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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 05/06/2025, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott. Piero Rocchetti PRESIDENTE Rel.
Dott. Patrizia Maria Visaggi CONSIGLIERE
Dott. Fabrizio Aprile CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di lavoro iscritta al n.ro 15 /2025 R.G.L. promossa da:
, nato a [...] il [...] e residente in Parte_1
Vercelli, via Casa Comunale n. 2 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Paola Guglielmina ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Vercelli, C.so Libertà n. 127 per delega in atti.
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
- CF , in
[...] P.IVA_1
persona del Direttore Regionale pro tempore del Piemonte, giusta delibera del Consiglio di Amministrazione dell' n. 154 del CP_1
25.2.98, rappresentato e difeso dall'Avv. Lorena Fiordelmondo in forza di procura generale alle liti, rogito Notaio di Persona_1
Chivasso, in data 3 giugno 2024, Repertorio. n. 67.190, Raccolta n.
24.807, ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura dell'Ente, in
Torino, C.so Galileo Ferraris, n. 1,
1 APPELLATO
Oggetto: malattia professionale prestazioni di cui al D.P.R.
1124/65 e D.Lgs 38/2000
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da ricorso depositato in data 10.01.2025
Per l'appellato: come da memoria depositata in data 17.04.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1
n.410/2024 del Tribunale di Vercelli, in funzione di giudice del lavoro, che ha respinto il suo ricorso volto ad ottenere l'accertamento della malattia contratta durante la sua attività di operaio edile, natura negata dall'istituto convenuto, e la condanna dell' alla CP_1
corresponsione in suo favore delle prestazioni di cui al D.P.R
1124/65 e al D.Lgs 38/2000.
Ha assunto le seguenti conclusioni:
“nel merito: accogliere il presente ricorso in appello e, in totale riforma della sentenza impugnata, dichiarare tenuto l' , con sede in Roma, Via IV Novembre n. 144, CP_1
nella persona del suo Presidente pro-tempore a riconoscere la natura professionale della patologia di cui è affetto il ricorrente, e condannarlo nel caso in cui residuano postumi permanenti alla corresponsione delle prestazioni di cui al D.P.R. 1124/65 e D. Lgs
38/00”.
Resiste l nel costituirsi nel presente grado di giudizio, CP_1
assumendo le seguenti conclusioni:
“rigettare, siccome infondato, l'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Vercelli n. 410/2024 depositata il 24.11.2024”.
All'udienza del 15.05.2025, all'esito della discussione, il Collegio ha deciso la causa come da separato dispositivo di sentenza.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Il primo Giudice ha deciso la causa con la seguente motivazione che si riporta integralmente:
“La domanda azionata dal ricorrente non può trovare accoglimento per le motivazioni che seguono.
L'oggetto della domanda formulata in ricorso riguarda il riconoscimento della malattia professionale contratta, a dire del ricorrente, in ragione dell'attività lavorativa svolta in qualità di operaio edile.
Nello specifico, il signor ritiene sussistere il nesso causale tra la Parte_1 patologia di cui è affetto, mesotelioma pleurico diagnosticato nel giugno
2023, e l'attività lavorativa svolta alle dipendenze delle ditte edili e nei periodi come in atti indicati.
La malattia in esame rientra tra quelle elencate all'interno del D.M. del 9 aprile 2008 ragion per cui, in sede di accertamento del nesso legale opererà necessariamente l'istituto della presunzione legale. Sul punto, la giurisprudenza della S.C. di Cassazione ha stabilito che “in tema di assicurazione contro le malattie professionali, la riconducibilità della patologia sofferta dal prestatore di lavoro alle previsioni di cui alla tabella
n.4 allegata al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 esclude la necessità di provare l'esistenza del nesso di causalità tra la malattia contratta e l'attività professionale svolta” (Cass. Sentenza n. 23505/2021).
Pertanto, in presenza di malattie professionali tabellate, da un lato sarà onere del soggetto resistente quello di dover provare l'assenza del nesso causale, dall'altro “al lavoratore basterà provare l'insorgenza della malattia
e di essere stato addetto alla lavorazione nociva (anch'essa tabellata), perché il nesso eziologico tra i due termini sia presunto per legge” (Cass.
Sentenza n. 23653/2016). Presunzione legale che opera necessariamente quando viene provata la sussistenza di: a) malattia tabellare;
b) svolgimento attività lavorativa nociva o l'esposizione lavorativa all'agente patogeno indicato in tabella.
Infatti, come ribadito dai giudici di legittimità, “il sistema tabellare esonera il lavoratore dalla prova del nesso di causalità tra la lavorazione tabellata e la
3 malattia, ma non dalla prova dell'adibizione professionale alla prima. Per far scattare la presunzione di nesso causale in concreto ed in relazione al caso specifico, la prova del lavoratore dovrà dunque avere ad oggetto (oltre alla contrazione della malattia tabellata) lo svolgimento di una lavorazione che rientri nel perimetro legale della correlazione causale presunta e dunque che sia ritenuta idonea, secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica, a provocare la malattia. Solo in tal caso la fattispecie concreta potrà ritenersi aderente a quella astratta prevista dalla tabella e potrà scattare la presunzione di eziologia professionale con specifico riferimento
a quel lavoratore” (Cfr Cass. Sentenza n. 39751/2021). Nel caso in esame, però, il ricorrente non ha fornito prova della nocività dell'ambiente di lavoro, né ha precisato l'attività in concreto svolta.
Pertanto, l'assenza di una pluralità di elementi univoci e concordanti comporta per giudicante l'impossibilità di poter dedurre in via presuntiva quanto affermato dal ricorrente circa l'asserita esposizione lavorativa all'amianto.
Non si ravvisano, infatti, elementi da cui ricavare una possibile esposizione all'amianto, anche solamente occasionale e/o di breve durata, del lavoratore ricorrente.
Il Sig. , infatti, limitandosi a riportare in ricorso un'elencazione Parte_1 generica e frastagliata di brevi periodi lavorativi effettuati presso varie aziende, non ha fornito né elementi comprovanti la presenza di amianto né, tantomeno, una descrizione dettagliata delle attività lavorative svolte capaci di comportare l'esposizione, diretta e/o indiretta, dello stesso al rischio morbigeno a causa della presenza di nocivo. Si ritiene infine, non essendo dette lacune probatorie colmabili mediante il ricorso all'atto notorio, “sfornita di prova, di cui era pacificamente onerato il lavoratore, l'allegazione sullo svolgimento della lavorazione nociva” (Cass. Sentenza n. 23505/2021).
Ciò è sufficiente per disporre il rigetto della domanda.
Le spese di lite possono essere compensate tra le parti attesa la condizione di parte ricorrente”.
2.
Fonda il suo appello la Difesa dell'Istituto censurando la sentenza
4 con i seguenti motivi:
1) non esiste un livello minimo di esposizione che possa essere considerato sicuro. Il meccanismo cancerogenetico delle fibre di asbesto è legato alle loro dimensioni ridotte, alle loro proprietà fisiche e alla loro persistenza nell'organismo.
2) la scienza medica ha appurato che nel caso di mesotelioma pleurico l'effetto cancerogeno può essere conseguente ad una dose
“estremamente bassa” per cui per la sua insorgenza può bastare una sola dose o comunque un'esposizione anche episodica e molto bassa.
3) tutte le esposizioni, proporzionalmente alla loro intensità e durata, sono rilevanti per l'aumento del rischio, l'abbreviazione dei tempi di latenza e l'accelerazione dell'insorgenza della malattia con l'eventuale esito mortale.
4) il periodo di induzione, periodo tra l'inizio dell'esposizione e l'amianto e la manifestazione clinica della malattia, non è determinabile con precisione nel singolo soggetto e la scienza, in particolare l'epidemiologia, ritiene che esso si protragga per periodi di tempo assai lunghi nell'ordine di anni e addirittura decenni.
5) l'esposizione etiologicamente rilevante si prolunga ben oltre l'esposizione lavorativa, dal momento che le fibre di amianto a causa della loro elevata biopersistenza, permangono all'interno dell'organismo, prolungando il periodo di induzione anche quando l'esposizione lavorativa si sia esaurita.
6) l'esistenza del nesso causale tra la malattia e l'esposizione alle polveri di amianto viene valutata alla stregua di un grado di elevata probabilità razionale e previa esclusione di altri decorsi causali in grado di spiegare il fatto (si veda il citato doc. 11)
Conclude, pertanto, l'appellante evidenziando che la sentenza sarebbe priva di motivazione con riferimento alla decisione di
5 disattendere la richiesta di parte ricorrente di ammissione di consulenza tecnica e sarebbe comunque errata nel ritenere non provata l'esposizione al rischio di contrarre il mesiotelioma sulla base delle risultanze documentali.
3.
Non ritiene il collegio di condividere il motivo di appello (che deve essere considerato unitariamente).
Ricade, infatti, sul lavoratore l'onere di dimostrare in caso di contestazione, anche se la malattia è tabellata, di avere appunto svolto la lavorazione morbigena in modo non occasionale, cioè in modo sistematico ed abituale (v. ad es. Cass., n. 8028/1998) : la presunzione legale dell'eziologia professionale della malattia tabellata investe infatti soltanto il nesso causale tra la patologia e le relative lavorazioni morbigene (v. Cass., n. 21360/2013) e comporta di conseguenza l'onere a carico dell' della prova contraria (cioè CP_1
di allegare e dimostrare la dipendenza della infermità da cause extralavorative ovvero l'inidoneità della lavorazione a causarla: v.
Cass., nn. 20510/2015 e 23653/2016), restando tuttavia sempre a carico dell'assicurato l'onere di provare di essere affetto dalla malattia tabellata e di essere stato addetto alla lavorazione morbigena prevista dalla Tabella in modo appunto non occasionale.
Il Signor , nel ricorso introduttivo, s'è limitato ad allegare di Parte_1
avere effettuato solo per circa 85 giorni attività lavorativa nel comparto costruzioni.
Ha chiesto l'ammissione di una CTU medico-legale, senza articolare nessuna prova orale al fine di consentire di appurare il contenuto preciso delle lavorazioni svolte quale operaio/muratore e le modalità
e la frequenza con cui le stesse vennero espletate.
Nel caso in oggetto, la parte appellante aveva l'onere di dare prova della nocività delle mansioni e del luogo ove ha svolto la propria
6 prestazione (avendo svolto l'attività di operaio in edilizia per pochi giorni) non rimandando al ctu, ausiliario del giudice, il compito di integrare quanto non adeguatamente allegato dalle parti.
Ora, come rilevato dal Giudice di prime cure e dalla Difesa dell' , dall'esatto contributivo dell' emerge che l'appellante CP_1 CP_2
ha lavorato saltuariamente come operaio edile generico per soli tre mesi nell'intero periodo della sua attività lavorativa effettuando mansioni variegate non oggettivamente verificabili da alcun documento di valutazione del rischio anche secondo le normative vigenti all'epoca in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
Si rammenta che la Tabella delle Malattie Professionali nell'Industria, tabella che costituisce l'allegato n. 4 al D.P.R. n. 1124/1965, e successive modifiche, D.M. 9/4/2008, pubblicato sulla G.U. n. 169 del 21/7/2008 prevede alla voce 57 lettera f) il mesotelioma pleurico, ma la presunzione di origine professionale della medesima si verifica soltanto a favore dei lavoratori che svolgono le seguenti attività:
“Lavorazioni che espongono alla azione delle fibre di asbesto”.(sottolineatura a cura dell'estensore).
In assenza di una seppur sufficiente dimostrazione della nocività dell'ambiente di lavoro nella sua più ampia accezione e in costanza di minimo contatto diretto con materiali di lavoro tossici, l'appellante non è esonerato dall'obbligo di dover provare il nesso di causalità tra malattia professionale tabellata e attività lavorativa.
Da tutto ciò emerge allora come non sia stato assolto l'onere della prova in relazione ai principi affermati dalla Corte Costituzionale,
(sentenza n. 179/1988 della Corte Costituzionale e dell'art. 10, comma 4, del d.lgs n. 38/2000).
L'appello, pertanto, deve essere respinto.
Le spese di lite possono essere compensate in considerazione delle condizioni delle parti.
7
P. Q. M.
Visto l'art. 437 c.p.c., respinge l'appello; compensa tra le parti le spese del grado.
Così deciso all'udienza del 15.5.2025
IL PRESIDENTE
Dott. Piero Rocchetti
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