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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 22/12/2025, n. 6136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 6136 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 8549/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
III SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice unico dott. Gaetano Cataldo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. in epigrafe, promossa da:
, nato a [...] il [...] (C. F.: Parte_1
) e , nata a [...] il [...] (C. F.: C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Michele Costanzo;
CodiceFiscale_2
CONTRO
, nato a [...] il [...] (C. F.: ), rappresentato e CP_1 C.F._3 difeso dall'avv. Carmela Marisa Coco;
Conclusioni: in motivazione.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I sig.ri e hanno chiesto al Tribunale di condannare il sig. a corrispondergli Parte_1 Pt_2 CP_1 una somma indicativamente pari ad euro 5.871,23, oltre interessi e rivalutazione, asseritamente dovuta a titolo di risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell'insorgere di lesioni e fessurazioni dell'intonaco verificatesi all'interno dell'appartamento di loro proprietà, sito in Catania, via Gen. Ameglio n. 13, palazzina C, piano secondo, interno C, ed ascrivibili ai lavori di ristrutturazione eseguiti nell'unità immobiliare sita al piano superiore, di proprietà del convenuto.
A fondamento della domanda, gli attori hanno dedotto che: dal settembre del 2018 al dicembre del 2019, il ffettuava lavori di ristrutturazione all'interno della propria unità immobiliare mediante CP_1
l'ausilio di macchinari percussori;
l'utilizzo di detti macchinari, per l'effetto delle “vibrazioni e scuotimenti” conseguenti, provocava, unitamente ad un forte disagio psichico negli attori e nei loro familiari, fessurazioni che corrono lungo il soffitto dell'appartamento di loro proprietà nonché in prossimità dell'attaccatura tra le pareti ed il soffitto medesimo;
rilevavano altresì, in alcune porzioni del controsoffitto, il distacco dell'intonaco nonché, in talune pareti, visibili “bolle” che minavano e minano tuttora la regolarità della superficie delle pareti stesse;
detto nesso di derivazione eziologica tra i lavori eseguiti ed i danni lamentati veniva confermato dall'ing. , perito incaricato Persona_1 da parte attrice, il quale, nella relazione tecnica redatta in conseguenza di sopralluogo, così affermava: ”si evince che nella quasi totalità del soffitto siano presenti delle piccole ma evidenti microfessurazioni che sono state provocate da notevoli e ripetute vibrazioni derivanti da lavori di ristrutturazione, che hanno riguardato l'appartamento sovrastante, che sono stati effettuati, a detta del committente, a fasi alterne in un periodo che va dal settembre 2018 ad oggi”; rappresentavano, dunque, la problematica al proprietario dell'immobile sovrastante;
nel mese di settembre 2020, veniva effettuato un sopralluogo congiunto al quale, però, non è seguito alcun intervento di ripristino.
Essendo rimasto privo di riscontro l'invito alla stipula di convenzione di negoziazione assistita, i sig.ri e hanno, dunque, adito l'intestato Tribunale chiedendo che venisse riconosciuta la Parte_1 Pt_2 responsabilità del convenuto ex art. 2043 c. c. (salvo diversa qualificazione ad opera del Giudice) e la condanna del medesimo al risarcimento dei danni subiti meglio descritti e quantificati nella perizia di parte depositata in atti.
A sostegno delle proprie ragioni, parte attrice ha prodotto documentazione (tra cui riproduzioni fotografiche dei luoghi e relazione tecnica di parte a firma del dott. ing. ) e ha chiesto Persona_1
l'ammissione dell'interrogatorio formale del convenuto e della c. t. u. volta alla quantificazione dei danni e dei costi per il ripristino dell'immobile di proprietà.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituito in giudizio il sig. il quale ha chiesto il rigetto della CP_1 domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto e non provata, con vittoria delle spese di lite. A fondamento delle proprie difese, ha declinato ogni responsabilità per i danni asseritamente subiti dagli attori evidenziando l'assenza di prova non solo dei fatti narrati, fondati su mere supposizioni e mai verificati, ma anche dell'entità e conseguenzialità dei danni lamentati con i lavori eseguiti. H evidenziato, altresì, la genericità della descrizione degli avvenimenti contestati nonché l'assenza di valenza probatoria della consulenza di parte depositata in atti nella quale l'ing. Per_1
si è limitato a descrivere e quantificare i danni senza accertare il nesso causale tra l'evento ed
[...] il presunto danno da ricondursi, a detta del convenuto, non ai lavori di ristrutturazione dal medesimo eseguiti bensì “al forte terremoto che vi fu proprio a dicembre del 2018, il quale era stato preceduto da diversi altri terremoti di intensità minore, ma che hanno provocato danni in tutti gli edifici di Catania e provincia”.
Chiesti ed assegnati i termini prodromici alla cristallizzazione del thema decidendum e del thema probandum, l'attrice, con la memoria ex art. 183, co. VI, n. 1, c. p. c. ha replicato alle difese ed eccezioni del in specie in ordine all'eziologia dei danni lamentati (“Non è vero che alcun CP_1 terremoto abbia provocato i danni lamentati dagli attori, tantomeno il terremoto che nell'anno 2018 ha interessato la zona di Zafferana Etnea, segnatamente la Frazione di Fleri del Comune di Zafferana, ma che non ha colpito certamente la città di Catania e non ha certamente provocato danni, ingenti o meno, tanto, per quanto a conoscenza degli attori, nella città di Catania quanto, per certa conoscenza degli attori, all'immobile di proprietà degli attori medesimi, come, per quanto a conoscenza degli attori stessi, ad alcun altro appartamento dello stabile condominiale”).
In via istruttoria parte attrice ha insistito nelle istanze istruttorie già formulate in seno al libello introduttivo e ha chiesto ammettersi, altresì, prova per testi.
Il convenuto ha insistito nelle proprie difese ed eccezioni (“Ritenendo surreale la lamentela e la richiesta da parte dell'attore, il convenuto, contestava quanto lamentato, che poteva eventualmente ricondursi, al forte terremoto che vi fu proprio a dicembre del 2018, il quale era stato preceduto da diversi altri terremoti di intensità minore”), difendendo la bontà del proprio operato (“In riferimento all'abbattimento delle pareti, veniva utilizzato una comunissima “ , che non determina CP_2 in alcun modo smottamenti, trattandosi solo ed esclusivamente di pareti divisorie e non certo di muri portanti”) e criticando la condotta tenuta dagli odierni attori (“L'attore volendo ricondurre a tutti i costi la responsabilità dei danni nel proprio appartamento al sig. …“ Orbene, questi danni… CP_1 sono dovute ad errate lavorazioni effettuate dal cartongessista e dal pittore, come si può tranquillamente verificare anche da chi non ha alcuna competenza, per la presenza di rattoppi e materiali, che sono stati posti in opera in modo grossolano e disomogeneo, che nel tempo hanno fatto emergere i danni lamentati dall'odierno attore.”).
La causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti ed esperimento di c. t. u. a cura dell'Ing. al quale è stato dato mandato dal g. Persona_2
i., con ordinanza resa in data 15 marzo 2022, di verificare “lo stato dell'immobile degli attori in rapporto a quanto lamentato in citazione” e di accertare “in particolare, la sussistenza o meno dei danni specificamente lamentati dagli attori all'interno del loro immobile, indicando in caso di positivo accertamento la loro entità ai fini risarcitori e – ove effettivamente verificabile – la loro eziologia”.
Espletati gli accertamenti del caso, il c. t. u. ha così concluso: “1) lo stato di conservazione dell'appartamento è ottimo a meno di lesioni localizzate nei controsoffitti e in alcune pareti di dimensione limitata la cui eziologia non può essere determinata in modo univoco;
2) il bagno presenta lesioni nell'intradosso del solaio dovute ad umidità da infiltrazione;
3) le difformità riscontrate sull'intonaco di alcune pareti e solai non sono ascrivibili a distacco dal supporto ma a possibili difetti di esecuzione.”
In risposta alle osservazioni articolate dal c. t. p. di parte attrice, il c. t. u. ha confermato le proprie conclusioni, fornendo alcune precisazioni: “Nelle sue note l'ing. contesta le valutazioni del Per_1 sottoscritto in merito alle cause che hanno determinato le lamentate lesioni nell'appartamento. Egli assume come dato di fatto che vi sia un univoco rapporto causale tra le lesioni e l'attività edilizia svolta nell'appartamento superiore senza spiegare tecnicamente ad esempio come si possano deformare delle finiture parietali senza distaccarsi dal supporto a seguito di azioni meccaniche di vibrazione. Per ciò che concerne le lesioni ed i distaccamenti intradossali si ribadisce che il sottoscritto non esclude la possibilità che le vibrazioni soprastanti possano esserne causa, ma parimenti non può escludere altre possibili cause, più o meno probabili.”, “si ricorda che un C.T.U. nell'espletamento del mandato ha l'obbligo di rispettarlo nel modo più aderente possibile. Infatti la richiesta del G.U. era la seguente: … indicando in caso di positivo accertamento la loro entità ai fini risarcitori e – ove effettivamente verificabile – la loro eziologia…; per cui il sottoscritto non avendo riscontrato ulteriori elementi verificabili che possano oggettivamente fornire un rapporto di nesso causale tra le vibrazioni da demolizione e le lesioni riscontrate ha l'obbligo di prospettare altre possibili cause.”.
Ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del 23 settembre 2025, sulle conclusioni delle parti - di integrale riproposizione delle rispettive domande, difese ed eccezioni, comprese quelle di natura istruttoria - la causa è stata posta in decisione.
*** All'esito dell'istruttoria espletata a mezzo della documentazione acquisita e dell'espletata c. t. u., la domanda risarcitoria formulata da parte attrice deve essere rigettata attesa la sua infondatezza.
Si evince dalla narrativa dell'atto introduttivo che il tecnico di parte attrice ha rilevato la presenza, nell'immobile dei sig.ri e , di diffuse lesioni alle pareti ed ai solai dei diversi Parte_1 Pt_2 ambienti, nel tempo accresciutesi per ampiezza e quantità, e fenomeni deleteri di disgregazione dell'intonaco, e che la derivazione causale di tali fenomeni è certamente riconducibile ai lavori effettuati dal sulla sua sovrastante proprietà mediante l'utilizzo di macchinari percussori CP_1 implicante “notevoli e ripetute vibrazioni”.
In ordine a tali allegazioni di parte attrice, contestate integralmente dal convenuto, occorre subito rilevare come la documentazione prodotta in giudizio dalla prima non costituisca prova dei fatti da essa dedotti.
Infatti, al di là della produzione dei rispettivi titoli di proprietà delle parti in causa e del materiale fotografico inerente agli immobili, non vi è alcuna prova che i danni lamentati dagli attori siano derivati causalmente dalle attività edilizie poste in essere dal convenuto sull'immobile di sua pertinenza.
Certamente non costituisce prova dei fatti allegati in giudizio la consulenza tecnica di parte prodotta dagli attori: “La perizia stragiudiziale non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito che, peraltro, non è obbligato in nessun caso a tenerne conto” (Cass., Sez. I, ord. n. 5667/2025; Cass., Sez. V, ord. n. 33503/2018; Cass., Sez. III, ord. n. 9551/2009).
Ciò precisato, va altresì rilevato che parte attrice ha fatto istanza per la nomina di una c. t. u. “ai fini della quantificazione della misura dei danni e dei costi per il ripristino dell'immobile di proprietà di parte attrice allo status quo ante il danneggiamento”, quindi, per lo più diretta a quantificare i danni subiti, dando evidentemente per già acquisita la prova del nesso causale dei lamentati danni, della quale era onerata.
Pertanto, sotto il profilo del mancato soddisfacimento dell'onere della prova da parte degli attori, ciò sarebbe sufficiente per rigettare le loro domande.
Tuttavia, nel merito delle questioni sollevate dagli stessi, occorre aggiungere che la disposta c. t. u., con ragionamento piano e coerente, immune da vizi logici e da intrinseche contraddizioni, giungendo alle conclusioni che qui si condividono, ha completamente disatteso le allegazioni attoree.
Il c. t. u. nominato, - letti gli atti di causa e la documentazione prodotta, quindi avute presenti le allegazioni e difese svolte nel presente giudizio - operando nel contraddittorio con i c. t. p. nominati, eseguite col consenso delle parti indagini esplorative ed effettuati rilievi fotografici dei luoghi, ha, infatti, risposto, in ordine al primo quesito, che l'appartamento di parte attrice “si presentava generalmente in ottimo stato di conservazione, naturalmente al netto delle lesioni riscontrate e di seguito documentate. Più precisamente in alcuni ambienti sono state rilevate microlesioni sulla pittura parietale e sui controsoffitti. Inoltre, una parete del corridoio presentava leggeri avvallamenti. Situazione più evidente è stata riscontrata nel soffitto del bagno, ove le lesioni sono più vistose e ramificate, oltre alla presenza di un'area di distacco in corrispondenza di un angolo”. Quanto ai danni lamentati da parte attrice e alla loro eziologia, il c. t. u. ha riscontrato tre differenti tipologie di lesioni: microlesioni, distacchi di intonaco e lesioni da rigonfiamento. In ordine alle prime due tipologie di lesioni il c. t. u. ha così concluso: “non è possibile identificare con certezza assoluta un rapporto diretto di causa-effetto rispetto agli interventi di ristrutturazione effettuati nel 2019 dal sig. nel suo appartamento, come lamentato dai ricorrenti. Le due tipologie di lesione possono CP_1 infatti essere generate anche da cause diverse dalla vibrazione meccanica, quali la vibrazione da evento sismico o la dilatazione termica delle strutture portanti in c. a.”. Quanto alle suindicate lesioni da rigonfiamento, il c. t. u. ha affermato di averle rilevate esclusivamente nel vano bagno di parte attrice e come la loro presenza sia indicativa di un processo in atto di ossidazione e conseguente aumento di volume dei ferri d'armatura del solaio, processo da imputarsi, nella generalità dei casi, a fenomeni infiltrativi. Non ha, comunque, riscontrato, la presenza di macchie di umidità.
In seno al libello introduttivo, parte attrice ha lamentato la presenza, in talune pareti del proprio appartamento, di visibili “bolle” che minano la regolarità della superficie delle pareti stesse. In ordine a questa problematica, il c. t. u. nominato non è riuscito ad individuare alcun rapporto di causa-effetto tra le vibrazioni soprastanti e la deformazione dell'intonaco della suddetta parete atteso il mancato distacco dal supporto.
La relazione peritale, trasmessa alle parti, ha suscitato rilievi critici da parte del consulente di parte attrice;
anche a tali osservazioni il c. t. u. ha risposto in modo convincente, ribadendo, tra l'altro, di non escludere la possibilità che le vibrazioni conseguenti ai lavori effettuati nell'immobile di parte convenuta possano essere causa dei danni lamentati da parte attrice, ma di non potere assolutamente, al contempo, escludere altre possibili cause, più o meno probabili (quali le vibrazioni da evento sismico).
Da evidenziare, inoltre, come il c. t. u. incaricato abbia, nelle proprie conclusioni, imputato le difformità riscontrate sull'intonaco di alcune pareti e soffitti dell'immobile di parte attrice a possibili difetti di esecuzione di detti manufatti atteso che non si registrano distacchi dal supporto.
Il c. t. u. ha ribadito quanto testé esposto nella risposta offerta alle osservazioni di parte attrice: “Nelle sue note l'ing. contesta le valutazioni del sottoscritto in merito alle cause che hanno Per_1 determinato le lamentate lesioni nell'appartamento. Egli assume come dato di fatto che vi sia un univoco rapporto causale tra le lesioni e l'attività edilizia svolta nell'appartamento superiore senza spiegare tecnicamente ad esempio come si possano deformare delle finiture parietali senza distaccarsi dal supporto a seguito di azioni meccaniche di vibrazione”.
Tanto dedotto, deve concludersi che, alla luce delle risultanze dell'esperita istruttoria, il meccanismo di produzione causale dell'evento, sì come prospettato nel libello introduttivo, non ha trovato alcun riscontro probatorio;
l'esistenza di un nesso causale tra gli asseriti danni e i lavori eseguiti all'interno dell'immobile di parte convenuta è rimasta indimostrata sicché parte attrice non ha assolto l'onere probatorio su di essa incombente. Donde, la domanda attorea va rigettata.
In via incidentale si rileva come, anche a voler sussumere la fattispecie concreta sottoposta al vaglio di questo decidente - e ciò in forza del principio iura novit curia che consente al giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in giudizio, nonché all'azione esercitata in causa, potendo porre a fondamento della sua decisione disposizioni e principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti, purché i fatti necessari al perfezionamento della fattispecie ritenuta applicabile coincidano con quelli della fattispecie concreta sottoposta al suo esame (in tal senso, tra tante, Cass. n. 5832/2021 e Cass. n. 30607/2018) - nella categoria della responsabilità aquiliana ex art. 2051 c. c., a mente del quale ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia salvo che provi il caso fortuito, si perverrebbe ad analoghe conclusioni.
Ed invero, in forza di detto inquadramento normativo, in punto di onere probatorio, incombe sull'attore l'onere della prova in ordine alle specifiche circostanze di verificazione del fatto storico dedotto ed incombe, soprattutto, sul medesimo, la prova del nesso causale tra la cosa e l'evento dannoso;
fornita detta prova, spetta al convenuto la prova liberatoria dell'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva che valga ad elidere il nesso causale e, cioè, un fattore esterno che può essere costituito da un fatto naturale o anche da un fatto di un terzo o dello stesso danneggiato, che presenti i caratteri del caso fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità.
Tanto premesso, è di tutta evidenza come parte attrice non abbia assolto l'onere della prova su di essa incombente in ordine al richiesto nesso di derivazione eziologica tra la res ed il danno, con la conseguenza che, anche a voler ricondurre l'azione dalla stessa esperita nell'alveo della responsabilità oggettiva normata dall'art. 2051 c. c., la sua domanda deve essere rigettata.
Il regime delle spese processuali è regolato dal principio della soccombenza sicché parte attrice deve rinfondere il convenuto delle spese di lite. Tali spese, quanto ai compensi di difesa, vanno liquidate, tenuto conto dell'attività processuale svolta, secondo i valori medi, ex d. m. 55/2014 (sì come aggiornati con d. m. 147/2022) nella somma di euro 5.077,00 per onorari oltre spese generali 15%, c. p. a. ed i. v. a., se dovuta, come per legge. Da porsi definitivamente a carico dei sig.ri e Parte_1
anche le spese di c.t. u. Pt_2
P. t. m.
Il dott. Gaetano Cataldo, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. in epigrafe, rigetta la domanda di cui all'atto di citazione;
condanna i sig.ri e a Parte_1 Parte_2 rifondere il sig. delle spese di lite, che liquida in euro 5.077,00, oltre c. p. c. e i. v. a. CP_1 come per legge, rimborso a forfait come da d. m. cit.; pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di c. t. u.
Catania, 22 dicembre 2025
Il g. u.
Dott. Gaetano Cataldo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
III SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice unico dott. Gaetano Cataldo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. in epigrafe, promossa da:
, nato a [...] il [...] (C. F.: Parte_1
) e , nata a [...] il [...] (C. F.: C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Michele Costanzo;
CodiceFiscale_2
CONTRO
, nato a [...] il [...] (C. F.: ), rappresentato e CP_1 C.F._3 difeso dall'avv. Carmela Marisa Coco;
Conclusioni: in motivazione.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I sig.ri e hanno chiesto al Tribunale di condannare il sig. a corrispondergli Parte_1 Pt_2 CP_1 una somma indicativamente pari ad euro 5.871,23, oltre interessi e rivalutazione, asseritamente dovuta a titolo di risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell'insorgere di lesioni e fessurazioni dell'intonaco verificatesi all'interno dell'appartamento di loro proprietà, sito in Catania, via Gen. Ameglio n. 13, palazzina C, piano secondo, interno C, ed ascrivibili ai lavori di ristrutturazione eseguiti nell'unità immobiliare sita al piano superiore, di proprietà del convenuto.
A fondamento della domanda, gli attori hanno dedotto che: dal settembre del 2018 al dicembre del 2019, il ffettuava lavori di ristrutturazione all'interno della propria unità immobiliare mediante CP_1
l'ausilio di macchinari percussori;
l'utilizzo di detti macchinari, per l'effetto delle “vibrazioni e scuotimenti” conseguenti, provocava, unitamente ad un forte disagio psichico negli attori e nei loro familiari, fessurazioni che corrono lungo il soffitto dell'appartamento di loro proprietà nonché in prossimità dell'attaccatura tra le pareti ed il soffitto medesimo;
rilevavano altresì, in alcune porzioni del controsoffitto, il distacco dell'intonaco nonché, in talune pareti, visibili “bolle” che minavano e minano tuttora la regolarità della superficie delle pareti stesse;
detto nesso di derivazione eziologica tra i lavori eseguiti ed i danni lamentati veniva confermato dall'ing. , perito incaricato Persona_1 da parte attrice, il quale, nella relazione tecnica redatta in conseguenza di sopralluogo, così affermava: ”si evince che nella quasi totalità del soffitto siano presenti delle piccole ma evidenti microfessurazioni che sono state provocate da notevoli e ripetute vibrazioni derivanti da lavori di ristrutturazione, che hanno riguardato l'appartamento sovrastante, che sono stati effettuati, a detta del committente, a fasi alterne in un periodo che va dal settembre 2018 ad oggi”; rappresentavano, dunque, la problematica al proprietario dell'immobile sovrastante;
nel mese di settembre 2020, veniva effettuato un sopralluogo congiunto al quale, però, non è seguito alcun intervento di ripristino.
Essendo rimasto privo di riscontro l'invito alla stipula di convenzione di negoziazione assistita, i sig.ri e hanno, dunque, adito l'intestato Tribunale chiedendo che venisse riconosciuta la Parte_1 Pt_2 responsabilità del convenuto ex art. 2043 c. c. (salvo diversa qualificazione ad opera del Giudice) e la condanna del medesimo al risarcimento dei danni subiti meglio descritti e quantificati nella perizia di parte depositata in atti.
A sostegno delle proprie ragioni, parte attrice ha prodotto documentazione (tra cui riproduzioni fotografiche dei luoghi e relazione tecnica di parte a firma del dott. ing. ) e ha chiesto Persona_1
l'ammissione dell'interrogatorio formale del convenuto e della c. t. u. volta alla quantificazione dei danni e dei costi per il ripristino dell'immobile di proprietà.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituito in giudizio il sig. il quale ha chiesto il rigetto della CP_1 domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto e non provata, con vittoria delle spese di lite. A fondamento delle proprie difese, ha declinato ogni responsabilità per i danni asseritamente subiti dagli attori evidenziando l'assenza di prova non solo dei fatti narrati, fondati su mere supposizioni e mai verificati, ma anche dell'entità e conseguenzialità dei danni lamentati con i lavori eseguiti. H evidenziato, altresì, la genericità della descrizione degli avvenimenti contestati nonché l'assenza di valenza probatoria della consulenza di parte depositata in atti nella quale l'ing. Per_1
si è limitato a descrivere e quantificare i danni senza accertare il nesso causale tra l'evento ed
[...] il presunto danno da ricondursi, a detta del convenuto, non ai lavori di ristrutturazione dal medesimo eseguiti bensì “al forte terremoto che vi fu proprio a dicembre del 2018, il quale era stato preceduto da diversi altri terremoti di intensità minore, ma che hanno provocato danni in tutti gli edifici di Catania e provincia”.
Chiesti ed assegnati i termini prodromici alla cristallizzazione del thema decidendum e del thema probandum, l'attrice, con la memoria ex art. 183, co. VI, n. 1, c. p. c. ha replicato alle difese ed eccezioni del in specie in ordine all'eziologia dei danni lamentati (“Non è vero che alcun CP_1 terremoto abbia provocato i danni lamentati dagli attori, tantomeno il terremoto che nell'anno 2018 ha interessato la zona di Zafferana Etnea, segnatamente la Frazione di Fleri del Comune di Zafferana, ma che non ha colpito certamente la città di Catania e non ha certamente provocato danni, ingenti o meno, tanto, per quanto a conoscenza degli attori, nella città di Catania quanto, per certa conoscenza degli attori, all'immobile di proprietà degli attori medesimi, come, per quanto a conoscenza degli attori stessi, ad alcun altro appartamento dello stabile condominiale”).
In via istruttoria parte attrice ha insistito nelle istanze istruttorie già formulate in seno al libello introduttivo e ha chiesto ammettersi, altresì, prova per testi.
Il convenuto ha insistito nelle proprie difese ed eccezioni (“Ritenendo surreale la lamentela e la richiesta da parte dell'attore, il convenuto, contestava quanto lamentato, che poteva eventualmente ricondursi, al forte terremoto che vi fu proprio a dicembre del 2018, il quale era stato preceduto da diversi altri terremoti di intensità minore”), difendendo la bontà del proprio operato (“In riferimento all'abbattimento delle pareti, veniva utilizzato una comunissima “ , che non determina CP_2 in alcun modo smottamenti, trattandosi solo ed esclusivamente di pareti divisorie e non certo di muri portanti”) e criticando la condotta tenuta dagli odierni attori (“L'attore volendo ricondurre a tutti i costi la responsabilità dei danni nel proprio appartamento al sig. …“ Orbene, questi danni… CP_1 sono dovute ad errate lavorazioni effettuate dal cartongessista e dal pittore, come si può tranquillamente verificare anche da chi non ha alcuna competenza, per la presenza di rattoppi e materiali, che sono stati posti in opera in modo grossolano e disomogeneo, che nel tempo hanno fatto emergere i danni lamentati dall'odierno attore.”).
La causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti ed esperimento di c. t. u. a cura dell'Ing. al quale è stato dato mandato dal g. Persona_2
i., con ordinanza resa in data 15 marzo 2022, di verificare “lo stato dell'immobile degli attori in rapporto a quanto lamentato in citazione” e di accertare “in particolare, la sussistenza o meno dei danni specificamente lamentati dagli attori all'interno del loro immobile, indicando in caso di positivo accertamento la loro entità ai fini risarcitori e – ove effettivamente verificabile – la loro eziologia”.
Espletati gli accertamenti del caso, il c. t. u. ha così concluso: “1) lo stato di conservazione dell'appartamento è ottimo a meno di lesioni localizzate nei controsoffitti e in alcune pareti di dimensione limitata la cui eziologia non può essere determinata in modo univoco;
2) il bagno presenta lesioni nell'intradosso del solaio dovute ad umidità da infiltrazione;
3) le difformità riscontrate sull'intonaco di alcune pareti e solai non sono ascrivibili a distacco dal supporto ma a possibili difetti di esecuzione.”
In risposta alle osservazioni articolate dal c. t. p. di parte attrice, il c. t. u. ha confermato le proprie conclusioni, fornendo alcune precisazioni: “Nelle sue note l'ing. contesta le valutazioni del Per_1 sottoscritto in merito alle cause che hanno determinato le lamentate lesioni nell'appartamento. Egli assume come dato di fatto che vi sia un univoco rapporto causale tra le lesioni e l'attività edilizia svolta nell'appartamento superiore senza spiegare tecnicamente ad esempio come si possano deformare delle finiture parietali senza distaccarsi dal supporto a seguito di azioni meccaniche di vibrazione. Per ciò che concerne le lesioni ed i distaccamenti intradossali si ribadisce che il sottoscritto non esclude la possibilità che le vibrazioni soprastanti possano esserne causa, ma parimenti non può escludere altre possibili cause, più o meno probabili.”, “si ricorda che un C.T.U. nell'espletamento del mandato ha l'obbligo di rispettarlo nel modo più aderente possibile. Infatti la richiesta del G.U. era la seguente: … indicando in caso di positivo accertamento la loro entità ai fini risarcitori e – ove effettivamente verificabile – la loro eziologia…; per cui il sottoscritto non avendo riscontrato ulteriori elementi verificabili che possano oggettivamente fornire un rapporto di nesso causale tra le vibrazioni da demolizione e le lesioni riscontrate ha l'obbligo di prospettare altre possibili cause.”.
Ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del 23 settembre 2025, sulle conclusioni delle parti - di integrale riproposizione delle rispettive domande, difese ed eccezioni, comprese quelle di natura istruttoria - la causa è stata posta in decisione.
*** All'esito dell'istruttoria espletata a mezzo della documentazione acquisita e dell'espletata c. t. u., la domanda risarcitoria formulata da parte attrice deve essere rigettata attesa la sua infondatezza.
Si evince dalla narrativa dell'atto introduttivo che il tecnico di parte attrice ha rilevato la presenza, nell'immobile dei sig.ri e , di diffuse lesioni alle pareti ed ai solai dei diversi Parte_1 Pt_2 ambienti, nel tempo accresciutesi per ampiezza e quantità, e fenomeni deleteri di disgregazione dell'intonaco, e che la derivazione causale di tali fenomeni è certamente riconducibile ai lavori effettuati dal sulla sua sovrastante proprietà mediante l'utilizzo di macchinari percussori CP_1 implicante “notevoli e ripetute vibrazioni”.
In ordine a tali allegazioni di parte attrice, contestate integralmente dal convenuto, occorre subito rilevare come la documentazione prodotta in giudizio dalla prima non costituisca prova dei fatti da essa dedotti.
Infatti, al di là della produzione dei rispettivi titoli di proprietà delle parti in causa e del materiale fotografico inerente agli immobili, non vi è alcuna prova che i danni lamentati dagli attori siano derivati causalmente dalle attività edilizie poste in essere dal convenuto sull'immobile di sua pertinenza.
Certamente non costituisce prova dei fatti allegati in giudizio la consulenza tecnica di parte prodotta dagli attori: “La perizia stragiudiziale non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito che, peraltro, non è obbligato in nessun caso a tenerne conto” (Cass., Sez. I, ord. n. 5667/2025; Cass., Sez. V, ord. n. 33503/2018; Cass., Sez. III, ord. n. 9551/2009).
Ciò precisato, va altresì rilevato che parte attrice ha fatto istanza per la nomina di una c. t. u. “ai fini della quantificazione della misura dei danni e dei costi per il ripristino dell'immobile di proprietà di parte attrice allo status quo ante il danneggiamento”, quindi, per lo più diretta a quantificare i danni subiti, dando evidentemente per già acquisita la prova del nesso causale dei lamentati danni, della quale era onerata.
Pertanto, sotto il profilo del mancato soddisfacimento dell'onere della prova da parte degli attori, ciò sarebbe sufficiente per rigettare le loro domande.
Tuttavia, nel merito delle questioni sollevate dagli stessi, occorre aggiungere che la disposta c. t. u., con ragionamento piano e coerente, immune da vizi logici e da intrinseche contraddizioni, giungendo alle conclusioni che qui si condividono, ha completamente disatteso le allegazioni attoree.
Il c. t. u. nominato, - letti gli atti di causa e la documentazione prodotta, quindi avute presenti le allegazioni e difese svolte nel presente giudizio - operando nel contraddittorio con i c. t. p. nominati, eseguite col consenso delle parti indagini esplorative ed effettuati rilievi fotografici dei luoghi, ha, infatti, risposto, in ordine al primo quesito, che l'appartamento di parte attrice “si presentava generalmente in ottimo stato di conservazione, naturalmente al netto delle lesioni riscontrate e di seguito documentate. Più precisamente in alcuni ambienti sono state rilevate microlesioni sulla pittura parietale e sui controsoffitti. Inoltre, una parete del corridoio presentava leggeri avvallamenti. Situazione più evidente è stata riscontrata nel soffitto del bagno, ove le lesioni sono più vistose e ramificate, oltre alla presenza di un'area di distacco in corrispondenza di un angolo”. Quanto ai danni lamentati da parte attrice e alla loro eziologia, il c. t. u. ha riscontrato tre differenti tipologie di lesioni: microlesioni, distacchi di intonaco e lesioni da rigonfiamento. In ordine alle prime due tipologie di lesioni il c. t. u. ha così concluso: “non è possibile identificare con certezza assoluta un rapporto diretto di causa-effetto rispetto agli interventi di ristrutturazione effettuati nel 2019 dal sig. nel suo appartamento, come lamentato dai ricorrenti. Le due tipologie di lesione possono CP_1 infatti essere generate anche da cause diverse dalla vibrazione meccanica, quali la vibrazione da evento sismico o la dilatazione termica delle strutture portanti in c. a.”. Quanto alle suindicate lesioni da rigonfiamento, il c. t. u. ha affermato di averle rilevate esclusivamente nel vano bagno di parte attrice e come la loro presenza sia indicativa di un processo in atto di ossidazione e conseguente aumento di volume dei ferri d'armatura del solaio, processo da imputarsi, nella generalità dei casi, a fenomeni infiltrativi. Non ha, comunque, riscontrato, la presenza di macchie di umidità.
In seno al libello introduttivo, parte attrice ha lamentato la presenza, in talune pareti del proprio appartamento, di visibili “bolle” che minano la regolarità della superficie delle pareti stesse. In ordine a questa problematica, il c. t. u. nominato non è riuscito ad individuare alcun rapporto di causa-effetto tra le vibrazioni soprastanti e la deformazione dell'intonaco della suddetta parete atteso il mancato distacco dal supporto.
La relazione peritale, trasmessa alle parti, ha suscitato rilievi critici da parte del consulente di parte attrice;
anche a tali osservazioni il c. t. u. ha risposto in modo convincente, ribadendo, tra l'altro, di non escludere la possibilità che le vibrazioni conseguenti ai lavori effettuati nell'immobile di parte convenuta possano essere causa dei danni lamentati da parte attrice, ma di non potere assolutamente, al contempo, escludere altre possibili cause, più o meno probabili (quali le vibrazioni da evento sismico).
Da evidenziare, inoltre, come il c. t. u. incaricato abbia, nelle proprie conclusioni, imputato le difformità riscontrate sull'intonaco di alcune pareti e soffitti dell'immobile di parte attrice a possibili difetti di esecuzione di detti manufatti atteso che non si registrano distacchi dal supporto.
Il c. t. u. ha ribadito quanto testé esposto nella risposta offerta alle osservazioni di parte attrice: “Nelle sue note l'ing. contesta le valutazioni del sottoscritto in merito alle cause che hanno Per_1 determinato le lamentate lesioni nell'appartamento. Egli assume come dato di fatto che vi sia un univoco rapporto causale tra le lesioni e l'attività edilizia svolta nell'appartamento superiore senza spiegare tecnicamente ad esempio come si possano deformare delle finiture parietali senza distaccarsi dal supporto a seguito di azioni meccaniche di vibrazione”.
Tanto dedotto, deve concludersi che, alla luce delle risultanze dell'esperita istruttoria, il meccanismo di produzione causale dell'evento, sì come prospettato nel libello introduttivo, non ha trovato alcun riscontro probatorio;
l'esistenza di un nesso causale tra gli asseriti danni e i lavori eseguiti all'interno dell'immobile di parte convenuta è rimasta indimostrata sicché parte attrice non ha assolto l'onere probatorio su di essa incombente. Donde, la domanda attorea va rigettata.
In via incidentale si rileva come, anche a voler sussumere la fattispecie concreta sottoposta al vaglio di questo decidente - e ciò in forza del principio iura novit curia che consente al giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in giudizio, nonché all'azione esercitata in causa, potendo porre a fondamento della sua decisione disposizioni e principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti, purché i fatti necessari al perfezionamento della fattispecie ritenuta applicabile coincidano con quelli della fattispecie concreta sottoposta al suo esame (in tal senso, tra tante, Cass. n. 5832/2021 e Cass. n. 30607/2018) - nella categoria della responsabilità aquiliana ex art. 2051 c. c., a mente del quale ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia salvo che provi il caso fortuito, si perverrebbe ad analoghe conclusioni.
Ed invero, in forza di detto inquadramento normativo, in punto di onere probatorio, incombe sull'attore l'onere della prova in ordine alle specifiche circostanze di verificazione del fatto storico dedotto ed incombe, soprattutto, sul medesimo, la prova del nesso causale tra la cosa e l'evento dannoso;
fornita detta prova, spetta al convenuto la prova liberatoria dell'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva che valga ad elidere il nesso causale e, cioè, un fattore esterno che può essere costituito da un fatto naturale o anche da un fatto di un terzo o dello stesso danneggiato, che presenti i caratteri del caso fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità.
Tanto premesso, è di tutta evidenza come parte attrice non abbia assolto l'onere della prova su di essa incombente in ordine al richiesto nesso di derivazione eziologica tra la res ed il danno, con la conseguenza che, anche a voler ricondurre l'azione dalla stessa esperita nell'alveo della responsabilità oggettiva normata dall'art. 2051 c. c., la sua domanda deve essere rigettata.
Il regime delle spese processuali è regolato dal principio della soccombenza sicché parte attrice deve rinfondere il convenuto delle spese di lite. Tali spese, quanto ai compensi di difesa, vanno liquidate, tenuto conto dell'attività processuale svolta, secondo i valori medi, ex d. m. 55/2014 (sì come aggiornati con d. m. 147/2022) nella somma di euro 5.077,00 per onorari oltre spese generali 15%, c. p. a. ed i. v. a., se dovuta, come per legge. Da porsi definitivamente a carico dei sig.ri e Parte_1
anche le spese di c.t. u. Pt_2
P. t. m.
Il dott. Gaetano Cataldo, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. in epigrafe, rigetta la domanda di cui all'atto di citazione;
condanna i sig.ri e a Parte_1 Parte_2 rifondere il sig. delle spese di lite, che liquida in euro 5.077,00, oltre c. p. c. e i. v. a. CP_1 come per legge, rimborso a forfait come da d. m. cit.; pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di c. t. u.
Catania, 22 dicembre 2025
Il g. u.
Dott. Gaetano Cataldo