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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 26/05/2025, n. 1623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1623 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott. Vincenza Barbalucca Presidente est.
Dott. Federica Girfatti Giudice
Dott. Federica Peluso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di separazione iscritto al n. 1315/2021 promossa da nato a [...] il [...], C.F.: , rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. Alaia MCO Santo
- Ricorrente - contro nata a [...] il [...], C.F.: , CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mungivera Monica e De Falco Liberato Francesco
- Resistente - con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
-Interveniente necessario-
Conclusioni
Le parti concludevano come da memorie conclusionali ex art. 190 c.p.c. trasfuse in atti telematicamente.
Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 2.3.2021 il sig. premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con la sig.ra in data 16.9.2011 in Sant'TA, che da CP_1 predetta unione non nascevano figli, assumeva che detta unione era fallita a causa del forte disinteresse mostrato dalla resistente nei confronti del marito;
chiedeva pertanto la sola pronuncia di separazione personale dal predetto coniuge, nulla per il mantenimento in favore della resistente in quanto autonoma economicamente.
In data 22.10.2021 si costituiva parte resistente, sig.ra la quale non si opponeva alla CP_1 richiesta pronuncia di separazione formulando domanda di addebito nei confronti del marito, chiedendo altresì la determinazione di un assegno di mantenimento mensile a carico del ricorrente nella misura di euro 1000,00 mensili, nonché disporre in via provvisoria, fino alla pubblicazione della sentenza definitiva di separazione, il diritto di abitazione della casa coniugale alla resistente non godendo la stessa di autosufficienza economica.
In data 2.10.2021 dinanzi al Giudice Delegato dal Presidente del Tribunale comparivano entrambe le parti assistite dai rispettivi difensori e, esperito invano il tentativo di conciliazione, il GD a scioglimento della riserva di cui alla predetta udienza, rilevava preliminarmente l'incompetenza territoriale del Tribunale adito, in quanto l'ultima residenza comune dei coniugi risultava in Brescia
e nominava il Giudice Istruttore fissando l'udienza del 24.1.2022 per la comparizione delle parti, udienza rinviata a sua volta al 19.12.2022, concessi i termini ex art. 183 VI comma c.p.c.
A scioglimento della riserva di cui all'udienza del 19.12.2022, trattata in modalità cartolare, il Giudice
Istruttore ammetteva le richieste istruttorie come formulate dalle parti e rinviava dapprima alla udienza del 10.11.2023 per l'escussione di un teste per parte, ed all'esito di detta udienza, al 10.2.2025 per escussione dei testi e precisazione conclusioni.
Pertanto, espletata la prova, precisate le conclusioni, il Giudice Istruttore riservava la causa a sentenza concessi i termini ex art. 190 c.p.c.
Le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza , per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare le accuse che le parti si sono reciprocamente mosse , l'impossibilità di addivenire ad una conciliazione , nonché l'ormai perdurante cessazione della convivenza, sono la prova che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione spirituale e materiale.
Preliminarmente occorre specificare che, in merito alla rilevata incompetenza territoriale del
Tribunale adito alla udienza del 25.10.2021, il Giudice competente a conoscere circa la domanda di separazione è il Giudice del luogo dell'ultima residenza dei coniugi o, in mancanza, del luogo nel quale il coniuge convenuto ha la residenza o domicilio, ai sensi dell'art. 706 c.p.c. Il criterio residuale della competenza del Tribunale del luogo di residenza del convenuto, trova applicazione nella ipotesi in cui i coniugi non abbiano mai avuto una residenza comune;
pertanto, l'ultima residenza comune dei coniugi viene individuata nel luogo ove si trova la “casa familiare”, da intendersi quale dimora abituale dei componenti della famiglia e, in ipotesi di difformità della residenza anagrafica con il luogo di effettivo svolgimento della vita coniugale, il criterio da privilegiare risulta essere quest'ultimo.
Nel caso che ci occupa, dalle risultanze in atti emerge che la resistente è residente a [...]dal 2017
(certificato di residenza della sig.ra prodotto da parte ricorrente) ed alla udienza del CP_1
23.11.2023 il teste di parte resistente dichiarava che le parti avevano fissato la loro casa familiare a
Nola e dopo un breve periodo trascorso a Brescia, la resistente faceva ritorno nella casa coniugale permanendovi: pertanto, alla luce di quanto brevemente premesso, questo Tribunale ritiene di confermare la propria competenza territoriale.
Quanto alla domanda di addebito svolta dal resistente il Tribunale ritiene che vada rigettata.
Invero in linea di premessa teorica si osserva quanto segue. Dopo la scomparsa della separazione per colpa a seguito della riforma del diritto di famiglia , il concetto di addebitabilità della separazione di cui al comma II art. 151 cc come novellato dall'art. 33 l.19.5.1975 n.151 , non può avere altro significato che quello di imputabilità ovvero di riferibilità di un atto o comportamento negativo cosciente e volontario ad una persona capace di intendere e volere. Più precisamente si ritiene che ai fini dell'addebitabilità della separazione il giudice deve accertare che la crisi coniugale sia ricollegabile al comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi , in violazione degli obblighi codificati all'art. 143 cc, e che sussista pertanto un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza , condizione per la pronuncia della separazione. Il giudice è tenuto altresì a valutare anche la condotta dell'altro coniuge
, procedendo quindi ad una valutazione comparativa , al fine di decidere se la condotta censurata sia la causa e non l'effetto della crisi coniugale . In tal senso le violazioni dei doveri coniugali dovranno essere giudicate rilevanti ai fini dell'addebitabilità solo se si traducono in una violazione tout court alle regole di condotta imperative ed inderogabili o di norme morali di particolare rilevanza ( es. quelle ex art. 143 cc) ; tali violazioni non saranno invece rilevanti ai fini dell'addebitabilità se si configurano come reazione immediata e proporzionata ad un torto ricevuto. E' altresì significativo, sempre nell'ambito dell'indagine sull'addebitabilità , che i comportamenti si siano tenuti prima o al massimo contestualmente alla separazione e cioè durante la convivenza matrimoniale, risultando i comportamenti dei coniugi successivi alla separazione ininfluenti data la accertata impossibilità di prosecuzione della convivenza: in tal senso anche durante una cd convivenza meramente formale si ravvisa l'irrilevanza di una eventuale tolleranza di un coniuge rispetto alla violazione dei doveri coniugali , vertendosi in materia in cui diritti e doveri sono indisponibili.
Nel caso che ci occupa in riferimento agli assunti di parte resistente circa atteggiamenti di rancore nutrito dal marito nei confronti della moglie come mancanza assoluta di solidarietà coniugale, il
Tribunale evidenzia che manca al processo adeguato apporto probatorio con prova documentale circa le fattispecie prospettate a supporto della domanda di addebito che pertanto non può essere accolta per assenza di prova.
In merito alla richiesta di assegnazione della casa familiare, questo Tribunale ritiene che alcun provvedimento può essere adottato mancando figli minorenni o maggiorenni non autonomi economicamente, confermando quanto disposto con ordinanza del 28.10.2021. Riguardo al criterio da seguire circa l'assegnazione della casa coniugale, la finalità precipua è la tutela dell'habitat domestico della prole, inteso come centro di affetti ed interessi in cui si articola la vita familiare e contribuisce in misura fondamentale alla formazione armonica della personalità psico-fisica dei figli.
In assenza da prole da tutelare, viene meno il potere del Tribunale, adito in sede di separazione o di divorzio, di disporre l'assegnazione dell'immobile; pertanto il regime della casa familiare sarà regolato dagli ordinari principi civilistici derivanti dai titoli di proprietà e godimento dell'immobile.
Quanto alle ulteriori determinazioni accessorie, si prende atto che la resistente ha formulato domanda di determinazione del contributo al proprio mantenimento a carico di controparte.
Ebbene quanto al contributo al mantenimento richiesto sia dalla ricorrente che dal resistente si osserva che nel giudizio di separazione l'obbligo di mantenimento a favore del coniuge economicamente debole, seppur giustificato dal principio generale della solidarietà tra i coniugi ex art. 148 e 156 cc, presuppone sempre l'assolvimento di due precisi oneri e cioè:
- a) la formulazione della domanda;
- b) il conforto probatorio da parte del richiedente circa la mancanza di adeguati risorse proprie, in ragione del tenore di vita pregresso, suffragante un concreto stato di necessità correlato alla propria condizione fisica.
Nel caso che ci occupa il ricorrente dichiarava in prima udienza di essere in cassa integrazione mentre la resistente di lavorare presso la questura con contratto a tempo determinato. Dall'approfondimento sulle posizioni patrimoniali dei coniugi, agli atti, le stesse non sembrerebbero particolarmente diverse, né appaiono significative le risultanze della prova testimoniale che non hanno apportato dati conferenti per l'aspetto in questione. Pertanto il Tribunale ritiene che le condizioni economiche delle parti sono pressoché equiparabili, né
è stato prospettato un tenore di vita particolare goduto in costanza di matrimonio, ragion per cui non sussistono i presupposti per riconoscere un contributo per il mantenimento a carico di parte ricorrente.
Si dà atto che ai sensi dell'art. 70 cpc il Pm in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di cancelleria ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte , né la presenza a tutte le udienze (cfr.: Cass.n.13062 del 2000; Cass.n.12456 del 1999; Cass. N.11915 del 1998).
Sussistono equi motivi in ragione delle complessive risultanze in atti per compensare le spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Nola II sezione civile definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di sentito il PM, così provvede: Parte_1 CP_1
1) Pronunzia la separazione dei coniugi nato a [...] il [...] e Parte_1
nata a [...] il [...], che hanno contratto matrimonio in CP_1
Sant'TA (NA) il giorno 16.9.2011 (atto n. 90, parte II, serie A, anno 2011);
2) Rigetta la domanda di addebito formulata dalla resistente;
3) Rigetta la domanda di parte resistente di determinazione di assegno di mantenimento a proprio favore ed a carico di controparte;
4) Rigetta la richiesta di assegnazione della casa familiare formulata dalla resistente;
5) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'ufficiale di stato civile del precitato comune per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt.3 e 10 l.
1.12.1970 n.898 così come mod. da l.6.3.1987
n.74 e artt. 125 n.6, 133 n.2 e 88 n.7 rd 9.7.1939 n.1238 (ord. Stato civile) nonché dpr n.396/2000 (regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile);
6) Spese di lite compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola, 22.5.2025
Il Presidente est.
Dr. Vincenza Barbalucca