Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/03/2025, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIAN
R.G.V.G. n. 4257/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro
- Presidente -
- Giudice rel./est. - Dott.ssa Cristiana Satta
Dott. Fulvio Mastro
- Giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4257 del Ruolo Generale della Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2024 riservata in decisione all'udienza cartolare del
09.01.2025, avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
C.F. 1 elettivamente domiciliato come in Parte 1 c.f.:
,
atti presso lo studio dell'avv. Carmela Di Napoli, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
E
c.f.: C.F. 2 elettivamente Parte 2
,
domiciliata come in atti presso lo studio dell'avv. Carmela Aprea, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 09.01.2025, tenutasi in modalità cartolare, i difensori costituiti hanno chiesto pronunciarsi la separazione alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 07.11.2024, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio in Pozzuoli (NA) il 21.5.2016
e che dalla loro unione era nata una figlia, chiedevano pronunziarsi la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza del 09.1.2025 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c. p.c. e ribadivano la loro volontà di volersi separare, producendo dichiarazione sottoscritta con la quale dichiaravano di rinunciare alla partecipazione all'udienza e confermavano la volontà di non riconciliarsi e di separarsi alle condizioni indicate nel ricorso. Quindi, il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione sul visto del PM apposto in data 14.11.2024.
***
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. non essendo stata formulata dalle parti la domanda di addebito.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire le seguenti condizioni: A Quanto all'assegno di mantenimento in favore della figlia minore
IA: il sig. SC VA si obbliga a corrispondere la somma di euro
300,00 a mezzo bonifico sull'IBAN [...]
intestato alla sig. OT di UZ IC entro e non oltre il 5 di ogni mese. Detta somma sarà soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici
Istat a partire dall'anno successivo alla data di dichiarazione della separazione.
Inoltre, le parti dichiarano di corrispondere al 50% delle spese straordinarie per la figlia minore e fino a quando la medesima non raggiungerà la piena autosufficienza economica, il tutto sulla base di idonea documentazione secondo il Protocollo d'intesa stipulato tra il Tribunale di Napoli Nord ed il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in ordine alle spese straordinarie nei casi di separazione e divorzio in data 25/10/2019, e successive modificazioni se intervenute.
In ordine all' importo relativo assegno unico, le parti concordano che lo stesso venga corrisposto nella misura del 100% direttamente alla sig.
OT di UZ IC.
B) Quanto all'affido ovvero alle modalità di esercizio del diritto di visita:
i coniugi concordano nel disciplinare l'affido in modo condiviso con residenza privilegiata presso la madre, i quali, limitatamente alle decisioni questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente mentre per quelle di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale della minore, attività sportive e ricreative dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e dell'aspirazione della figlia. Quest'ultima avrà residenza abituale presso la casa familiare sita in Mugnano di Napoli alla via 25 Aprile nr. 5 con collocamento prevalente presso la madre. Per quanto riguarda la regolamentazione dei tempi di frequentazione del genitore non collocatario con la piccola AM, si stabilisce come a seguire: il padre potrà incontrare la figlia quando vorrà, previo accordo e preavviso alla madre almeno 24 ore prima, tenuto conto delle esigenze di vita, di studio, di salute e delle personali condizioni. In ogni caso, tenuto conto delle esigenze lavorative ed organizzative del sig. SC
VA e salvo eventuale impedimento, potrà incontrarla per tre giorni a settimana, anche consecutivi, dalle 18.30 alle 21.30 previo accordo telefonico con la madre nei termini sopra indicati. Resta inteso che la minore, in tali giornate cenerà anche con il padre.
In ogni caso, per meglio regolamentare la presente disposizione ovvero. per i casi di mancato accordo tra le parti, si stabilisce che il padre potrà incontrare la minore il martedì, giovedì e sabato dalle ore 18.30 alle ore 21.30. A settimane alterne invece, ed in aggiunta alle visite infrasettimanali come sopra calendarizzate, il padre trascorrerà un intero weekend comprensivo di pernotto con la minore dalle ore 16.30 del sabato (e comunque tenendo conto degli orari di lavoro di quest'ultimo) fino alle ore 20.30 della domenica, in quanto la predetta è già abituata in tal senso.
Durante le vacanze natalizie, ad anni alterni dal 24 al 26 dicembre,
dalle 16.30 alle ore 21.30 del 26 oppure, allo stesso modo dal 31
dicembre al 1° gennaio e così durante le vacanze pasquali, ad anni alterni il giorno di Pasqua o il lunedi in albis.
AM trascorrerà con il padre il giorno della festa del papà, del suo onomastico e compleanno, mentre il compleanno e l'onomastico della minore, i genitori concorderanno la gestione della ricorrenza in via autonoma e secondo il buon senso sempre nell'interesse della minore.
In caso di disaccordo, AM festeggerà con entrambi i genitori che potranno trascorrere con lei ore diverse delle predette giornate. Durante le vacanze, la piccola AM trascorrerà con il padre, un periodo di 15 giorni continuativi e/o frazionati tra luglio ed agosto con calendario concordato tra i genitori entro il 30 maggio a mezzo mail o sms con pernottamento.
Le parti potranno, quindi, concordare ogni variazione che dovesse rendersi rispondente alle esigenze della figlia minore.
Entrambi i genitori si impegnano a comunicare sempre le variazioni del proprio recapito telefonico nonché i loro eventuali spostamenti quando hanno con sé la minore e le eventuali variazioni di domicilio, anche temporanee, assicurando la comunicazione con la piccola almeno una volta al giorno oppure rassicurare l'altro genitore sullo stato della minore.
I coniugi prestano reciproco consenso al rilascio o rinnovo del passaporto, della carta d'identità valida per l'espatrio e di qualunque documento per il quale sia richiesto il consenso dell'altro. C) Quanto alla casa coniugale: Le parti concordano che la casa coniugale, ubicata in Mugnano di Napoli (NA) alla via 25 Aprile nr. resta in godimento alla sig. ra OT di UZ IC con i beni che ne costituiscono il relativo arredo ove vi coabiterà unitamente alla minore;
Sempre su accordo di essi coniugi separandi il Sig. SC VA si impegna a corrispondere il canone di locazione e gli oneri condominiali relativi all'immobile in questione per la durata di 6 mesi dalla sottoscrizione del presente accordo ovvero del 13/09/2024 e quindi sino al 13/03/2025.
Successivamente il canone e gli oneri condominiali resteranno a carico della sig.ra OT di UZ IC, come da comunicazione di subentro già effettuata al locatore, trattandosi di contratto di locazione cointestato ad entrambe le parti, nonché ad effettuare i relativi adempimenti fiscali;
la sig.
OT di UZ provvederà, altresì, al pagamento delle utenze domestiche già
a lei intestate.
Quanto ai beni che ne costituiscono arredo, gli stessi restano nella
'disponibilità e godimento della moglie e della figlia e in caso di vendita del mobilio coniugale, le parti si accordano alla divisione al 50% del ricavato dalla predetta vendita;
Il sig. SC VA si impegna al trasferimento della propria residenza altrove, dandone tempestiva comunicazione alla moglie entro 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione;
Non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative ed essendo conformi all'interesse della minore, possono essere recepiti nella presente pronuncia.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede: Pronuncia la separazione personale dia. Parte 1 (c.f.: .
Parte 2 (c.f.: C.F. 1 ) e C.F. 3 ), ai sensi dell'art. 151 c.p.c., con omologa delle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Pozzuoli (NA) (atto n.35, Parte II, Serie A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno
2016) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n.
396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.1.12.1970
n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n. 74;
C. nulla per le spese.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 20.2.25
Il giudice est.
dott.ssa Cristiana Satta
Il presidente dott.ssa Alessandra Tabarro