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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 03/04/2025, n. 456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 456 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4841/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Prima
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4841/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PIEMONTE Parte_1 C.F._1
GIANLUCA
RICORRENTE contro
DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 2 aprile 2025 parte ricorrente chiedeva: “la rettificazione di attribuzione di sesso, con ordine all'Ufficiale di stato civile del comune di LI dove è stato compilato l'atto di nascita di parte ricorrente, o di qualsiasi altro competente, di effettuare la rettificazione nel relativo registro, nel senso che alla indicazione del sesso maschile ivi contenuta deve sostituirsi l'indicazione del sesso
“femminile” e con indicazione del nome “ ” in sostituzione del nome;
Controparte_2 Pt_1
• dare atto che, a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 31 comma IV, d.lgs
150/2011, come da sentenza n. 143/2024 della Corte Costituzionale, non è più necessaria pagina 1 di 5 l'autorizzazione del Tribunale ai fini del trattamento medico-chirurgico di adeguamento dei propri caratteri sessuali a quelli del genere opposto;
• ordinare alla Cancelleria di comunicare la sentenza all'Ufficiale di stato civile”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 30.12.2024 parte ricorrente deduceva:
- di essere nata con caratteri biologici, anatomici e genitali maschili, con conseguente attribuzione nell'atto di nascita del genere “maschio”;
- di presentare una forte, determinata e permanente identificazione nel genere opposto;
- di esternare la propria identità psico-sessuale come femmina, per la percezione di un disturbo della propria identità di genere dovuto alla dissonanza della componente psicologica con quella biologica e di presentarsi in qualsiasi ambiente sociale con il nome femminile
[...]
; CP_2
- che le era stata diagnosticata la “disforia di genere” e di avere deciso di sottoporsi a terapia ormonale per l'assegnazione del sesso femminile, essendo il percorso scelto serio ed irreversibile;
- di avere stato libero.
Ciò premesso, parte ricorrente chiedeva la correzione anagrafica del genere.
Con decreto del 7.1.2025 veniva disposto il mutamento del rito ex art. 473bis, comma 3, c.p.c., in quanto l'art. 31 D.Lgs. 150/2011, come modificato ad ottobre 2024, prevede che le controversie, introdotte dopo il 28.2.2023, aventi ad oggetto la rettificazione di attribuzione di sesso ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 aprile 1982, n. 164, sono regolate dal rito dei procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie.
Parte convenuta non si costituiva e veniva dichiarata contumace.
Espletati gli incombenti di rito, la causa viene decisa con sentenza.
Quanto riferito da parte ricorrente trova conferma nella documentazione medica allegata che certifica la diagnosi, il percorso effettuato, la stabilità dell'identificazione di genere femminile e la sofferenza patita dalla parte ricorrente per la discrepanza tra l'identificazione anagrafica ed il suo il sentire (ed apparire) al femminile.
In particolare, parte ricorrente produceva sia la relazione della psicologa, dott.ssa nella quale Per_1
veniva diagnosticata una disforia di genere legata ad un'identità di genere nucleare femminile e ad un'espressione di genere femminile associate ad un sesso biologico maschile e nella quale si pagina 2 di 5 evidenziava la consapevolezza nel paziente dell'irreversibilità del percorso scelto, che la documentazione rilasciata dalla struttura pubblica Auxologico di Milano. In particolare, veniva descritta la terapia femminilizzante prescritta e assunta dalla parte dal 2024 e si dava atto degli interventi eseguiti a gennaio 2025 per intensa disforia, cioè liposuzione e femminilizzazione dei fianchi
(doc. 2, 3, 4).
Nelle conclusioni della relazione del 5.2.2025 dell'Istituto Auxologico veniva ribadita la consapevolezza nel paziente dell'irreversibilità del percorso.
Da ultimo, la parte compariva all'udienza del 2 aprile 2025 indossando un abbigliamento tipicamente femminile.
Sussistono dunque i presupposti giustificativi dell'attribuzione alla parte, anche a livello anagrafico, della dimensione femminile che sente come propria.
È principio acquisito infatti che la rettificazione dei dati anagrafici non richieda la realizzazione di interventi chirurgici o di richiesta di autorizzazione a sottoporvisi, e ciò in forza di quanto previsto dalla legge 164/1982 come successivamente modificata dal D. Lgs. 150/2011 e costituzionalmente interpretata nelle sentenze della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale.
Quanto a quest'ultima si richiama in particolare la sentenza n. 221/2015, la quale afferma che "come rilevato, infatti, da questa Corte nella sentenza n. 161 del 1985, la legge n. 164 del 1982 accoglie «un concetto di identità sessuale nuovo e diverso rispetto al passato, nel senso che ai fini di una tale identificazione viene conferito rilievo non più esclusivamente agli organi genitali esterni, quali accertati al momento della nascita ovvero “naturalmente” evolutisi, sia pure con l'ausilio di appropriate terapie medico-chirurgiche, ma anche ad elementi di carattere psicologico e sociale.
Presupposto della normativa impugnata è, dunque, la concezione del sesso come dato complesso della personalità determinato da un insieme di fattori, dei quali deve essere agevolato o ricercato
l'equilibrio, privilegiando – poiché la differenza tra i due sessi non è qualitativa, ma quantitativa – il o
i fattori dominanti. La legge 164 si colloca, dunque, nell'alveo di una civiltà giuridica in evoluzione, sempre più attenta ai valori, di libertà e dignità, della persona umana, che ricerca e tutela anche nelle situazioni minoritarie ed anomale….interpretata alla luce dei diritti della persona – ai quali il legislatore italiano, con l'intervento legislativo in esame, ha voluto fornire riconoscimento e garanzia
– la mancanza di un riferimento legislativo alle modalità (chirurgiche, ormonali, ovvero conseguenti ad una situazione congenita) attraverso le quali si realizzi la modificazione, porta ad escludere la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali”. “Viene, quindi, lasciato all'interprete il compito di definire il perimetro di tali
pagina 3 di 5 modificazioni e, per quanto qui rileva, delle modalità attraverso le quali realizzarle” (sent. cit.).
Tale principio è stato ribadito dalla Consulta con sent n. 180 del 1377/2017: “Alla luce dei principi affermati nella sentenza n. 221 del 2015, va ribadito che l'interpretazione costituzionalmente adeguata della legge n. 164 del 1982 consente di escludere il requisito dell'intervento chirurgico di normoconformazione. E tuttavia ciò non esclude affatto, ma anzi avvalora, la necessità di un accertamento rigoroso non solo della serietà e univocità dell'intento, ma anche dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata;
percorso che corrobora e rafforza l'intento così manifestato”.
In coerenza con tali affermazioni la Suprema Corte ha escluso, anche in sede d'interpretazione logica, che la considerazione sistematica degli artt. l e 3 della legge n. 162 del 1984 imponga la preventiva demolizione (totale o parziale) dei caratteri sessuali anatomici primari per poter accedere al riconoscimento anagrafico dell'altro genere, statuendo per contro che una lettura conforme a
Costituzione della disposizione censurata porta a riconoscere il diritto alla rettificazione anagrafica, purché risulti accertato, anche attraverso l'opportuna documentazione medico-psicologica, «lo svolgimento di un processo di acquisizione dell'identità di genere “serio e univoco nel percorso scelto” e “compiuto nell'approdo finale”» (Cass. 20/7/2015, n. 15138).
Tale è il caso di specie.
Infine, nulla osta agli interventi chirurgici necessari affinchè la parte possa adeguare i propri caratteri ed organi sessuali, primari e secondari, da maschili a femminili.
Non è, invece, più necessaria un'autorizzazione da parte del Tribunale, avendo la Corte Costituzionale, con pronuncia n. 143/2024, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n.
150 del 2011 - per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. - nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso Tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso (come avvenuto nella presente fattispecie).
In particolare, la Corte Costituzionale ha evidenziato che la previsione dell'autorizzazione agli interventi da parte del Tribunale è divenuta irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015, n. 15138, e successivamente della sentenza della Corte Costituzionale n. 221 del 2015 sopra richiamate.
Tale evoluzione giurisprudenziale ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un «possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pagina 4 di 5 pieno benessere psicofisico». Agli effetti della rettificazione è necessario e sufficiente l'accertamento dell'«intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata».
Potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico- comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione.
Laddove la parte abbia dimostrato di aver completato un percorso individuale irreversibile di transizione, l'intervento chirurgico di adeguamento dei residui caratteri del sesso anagrafico non è necessario alla pronuncia medesima, sicché la prescritta autorizzazione giudiziale non corrisponde più alla ratio legis.
*
Spese irripetibili per la natura del procedimento.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accertato quanto in premessa, dispone la rettificazione di sesso di , nato il Parte_1
13.3.1983 a LI, attribuendo il sesso femminile ed il prenome di , in Controparte_2
luogo di;
Pt_1
2) ordina la rettificazione dell'atto di nascita iscritto nei registri del Comune di LI (atto di nascita n. 1465, parte I, serie A, anno 1983) conformemente a quanto disposto nel capo che precede;
3) nulla osta a che parte ricorrente si sottoponga a tutti i trattamenti medico-chirurgici necessari per adeguare i propri caratteri e organi sessuali (primari e secondari) da maschili a femminili
4) dichiara irripetibili le spese di lite.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Busto Arsizio, camera di consiglio del 2 aprile 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Alessandra Ardito dott.ssa Maria Eugenia Pupa
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Prima
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4841/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PIEMONTE Parte_1 C.F._1
GIANLUCA
RICORRENTE contro
DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 2 aprile 2025 parte ricorrente chiedeva: “la rettificazione di attribuzione di sesso, con ordine all'Ufficiale di stato civile del comune di LI dove è stato compilato l'atto di nascita di parte ricorrente, o di qualsiasi altro competente, di effettuare la rettificazione nel relativo registro, nel senso che alla indicazione del sesso maschile ivi contenuta deve sostituirsi l'indicazione del sesso
“femminile” e con indicazione del nome “ ” in sostituzione del nome;
Controparte_2 Pt_1
• dare atto che, a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 31 comma IV, d.lgs
150/2011, come da sentenza n. 143/2024 della Corte Costituzionale, non è più necessaria pagina 1 di 5 l'autorizzazione del Tribunale ai fini del trattamento medico-chirurgico di adeguamento dei propri caratteri sessuali a quelli del genere opposto;
• ordinare alla Cancelleria di comunicare la sentenza all'Ufficiale di stato civile”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 30.12.2024 parte ricorrente deduceva:
- di essere nata con caratteri biologici, anatomici e genitali maschili, con conseguente attribuzione nell'atto di nascita del genere “maschio”;
- di presentare una forte, determinata e permanente identificazione nel genere opposto;
- di esternare la propria identità psico-sessuale come femmina, per la percezione di un disturbo della propria identità di genere dovuto alla dissonanza della componente psicologica con quella biologica e di presentarsi in qualsiasi ambiente sociale con il nome femminile
[...]
; CP_2
- che le era stata diagnosticata la “disforia di genere” e di avere deciso di sottoporsi a terapia ormonale per l'assegnazione del sesso femminile, essendo il percorso scelto serio ed irreversibile;
- di avere stato libero.
Ciò premesso, parte ricorrente chiedeva la correzione anagrafica del genere.
Con decreto del 7.1.2025 veniva disposto il mutamento del rito ex art. 473bis, comma 3, c.p.c., in quanto l'art. 31 D.Lgs. 150/2011, come modificato ad ottobre 2024, prevede che le controversie, introdotte dopo il 28.2.2023, aventi ad oggetto la rettificazione di attribuzione di sesso ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 aprile 1982, n. 164, sono regolate dal rito dei procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie.
Parte convenuta non si costituiva e veniva dichiarata contumace.
Espletati gli incombenti di rito, la causa viene decisa con sentenza.
Quanto riferito da parte ricorrente trova conferma nella documentazione medica allegata che certifica la diagnosi, il percorso effettuato, la stabilità dell'identificazione di genere femminile e la sofferenza patita dalla parte ricorrente per la discrepanza tra l'identificazione anagrafica ed il suo il sentire (ed apparire) al femminile.
In particolare, parte ricorrente produceva sia la relazione della psicologa, dott.ssa nella quale Per_1
veniva diagnosticata una disforia di genere legata ad un'identità di genere nucleare femminile e ad un'espressione di genere femminile associate ad un sesso biologico maschile e nella quale si pagina 2 di 5 evidenziava la consapevolezza nel paziente dell'irreversibilità del percorso scelto, che la documentazione rilasciata dalla struttura pubblica Auxologico di Milano. In particolare, veniva descritta la terapia femminilizzante prescritta e assunta dalla parte dal 2024 e si dava atto degli interventi eseguiti a gennaio 2025 per intensa disforia, cioè liposuzione e femminilizzazione dei fianchi
(doc. 2, 3, 4).
Nelle conclusioni della relazione del 5.2.2025 dell'Istituto Auxologico veniva ribadita la consapevolezza nel paziente dell'irreversibilità del percorso.
Da ultimo, la parte compariva all'udienza del 2 aprile 2025 indossando un abbigliamento tipicamente femminile.
Sussistono dunque i presupposti giustificativi dell'attribuzione alla parte, anche a livello anagrafico, della dimensione femminile che sente come propria.
È principio acquisito infatti che la rettificazione dei dati anagrafici non richieda la realizzazione di interventi chirurgici o di richiesta di autorizzazione a sottoporvisi, e ciò in forza di quanto previsto dalla legge 164/1982 come successivamente modificata dal D. Lgs. 150/2011 e costituzionalmente interpretata nelle sentenze della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale.
Quanto a quest'ultima si richiama in particolare la sentenza n. 221/2015, la quale afferma che "come rilevato, infatti, da questa Corte nella sentenza n. 161 del 1985, la legge n. 164 del 1982 accoglie «un concetto di identità sessuale nuovo e diverso rispetto al passato, nel senso che ai fini di una tale identificazione viene conferito rilievo non più esclusivamente agli organi genitali esterni, quali accertati al momento della nascita ovvero “naturalmente” evolutisi, sia pure con l'ausilio di appropriate terapie medico-chirurgiche, ma anche ad elementi di carattere psicologico e sociale.
Presupposto della normativa impugnata è, dunque, la concezione del sesso come dato complesso della personalità determinato da un insieme di fattori, dei quali deve essere agevolato o ricercato
l'equilibrio, privilegiando – poiché la differenza tra i due sessi non è qualitativa, ma quantitativa – il o
i fattori dominanti. La legge 164 si colloca, dunque, nell'alveo di una civiltà giuridica in evoluzione, sempre più attenta ai valori, di libertà e dignità, della persona umana, che ricerca e tutela anche nelle situazioni minoritarie ed anomale….interpretata alla luce dei diritti della persona – ai quali il legislatore italiano, con l'intervento legislativo in esame, ha voluto fornire riconoscimento e garanzia
– la mancanza di un riferimento legislativo alle modalità (chirurgiche, ormonali, ovvero conseguenti ad una situazione congenita) attraverso le quali si realizzi la modificazione, porta ad escludere la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali”. “Viene, quindi, lasciato all'interprete il compito di definire il perimetro di tali
pagina 3 di 5 modificazioni e, per quanto qui rileva, delle modalità attraverso le quali realizzarle” (sent. cit.).
Tale principio è stato ribadito dalla Consulta con sent n. 180 del 1377/2017: “Alla luce dei principi affermati nella sentenza n. 221 del 2015, va ribadito che l'interpretazione costituzionalmente adeguata della legge n. 164 del 1982 consente di escludere il requisito dell'intervento chirurgico di normoconformazione. E tuttavia ciò non esclude affatto, ma anzi avvalora, la necessità di un accertamento rigoroso non solo della serietà e univocità dell'intento, ma anche dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata;
percorso che corrobora e rafforza l'intento così manifestato”.
In coerenza con tali affermazioni la Suprema Corte ha escluso, anche in sede d'interpretazione logica, che la considerazione sistematica degli artt. l e 3 della legge n. 162 del 1984 imponga la preventiva demolizione (totale o parziale) dei caratteri sessuali anatomici primari per poter accedere al riconoscimento anagrafico dell'altro genere, statuendo per contro che una lettura conforme a
Costituzione della disposizione censurata porta a riconoscere il diritto alla rettificazione anagrafica, purché risulti accertato, anche attraverso l'opportuna documentazione medico-psicologica, «lo svolgimento di un processo di acquisizione dell'identità di genere “serio e univoco nel percorso scelto” e “compiuto nell'approdo finale”» (Cass. 20/7/2015, n. 15138).
Tale è il caso di specie.
Infine, nulla osta agli interventi chirurgici necessari affinchè la parte possa adeguare i propri caratteri ed organi sessuali, primari e secondari, da maschili a femminili.
Non è, invece, più necessaria un'autorizzazione da parte del Tribunale, avendo la Corte Costituzionale, con pronuncia n. 143/2024, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n.
150 del 2011 - per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. - nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso Tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso (come avvenuto nella presente fattispecie).
In particolare, la Corte Costituzionale ha evidenziato che la previsione dell'autorizzazione agli interventi da parte del Tribunale è divenuta irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015, n. 15138, e successivamente della sentenza della Corte Costituzionale n. 221 del 2015 sopra richiamate.
Tale evoluzione giurisprudenziale ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un «possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pagina 4 di 5 pieno benessere psicofisico». Agli effetti della rettificazione è necessario e sufficiente l'accertamento dell'«intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata».
Potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico- comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione.
Laddove la parte abbia dimostrato di aver completato un percorso individuale irreversibile di transizione, l'intervento chirurgico di adeguamento dei residui caratteri del sesso anagrafico non è necessario alla pronuncia medesima, sicché la prescritta autorizzazione giudiziale non corrisponde più alla ratio legis.
*
Spese irripetibili per la natura del procedimento.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accertato quanto in premessa, dispone la rettificazione di sesso di , nato il Parte_1
13.3.1983 a LI, attribuendo il sesso femminile ed il prenome di , in Controparte_2
luogo di;
Pt_1
2) ordina la rettificazione dell'atto di nascita iscritto nei registri del Comune di LI (atto di nascita n. 1465, parte I, serie A, anno 1983) conformemente a quanto disposto nel capo che precede;
3) nulla osta a che parte ricorrente si sottoponga a tutti i trattamenti medico-chirurgici necessari per adeguare i propri caratteri e organi sessuali (primari e secondari) da maschili a femminili
4) dichiara irripetibili le spese di lite.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Busto Arsizio, camera di consiglio del 2 aprile 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Alessandra Ardito dott.ssa Maria Eugenia Pupa
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