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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 14/04/2025, n. 477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 477 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3851/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale di Benevento, in composizione collegiale, nelle persone delle:
dott. Ennio Ricci Presidente
dott. ssa Floriana Consolante Giudice
dott.ssa Enrica Nasti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 3851 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019 avente ad oggetto: altri istituti relativi alle successioni, riservata a sentenza all'udienza del 29 gennaio 2025 e vertente
TRA
, nella qualità di eredi di , e Parte_1 Parte_2 Persona_1
, nella qualità di erede di , elettivamente domiciliati presso e Parte_3 Persona_2
nello studio dell'Avv. Capocefalo Spartico, che li rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione;
attori
E
e , nella qualità di eredi CP_1 Controparte_2 Controparte_3
testamentari di e rappresentati e difesi giusta procura in calce alla Persona_3 ON
comparsa di costituzione e risposta dagli avv.ti Italo G.D. Dalmato Palumbo e dall' Avv. Assunta pagina 1 di 23 Grosso,
convenuti
NONCHE'
e , rappresentati e difesi dagli avv.ti Alessia Lepore e Controparte_4 Controparte_5
Agnese Borriello giusta procura in atti, elettivamente domiciliati presso lo studio dei difensori
convenuti
E
, rapp.ta e difesa dall'avv. Alfonso Nava giusta procura in atti Controparte_6
chiamata in causa
E
e rappresentati e difesi dall'Avv. Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9
Michelino Luise giusta procura in atti
chiamati in causa
MOTIVE DELLA DECISIONE
Con atto di citazione per la prosecuzione della fase di merito del sequestro giudiziario autorizzato in sede di reclamo, notificato come in atti, , e Parte_1 Parte_2 Per_2
convenivano in giudizio
[...] CP_1 Controparte_10 Controparte_3
e , eredi testamentari del de cuius
[...] Controparte_4 Controparte_5 R_
deceduto in data 19.7.93, al fine di sentire 1) dichiarare la intervenuta revocazione ex art.
[...]
687 c.c. del testamento olografo redatto da in data 13 luglio 1965, pubblicato a mezzo Persona_3
atto per Notar in data 10/01/1994, per sopravvenienza di figlia naturale signora Per_5 Per_1
, deceduta in Torrecuso (BN) il 18/11/2016, 2) dichiarare che l'eredità di è
[...] Persona_3
devoluta alla figlia naturale riconosciuta, signora , unica erede legittimaria del Persona_1
pagina 2 di 23 defunto , e per essa, ai propri figli odierni attori , Persona_3 Parte_1 CP_11
e , in uno a tutti beni mobili ed immobili di proprietà di , ivi
[...] Persona_2 Persona_3
compreso il diritto di sepoltura, con condanna dei convenuti alla restituzione di tutti i beni mobili ed
immobili ivi comprese le somme di denaro, titoli e quanto altro gli stessi hanno ricevuto direttamente
ed indirettamente da in favore degli attori;
3) dichiarare nullo, inefficace e/o Persona_3
comunque improduttivo di effetti nei confronti della massa ereditaria qualunque atto di disposizione
e/o cessione e/o divisione di diritti relativi ai beni appartenenti all'asse ereditario di;
Persona_3
4) Previo dissequestro dei beni, come da ordinanza collegiale del Tribunale di Benevento del
27/06/2019 pubblicata in data 04/07/2019 e notificata in data 15/07/2019, condannare in solido i
convenuti alla restituzione immediata in favore della massa ereditaria del di tutti i Persona_3
beni ereditati in virtù del precitato testamento olografo, come meglio indicati nella denuncia di
successione, 5) previa dichiarazione della simulazione, dichiarare la nullità degli atti di
compravendita dissimulanti donazioni e, per l'effetto, revocarle ai sensi dell'art. 803 c.c. per
sopravvenienza di figlio, di cui all'atto per Notar del 30/06/1987 rep. 67239.5370 con il Persona_6
quale vendeva apparentemente a i beni ivi indicati e atto per Notar Persona_3 CP_1
del 16/12/1981 rep. 141.837/8266, con il quale apparentemente vendeva i Per_7 Persona_3
propri diritti ivi indicati a favore dei nipoti e , e per l'effetto CP_1 Controparte_5
condannare e in solido tra loro e ciascuno per quanto ad esso Controparte_5 CP_1
fittiziamente compravenduto, alla restituzione immediata dei beni ivi indicati nonché dei frutti
maturati, maturandi e percepiti alla massa ereditaria e quindi in favore degli attori in
rappresentazione della propria genitrice , figlia di 6) previa Persona_1 Persona_3
dichiarazione della simulazione, dichiarare la nullità dell'atto per Notar del 10/04/1992 Persona_6
rep. 77756.5651, per le suddette medesime ragioni di cui al punto 5 e quindi revocare la relativa
donazione si sensi dell'art. 803 c.c. per sopravvenienza di figlio, con il quale vendeva a Persona_3
e alla di lui moglie e cugina i beni ivi indicati e per CP_1 Controparte_3
pagina 3 di 23 l'effetto condannare e alla restituzione immediata dei CP_1 Controparte_3
beni ivi indicati nonché dei frutti maturati, maturandi e percepiti alla massa ereditaria in favore degli
attori; 7) Accertato l'accordo simulato fraudolento tra le parti, condannare altresì CP_5
e nonché per le compravendite fittizie
[...] CP_1 Controparte_3
suindicate, in solido tra loro, al risarcimento danni in favore della , e per essa degli Persona_1
odierni attori, perpetrato attraverso gli atti di compravendita dissimulanti donazioni predetti, nella
consapevolezza dell'esistenza della figlia legittima del de cuius;
8) previa dichiarazione di nullità
delle donazioni mediante atto per Notar del 16/12/1981 rep. 141.837/8266 e atto per Notar Per_7
del 18/12/1981 rep. 141.849/8267, con i quali , sorella del , Per_7 ON Persona_3
ha donato in favore rispettivamente dei nipoti maschi e e delle CP_1 Controparte_5
nipoti femmine e , quote di Controparte_4 Controparte_10 Controparte_3
proprietà sui beni ivi indicati, condannare e , CP_1 Controparte_5 [...]
e in solido tra loro ciascuno per la CP_4 Controparte_10 Controparte_3
propria parte quale beneficiario di quote di proprietà di , alla restituzione ON
immediata dei beni ivi indicati alla massa ereditaria nonché dei frutti maturati, maturandi e percepiti
sui predetti beni (ivi comprese tutte le somme a qualsiasi titolo incassate) e determinare la quota
spettante sugli stessi beni agli attori in rappresentanza di e previa dichiarazione di Persona_1
apertura della successione legittima di , sorella nubile del Notaio;
ON Persona_3
9) Dichiarare la nullità della sentenza di divisione n. 23 del Tribunale di Benevento, con la quale è
stata disposta la divisione dei beni anche di proprietà di e di;
10) Persona_3 ON
Accertato che tra i beni trasmessi al e , vi è l'immobile sito in CP_1 Controparte_5
Benevento al Corso Vittorio Emanuele n. 23, che è stato concesso in locazione all'Istituto Autonomo
Case Popolari di Benevento, con contratto del 8/111994 regolarmente registrato, e fino al 24/03/2010,
così come si evince dalla sentenza del Tribunale di Benevento n. 2241/2015 pubblicata il 05/11/2015
(all. produzione di parte Rg. 4321/2018) per il canone mensile di €.1.058,00 e così per un totale di €
pagina 4 di 23 183.182,203, condannare e alla restituzione della predetta CP_1 Controparte_5
somma alla massa ereditaria e quindi agli odierni attori in rappresentazione della propria madre,
quali frutti percepiti sul bene restituendo e/o comunque a titolo di danni subiti dalla Per_1
, dante causa degli attori, nonché della somma che il Centro Analisi Cliniche “GN” ha
[...]
versato per il periodo di locazione agli stessi;
11) Previa apertura della successione legittima di
[...]
, sorella nubile del notaio , dichiarare che l'eredità di è Per_4 Persona_3 ON
devoluta come per legge agli eredi legittimi, ivi compresa la e per essa agli odierni Persona_1
attori, e pertanto, condannare , CP_1 Controparte_5 Controparte_4
e nella qualità di eredi di Controparte_10 Controparte_3 ON
deceduta, tutti in solido tra loro, alla restituzione della massa ereditaria della , di ON
tutte le somme e i beni mobili e immobili della stessa, da essi incassate e/o ad essi attribuiti, in uno agli
interessi e rivalutazione monetaria dall'evento al soddisfo, con ogni conseguenza di legge;
12)
Condannare i convenuti in solido al risarcimento dei danni iure hereditatis subiti dalla Per_1
e per essa agli odierni attori, per avere i convenuti usufruito dei beni ereditari ivi comprese le
[...]
somme elargite dall'AGEA a favore degli utilizzatori dei fondi di ad ella spettanti per Persona_3
legge e averne goduto, unitamente alla loro famiglia e danti causa, pur consapevoli dell'esistenza di
una figlia naturale non riconosciuta dal , essendo invece la stata costretta a Persona_3 Per_1
vivere con l'onta pubblica di essere una figlia illegittima, sebbene noto a tutti;
13) Condannare i
convenuti in solido al risarcimento danni da perdita genitoriale.
In particolare, gli attori, deducevano:
-che con sentenza n. 787 del 2018 il Tribunale di Benevento aveva dichiarato figlia Parte_4
naturale di;
Persona_3
-che quest'ultimo aveva disposto in favore dei nipoti maschi dei propri beni mediante testamento olografo del 13.7.65, pubblicato in data 10.1.94, e che aveva disposto di parte dei propri beni con vendite di nuda proprietà con riserva di usufrutto dissimulanti in realtà donazioni sempre in favore dei pagina 5 di 23 nipoti maschi;
-che sia la sorella nubile del Vetere, che la moglie, erano ON Controparte_8
decedute senza lasciare eredi legittimari;
-che la sorella nubile aveva donato con riserva di usufrutto le quote a lei spettanti sui beni in Pesco
Sannita ai nipoti mentre la moglie, unica erede prima del riconoscimento della , aveva Per_1
rinunciato all'azione di riduzione nei confronti degli eredi testamentari ricevendo una somma di lire
217.800.00, oltre le somme ricevute per le vendite dei diritti di usufrutto;
-che tra i beni trasmessi agli eredi erano presenti anche immobili concessi in locazione all'IACP di
Benevento e al centro analisi GN.
Insistevano pertanto nella revoca del testamento ex art. 687 cc, con conseguente restituzione dei beni e dei frutti percepiti, nella dichiarazione di simulazione delle compravendite effettuate dal Vetere in favore dei nipoti e di nullità delle donazioni poste in essere dalla sorella chiedevano altresì Per_4
la dichiarazione di nullità della sentenza di divisione n. 23 del 2016 e il risarcimento dei danni subiti.
Si costituivano in giudizio , e CP_1 Controparte_10 Controparte_3
contestando le domande degli attori;
in particolare deducevano l'insussistenza dei presupposti per l'accoglimento dell'azione di revocazione del testamento, atteso che la conoscenza da parte del de
cuius dell'esistenza della figlia, nonché la mancata menzione della stessa nel testamento, come pure l'assenza di disposizioni per il caso di sopravvenienza di figli, rappresentavano circostanze sintomatiche della volontà del di escludere dalla sua successione, Persona_3 Persona_1
ravvisandosi nelle azioni del de cuius una forma implicita di diseredazione;
contestavano altresì il carattere simulato delle vendite, non potendo certamente il testamento assurgere a controdichiarazione;
con riferimento alla domanda di nullità delle donazioni poste in essere dalla sorella del notaio contestavano la legittimazione attiva degli attori nonché l'eventuale prescrizione del diritto e chiedevano il rigetto delle domande.
Si costituivano in giudizio e i quali eccepivano in via Controparte_4 Controparte_5
pagina 6 di 23 preliminare l'improcedibilità della domanda in assenza del necessario tentativo di conciliazione,
trattandosi di controversia concernente diritti reali, e contestavano l'integrità del contraddittorio, stante la necessità di convenire in giudizio anche gli eredi legittimi del coniuge del notaio da ritenere R_
litisconsorti necessari, derivando dall'accoglimento della domanda di revocazione del testamento l'apertura della successione legittima;
nel merito, contestavano la fondatezza della domanda di revocazione del testamento, avendo il de cuius tacitamente espresso la volontà di escludere il figlio e chiedevano il rigetto delle altre domande.
Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di con Controparte_8
ordinanza del 5 marzo 2020 che, in quanto successiva ad ordinanza precedente (cfr. orario di deposito su storico consolle), è da ritenere evidentemente assorbente, si costituiva in giudizio Controparte_6
la quale deduceva di essere venuta a conoscenza delle circostanze di cui alla controversia solo con la notifica dell'atto di citazione e chiedeva, in caso di accoglimento della domanda di revocazione del testamento del Notaio alla quale nulla opponeva, di dichiarare aperta la successione Persona_3
legittima del Notaio in favore di non avendo quest'ultima mai rinunciato Controparte_8
all'eredità ma solo all'azione di riduzione nei confronti degli eredi testamentari, e e Parte_4
per esse dei rispettivi eredi legittimi, per le quote di legge del 50% ciascuna ai sensi degli artt. 565 ss.
del codice civile con restituzione di tutti i beni della massa ereditaria;
chiedeva in via riconvenzionale,
in caso di accoglimento della domanda di revocazione del testamento del Notaio Persona_3
accertare e dichiarare che il versamento di lire 75.000.000 effettuato da in favore Controparte_8
di è divenuto privo di causa e, per l'effetto, condannare gli eredi di quest'ultima alla ON
restituzione dell'importo di € 38.734,29 oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Si costituivano in giudizio , e , i quali in Controparte_9 Controparte_8 Controparte_7
sostanza si associavano alle richieste di . Controparte_6
Istruita la causa con prove orali, all'udienza dell'8 gennaio 2024 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c. per il pagina 7 di 23 deposito delle memorie conclusionali.
Con provvedimento dell'11 ottobre 2024 veniva disposta la rimessione della causa sul ruolo, al fine di consentire alle parti l'espletamento della procedura di mediazione.
Con comparsa di costituzione depositata in data 21 ottobre 2024 si costituiva in giudizio
[...]
, nella qualità di erede di , nelle more deceduto. Pt_3 Persona_2
All'udienza del 29 gennaio 2025, la causa era riservata in decisione senza concessione dei termini.
Ciò premesso, in via preliminare va rigettata l'eccezione di inammissibilità delle domande per avere gli attori introdotto questioni nuove in sede di merito cautelare, atteso che, secondo il conforme indirizzo di legittimità, poiché il giudizio di merito è autonomo rispetto a quello cautelare, non solo nel primo possono essere formulate domande nuove rispetto a quanto dedotto nella fase cautelare, ma nemmeno vi è necessaria coincidenza soggettiva tra le parti del primo e quelle del secondo, con la conseguenza che nella fase di merito ben possono partecipare ulteriori soggetti, sia volontariamente in via adesiva o autonoma, sia a seguito di chiamata in causa, a condizione che le loro pretese siano collegate al rapporto dedotto in giudizio (Cass. ord. 10/12/2020, n. 28197; Cassazione civile sez. III,
10/11/2010, n.22830).
Parimenti va rigettata l'eccezione preliminare relativa alla mancata notifica ai convenuti inizialmente dichiarati contumaci della domanda trasversale dei terzi chiamati, alla luce della successiva costituzione degli stessi che, seppur tardiva, ha certamente effetto sanante.
a) Azione di revocazione del testamento per sopravvenienza dei figli ex art. 687, comma 1, cc.
Gli attori, nella qualità di eredi di , figlia naturale di Persona_1 Persona_3
chiedono la revoca del testamento redatto dal de cuius per sopravvenienza di figli.
E' noto che ai sensi dell'art. 687, comma 1, cc le disposizioni a titolo universale o particolare,
fatte da chi al tempo del testamento non aveva o ignorava di avere figli o discendenti, sono revocate di diritto per l'esistenza o la sopravvenienza di un figlio o discendente del testatore, benchè postumo,
anche adottivo, ovvero per il riconoscimento di un figlio nato fuori dal matrimonio.
pagina 8 di 23 E' stato sul punto precisato che, in tema di revocazione del testamento per sopravvenienza di figli, il disposto dell' art. 687 c.c., comma 1, ha un fondamento oggettivo, riconducibile alla modificazione della situazione familiare rispetto a quella esistente al momento in cui il de cuius ha disposto dei suoi beni, sicchè, dovendo ritenersi che tale modificazione sussista non solo quando il testatore riconosca un figlio ma anche quando venga esperita nei suoi confronti vittoriosamente l'azione di accertamento della filiazione, il testamento è revocato anche nel caso in cui si verifichi il secondo di tali eventi in virtù del combinato disposto dell'art. 277 c.c., comma 1, e art. 687 c.c., senza che abbia alcun rilievo che la dichiarazione giudiziale di paternità o la proposizione della relativa azione intervengano dopo la morte del de cuius, nè che quest'ultimo, quando era in vita, non abbia voluto riconoscere il figlio, pur essendo a conoscenza della sua esistenza (sul punto Cass., Sez. II, 5
gennaio 2018, n. 169 secondo cui “La più volte ribadita equiparazione della condizione del figlio, la
cui paternità sia frutto dell'accertamento giudiziale a quella degli altri figli, impone quindi di
estendere tale previsione anche all'ipotesi in cui il genitore, all'epoca di redazione del testamento,
fosse cosciente dell'esistenza del figlio, che solo in epoca successiva al decesso abbia però introdotto
la domanda di accertamento giudiziale.”)
Nella specie, è stata prodotta in atti la sentenza n. 787 del 2018, passata in giudicato come da attestazione del 29.7.2020, con cui è stato accertato il rapporto di filiazione naturale tra Parte_4
(nata in data [...] e deceduta in data 18.11.16) e il defunto (deceduto in
[...] Persona_3
data 19.7.93).
Deve pertanto disporsi la revocazione del testamento per sopravvenienza di figli.
Non colgono nel segno le contestazioni dei convenuti circa l'inapplicabilità della disposizione in caso di conoscenza da parte del de cuius dell'esistenza di una figlia all'atto della redazione del testamento e la circostanza che la stessa avesse atteso il decesso del padre per procedere al riconoscimento, non avendo rilievo per quanto innanzi detto che la dichiarazione giudiziale di paternità o la proposizione della relativa azione intervengano dopo la morte del de cuius, né che pagina 9 di 23 quest'ultimo non abbia voluto riconoscere il figlio, pur essendo a conoscenza della sua esistenza.
Né sussistono elementi nella specie da cui desumere la volontà inequivocabile di R_
di escludere, anche solo in modo implicito, la dall'eredità, non potendosi la
[...] Per_1
volontà destitutiva evincere esclusivamente dall'attribuzione delle proprie sostanza ad altri.
A ciò si aggiunga che, nella specie, alcun elemento è emerso in ordine all'effettiva consapevolezza da parte del Vetere di aver avuto una figlia, il cui rapporto di filiazione è stato accertatto a mezzo di un accertamento genetico disposto nell'ambito del giudizio di riconoscimento della paternità (cfr. sentenza n. 787 del 2018 in atti) e che tale circistanza esclude ab origine
qualsivoglia eventuale volontà destitutiva.
Alla revocazione del testamento consegue l'apertura della successione ab intestato di R_
[...]
b) Simulazione delle compravendite e revoca delle donazioni ex art. 803 cc.
Gli attori lamentano il carattere simulato delle vendite di nuda proprietà con riserva di usufrutto
(atto del 30.6.87 in favore di atto del 16.12.81 in favore di e CP_1 CP_1
, atto del 10.4.92 in favore di e R_ CP_5 CP_1 Controparte_3
con cui il successivamente alla redazione del testamento olografo, ha disposto di
[...] R_
alcuni beni immobili siti in Benevento e Pesco Sannita.
In particolare deducono che tali atti di disposizione, aventi ad oggetto in parte anche beni di cui aveva già disposto in favore dei medesimi eredi con il testamento impugnato, Persona_3
dissimulano in realtà delle donazioni, desumibili dall'assenza di disponibilità finanziare per l'acquisto di beni da parte dei nipoti al tempo delle vendite, in assenza di alcuna tracciabilità del prezzo pagato, perseguendo il testatore con tale operazione l'intento di beneficiare solo i nipoti maschi al fine di proseguire la stirpe.
Con le memorie primo termine ex art. 183, comma 6 cpc, gli attori chiedono, a precisazione della domanda, anche dichiararsi la nullità delle vendite in quanto aventi ad oggetto beni immobili in pagina 10 di 23 proprietà indivisa tra i germani e al momento Persona_3 Persona_8 ON
della disposizione.
In via preliminare deve precisarsi che, in tema di simulazione di contratto, laddove l'erede che agisca per la nullità del contratto di compravendita stipulato dal "de cuius", perché dissimulante una donazione, e per la ricostruzione del patrimonio ereditario e la conseguente divisione dello stesso,
senza anche far valere, rispetto alla donazione impugnata, la lesione del suo diritto di legittimario, non propone, nemmeno per implicito, una domanda di riduzione della donazione per lesione di legittima, azione che trova la sua "causa petendi" nella deduzione della qualità di legittimario e nella asserzione che la disposizione impugnata lede la quota di riserva;
ne consegue che egli non può
considerarsi terzo rispetto al negozio di cessione e che soggiace, pertanto, ai limiti di prova della simulazione stabiliti dalla legge nei confronti dei contraenti" ( Cass. Civ. Sez. 2, Sent. n. 13706
del 12/06/2007).
E' stato invero precisato che ai fini della prova della simulazione di una vendita posta in essere dal "de cuius" per dissimulare una donazione, l'erede legittimo può ritenersi terzo rispetto agli atti impugnati, con conseguente ammissibilità senza limiti della prova della simulazione, solo quando,
contestualmente alla azione volta alla dichiarazione di simulazione, proponga anche una espressa domanda di riduzione della donazione dissimulata, facendo valere la sua qualità di legittimario e fondandosi sulla specifica premessa che l'atto dissimulato comporti una lesione del suo diritto personale alla integrità della quota di riserva spettantegli, in quanto solo in questo caso egli si pone come terzo nei confronti della simulazione (Cass. Civ. sent. del 30/7/2002 n. 11286; Cass. Civ. sent.,
del 26/4/2007 n. 9956; Cass. Civ. sent., del 24/3/2006 n. 6632; Cass. Civ. Sez. 2 -, sent. n. 12317 del
09/05/2019).
Nella specie gli attori agiscono in qualità di eredi legittimari al solo fine di far dichiarare la nullità
del contratto di compravendita stipulato dal "de cuius", perché affetto da simulazione relativa,
dissimulante una donazione e per la ricostruzione dell'asse ereditario, ma non hanno proposto,
pagina 11 di 23 neanche implicitamente, una domanda di riduzione della donazione per lesione di legittima.
Quindi, non assumendo la qualità di legittimario che pone l'azione a tutela della quota di riserva,
non possono considerarsi terzi rispetto al negozio di cessione soggiacendo ai limiti di prova della simulazione stabiliti dalla legge nei confronti dei contraenti di cui all'art. 2729 c.c. e grava su di loro l'onus probandi dei fatti costituivi su cui si fonda la propria domanda.
Ciò posto, nulla hanno provato gli attori in ordine al carattere simulato delle compravendite, non potendosi certamente ritenere sufficiente sul punto la dedotta assenza di disponibilità finanziaria degli acquirenti, anche alle luce delle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale da CP_1
che ha riferito, rispetto alla vendita dell'immobile sito in Benevento, che la somma è stata
[...]
versata in parte da lui, in parte dal suocero e in parte da una terza persona, . Persona_9
Né può attribuirsi al testamento invocato dagli attori valenza probatoria di controdichiarazione,
trattandosi di atto unilaterale e perciò solo inidoneo a costituire idonea controdichiarazione, ma anche in quanto atto mortis causa, ontologicamente diverso dall'atto inter vivos richiesto nella specie.
Pertanto, la domanda di declaratoria di simulazione relativa agli atti di compravendita contestati va respinta, assorbita ogni altra statuizione in ordine alla declaratoria di nullità delle donazioni asseritamente dissimulate.
Né per altro verso colgono nel segno, al fine di vedere annullati tali atti, a prescindere dall'ammissibilità della relativa domanda formulata solo con le memorie integrative, le contestazioni concernenti l'inefficacia delle compravendite per essere i beni ancora indivisi tra i germani R_
e .
[...] ON Persona_8
Ed invero, in materia di proprietà, il principio generale che regola il regime giuridico della comunione pro indiviso è quello della libera disponibilità della quota ideale, sicché è ben possibile che ciascun comunista autonomamente venda o prometta di vendere la sua quota, valido essendo il contratto anche nell'ipotesi in cui il bene sia dalle parti considerato un unicum inscindibile, risultando in tal caso l'alienazione meramente inopponibile al comproprietario che non ha preso parte alla stipula pagina 12 di 23 dell'atto (Cassazione civile sez. II, 11/03/2004, n.4965).
In altri termini, la vendita o la promessa di vendita del bene, posta in essere da uno solo dei comproprietari, a differenza di quanto si dirà in seguito in punto di donazione della quota indivisa,
rende il contratto soltanto non opponibile e quindi inefficace nei confronti del comproprietario che non ha partecipato al negozio, ma non incide sulla validità del contratto che resta tale nei confronti degli altri comproprietari.
Resta assorbita la domanda di risarcimento dei danni per accordo simulatorio.
c) Nullità delle donazioni poste in essere da . ON
Gli attori deducono di avere diritto, nella qualità di eredi dell'unica figlia del testatore, a sentir dichiarare la nullità degli atti del 16.12.81 e del 18.12.81 con cui sorella nubile di ON
, ha donato le proprie quote di proprietà ai nipoti e alle nipoti. Persona_3
Contestano in particolare la nullità degli atti secondo il principio di cui alle Sezioni Unite n. 5068
del 2016, trattandosi di proprietà indivisa tra germani.
La domanda va rigettata.
In via preliminare deve ritenersi sussistente la legittimazione attiva degli attori, contestata dai convenuti, atteso che ai sensi dell'art. 1421 c.c. la nullità può essere fatta valere da chiunque vi ha
interesse.
Nella specie sussiste un concreto interesse a veder invalidati gli atti posto che, pur non essendo gli attori eredi legittimari di e non potendo quindi agire attraverso l'azione di ON
riduzione, la caducazione degli atti comporta un effetto utile per gli stessi, rappresentato dalla implementazione del patrimonio della zia alla quale succedono nella qualità di eredi legittimi (quali discendenti del fratello).
Ciò premesso, è noto che le sezioni unite con la richiamata sentenza, risolvendo un contrasto interpretativo, hanno affermato che la donazione di cosa altrui o parzialmente altrui, sebbene non espressamente vietata, è nulla per difetto di causa, sicché la donazione del coerede avente ad oggetto pagina 13 di 23 la quota di un bene indiviso compreso nella massa ereditaria è nulla, atteso che, prima della divisione,
quello specifico bene non fa parte del patrimonio del coerede donante;
tuttavia, qualora nell'atto di donazione sia affermato che il donante è consapevole dell'altruità della cosa, la donazione vale come donazione obbligatoria di dare.
In particolare, mentre il partecipante a una comunione ereditaria ha la libera disponibilità della cd
“quotona”, da intendersi quale quota indivisa sull'intera massa comune, l'erede non può disporre anche della cd “quotina”, cioè la quota indivisa sul singolo bene della più ampia massa, in quanto in questo ultimo caso, l'erede è solo comproprietario di una pluralità di beni.
E' stato sul punto precisato che l'atto di disposizione della cd quotina ha sempre e soltanto efficacia obbligatoria immediata ed un'efficacia traslativa differita, in quanto sottoposto alla condizione sospensiva dell'esito divisionale (in tal senso prima delle Sezioni Unite Cass. n. 9801 del
2013, Cass. n. 3385 del 2007, Cass. n. 3049 del 1997).
Ciò posto, nella specie, come si evince agevolmente dalla lettura degli atti, le donazioni contestate sono valide, in quanto hanno ad oggetto la quota indivisa della intera massa spettante a
[...]
e non la quota di un singolo bene. Per_4
Ed invero, con l'atto del 16.12.1981 dona e trasferisce tutto quanto a lei ON
spettante e tutto quanto è suo dei beni descritti sotto il precedente art. II primo e secondo gruppo, in particolare, al nipote la quota alla donante spettante del primo gruppo di beni Controparte_5
su descritti ai numeri 1, 2, 3 … pari detta quota ad un terzo o quale che sia e corrispondente a terreni e fabbricato meglio indicati nell'atto e al nipote la quota a lei spettante sul secondo CP_1
gruppo di beni pari ad un terzo corrispondente ad altri beni. Parimenti con atto del 18.12.2018 Vetere
dona e trasferisce, in ragione di un terzo indiviso ciascuna alle tre nipoti Per_4 [...]
e i suoi due terzi – costituiti dalla sua quota di CP_4 Controparte_10 Controparte_3
un terzo e quella del fratello di cui è proprietaria per possesso pacifico - pari ad alcuni ettari R_
di un fondo.
pagina 14 di 23 Pertanto, dovendosi ritenere valide le donazioni, la domanda non può essere accolta, assorbita la domanda di apertura della successione legittima di . ON
d) Nullità della sentenza di divisione.
Gli attori chiedono dichiararsi la nullità/inefficacia/invalidità della sentenza n. 23 del 4 gennaio
2026 con cui è stata disposta la divisione di parte dei beni di e . Persona_3 ON
La domanda non può essere accolta atteso che, com'è noto, la nullità di una sentenza, a prescindere dal contenuto della stessa, deve essere fatta valere con i rimedi impugnatori specificatamente previsti dall'ordinamento.
e) Posizione degli eredi di . Controparte_8
Gli eredi di moglie del de cuius, chiamati in causa, sul presupposto della Controparte_8
revoca del testamento per sopravvenienza di figli, chiedono dichiararsi aperta la successione legittima del Notaio anche in favore della e per essa dei rispettivi eredi legittimi, con Persona_3 CP_8
condanna dei convenuti in solido alla restituzione alla massa ereditaria del di tutti i Persona_3
beni mobili ed immobili oggetto di successione testamentaria.
I convenuti contestano invece la sussistenza di diritti ereditari in capo ai terzi chiamati, avendo la prestato solo quiescenza all'eredità del marito e non potendo quindi operare l'istituto della CP_8
rappresentazione ed eccepiscono la prescrizione del diritto di accettazione degli stessi essendo decorso il relativo termine.
La domanda dei terzi chiamati non può trovare accoglimento, stante il decorso dei termini di prescrizione del relativo diritto di accettazione, tempestivamente eccepita con il primo atto successivo alla costituzione dei terzi chiamati in causa, assorbita ogni altra questione.
E' noto che in materia di successioni l'onere di provare l'intervenuta prescrizione del diritto di accettare l'eredità grava su colui che la eccepisce e si esaurisce nella dimostrazione della decorrenza del termine decennale previsto per legge per l'accettazione. Colui che invece resiste all'eccezione ha l'onere di dimostrare l'insussistenza dei fatti che costituiscono.
pagina 15 di 23 E' stato in particolare precisato che l'accettazione dell'eredità è unica indipendentemente dal titolo della chiamata;
il vigente ordinamento, infatti, non contempla due distinti ed autonomi diritti di accettazione dell'eredità, derivanti l'uno dalla devoluzione testamentaria e l'altro dalla legittima, ma prevede un unico diritto di accettazione che, se non viene fatto valere, si prescrive nel termine di dieci anni decorrente dal giorno dell'apertura della successione (Cass. del 23-01-2007, n. 1403).
Nella specie, i termini di prescrizione sono decorsi atteso che la successione di CP_8
si è aperta in data 19.1.2001 e non risulta alcun atto di accettazione nel decennio
[...]
successivo.
A nulla rileva la sussistenza di un testamento redatto dalla posto che, come ribadito CP_8
dalla giurisprudenza, l'accettazione della eredità da parte del chiamato "ab intestato", avendo per
oggetto il diritto alla eredità e non il titolo della delazione ereditaria, estende i suoi effetti anche alla
delazione testamentaria eventualmente dovuta alla successiva scoperta di un testamento, in relazione
alla quale non è conseguentemente configurabile una autonoma prescrizione del diritto di
accettazione (Cass. n. 12575 del 2000).
Né influisce sulla decorrenza del termine di prescrizione per l'accettazione dell'eredità la sopravvenienza di beni nell'asse ereditario, atteso che tale circostanza, pur potendo incidere sull'interesse concreto del chiamato a subentrare nella posizione giuridica del defunto, non esclude la giuridica possibilità di accettare l'eredità, stante il carattere universale del fenomeno successorio che rende irrilevante, ai fini dell'applicabilità del comma secondo dell'art. 480 cc, la mera ignoranza circa l'effettiva consistenza dell'asse relitto (Cass. n. 4695 del 2017).
Resta assorbita ogni altra questione.
f) Petizione di eredità e restituzione dei beni.
Gli attori chiedono la restituzione di tutti i beni mobili e immobili derivanti dal riconoscimento del rapporto di paternità tra e . Persona_3 Parte_4
E' noto che l'azione di petizione ereditaria di cui all'art. 533 c.c. è rimedio concesso dal pagina 16 di 23 legislatore all'erede che vuol richiedere il riconoscimento della propria qualità ereditaria contro chiunque possegga tutti o parte dei beni ereditari a titolo di erede o senza alcun titolo al fine di ottenere la restituzione dei beni stessi.
E' stato sul punto precisato che la petitio hereditatis - azione di condanna avente un contenuto necessariamente recuperatorio, in quanto volta ad ottenere, previo accertamento della qualità di erede,
la restituzione in tutto o in parte dei beni ereditari in confronto di chiunque li possegga senza titolo o a titolo di erede - si fonda sull'allegazione dello stato di erede ed ha per oggetto beni riguardanti elementi costitutivi dell'universum ius o di una quota parte di esso. Per tale ragione nell'azione di petizione ereditaria colui che si afferma erede deve provare la propria qualità di erede ed il fatto che i beni, al tempo dell'apertura della successione, fossero compresi nell'asse ereditario. Legittimati
attivamente e passivamente nella petitio hereditatis sono soltanto, rispettivamente, colui che adduce la sua qualità di erede e colui che sia in possesso dei beni di cui il primo chiede la restituzione, mentre non si verifica alcuna situazione di litisconsorzio necessario nei confronti di chiunque altro si ritenga o sia stato indicato come vero erede (Cassazione n. 8440/2008; Cass. n. 14182/2011), sicché il possessore dei beni ereditari, convenuto in giudizio da uno solo degli eredi, nulla può opporre al riguardo, essendo sempre tenuto alla restituzione dei beni per intero, in quanto appartenenti all'eredità, mentre nei rapporti interni tra i coeredi la rivendicazione vale per la quota spettante a ciascuno di essi.
Ciò posto, alla luce del riconoscimento del rapporto di filiazione, la domanda va accolta e, in conseguenza della revoca del testamento per sopravvenienza di figli, i convenuti vanno condannati alla restituzione dei beni di cui al testamento rep. 713 del 10/01/1994, come meglio individuati nelle dichiarazioni di successione allegate n. 28 vol. 519 del 9.1.94 e relativa integrazione n. 60 vol. 525 del
23.5.1994, e in particolare beni mobili (somme di denaro e BTP) e beni immobili (già oggetto di sequestro) siti in Benevento, al foglio 41 p.lla 1442, sub 27 (classe 7 vani 2.5) e sub 29 (classe 7 vani
7), con esclusione dell'immobile identificato al foglio 41 p.lla 1442 sub 25 (classe 7 vani 2.5),
trattandosi di bene che, in quanto oggetto di compravendita del 30.6.87, da ritenere valida per quanto pagina 17 di 23 innanzi detto, è già fuoriuscito dall'asse ereditario.
Conseguentemente va disposta la revoca del sequestro giudiziario disposto con ordinanza del 27
giugno 2019.
Quanto ai frutti è noto che l'accoglimento dell'azione di petizione ereditaria comporta non già la semplice restituzione alla massa dei beni oggetto della domanda, ma la reintegrazione delle quote lese,
sicché, ove sia ordinata la restituzione di somme di denaro, sul relativo importo deve essere riconosciuta la rivalutazione, trattandosi di credito di valore (Cassazione civile sez. II, 31/10/2016,
n.22005).
Non può essere accolta la domanda dei convenuti volta ad ottenere, nel caso di revoca del testamento, la detrazione dalla massa ereditaria delle somme versate dai convenuti e R_ CP_3
alla trattandosi di un versamento effettuato quale corrispettivo della rinuncia Controparte_8
all'azione di riduzione da parte della di cui all'atto del 15 luglio 1994 (atto n. 4632 del rep. n. CP_8
809), non inficiato dalla revoca del testamento, né delle somme sborsate per le spese di successione,
funerarie e per gli atti pubblici del 1994, trattandosi di adempimenti collegati alla gestione dei beni ereditari di cui i convenuti avevano il possesso e quindi soggetti alla disciplina del combinato disposto dagli art. 535 e 1148 c.c.
Parimenti alcuna somma può essere riconosciuta per l'assistenza della zia essendo la Per_4
domanda, genericamente formulata, rimasta del tutto priva di riscontro probatorio.
In particolare, i testi escussi sul punto si sono limitati a riferire che era anziana ON
e a lei provvedevano i nipoti da sempre, nulla essendo emerso con riferimento ad una concreta ed effettiva attività di assistenza.
Gli attori chiedono infine anche la restituzione delle somme percepite dai convenuti a titolo di canoni di locazione per l'immobile sito in Benevento al c.so Vittorio Emanuele 23 concesso in locazione all'IACP con contratto dell'8.11.94 fino al 24.3.2010, della somma che il Centro analisi cliniche GN ha versato per il periodo di locazione, nonché delle somme ricevute a titolo di pagina 18 di 23 indennità di esproprio e risarcimento danni come da delibera del consiglio n. 25 del 30.11.2012.
Tale domanda non può essere accolta.
Deve sul punto evidenziarsi che, poiché l'articolo 535 del codice civile stabilisce che le disposizioni in materia di possesso si applichino anche al possessore dei beni ereditari, chi agisce, con l'azione di petizione, per la rivendicazione dei beni ereditari - eventualmente previo annullamento del testamento in base al quale è stato chiamato all'eredità il possessore di buona fede - non può pretendere da quest'ultimo il risarcimento dei danni, ma soltanto i frutti indebitamente percepiti, nei limiti fissati dall'articolo 1148 del codice civile (Cassazione civile sez. II, 18/08/2021, n.23111).
Ciò in quanto l'art. 1147 c.c., in base al quale la buona fede è presunta ed è sufficiente sussista al tempo dell'acquisto, detta un principio di carattere generale, applicabile anche al possessore dei beni ereditari (Cassazione civile sez. II, 20/08/2019, n.21505).
Pertanto, in applicazione di tali principi, non può essere accolta la domanda volta alla restituzione delle somme ricevute a titolo di indennità di esproprio e risarcimento danni, potendo una eventuale pretesa restitutoria essere limitata solo ai frutti indebitamente percepiti.
Parimenti non può essere accolta la domanda volta ad ottenere la restituzione dei canoni di locazione dell'immobile sito al C.so V. Emanuele 23, condotto in locazione dall'IACP, trattandosi di frutti civili percepiti prima dell'introduzione della domanda (contratto di locazione concluso nel 2010
come dedotto dalla stessa attrice), che pertanto i convenuti, quali possessori di buona fede, fanno propri ai sensi dell'art. 1148 cc.
Né può essere accolta la domanda -genericamente proposta- relativa alla restituizione dei canoni eventualmente percepiti sugli stessi locali dai convenuti da altra locazione con il centro GN, in assenza di prova circa la sussistenza di un effettivo rapporto locatizio.
Nulla può infine essere disposto con riferimento al diritto di sepoltura, stante la genericità della relativa domanda.
g) Risarcimento dei danni da mancato riconoscimento.
pagina 19 di 23 Com'è noto, la violazione dolosa o colposa dei doveri di mantenimento, istruzione ed educazione da parte del genitore naturale che, consapevole della genitorialità, non ha riconosciuto il figlio, integra gli estremi dell'illecito civile e legittima ad agire ai sensi dell'art. 2059 c.c.,
nell'ambito dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità o in via autonoma, al fine di ottenere il risarcimento del danno morale subito a causa della privazione della figura genitoriale e dello status di figlio (Cassazione civile sez. I, 28/11/2022, n.34950).
E' stato sul punto precisato che "Il disinteresse mostrato da un genitore nei confronti di una figlia naturale integra la violazione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione della prole, e determina la lesione dei diritti nascenti dal rapporto di filiazione, che trovano negli articoli 2 e
30 della Costituzione - oltre che nelle norme di natura internazionale recepite nel nostro ordinamento
- un elevato grado di riconoscimento e tutela, sicché tale condotta è suscettibile di integrare gli estremi dell'illecito civile e legittima l'esercizio, ai sensi dell'art. 2059 cod. civ., di un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali sofferti dalla prole" (Cass n. 3079 del
16/02/2015).
Ciò in quanto l'obbligo dei genitori di educare e mantenere i figli (artt. 147 e 148 cod. civ.) è
eziologicamente connesso esclusivamente alla procreazione, prescindendo dalla dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, così determinandosi un automatismo tra responsabilità genitoriale e procreazione, che costituisce il fondamento della responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare,
nell'ipotesi in cui alla procreazione non segua il riconoscimento e l'assolvimento degli obblighi conseguenti alla condizione di genitore.
Tuttavia il presupposto di tale responsabilità e del conseguente diritto del figlio al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali è costituito dalla consapevolezza del concepimento, che non si identifica con la certezza assoluta derivante esclusivamente dalla prova ematologica, ma si compone di una serie di indizi univoci.
Ciò premesso, nella specie, alcun elemento è emerso dall'istruttoria da cui evincere la pagina 20 di 23 consapevolezza di del rapporto di filiazione, non potendosi ritenere tale circostanza non Persona_3
contestata o ammessa dai convenuti, posto che questi ultimi negli scritti difensivi si limitano a
presumere la conoscenza da parte del notaio dell'esistenza di una figlia (cfr. comparse di costituzione e comparse conclusionali in atti).
Non vi è prova che il Vetere fosse stato informato della sua paternità e che fosse,
consapevolmente e intenzionalmente o per colpa, venuto meno ai propri obblighi paterni nei confronti della figlia naturale.
Le parti sentite in sede di interrogatorio formale hanno anzi precisato di aver conosciuto la circostanza relativa alla sussistenza di una figlia naturale solo con la chiamata in causa del presente giudizio.
Né le circostanze capitolate sul punto da parte attrice appaiono sufficienti, vertendo piuttosto sulla conoscenza collettiva nel paese che il notaio avesse una figlia naturale, circostanza da sola insuscettibile di provare, neanche in termini indiziari, la consapevolezza da parte del padre, anche alla luce del notevole tempo trascorso.
D'altra parte alcun elemento in tal senso è emerso neppure dalla sentenza relativa al giudizio di riconoscimento della paternità, nell'ambito del quale è stato disposto un accertamento genetico a mezzo ctu al fine di verificare il rapporto di filiazione, come già evindenziato nel paragrafo relativo alla revocazione del testamento per sopravvenienza di figli, tanto da escludere qualsiasi volontà destituiva della figlia da parte del padre.
La domanda di risarcimento pertanto non può essere accolta.
h) Spese di lite.
Le spese tra e e i convenuti seguono la Parte_1 Parte_2
soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue sulla base dei parametri di cui al D.M.
55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022 (scaglione indeterminabile-complessità alta;
fase di studio euro
2.552,00, fase introduttiva euro 1.628,00, fase istruttoria euro 5.670,00, fase decisionale euro pagina 21 di 23 4.253,00), con attribuzione all'Erario, stante l'ammissione degli attori al gratuito patrocinio.
Alla liquidazione del compenso spettante al difensore degli attori ammessi al patrocinio a spese dello Stato si provvede come da separato decreto.
Le spese tra nella qualità di erede di , e i convenuti seguono la Parte_3 Persona_2
soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue sulla base dei parametri di cui al D.M.
55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022 (scaglione indeterminabile-complessità alta;
fase decisionale euro 4.253,00).
Devono invece essere integralmente compensate le spese di lite nei rapporti tra convenuti e terzi chiamati, atteso l'esito del procedimento.
Le spese di custodia dei beni sono poste definitivamente a carico di parte convenuta.
PQM
Il Tribunale di Benevento, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
-dichiara revocato di diritto ex art. 687 c.c. il testamento del 13.7.1965 di pubblicato a Persona_3
mezzo atto per Notar in data 10/01/1994; Per_5
-dichiara aperta in data 19.7.93 la successione legittima di Persona_3
-condanna i convenuti alla restituzione nei confronti degli attori dei beni mobili e immobili di cui al testamento rep. 713 del 10/01/1994, come meglio individuati nelle dichiarazioni di successione n. 28 vol. 519 del 9.1.94 e relativa integrazione n. 60 vol. 525 del 23.5.1994, con esclusione dell'immobile in
Benevento, foglio 41 p.lla 1442 sub 25, oltre rivalutazione;
-revoca il sequestro giudiziario disposto con ordinanza collegiale del 27 giugno 2019;
-rigetta le altre domande degli attori;
-rigetta la domanda riconvenzionale dei convenuti;
pagina 22 di 23 - rigetta le domande dei terzi chiamati in causa;
- condanna i convenuti in solido al pagamento, in favore dell'Erario, delle spese di lite che si liquidano nella somma di euro 14.103,00, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge;
-condanna i convenuti in solido al pagamento, in favore di nella qualità di erede di Parte_3
, delle spese di lite che si liquidano nella somma di euro 4.253,00, oltre spese Persona_2
generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge;
-compensa integralmente le spese di lite tra le altre parti;
-pone le spese di custodia definitivamente a carico di parte convenuta.
Benevento, 11 aprile 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Enrica Nasti dott. Ennio Ricci
pagina 23 di 23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale di Benevento, in composizione collegiale, nelle persone delle:
dott. Ennio Ricci Presidente
dott. ssa Floriana Consolante Giudice
dott.ssa Enrica Nasti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 3851 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019 avente ad oggetto: altri istituti relativi alle successioni, riservata a sentenza all'udienza del 29 gennaio 2025 e vertente
TRA
, nella qualità di eredi di , e Parte_1 Parte_2 Persona_1
, nella qualità di erede di , elettivamente domiciliati presso e Parte_3 Persona_2
nello studio dell'Avv. Capocefalo Spartico, che li rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione;
attori
E
e , nella qualità di eredi CP_1 Controparte_2 Controparte_3
testamentari di e rappresentati e difesi giusta procura in calce alla Persona_3 ON
comparsa di costituzione e risposta dagli avv.ti Italo G.D. Dalmato Palumbo e dall' Avv. Assunta pagina 1 di 23 Grosso,
convenuti
NONCHE'
e , rappresentati e difesi dagli avv.ti Alessia Lepore e Controparte_4 Controparte_5
Agnese Borriello giusta procura in atti, elettivamente domiciliati presso lo studio dei difensori
convenuti
E
, rapp.ta e difesa dall'avv. Alfonso Nava giusta procura in atti Controparte_6
chiamata in causa
E
e rappresentati e difesi dall'Avv. Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9
Michelino Luise giusta procura in atti
chiamati in causa
MOTIVE DELLA DECISIONE
Con atto di citazione per la prosecuzione della fase di merito del sequestro giudiziario autorizzato in sede di reclamo, notificato come in atti, , e Parte_1 Parte_2 Per_2
convenivano in giudizio
[...] CP_1 Controparte_10 Controparte_3
e , eredi testamentari del de cuius
[...] Controparte_4 Controparte_5 R_
deceduto in data 19.7.93, al fine di sentire 1) dichiarare la intervenuta revocazione ex art.
[...]
687 c.c. del testamento olografo redatto da in data 13 luglio 1965, pubblicato a mezzo Persona_3
atto per Notar in data 10/01/1994, per sopravvenienza di figlia naturale signora Per_5 Per_1
, deceduta in Torrecuso (BN) il 18/11/2016, 2) dichiarare che l'eredità di è
[...] Persona_3
devoluta alla figlia naturale riconosciuta, signora , unica erede legittimaria del Persona_1
pagina 2 di 23 defunto , e per essa, ai propri figli odierni attori , Persona_3 Parte_1 CP_11
e , in uno a tutti beni mobili ed immobili di proprietà di , ivi
[...] Persona_2 Persona_3
compreso il diritto di sepoltura, con condanna dei convenuti alla restituzione di tutti i beni mobili ed
immobili ivi comprese le somme di denaro, titoli e quanto altro gli stessi hanno ricevuto direttamente
ed indirettamente da in favore degli attori;
3) dichiarare nullo, inefficace e/o Persona_3
comunque improduttivo di effetti nei confronti della massa ereditaria qualunque atto di disposizione
e/o cessione e/o divisione di diritti relativi ai beni appartenenti all'asse ereditario di;
Persona_3
4) Previo dissequestro dei beni, come da ordinanza collegiale del Tribunale di Benevento del
27/06/2019 pubblicata in data 04/07/2019 e notificata in data 15/07/2019, condannare in solido i
convenuti alla restituzione immediata in favore della massa ereditaria del di tutti i Persona_3
beni ereditati in virtù del precitato testamento olografo, come meglio indicati nella denuncia di
successione, 5) previa dichiarazione della simulazione, dichiarare la nullità degli atti di
compravendita dissimulanti donazioni e, per l'effetto, revocarle ai sensi dell'art. 803 c.c. per
sopravvenienza di figlio, di cui all'atto per Notar del 30/06/1987 rep. 67239.5370 con il Persona_6
quale vendeva apparentemente a i beni ivi indicati e atto per Notar Persona_3 CP_1
del 16/12/1981 rep. 141.837/8266, con il quale apparentemente vendeva i Per_7 Persona_3
propri diritti ivi indicati a favore dei nipoti e , e per l'effetto CP_1 Controparte_5
condannare e in solido tra loro e ciascuno per quanto ad esso Controparte_5 CP_1
fittiziamente compravenduto, alla restituzione immediata dei beni ivi indicati nonché dei frutti
maturati, maturandi e percepiti alla massa ereditaria e quindi in favore degli attori in
rappresentazione della propria genitrice , figlia di 6) previa Persona_1 Persona_3
dichiarazione della simulazione, dichiarare la nullità dell'atto per Notar del 10/04/1992 Persona_6
rep. 77756.5651, per le suddette medesime ragioni di cui al punto 5 e quindi revocare la relativa
donazione si sensi dell'art. 803 c.c. per sopravvenienza di figlio, con il quale vendeva a Persona_3
e alla di lui moglie e cugina i beni ivi indicati e per CP_1 Controparte_3
pagina 3 di 23 l'effetto condannare e alla restituzione immediata dei CP_1 Controparte_3
beni ivi indicati nonché dei frutti maturati, maturandi e percepiti alla massa ereditaria in favore degli
attori; 7) Accertato l'accordo simulato fraudolento tra le parti, condannare altresì CP_5
e nonché per le compravendite fittizie
[...] CP_1 Controparte_3
suindicate, in solido tra loro, al risarcimento danni in favore della , e per essa degli Persona_1
odierni attori, perpetrato attraverso gli atti di compravendita dissimulanti donazioni predetti, nella
consapevolezza dell'esistenza della figlia legittima del de cuius;
8) previa dichiarazione di nullità
delle donazioni mediante atto per Notar del 16/12/1981 rep. 141.837/8266 e atto per Notar Per_7
del 18/12/1981 rep. 141.849/8267, con i quali , sorella del , Per_7 ON Persona_3
ha donato in favore rispettivamente dei nipoti maschi e e delle CP_1 Controparte_5
nipoti femmine e , quote di Controparte_4 Controparte_10 Controparte_3
proprietà sui beni ivi indicati, condannare e , CP_1 Controparte_5 [...]
e in solido tra loro ciascuno per la CP_4 Controparte_10 Controparte_3
propria parte quale beneficiario di quote di proprietà di , alla restituzione ON
immediata dei beni ivi indicati alla massa ereditaria nonché dei frutti maturati, maturandi e percepiti
sui predetti beni (ivi comprese tutte le somme a qualsiasi titolo incassate) e determinare la quota
spettante sugli stessi beni agli attori in rappresentanza di e previa dichiarazione di Persona_1
apertura della successione legittima di , sorella nubile del Notaio;
ON Persona_3
9) Dichiarare la nullità della sentenza di divisione n. 23 del Tribunale di Benevento, con la quale è
stata disposta la divisione dei beni anche di proprietà di e di;
10) Persona_3 ON
Accertato che tra i beni trasmessi al e , vi è l'immobile sito in CP_1 Controparte_5
Benevento al Corso Vittorio Emanuele n. 23, che è stato concesso in locazione all'Istituto Autonomo
Case Popolari di Benevento, con contratto del 8/111994 regolarmente registrato, e fino al 24/03/2010,
così come si evince dalla sentenza del Tribunale di Benevento n. 2241/2015 pubblicata il 05/11/2015
(all. produzione di parte Rg. 4321/2018) per il canone mensile di €.1.058,00 e così per un totale di €
pagina 4 di 23 183.182,203, condannare e alla restituzione della predetta CP_1 Controparte_5
somma alla massa ereditaria e quindi agli odierni attori in rappresentazione della propria madre,
quali frutti percepiti sul bene restituendo e/o comunque a titolo di danni subiti dalla Per_1
, dante causa degli attori, nonché della somma che il Centro Analisi Cliniche “GN” ha
[...]
versato per il periodo di locazione agli stessi;
11) Previa apertura della successione legittima di
[...]
, sorella nubile del notaio , dichiarare che l'eredità di è Per_4 Persona_3 ON
devoluta come per legge agli eredi legittimi, ivi compresa la e per essa agli odierni Persona_1
attori, e pertanto, condannare , CP_1 Controparte_5 Controparte_4
e nella qualità di eredi di Controparte_10 Controparte_3 ON
deceduta, tutti in solido tra loro, alla restituzione della massa ereditaria della , di ON
tutte le somme e i beni mobili e immobili della stessa, da essi incassate e/o ad essi attribuiti, in uno agli
interessi e rivalutazione monetaria dall'evento al soddisfo, con ogni conseguenza di legge;
12)
Condannare i convenuti in solido al risarcimento dei danni iure hereditatis subiti dalla Per_1
e per essa agli odierni attori, per avere i convenuti usufruito dei beni ereditari ivi comprese le
[...]
somme elargite dall'AGEA a favore degli utilizzatori dei fondi di ad ella spettanti per Persona_3
legge e averne goduto, unitamente alla loro famiglia e danti causa, pur consapevoli dell'esistenza di
una figlia naturale non riconosciuta dal , essendo invece la stata costretta a Persona_3 Per_1
vivere con l'onta pubblica di essere una figlia illegittima, sebbene noto a tutti;
13) Condannare i
convenuti in solido al risarcimento danni da perdita genitoriale.
In particolare, gli attori, deducevano:
-che con sentenza n. 787 del 2018 il Tribunale di Benevento aveva dichiarato figlia Parte_4
naturale di;
Persona_3
-che quest'ultimo aveva disposto in favore dei nipoti maschi dei propri beni mediante testamento olografo del 13.7.65, pubblicato in data 10.1.94, e che aveva disposto di parte dei propri beni con vendite di nuda proprietà con riserva di usufrutto dissimulanti in realtà donazioni sempre in favore dei pagina 5 di 23 nipoti maschi;
-che sia la sorella nubile del Vetere, che la moglie, erano ON Controparte_8
decedute senza lasciare eredi legittimari;
-che la sorella nubile aveva donato con riserva di usufrutto le quote a lei spettanti sui beni in Pesco
Sannita ai nipoti mentre la moglie, unica erede prima del riconoscimento della , aveva Per_1
rinunciato all'azione di riduzione nei confronti degli eredi testamentari ricevendo una somma di lire
217.800.00, oltre le somme ricevute per le vendite dei diritti di usufrutto;
-che tra i beni trasmessi agli eredi erano presenti anche immobili concessi in locazione all'IACP di
Benevento e al centro analisi GN.
Insistevano pertanto nella revoca del testamento ex art. 687 cc, con conseguente restituzione dei beni e dei frutti percepiti, nella dichiarazione di simulazione delle compravendite effettuate dal Vetere in favore dei nipoti e di nullità delle donazioni poste in essere dalla sorella chiedevano altresì Per_4
la dichiarazione di nullità della sentenza di divisione n. 23 del 2016 e il risarcimento dei danni subiti.
Si costituivano in giudizio , e CP_1 Controparte_10 Controparte_3
contestando le domande degli attori;
in particolare deducevano l'insussistenza dei presupposti per l'accoglimento dell'azione di revocazione del testamento, atteso che la conoscenza da parte del de
cuius dell'esistenza della figlia, nonché la mancata menzione della stessa nel testamento, come pure l'assenza di disposizioni per il caso di sopravvenienza di figli, rappresentavano circostanze sintomatiche della volontà del di escludere dalla sua successione, Persona_3 Persona_1
ravvisandosi nelle azioni del de cuius una forma implicita di diseredazione;
contestavano altresì il carattere simulato delle vendite, non potendo certamente il testamento assurgere a controdichiarazione;
con riferimento alla domanda di nullità delle donazioni poste in essere dalla sorella del notaio contestavano la legittimazione attiva degli attori nonché l'eventuale prescrizione del diritto e chiedevano il rigetto delle domande.
Si costituivano in giudizio e i quali eccepivano in via Controparte_4 Controparte_5
pagina 6 di 23 preliminare l'improcedibilità della domanda in assenza del necessario tentativo di conciliazione,
trattandosi di controversia concernente diritti reali, e contestavano l'integrità del contraddittorio, stante la necessità di convenire in giudizio anche gli eredi legittimi del coniuge del notaio da ritenere R_
litisconsorti necessari, derivando dall'accoglimento della domanda di revocazione del testamento l'apertura della successione legittima;
nel merito, contestavano la fondatezza della domanda di revocazione del testamento, avendo il de cuius tacitamente espresso la volontà di escludere il figlio e chiedevano il rigetto delle altre domande.
Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di con Controparte_8
ordinanza del 5 marzo 2020 che, in quanto successiva ad ordinanza precedente (cfr. orario di deposito su storico consolle), è da ritenere evidentemente assorbente, si costituiva in giudizio Controparte_6
la quale deduceva di essere venuta a conoscenza delle circostanze di cui alla controversia solo con la notifica dell'atto di citazione e chiedeva, in caso di accoglimento della domanda di revocazione del testamento del Notaio alla quale nulla opponeva, di dichiarare aperta la successione Persona_3
legittima del Notaio in favore di non avendo quest'ultima mai rinunciato Controparte_8
all'eredità ma solo all'azione di riduzione nei confronti degli eredi testamentari, e e Parte_4
per esse dei rispettivi eredi legittimi, per le quote di legge del 50% ciascuna ai sensi degli artt. 565 ss.
del codice civile con restituzione di tutti i beni della massa ereditaria;
chiedeva in via riconvenzionale,
in caso di accoglimento della domanda di revocazione del testamento del Notaio Persona_3
accertare e dichiarare che il versamento di lire 75.000.000 effettuato da in favore Controparte_8
di è divenuto privo di causa e, per l'effetto, condannare gli eredi di quest'ultima alla ON
restituzione dell'importo di € 38.734,29 oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Si costituivano in giudizio , e , i quali in Controparte_9 Controparte_8 Controparte_7
sostanza si associavano alle richieste di . Controparte_6
Istruita la causa con prove orali, all'udienza dell'8 gennaio 2024 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c. per il pagina 7 di 23 deposito delle memorie conclusionali.
Con provvedimento dell'11 ottobre 2024 veniva disposta la rimessione della causa sul ruolo, al fine di consentire alle parti l'espletamento della procedura di mediazione.
Con comparsa di costituzione depositata in data 21 ottobre 2024 si costituiva in giudizio
[...]
, nella qualità di erede di , nelle more deceduto. Pt_3 Persona_2
All'udienza del 29 gennaio 2025, la causa era riservata in decisione senza concessione dei termini.
Ciò premesso, in via preliminare va rigettata l'eccezione di inammissibilità delle domande per avere gli attori introdotto questioni nuove in sede di merito cautelare, atteso che, secondo il conforme indirizzo di legittimità, poiché il giudizio di merito è autonomo rispetto a quello cautelare, non solo nel primo possono essere formulate domande nuove rispetto a quanto dedotto nella fase cautelare, ma nemmeno vi è necessaria coincidenza soggettiva tra le parti del primo e quelle del secondo, con la conseguenza che nella fase di merito ben possono partecipare ulteriori soggetti, sia volontariamente in via adesiva o autonoma, sia a seguito di chiamata in causa, a condizione che le loro pretese siano collegate al rapporto dedotto in giudizio (Cass. ord. 10/12/2020, n. 28197; Cassazione civile sez. III,
10/11/2010, n.22830).
Parimenti va rigettata l'eccezione preliminare relativa alla mancata notifica ai convenuti inizialmente dichiarati contumaci della domanda trasversale dei terzi chiamati, alla luce della successiva costituzione degli stessi che, seppur tardiva, ha certamente effetto sanante.
a) Azione di revocazione del testamento per sopravvenienza dei figli ex art. 687, comma 1, cc.
Gli attori, nella qualità di eredi di , figlia naturale di Persona_1 Persona_3
chiedono la revoca del testamento redatto dal de cuius per sopravvenienza di figli.
E' noto che ai sensi dell'art. 687, comma 1, cc le disposizioni a titolo universale o particolare,
fatte da chi al tempo del testamento non aveva o ignorava di avere figli o discendenti, sono revocate di diritto per l'esistenza o la sopravvenienza di un figlio o discendente del testatore, benchè postumo,
anche adottivo, ovvero per il riconoscimento di un figlio nato fuori dal matrimonio.
pagina 8 di 23 E' stato sul punto precisato che, in tema di revocazione del testamento per sopravvenienza di figli, il disposto dell' art. 687 c.c., comma 1, ha un fondamento oggettivo, riconducibile alla modificazione della situazione familiare rispetto a quella esistente al momento in cui il de cuius ha disposto dei suoi beni, sicchè, dovendo ritenersi che tale modificazione sussista non solo quando il testatore riconosca un figlio ma anche quando venga esperita nei suoi confronti vittoriosamente l'azione di accertamento della filiazione, il testamento è revocato anche nel caso in cui si verifichi il secondo di tali eventi in virtù del combinato disposto dell'art. 277 c.c., comma 1, e art. 687 c.c., senza che abbia alcun rilievo che la dichiarazione giudiziale di paternità o la proposizione della relativa azione intervengano dopo la morte del de cuius, nè che quest'ultimo, quando era in vita, non abbia voluto riconoscere il figlio, pur essendo a conoscenza della sua esistenza (sul punto Cass., Sez. II, 5
gennaio 2018, n. 169 secondo cui “La più volte ribadita equiparazione della condizione del figlio, la
cui paternità sia frutto dell'accertamento giudiziale a quella degli altri figli, impone quindi di
estendere tale previsione anche all'ipotesi in cui il genitore, all'epoca di redazione del testamento,
fosse cosciente dell'esistenza del figlio, che solo in epoca successiva al decesso abbia però introdotto
la domanda di accertamento giudiziale.”)
Nella specie, è stata prodotta in atti la sentenza n. 787 del 2018, passata in giudicato come da attestazione del 29.7.2020, con cui è stato accertato il rapporto di filiazione naturale tra Parte_4
(nata in data [...] e deceduta in data 18.11.16) e il defunto (deceduto in
[...] Persona_3
data 19.7.93).
Deve pertanto disporsi la revocazione del testamento per sopravvenienza di figli.
Non colgono nel segno le contestazioni dei convenuti circa l'inapplicabilità della disposizione in caso di conoscenza da parte del de cuius dell'esistenza di una figlia all'atto della redazione del testamento e la circostanza che la stessa avesse atteso il decesso del padre per procedere al riconoscimento, non avendo rilievo per quanto innanzi detto che la dichiarazione giudiziale di paternità o la proposizione della relativa azione intervengano dopo la morte del de cuius, né che pagina 9 di 23 quest'ultimo non abbia voluto riconoscere il figlio, pur essendo a conoscenza della sua esistenza.
Né sussistono elementi nella specie da cui desumere la volontà inequivocabile di R_
di escludere, anche solo in modo implicito, la dall'eredità, non potendosi la
[...] Per_1
volontà destitutiva evincere esclusivamente dall'attribuzione delle proprie sostanza ad altri.
A ciò si aggiunga che, nella specie, alcun elemento è emerso in ordine all'effettiva consapevolezza da parte del Vetere di aver avuto una figlia, il cui rapporto di filiazione è stato accertatto a mezzo di un accertamento genetico disposto nell'ambito del giudizio di riconoscimento della paternità (cfr. sentenza n. 787 del 2018 in atti) e che tale circistanza esclude ab origine
qualsivoglia eventuale volontà destitutiva.
Alla revocazione del testamento consegue l'apertura della successione ab intestato di R_
[...]
b) Simulazione delle compravendite e revoca delle donazioni ex art. 803 cc.
Gli attori lamentano il carattere simulato delle vendite di nuda proprietà con riserva di usufrutto
(atto del 30.6.87 in favore di atto del 16.12.81 in favore di e CP_1 CP_1
, atto del 10.4.92 in favore di e R_ CP_5 CP_1 Controparte_3
con cui il successivamente alla redazione del testamento olografo, ha disposto di
[...] R_
alcuni beni immobili siti in Benevento e Pesco Sannita.
In particolare deducono che tali atti di disposizione, aventi ad oggetto in parte anche beni di cui aveva già disposto in favore dei medesimi eredi con il testamento impugnato, Persona_3
dissimulano in realtà delle donazioni, desumibili dall'assenza di disponibilità finanziare per l'acquisto di beni da parte dei nipoti al tempo delle vendite, in assenza di alcuna tracciabilità del prezzo pagato, perseguendo il testatore con tale operazione l'intento di beneficiare solo i nipoti maschi al fine di proseguire la stirpe.
Con le memorie primo termine ex art. 183, comma 6 cpc, gli attori chiedono, a precisazione della domanda, anche dichiararsi la nullità delle vendite in quanto aventi ad oggetto beni immobili in pagina 10 di 23 proprietà indivisa tra i germani e al momento Persona_3 Persona_8 ON
della disposizione.
In via preliminare deve precisarsi che, in tema di simulazione di contratto, laddove l'erede che agisca per la nullità del contratto di compravendita stipulato dal "de cuius", perché dissimulante una donazione, e per la ricostruzione del patrimonio ereditario e la conseguente divisione dello stesso,
senza anche far valere, rispetto alla donazione impugnata, la lesione del suo diritto di legittimario, non propone, nemmeno per implicito, una domanda di riduzione della donazione per lesione di legittima, azione che trova la sua "causa petendi" nella deduzione della qualità di legittimario e nella asserzione che la disposizione impugnata lede la quota di riserva;
ne consegue che egli non può
considerarsi terzo rispetto al negozio di cessione e che soggiace, pertanto, ai limiti di prova della simulazione stabiliti dalla legge nei confronti dei contraenti" ( Cass. Civ. Sez. 2, Sent. n. 13706
del 12/06/2007).
E' stato invero precisato che ai fini della prova della simulazione di una vendita posta in essere dal "de cuius" per dissimulare una donazione, l'erede legittimo può ritenersi terzo rispetto agli atti impugnati, con conseguente ammissibilità senza limiti della prova della simulazione, solo quando,
contestualmente alla azione volta alla dichiarazione di simulazione, proponga anche una espressa domanda di riduzione della donazione dissimulata, facendo valere la sua qualità di legittimario e fondandosi sulla specifica premessa che l'atto dissimulato comporti una lesione del suo diritto personale alla integrità della quota di riserva spettantegli, in quanto solo in questo caso egli si pone come terzo nei confronti della simulazione (Cass. Civ. sent. del 30/7/2002 n. 11286; Cass. Civ. sent.,
del 26/4/2007 n. 9956; Cass. Civ. sent., del 24/3/2006 n. 6632; Cass. Civ. Sez. 2 -, sent. n. 12317 del
09/05/2019).
Nella specie gli attori agiscono in qualità di eredi legittimari al solo fine di far dichiarare la nullità
del contratto di compravendita stipulato dal "de cuius", perché affetto da simulazione relativa,
dissimulante una donazione e per la ricostruzione dell'asse ereditario, ma non hanno proposto,
pagina 11 di 23 neanche implicitamente, una domanda di riduzione della donazione per lesione di legittima.
Quindi, non assumendo la qualità di legittimario che pone l'azione a tutela della quota di riserva,
non possono considerarsi terzi rispetto al negozio di cessione soggiacendo ai limiti di prova della simulazione stabiliti dalla legge nei confronti dei contraenti di cui all'art. 2729 c.c. e grava su di loro l'onus probandi dei fatti costituivi su cui si fonda la propria domanda.
Ciò posto, nulla hanno provato gli attori in ordine al carattere simulato delle compravendite, non potendosi certamente ritenere sufficiente sul punto la dedotta assenza di disponibilità finanziaria degli acquirenti, anche alle luce delle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale da CP_1
che ha riferito, rispetto alla vendita dell'immobile sito in Benevento, che la somma è stata
[...]
versata in parte da lui, in parte dal suocero e in parte da una terza persona, . Persona_9
Né può attribuirsi al testamento invocato dagli attori valenza probatoria di controdichiarazione,
trattandosi di atto unilaterale e perciò solo inidoneo a costituire idonea controdichiarazione, ma anche in quanto atto mortis causa, ontologicamente diverso dall'atto inter vivos richiesto nella specie.
Pertanto, la domanda di declaratoria di simulazione relativa agli atti di compravendita contestati va respinta, assorbita ogni altra statuizione in ordine alla declaratoria di nullità delle donazioni asseritamente dissimulate.
Né per altro verso colgono nel segno, al fine di vedere annullati tali atti, a prescindere dall'ammissibilità della relativa domanda formulata solo con le memorie integrative, le contestazioni concernenti l'inefficacia delle compravendite per essere i beni ancora indivisi tra i germani R_
e .
[...] ON Persona_8
Ed invero, in materia di proprietà, il principio generale che regola il regime giuridico della comunione pro indiviso è quello della libera disponibilità della quota ideale, sicché è ben possibile che ciascun comunista autonomamente venda o prometta di vendere la sua quota, valido essendo il contratto anche nell'ipotesi in cui il bene sia dalle parti considerato un unicum inscindibile, risultando in tal caso l'alienazione meramente inopponibile al comproprietario che non ha preso parte alla stipula pagina 12 di 23 dell'atto (Cassazione civile sez. II, 11/03/2004, n.4965).
In altri termini, la vendita o la promessa di vendita del bene, posta in essere da uno solo dei comproprietari, a differenza di quanto si dirà in seguito in punto di donazione della quota indivisa,
rende il contratto soltanto non opponibile e quindi inefficace nei confronti del comproprietario che non ha partecipato al negozio, ma non incide sulla validità del contratto che resta tale nei confronti degli altri comproprietari.
Resta assorbita la domanda di risarcimento dei danni per accordo simulatorio.
c) Nullità delle donazioni poste in essere da . ON
Gli attori deducono di avere diritto, nella qualità di eredi dell'unica figlia del testatore, a sentir dichiarare la nullità degli atti del 16.12.81 e del 18.12.81 con cui sorella nubile di ON
, ha donato le proprie quote di proprietà ai nipoti e alle nipoti. Persona_3
Contestano in particolare la nullità degli atti secondo il principio di cui alle Sezioni Unite n. 5068
del 2016, trattandosi di proprietà indivisa tra germani.
La domanda va rigettata.
In via preliminare deve ritenersi sussistente la legittimazione attiva degli attori, contestata dai convenuti, atteso che ai sensi dell'art. 1421 c.c. la nullità può essere fatta valere da chiunque vi ha
interesse.
Nella specie sussiste un concreto interesse a veder invalidati gli atti posto che, pur non essendo gli attori eredi legittimari di e non potendo quindi agire attraverso l'azione di ON
riduzione, la caducazione degli atti comporta un effetto utile per gli stessi, rappresentato dalla implementazione del patrimonio della zia alla quale succedono nella qualità di eredi legittimi (quali discendenti del fratello).
Ciò premesso, è noto che le sezioni unite con la richiamata sentenza, risolvendo un contrasto interpretativo, hanno affermato che la donazione di cosa altrui o parzialmente altrui, sebbene non espressamente vietata, è nulla per difetto di causa, sicché la donazione del coerede avente ad oggetto pagina 13 di 23 la quota di un bene indiviso compreso nella massa ereditaria è nulla, atteso che, prima della divisione,
quello specifico bene non fa parte del patrimonio del coerede donante;
tuttavia, qualora nell'atto di donazione sia affermato che il donante è consapevole dell'altruità della cosa, la donazione vale come donazione obbligatoria di dare.
In particolare, mentre il partecipante a una comunione ereditaria ha la libera disponibilità della cd
“quotona”, da intendersi quale quota indivisa sull'intera massa comune, l'erede non può disporre anche della cd “quotina”, cioè la quota indivisa sul singolo bene della più ampia massa, in quanto in questo ultimo caso, l'erede è solo comproprietario di una pluralità di beni.
E' stato sul punto precisato che l'atto di disposizione della cd quotina ha sempre e soltanto efficacia obbligatoria immediata ed un'efficacia traslativa differita, in quanto sottoposto alla condizione sospensiva dell'esito divisionale (in tal senso prima delle Sezioni Unite Cass. n. 9801 del
2013, Cass. n. 3385 del 2007, Cass. n. 3049 del 1997).
Ciò posto, nella specie, come si evince agevolmente dalla lettura degli atti, le donazioni contestate sono valide, in quanto hanno ad oggetto la quota indivisa della intera massa spettante a
[...]
e non la quota di un singolo bene. Per_4
Ed invero, con l'atto del 16.12.1981 dona e trasferisce tutto quanto a lei ON
spettante e tutto quanto è suo dei beni descritti sotto il precedente art. II primo e secondo gruppo, in particolare, al nipote la quota alla donante spettante del primo gruppo di beni Controparte_5
su descritti ai numeri 1, 2, 3 … pari detta quota ad un terzo o quale che sia e corrispondente a terreni e fabbricato meglio indicati nell'atto e al nipote la quota a lei spettante sul secondo CP_1
gruppo di beni pari ad un terzo corrispondente ad altri beni. Parimenti con atto del 18.12.2018 Vetere
dona e trasferisce, in ragione di un terzo indiviso ciascuna alle tre nipoti Per_4 [...]
e i suoi due terzi – costituiti dalla sua quota di CP_4 Controparte_10 Controparte_3
un terzo e quella del fratello di cui è proprietaria per possesso pacifico - pari ad alcuni ettari R_
di un fondo.
pagina 14 di 23 Pertanto, dovendosi ritenere valide le donazioni, la domanda non può essere accolta, assorbita la domanda di apertura della successione legittima di . ON
d) Nullità della sentenza di divisione.
Gli attori chiedono dichiararsi la nullità/inefficacia/invalidità della sentenza n. 23 del 4 gennaio
2026 con cui è stata disposta la divisione di parte dei beni di e . Persona_3 ON
La domanda non può essere accolta atteso che, com'è noto, la nullità di una sentenza, a prescindere dal contenuto della stessa, deve essere fatta valere con i rimedi impugnatori specificatamente previsti dall'ordinamento.
e) Posizione degli eredi di . Controparte_8
Gli eredi di moglie del de cuius, chiamati in causa, sul presupposto della Controparte_8
revoca del testamento per sopravvenienza di figli, chiedono dichiararsi aperta la successione legittima del Notaio anche in favore della e per essa dei rispettivi eredi legittimi, con Persona_3 CP_8
condanna dei convenuti in solido alla restituzione alla massa ereditaria del di tutti i Persona_3
beni mobili ed immobili oggetto di successione testamentaria.
I convenuti contestano invece la sussistenza di diritti ereditari in capo ai terzi chiamati, avendo la prestato solo quiescenza all'eredità del marito e non potendo quindi operare l'istituto della CP_8
rappresentazione ed eccepiscono la prescrizione del diritto di accettazione degli stessi essendo decorso il relativo termine.
La domanda dei terzi chiamati non può trovare accoglimento, stante il decorso dei termini di prescrizione del relativo diritto di accettazione, tempestivamente eccepita con il primo atto successivo alla costituzione dei terzi chiamati in causa, assorbita ogni altra questione.
E' noto che in materia di successioni l'onere di provare l'intervenuta prescrizione del diritto di accettare l'eredità grava su colui che la eccepisce e si esaurisce nella dimostrazione della decorrenza del termine decennale previsto per legge per l'accettazione. Colui che invece resiste all'eccezione ha l'onere di dimostrare l'insussistenza dei fatti che costituiscono.
pagina 15 di 23 E' stato in particolare precisato che l'accettazione dell'eredità è unica indipendentemente dal titolo della chiamata;
il vigente ordinamento, infatti, non contempla due distinti ed autonomi diritti di accettazione dell'eredità, derivanti l'uno dalla devoluzione testamentaria e l'altro dalla legittima, ma prevede un unico diritto di accettazione che, se non viene fatto valere, si prescrive nel termine di dieci anni decorrente dal giorno dell'apertura della successione (Cass. del 23-01-2007, n. 1403).
Nella specie, i termini di prescrizione sono decorsi atteso che la successione di CP_8
si è aperta in data 19.1.2001 e non risulta alcun atto di accettazione nel decennio
[...]
successivo.
A nulla rileva la sussistenza di un testamento redatto dalla posto che, come ribadito CP_8
dalla giurisprudenza, l'accettazione della eredità da parte del chiamato "ab intestato", avendo per
oggetto il diritto alla eredità e non il titolo della delazione ereditaria, estende i suoi effetti anche alla
delazione testamentaria eventualmente dovuta alla successiva scoperta di un testamento, in relazione
alla quale non è conseguentemente configurabile una autonoma prescrizione del diritto di
accettazione (Cass. n. 12575 del 2000).
Né influisce sulla decorrenza del termine di prescrizione per l'accettazione dell'eredità la sopravvenienza di beni nell'asse ereditario, atteso che tale circostanza, pur potendo incidere sull'interesse concreto del chiamato a subentrare nella posizione giuridica del defunto, non esclude la giuridica possibilità di accettare l'eredità, stante il carattere universale del fenomeno successorio che rende irrilevante, ai fini dell'applicabilità del comma secondo dell'art. 480 cc, la mera ignoranza circa l'effettiva consistenza dell'asse relitto (Cass. n. 4695 del 2017).
Resta assorbita ogni altra questione.
f) Petizione di eredità e restituzione dei beni.
Gli attori chiedono la restituzione di tutti i beni mobili e immobili derivanti dal riconoscimento del rapporto di paternità tra e . Persona_3 Parte_4
E' noto che l'azione di petizione ereditaria di cui all'art. 533 c.c. è rimedio concesso dal pagina 16 di 23 legislatore all'erede che vuol richiedere il riconoscimento della propria qualità ereditaria contro chiunque possegga tutti o parte dei beni ereditari a titolo di erede o senza alcun titolo al fine di ottenere la restituzione dei beni stessi.
E' stato sul punto precisato che la petitio hereditatis - azione di condanna avente un contenuto necessariamente recuperatorio, in quanto volta ad ottenere, previo accertamento della qualità di erede,
la restituzione in tutto o in parte dei beni ereditari in confronto di chiunque li possegga senza titolo o a titolo di erede - si fonda sull'allegazione dello stato di erede ed ha per oggetto beni riguardanti elementi costitutivi dell'universum ius o di una quota parte di esso. Per tale ragione nell'azione di petizione ereditaria colui che si afferma erede deve provare la propria qualità di erede ed il fatto che i beni, al tempo dell'apertura della successione, fossero compresi nell'asse ereditario. Legittimati
attivamente e passivamente nella petitio hereditatis sono soltanto, rispettivamente, colui che adduce la sua qualità di erede e colui che sia in possesso dei beni di cui il primo chiede la restituzione, mentre non si verifica alcuna situazione di litisconsorzio necessario nei confronti di chiunque altro si ritenga o sia stato indicato come vero erede (Cassazione n. 8440/2008; Cass. n. 14182/2011), sicché il possessore dei beni ereditari, convenuto in giudizio da uno solo degli eredi, nulla può opporre al riguardo, essendo sempre tenuto alla restituzione dei beni per intero, in quanto appartenenti all'eredità, mentre nei rapporti interni tra i coeredi la rivendicazione vale per la quota spettante a ciascuno di essi.
Ciò posto, alla luce del riconoscimento del rapporto di filiazione, la domanda va accolta e, in conseguenza della revoca del testamento per sopravvenienza di figli, i convenuti vanno condannati alla restituzione dei beni di cui al testamento rep. 713 del 10/01/1994, come meglio individuati nelle dichiarazioni di successione allegate n. 28 vol. 519 del 9.1.94 e relativa integrazione n. 60 vol. 525 del
23.5.1994, e in particolare beni mobili (somme di denaro e BTP) e beni immobili (già oggetto di sequestro) siti in Benevento, al foglio 41 p.lla 1442, sub 27 (classe 7 vani 2.5) e sub 29 (classe 7 vani
7), con esclusione dell'immobile identificato al foglio 41 p.lla 1442 sub 25 (classe 7 vani 2.5),
trattandosi di bene che, in quanto oggetto di compravendita del 30.6.87, da ritenere valida per quanto pagina 17 di 23 innanzi detto, è già fuoriuscito dall'asse ereditario.
Conseguentemente va disposta la revoca del sequestro giudiziario disposto con ordinanza del 27
giugno 2019.
Quanto ai frutti è noto che l'accoglimento dell'azione di petizione ereditaria comporta non già la semplice restituzione alla massa dei beni oggetto della domanda, ma la reintegrazione delle quote lese,
sicché, ove sia ordinata la restituzione di somme di denaro, sul relativo importo deve essere riconosciuta la rivalutazione, trattandosi di credito di valore (Cassazione civile sez. II, 31/10/2016,
n.22005).
Non può essere accolta la domanda dei convenuti volta ad ottenere, nel caso di revoca del testamento, la detrazione dalla massa ereditaria delle somme versate dai convenuti e R_ CP_3
alla trattandosi di un versamento effettuato quale corrispettivo della rinuncia Controparte_8
all'azione di riduzione da parte della di cui all'atto del 15 luglio 1994 (atto n. 4632 del rep. n. CP_8
809), non inficiato dalla revoca del testamento, né delle somme sborsate per le spese di successione,
funerarie e per gli atti pubblici del 1994, trattandosi di adempimenti collegati alla gestione dei beni ereditari di cui i convenuti avevano il possesso e quindi soggetti alla disciplina del combinato disposto dagli art. 535 e 1148 c.c.
Parimenti alcuna somma può essere riconosciuta per l'assistenza della zia essendo la Per_4
domanda, genericamente formulata, rimasta del tutto priva di riscontro probatorio.
In particolare, i testi escussi sul punto si sono limitati a riferire che era anziana ON
e a lei provvedevano i nipoti da sempre, nulla essendo emerso con riferimento ad una concreta ed effettiva attività di assistenza.
Gli attori chiedono infine anche la restituzione delle somme percepite dai convenuti a titolo di canoni di locazione per l'immobile sito in Benevento al c.so Vittorio Emanuele 23 concesso in locazione all'IACP con contratto dell'8.11.94 fino al 24.3.2010, della somma che il Centro analisi cliniche GN ha versato per il periodo di locazione, nonché delle somme ricevute a titolo di pagina 18 di 23 indennità di esproprio e risarcimento danni come da delibera del consiglio n. 25 del 30.11.2012.
Tale domanda non può essere accolta.
Deve sul punto evidenziarsi che, poiché l'articolo 535 del codice civile stabilisce che le disposizioni in materia di possesso si applichino anche al possessore dei beni ereditari, chi agisce, con l'azione di petizione, per la rivendicazione dei beni ereditari - eventualmente previo annullamento del testamento in base al quale è stato chiamato all'eredità il possessore di buona fede - non può pretendere da quest'ultimo il risarcimento dei danni, ma soltanto i frutti indebitamente percepiti, nei limiti fissati dall'articolo 1148 del codice civile (Cassazione civile sez. II, 18/08/2021, n.23111).
Ciò in quanto l'art. 1147 c.c., in base al quale la buona fede è presunta ed è sufficiente sussista al tempo dell'acquisto, detta un principio di carattere generale, applicabile anche al possessore dei beni ereditari (Cassazione civile sez. II, 20/08/2019, n.21505).
Pertanto, in applicazione di tali principi, non può essere accolta la domanda volta alla restituzione delle somme ricevute a titolo di indennità di esproprio e risarcimento danni, potendo una eventuale pretesa restitutoria essere limitata solo ai frutti indebitamente percepiti.
Parimenti non può essere accolta la domanda volta ad ottenere la restituzione dei canoni di locazione dell'immobile sito al C.so V. Emanuele 23, condotto in locazione dall'IACP, trattandosi di frutti civili percepiti prima dell'introduzione della domanda (contratto di locazione concluso nel 2010
come dedotto dalla stessa attrice), che pertanto i convenuti, quali possessori di buona fede, fanno propri ai sensi dell'art. 1148 cc.
Né può essere accolta la domanda -genericamente proposta- relativa alla restituizione dei canoni eventualmente percepiti sugli stessi locali dai convenuti da altra locazione con il centro GN, in assenza di prova circa la sussistenza di un effettivo rapporto locatizio.
Nulla può infine essere disposto con riferimento al diritto di sepoltura, stante la genericità della relativa domanda.
g) Risarcimento dei danni da mancato riconoscimento.
pagina 19 di 23 Com'è noto, la violazione dolosa o colposa dei doveri di mantenimento, istruzione ed educazione da parte del genitore naturale che, consapevole della genitorialità, non ha riconosciuto il figlio, integra gli estremi dell'illecito civile e legittima ad agire ai sensi dell'art. 2059 c.c.,
nell'ambito dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità o in via autonoma, al fine di ottenere il risarcimento del danno morale subito a causa della privazione della figura genitoriale e dello status di figlio (Cassazione civile sez. I, 28/11/2022, n.34950).
E' stato sul punto precisato che "Il disinteresse mostrato da un genitore nei confronti di una figlia naturale integra la violazione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione della prole, e determina la lesione dei diritti nascenti dal rapporto di filiazione, che trovano negli articoli 2 e
30 della Costituzione - oltre che nelle norme di natura internazionale recepite nel nostro ordinamento
- un elevato grado di riconoscimento e tutela, sicché tale condotta è suscettibile di integrare gli estremi dell'illecito civile e legittima l'esercizio, ai sensi dell'art. 2059 cod. civ., di un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali sofferti dalla prole" (Cass n. 3079 del
16/02/2015).
Ciò in quanto l'obbligo dei genitori di educare e mantenere i figli (artt. 147 e 148 cod. civ.) è
eziologicamente connesso esclusivamente alla procreazione, prescindendo dalla dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, così determinandosi un automatismo tra responsabilità genitoriale e procreazione, che costituisce il fondamento della responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare,
nell'ipotesi in cui alla procreazione non segua il riconoscimento e l'assolvimento degli obblighi conseguenti alla condizione di genitore.
Tuttavia il presupposto di tale responsabilità e del conseguente diritto del figlio al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali è costituito dalla consapevolezza del concepimento, che non si identifica con la certezza assoluta derivante esclusivamente dalla prova ematologica, ma si compone di una serie di indizi univoci.
Ciò premesso, nella specie, alcun elemento è emerso dall'istruttoria da cui evincere la pagina 20 di 23 consapevolezza di del rapporto di filiazione, non potendosi ritenere tale circostanza non Persona_3
contestata o ammessa dai convenuti, posto che questi ultimi negli scritti difensivi si limitano a
presumere la conoscenza da parte del notaio dell'esistenza di una figlia (cfr. comparse di costituzione e comparse conclusionali in atti).
Non vi è prova che il Vetere fosse stato informato della sua paternità e che fosse,
consapevolmente e intenzionalmente o per colpa, venuto meno ai propri obblighi paterni nei confronti della figlia naturale.
Le parti sentite in sede di interrogatorio formale hanno anzi precisato di aver conosciuto la circostanza relativa alla sussistenza di una figlia naturale solo con la chiamata in causa del presente giudizio.
Né le circostanze capitolate sul punto da parte attrice appaiono sufficienti, vertendo piuttosto sulla conoscenza collettiva nel paese che il notaio avesse una figlia naturale, circostanza da sola insuscettibile di provare, neanche in termini indiziari, la consapevolezza da parte del padre, anche alla luce del notevole tempo trascorso.
D'altra parte alcun elemento in tal senso è emerso neppure dalla sentenza relativa al giudizio di riconoscimento della paternità, nell'ambito del quale è stato disposto un accertamento genetico a mezzo ctu al fine di verificare il rapporto di filiazione, come già evindenziato nel paragrafo relativo alla revocazione del testamento per sopravvenienza di figli, tanto da escludere qualsiasi volontà destituiva della figlia da parte del padre.
La domanda di risarcimento pertanto non può essere accolta.
h) Spese di lite.
Le spese tra e e i convenuti seguono la Parte_1 Parte_2
soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue sulla base dei parametri di cui al D.M.
55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022 (scaglione indeterminabile-complessità alta;
fase di studio euro
2.552,00, fase introduttiva euro 1.628,00, fase istruttoria euro 5.670,00, fase decisionale euro pagina 21 di 23 4.253,00), con attribuzione all'Erario, stante l'ammissione degli attori al gratuito patrocinio.
Alla liquidazione del compenso spettante al difensore degli attori ammessi al patrocinio a spese dello Stato si provvede come da separato decreto.
Le spese tra nella qualità di erede di , e i convenuti seguono la Parte_3 Persona_2
soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue sulla base dei parametri di cui al D.M.
55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022 (scaglione indeterminabile-complessità alta;
fase decisionale euro 4.253,00).
Devono invece essere integralmente compensate le spese di lite nei rapporti tra convenuti e terzi chiamati, atteso l'esito del procedimento.
Le spese di custodia dei beni sono poste definitivamente a carico di parte convenuta.
PQM
Il Tribunale di Benevento, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
-dichiara revocato di diritto ex art. 687 c.c. il testamento del 13.7.1965 di pubblicato a Persona_3
mezzo atto per Notar in data 10/01/1994; Per_5
-dichiara aperta in data 19.7.93 la successione legittima di Persona_3
-condanna i convenuti alla restituzione nei confronti degli attori dei beni mobili e immobili di cui al testamento rep. 713 del 10/01/1994, come meglio individuati nelle dichiarazioni di successione n. 28 vol. 519 del 9.1.94 e relativa integrazione n. 60 vol. 525 del 23.5.1994, con esclusione dell'immobile in
Benevento, foglio 41 p.lla 1442 sub 25, oltre rivalutazione;
-revoca il sequestro giudiziario disposto con ordinanza collegiale del 27 giugno 2019;
-rigetta le altre domande degli attori;
-rigetta la domanda riconvenzionale dei convenuti;
pagina 22 di 23 - rigetta le domande dei terzi chiamati in causa;
- condanna i convenuti in solido al pagamento, in favore dell'Erario, delle spese di lite che si liquidano nella somma di euro 14.103,00, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge;
-condanna i convenuti in solido al pagamento, in favore di nella qualità di erede di Parte_3
, delle spese di lite che si liquidano nella somma di euro 4.253,00, oltre spese Persona_2
generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge;
-compensa integralmente le spese di lite tra le altre parti;
-pone le spese di custodia definitivamente a carico di parte convenuta.
Benevento, 11 aprile 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Enrica Nasti dott. Ennio Ricci
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