Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 07/03/2025, n. 791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 791 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
n. 3799/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
Contenzioso Fallimentare CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rita Di Salvo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3799/2022 promossa da:
CF: nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente a[...], rappresentato e difeso, giusta mandato in calce al presente atto, dall'Avv. Andrea Mario Martucci, C.F.: , P. Iva n. C.F._2 P.IVA_1 ed elettivamente domiciliato presso lo Studio del medesimo in Santa Maria Capua Vetere (CE) alla Via Caduti di Nassiriya, Victoria Park,
ATTORE
Contro
C.F. , nata a [...] il [...], con Controparte_1 C.F._3 ultima residenza conosciuta in Maddaloni (CE) alla Via Baldina, n. 21;
-convenuta-
CONCLUSIONI come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In via preliminare si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla L. n. 69 del
2009 e, quindi, con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle pagina 1 di 6
Pertanto, le questioni non trattate non andranno ritenute come "omesse", ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dal giudicante.
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore esponeva di aver contratto Parte_1 regolare matrimonio in data 05.08.2000 a Maddaloni (CE) con optando Controparte_1 per il regime di comunione dei beni (cfr. certificato anagrafico di matrimonio); che, in data
28.07.2011, i suddetti coniugi, acquistavano la piena proprietà su un terreno non agricolo in località “La Rosa o Rotonda” della superficie catastale di metri quadrati cinquecentoquarantasei, confinante con le particelle 5139, 5134, 5165 e 5132, riportato nel
Catasto Terreni del Comune di Maddaloni, sezione catastale di Maddaloni: foglio 19 particelle
5133, seminativo, classe 2, are 5.46 , R.D. Euro 9,16, R.A. Euro 2,40, nonché, i diritti di un sesto di piena proprietà su terreno non agricolo, alla medesima località “La Rosa o Rotonda”, della superficie catastale complessiva di metri quadrati millenovecentocinquantanove, confinante nell'insieme, con le particelle 5173,5135 e 5187, riportato nel Catasto Terreni del
Comune di Maddaloni, sezione catastale di Maddaloni, al foglio 19 con relative particelle;
che, in seguito all'acquisto dei beni immobili sopra descritti, il solo , si era occupato Parte_1 personalmente ed esclusivamente di provvedere al pagamento delle relative spese, nonostante il regime di comunione dei beni, sborsando un importo complessivo pari ad €.16.379,50# di cui: €.6.696,00# a titolo di imposta municipale unica (IMU) dall'anno 2011 all'anno 2020
(cfr. F24 dal 2011 al 2020 esibiti e prodotti); €.1.976,00# a titolo di onorario professionale versati in favore del Architetto (cfr. fattura 11 gennaio 2022 esibita e prodotta); CP_2
€.6.000,00# a titolo di corrispettivo versati in favore del Notaio per Persona_1
l'avvenuta stipula del contratto di compravendita di cui sopra (cfr. fattura n. 167 del
28.07.2011 esibita e prodotta); ed infine €.1707,50# a titolo di competenze amministrative ( cfr. spese Comune e di polizza fideiussoria esibiti e prodotti); che, di comune accordo nell'anno 2020, i suddetti sig.ri e , decidevano di alienare la proprietà dei Pt_1 CP_1 beni indicati in epigrafe, in favore del sig. avverso il corrispettivo di Euro Persona_2
70.000,00#, importo suddiviso in parti uguali tra i rispettivi coniugi, cosi come comprovato pagina 2 di 6 dall'atto di compravendita n. 2475 del Repertorio, n. 2475 della raccolta, in questa sede esibito e prodotto;
che, nelle more, stante il venir meno dell'unione materiale e spirituale, le parti per cui è causa, ponevano fine alla loro unione. Fatte queste premesse in fatto, l'attore sul presupposto che, il dovere di contribuzione del coniuge, per espressa disposizione di legge è un principio inderogabile e che la non ha mai contribuito alle spese Controparte_1 affrontate dall'attore-ex coniuge, chiedeva accertarsi e dichiararsi che la convenuta è tenuta al pagamento, pro quota, dell'importo versato, come debitamente documentato, per la causale di cui in premessa e ad oggi quantificabile nella somma di €.8.189,75.
La parte convenuta restava contumace.
La causa di natura documentale veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e successivamente riservata con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
La domanda è infondata e non può essere accolta.
Nel caso di specie, nell'atto di acquisto (stipulato congiuntamente dai coniugi, con assunzione dell'obbligo di restituzione solidale) non emerge il diritto al regresso del marito verso la moglie né è stato in alcun modo provato un'eventuale accordo tra i coniugi circa tale diritto di regresso.
Può, inoltre, applicarsi, alla fattispecie l'art. 177 c.c., primo comma, il quale stabilisce che costituiscono oggetto di comunione «gli acquisti compiuti dai coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi a beni personali». In virtù di questa disposizione confluisce immediatamente nel patrimonio comune non solo l'acquisto che i coniugi effettuano congiuntamente, ma anche gli acquisti fatti da un solo coniuge, che entrano a far parte del patrimonio comune: l'altro coniuge ne diventa ex lege contitolare. Non impedisce la caduta in comunione il fatto che il denaro impiegato nell'acquisto, anziché comune, abbia natura personale.
Pertanto, deve presumersi che il pagamento delle somme dovute da parte unicamente dell'attore sia avvenuto per l'adempimento dei doveri di cui all'art. 143 c.c.
Invero, la Corte di Cassazione, ha confermato l'indirizzo interpretativo, già in precedente manifestato enunciando quanto segue: “poiché durante il matrimonio ciascun coniuge è tenuto a contribuire alle esigenze della famiglia in misura proporzionale alle proprie pagina 3 di 6 sostanze, secondo quanto previsto dagli artt. 143 e 316 bis cc, primo comma cc, a seguito della separazione non sussiste il diritto al rimborso di un coniuge nei confronti dell'altro per le spese sostenute in modo indifferenziato per i bisogni della famiglia durante il matrimonio” (cfr sentenza n. 10942 del 27 maggio 2015, e ordinanza n.10927 del 7 maggio
2018)
L'ordinanza in argomento conferma l'orientamento maggioritario, recepito anche dai giudici di merito, escludendo la ripetibilità delle somme erogate da un coniuge a titolo di pagamento dei ratei del mutuo cointestato, ritenendo che tale pagamento è frutto di un accordo, tacito o espresso, raggiunto dai coniugi, accordo in forza del quale tale pagamento costituisce modalità di adempimento degli obblighi di assistenza materiale e di contribuzione al soddisfacimento dei bisogni e degli interessi del nucleo familiare.
Secondo la Cassazione, l'irripetibilità è ricollegabile ai principi di solidarietà matrimoniale, quale adempimento dell'obbligo di contribuzione di cui all'art. 143 c.c., oppure ad una sorta di presunzione di gratuità degli esborsi effettuati in costanza di matrimonio.
Con l'ordinanza n.5385 del 21 febbraio 2023 la Corte di Cassazione osserva che i motivi formulati dal ricorrente sottopongono allo scrutino del Giudice di legittimità la tematica del dovere di contribuire ai bisogni della famiglia e della pretesa di ottenere la restituzione delle somme anticipate da un coniuge quando la comunione dei coniugi sia cessata, proponendo il ricorrente una soluzione interpretativa della norma che la Corte aveva da tempo confutato ritenendola in contrasto con il precetto di cui all'art. 143 cc.
La Suprema Corte ha chiarito che il dovere di contribuire ai bisogni della famiglia si fonda sul pari valore del lavoro professionale e del lavoro casalingo, entrambi finalizzati al soddisfacimento dei bisogni e degli interessi del nucleo familiare.
In tale ottica di solidarietà familiare, secondo l'articolato ragionamento della Corte deve escludersi (salvo sia fornita prova contraria) la ripetibilità delle attribuzioni eseguite per concorrere a realizzare un progetto di vita comune.
In particolare, qualora uno dei coniugi provveda all'integrale pagamento dei ratei del mutuo cointestato, deve escludersi che egli possa in un momento successivo alla cessazione della convivenza matrimoniale richiedere la restituzione della metà delle somme erogate all'altro, dal momento che tale condotta, volontariamente agita anche utilizzando le maggiori risorse economiche di cui si dispone, costituisce adempimento dell'obbligo di contribuzione di cui pagina 4 di 6 all'art. 143 cc e deve valutarsi quale manifestazione del dovere di collaborazione nell'interesse della famiglia e di solidarietà coniugale.
E' così ribadito il principio secondo cui l'obbligazione contributiva prevista e disciplinata dall'art. 143 cc, fondata sull'obbligo di assistenza morale e materiale nell'interesse della prole e del coniuge, esclude la ripetibilità delle somme impiegate da un coniuge per il soddisfacimento dei bisogni e degli interessi della famiglia, trattandosi di una prestazione economica doverosa, il cui apporto viene bilanciato dalle attività di cura e di accudimento del nucleo familiare svolte dall'altro coniuge ciò anche nell'ipotesi in cui quest'ultimo non goda di un reddito di misura tale da consentirgli di partecipare alla gestione della famiglia offrendo un apporto economico.
Da ciò consegue che: provvedere in tutto o in parte al mantenimento del coniuge;
porre a disposizione del nucleo familiare un immobile di proprietà esclusiva;
erogare integralmente le somme necessarie al pagamento dei ratei del mutuo cointestato che grava sulla abitazione familiare;
partecipare alle spese di gestione del menage familiare ed anche assicurare periodi di vacanza o acquistare beni di consumo destinati all'uso dei familiari non determina l'insorgere di un diritto di credito nei confronti dell'altro coniuge, trattandosi di erogazioni finalizzate al soddisfacimento dei bisogni e degli interessi del nucleo familiare ed, in quanto tali, irripetibili ex art. 143 cc.
A tale principio, argomenta la Corte, può farsi eccezione unicamente nella diversa ipotesi in cui il coniuge, il quale pretende di ottenere la restituzione delle somme anticipate, possa dimostrare che l'erogazione sia avvenuta per una causa diversa, quale ad esempio un prestito all'altro coniuge.
Tale precisazione sulla prova contraria a ad integrare il discrimine -in precedenza evidenziato dalle pronunce di legittimità- costituito dalla mancanza di proporzionalità ed adeguatezza dell'esborso alla condizione economica e patrimoniale del coniuge che aveva provveduto alla erogazione. ( cfr Cass. Sezione III sentenza n.18632 del 22 settembre 2015; Cass. Sezione III sentenza n.25554 del 30 novembre 2011 -Cass. Sezione II sentenza n. 13259 del 9 giugno
2009).
In forza di quanto premesso la domanda va rigettata.
pagina 5 di 6 Le spese possono essere compensate in ragione della particolarità del caso concreto e della continua evoluzione giurisprudenziale sul controverso tema oggetto del presente procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello tra le parti in epigrafe indicate, così provvede: rigetta la domanda;
spese compensate.
S. Maria C.V., 07/03/2025
Il Giudice
dott. Rita Di Salvo
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