Ordinanza cautelare 7 luglio 2022
Sentenza 12 giugno 2023
Parere definitivo 28 aprile 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, ordinanza cautelare 07/07/2022, n. 318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 318 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 07/07/2022
N. 00732/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 732 del 2022, proposto da
Accadueo S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Anna Maria Ciardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Brindisi, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
della nota (prot. n. 0037555/2022) dell'1.04. – 4.04.2022 del Comune di Brindisi – Settore n. 7 – Paesaggio e Demanio Costiero, a firma del Dirigente del Settore, notificata a mezzo pec il 4.04.2022, avente ad oggetto: “ Comunicazione improcedibilità istanza finalizzata al rilascio dell'autorizzazione Paesaggistica – c. 9 ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., per la posa di strutture precarie a supporto dello stabilimento balneare “Guna Beach”, ubicato in contrada Apani Punta Penna, nei pressi dell'area agricola – NCUE Fg. 3 ptc 409-411 – Rif. pratica SUAP: 02130350743-07072021-1211 Prot. 0027662 del 07/07/2021. Proponente ACCADUEO S.R.L. ”, nonché del parere (prot. n. 0032207/2022 del 22/03/2022) del Settore Urbanistica ed Assetto del Territorio del Comune di Brindisi, a firma del Dirigente del Settore avente ad oggetto richiamato ed allegato alla nota prot. SUPRO/0016369 del 31.03.2022 (anch'essa impugnata per quanto di interesse e pregiudizio) con cui vengono palesate le ragioni ostative alla “ pratica n. 02130350743-07072021-1211 – SUAP 1211 – 02130350743 Accadueo s.r.l. … Suap-progetto per la posa di strutture precarie su proprietà privata, a supporto dello stabilimento balneare denominato “Guna Beach” ubicato nel Comune di Brindisi in Contrada Apani ”, atti entrambi notificati a mezzo pec il 31.03.2022, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche allo stato non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2022 il dott. Silvio Giancaspro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Premesso che:
- i provvedimenti impugnati hanno ad oggetto il diniego della istanza presentata dalla ricorrente per il montaggio stagionale su area privata delle strutture a supporto dello stabilimento balneare denominato Guna Beach (n. 2 container mobili, n. 4 pergole in legno con ombreggiante, n. 2 bagni chimici poggiati su struttura a pedana in legno della grandezza di 1,10 mt. x 1,20 mt);
- il diniego è motivato in ragione del fatto che “ … sotto l’aspetto edilizio l’intervento di che trattasi soggiace alla normativa di cui all’art.3 comma 1 lett. E) del DPR 380/2001 smi, che lo qualifica come intervento di nuova costruzione per il quale è previsto il rilascio del Permesso di Costruire in conformità della destinazione urbanistica dell’area oggetto di intervento. Ciò premesso, sotto l’aspetto urbanistico, l’intervento risulta inammissibile in quanto costituisce ampliamento dello stabilimento balneare concesso in area tipizzata E agricola nella quale, ai sensi dell'art. 48 delle NTA del PRG vigente, non è consentita tale attività. Per quanto attiene la dichiarata temporaneità delle opere legata anche alla precarietà delle stesse, si specifica che per la loro installazione è comunque prescritto il rispetto/conformità con gli strumenti urbanistici comunali… ”;
Rilevato che parte ricorrente ha riferito che trattasi di “strutture poggiate al suolo, costituite da materiali precari e amovibili”;
Considerato che, stando alle allegazioni di parte ricorrente - non contrastate dall’Amministrazione comunale, che non ha ritenuto di costituirsi in giudizio -, le opere in questione:
- esprimono un limitato impatto urbanistico ed edilizio;
- sono volte ad allestire adeguati spazi a servizio della clientela dello stabilimento balneare;
Ritenuto che, fermo il necessario approfondimento proprio della fase di merito, allo stato deve essere apprestata prioritaria tutela agli interessi imprenditoriali della ricorrente, anche al fine di consentire l’utilizzo di elementi strutturali atti a garantire la fruizione dello stabilimento balneare in condizioni di sicurezza;
Ritenuto pertanto di accogliere la domanda cautelare al solo fine di consentire il montaggio delle strutture in questione durante la (e nei limiti della) stagione estiva in corso, a condizione che le stesse presentino effettivamente le caratteristiche di precarietà ed amovibilità dichiarate dalla ricorrente;
Ritenuto di compensare le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima accoglie la domanda cautelare nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 22.03.2023.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Ettore Manca, Consigliere
Silvio Giancaspro, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvio Giancaspro | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO