TRIB
Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 26/11/2025, n. 1562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1562 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4750/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nato a [...], ROMANIA, in data 26/12/1969, Parte_1 rappresentata e difesa per mandato in atti dall'Avv. CRESCIMANNO
FRANCESCA;
E
nata a [...], ROMANIA, in data Controparte_1
23/02/1973, rappresentata e difesa per mandato in atti dall'Avv. PALAZZOLO
MONICA ; con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
AVENTE AD OGGETTO
Modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto)
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso.
Conclusioni del Pubblico Ministero: “esprime parere favorevole”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso congiunto depositato il 10.10.2025, le parti hanno chiesto disporsi la modifica delle condizioni del divorzio pronunciato con sentenza n.
3621/2023, emessa da questo Tribunale il 27/07/2023, passata in giudicato, nei seguenti termini:
“In accoglimento del presente ricorso, modificare la sentenza di divorzio n.
1 3765/2023 disponendo che la sig.ra continui ad Controparte_1 utilizzare il cognome “ acquisito al momento del matrimonio”. Pt_1
2. Le parti hanno motivato la necessità di modificare le condizioni di divorzio al fine di poter trascrivere la relativa sentenza nei registri dello stato civile romeno.
3. La superiore condizione concordata dalle parti può essere recepita, atteso che non è contraria all'ordine pubblico né a disposizioni imperative di legge.
4. Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale come sopra composto, uditi i procuratori della parti e il Pubblico
Ministero, definitivamente pronunciando così provvede:
1) prende atto, ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c., delle modifiche indicate in motivazione - concordate fra e Parte_1 Controparte_1
- delle condizioni del divorzio pronunziato dal Tribunale di Palermo
[...] con sentenza n. 3621/2023, emessa da questo Tribunale il 27/07/2023;
2) nulla sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale di Palermo, il 20/11/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente
e dal Giudice relatore.
- 2 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4750/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nato a [...], ROMANIA, in data 26/12/1969, Parte_1 rappresentata e difesa per mandato in atti dall'Avv. CRESCIMANNO
FRANCESCA;
E
nata a [...], ROMANIA, in data Controparte_1
23/02/1973, rappresentata e difesa per mandato in atti dall'Avv. PALAZZOLO
MONICA ; con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
AVENTE AD OGGETTO
Modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto)
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso.
Conclusioni del Pubblico Ministero: “esprime parere favorevole”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso congiunto depositato il 10.10.2025, le parti hanno chiesto disporsi la modifica delle condizioni del divorzio pronunciato con sentenza n.
3621/2023, emessa da questo Tribunale il 27/07/2023, passata in giudicato, nei seguenti termini:
“In accoglimento del presente ricorso, modificare la sentenza di divorzio n.
1 3765/2023 disponendo che la sig.ra continui ad Controparte_1 utilizzare il cognome “ acquisito al momento del matrimonio”. Pt_1
2. Le parti hanno motivato la necessità di modificare le condizioni di divorzio al fine di poter trascrivere la relativa sentenza nei registri dello stato civile romeno.
3. La superiore condizione concordata dalle parti può essere recepita, atteso che non è contraria all'ordine pubblico né a disposizioni imperative di legge.
4. Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale come sopra composto, uditi i procuratori della parti e il Pubblico
Ministero, definitivamente pronunciando così provvede:
1) prende atto, ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c., delle modifiche indicate in motivazione - concordate fra e Parte_1 Controparte_1
- delle condizioni del divorzio pronunziato dal Tribunale di Palermo
[...] con sentenza n. 3621/2023, emessa da questo Tribunale il 27/07/2023;
2) nulla sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale di Palermo, il 20/11/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente
e dal Giudice relatore.
- 2 -