Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 14/03/2025, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 8214/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa Maria Antonia Di Lazzaro Presidente rel.
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , Parte_1 C.F._1
nata in [...], il [...], residente in [...]
MAGELLANO 16/13 16149 GENOVA ITALIA ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. NOBILE MONICA (C.F.
), che la rappresenta e difende, come da procura in atti C.F._2
e
, C.F. , Parte_2 C.F._3
nato in [...], il [...], residente in C.SO MAGELLANO 16/13
GENOVA, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. VITALE
FRANCESCO (C.F. ), che lo rappresenta e difende, C.F._4
come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del
28.02.2025;
1
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in presso il Consolato dell'Ecuador in
GENOVA il 19/09/2013 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti a cui l'art. 151 c.c. riconduce la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
[...]
autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
CP_1
2 le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e de coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
“1) I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto.
2) La casa adibita ad abitazione familiare, sita in Genova, Corso Magellano
16/13, di comproprietà dei Sigg.ri e verrà Parte_2 Parte_1 assegnata a quest'ultima, che vi continuerà a vivere insieme al figlio minore
. Persona_1
3) Il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i Persona_1
genitori, con collocazione abitativa prevalente e residenza anagrafica presso la madre.
4) Le parti convengono che in caso di migrazione fuori dal Comune di Genova
Per_ da parte del figlio minore , il padre debba essere preventivamente informato al fine di darne autorizzazione scritta. Nel caso in cui il padre negasse tale autorizzazione, la stessa sarà valutata e/o concessa in via giudiziale ad istanza di parte.
5) A decorrere dal mese di novembre 2024, il Sig. si Parte_2
impegna a corrispondere alla Sig.ra entro il giorno cinque di Parte_1
ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore
[...]
, l'importo mensile di euro 300,00, oltre rivalutazione annuale Per_1
automatica in base agli indici Istat nella misura del 100%, tramite bonifico bancario in favore della madre collocataria.
6) Entrambi i genitori provvederanno, ciascuno nella misura del 50%, al pagamento delle spese straordinarie relative al figlio minore , Persona_1 ovvero, al rimborso, per la quota del 50%, in favore dell'altro genitore che abbia anticipato integralmente il pagamento delle spese straordinarie riguardanti il minore, così come disciplinato nel Verbale della riunione del 15.09.2016 del
Tribunale di Genova, che si intende qui integralmente richiamato.
3 7) Le parti concordano che beneficeranno, nella misura del 50% ciascuno, di detrazioni e benefici fiscali per il figlio a carico . Persona_1
8) Le parti si impegnano a trasferire, reciprocamente e mensilmente, i giustificativi delle spese straordinarie sostenute al genitore che non le ha direttamente corrisposte e/o al rimborso e/o reciproca compensazione delle stesse entro il mese successivo all'avvenuto trasferimento.
9) La Sig.ra continuerà a percepire l'Assegno Unico nella Parte_1
misura del 100%, elargito in favore del figlio minore . Pertanto, il Persona_1
Sig. conferma di voler devolvere l'intera somma alla Sig.ra Parte_2
Parte_1
10) I genitori si impegnano reciprocamente ad adoperarsi affinchè ciascuno possa mantenere con il figlio un rapporto equilibrato e continuativo ed affinchè lo stesso possa ricevere da ciascun genitore cura, educazione ed istruzione;
in questo senso, i genitori si obbligano ed impegnano al dialogo ed alla massima e più leale collaborazione nell'interesse del figlio;
le decisioni di maggiore importanza che riguarderanno (ad esempio indirizzo scolastico, Persona_1
attività sportive ecc.) verranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni.
11) I genitori si obbligano ad osservare gradualità ed attenzione nel coinvolgimento di nelle eventuali relazioni sentimentali con altre Persona_1
persone, garantendo, in ogni caso, l'assoluto rispetto dell'altra figura genitoriale e dei rispettivi ruoli. Si obbligano, altresì, a non far soggiornare il figlio minore con gli eventuali nuovi compagni dei genitori stessi prima che questi ultimi abbiano una relazione stabile, ovvero di durata di almeno un anno, e, comunque, sino al raggiungimento dell'età di quattro anni del figlio.
12) Il regime di frequentazione del figlio minore, da parte del Sig. Parte_2
sarà regolato tra i genitori come segue, salvo, comunque, diverso
[...]
accordo dei genitori, anche in vista di una maggiore frequentazione, in base ai rispettivi impegni lavorativi, e previo accordo con la madre.
4 13) Le parti concordano che il padre potrà tenere con sé il figlio un pomeriggio fisso a settimana - il mercoledì - dall'uscita dall'asilo fino alla sera, compresa la cena e quindi con rientro a casa verso le ore 20.30 circa, quando verrà riaccompagnato presso la casa della madre. Nel caso in cui il padre sia di turno al pomeriggio per l'intera settimana, e non possa quindi tenere il figlio, si conviene che lo stesso potrà tenere il figlio due pomeriggi della settimana successiva, da concordarsi con la madre.
14) Il Sig. potrà tenere con sé il figlio un Parte_2 Persona_1 fine settimana ogni quindici giorni, dal venerdì pomeriggio dopo l'asilo sino alla domenica dopo cena, circa alle ore 20.30, quando verrà riaccompagnato presso la casa della madre.
15) Durante il periodo estivo, i genitori potranno tenere con sé il figlio per un periodo continuativo di almeno giorni quindici da concordarsi tra gli stessi entro il mese di maggio di ogni anno.
16) Nel periodo delle vacanze natalizie, ciascun genitore, previo accordo tra le parti, terrà con sé il figlio, secondo il criterio dell'alternanza. In particolare, il giorno di Natale il figlio trascorrerà il pranzo con un genitore e la cena con l'altro, secondo il criterio dell'alternanza annuale.
17) Le feste pasquali e la settimana di sospensione scolastica invernale seguiranno, rispettivamente, il criterio dell'alternanza annuale delle stesse.
18) Quanto al giorno del compleanno di , ciascun genitore avrà Persona_1
diritto di trascorrere con il figlio il pranzo o la cena, secondo il criterio dell'alternanza annuale. Altresì, ciascuno dei genitori avrà diritto di trascorrere con il figlio il giorno del proprio compleanno, avendo cura, se la festa cadrà in un fine settimana, di concordare con l'altro genitore l'eventuale cambio ed il correlativo recupero della giornata e/o del fine settimana, se non già di sua spettanza.
19) Tutte le altre festività civili e religiose saranno trascorse ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore.
5 20) trascorrerà il giorno del compleanno dei genitori, nonché, Persona_1
rispettivamente, la festa del papà e la festa della mamma con il genitore festeggiato.
21) Le parti concordano che la casa coniugale, sita in Genova, Corso Magellano
16/13, di comproprietà tra i coniugi stessi, verrà posta in vendita esclusivamente a seguito - ed a condizione - del deposito del presente ricorso per separazione consensuale e scioglimento del matrimonio, con prezzo di vendita che verrà concordato tra le medesime parti.
22) Sino a quando il predetto immobile non sarà venduto, il Sig. Parte_2
provvederà al pagamento delle relative maturate e maturande rate di
[...]
mutuo, nella misura del 100%.
23) L'eventuale ricavato dalla vendita della casa coniugale verrà suddiviso tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno, sempre a fronte ed in ragione dell'avvenuto pagamento, da parte del Sig. delle intere rate Parte_2
di mutuo maturate sino alla vendita, e delle spese di ordinaria amministrazione, acqua, luce, gas, Tari (salvo quanto pattuito al successivo punto in merito alle quote di competenza della predetta imposta), eventuale fibra, a carico della
Sig.ra dal mese di giugno 2024 alla data della effettiva vendita Parte_1 dell'immobile. Il Sig. inoltre, nulla avrà a pretendere, ad Parte_2
alcun titolo, dalla Sig.ra per le rate di mutuo interamente pagate Parte_1
dallo stesso, anche precedentemente al deposito dell'atto introduttivo.
24) Le parti concordano, altresì, che le spese relative a tutte le utenze ed all'amministrazione ordinaria dell'immobile saranno a carico, nella misura del
100%, della Sig.ra da giugno 2024 e che le spese straordinarie Parte_1
restano suddivise nella misura del 50% tra le parti. Per quanto riguarda la tari, il
Sig. provvederà al pagamento di detta imposta nella misura Parte_2
di un terzo del totale.
25) Il Sig. si impegna a prelevare, appena possibile e previo Parte_2
accordo con la Sig.ra i propri effetti personali dalla casa Parte_1
coniugale e di nulla richiedere di quanto in essa contenuto. Solo dopo la vendita
6 dell'immobile e previo accordo dei coniugi in tal senso, anche in considerazione delle future eventuali proposte di acquisto, il Sig. preleverà Parte_2 dall'immobile il divano, il tavolo della cucina ed il mobile sala portaTv.
26) Le parti riconoscono che il cane, di razza amstaff e di nome di Per_2
proprietà della Sig.ra è già stato ceduto al Sig. Parte_1 Parte_2
che si impegna, pertanto, a porre in essere quanto prima ogni
[...]
incombente per formalizzare il relativo passaggio di proprietà, in capo allo stesso, presso l'anagrafe canina.
27) I coniugi concordano, altresì, che, dalla sottoscrizione del ricorso, il Sig. non potrà accedere all'immobile di Corso Magellano 16/13, Parte_2
senza il previo consenso e autorizzazione della Sig.ra Parte_1
28) I coniugi danno il proprio consenso/assenso reciproco per il rilascio e/o rinnovo dei passaporti e altri documenti personali validi per l'espatrio del figlio.
29) I ricorrenti provvederanno ciascuno al proprio mantenimento, espressamente dichiarandosi, entrambi, economicamente autosufficienti”.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2024, Numero 1460, Parte II, Serie C, Uff.1,
Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 14/03/2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Saglimbeni
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