resta fermo, evidentemente, il potere del Tribunale di disattendere la concorde volontà delle parti, qualora le condizioni originariamente concordate dai coniugi siano in contrasto con norme inderogabili e/o con gli interessi dei figli minorenni o figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti.
Ciò posto, nel caso di specie non resta al Tribunale che recepire l'accordo inizialmente raggiunto dai coniugi, apparendo lo stesso rispondente all'interesse della prole e non in contrasto con norme imperative. Giova premettere che, in sede di separazione consensuale, era stato previsto che il versasse alla per il periodo successivo alla Parte_2 Parte_1 cessione dell'immobile, un importo mensile di € 400,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di concorso al mantenimento del coniuge, oltre all'importo di € 800,00 a titolo di mantenimento delle figlie e (€ 400,00 ciascuna), e al 70% delle Per_1 Per_2 spese straordinarie. Nel ricorso congiunto per modifica delle condizioni di separazione, i coniugi e hanno richiesto al Tribunale di intervenire Parte_2 Parte_1 esclusivamente su un aspetto degli accordi economici precedentemente omologati, consistente nella riduzione del contributo al mantenimento a favore del coniuge.
Tale importo è stato infatti ridotto a € 200,00 mensili, sempre soggetto a rivalutazione ISTAT, in considerazione della sopravvenuta diminuzione della capacità reddituale del a Parte_2 seguito di demansionamento lavorativo. Per quanto riguarda il mantenimento delle figlie maggiorenni, è stato confermato l'importo di € 400,00 mensili per la figlia che vive Per_2 stabilmente con la madre, ed eliminato il mantenimento per la figlia in quanto la Per_1 stessa vive stabilmente con il padre. Infine, resta invariata la ripartizione delle spese straordinarie (scolastiche, mediche non coperte dal SSN e, se documentate, ludico-sportive), che continua a gravare sul SI. nella misura del 70%, come già previsto nella fase Parte_2 successiva alla cessione dell'immobile familiare.
In definitiva, non si ravvisano ragioni ostative all'accoglimento dell'accordo modificativo proposto dai coniugi, atteso che non vi sono figli minori e, comunque, non risulta leso l'interesse delle figlie maggiorenni. In particolare, il mantenimento a favore della figlia non convivente con il padre, è confermato nella misura di € 400,00 mensili, mentre Per_2 la revoca del contributo per la figlia trova giustificazione nel fatto che, Per_1 successivamente alla separazione, la stessa ha stabilito la propria residenza presso il padre.
Resta ferma, inoltre, la previsione relativa alla ripartizione delle spese straordinarie, che continuano a gravare sul nella misura del 70%, in conformità agli accordi Parte_2 precedenti.
La modifica proposta attiene, di fatto, esclusivamente alla riduzione del contributo al mantenimento del coniuge, che viene ridotto da € 400,00 a € 200,00 mensili.
Quanto alla revoca del consenso da parte della non può che ribadirsene Parte_1
l'inammissibilità, in ragione della natura contrattuale dell'accordo. Tale accordo, infatti, riceve riconoscimento da parte dell'ordinamento sia per effetto della disciplina legislativa che regola l'istituto, sia per la sua configurazione come contratto, il quale, come noto, non è revocabile ad nutum e non consente un ripensamento immotivato ed unilaterale. Alla domanda congiunta, pertanto, possono rinunciare solo entrambi i coniugi, come chiaramente previsto dall'art. 1372 c.c., che consente lo scioglimento del vincolo contrattuale esclusivamente per mutuo consenso o per le cause espressamente previste dalla legge. L'unica eccezione è rappresentata dall'ipotesi in cui il coniuge recedente dimostri di essere stato vittima di violenza, dolo o errore essenziale nel prestare il consenso, circostanze che non ricorrono nel caso di specie.
Ne consegue che, qualora la ritenga che condizioni sopravvenute al deposito del Parte_1 ricorso congiunto rendano non più sostenibili le condizioni concordate, dovrà eventualmente proporre separato ricorso per la modifica delle condizioni omologate.
Trattandosi di ricorso congiunto, si dispone l'integrale compensazione delle spese di lite..
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, in accoglimento del ricorso congiunto proposto dai coniugi Parte_1
e modifica le condizioni della separazione consensuale
[...] Parte_2 omologata con decreto del 13.09.2022 in conformità alle condizioni concordate tra le parti;
compensa integralmente le spese di lite.
Latina, 19 novembre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Vendemiale dott.ssa Concetta Serino