Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 20/01/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE FIRENZE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Governatori Presidente Relatrice dott. Monica Tarchi Giudice dott. Daniela Garufi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1309/2023 promossa da:
con avv.MONCHI MARZIA Parte_1
RICORRENTE contro con avv. MARINI FEDERICO CP_1
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: come da memoria integrativa
Per la convenuta: come da memoria integrativa
OGGETTO: divorzio
FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso ritualmente notificato ha adito il Tribunale di Firenze Parte_1
esponendo di aver contratto matrimonio in Campi Bisenzio nel 2006 con CP_1
unione dalla quale erano nate due figlie rispettivamente nel 2008 e nel 2012; che in data
25.11.2016 era stata omologata la separazione dal Tribunale di Prato, che prevedeva : “1)
Affidare i figli minori e congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2
pagina 1 di 11
2) Assegnare la casa coniugale condotta in locazione alla madre che ci vivrà con le figlie minori;
3) Quanto alla regolamentazione del diritto di visita, il potrà prelevare le figlie dalla casa materna e tenerle con sé:
a. nei weekend, a fine settimana alternati, dalle ore 19.30 del venerdì (salvo diversi accordo per esigenze lavorative) sino alla domenica sera alle ore 20.30;
b. nel corso di ciascuna settimana, potrà tenerli con sé un pomeriggio a settimana, dall'uscita da scuola sino alle ore 21.00, nella settimana di sua pertinenza e per due pomeriggi a settimana, dall'uscita da scuola fino alle ore 21.00, nella settimana che si conclude con il weekend di pertinenza della madre;
c. i giorni di Natale e di Pasqua verranno trascorsi dalle minori alternativamente con uno dei genitori, ovvero, previo accordo di entrambi, la vigilia con l'uno e la festività con
l'altro;
d. nel periodo delle vacanze estive, le figlie trascorreranno con ciascuno dei due genitori due settimane da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno. Il genitore che rinuncerà in tutto o in parte alle vacanze estive, dovrà contribuire con un contributo in danaro da corrispondere all'altro coniuge quantificato in euro 200,00 a settimana, ciò al fine di contribuire alle spese di attività ludiche e delle vacanze delle figlie da quest'ultimo sostenute. Per le altre festività e per il giorno del compleanno dei minori, si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
e. i coniugi si impegnano a fare mantenere buoni rapporti tra le figlie ed i nonni paterni e materni;
f. i coniugi si impegnano a non fare frequentare le figlie agli eventuali rispettivi partners se non in caso di relazione duratura;
g. porre a carico del Sig. un assegno mensili di euro 500,00 a titolo di Parte_1
concorso al mantenimento delle figlie;
h. nessun assegno di mantenimento viene previsto a favore della moglie;
i. porre a carico del Sig. il pagamento del 50% delle spese straordinarie Parte_1
sostenute per le figlie, purchè preventivamente concordate e debitamente documentate e
pagina 2 di 11 nello specifico: libri scolastici e altri strumenti di studio;
spese sanitarie tutte ed apparecchi per la salute, pre e post scuola, mensa e servizi scolastici ed ogni altra spesa scolastica, attività ludico-sportive, visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal SSN;
j. porre a carico del Sig. il pagamento del 50% delle pendenze di Parte_1 competenza fino alla data del 03 settembre 2015 e tutt'ora risultanti non pagate per complessivi euro 500,00, come da documentazione agli atti, nei termini e nei modi che il
Sig. deciderà; Parte_1
k. i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio. Il coniuge che vorrà recarsi all'estero con le figlie dovrà avvertire
l'altro coniuge con congruo anticipo”
Il ricorrente ha esposto che la propria situazione economica era peggiorata, essendo stato licenziato dal dicembre 2017 dalla ditta ove lavorava ove percepiva € 1400 al mese per 14 mensilità, e aveva iniziato a lavorare in proprio come imbianchino, aprendo una propria partita iva, percependo un reddito mensile non stabile e decisamente inferiore a quello percepito durante il matrimonio e all'epoca della separazione. Egli inoltre, che prima abitava vicino a moglie e figlie, aveva dovuto lasciare la casa sita in Via dell'Argingrosso
n. 125/11 ed era andato a stare per qualche tempo ospite da un amico, per poi appoggiarsi transitoriamente in una dependance del Castello del Bisarno, sito in Via di Badia a Ripoli, la cui proprietaria (cliente del Sig. , Sig.ra si è offerta di dargli Parte_1 Parte_2 aiuto concedendogli dal 2020 in comodato gratuito un appartamento sito all'interno del complesso, di cui egli pagherebbe le utenze e le spese di manutenzione ordinaria, oltre ad offrire il proprio aiuto nello svolgimento di piccoli lavori di manutenzione del complesso immobiliare, abitazione a circa 30 km da quella della resistente e delle figlie.
Al contempo, la moglie, che era disoccupata dal dicembre del 2015, aveva trovato una nuova occupazione con un reddito di circa € 1.600 mensili e percepiva gli assegni familiari per circa € 400 mensili. Il ricorrente si è reso disponibile a stare con le figlie un pomeriggio alla settimana, da lui indicato nel martedì.
Il ricorrente ha pertanto chiesto al Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni, riprodotte nella memoria integrativa alla quale si è riportato in sede di precisazione delle conclusioni definitive:
pagina 3 di 11 “1) pronunciare ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Campi Bisenzio in data 06/07/2006, trascritto nei registri di detto Comune, Atto n. 33, anno 2006, parte II, serie A;
2) disporre l'affidamento condiviso delle figlie minori ed , con le Per_1 Persona_3
seguenti modalità di visita e di frequentazione da parte del padre:
- a) il ricorrente starà con le figlie a week end alternati dal venerdì alle ore 16.30 circa sino alla domenica sera alle ore 21.00, allorquando riaccompagnerà le figlie a casa della madre dopo avergli dato la cena;
un giorno infrasettimanale dall'uscita di scuola della figlia più piccola a dopo cena, con possibilità di utilizzo della casa della madre ma con spese alimentari a proprio carico;
- b) Il periodo delle vacanze natalizie le figlie staranno con la mamma il 24dicembre per
l'intera giornata e notte ed il 25 dicembre per mezza giornata, la restante parte della giornata del 25 ed il 26 dicembre con il padre;
il 31 dicembre e metà giornata del primo dell'anno alternativamente un anno con un genitore ed un anno con l'altro un genitore;
il giorno Pasqua con un genitore e la Pasquetta con l'altro.
Per quanto riguarda le vacanze estive, ed staranno con il padre due settimane Per_1 Per_2
anche non consecutive, il cui periodo dovrà essere stabilito concordemente dai genitori entro il 1 maggio di ciascun anno.
3) disporre a carico del padre, quale contributo al mantenimento ordinario delle figlie minori ed , il versamento mensile della somma di Euro 300,00 rivalutabile Per_1 Per_2
annualmente in base agli indici ISTAT, ovvero quella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre al 50 % delle spese straordinarie così come indicate nel Protocollo Nazionale
Forense 2017, con decorrenza dal giorno della domanda introduttiva del presente giudizio;
4) disporre che l'importo dovuto per legge a titolo di assegno unico sia percepito da entrambe le parti per la quota del 50% ciascuno, con decorrenza dal giorno della domanda;
5) disporre che il Sig. e la Sig.ra rilascino reciprocamente il consenso al Parte_1 CP_1 passaporto e alla carta di identità valida per l'espatrio, precisando che il genitore che vorrà recarsi all'estero con le figlie avverta l'altro con congruo anticipo.
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio e con ogni più ampia riserva, anche di carattere istruttorio”.
pagina 4 di 11 2. Si è costituita ed ha esposto che il ricorrente come padre era stato CP_1
manchevole sia nel rimborso delle spese straordinarie, sia nel rapporto con le figlie, di cui si era preso poca cura, omettendo di prenderle durante la settimana, e saltando talora il week -end; inoltre egli aveva denigrato la madre ed aveva imposto alle figlie la presenza di nuove compagne senza alcuna preparazione e rispetto per la sensibilità delle minori;
riguardo alla frequentazione delle figlie da parte del padre, ha chiesto che venisse indicato il giorno infrasettimanale nel venerdì e si è opposta alle richieste del ricorrente, chiedendo un aumento del contributo previsto per il mantenimento delle figlie, dall'importo di €.
500,00 ad €. 600,00 mensile per entrambe le minori, nonché l'attribuzione in via esclusiva della somma prevista a titolo di Assegno Unico, ammontante ad €. 467,00 al mese per le due figlie, evidenziando di dover far fronte ad un canone di locazione di € 650 mensili, essendo stata venduta all'asta la casa coniugale.
3. In data 15/05/23 il Giudice ha adottato la seguente ordinanza presidenziale del “In parziale modifica del dispositivo di omologa della separazione, dispone che il padre terrà con sé le figlie il venerdì del fine settimana che non le avrà con sé dall'uscita di scuola fino al sabato alle ore 12 (salvo impegni scolastici e in tal caso sarà fino all'entrata a scuola); qualora le figlie abbiano impegni o incontri con le amiche il giorno del venerdì, la visita al padre sarà sostituita, con preavviso da darsi al padre entro il lunedì sera, con la giornata del mercoledì dall'uscita di scuola e fino al giovedì mattina all'entrata di scuola;
invariato il resto;
salvo migliori accordi delle parti”.
4.Con comparsa davanti all'istruttore la convenuta ha chiesto la pronuncia del divorzio nonché di “disporre l'affidamento condiviso delle figlie minori ed , Per_1 Persona_3
con le seguenti modalità di visita e di frequentazione da parte del padre:
- A) il ricorrente starà con le figlie secondo le seguenti modalità, a settimane alternate: una settimana l'intero week end dal venerdì pomeriggio sino alla domenica sera alle ore
21.00; la settimana successiva dal venerdì pomeriggio fino al sabato sera alle ore 21.00 (le ore 22.00 nel periodo di chiusura estiva delle scuole).
In ogni caso dovrà essere il padre ad accollarsi l'impegno di dare la cena alle figlie;
- B) Il periodo delle vacanze natalizie le figlie staranno con la mamma il 24 dicembre per
l'intera giornata e notte ed il 25 dicembre per mezza giornata, la restante parte della
pagina 5 di 11 giornata del 25 ed il 26 dicembre con il padre, come è sempre avvenuto per concorde volontà delle parti negli ultimi anni.
Il 31 dicembre e successivo primo dell'anno, fino alla sera, le figlie lo trascorreranno alternativamente un anno con un genitore ed un anno con l'altro un genitore.
Per la Pasqua, le figlie trascorreranno il giorno di Pasqua con un genitore e la Pasquetta con l'altro alternando di anno in anno.
- C) Per quanto riguarda le vacanze estive, ed staranno con il padre per due Per_1 Per_2
settimane consecutive, per un periodo che dovrà essere concordato dai genitori entro il 1 maggio di ciascun anno;
eventuali deroghe potranno essere stabilite solo con l'accordo congiunto delle parti.
3) Stabilire il divieto per entrambi i genitori di frequentazione delle figlie con partners occasionali, e il dovere a carico di entrambi di introdurre eventuali future nuove frequentazioni nella vita delle figlie in modo graduale e non traumatico.
4) Disporre a carico del padre, quale contributo al mantenimento ordinario delle figlie minori ed , il versamento mensile della somma di Euro 600,00 (300,00 per Per_1 Per_2
ciascuna figlia) rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, ovvero quella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre al 50 % delle spese straordinarie così come indicate nel
Protocollo Nazionale Forense 2017, con decorrenza dal giorno della domanda introduttiva del presente giudizio;
5) disporre che l'importo dovuto per legge a titolo di assegno unico sia percepito interamente dalla madre;
6) disporre che il Sig. e la Sig.ra rilascino reciprocamente il consenso al Parte_1 CP_1 passaporto e alla carta di identità valida per l'espatrio, precisando che il genitore che vorrà recarsi all'estero con le figlie avverta l'altro con congruo anticipo.
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
5. Sono state scambiate le memorie di cui all'art. 183, VI comma cpc, nella prima delle quali la convenuta ha chiesto altresì di riconoscerle un contributo, da fissarsi ad una cifra quantificabile in 15 / 20 Euro, per ogni giorno di competenza del padre in cui questi non ottempera all'impegno di tenere con sé le figlie.
La causa, istruita con produzioni documentali, è passata in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe dopo l'interrogatorio libero delle parti.
pagina 6 di 11 6.Va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e . Parte_1 CP_1
La ferma opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza, manifestata sin dagli atti introduttivi e confermata per tutto il corso del processo, rende evidente la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1 l. 898/1970 per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio, con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2) lett. b), l. cit., dato che la separazione dei coniugi si è protratta ininterrottamente per oltre il termine di legge a far tempo dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale e fino alla proposizione della domanda di scioglimento del matrimonio.
6. Va in primo luogo disposto l'affidamento condiviso delle figlie, con domiciliazione presso la madre ed assegnazione della casa familiare condotta in locazione, punti sui quali non vi è controversia tra le parti.
7. Con riferimento alla frequentazione ordinaria – sulla quale va ricordato che è sempre salvo un diverso accordo che non comprima i tempi di permanenza del genitore non collocatario, vertendosi in ipotesi di affidamento condiviso, opportuni nella specie considerata la diversa età delle figlie - le parti concordano sul mantenimento dei fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera. Appare inoltre opportuno mantenere nella settimana nella quale le figlie non trascorrono il week-end con il padre la previsione di un'ulteriore sera con pernottamento presso il padre nel giorno del venerdì, con permanenza protratta fino al sabato sera con consumazione della cena, come richiesto dalla madre. Le parti controvertono sull'orario a partire dal quale il padre dovrebbe prendere le figlie il venerdì, considerato che in tale giorno la figlia minore, che Per_2
pratica il nuoto agonistico, va portata in piscina alle ore 19.30 e ripresa alle ore 21.30. Ove si prevedesse che il padre prenda entrambe le minori alle 16 a casa della madre, e dunque a
Campi Bisenzio, considerata la distanza tra le abitazioni, atteso che il padre abita a Firenze
Sud, e che l'impianto sportivo sta a Calenzano, si creerebbe una disagevole situazione per le minori, nella quale il padre non ha un luogo dove stare e tenere prima le due sorelle e poi la sorella maggiore in attesa della piccola . Risulta dunque opportuno prevedere che egli rechi le figlie presso di sé per la cena del venerdì, durante il periodo degli allenamenti pagina 7 di 11 prelevando la minore dalla piscina e la maggiore dalla casa materna (va evidenziato che le parti hanno riferito che la sorella maggiore ora si muove con una certa autonomia, anche con il bus), riconducendole dalle madre il sabato dopo cena (tendenzialmente 21.30), ovvero la domenica sera nel week end in cui le tiene con sè. Nei periodi in cui non vi siano gli allenamenti il venerdì prenderà entrambe dalla casa materna alle ore 16, ove le ricondurrà sempre il sabato dopo cena, ovvero la domenica sera nel week end in cui le tiene con sé (sempre dopo il pasto serale).
Per il resto va ripresa la frequentazione già prevista in sede di separazione ed applicata dalle parti, senza che vi sia controversia a tale riguardo.
8. Quanto alla contribuzione, il Tribunale ritiene di dover confermare il contributo di € 500 già stabilito in sede di separazione, non potendosi accogliere la domanda paterna di una riduzione.
In primo luogo va evidenziato che permangono tempo di permanenza delle figlie presso il padre molto contenuti, con scarno mantenimento diretto, e assoluta predominanza del carico della cura ed accudimento delle minori sulla madre. In secondo luogo va considerato che, invariate le spese di organizzazione domestica, tra cui il canone di locazione di € 650 sostenuto dalla madre (a fronte dell'assenza di analoga spesa da parte del padre che vive in comodato), sono aumentate le esigenze di vita delle minori considerata la loro attuale età, essendo notoriamente crescenti le spese da sostenersi considerata la diversa attuale età: le figlie sono nate nel 2008 e 2012, e mentre avevano all'epoca della separazione, 2016, rispettivamente, 8 e 4 anni, ne hanno ora 16 e 12, con una vita relazionale completamente diversa.
Quanto ai redditi dei genitori, va considerato che dalle condizioni della separazione si evince che le parti avevano tenuto in considerazione la presenza di un reddito, o comunque di una capacità lavorativa della moglie (della quale attualmente risulta documentato un reddito di circa € 1.700 mensili: € 27.000 lordi annui), atteso che, diversamente, ella non avrebbe avuto disponibilità – con il solo contributo del padre di € 500 e gli assegni familiari
- di somme adeguate per far fronte al canone di locazione di € 650, oltre alle utenze e alle essenziali spese di vita proprie e delle minori, collocate presso di lei per l'assoluta maggioranza del tempo.
pagina 8 di 11 Quanto al marito, il Tribunale rilev che le dichiarazioni dei redditi del marito – sulla base delle quali egli avrebbe percepito € 10.190 lordi nel 2022 e 11.685, 58 nel 2021 – non risultano pienamente attendibili. In primo luogo va considerato che egli stesso, all'udienza del 8.10.2024 ha dichiarato di guadagnare circa € 1.200 al mese, e a volte meno. Tuttavia dall'esame dell'estratto conto prodotto risultano introiti maggiori: ad esempio, nel primo trimestre del 2024 emergono introiti per € 6.930 e nel secondo trimestre per € 4.800, senza che egli debba sostenere spese di locazione, a differenza della convenuta. Tali importi risultano compatibili con l'importo di € 500 mensili quale contributo per il mantenimento delle figlie, così determinato alla data odierna, tenuto conto anche delle decisioni di cui ai punti che seguono.
9. Si ritiene quindi di disporre il riparto al 50% delle spese straordinarie, secondo le linee guida del CNF del 2017, linee guida conformi ai principi giuridici attinenti al mantenimento della prole e di chiara e facile applicazione.
10. Il Tribunale ritiene inoltre di dover disporre che l'assegno unico sia percepito integralmente dalla madre, considerata la circostanza dell'assoluta predominanza del mantenimento diretto e cura da lei prestati.
11. Non può essere recepita la proposta della madre di porre vincoli all'introduzione da parte del padre di eventuali compagne alla frequentazione con le figlie, trattandosi di una libertà non comprimibile, ovviamente auspicando che il padre sia rispettoso dei sentimenti ed esigenze psicologiche delle minori.
12. Non vi sono i presupposti per alcuna pronuncia in merito al rilascio di documenti validi per l'espatrio a fronte del disposto dell'art. 3 e 3 bis della L.69/2023.
13. Non sono ravvisabili inadempienze paterne che giustifichino la condanna richiesta in relazione all'omessa frequentazione.
14. In considerazione dell'esito del giudizio, che vede una maggiore soccombenza paterna, le spese del giudizio – liquidate in dispositivo tenuto conto del valore della lite e delle questioni trattate - vengono poste a carico del ricorrente per la metà e compensate per il residuo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda disattesa e respinta così provvede:
pagina 9 di 11 -pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Campi
Bisenzio da e e trascritto nei Registri degli Parte_1 CP_1
atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2006 al n. 33 parte II serie A, con ordine al competente ufficiale di stato civile di procedere alle consequenziali annotazioni di legge;
- dispone l'affidamento condiviso delle figlie minori ed , con le Per_1 Persona_3
seguenti modalità di visita e di frequentazione da parte del padre:
- A) il ricorrente starà con le figlie secondo le seguenti modalità, a settimane alternate: una settimana l'intero week end dal venerdì pomeriggio sino alla domenica sera con consumazione del pasto serale (tendenzialmente ore 21.30); la settimana successiva dal venerdì pomeriggio fino al sabato sera con consumazione del pasto serale (tendenzialmente ore 21.30 (le ore 22.00 nel periodo di chiusura estiva delle scuole), con regolamentazione dell'orario del venerdì come da motivazione.
- B) Il periodo delle vacanze natalizie le figlie staranno con la mamma il 24 dicembre per l'intera giornata e notte ed il 25 dicembre per mezza giornata, la restante parte della giornata del 25 ed il 26 dicembre con il padre.
Il 31 dicembre e successivo primo dell'anno, fino alla sera, le figlie lo trascorreranno alternativamente un anno con un genitore ed un anno con l'altro un genitore.
Per la Pasqua, le figlie trascorreranno il giorno di Pasqua con un genitore e la Pasquetta con l'altro alternando di anno in anno.
- C) Per quanto riguarda le vacanze estive, ed staranno con il padre per due Per_1 Per_2
settimane consecutive, per un periodo che dovrà essere concordato dai genitori entro il 1 maggio di ciascun anno;
eventuali deroghe potranno essere stabilite solo con l'accordo congiunto delle parti.
- dispone che corrisponda a entro il giorno 5 di ogni mese, Parte_1 CP_1
quale contributo al mantenimento ordinario delle figlie minori ed l'importo Per_1 Per_2
Euro 500 (250 per ciascuna figlia), con rivalutazione ISTAT annuale;
-dispone che le spese straordinarie siano suddivise tra i genitori al 50 % come indicate nel
Protocollo Nazionale Forense 2017, con decorrenza dal giorno della domanda introduttiva del presente giudizio;
pagina 10 di 11 - dispone che l'importo dovuto per legge a titolo di assegno unico sia percepito interamente dalla madre, con decorrenza dalla data del ricorso (31.1.2023);
- condanna a rifondere a la metà delle spese di lite, Parte_1 CP_1 liquidate, in tale misura in € 3.760, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, e dispone la compensazione per la residua metà.
Così deciso in Firenze, 8/01/2025
La Presidente est.
Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili pagina 11 di 11