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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 14/10/2025, n. 1762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1762 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 3644 /2021 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , Parte_1
Cod. Fisc. , elettivamente domiciliato in Via Aldo Moro , C.F._1
27 98031 Capizzi ITALIA presso lo studio dell'Avv. TIMPANARO ANTONIO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in CORSO VITTORIO CP_1 P.IVA_1
EMANUELE, 100 MESSINA presso lo studio dell'Avv. CAMMAROTO
MARIA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso, ha chiesto l'accertamento del proprio Parte_2 diritto all'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per l'anno
2015, deducendo di avere prestato 102 giornate alle dipendenze di
[...]
, con conseguente reiscrizione e riconoscimento Controparte_2 delle relative prestazioni. La ricorrente espone di avere proposto ricorso amministrativo, rimasto senza riscontro, contestando l'illegittimità del successivo provvedimento di cancellazione.
Si è costituito l' , eccependo in via pregiudiziale la decadenza ex art. CP_1
22, d.l. 3 febbraio 1970, n. 7, conv. in l. 11 marzo 1970, n. 83, e deducendo che la ricorrente era stata parzialmente cancellata (20 giornate) con IV variazione trimestrale 2016, pubblicata dal 10/03/2017 al 25/03/2017, e che il ricorso Pt_3 risulta proposto solo l'11/11/2019, oltre il termine di 30 giorni;
indi sarebbe spirato il termine di 120 giorni per l'azione giudiziaria. In subordine ha chiesto il rigetto nel merito in ragione degli esiti del verbale ispettivo.
Le parti hanno depositato note ex art. 127-ter c.p.c. ribadendo le rispettive conclusioni.
L'eccezione è fondata.
L'art. 22 d.l. n. 7/1970, conv. in l. n. 83/1970, prevede un termine di 120 giorni per proporre l'azione avverso i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del decreto, termine che decorre dalla notifica o conoscenza dell'atto.
Per i lavoratori agricoli, a seguito dell'art. 38, commi 6-7, d.l. n. 98/2011
(conv. in l. n. 111/2011), gli elenchi annuali e le variazioni trimestrali sono notificati mediante pubblicazione telematica sul sito , con valore di notifica a CP_1 tutti gli effetti di legge;
il procedimento amministrativo contenzioso è regolato dall'art. 11 d.lgs. n. 375/1993, che assegna 30 giorni per il ricorso amministrativo
( ). Pt_3
Dagli atti risulta che la IV variazione 2016 è stata pubblicata dal
10/03/2017 al 25/03/2017; decorso il termine di 30 giorni per il ricorso amministrativo (qui, pacificamente, proposto solo l'11/11/2019), il provvedimento
è divenuto definitivo e, dal 30° giorno successivo al 25/03/2017, ha iniziato a decorrere il termine decadenziale di 120 giorni per l'azione giudiziaria. Ne consegue che la decadenza era già maturata nel 2017, ben prima del deposito del ricorso giudiziale nel 2021.
Tale esegesi è conforme all'orientamento di legittimità (tra le molte, Cass.
n. 29070/2011; Cass. n. 7446/2015; Cass. n. 15813/2009), che qualifica la decadenza ex art. 22 come sostanziale, posta a tutela dell'interesse pubblico alla certezza e definitività delle iscrizioni anagrafiche in agricoltura, rilevabile d'ufficio ed insuscettibile di sanatoria. (Richiamata dalla stessa difesa e CP_1 dalla ricorrente per profili generali.)
La causa è stata scrutinata anche in relazione alla sospensione dei termini connessa all'emergenza sanitaria. Va ricordato che l'art. 83 d.l. n. 18/2020 (conv. in l. n. 27/2020) ha sospeso, tra il 9 marzo 2020 e l'11 maggio 2020, i termini per il compimento di attività processuali, incluse le decadenze processuali in scadenza nel periodo. Anche a voler estendere tale moratoria al termine di cui all'art. 22 d.l.
n. 7/1970 (in quanto funzionale all'esercizio dell'azione), nella specie la decadenza risulta maturata nel 2017; dunque, la sospensione “COVID” risulta irrilevante sul piano causale, non potendo rivivificare termini già spirati.
La pronuncia Corte cost. n. 45 del 2021 ha ribadito la compatibilità costituzionale di discipline che, per ragioni di finanza pubblica e certezza dei rapporti, prevedono termini decadenziali stringenti per l'accesso a prestazioni a carico dei bilanci pubblici, purché ragionevoli e proporzionati, valorizzando – anche alla luce delle sospensioni legali eccezionali – l'equilibrio tra tutela giurisdizionale e stabilità delle determinazioni amministrative. Nel caso di specie, come sopra chiarito, la decadenza si è compiuta anni prima del periodo emergenziale;
onde l'eventuale sospensione non incide sull'esito.
La decadenza ex art. 22 d.l. n. 7/1970 è assorbente e comporta l'improponibilità della domanda giudiziale di reiscrizione per l'anno 2015. Resta pertanto assorbito il merito, ivi comprese le censure relative al verbale ispettivo e all'effettività della prestazione lavorativa.
Considerata la particolare complessità della questione, anche in relazione alla stratificazione normativa e agli arresti giurisprudenziali intervenuti (ivi compresi i profili di notifica telematica degli elenchi e le sospensioni emergenziali), appare opportuno disporre la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti. Tale decisione risponde a criteri di equità e si fonda sulla recente evoluzione giurisprudenziale, che può aver indotto in errore la parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti – Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n. 3670/2021, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita,
1. dichiara che è decaduta dal diritto e dall'azione di Parte_2 iscrizione/reiscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per l'anno 2015 ex art. 22 d.l. n. 7/1970 e, per l'effetto, dichiara improponibile il ricorso;
2. dichiara assorbito il merito;
3. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo