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Sentenza 9 marzo 2025
Sentenza 9 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 09/03/2025, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) Dott. Maria G. Di Marco - Presidente
2) Dott. Cinzia Alcamo - Consigliere
3) Dott. Claudio Antonelli - Consigliere relatore
Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.63/2023 R.G.L. promossa in grado di appello d a rappresentata e difesa dagli avvocati Parte_1
Alessandra Marino e Maria Clara Canzoneri.
- APPELLANTE - contro rappresentato e difeso dall'avvocato Massimiliano Marinelli. CP_1
-APPELLATO -
Oggetto: mansione e jus variandi.
All'udienza di discussione del 16.01.2025 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti di causa.
FATTO E DIRITTO
1) Con ricorso depositato in data 31/07/2019 conveniva in giudizio innanzi CP_1 al Tribunale di Palermo G.L. l' riferendo: Controparte_2
- di avere prestato la propria attività lavorativa in forza di una serie di contratti di collaborazione e progetto presso prima - dal 17 ottobre 2003 - e Controparte_3 successivamente presso - dal 1° marzo 2006; Pt_1
- di essere stato assunto presso la Società convenuta, dal 16 gennaio 2007, con contratto a tempo indeterminato e inquadramento nel profilo professionale dell'Operatore d'Ufficio del parametro retributivo 140, e successivamente, decorsi sei anni dall'inquadramento, del parametro retributivo 155 – Area Operativa Amministrazione e Servizi- ex CCNL
27/11/2000 per il Settore degli Autoferrotranvieri e di essere stato sempre assegnato all'ufficio paghe. Tanto premesso chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare che il sig. ha svolto di fatto dal 16 agosto 2006 ad oggi le mansioni di Responsabile unità CP_1 amm./tecnica complessa (par 250), Area professionale 1°, Mansioni Gestionali e professionali ai sensi del CCNL di categoria e, per l'effetto, condannare l in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle relative differenze retributive;
- in subordine, accertare e dichiarare che il Sig. ha svolto di fatto dal 16 CP_1 agosto 2006 ad oggi, come esposto in narrativa, le mansioni relative al Profilo Professional
(par. 230) o Capo Unità organizzativa amm./tecnica (par. 230), o, in via ulteriormente subordinata quelle di Coordinatore di Ufficio (par. 205), o di specialista tecnico/ amministrativo (par. 193) o, ancora, di collaboratore di ufficio (par. 175) ai sensi del CCNL di categoria e, per l'effetto, condannare l in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, al pagamento delle relative differenze retributive”. Con sentenza n.3943/2022, nel contraddittorio delle parti, escussi tre testi, ritenuti prescritti i crediti vantati a partire dai cinque anni anteriori alla ricezione del primo atto interruttivo, in parziale accoglimento del ricorso, l'adito magistrato condannava la società convenuta a corrispondere in favore di la differenza tra la retribuzione percepita fra il CP_1
7.2.2007 e la data di deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, e quella che gli sarebbe spettata ove fosse stato inquadrato nella qualifica di collaboratore d'ufficio (175), oltre accessori e spese di lite.
2) Per la riforma della predetta sentenza ha interposto gravame l' Controparte_2 Parte (d'ora in avanti anche , lamentando:
[...]
- che il dies a quo dal quale far decorrere a ritroso il quinquennio utile per il calcolo della prescrizione avrebbe dovuto essere individuato in quello di notifica del ricorso introduttivo del giudizio di prime cure, “ciò in quanto le norme disciplinanti il rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, costituenti un'organica disciplina di carattere speciale - cosiddetto Equo Trattamento - R.D. 8 gennaio 1931 n. 148, relativi allegati e successive modifiche - prevedendo il trattamento di stabilità dell'impiego ed assicurando la tutela giudiziaria in sede amministrativa o ordinaria, consentono l'applicabilità della prescrizione quinquennale ai crediti di lavoro del personale del settore”;
- che il termine di prescrizione decorre nella fattispecie dalla cessazione del rapporto di lavoro, versandosi in ipotesi di azienda con i requisiti dimensionali previsti dall'art.18 L.300/70 e risultando il rapporto di lavoro a tempo indeterminato che il intrattiene CP_1 con “regolato dalle norme speciali di cui al Regolamento allegato “A” al Regio Parte_1
Decreto 8 gennaio 1931 n. 148, recante la disciplina giuridica ed il trattamento giuridico – economico del rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri con le successive modifiche ed integrazioni, nonché dai successivi contratti collettivi nazionali del settore autoferrotranvieri”;
- l'inidoneità dell'istanza dell'1.02.2012 a interrompere la prescrizione in quanto nella stessa il chiedeva l'inquadramento nel profilo di “Responsabile Unità CP_1
Amministrativa/tecnica complessa – par.250”, omettendo “qualsivoglia riferimento alle asserite mansioni di Capo Unità Organizzativa amm./tecnica del parametro retributivo 230, di Professional – par. 230, di Coordinatore d'ufficio - par. 205, di Specialista tecnico/amministrativo – par. 193 e di Collaboratore di ufficio – par. 175, invocate, a ben vedere, solo con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado”;
- l'errata e contraddittoria valutazione delle prove, risolvendosi l'attività in concreto svolta dal “in funzioni di concetto, sulla base di direttive ricevute, sottoposte al CP_1 coordinamento ed alla supervisione dei superiori gerarchici”, non riconducibili all'inquadramento riconosciuto in sentenza, ma rientranti nel profilo di “Operato qualificato – par.155” pacificamente attribuito all'appellato.
Ha resistito in giudizio, con memoria del 23.12.2024, variamente CP_1 contestando la fondatezza delle avverse censure e domandando, nelle forme dell'appello incidentale, la riforma della sentenza nella parte in cui, mal interpretando l'acquisito compendio probatorio, il decidente non ha ricondotto le mansioni espletate dall'appellato nel Profilo Professional (par.230) o, in via subordinata, in quello di specialista tecnico/amministrativo (par.193).
Lamenta poi l'erroneo rigetto della domanda di inquadramento nel livello superiore, dovendo trovare applicazione il disposto dell'art.2013 cod. civ. anche ai rapporti di lavoro dei dipendenti da imprese esercenti pubblici servizi di trasporto, “nel caso di prolungata copertura del posto e di reiterate disposizioni di servizio volte di fatto a conferire ad un lavoratore mansioni superiori”; situazione verificatesi nella fattispecie come da nota a firma Parte dell'ingegnere , dirigente che conteneva la ripartizione dei carichi di Persona_1 lavoro con decorrenza dall'1.6.2010 (all.34 della produzione del lavoratore). Indi all'udienza del 16.01.2025, all'esito di discussione e sulle conclusioni di cui in epigrafe, la causa è stata decisa, come da dispositivo steso in calce alla presente.
Parte 3) L'appello dell' non merita accoglimento. Le prime due ragioni di gravame, da trattare congiuntamente perché coinvolgenti identiche problematiche, sono infondate.
In tema di decorrenza del termine di prescrizione la Suprema Corte (Cass. Sez. L.,
n.26246/2022) ha affermato - in epoca successiva al precedente di questa Corte di Appello Parte (sent. n.1081/2018) richiamato dalla difesa dell - l'importante principio per il quale:
“Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n.92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”. La Cassazione, all'esito di un condivisibile percorso motivazionale che si riporta nei suoi tratti essenziali, ha ritenuto che:
- dovendo le regole codicistiche in tema di prescrizione “essere conformate ad una disciplina dei rapporti di lavoro (instaurati con datori in possesso dei requisiti dimensionali prescritti dall'art. 18, ottavo e nono comma l. 300/1970, nel testo novellato dall'art. 1, comma 42, lett. b) l. 92/2012 e pure richiamato dall'art. 1, terzo comma d.lgs. 23/2015) più flessibilmente modulata in ordine alle tutele previste, a seconda delle vari ipotesi di licenziamento (queste pure suscettibili di una diversa qualificazione, rispetto alla domanda, in sede giurisdizionale), il criterio di individuazione del dies a quo di decorrenza della prescrizione dei diritti del lavoratore deve soddisfare un'esigenza di conoscibilità chiara, predeterminata e di semplice identificazione. Ciò presuppone che, fin dall'instaurazione del rapporto, ognuna delle parti sappia quali siano i diritti e soprattutto, per quanto qui rileva, quando e “fino a quando” possano essere esercitati: nel rispetto e nell'interesse del lavoratore, destinatario della previsione in quanto soggetto titolare dei diritti;
ma parimenti del datore di lavoro, che pure deve conoscere quali siano i tempi di possibili rivendicazioni dei propri dipendenti, per programmare una prudente, e soprattutto informata, organizzazione della propria attività d'impresa e della sua prevedibile capacità di sostenere il rischio di costi e di oneri, che quei tempi comportino”;
- occorre, dunque, verificare quale sia il regime attuale di stabilità del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato “una volta che si dia atto del superamento, per effetto delle significative riforme sopravvenute, della esclusività della tutela reintegratoria dell'originario testo dell'art. 18 l. 300/1970, che detta stabilità ha garantito con la rimozione degli effetti di un'illegittima risoluzione del rapporto”;
- “Non è dubbio che le modifiche apportate dall'art.1 comma 42 della legge n. 92 del 2012, e poi dagli artt. 3 e 4 del decreto legislativo n. 23 del 2015, all'art.18 della legge n.300 del 1970 abbiano comportato il passaggio da un'automatica applicazione, nel vigore del suo precedente testo, ad ogni ipotesi di illegittimità del licenziamento della tutela reintegratoria
e risarcitoria in misura predeterminabile con certezza (pari al periodo di maturazione dalla data di licenziamento a quella di effettiva reintegrazione dell'ultima retribuzione globale di fatto) ad un'applicazione selettiva delle tutele, in esito alla scansione delle due diverse fasi di qualificazione della fattispecie (di accertamento di legittimità o illegittimità del licenziamento intimato e della sua natura) e di scelta della sanzione applicabile
(reintegratoria e risarcitoria ovvero soltanto risarcitoria), con una sua diversa commisurazione (se in misura cd. “piena” o “forte”, ovvero “attenuata” o “debole”) assolutamente inedita (ex plurimis: Cass. 21 giugno 2018, n. 16443, in motivazione, p.to
9.2)”;
- “Sicché, a seguito del modificato regime sanzionatorio, il giudice deve, come è noto secondo il consolidato insegnamento di questa Corte (bene esemplificato, in particolare da:
Cass. 9 maggio 2019, n. 12365, in motivazione, al p.to 5, con ampio richiamo di precedenti), procedere ad una valutazione più articolata in ordine alla legittimità dei licenziamenti disciplinari (o per giustificato motivo oggettivo), rispetto al periodo precedente;
specialmente, accertando se sussistano o meno la giusta causa ed il giustificato motivo di recesso, secondo le previgenti nozioni fissate dalla legge, non avendo la riforma del 2012
“modificato le norme sui licenziamenti individuali, di cui alla legge n. 604 del 1966, laddove stabiliscono che il licenziamento del prestatore non può avvenire che per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 c.c. o per giustificato motivo” (così: Cass. s.u. 27 dicembre 2017, n. 30985, in motivazione, p.to 8)”; - “Nel caso in cui escluda la ricorrenza di una giustificazione della sanzione espulsiva, il giudice deve quindi svolgere, al fine di individuare la tutela applicabile, una ulteriore disamina sulla sussistenza o meno di una delle due condizioni previste dall'art. 18, quarto comma per accedere alla tutela reintegratoria (“insussistenza del fatto contestato” ovvero fatto rientrante “tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili”): dovendo, in assenza, applicare il regime dettato dal quinto comma dell'art. 18, “da ritenersi espressione della volontà del legislatore di attribuire alla cd. tutela indennitaria forte una valenza di carattere generale” (ancora Cass. s.u. 27 dicembre 2017, n. 30985, in motivazione, p.to 10.;
- “Al di là della natura eccezionale o meno della tutela reintegratoria, non è seriamente controvertibile che essa, rispetto alla tutela indennitaria e tanto più per effetto degli artt. 3
e 4 d.lgs. 23/2015, abbia ormai un carattere recessivo”;
- “Ebbene, così ricostruito il quadro normativo, significativamente modificato rispetto all'epoca in cui la giurisprudenza costituzionale e di legittimità ha individuato … l'essenziale dato di stabilità del rapporto nella tutela reintegratoria esclusiva dell'art. 18 l. 300/1970, non pare che esso assicuri, sulla base delle necessarie caratteristiche scrutinate, una altrettanto adeguata stabilità del rapporto di lavoro. Sicché, deve essere ribadito che la prescrizione decorra, in corso di rapporto, esclusivamente quando la reintegrazione, non soltanto sia, ma appaia la sanzione “contro ogni illegittima risoluzione” nel corso dello svolgimento in fatto del rapporto stesso: così come accade per i lavoratori pubblici e come era nel vigore del testo dell'art. 18, anteriore alla legge n. 92 del 2012, per quei lavoratori cui la norma si applicava”;
- “A questa oggettiva precognizione si collega l'assenza di metus del lavoratore per la sorte del rapporto di lavoro ove egli intenda far valere un proprio credito, nel corso di esso: caratterizzato dal regime di stabilità comportato da quella resistenza che assiste, appunto, il rapporto d'impiego pubblico” In conformità a tale opzione interpretativa ritiene questa Corte che non costituisca garanzia sufficiente per il lavoratore tale da escutere il metus, come invece ritenuto dall'appellante, l'esistenza di una disciplina normativa di settore (Regolamento allegato “A” al Regio Decreto 8.01.1931 n.148) idonea a garantire un “trattamento di stabilità dell'impiego” e ad assicurare “la tutela giudiziaria in sede amministrativa o ordinaria”. In disparte ogni considerazione in merito alla genericità di tale ultima deduzione, preme evidenziare come la L.92/2012 non preveda alcuna eccezione alla piena operativa della rinnovata disciplina dei licenziamenti e delle connesse tutele anche nei riguardi dei dipendenti del comparto degli autoferrotranvieri.
Invero gli articoli. 53 e ss. dell'Allegato A al R.D. n.148/1931 - fonte primaria e speciale, tuttora vigente in quanto non derogata da specifiche disposizioni legislative successive - delineano una peculiare procedura di irrogazione delle sanzioni disciplinari, maggiormente garantita rispetto a quella prevista dalla l. n. 300 del 1970, (Cass. ord. n.6765/2023), ma non incidono limitandone e/o escludendone l'efficacia, sull'operatività della disciplina dell'art.18 cit. (come modificata dalla L.92/2012), con riferimento sia alle “tipologie” di licenziamento, sia alle diversificate tutele garantite al lavoratore illegittimamente licenziato
(in tal senso Cass. sent. n.32500/2018) In virtù della forza espansiva di cui sono dotate, le disposizioni di cui all'art. 18 della legge
20 maggio 1970 n. 300 si applicano a tutte le ipotesi di invalidità del recesso del datore di lavoro, qualora non assoggettate ad una diversa e specifica disciplina e, quindi, anche al licenziamento invalido di un'autoferrotranviere (Cass. sent. n.6057/2000; Cass. sent. n.11547/2012).
Correttamente, dunque, il primo giudice vista la persistenza del rapporto di lavoro fra le parti, ha ritenuto prescritti soltanto i crediti vantati a partire dal 7.2.2007 ovvero maturati oltre cinque anni prima della data di ricezione, da parte dell del primo atto CP_2 interruttivo, costituito dall'istanza presentata dal in data 7.2.2012 (cfr. allegato 35 CP_1 della produzione del ricorrente).
4) Deve essere del pari disatteso il terzo motivo di appello. Come è noto l'atto di interruzione della prescrizione, ai sensi dell'art.2943, comma 4, c.c., non deve necessariamente consistere in una richiesta o intimazione, essendo sufficiente una dichiarazione che, esplicitamente o per implicito, manifesti l'intenzione di esercitare il diritto spettante al dichiarante (Cass. ord. n.24913/2022). In senso analogo Cass., n.15714/2018: “per produrre l'effetto interruttivo della prescrizione, un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, che - sebbene non richieda l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti - sia idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora”. Parte Nella missiva dell'1.2.2012, protocollata dall il 7.12.2012, il descriveva CP_1 dettagliatamente le mansioni concretamente espletate, elencava compiutamente i provvedimenti datoriali di assegnazione a funzioni ultronee rispetto a quelle riconducibili al suo formale inquadramento, richiamava correttamente a supporto il contenuto dell'art.2103 c.c.. Forniva, insomma, alla società tutti gli elementi – temporali e contrattuali - idonei a determinare le ragioni fondanti la richiesta di pagamento delle rivendicate spettanze retributive.
La missiva in parola conteneva, dunque, entrambe le caratteristiche degli atti evocati dalla prima parte del quarto comma dell'art. 2943 c.c. (Cass. n.15140/2021) e cioè la “chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo)” e la “esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di fare valere il proprio diritto, con l'effetto sostanziale di costituire in mora il soggetto indicato (elemento oggettivo)”. In tale prospettiva la circostanza che il abbia poi, nella stessa nota, ricondotto le CP_1 descritte mansioni al parametro retributivo 250 e non quello a riconosciuto dal Tribunale (parametro 175), non priva la missiva della natura di atto interruttivo della prescrizione, sia perché nel primo profilo contrattuale rientra anche il secondo e sia in quanto, lo si ribadisce, il ivi compiutamente descriveva i presupposti fattuali giustificativi delle proprie CP_1 rivendicazioni retributive, sollecitandone l'immediato riconoscimento.
5) Ragioni di ordine sistematico inducono poi a trattare unitamente il quarto motivo dell'appello principale e il primo motivo dell'appello incidentale perché entrambi, sia pure con finalità diametralmente opposte, dirette a censurare la scelta dell'adito magistrato di inquadrare le mansioni del nella qualifica di “collaboratore d'ufficio”, anziché CP_1 ricondurle a quelle già caratterizzanti il suo formale inquadramento nel parametro retributivo Parte 155 (come sollecitato dall , ovvero (come auspicato dalla difesa del lavoratore) a quelle proprie dei superiori livelli retributivi 230 (Professional), 193 (Specialista tecnico/amministrativo), 175 (collaboratore d'ufficio). In linea generale, si ricorda che, chiamata ad interpretare il contenuto precettivo dell'art.2103 cod. civ., la giurisprudenza di legittimità, ha ripetutamente affermato che il lavoratore ha diritto alla qualifica corrispondente alle mansioni in concreto svolte, quale riconoscimento di uno status nell'ambito dell'organizzazione aziendale, ragion per cui ove il lavoratore rivendichi in giudizio una qualifica superiore il giudice è chiamato a seguire un procedimento logico-giuridico articolato in tre fasi successive (in tal senso ex plurimis Cass.
22 novembre 2019 n.30580; 7 settembre 2016 n.18943; 27 settembre 20110 n.20272; 16 febbraio 2005 n.3069; Cass. 20.11.2000 n.14981):
a) l'accertamento in fatto delle mansioni effettivamente svolte dal lavoratore;
b) l'individuazione della categoria e dei livelli funzionali nei quali questa si articola;
c) il raffronto tra il risultato della prima indagine e le declaratorie che, nella normativa contrattuale, definiscono i singoli livelli.
Operazione interpretativa nel corso della quale l'istante (come sottolineato da Cass. 06 settembre 2000 n.11752 e Cass. 08 febbraio 2000 n.1394) deve:
- evidenziare nel testo del contratto collettivo, le parti in cui questo descrive le caratteristiche delle categorie o qualifiche in questione;
- porre in evidenza le differenze tra l'una e l'altra, in particolare indicando quali attività lavorative appartengano all'una, ma non all'altra categoria;
- descrivere le attività effettivamente svolte dal lavoratore, in modo da poter controllare la corrispondenza dell'inquadramento alle previsioni contrattuali. In sostanza il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore (o comunque le conseguenti differenze retributive) “ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto” (Cass. civ., Sez. Lav., 21.05.2003 n.8025; Cass.civ., Sez. Lav., 30.10.2008 n.26233 ) ed ancora “il lavoratore che rivendica nei confronti del datore di lavoro una superiore qualifica professionale in relazione alla mansioni svolte ha l'onere di dimostrare la natura e il periodo di tempo durante il quale le mansioni sono state svolte, il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la superiore qualifica viene rivendicata, la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte dalla norma individuale, collettiva o legale” (Cass. civ. Sez. Lav., 23.01.2003 n.1012; in senso conforme Cass. civ. Sez. Lav. 28.04.2015, n.8589, Cass. civ., Sez. Lav., 07.08.2003
n.11925; Cass. civ., Sez. Lav., 06.03.2007 n.5128).
Tanto presso, il CCNL del 27.11.2000 per il Settore degli Autoferrotranvieri contempla all'art.2 lettera B) la classificazione del personale addetto ai servizi di trasporto pubblico, introducendo le Aree professionali. La declaratoria dell'Area professionale 1^ - Mansioni gestionali e professionali contempla quei lavoratori che svolgono con carattere di continuità e con elevato grado di competenza tecnica e/o gestionale- organizzativa, funzioni di rilevante importanza e responsabilità al fine del raggiungimento degli obiettivi aziendali. Rientra nella predetta Area il profilo di Capo Unità Organizzativa Amministrativa/Tecnica del par. 230, proprio di quei lavoratori che gestiscono, con margini di discrezionalità ed autonomia, strutture organizzative e relative risorse, pianificando attività ed interventi, controllando l'andamento degli stessi e dei relativi risultati con notevoli competenze in merito alla soluzione di problemi connessi alla gestione delle risorse umane, tecniche e/o finanziarie a loro affidate. E per quel che qui interessa, il profilo professionale del Professional del parametro retributivo 230, proprio di quei lavoratori che, con un'elevata competenza professionale operano, con ampi margini di autonomia per la soluzione di problemi di notevole complessità. La declaratoria dell'Area professionale 2^ propria delle Mansioni di coordinamento e specialistiche, contempla quei lavoratori che svolgono attività richiedenti competenze tecnico/specialistiche e/o gestionali finalizzate alla realizzazione di processi produttivi. Tali attività possono essere svolte sia attraverso il coordinamento di specifiche unità organizzative sia attraverso l'applicazione di competenze tecnico/specialistiche che richiedono un adeguato livello di professionalità. Rientra tra i profili professionali dell'Area Amministrazione e Servizi dell'Area professionale 2^, invocato dal ricorrente in via subordinata, del Coordinatore di ufficio del parametro retributivo 205, cui appartengono quei lavoratori che, in possesso di adeguate competenze gestionali, coordinano con margini di discrezionalità ed iniziativa unità operative funzionali di tipo tecnico/amministrativo con relativa responsabilità sui risultati. È contemplato, ancora, nella predetta Area il profilo professionale dello Specialista Tecnico amministrativo del parametro retributivo 193, cui appartengono quei lavoratori che, in possesso di adeguate competenze tecniche e/o amministrative svolgono, con autonomia operativa ed in via continuativa, compiti di notevole contenuto professionale nell'ambito di direttive di massima. Appartengono, invece, all'Area professionale 3^ -Amministrazione e servizi quei lavoratori che in possesso delle relative abilitazioni ove richieste, svolgono funzioni richiedenti adeguate conoscenze tecniche o teorico-pratiche, anche coordinando e controllando l'attività di altri lavoratori. Operano, sulla base di procedure e direttive di massima, con un'autonomia operativa circoscritta nelle attività specifiche dell'area operativa di appartenenza. Rientrano nella Area 3^ dell'Area Operativa Amministrazione e Servizi il profilo professionale del Collaboratore d'ufficio del parametro 175, riconosciuto dal primo giudice, proprio di quei lavoratori che, in possesso di adeguata capacità professionale, svolgono compiti tecnico-amministrativi di contenuto significativo; nonché, infine, quello, di forme inquadramento del , dell'Operatore qualificato d'ufficio del parametro 140- 155 (di CP_1 formale inquadramento del ricorrente) proprio dei lavoratori che svolgono funzioni di concetto, anche complesse nel campo tecnico/amministrativo sulla base di direttive ricevute. Alla luce dell'espletata prova testimoniale ritiene questa Corte, condividendo le ragioni addotte dal primo giudice, di escludere i parametri 230 e 205, perché entrambi richiedenti l'esercizio di funzioni di direzione e coordinamento di strutture complesse - corrispondenti ad un'“area”, un'“unità organizzativa amministrativa/tecnica” (230) ovvero ad una
“ripartizione” ed infine un “ufficio” (203) - non ravvisabili in capo al durante la sua CP_1 esperienza all'interno dell'ufficio paghe. Non è infatti riscontrabile nelle mansioni svolte dall'appellato una qualsiasi manifestazione di un potere di direzione o controllo dell'Ufficio di appartenenza (oltre che la prova della riconducibilità della medesima struttura organizzativa ai livelli di complessità equiparabili alle Aree o alle Ripartizioni), non assurgendo ad analoga valenza l'indubbia esperienza acquisita dal ricorrente, per effetto del pluriennale esercizio delle medesime incombenze, tale da essere considerato dai colleghi un “punto di riferimento” (“Da quel che mi risulta il ricorrente non ha svolto alcuna attività di coordinamento dell'operato dei sigg.ri Pt_2
e , che lavoravano all'interno dell'Ufficio paghe, seppur alle dipendenze di Pt_3 Pt_4
, riferiva il teste;
“sia io che i miei colleghi e CP_3 Persona_1 Pt_2 Pt_3 anche solo dipendenti di ci interfacciavamo col ricorrente, il quale era per noi CP_3 un punto di riferimento anche di carattere operativo”, dichiarava il teste Tes_1
.
[...]
Vale, invece, ad escludere l'operatività del parametro retributivo 193 l'assenza di “compiti di notevole contenuto professionale”, occupandosi il sostanzialmente (cfr. CP_1 deposizione dei testi e della predisposizione - Persona_1 Testimone_2 avvalendosi del sistema informatico aziendale - dei cedolini paga (secondo parametri di immediata e agevole acquisizione e applicazione perché legati alla rilevazione delle presenze tramite badge per tutti i dipendenti ovvero, in aggiunta, dei rimborsi o delle trasferte per i dirigenti), alla determinazione delle ritenute fiscali e contributive nonché alla quantificazione delle trattenute sindacali o delle quote corrispondenti alla cessione del quinto (dati di semplice riscontro e pronta individuazione, affidandosi altrimenti la società,
“per quanto riguarda i rapporti con l'Agenzia delle Entrate … ad un consulente esterno”), alla sporadica interlocuzione con l'IN (“Ricordo inoltre che il ricorrente è stato da me sollecitato in alcune occasioni a prendere contatti con l'IN nei casi in cui vi erano stati problemi per l'emissione di un DURC positivo”), all'aggiornamento del sistema informatico in uso in azienda “ove intervenissero novità nella contrattazione collettiva nazionale o di categoria”, attività quest'ultima che presumibilmente si sostanziava, in mancanza di ulteriori delucidazioni istruttorie, nell'inserimento dei nuovi parametri di calcolo utili ai fini dell'elaborazione dei cedolini (“Nel caso in cui era necessario apportare modifiche più complesse al sistema informatico ci affidavamo a un consulente informatico esterno”).
La non eccessiva complessità dei compiti espletati dal emerge in tutta la sua CP_1 immediatezza dalla lettura di alcune frasi della deposizione di , dal 2006 al Testimone_3
2010 dirigente del settore personale a cui interno vi era anche l'ufficio paghe dove prestava servizio il ricorrente, “Fin dal 2006 l'Azienda utilizzava due programmi informatici: il primo concernente la rilevazione delle presenza dell'orario di lavoro (oggi denominato GIPSYS) e il secondo relativo all'elaborazione delle buste paga (denominato ACGPaghe). Il primo raccoglieva presso le sedi periferiche tutti i dati relativi ai giorni di presenza e agli orari di lavoro rispettati dalle centinaia di dipendenti dell' . Questi dati venivano CP_2 raccolti sia automaticamente che inseriti a livello periferico e venivano tutti convogliati presso la sede centrale. Sulla scorta di tale massa di dati, l'altro software utilizzato dal ricorrente permetteva di elaborare le buste paga. Si trattava di un procedimento automatizzato e solo se il sistema stesso rilevava delle anomalie dall'ufficio paghe si prendeva contatto con le sedi periferiche per correggere eventuali anomalie. Al di là di questo non vi era un intervento dell'operato e quindi del ricorrente nell'elaborazione delle singole buste paghe. Come ho già detto se vi erano delle modifiche contrattuali che incidevano sulle buste paga era necessario che il sistema informatico le recepisse, in tali casi se si trattava di modifiche non eccessivamente complesse a livello informatico era lo stesso ricorrente ad apportarle, viceversa interveniva un consulente informatico esterno, ovvero l'ing. ”. Persona_2
Escluso, pertanto, il parametro 193, ritiene questo collegio che il nel periodo in CP_1 contestazione abbia, comunque, svolto quei “compiti tecnico-amministrativi di contenuto significativo” (inserimento dei dati all'interno del sistema, interlocuzione verbale con l'IN, individuazione delle novità introdotte dai successivi CCNL in tema di quantificazione del trattamento retributivo dei dipendenti e connesso “primo intervento” di integrazione del sistema), caratterizzanti, come già riconosciuto dal primo giudice, il parametro 175 retributivo e distinti rispetto al parametro 155 (nel quale l'appellato è inquadrato) per avere il operato in assenza di specifiche “direttive ricevute”. CP_1
Esemplificativi in tal senso i ricordi dei testi:
- , dirigente dell'Azienda dal 2006 al 2016, “Le mansioni di cui ho parlato Testimone_2 venivano svolte dal solo ricorrente all'interno dell'ufficio paghe e di fatto non erano assoggettate ad un controllo diretto dal momento che era l'unico ad avere acquisito la specifica competenza che ho descritto”;
- , dal 2006 al 2010 dirigente del settore personale, “Il suo operato [il Persona_1 soggetto è il all'interno dell'Ufficio non era sottoposto alla vigilanza e/o controllo CP_1 di un superiore diretto dl momento che per carenza di organico non colmabili per ragioni di rispetto della normativa regionale, ero io stesso in qualità di dirigente il suo superiore, ma dovendo coordinare più uffici non ero in grado di effettuare un controllo specifico della sua attività … Nella lettura della norma e nella modifica del sistema informatico il ricorrente opera in autonomia, senza la supervisione o il controllo di altri colleghi o superiori”.
6) Non può trovare accoglimento neppure il secondo motivo dell'appello incidentale.
In proposito, va premesso che la speciale regolamentazione in esame (art.18 dell'Allegato A al R.D. 8 gennaio 1931 n.148), tuttora vigente e prevalente rispetto all'art.2013 c.c. nel rapporto degli autoferrotranvieri, prescrive che il direttore dell' può adibire CP_2 temporaneamente gli agenti stabili a funzioni di grado superiore a quello di cui sono provvisti, ma è tenuto, dopo trascorsi sei mesi di reggenza in un anno, a deliberare la promozione effettiva, sempre che vi sia la vacanza del posto. Durante la reggenza è dovuta un'indennità pari alla differenza tra la paga o stipendio inerente alla qualifica del grado superiore e la paga o stipendio effettivamente percepito dall'agente. Non è considerata reggenza, agli effetti del presente articolo, la sostituzione di agenti di grado superiore per malattia od in aspettativa.
Il lavoratore che rivendica una qualifica superiore in ragione dell'asserito svolgimento di un periodo di reggenza nel ruolo è tenuto, dunque, a provare non solo che tale periodo si è prolungato per più di sei mesi, ma anche che esso sia stato determinato da un ordine di servizio emanato dal datore di lavoro sulla base di una effettiva vacanza del ruolo svolto.
Il mancato o parziale assolvimento di tale onere determina inevitabilmente il rigetto della domanda relativa. mansioni svolte di fatto.
Un orientamento della Corte di legittimità, ha offerto, tuttavia, un'interpretazione mitigatrice del regime rigoristico espresso dalla norma di settore, tendente ad adeguare il tassativo modello legale ai modelli organizzativi in evoluzione (Cass. civ. sez. lav. 16 maggio 2003 n.7702; Cass. civ. sez. lav. 19.5.2004 n. 9504; Cass. civ. sez. lav.17.6.2016,
n.12601).
Non di meno ritiene, tuttavia, questa Corte che la domanda del non possa trovare CP_1 accoglimento avendo il ricorrente alternativamente collocato le mansioni espletate in cinque diversi parametri retributivi (250, 230, 205, 193, 175), senza, però, allegare - così non ottemperando, trattandosi di un requisito costitutivo del diritto rivendicato, allo specifico onere sullo stesso gravante - rispetto a quale di queste posizioni, diversamente collocate all'interno dell'organigramma aziendale, si era verificata all'epoca un'effettiva e duratura vacanza del posto ovvero non era stata tempestivamente avviata una procedura selettiva volta alla copertura del medesimo vuoto in organico.
7) Per quanto suesposto la sentenza impugnata può trovare integrale conferma.
Le spese del presente grado, stante la reciproca soccombenza, sono compensate.
Si dà, infine, atto della sussistenza a carico di entrambe le parti dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art.13, comma 1 bis, D.P.R. n.115/02.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n.3943/2022, emessa il 2 dicembre 2022 dal Tribunale di Palermo G.L..
Compensa le spese del presente grado.
Dà atto della sussistenza a carico di entrambe le parti dei presupposti di cui all'art.13, comma
1 quater, D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art.13, comma 1 bis, D.P.R. n.115/02.
Così deciso in Palermo il 16 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore
Claudio Antonelli Il Presidente
Maria G. Di Marco