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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 02/01/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott. Massimo Escher Presidente
dott.ssa Lidia Greco giudice dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2585/2024 V.G. promossa congiuntamente
DA
nata a [...] il [...] (cod. fisc. Parte_1
), rappr. e dif. per mandato in calce al ricorso introduttivo del C.F._1
giudizio dall'avv. Maria Mursia presso il cui studio è elett.mente dom.;
E DA
, nato a [...] il [...] (c.f. Parte_2
) rappr. e dif. per mandato in calce al ricorso introduttivo del C.F._2
giudizio dall'avv. Salvatore Sergi, presso il cui studio è elett.mente dom.;
- Ricorrenti-
Con l'intervento del Pubblico Ministero, che, notiziato, nulla ha opposto;
1 Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 4.12.2024, con cui le parti hanno chiesto l'accoglimento del ricorso congiunto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 4.6.2024, i coniugi premesso di Parte_3
essersi separati, giusta sentenza di separazione n. 1453/20 resa dal Tribunale di Catania
il 30.4.2020, e di non essersi da allora riconciliati, hanno chiesto concordemente lo scioglimento del matrimonio da loro contratto in data 25.06.2008 in Gravina di Catania,
alle condizioni di cui al ricorso, confermate all'udienza del 4.12.2024, precisando che dalla loro unione era nata, a Catania, l'8.10.2000 la figlia Per_1
Ciò premesso, ricorrono tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n. 55,
per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente fra i coniugi risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza di separazione e il protrarsi di tale separazione per il tempo prescritto deve presumersi, non essendone stata eccepita da alcuno l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, inoltre, si desume dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Ciò posto, le parti hanno raggiunto un accordo in ordine alle condizioni del loro divorzio, chiedendo al Tribunale di riconoscere tali condizioni, liberamente pattuite,
come idonee a regolare per il futuro i loro rapporti economici e personali.
In base a tale accordo, le parti hanno stabilito che:
“A) Il padre si impegna a corrispondere a e per essa alla figlia Parte_1
a titolo di contributo per il mantenimento della stessa ad oggi Persona_2
studentessa e non economicamente indipendente la somma di €. 300,00 mensili
(trecento,00 esclusi gli eventuali assegni familiari, ove percepiti, da versarsi in
aggiunta all'assegno di mantenimento a cura del padre o del datore di lavoro dello
2 stesso) entro il giorno cinque di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli
indici ISTAT di cui all'art. 150 disp. att. c.p.c., in applicazione analogica dell'art. 6,
comma 11°, della legge n. 898/70, nel testo modificato ed integrato dalla legge n. 74/87
e legge 54/2006. Inoltre, il signor si obbliga a versare il 50% delle spese Pt_2
straordinarie; B) i coniugi rinunciano reciprocamente al mantenimento”
Poiché l'accordo non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, va statuito come da domanda.
Essendo il ricorso congiunto e non essendo, quindi, configurabile la soccombenza di alcuno, nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento.
P. Q. M.
Il Tribunale pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Gravina di Catania
in data 25.5.2008 tra e e trascritto nel registro degli Parte_1 Parte_2
atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Gravina di Catania al n. 17, parte I,
dell'anno 2008, alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato il 4.6.2024,
riportate in parte motiva.
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 27.12.2024
IL GIUDICE EST./ REL. IL PRESIDENTE
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