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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 03/04/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 857/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE RELATORE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. ), nato ad [...] il Parte_1 C.F._1
22/04/1968 e residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Angeleri Elisabetta del Foro di Alessandria
E
(C.F. ), nata ad [...] il [...] CP_1 C.F._2
e residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Angeleri Elisabetta del Foro di Alessandria
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 11/03/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in Valenza (AL) il 18/04/1993, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto
Comune all'Atto n. 7, Parte II - Serie A, Anno 1993. Dall'unione sono nate le figlie e , oggi entrambe maggiorenni, solo la prima Per_1 Per_2 economicamente autosufficiente.
I coniugi si sono per mutuo consenso separati con decreto di omologa del 31/01/2012 del
Tribunale di Casale RR (AL) e non risulta che si siano mai riconciliati.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
pagina 1 di 3 Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970);
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
PRONUNCIA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario tra Parte_1
e in Valenza (AL) il 18/04/1993, trascritto nei Registri dello Stato
[...] CP_1
Civile di detto Comune all'Atto n. 7, Parte II - Serie A, Anno 1993 alle seguenti CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. i genitori verseranno un assegno di mantenimento alla figlia , ancora non Per_2 autosufficiente, di € 300,00 mensili rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT (nella misura di € 150,00 ciascuno) che si impegnano a versare entro il giorno 5 di ogni mese direttamente a (la quale, previa informativa, accetta espressamente) con Per_2 bonifici continuativi sul conto corrente alla stessa intestato presso banca on line N26 IBAN:
IT61 S036 4601 6005 2645 8613 672BIC: ; C.F._3
2. i coniugi si impegnano sostenere nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie mediche specialistiche e dentistiche della figlia (con regomento immediato in Per_2 favore del soggetto che le anticipa integralmente);
3. il padre si impegna a sostenere le spese universitarie della figlia nella misura del Per_2
100% (iscrizioni e tasse universitarie, libri/dispense, spese di viaggio e tutte le spese accessorie riguardanti la frequentazione del corso universitario);
4. la casa coniugale (divenuta di proprietà di terzi) sita in AR RR (AL) viene definitivamente assegnata alla moglie.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
pagina 2 di 3 Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 01/04/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Michela Tamagnone
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott. Andrea Padalino
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 857/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE RELATORE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. ), nato ad [...] il Parte_1 C.F._1
22/04/1968 e residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Angeleri Elisabetta del Foro di Alessandria
E
(C.F. ), nata ad [...] il [...] CP_1 C.F._2
e residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Angeleri Elisabetta del Foro di Alessandria
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 11/03/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in Valenza (AL) il 18/04/1993, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto
Comune all'Atto n. 7, Parte II - Serie A, Anno 1993. Dall'unione sono nate le figlie e , oggi entrambe maggiorenni, solo la prima Per_1 Per_2 economicamente autosufficiente.
I coniugi si sono per mutuo consenso separati con decreto di omologa del 31/01/2012 del
Tribunale di Casale RR (AL) e non risulta che si siano mai riconciliati.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
pagina 1 di 3 Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970);
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
PRONUNCIA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario tra Parte_1
e in Valenza (AL) il 18/04/1993, trascritto nei Registri dello Stato
[...] CP_1
Civile di detto Comune all'Atto n. 7, Parte II - Serie A, Anno 1993 alle seguenti CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. i genitori verseranno un assegno di mantenimento alla figlia , ancora non Per_2 autosufficiente, di € 300,00 mensili rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT (nella misura di € 150,00 ciascuno) che si impegnano a versare entro il giorno 5 di ogni mese direttamente a (la quale, previa informativa, accetta espressamente) con Per_2 bonifici continuativi sul conto corrente alla stessa intestato presso banca on line N26 IBAN:
IT61 S036 4601 6005 2645 8613 672BIC: ; C.F._3
2. i coniugi si impegnano sostenere nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie mediche specialistiche e dentistiche della figlia (con regomento immediato in Per_2 favore del soggetto che le anticipa integralmente);
3. il padre si impegna a sostenere le spese universitarie della figlia nella misura del Per_2
100% (iscrizioni e tasse universitarie, libri/dispense, spese di viaggio e tutte le spese accessorie riguardanti la frequentazione del corso universitario);
4. la casa coniugale (divenuta di proprietà di terzi) sita in AR RR (AL) viene definitivamente assegnata alla moglie.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
pagina 2 di 3 Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 01/04/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Michela Tamagnone
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott. Andrea Padalino
pagina 3 di 3