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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 02/04/2025, n. 369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 369 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Il Giudice Unico del Lavoro presso il Tribunale di Genova Dott.ssa Maria Giovanna DITO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nelle cause previdenziali riunite NN 292 e 295/2025 promosse da:
, residente in [...]ed ivi elettivamente domiciliata presso lo Studio Parte_1
dell'Avv.to C Resta , in Via XX Settembre 10/8 , che la rappresenta e difende come da mandato di cui agli atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del Ministro pro tempore, con Controparte_1
sede in Roma
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: retribuzione professionale e carta docenti
CONCLUSIONI PER LA RICORRENTE: Nella controversia N 292/2025 si chiede di accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il - Per l'effetto, condannare il Controparte_1
al pagamento delle relative differenze retributive, in ragione Controparte_1
dei giorni di lavoro effettivamente svolti nell'a.s. 2020/2021 quantificabili al momento del deposito del ricorso, in € 1.239,66 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
- Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.
Nella controversia N 295/2025 si chiede In via principale, previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016, per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea, degli artt.
14, 20 e 21 della CDFUE. e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2020/2021; 2021/2022; /2022, 2022/2023 e 2024/2025 con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato e,
Cont conseguentemente, condannare il a costituire in favore dell'attuale ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di 17 Così ex multis: Cass. sez. VI, 09/06/2021, n.
16096. 19 cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi € 2000,00, quale contributo alla formazione professionale del ricorrente. In via subordinata, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del d. lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola
6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE., e del diritto della ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici suddetti condannare il . al risarcimento del danno per equivalente, danno da liquidarsi, Controparte_1
anche in via equitativa, nella somma di € 2000,00 o nella diversa somma risultante dovuta. Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un primo ricorso, nella controversia n 292/2025 ha lamentato di non aver Parte_1
ricevuto la corresponsione della retribuzione professionale docenti nell'anno scolastico 2020/2021 e con riferimento al periodo concretamente lavorato, apportando una correzione all'udienza di discussione, sul punto analogamente richiamando l'orientamento della Corte di Cassazione e della giurisprudenza di merito in favore della propria tesi , ha quindi chiesto la liquidazione dell'importo spettante, richiamando altresì la contrattazione collettiva vigente in materia e invocando il principio di non discriminazione di cui alle fonti eurounitarie e ha quindi concluso come in epigrafe.
Con l'ulteriore ricorso, nella controversia N 295/2025 la a dedotto di aver lavorato quale Pt_1
insegnanti non di ruolo per il resistente, attualmente in ruolo, con vari contratti a tempo CP_1
determinato, negli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023 e 2024/2025 specificando anche e i periodi lavorati, ed evidenziando di aver svolto mansioni di docente del tutto equiparabili a quelle di un docente di ruolo.
La ricorrente ha lamentato di non aver ricevuto, in quanto dal riservata ai soli docenti di CP_1
ruolo, con riferimento ai predetti anni scolastici, la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” (cd. Carta del docente, di importo pari ad € 500 annui) istituita dall'art 1
comma 121 della L 107/2015 a far data dall'a.s. 2015/2016, carta, come noto che conferisce ai docenti un bonus di 500 euro annui da utilizzare per l'acquisto di strumenti culturali e per la partecipazioni a corsi ed eventi o comunque con riferimento alla formazione o alla capacità di accesso alla formazione ed ottenibile mediante accesso ad una pagine web sul sito del , con possibilità di cumulo, CP_1 nell'anno successivo, di quanto non speso l'anno precedente Contestando l'impossibilità dell'accesso alla Carta, la ricorrente ha richiamato giurisprudenza a sostegno della propria tesi, nel senso del suo pieno diritto ad ottenerla, del Consiglio di Stato e della Corte di Giustizia Europea, nella quale si sono richiamate le esigenze di non discriminazione del trattamento dei docenti a tempo determinato rispetto a quelli di ruolo, con riferimento al contrasto che si verrebbe a creare con la clausola 4 dell'Accordo
quadro sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999 allegato alla Direttiva n° 1999/70/CE, e ha quindi concluso come in epigrafe richiamando anche giurisprudenza nazionale, sempre a favore della propria tesi
Le controversie riunite sono state brevemente trattate senza ritenuta necessità di istruttoria, nella contumacia del ministero resistente, unico legittimato passivo nella controversia in quanto datore di lavoro e, all'udienza del 2.4.2025 definite con lettura del dispositivo.
Alla luce della trattazione e dell'istruttoria documentale svolta, i ricorsi proposti sono risultati fondati e meritano quindi accoglimento, in ciò aderendo, sulle questioni di fondo legate al riconoscimento dei diritti vantati, all'orientamento già espresso, in particolare, da questo Tribunale in più pronunce,
le cui argomentazioni, ritenute condivisibili sulle questioni conformemente trattate, devono ritenersi integralmente richiamate.
La domanda proposta e relativa alla retribuzione professionale, si ritiene fondata e va, quindi accolta.
Ciò si afferma, come detto aderendo all'orientamento già espresso anche da questo Tribunale in più
pronunce intervenute sulla questione e in conformità, ritenendolo pienamente condivisibile, a quanto statuito dalla Corte di Cassazione. La Suprema Corte ha sottolineato infatti e ancora una volta,
nell'ambito della situazione dei precari nella scuola la necessità di rispettare il principio di non discriminazione fra docenti di ruolo e precari, riferendosi, in primo luogo, a quanto disposto dall'art. 7 CCNL 15.3.200. Tale norma ha previsto la voce retributiva in esame «con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico” risultando così chiarita la ratio della clausola da interpretarsi, attese anche le modalità di calcolo, riferite al servizio effettivamente prestato o a situazioni ad esso equiparabile, e alla sua valutazione a fini di computo del TFR, come rivolta in favore di ogni docente senza collegamento a particolari modalità di svolgimento della prestazione, salvo ravvisare condizioni oggettive di giustificata differenziazione. Ciò nel rispetto dell'art 4 Acccordo Quadro, richiamato anche dalla difesa della ricorrente, nel caso non rinvenute, attesa la più volte evidenziata, assenza di significative differenze tra le attività svolte da docenti a tempo determinato e indeterminato (cfr. tra le altre e recentemente Cass. ord. 6293/2020). Quanto osservato si ritiene che fondi il diritto di parte ricorrente alla corresponsione della richiesta Retribuzione Professionale, da corrispondersi quindi al ricorrente,
nell'importo normativamente previsto e sulla base dei giorni da ottobre 2020 a giugno 2021
effettivamente lavorati, oltre accessori di legge.
Tutto quanto sopra premesso e in ritenuta conformità ai principi elaborati dalla giurisprudenza richiamata, deve concludersi per il riconoscimento, della retribuzione professionale richiesta nei limiti previsti e oggetto di richiesta, corretta, di parte ricorrente, limitata all'udienza di discussione all'importo di € 1239,66 con riferimento all'anno scolastico 2020/2021, che, parso congruo e correlato al tempo effettivamente lavorato ed infatti anche rivisto, si ritiene di poter liquidare, come da dispositivo, senza necessità di ricorrere a CTU contabile per la quantificazione
Per quanto concerne, poi la domanda relativa alla carta elettronica del docente ( prevista dall'art. 1, c
121, L. 107/2015 : “121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta
elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico,
può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali,
svolti da enti accreditati presso il , a corsi di Controparte_3
laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo,
nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile”.) la limitazione nel caso applicata dal resistente trova fonte nel d.p.c.m. 23.9.2015 che ha stabilito che la stessa spetti CP_1
ai docenti di ruolo a tempo indeterminato anche se nel periodo di formazione e prova, sia a tempo pieno sia a tempo parziale, con qualche specificazione successiva comunque non espressamente estensiva al caso dei docenti a tempo determinato. Le finalità formative e di aggiornamento che la
Carta persegue, trovano poi fonte normativa nel TU 297/94 e costanti riferimenti nella contrattazione collettiva vigente. Il dpcm sopra richiamato è stato poi annullato dalla pronuncia del Consiglio di
Stato n 1842/2022, proprio nella parte in cui lo stesso escludeva dalla erogazione della Carta i docenti non di ruolo, ravvisando un aperto contrasto con i principi costituzionali di cui all'art. 3, 35 e 97 della
Carta Fondamentale. Ciò per la ritenuta inammissibile sussistenza di un sistema di formazione “ a doppia trazione” che privilegerebbe la formazione dei soli docenti di ruolo, negando chances agli altri, in violazione anche dei principi di buona amministrazione scolastica, che non potrebbe che riguardare l'intero sistema di insegnamento, portato avanti da tutto il personale a tale funzione addetto e che deve essere ispirato alla qualità del servizio reso a chi vi accede ( finalità perseguita infatti dalla normativa anche con riferimento agli insegnanti part time e in prova, o non impegnati per vari motivi in attività didattica, in questo caso, senza operare distinzioni).
Suggerendo quindi una interpretazione costituzionalmente orientata della normativa vigente e ribadendo i principi fondamentali in materia di gerarchia delle fonti del diritto e dei loro rapporti, il
Consiglio di Stato ha quindi concluso come premesso, creando un primo presupposto per l'estensione della erogazione della Carta oggetto del procedimento anche a docenti nella situazione dell'odierna parte ricorrente. Su tali aspetti, come pure segnalato dalla difesa di tale parte si è poi espressa anche la Corte di Giustizia Europea, con la sentenza n 450/2022, pronuncia che si colloca nel più ampio ambito del diritto interpretativo eurounitario diretto ad evitare un contrasto con le fonti comunitarie e, in particolare con il divieto di discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato di cui alla clausola 4 punto 1 dell'accordo quadro allegato alla direttiva con riferimento, nel caso,
specifico, proprio alla Carta di cui si discute, ritenendo la relativa questione rientrante tra le “
condizioni di impiego” contemplate dalla predetta clausola, anche in ragione della generalizzata obbligatorietà della formazione continua da parte dei docenti. La Corte ha ritenuto quindi e anche in questo caso, insussistenti ragioni oggettive di possibili giustificazioni della differenza di trattamento risultante fra le due tipologie di docenti, richiamando la necessità, nel contesto dei singoli ordinamenti di valutare la equiparabilità delle mansioni tra i lavoratori in comparazione, questione in concreto affrontata per più aspetti anche dalla Corte di Cassazione, in senso del tutto favorevole alla tesi anche oggi sostenuta da parte ricorrente Né altre ragioni di giustificazione per un diverso trattamento possono ritenersi con riferimento, ad esempio, a brevi periodi di docenza, o evenienza che è possibile anche per i docenti di ruolo, qualora supplenti o a tempo parziale, o, ancora, docenti solo per una parte dell'anno scolastico oppure lontani dalla struttura scolastica ( come nel caso della didattica a distanza prevista per il periodo di pandemia da Covid) espressamente, nel tempo dichiarati aventi comunque diritto alla erogazione della Carta.
La Corte ha ritenuto quindi e anche in questo caso, insussistenti ragioni oggettive di possibili giustificazioni della differenza di trattamento risultante fra le due tipologie di docenti, richiamando la necessità, nel contesto dei singoli ordinamenti di valutare la equiparabilità delle mansioni tra i lavoratori in comparazione, questione in concreto affrontata per più aspetti anche dalla Corte di
Cassazione, in senso del tutto favorevole alla tesi anche oggi sostenuta da parte ricorrente. A riguardo,
la presente pronuncia si conforma, in particolare, anche ai principi, più specifici, espressi nello intervento della Suprema Corte e di cui alla sentenza n. 29961/2023, nel contesto del quale si è chiaramente ribadita l'attinenza del diritto al rilascio della carta oggetto di causa alla formazione e all'aggiornamento professionale, piuttosto che a quello delle dotazioni lavorative del singolo docente,
intese in senso stretto. Ciò, nell'ambito di un riconosciuto sostegno alla didattica sul piano di durata almeno annuale, da intendersi però esteso, atteso il riferimento, nella disciplina della carta, all' “anno scolastico” e proprio alla luce del diritto eurocomunitario, anche ai docenti precari il cui lavoro,
secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura, in quanto rendono “una prestazione lavorativa pienamente comparabile a quella dei lavoratori a tempo indeterminato”. Così
argomentando la Corte ha quindi ribadito, precisandola, l'assenza di qualsiasi ragione per una valida discriminazione non solo con riferimento ai precari che abbiano prestato servizio su vacanze dell'organico di diritto al 31 agosto, ma anche, su vacanze dell'organico di fatto, al 30 giugno, di cui all'art 4 commi 1 e 2 della L 124/99 , spettando la carta a quest'ultimi in misura piena, come agli altri, previa disapplicazione della disciplina nazionale in contrasto con l'art. 4, punto 1, dell'Accordo
quadro.
In ordine alla situazione specifica della ricorrente, la ALLEGRI per gli anni dal 2021/20222 al
2022/2023 e 2024/2025 rientra pienamente nei predetti parametri in quanto ha ottenuto supplenze fino al 31 agosto o al 30 giugno
Una posizione più complessa riguarda l'anno scolastico 2020/2021 in cui la ricorrente ha lavorato fino al 10 giugno ma in ragione di una serie di contatti brevi, che nel complesso, in ogni caso, superano i 180 giorni di servizio prestato ( 186 giorni)
Pertanto quanto precede non si ritiene ostativo al riconoscimento del beneficio anche per tale annualità atteso che, nella fattispecie, il cumulo dei periodi lavorari porta a supplenze complessive per un periodo superiore ai sei mesi ( intesi come 180 giorni)
Rispetto a tale ultima annualità, si ritiene che, sempre argomentando sulla base della pronuncia della
Suprema Corte ora in analisi, il diritto alla Carta per cui è causa debba esserle comunque riconosciuto integralmente in quanto, per durata e per continuità, detto termine di 180 giorni, che la Corte di Cassazione ha ritenuto sicuramente rilevante, non risulta troppo dissimile da quella che darebbe diritto al beneficio richiesto in quanto, entro tali limiti, ancora comparabile con una durata della supplenza fino al 30 giugno più estesa , potendosi pertanto riconoscere un identico effetto.
Per tali motivi, si ritiene quindi di riconoscere il diritto della ricorrente anche con riferimento all'anno scolastico 2020/2021 così complessivamente concludendo come da dispositivo anche in punto retribuzoone professionale, riconoscibile per l'anno richiesto e nell'importo indicato
In punto spese, le stesse seguono il principio della soccombenza, e vengono quindi liquidate in favore di parte ricorrente, con conseguente condanna del al loro rimborso, tenendo conto della CP_1
della breve trattazione nel caso richiesta, con distrazione in favore della difesa che ha reso la dichiarazione prevista dalla legge
PQM
IL GIUDICE UNICO DEL TRIBUNALE DI GENOVA, DOTT.SSA MARIA GIOVANNA DITO
QUALE GIUDICE DEL LAVORO
Definitivamente pronunciando, ogni diversa e/o ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa
Accerta e dichiara il diritto della ricorrente a usufruire della prestazione della Carta Elettronica per l'aggiornamento e formazione del docente richiesta e oggetto di causa, per l'importo di € 500,00
annui, corrispondente al valore previsto per ogni anno scolastico, con riferimento agli anni scolastici
2020/2021; 2021/2022; 2022/2023 e 2024/2025 e, conseguentemente, dichiara tenuto e condanna il resistente ad assegnare alla ricorrente la predetta Carta per gli anni scolastici indicati e per CP_1
gli importi risultanti, oltre accessori di legge;
dichiara altresì tenuto e condanna il resistente a corrispondere a parte ricorrente a titolo di CP_1
retribuzione professionale docenti, gli importi dovuti, sulla base dei giorni lavorati, per l'anno scolastico 2020/2021 per €1.239,66 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze fino all'effettiva corresponsione;
condanna il resistente a rimborsare alla ricorrente le spese del processo che liquida in CP_1
€1.500,00 per compensi, oltre rimborso del CU, oltre accessori di legge e con distrazione in favore del difensore antistatario;
Ritenuta la sussistenza dei presupposti dell'art. 429 c.p.c. riserva il deposito dei motivi in 60 giorni
Genova, 02/04/2025
IL GIUDICE
Maria Giovanna Dito