Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/05/2025, n. 3799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3799 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del Tribunale di Napoli, dr.ssa Maria Gallo, in funzione di giudice unico del Lavoro, all'udienza del 15.05.2025 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.23379/2023 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. dell'Avv. MARINO MAFFEI presso il quale è Parte_1
elett.te dom.to in Napoli alla Via San Pasquale a Chiaia n. 48 , giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
Ricorrente
E
in persona del legale rapp.te , rappresentata e difesa , Controparte_1
unitamente e disgiuntamente, dagli Avv. MARCO TARANTO ed EUGENIO DIFFIDENTI con i quali
è elett.te domiciliata in Napoli, Centro Direzionale, Isola F 11, come da procura a margine della memoria difensiva;
Convenuta
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 12.12.2023 il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio
[...]
e, premessa l'esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato cessato a Controparte_1
seguito di licenziamento per giustificato motivo oggettivo , ha chiesto al Tribunale di :
a) accertare e dichiarare che il ricorrente ha svolto, in favore della le Controparte_1
mansioni di manovale (C.C.N.L. edilizia livello 1°) sotto le direttive del sig. , dal 20/01/2022 CP_2
al 20/01/2023, dal lunedì al venerdì con orario dalle ore 07:30 alle 18:00 e, pertanto , condannarla al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di € 25.089,87 a titolo di differenze paga per lavoro straordinario, tfr, indennità etc. oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma via via rivalutata dalla maturazione dei crediti al saldo, ovvero alla diversa somma che il
Giudice dovesse ritenere di spettanza, anche a seguito di C.T.U. eventualmente disposta d'ufficio.
2) Condannare la società resistente al pagamento delle spese e delle competenze professionali con attribuzione al procuratore per fattone anticipo.
A tal fine il ricorrente ha esposto di aver lavorato presso la società convenuta , specializzata nel settore delle costruzioni immobiliari, con mansioni di manovale , dal 20/01/2022 fino al 20/01/2023 allorquando è stato licenziato per giustificato motivo oggettivo;
di aver prestato la propria attività per cinque giorni a settimana, dal lunedì al venerdì , dalle 07:30 alle ore 18:00 , con un'ora di pausa pranzo dalle 12.00 alle 13.00, per complessive 47,5 ore settimanali , comprensive di lavoro straordinario per un'ora e mezza al giorno ,dalle ore 16:30 alle ore 18:00.
Deducendo l'applicazione al rapporto del CCNL “Edilizia Confindustria “con inquadramento nel 1° livello , ha lamentato di non aver mai ricevuto il TFR ovvero i compensi per il lavoro straordinario svolto .Ha concluso, dunque, chiedendo la condanna della società convenuta al pagamento del compenso per il lavoro straordinario svolto ,il TFR e altre indennità.
La convenuta si è costituita ritualmente in giudizio Controparte_1 eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità e/o nullità della domanda così come proposta da parte ricorrente ai sensi dell'art. 414, IV comma, c.p.c. mancando nel corpo del ricorso la prospettazione dei conteggi analitici e risultando richieste nelle conclusioni e nei conteggi indennità per le quali nessuna allegazione è contenuta nel corpo del ricorso. Nel merito, contestando gli orari di lavoro indicati in ricorso e deducendo l'avvenuto pagamento del TFR, ha rilevato l'infondatezza della domanda di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese.
All'esito dell' istruttoria, in data odierna, depositate note difensive , la causa è stata decisa come da dispositivo in calce .
2 2.In via preliminare, va in parte condivisa l'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso , laddove nelle conclusioni della domanda si richiede il pagamento di somme indicate come “indennità ecc.” , e poi , nei conteggi analitici, compaiono voci quali ad es. indennità di trasferta , indennità di mancato preavviso, indennità sostitutiva ferie, permessi retribuiti mentre nel corpo ricorso tali richieste non sono state precedute dalla necessaria allegazione, in fatto ed in diritto. Le indennità richieste risultano, cioè, solo dalla contabilizzazione allegata al ricorso ma in ordine alle stesse difetta qualsivoglia circostanza che valga a giustificarne il riconoscimento . A tale riguardo va riportato quanto statuito dalla Suprema Corte di Cassazione civile sez. lav. nella sentenza del 03/10/2017
n.23057, di cui si condivide il percorso motivazionale, secondo cui : “l'allegazione dell'inesattezza dell'adempimento sotto il profilo quantitativo postula l'indicazione del dovuto, talché l'avente diritto ha l'onere di allegare - anche per dimostrare l'interesse ad agire - di aver maturato il diritto ad una determinata differenza quantitativa in base alla fonte dell'obbligazione che rappresenta il fatto costitutivo del credito azionato;
mentre tocca al debitore allegare e dimostrare di aver pagato o meno la differenza dovuta”.
Per tali voci contabili ,dunque, la richiesta di condanna non può essere accolta .
3.Per il resto , per quanto concerne il TFR , la società ha dato prova di aver corrisposto al ricorrente ,
a tale titolo , a mezzo bonifico bancario dell'8/01/2024, l'importo di € 1424,09, per cui ogni ulteriore rivendicazione del credito ( quantificato in ricorso in € 1505,24 ) anche nel suo ammontare non ha ragion d'essere.
Per quanto concerne la domanda relativa al lavoro straordinario, ed al prolungamento fino alle 18.00 della giornata lavorativa , deve osservarsi come alcuna allegazione esplicativa risulta introdotta dal ricorrente in ricorso in ordine ad eventuali tempi di viaggio da e per i luoghi di lavoro. Invero, sulla base della allegazione desumibile dal ricorso , l'orario straordinario si sarebbe semplicemente collocato , quotidianamente, dalle 16.30 alle 18.00 per un'ora e mezzo .
Sul punto , la società convenuta ha contestato l'orario di lavoro riferito dal ricorrente , deducendo che egli avrebbe lavorato dalle ore 08,00 fino alle 16.30, dal lunedì al giovedì, con un'ora di intervallo, mentre il venerdì, nel cantiere di Bari, sarebbe rientrato a Napoli alle ore 12.00 (fine turno di lavoro), come concordato con il titolare della;
nel cantiere di TO, invece, il Controparte_1 venerdì avrebbe seguito l'orario dalle ore 08,00 alle ore 16,30 , con un'ora di pausa pranzo alle ore
12,00.
Tanto premesso , è noto che l'effettuazione di lavoro straordinario richiede una prova rigorosa.
La S.C. ha affermato che , il lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver
3 ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto, senza che eventuali - ma non decisive - ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare una inversione dell'onere della prova (così Cass. n. 3714 del 16.2.2009); né può essere tale prova raggiunta mediante il ricorso alle nozioni di comune esperienza (fatto notorio) o per presunzioni (Cass. n. 6023 del 12.3.2009, conf. Cassazione civile sez. lav., 19/06/2018, n.16150).
Le risultanze dell'attività istruttoria condotta nel presente giudizio , invece , non consentono di ritenere raggiunta la dimostrazione dell'effettivo svolgimento degli straordinari da parte del ricorrente in quanto le dichiarazioni dei testimoni di parte attrice non risultano sufficientemente persuasive e puntuali .
Al contrario i testimoni della convenuta hanno riferito di una prestazione lavorativa come rientrante nelle 40 ore settimanali anche per il lavoro svolto presso i cantieri fuori Napoli, in cui il ricorrente ha lavorato nello stesso periodo lavorativo.
Ed invero , nel corso del giudizio sono stati escussi i seguenti testimoni :
VE : Ho lavorato per la società convenuta per più di un anno e sono stato licenziato il Tes_1
30 ottobre 2023. Anche io ho un giudizio in corso nei confronti della società. Ho conosciuto il ricorrente, lavoravamo insieme. Abbiamo lavorato insieme in vari cantieri per tutto l'anno in cui io ho lavorato per la società. Abbiamo lavorato per diversi cantieri per esempio Bari, Roma, in tutto 4 o
5 non li ricordo tutti.”
Il giudice ricorda al teste che non può consultare gli appunti cartacei .
“Ricordo anche i cantieri di TO. Eravamo entrambi operai manovali, facevamo un po' di tutto.
In cantiere le direttive venivano date da più persone, una in particolare era il sig, non Per_1
ricordo il cognome, che adesso, purtroppo, è deceduto. Cominciavamo a lavorare partendo da alle ore 06,30 poi raggiungevamo i diversi cantieri alle 07,30/8.00 a seconda della distanza. Pt_2
Lavoravamo fino alle 17 con un'ora di pausa dalle ore 12 alle 13. Questo dal lunedì' al venerdì.
Quando terminavano il lavoro in cantiere arrivavamo al punto di raccolta di Pianura alle ore 19
/19,30 perché c'era traffico e seguivamo strade senza pagamento di pedaggio. La retribuzione era mensile e ricevevamo la busta paga. Per quanto mi riguarda i pagamenti erano puntuali, o meglio arrivavano con 10 giorni di ritardo più o meno. Il rapporto di lavoro del ricorrente è terminato con le stesse modalità del mio : ci hanno promesso che ci avrebbero ripreso , nel mio caso io avevo un debito con la banca e mi hanno promesso che avrebbero messo a posto tutto loro invece non è vero . Voglio precisare che quando abbiamo lavorato nel cantiere di Bari - dove giungevamo alle ore 10 partendo dalle 06,30- lavoravamo fino alle 18,30 e firmavamo anche un foglio che annotava l'ora e trenta di straordinario quotidiano, ma questo straordinario non è mai stato retribuito. Preciso che a Bari
4 dormivamo e lavoravamo tutta la settimana. Partivamo il lunedì' mattina alle 06,30 da Napoli Pianura
e rientravamo il venerdì pomeriggio partendo dalle 14 e arrivavamo alle ore 18,30 a . Pt_2
ADR Nel cantiere di Bari non c'era né mensa né spogliatoio, mangiavamo un panino. Là era una società di vigilanza che registrava gli orari di ingresso ed uscita dal cantiere. A Bari io e il ricorrente abbiamo lavorato 3 settimane insieme. Nei cantieri di TO , dove c'era più di un cantiere, mentre lavoravamo insieme siamo stati poi separati per lavorare in differenti cantieri. Preciso che i cantieri anche se diversi erano a distanza ravvicinata quindi ci vedevamo da un cantiere all'altro. Comunque partivamo e tornavamo insieme anche se lavoravamo in diversi cantieri di TO. ADDR Preciso altresì che durante le lavorazioni nei cantieri di TO non si pernottava a TO. Sul cantiere di Roma abbiamo lavorato insieme una settimana. Per il resto partivamo e arrivavamo insieme con i camion o le macchine dell'azienda“.
DI ADR indifferente. sono dipendente della società convenuta dal 2021 fino ad Parte_3
adesso. Sono operaio qualificato. Ho conosciuto il ricorrente , anche lui ha lavorato per la società convenuta. Il ricorrente ha lavorato dall'inizio del 2022 e per tutto quell'anno. Anche lui era operaio.
Abbiamo lavorato a volte negli stessi cantieri altre volte no. Ci siamo incrociati nei seguenti cantieri:
Pomigliano, TO Roma e Bari. Per quanto concerne il cantiere di TO partivamo dal deposito di alle ore 07,00 poi arrivavamo in cantieri alle 08/ 08,30 , facevamo una pausa Pt_2
pranzo dalle 12 alle 13 e finivamo alle 15,30 e tornavamo al deposito verso le 16,30 alle 17,00. Questo dal lunedì al venerdì. Quando lavoravamo dai cantieri più lontano come Bari facevamo dal lunedì al venerdì e dormivamo là. Partivamo verso le 7 dal deposito e arrivavamo al cantiere verso le 8,30/09
e poi terminavamo alle ore 17,00. Il venerdì' invece lavoravamo massimo fino alle 13/13,30 , poi rientravamo e arrivavamo al deposito di verso le 16/16,30. Ricevevamo una busta paga Pt_2
mensile con la quale percepivamo tutto quello che ci spettava. Non so come è finito il rapporto di lavoro del sig. . ADDR A Bari c'era uno spogliatoio;
arrivavamo verso le 07,30 e dopo esserci Pt_1 spogliati, usufruito di pausa caffè e sigaretta cominciavano a lavorare alle 08. Là c'era anche una mensa preso la quale consumavamo il pasto per un'ora. In uscita, a volta ci cambiavamo a volte no.
L'entrata alle 07,30 a Bari e l'uscita alle 17,00 veniva registrata da una guardia giurata. Con il ricorrente nel cantiere di Bari abbiamo lavorato a contatto poco tempo, un po' di più, 5, 6 mesi a
TO. “
US LU ADR: “Conosco il sig. perchè abitiamo nello stesso quartiere di Soccavo, in Pt_1 via Palazziello, non ho mai lavorato per la società convenuta”;
ADR: “Incontravo il ricorrente al Bar 'Cumana' al mattino verso le 6.30 dove mi recavo Parte_4
per cercare lavoro perché è un ritrovo di muratori ed incontravo il ricorrente con altre persone ed io cercavo lavoro”;
5 ADR: “Non ho mai trovato lavoro presso la società convenuta. era un muratore, ci parlavamo Pt_1
e io gli chiedevo se c'era possibilità di lavorare presso la sua ditta. Ciò accadeva nel 2022 nel gennaio, febbraio e marzo”;
ADR: “Ci incontravamo tutti i giorni dal lunedì al venerdì e ci trattenevamo assieme per circa un quarto d'ora perché poi lui andava a lavorare”;
ADR: “Ci incontravamo anche in un altro bar a via Palazziello ' intorno alle 20 Parte_5
allorquando lui aveva finito di lavorare, aveva ancora i vestiti da lavoro e mi diceva che aveva appena finito di lavorare. Anche lì ci vedevamo tutte le sere dal lunedì al venerdì”;
Testi
“Mi recavo in questo bar perché abito proprio lì vicino e consumavamo una birra insieme, ciò accadeva da gennaio 2022 ad aprile 2022”;
ADR: “Per un periodo non l'ho più visto perché andava a lavorare fuori Napoli, a Bari, anzi a
TO. Non l'ho più visto per due o tre mesi sempre nell'anno 2022. Sapevo che andava a
TO per lavoro perché me lo ha riferito lui quando l'ho incontrato”.
DI ADR: “ Io collaboro dal 2020 con l'immobiliare come libero Testimone_3 CP_1 professionista come responsabile di commesse e responsabile tecnico, seguo l'attività svolta nei cantieri e per questo ho conosciuto il ricorrente nel gennaio 2020 e da questa data al 2023 il ricorrente ha lavorato per la società per le commesse che io ho gestito”;
ADR: “Per queste commesse io ero responsabile della parte tecnica, ero direttore tecnico di cantiere mentre il era un operaio comune cioè un manovale. L'ho incontrato sul cantiere di Pt_1
Casamassima in provincia di Bari, e sui cantieri di TO e varie commesse di Napoli”;
Testi
“L'attività si svolgeva dal lunedì al venerdì, su Napoli dalle ore 8 alle ore 17.30 con pausa pranzo dalle 12 alle 13. Per i cantieri fuori Napoli dal martedì al giovedì gli orari erano gli stessi, invece il lunedì si partiva alle 7 dal deposito della società per arrivare a destinazione alle 9/9.30 a seconda del traffico per poi finire di lavorare alle 16.30. In questi casi c'era il pernottamento sul posto”; Testi
“Non so come funzionava l'aspetto economico del rapporto con;
per quanto riguarda le Pt_1
direttive sul lavoro da compiersi, sul cantiere di Casamassima la mia presenza era giornaliera. Sugli altri cantieri ero presente due volte a settimana e pertanto mi interfacciavo con un caposquadra che poi tutti i giorni dava le direttive agli operai”;
Testi
“Non so come sia cessato il rapporto di lavoro. Non so nulla circa il TFR o alla cessazione del rapporto come siano stati regolati i rapporti economici tra le parti”; Testi
“ Il ricorrente ha lavorato per un anno dal 2022 al 2023”.
A questo punto il Giudice richiama l'attenzione del teste sulla diversa data indicata in precedenza ed il teste riferisce che si è sbagliato e che il periodo del rapporto lavorativo va dal 2022 al 2023, per
6 dodici mesi. La domanda posta da parte ricorrente se il teste sa qualcosa riguardo al cantiere di Roma
e precisamente se il ricorrente ha lavorato sul cantiere di Roma, il teste risponde: “Non ricordo se il ricorrente ha lavorato presso il cantiere di Roma, il cantiere non era una commessa seguito da me anche se sono passato qualche volta in questo cantiere”;
ADR: “Sul cantiere di Bari il venerdì il lavoro terminava alle ore 13 per ripartire alle 14 e rientrare a Napoli”.
A questo punto il teste precisa che su Napoli il lavoro terminava alle ore 16.30 e non alle 17.30 come verbalizzato prima.
Palesemente, stante la articolata modalità di prestazione dell'attività nei diversi cantieri , così come descritta dai testimoni e , non è emersa ,con la necessaria uniformità, dalle Tes_4 Tes_5
deposizioni raccolte e innanzi riportate , la circostanza dello svolgimento del lavoro straordinario dalle 16.30 alle 18.00, per un'ora e mezzo al giorno , così come indicato in ricorso . Può ritenersi dunque accertato che l'orario di lavoro seguito dal ricorrente andava dalle ore 08,00 fino alle 16.30, dal lunedì al giovedì, con un'ora di intervallo, mentre il venerdì, quanto al cantiere di Bari, fino alle ore 12.00 e ,quanto al cantiere di TO, il venerdì dalle ore 08,00 alle ore 16,30 , con un'ora di pausa pranzo alle ore 12,00.
Il teste , comunque, non può certo definirsi indifferente , avendo un giudizio pendente
contro
Tes_6
la società convenuta;
pertanto, egli non può ritenersi attendibile , avendo tutto l'interesse a sostenere la tesi del ricorrente , ascoltato a sua volta come testimone nel giudizio RG n. 16529/2023 (cfr. sentenza
Tribunale di Napoli , est. Urzini , n. 7648/2024 pubbl. il 13/11/2024 tra e Parte_6
,resa nel giudizio RG n. 16529/2023) . Lo stesso , Controparte_1 Tes_6
peraltro, è stato colto dalla scrivente nell'atto di consultare appunti cartacei nel corso della deposizione nel presente giudizio . Le sue affermazioni , inoltre , non possono considerarsi nemmeno supportate da quelle , assolutamente generiche , dell'altro testimone di parte ricorrente, che di Tes_7
fatto incontrava il ricorrente al bar che entrambi frequentavano , nella zona in cui abitavano.
Per contro, le dichiarazioni dei testi indicati da parte resistente , e , per quanto un poco Tes_4
confuse , , sono risultate maggiormente credibili, sia per il loro stabile inserimento Tes_5 nell'ambiente lavorativo che per la loro analiticità. Gli orari di lavoro riferiti, comunque , risultano rientranti nel normale orario di lavoro contrattuale .
Le valutazioni qui compiute in ordine alle risultanze della prova testimoniale appaiono confortate dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui:
“In materia di prova testimoniale, la verifica in ordine all'attendibilità del teste - che afferisce alla veridicità della deposizione resa dallo stesso - forma oggetto di una valutazione discrezionale che il
7 giudice compie alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità.” (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 7623 del 18/04/2016, Rv. 639500)
“La valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili.” (Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014,
Rv. 631448)
“Il giudice, nel caso sussista un contrasto fra le dichiarazioni rese dai testimoni escussi, è tenuto a confrontare le deposizioni raccolte ed a valutare la credibilità dei testi in base ad elementi soggettivi ed oggettivi, quali la loro qualità e vicinanza alle parti, l'intrinseca congruenza di dette dichiarazioni e la convergenza di queste con gli eventuali elementi di prova acquisiti, per poi esporre le ragioni che lo hanno portato a ritenere più attendibile una testimonianza rispetto all'altra o ad escludere la credibilità di entrambe”. (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1547 del 27/01/2015, Rv. 634239)
Deve ,infine, rilevarsi l'inammissibilità delle nuove allegazioni contenute nelle note di discussione depositate da parte ricorrente il 12 maggio 2025, laddove si è sostenuta la configurabilità degli straordinari indicati in ricorso in quanto derivante dalla necessità di computare nell'orario di lavoro i presunti tempi di percorrenza per giungere e fare ritorno dai cantieri dove il DO prestava la propria opera. Come già precisato, il ricorso è sfornito di qualsiasi allegazione , in fatto ed in diritto , in ordine ai cantieri frequentati ed al computo di tempi di viaggio nell'orario di lavoro, per cui tali allegazioni devono dichiararsi inammissibili.
Le considerazioni fin qui svolte portano al rigetto della domanda .
4.Le spese del giudizio restano compensate tra le parti in considerazione della natura degli interessi coinvolti e per il pagamento del TFR solo in epoca successiva alla promozione del giudizio da parte del ricorrente.
Esigenze di ruolo della scrivente hanno comportato l'assegnazione del termine di 60 gg per la stesura della sentenza .
P.Q.M.
8 Il Tribunale così decide:
a) Rigetta la domanda;
b)Compensa le spese del giudizio;
c)Fissa il termine di 60 gg per il deposito della sentenza .
Così deciso in Napoli il 15.5.2025 Il Giudice
Dr.ssa Maria Gallo
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