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Sentenza 20 luglio 2025
Sentenza 20 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 20/07/2025, n. 412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 412 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Marsala
Sezione civile
Riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati: dott. Francesco Paolo Pizzo Presidente dott.ssa Francescamaria Piruzza Giudice dott. Antonino Campanella Giudice relatore letti gli atti e udita la relazione del Giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1757/2023 R.G., promossa da nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, ed ivi elettivamente domiciliato, via Capitolo, n. 10, presso lo studio C.F._1 dell'Avv. Maurilio Di Giorgi (indirizzo pec: , Email_1 che lo rappresenta e difende per mandato in atti
ricorrente nei confronti di nata a [...] il [...], codice fiscale , ed CP_1 C.F._2 ivi elettivamente domiciliata, via Castelvetrano, n. 47/A, presso lo studio dell'Avv. Genny Pisciotta
(indirizzo pec: , che la rappresenta e difende per mandato in atti Email_2
resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
interveniente necessario
Oggetto: modifica delle condizioni di separazione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con il ricorso depositato in data 26 ottobre 2023, ha chiesto la parziale Parte_1 modifica delle condizioni di separazione, omologate con decreto n. 764/2020 del 28 gennaio 2020
(causa n. 2324/2019 R.G.) di questo Tribunale.
Il ricorrente ha allegato che, dal mese di maggio 2020, il figlio minore, , è andato Persona_1 ad abitare con sé e che la figlia minore è rimasta ad abitare nella casa coniugale Persona_2
1 con il nonno ottantenne. Ha altresì allegato di essere disoccupato e di essere stato dichiarato non idoneo alla navigazione con verbale della Commissione medica, nonché di svolgere lavori occasionali e di essere ospite della propria sorella, che lo aiuta anche economicamente.
Ciò posto, il ricorrente ha chiesto l'affidamento condiviso dei figli minori, con collocamento del figlio presso di sé e della figlia presso la madre;
porre a carico di ciascuna delle parti il Per_1 Per_2 mantenimento del figlio collocato presso di sé.
Costituitasi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 15 novembre 2023, la resistente ha aderito alle domande del ricorrente chiedendo l'assegno unico universale per intero. Con vittoria delle spese processuali.
Con ordinanza del 3 novembre 2024, previa assegnazione alle parti dei termini perentori previsti dall'art. 473-bis.28 c.p.c., la causa è stata rinviata all'udienza di rimessione in decisione, all'esito della quale è stata rimessa per la decisione al Collegio.
Il ricorrente ha formulato le proprie conclusioni con le note scritte di precisazione delle conclusioni depositate in data 14 gennaio 2025 (reiterate con note scritte in sostituzione dell'udienza del 30 aprile
2025, depositate il 28 aprile 2025), che di seguito sono riportate: «Fermo restando le altre condizioni omologate con decreto del 28.01.2020, in sede di separazione tra i coniugi, accertate le mutate condizioni familiari ed economiche meglio descritte in atti, disporre l'affidamento condiviso dei figli minori, con collocamento del figlio presso il padre e della figlia presso la madre;
Per_1 Per_2
Accertato che il minore vive con il padre da maggio 2020 e che quest'ultimo da allora ha Per_1 sempre provveduto da solo al mantenimento del figlio minore, disporre che ciascuna delle parti in causa provvederà al mantenimento e alle spese straordinarie del figlio che ha già con se e con il quale vive, senza nulla aver a che pretendere dall'altra riguardo all'altro figlio;
dichiarare in ogni caso che il sig. nulla è più tenuto a corrispondere a titolo di mantenimento dei Parte_1 figli alla sig.ra . In ordine all'assegno unico, ci si oppone alla richiesta di controparte di CP_1 volerlo attribuito integralmente e si chiede che lo stesso venga corrisposto al 50% secondo le previsioni di legge e così come oggi avviene, al fine di permettere al ricorrente e al proprio figlio di sopravvivere, viste le condizioni economiche del sig. . La resistente, con note Parte_1 scritte in sostituzione dell'udienza del 30 aprile 2025, ha concluso «insistendo nei propri scritti difensivi che devono intendersi riportati e trascritti, insiste nell'accoglimento delle conclusioni riportate negli scritti difensivi nonché nella comparsa conclusionale che qui deve intendersi riportata
e trascritta».
2. Preliminarmente, va osservato che la modifica delle condizioni della separazione richiede, a norma dell'art. 473-bis.29 c.p.c. (rubricato «modificabilità dei provvedimenti») la sopravvenienza di giustificati motivi, in presenza dei quali le parti possono, in ogni tempo, chiedere la revisione dei
2 provvedimenti a tutela dei figli e in materia di contributi economici che, quindi, sono rivedibili e divengono definitivi solo “rebus sic stantibus” (sul punto si veda già Cass. civ., n. 283/2020).
Nel caso in esame, quali giustificati motivi sopravvenuti rispetto al giudizio di separazione, parte ricorrente ha allegato che il figlio minore, , dal mese di maggio 2020 è andato ad Persona_1 abitare con sé e che la figlia è rimasta ad abitare nella casa coniugale con il nonno Persona_2 ottantenne insieme alla madre. Ha altresì allegato di essere disoccupato e di essere stato dichiarato non idoneo alla navigazione con verbale della Commissione medica, nonché di svolgere lavori occasionali e di essere ospite della propria sorella, che lo aiuta anche economicamente.
3. Venendo ai provvedimenti nell'interesse della prole, deve rilevarsi che l'attuale contesto normativo impone al giudice di valutare prioritariamente la possibilità di disporre l'affidamento condiviso dei figli minori alla coppia genitoriale.
L'art. 337-ter c.c., rubricato «Provvedimenti riguardo ai figli» (introdotto dal D.Lgs. n. 154/2013 e modificato dal D.Lgs. n. 149/2022), prevede che «La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori», confermando il ruolo residuale dell'affidamento esclusivo che il giudice può disporre, ai sensi del successivo art. 337-quater c.c., «qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore».
Anche dopo la novella, pertanto, al figlio minore viene riconosciuto un vero e proprio «diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale».
Come la prassi ha già ampiamente chiarito, tuttavia, affidamento condiviso non vuol dire parità di tempo che il minore dovrà trascorrere con l'uno o con l'altro genitore, con previsione di una doppia residenza, ma condivisione delle scelte educative e formative e pari partecipazione in termini qualitativi alla vita del minore da parte di entrambi i genitori.
Il vero contenuto dell'affidamento condiviso non comporta affatto una convivenza del minore con entrambi i genitori e neanche una sorta di affidamento alternato.
La ratio dell'affidamento condiviso sta, invece, nella maggiore responsabilizzazione dei genitori separati o divorziati i quali, adottata una linea comune dell'educazione del minore, si impegnano entrambi a realizzarla.
Deve, quindi, essere prevista comunque una residenza prevalente, un assegno in favore del genitore domiciliatario, nonché l'eventuale assegnazione della casa coniugale. Il tutto anche al fine di scoraggiare richieste strumentali di affidamento condiviso finalizzate all'esonero dalla contribuzione alle spese e, in generale, confusioni o commistioni tra questioni patrimoniali e ruolo genitoriale.
Indipendentemente dalla quotidianità della convivenza, i genitori dovranno esercitare la
3 responsabilità genitoriale condividendo le scelte e confrontandosi sui criteri di crescita, nonostante la crisi o la cessazione della relazione coniugale, in un rapporto realmente paritario nei confronti dei figli e nel comune superiore interesse della loro serena crescita e formazione.
3.1 Nessun provvedimento di affidamento e di collocamento, deve essere adottato nei confronti della figlia (nata a [...], il [...]), essendo quest'ultima Persona_2 ormai maggiorenne.
3.2. Quanto al figlio minore (nato a [...], il [...]), Persona_1 tenuto conto che non risultano ragioni per derogare al regime di affidamento condiviso dello stesso e considerato anche la volontà espressa dal minore nel corso dell'audizione del 7 marzo 2024 (in particolare, il minore ha precisato di essere andato ad abitare con il padre «dopo sei mesi che mio padre se ne è andato di casa» cfr. file registrazione audiovisiva del 7 marzo 2024, in atti).
Premesso che è provato un fatto sopravvenuto dopo la pronuncia della separazione consensuale dei coniugi (28 gennaio 2020), deve disporsi il suo affidamento condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso il padre.
Riguardo alla regolamentazione del diritto di visita della madre non collocataria, tenuto conto dell'età del figlio minore (16 anni compiuti) e della volontà dallo stesso espressa in sede di audizione, si ritiene aderente al suo superiore interesse prevedere la facoltà per la stessa di incontrare e tenere con sé il figlio in base a liberi accordi tra madre e figlio, tenendo conto anche degli impegni scolastici ed extrascolastici del minore.
4. Sotto l'aspetto economico, il ricorrente ha chiesto disporsi che ciascuna delle parti provveda al mantenimento del figlio collocato presso di sé, domanda alla quale la resistente ha aderito.
Preliminarmente, va rilevato che, ai fini della determinazione del contributo per il mantenimento dei figli, sono irrilevanti le allegazioni di parte resistente circa il mancato contributo economico di nel soddisfare tutte le esigenze dei figli, dovendo il Tribunale accertare l'an ed Parte_1 il quantum del suddetto obbligo in base ai criteri previsti dalla legge.
4.1. Tanto premesso, con riferimento all'obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli, si deve osservare che, a seguito della separazione personale tra coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c. Quest'ultima disposizione, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando l'età dei figli lo richieda
- di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di
4 educazione, mentre il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 316-bis c.c. (come modificato dal D.Lgs. n.
149/2022), non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali
(cfr. Cass. civ., n. 3974/2002).
Tale quadro normativo non appare mutato anche alla luce del nuovo testo dell'art. 337-ter c.c., il quale prevede che ciascuno dei genitori sia tenuto a provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e la possibilità di stabilire, a tal fine, la corresponsione di un assegno periodico per realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando i parametri espressamente indicati dalla nuova disposizione.
Se, dunque, la realizzazione del principio di proporzionalità è la finalità primaria dell'assegno di mantenimento, ciò nondimeno la determinazione dell'ammontare di tale assegno deve tenere in considerazione le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto da questi in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Una valutazione sinottica dei criteri prefissati dalla normativa in esame conduce a ritenere che, per realizzare le finalità perequative cui è destinato l'istituto dell'assegno di mantenimento si debba procedere, innanzitutto, all'accertamento delle complessive disponibilità economiche del nucleo familiare.
Tale accertamento consente, per un verso, di quantificare la parte delle risorse economiche che la famiglia è concretamente in grado di destinare alle esigenze di mantenimento dei figli e, per altro verso, le proporzioni dell'apporto che ciascun coniuge può fornire per il soddisfacimento di tali esigenze.
Acquisiti tali dati di valutazione andrà, quindi, considerata l'effettiva misura dell'apporto dato dai singoli genitori al soddisfacimento delle esigenze della prole, valutata sia con riferimento ai tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, sia con riferimento a tutti gli ulteriori dati probatori acquisiti nel corso del giudizio circa i concreti atti di accudimento dei genitori, ivi compresi i compiti domestici e di cura materiale.
I dati economici in precedenza indicati, uniti alla valutazione della concreta misura dell'apporto fornito dai genitori alle esigenze dei figli consentono, quindi, di accertare la sussistenza o meno dei presupposti per la previsione di un assegno di mantenimento, nonché la misura di tale assegno, calcolata in modo tale da consentire ad entrambi i genitori di compartecipare in modo eguale al soddisfacimento delle esigenze della prole, tenendo conto della concreta ripartizione dei compiti di
5 accudimento.
Nella specie, quanto alla situazione economico-reddituale delle parti, il ricorrente ha allegato, quale fatto sopravvenuto rispetto alla separazione, di essere disoccupato essendo stato dichiarato non idoneo alla navigazione con verbale della commissione medica e di svolgere lavori occasionali (cfr. ricorso introduttivo). Circostanze, quest'ultime, non contestate dalla stessa resistente la quale: i) ha dichiarato di essere disoccupata (cfr. verbale d'udienza del 18 gennaio 2024); ii) ha allegato di percepire l'assegno unico per entrambi i figli e di essere affetta da OSA roncopatia e sindrome delle apnee notturne e di avere fatto richiesta per l'invalidità civile (cfr. pag. 4 della comparsa di risposta del 15 novembre 2023).
In primo luogo, risulta provato che a partire dal 13 ottobre 2021, è stato Parte_1 dichiarato «permanentemente non idoneo ai servizi della navigazione» con verbale della commissione medica permanente di 1° (v. allegato n. 3, al ricorso).
Inoltre, dalle indagini tributarie svolte nei confronti delle parti è emerso un peggioramento delle condizioni economiche di il quale ha prodotto: nell'anno 2022, un reddito Parte_1 complessivo pari a € 2.954,15, di cui € 525,00 a titolo di redditi da lavoro dipendente e € 2.429,15 a titolo di redditi esenti (v. allegati nn. 1 e 2, alla relazione della Guardia di Finanza di Mazara del
Vallo, depositata in data 18 luglio 2024); nell'anno 2023, un reddito complessivo pari a € 1.731,73 a titolo di redditi esenti (v. allegato n. 3, alla relazione della Guardia di Finanza di Mazara del Vallo, depositata in data 18 luglio 2024). È emerso, altresì, che è titolare di n. 2 carte Parte_1 postali attive presso e di un conto corrente bancario presso Intesa San Paolo s.p.a., Controparte_2 dai quali non si riscontrano movimentazioni rilevanti (v. allegati nn. 6 e 8, alla relazione della Guardia di Finanza di Mazara del Vallo, depositata in data 18 luglio 2024).
Quanto alla situazione reddituale della resistente, dalle indagini tributarie è emerso che la stessa ha prodotto: nell'anno 2022, un reddito complessivo pari a € 9.705,00 (v. allegato n. 4, alla relazione della Guardia di Finanza di Mazara del Vallo, depositata in data 18 luglio 2024); nell'anno 2023, un reddito complessivo pari a € 7.390,80 (v. allegato n. 5, alla relazione della Guardia di Finanza di
Mazara del Vallo, depositata in data 18 luglio 2024).
È emerso, altresì, che è titolare di n. 3 carte postali presso (v. allegato CP_1 Controparte_2
n. 9, alla relazione della Guardia di Finanza di Mazara del Vallo depositata in data 18 luglio 2024).
Pertanto, alla luce delle condizioni economiche sopra esposte e della concorde richiesta delle parti, deve disporsi che provveda al mantenimento del figlio minore collocato Parte_1 Per_1 presso di sé e alle spese straordinarie in suo favore.
4.2. Quanto al mantenimento della figlia , essendo quest'ultima divenuta maggiorenne in Per_2 corso di causa, può presumersi che la stessa sia economicamente non autosufficiente sulla base delle
6 allegazioni delle parti ed in assenza di specifiche domande in ordine al suo mantenimento.
Inoltre, è fatto pacifico e non contestato tra le parti (art. 115 c.p.c.) che la figlia continui a Per_2 risiedere con la madre.
In conclusione, tenuto conto della concorde richiesta delle parti, e di quando sopra esposto, deve disporsi che provveda al mantenimento della figlia maggiorenne e alle spese CP_1 Per_2 straordinarie in suo favore.
5. Quanto alla domanda della resistente «disporre che l'assegno unico venga versato per intero alla resistente» va osservato quanto segue.
Ai sensi dell'art. 2, comma 2, d.lgs n. 230 del 2021, l'assegno unico universale «spetta, nell'interesse del figlio, in parti uguali a chi esercita la responsabilità genitoriale, salvo quanto previsto dall'articolo 6, commi 4 e 5». A sensi dell'art. 6, comma 4, citato d.lgs. «L'assegno è corrisposto dall'INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. In caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario».
Inoltre, la circolare INPS n. 22/2023 e, in particolare, il successivo messaggio INPS n. 1714 del 20 aprile 2022 ha chiarito che «Il principio regolatore generale è che l'Assegno unico e universale è erogato in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale ovvero hanno
l'affidamento condiviso dei figli. Tuttavia, i genitori possono stabilire che il contributo venga interamente erogato solo a uno dei due, attestando in procedura l'accordo tra le parti. Ad eccezione alla regola generale di cui sopra, l'assegno viene sempre erogato interamente a un solo genitore se da un provvedimento del giudice o da un accordo scritto tra le parti risulta che quel genitore ha
l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale ovvero l'affidamento esclusivo. L'assegno viene altresì sempre erogato a un solo genitore se il giudice, nel provvedimento che disciplina la separazione di fatto, legale o il divorzio dei genitori, ha disposto che dei contributi pubblici usufruisca uno solo dei genitori».
In base alla suddetta normativa, dunque, nel caso di affidamento condiviso ed in assenza di espresso accordo tra le parti, l'assegno unico universale deve, di regola, essere goduto al 50% da ciascun genitore affidatario, salvo che il giudice non disponga motivatamente in senso diverso.
Tale principio, inoltre, deve ritenersi esteso anche ai figli maggiorenni non economicamente autosufficienti e che risiedono con uno dei genitori.
Nel caso di specie, considerato che la figlia maggiorenne risiede con la madre e che il figlio Per_2 minore è stato collocato prevalentemente presso il padre, deve disporsi l'attribuzione a Per_1 CP_1
della quota dell'assegno unico universale riferita alla figlia e l'attribuzione a
[...] Per_2 Parte_1 della quota dell'assegno unico universale riferita al figlio minore .
[...] Per_1
7 6. In considerazione del complessivo esito del giudizio (concorde richiesta delle parti in ordine alla domanda di affidamento e di mantenimento dei figli e accoglimento parziale della domanda di corresponsione dell'assegno unico proposta dalla resistente), ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., le spese processuali devono essere compensate per la quota di 1/2 e, per la restante quota di 1/2, la resistente deve essere condannata alla rifusione in favore dell'Erario, stante l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato del ricorrente (v. delibera di ammissione, allegata al ricorso).
La liquidazione delle spese processuali viene effettuata, limitatamente alla quota di 1/2 non oggetto di compensazione, nell'importo indicato in dispositivo, in base ai parametri dettati dal D.M. n. 55 del
2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 2022.
In particolare, deve rilevarsi - quanto alla determinazione del valore della controversia, ai sensi dell'art. 5, comma 5, D.M. citato - che trattasi di giudizio di cognizione davanti al Tribunale di valore indeterminabile e di complessità bassa.
Quanto ai parametri per la determinazione dei compensi previsti dall'art. 4 D.M. citato - valutati le caratteristiche e la natura dell'attività prestata, il modesto numero delle questioni di fatto e di diritto trattate e la loro modesta difficoltà e complessità, si ritiene congruo liquidare un compenso ai valori minimi per le fasi del giudizio effettivamente svolte (di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale) oltre ad una somma per il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, oltre oneri fiscali e previdenziali come per legge.
Deve precisarsi che non si procede all'applicazione della riduzione della metà del compenso, ai sensi degli artt. 82 e 130 del d.P.R. n. 115 del 2002, non essendo prevista una corrispondenza tra quanto liquidato con decreto in favore del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e quanto disposto in pagamento a favore dello Stato con sentenza (Cass. civ., n. 22017/2018. Conforme
Cass civ., n. 11590/2019).
Per questi motivi
Il Tribunale, come sopra composto, ogni contraria istanza, eccezione e difesa rigettata e/o assorbita,
a parziale modifica delle condizioni di separazione statuite con decreto di omologa n. 764/2020 del
28 gennaio 2020 (causa n. 2324/2019 R.G.), definitivamente pronunciando:
1) Dispone l'affidamento condiviso del figlio minore (nato a [...] Persona_1
Vallo, il 18 settembre 2008) ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso il padre, con diritto di visita della madre secondo liberi incontri con il figlio, tenendo conto anche degli impegni scolastici ed extrascolastici del minore.
2) Dispone che provveda al mantenimento del figlio minore Parte_1 Per_1
e alle spese straordinarie in suo favore.
[...]
3) Dispone che provveda al mantenimento della figlia maggiorenne CP_1 Pt_1
8 e alle spese straordinarie in suo favore. Per_2
4) Dispone l'attribuzione a della quota di assegno unico universale riferita alla figlia CP_1 ed a della quota di assegno unico universale riferita al figlio Persona_2 Parte_1 minore . Persona_1
5) Condanna alla rifusione, in favore dell'Erario, della quota di 1/2 delle spese CP_1 processuali, quota che liquida in € 1.904,50, oltre ad una somma per il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, oltre oneri fiscali e previdenziali come per legge.
6) Compensa le spese processuali fra le parti per la restante quota di 1/2.
Manda la cancelleria per le comunicazioni e per quanto di competenza.
Così deciso, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale ordinario di Marsala, in data
17 luglio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Antonino Campanella dott. Francesco Paolo Pizzo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice estensore dott. Antonino Campanella e dal Presidente dott. Francesco Paolo Pizzo.
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Marsala
Sezione civile
Riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati: dott. Francesco Paolo Pizzo Presidente dott.ssa Francescamaria Piruzza Giudice dott. Antonino Campanella Giudice relatore letti gli atti e udita la relazione del Giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1757/2023 R.G., promossa da nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, ed ivi elettivamente domiciliato, via Capitolo, n. 10, presso lo studio C.F._1 dell'Avv. Maurilio Di Giorgi (indirizzo pec: , Email_1 che lo rappresenta e difende per mandato in atti
ricorrente nei confronti di nata a [...] il [...], codice fiscale , ed CP_1 C.F._2 ivi elettivamente domiciliata, via Castelvetrano, n. 47/A, presso lo studio dell'Avv. Genny Pisciotta
(indirizzo pec: , che la rappresenta e difende per mandato in atti Email_2
resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
interveniente necessario
Oggetto: modifica delle condizioni di separazione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con il ricorso depositato in data 26 ottobre 2023, ha chiesto la parziale Parte_1 modifica delle condizioni di separazione, omologate con decreto n. 764/2020 del 28 gennaio 2020
(causa n. 2324/2019 R.G.) di questo Tribunale.
Il ricorrente ha allegato che, dal mese di maggio 2020, il figlio minore, , è andato Persona_1 ad abitare con sé e che la figlia minore è rimasta ad abitare nella casa coniugale Persona_2
1 con il nonno ottantenne. Ha altresì allegato di essere disoccupato e di essere stato dichiarato non idoneo alla navigazione con verbale della Commissione medica, nonché di svolgere lavori occasionali e di essere ospite della propria sorella, che lo aiuta anche economicamente.
Ciò posto, il ricorrente ha chiesto l'affidamento condiviso dei figli minori, con collocamento del figlio presso di sé e della figlia presso la madre;
porre a carico di ciascuna delle parti il Per_1 Per_2 mantenimento del figlio collocato presso di sé.
Costituitasi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 15 novembre 2023, la resistente ha aderito alle domande del ricorrente chiedendo l'assegno unico universale per intero. Con vittoria delle spese processuali.
Con ordinanza del 3 novembre 2024, previa assegnazione alle parti dei termini perentori previsti dall'art. 473-bis.28 c.p.c., la causa è stata rinviata all'udienza di rimessione in decisione, all'esito della quale è stata rimessa per la decisione al Collegio.
Il ricorrente ha formulato le proprie conclusioni con le note scritte di precisazione delle conclusioni depositate in data 14 gennaio 2025 (reiterate con note scritte in sostituzione dell'udienza del 30 aprile
2025, depositate il 28 aprile 2025), che di seguito sono riportate: «Fermo restando le altre condizioni omologate con decreto del 28.01.2020, in sede di separazione tra i coniugi, accertate le mutate condizioni familiari ed economiche meglio descritte in atti, disporre l'affidamento condiviso dei figli minori, con collocamento del figlio presso il padre e della figlia presso la madre;
Per_1 Per_2
Accertato che il minore vive con il padre da maggio 2020 e che quest'ultimo da allora ha Per_1 sempre provveduto da solo al mantenimento del figlio minore, disporre che ciascuna delle parti in causa provvederà al mantenimento e alle spese straordinarie del figlio che ha già con se e con il quale vive, senza nulla aver a che pretendere dall'altra riguardo all'altro figlio;
dichiarare in ogni caso che il sig. nulla è più tenuto a corrispondere a titolo di mantenimento dei Parte_1 figli alla sig.ra . In ordine all'assegno unico, ci si oppone alla richiesta di controparte di CP_1 volerlo attribuito integralmente e si chiede che lo stesso venga corrisposto al 50% secondo le previsioni di legge e così come oggi avviene, al fine di permettere al ricorrente e al proprio figlio di sopravvivere, viste le condizioni economiche del sig. . La resistente, con note Parte_1 scritte in sostituzione dell'udienza del 30 aprile 2025, ha concluso «insistendo nei propri scritti difensivi che devono intendersi riportati e trascritti, insiste nell'accoglimento delle conclusioni riportate negli scritti difensivi nonché nella comparsa conclusionale che qui deve intendersi riportata
e trascritta».
2. Preliminarmente, va osservato che la modifica delle condizioni della separazione richiede, a norma dell'art. 473-bis.29 c.p.c. (rubricato «modificabilità dei provvedimenti») la sopravvenienza di giustificati motivi, in presenza dei quali le parti possono, in ogni tempo, chiedere la revisione dei
2 provvedimenti a tutela dei figli e in materia di contributi economici che, quindi, sono rivedibili e divengono definitivi solo “rebus sic stantibus” (sul punto si veda già Cass. civ., n. 283/2020).
Nel caso in esame, quali giustificati motivi sopravvenuti rispetto al giudizio di separazione, parte ricorrente ha allegato che il figlio minore, , dal mese di maggio 2020 è andato ad Persona_1 abitare con sé e che la figlia è rimasta ad abitare nella casa coniugale con il nonno Persona_2 ottantenne insieme alla madre. Ha altresì allegato di essere disoccupato e di essere stato dichiarato non idoneo alla navigazione con verbale della Commissione medica, nonché di svolgere lavori occasionali e di essere ospite della propria sorella, che lo aiuta anche economicamente.
3. Venendo ai provvedimenti nell'interesse della prole, deve rilevarsi che l'attuale contesto normativo impone al giudice di valutare prioritariamente la possibilità di disporre l'affidamento condiviso dei figli minori alla coppia genitoriale.
L'art. 337-ter c.c., rubricato «Provvedimenti riguardo ai figli» (introdotto dal D.Lgs. n. 154/2013 e modificato dal D.Lgs. n. 149/2022), prevede che «La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori», confermando il ruolo residuale dell'affidamento esclusivo che il giudice può disporre, ai sensi del successivo art. 337-quater c.c., «qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore».
Anche dopo la novella, pertanto, al figlio minore viene riconosciuto un vero e proprio «diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale».
Come la prassi ha già ampiamente chiarito, tuttavia, affidamento condiviso non vuol dire parità di tempo che il minore dovrà trascorrere con l'uno o con l'altro genitore, con previsione di una doppia residenza, ma condivisione delle scelte educative e formative e pari partecipazione in termini qualitativi alla vita del minore da parte di entrambi i genitori.
Il vero contenuto dell'affidamento condiviso non comporta affatto una convivenza del minore con entrambi i genitori e neanche una sorta di affidamento alternato.
La ratio dell'affidamento condiviso sta, invece, nella maggiore responsabilizzazione dei genitori separati o divorziati i quali, adottata una linea comune dell'educazione del minore, si impegnano entrambi a realizzarla.
Deve, quindi, essere prevista comunque una residenza prevalente, un assegno in favore del genitore domiciliatario, nonché l'eventuale assegnazione della casa coniugale. Il tutto anche al fine di scoraggiare richieste strumentali di affidamento condiviso finalizzate all'esonero dalla contribuzione alle spese e, in generale, confusioni o commistioni tra questioni patrimoniali e ruolo genitoriale.
Indipendentemente dalla quotidianità della convivenza, i genitori dovranno esercitare la
3 responsabilità genitoriale condividendo le scelte e confrontandosi sui criteri di crescita, nonostante la crisi o la cessazione della relazione coniugale, in un rapporto realmente paritario nei confronti dei figli e nel comune superiore interesse della loro serena crescita e formazione.
3.1 Nessun provvedimento di affidamento e di collocamento, deve essere adottato nei confronti della figlia (nata a [...], il [...]), essendo quest'ultima Persona_2 ormai maggiorenne.
3.2. Quanto al figlio minore (nato a [...], il [...]), Persona_1 tenuto conto che non risultano ragioni per derogare al regime di affidamento condiviso dello stesso e considerato anche la volontà espressa dal minore nel corso dell'audizione del 7 marzo 2024 (in particolare, il minore ha precisato di essere andato ad abitare con il padre «dopo sei mesi che mio padre se ne è andato di casa» cfr. file registrazione audiovisiva del 7 marzo 2024, in atti).
Premesso che è provato un fatto sopravvenuto dopo la pronuncia della separazione consensuale dei coniugi (28 gennaio 2020), deve disporsi il suo affidamento condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso il padre.
Riguardo alla regolamentazione del diritto di visita della madre non collocataria, tenuto conto dell'età del figlio minore (16 anni compiuti) e della volontà dallo stesso espressa in sede di audizione, si ritiene aderente al suo superiore interesse prevedere la facoltà per la stessa di incontrare e tenere con sé il figlio in base a liberi accordi tra madre e figlio, tenendo conto anche degli impegni scolastici ed extrascolastici del minore.
4. Sotto l'aspetto economico, il ricorrente ha chiesto disporsi che ciascuna delle parti provveda al mantenimento del figlio collocato presso di sé, domanda alla quale la resistente ha aderito.
Preliminarmente, va rilevato che, ai fini della determinazione del contributo per il mantenimento dei figli, sono irrilevanti le allegazioni di parte resistente circa il mancato contributo economico di nel soddisfare tutte le esigenze dei figli, dovendo il Tribunale accertare l'an ed Parte_1 il quantum del suddetto obbligo in base ai criteri previsti dalla legge.
4.1. Tanto premesso, con riferimento all'obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli, si deve osservare che, a seguito della separazione personale tra coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c. Quest'ultima disposizione, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando l'età dei figli lo richieda
- di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di
4 educazione, mentre il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 316-bis c.c. (come modificato dal D.Lgs. n.
149/2022), non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali
(cfr. Cass. civ., n. 3974/2002).
Tale quadro normativo non appare mutato anche alla luce del nuovo testo dell'art. 337-ter c.c., il quale prevede che ciascuno dei genitori sia tenuto a provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e la possibilità di stabilire, a tal fine, la corresponsione di un assegno periodico per realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando i parametri espressamente indicati dalla nuova disposizione.
Se, dunque, la realizzazione del principio di proporzionalità è la finalità primaria dell'assegno di mantenimento, ciò nondimeno la determinazione dell'ammontare di tale assegno deve tenere in considerazione le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto da questi in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Una valutazione sinottica dei criteri prefissati dalla normativa in esame conduce a ritenere che, per realizzare le finalità perequative cui è destinato l'istituto dell'assegno di mantenimento si debba procedere, innanzitutto, all'accertamento delle complessive disponibilità economiche del nucleo familiare.
Tale accertamento consente, per un verso, di quantificare la parte delle risorse economiche che la famiglia è concretamente in grado di destinare alle esigenze di mantenimento dei figli e, per altro verso, le proporzioni dell'apporto che ciascun coniuge può fornire per il soddisfacimento di tali esigenze.
Acquisiti tali dati di valutazione andrà, quindi, considerata l'effettiva misura dell'apporto dato dai singoli genitori al soddisfacimento delle esigenze della prole, valutata sia con riferimento ai tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, sia con riferimento a tutti gli ulteriori dati probatori acquisiti nel corso del giudizio circa i concreti atti di accudimento dei genitori, ivi compresi i compiti domestici e di cura materiale.
I dati economici in precedenza indicati, uniti alla valutazione della concreta misura dell'apporto fornito dai genitori alle esigenze dei figli consentono, quindi, di accertare la sussistenza o meno dei presupposti per la previsione di un assegno di mantenimento, nonché la misura di tale assegno, calcolata in modo tale da consentire ad entrambi i genitori di compartecipare in modo eguale al soddisfacimento delle esigenze della prole, tenendo conto della concreta ripartizione dei compiti di
5 accudimento.
Nella specie, quanto alla situazione economico-reddituale delle parti, il ricorrente ha allegato, quale fatto sopravvenuto rispetto alla separazione, di essere disoccupato essendo stato dichiarato non idoneo alla navigazione con verbale della commissione medica e di svolgere lavori occasionali (cfr. ricorso introduttivo). Circostanze, quest'ultime, non contestate dalla stessa resistente la quale: i) ha dichiarato di essere disoccupata (cfr. verbale d'udienza del 18 gennaio 2024); ii) ha allegato di percepire l'assegno unico per entrambi i figli e di essere affetta da OSA roncopatia e sindrome delle apnee notturne e di avere fatto richiesta per l'invalidità civile (cfr. pag. 4 della comparsa di risposta del 15 novembre 2023).
In primo luogo, risulta provato che a partire dal 13 ottobre 2021, è stato Parte_1 dichiarato «permanentemente non idoneo ai servizi della navigazione» con verbale della commissione medica permanente di 1° (v. allegato n. 3, al ricorso).
Inoltre, dalle indagini tributarie svolte nei confronti delle parti è emerso un peggioramento delle condizioni economiche di il quale ha prodotto: nell'anno 2022, un reddito Parte_1 complessivo pari a € 2.954,15, di cui € 525,00 a titolo di redditi da lavoro dipendente e € 2.429,15 a titolo di redditi esenti (v. allegati nn. 1 e 2, alla relazione della Guardia di Finanza di Mazara del
Vallo, depositata in data 18 luglio 2024); nell'anno 2023, un reddito complessivo pari a € 1.731,73 a titolo di redditi esenti (v. allegato n. 3, alla relazione della Guardia di Finanza di Mazara del Vallo, depositata in data 18 luglio 2024). È emerso, altresì, che è titolare di n. 2 carte Parte_1 postali attive presso e di un conto corrente bancario presso Intesa San Paolo s.p.a., Controparte_2 dai quali non si riscontrano movimentazioni rilevanti (v. allegati nn. 6 e 8, alla relazione della Guardia di Finanza di Mazara del Vallo, depositata in data 18 luglio 2024).
Quanto alla situazione reddituale della resistente, dalle indagini tributarie è emerso che la stessa ha prodotto: nell'anno 2022, un reddito complessivo pari a € 9.705,00 (v. allegato n. 4, alla relazione della Guardia di Finanza di Mazara del Vallo, depositata in data 18 luglio 2024); nell'anno 2023, un reddito complessivo pari a € 7.390,80 (v. allegato n. 5, alla relazione della Guardia di Finanza di
Mazara del Vallo, depositata in data 18 luglio 2024).
È emerso, altresì, che è titolare di n. 3 carte postali presso (v. allegato CP_1 Controparte_2
n. 9, alla relazione della Guardia di Finanza di Mazara del Vallo depositata in data 18 luglio 2024).
Pertanto, alla luce delle condizioni economiche sopra esposte e della concorde richiesta delle parti, deve disporsi che provveda al mantenimento del figlio minore collocato Parte_1 Per_1 presso di sé e alle spese straordinarie in suo favore.
4.2. Quanto al mantenimento della figlia , essendo quest'ultima divenuta maggiorenne in Per_2 corso di causa, può presumersi che la stessa sia economicamente non autosufficiente sulla base delle
6 allegazioni delle parti ed in assenza di specifiche domande in ordine al suo mantenimento.
Inoltre, è fatto pacifico e non contestato tra le parti (art. 115 c.p.c.) che la figlia continui a Per_2 risiedere con la madre.
In conclusione, tenuto conto della concorde richiesta delle parti, e di quando sopra esposto, deve disporsi che provveda al mantenimento della figlia maggiorenne e alle spese CP_1 Per_2 straordinarie in suo favore.
5. Quanto alla domanda della resistente «disporre che l'assegno unico venga versato per intero alla resistente» va osservato quanto segue.
Ai sensi dell'art. 2, comma 2, d.lgs n. 230 del 2021, l'assegno unico universale «spetta, nell'interesse del figlio, in parti uguali a chi esercita la responsabilità genitoriale, salvo quanto previsto dall'articolo 6, commi 4 e 5». A sensi dell'art. 6, comma 4, citato d.lgs. «L'assegno è corrisposto dall'INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. In caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario».
Inoltre, la circolare INPS n. 22/2023 e, in particolare, il successivo messaggio INPS n. 1714 del 20 aprile 2022 ha chiarito che «Il principio regolatore generale è che l'Assegno unico e universale è erogato in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale ovvero hanno
l'affidamento condiviso dei figli. Tuttavia, i genitori possono stabilire che il contributo venga interamente erogato solo a uno dei due, attestando in procedura l'accordo tra le parti. Ad eccezione alla regola generale di cui sopra, l'assegno viene sempre erogato interamente a un solo genitore se da un provvedimento del giudice o da un accordo scritto tra le parti risulta che quel genitore ha
l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale ovvero l'affidamento esclusivo. L'assegno viene altresì sempre erogato a un solo genitore se il giudice, nel provvedimento che disciplina la separazione di fatto, legale o il divorzio dei genitori, ha disposto che dei contributi pubblici usufruisca uno solo dei genitori».
In base alla suddetta normativa, dunque, nel caso di affidamento condiviso ed in assenza di espresso accordo tra le parti, l'assegno unico universale deve, di regola, essere goduto al 50% da ciascun genitore affidatario, salvo che il giudice non disponga motivatamente in senso diverso.
Tale principio, inoltre, deve ritenersi esteso anche ai figli maggiorenni non economicamente autosufficienti e che risiedono con uno dei genitori.
Nel caso di specie, considerato che la figlia maggiorenne risiede con la madre e che il figlio Per_2 minore è stato collocato prevalentemente presso il padre, deve disporsi l'attribuzione a Per_1 CP_1
della quota dell'assegno unico universale riferita alla figlia e l'attribuzione a
[...] Per_2 Parte_1 della quota dell'assegno unico universale riferita al figlio minore .
[...] Per_1
7 6. In considerazione del complessivo esito del giudizio (concorde richiesta delle parti in ordine alla domanda di affidamento e di mantenimento dei figli e accoglimento parziale della domanda di corresponsione dell'assegno unico proposta dalla resistente), ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., le spese processuali devono essere compensate per la quota di 1/2 e, per la restante quota di 1/2, la resistente deve essere condannata alla rifusione in favore dell'Erario, stante l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato del ricorrente (v. delibera di ammissione, allegata al ricorso).
La liquidazione delle spese processuali viene effettuata, limitatamente alla quota di 1/2 non oggetto di compensazione, nell'importo indicato in dispositivo, in base ai parametri dettati dal D.M. n. 55 del
2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 2022.
In particolare, deve rilevarsi - quanto alla determinazione del valore della controversia, ai sensi dell'art. 5, comma 5, D.M. citato - che trattasi di giudizio di cognizione davanti al Tribunale di valore indeterminabile e di complessità bassa.
Quanto ai parametri per la determinazione dei compensi previsti dall'art. 4 D.M. citato - valutati le caratteristiche e la natura dell'attività prestata, il modesto numero delle questioni di fatto e di diritto trattate e la loro modesta difficoltà e complessità, si ritiene congruo liquidare un compenso ai valori minimi per le fasi del giudizio effettivamente svolte (di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale) oltre ad una somma per il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, oltre oneri fiscali e previdenziali come per legge.
Deve precisarsi che non si procede all'applicazione della riduzione della metà del compenso, ai sensi degli artt. 82 e 130 del d.P.R. n. 115 del 2002, non essendo prevista una corrispondenza tra quanto liquidato con decreto in favore del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e quanto disposto in pagamento a favore dello Stato con sentenza (Cass. civ., n. 22017/2018. Conforme
Cass civ., n. 11590/2019).
Per questi motivi
Il Tribunale, come sopra composto, ogni contraria istanza, eccezione e difesa rigettata e/o assorbita,
a parziale modifica delle condizioni di separazione statuite con decreto di omologa n. 764/2020 del
28 gennaio 2020 (causa n. 2324/2019 R.G.), definitivamente pronunciando:
1) Dispone l'affidamento condiviso del figlio minore (nato a [...] Persona_1
Vallo, il 18 settembre 2008) ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso il padre, con diritto di visita della madre secondo liberi incontri con il figlio, tenendo conto anche degli impegni scolastici ed extrascolastici del minore.
2) Dispone che provveda al mantenimento del figlio minore Parte_1 Per_1
e alle spese straordinarie in suo favore.
[...]
3) Dispone che provveda al mantenimento della figlia maggiorenne CP_1 Pt_1
8 e alle spese straordinarie in suo favore. Per_2
4) Dispone l'attribuzione a della quota di assegno unico universale riferita alla figlia CP_1 ed a della quota di assegno unico universale riferita al figlio Persona_2 Parte_1 minore . Persona_1
5) Condanna alla rifusione, in favore dell'Erario, della quota di 1/2 delle spese CP_1 processuali, quota che liquida in € 1.904,50, oltre ad una somma per il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, oltre oneri fiscali e previdenziali come per legge.
6) Compensa le spese processuali fra le parti per la restante quota di 1/2.
Manda la cancelleria per le comunicazioni e per quanto di competenza.
Così deciso, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale ordinario di Marsala, in data
17 luglio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Antonino Campanella dott. Francesco Paolo Pizzo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice estensore dott. Antonino Campanella e dal Presidente dott. Francesco Paolo Pizzo.
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