Decreto 1 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, decreto 01/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 1 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2011/2025 Vol. G.
TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO Sezione Seconda Civile
Il giudice Dott.ssa Elisa Tosi,
a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza del 27.5.2025, visto il ricorso depositato in data 11.4.2025 con cui (C.F. Parte_1
) e (C.F. ) hanno chiesto C.F._1 Parte_2 C.F._2 dichiararsi l'inesigibilità ai sensi dell'art. 14terdecies L. 3/2012 dei debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali rimasti insoddisfatti dopo la chiusura della procedura di liquidazione del patrimonio n. 8/2018; premesso che detta procedura è stata chiusa con provvedimento del Tribunale in data 28.1.2025 e che pertanto non risulta trascorso il termine di un anno previsto dal comma quarto dell'art. 14terdecies L. 3/2012; rilevato che il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza sono stati comunicati dal Liquidatore ai creditori non integralmente soddisfatti a mezzo pec in data 29.4.2025 e che non sono pervenute osservazioni o contestazioni;
esaminata la relazione del 9.5.2025 predisposta dal Liquidatore Dott. che ha svolto Persona_1
anche le funzioni di professionista gestore della crisi, e vista la documentazione allegata;
OSSERVA
La domanda di esdebitazione può trovare accoglimento, ricorrendo i presupposti soggettivi ed oggettivi previsti dall'art. 14-terdecies L. 3/2012.
Quanto alla condotta tenuta nel periodo anteriore all'apertura della liquidazione e durante la fase esecutiva della medesima, nella relazione il Liquidatore ha confermato che i debitori hanno sempre cooperato con gli organi della procedura, agevolando anche le operazioni di vendita dei beni mobili ed immobili (“I signori e hanno regolarmente risposto alle richieste Pt_1 Pt_2
del sottoscritto ed hanno, altresì, prestato attiva collaborazione nella fase della vendita dei propri beni. In particolare, a seguito del decreto del Tribunale del 26.03.2019 con il quale si autorizzava
i debitori a permanere nell'immobile di abitazione sino al 15.09.2019, i signori e Pt_1 Pt_2
hanno liberato la casa di abitazione entro il termine previsto, trasferendosi in locazione. Questo ha permesso di mettere all'asta la casa coniugale di in tempi rapidi. I signori CP_1
e hanno, altresì, collaborato nella fase di stima e successiva vendita delle proprie Pt_1 Pt_2
autovetture, mettendole immediatamente a disposizione del Liquidatore, fornendo le informazioni
1
1.375,00)”). Il Liquidatore ha inoltre evidenziato che, in sede di verifica del passivo, non sono emerse passività non dichiarate né sono stati rinvenuti beni o utilità sottaciute.
Non vi è stato quindi alcun ritardo nel regolare svolgimento della procedura causato dai debitori, in quanto la maggiore durata rispetto al limite minimo di quattro anni previsto dalla normativa di riferimento è esclusivamente imputabile alla sospensione dettata dalla pandemia Covid-19 (cfr. relazione liquidatore, p. 3).
Per quanto concerne l'attività lavorativa svolta dopo l'apertura della liquidazione, il Sig. Pt_1
ha continuato a prestare attività di lavoro subordinato alle dipendenze di Eco Program
[...]
Servizi S.r.l. mentre la ricorrente disoccupata all'epoca dell'apertura della procedura, si è Pt_2 adoperata per reperire un'attività lavorativa e, a decorrere da gennaio 2023, è stata assunta come operaia con contratto di lavoro a tempo indeterminato part-time di 20 ore settimanali alle dipendenze di Creazioni Tessili Snc di LD VI di Gorla Minore. Il Liquidatore ha precisato che tuttavia le retribuzioni complessivamente percepite dai debitori non hanno mai generato eccedenze rispetto al fabbisogno mensile determinato dal tribunale per il sostentamento proprio e della famiglia “ ma ha permesso di far fronte alle spese della famiglia e ha inoltre permesso di non accumulare ulteriori debiti”.
Inoltre, i ricorrenti non hanno beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni precedenti la domanda né sono stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall'art. 16 L. 3/2012 (come risulta dai certificati del casellario giudiziale e dai certificati dei carichi pendenti prodotti, docc. 6- 9 fascicolo ricorrenti).
Risultano in tal modo integrati i requisiti di cui all'art. 14-terdecies comma I lett. da a) ad e) della
L. 3/2012.
Dall'analisi della composizione del passivo della procedura e dell'entità dei pagamenti eseguiti in conformità al progetto di riparto esecutivo, si evince inoltre la sussistenza del presupposto di cui all'art. 14-terdecies comma I lett. f) L. 3/2012, che richiede che “siano stati soddisfatti, almeno in parte, i creditori per titolo e causa anteriore al decreto di apertura della liquidazione”.
Condizione indefettibile per concedere l'esdebitazione è infatti il pagamento integrale dei debiti prededucibili e delle spese di procedura nonché di una frazione dei debiti sorti prima della
2 apertura della procedura concorsuale. Relativamente alla misura di tale pagamento, che la norma non predetermina in una percentuale fissa trattandosi di requisito da apprezzare caso per caso in relazione alle circostanze concrete, possono essere utilmente richiamati i principi espressi e ormai consolidati nella giurisprudenza di legittimità con riferimento all'esdebitazione prevista dall'art. 142 LF (in tal senso, Trib. Ferrara, 26.4.2022).
Le Sezioni Unite della Cassazione, chiamate a chiarire il significato di questa disposizione, con una interpretazione costituzionalmente orientata e coerente con il favor per l'istituto già espresso dalla legge delega di riforma organica delle procedure concorsuali (art. 1, comma 6, lett. a n. 13 della legge 14 maggio 2005, n. 80), hanno affermato che l'art. 142, comma secondo, l. fall. deve essere interpretato nel senso che, per la concessione del beneficio dell'esdebitazione, non è necessario che tutti i creditori concorsuali siano soddisfatti almeno parzialmente, bensì è sufficiente che almeno una parte dei creditori sia stata soddisfatta, essendo rimesso al prudente apprezzamento del giudice accertare quando la consistenza dei riparti realizzati consenta di affermare che l'entità dei versamenti effettuati, valutati comparativamente rispetto a quanto complessivamente dovuto, costituisca quella parzialità dei pagamenti richiesta per il riconoscimento del beneficio (Cass., sez. un., 18 novembre 2011, n. 24214, m. 619470). La parzialità può essere infatti riferita sia al numero dei creditori soddisfatti, sul totale di quelli ammessi, sia alla percentuale di pagamento dei singoli crediti.
La giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente precisato che, laddove ricorrano i presupposti soggettivi di meritevolezza, “il beneficio dell'esdebitazione deve essere concesso a meno che i creditori siano rimasti totalmente insoddisfatti o siano stati soddisfatti in percentuale affatto irrisoria” (Cass. 27 marzo 2018, n. 7550 e, recentemente, Cass. n. 15246 del 12/05/2022 ). La
Suprema Corte ha a tal fine sottolineato la irragionevolezza della interpretazione opposta: la concessione della esdebitazione solo in presenza del pagamento ai creditori chirografari, tradirebbe i principi della legge delega della riforma fallimentare del 2006 (Art.1 comma 6 lett. a)
n 13 legge 14 maggio 2005 n. 80) e comporterebbe un irragionevole disparità di trattamento con i debitori che ottengono il beneficio tramite la cancellazione della società alla chiusura del fallimento (art. 118 L.F.), tramite l'omologazione del concordato preventivo (art. 184 L.F.) o fallimentare (art. 135 L.F.).
Nel caso di specie, l'attivo netto complessivamente disponibile per il riparto finale è stato pari ad €
38.345,05, derivante:
- quanto ad € 33.010,00 dalla vendita dell'immobile abitativo proprietà di entrambi i coniugi;
- quanto ad € 1.200,00 dalla vendita delle automobili;
- quanto ad € 5.250,00 dalla vendita della quota del terreno sito in di proprietà del CP_1
ricorrente Pt_1
3 Tali somme hanno consentito di soddisfare, oltre alle spese in prededuzione, il credito dell'ipotecario per € 14.480,34 (pari al 23,90% del credito complessivo Parte_3 ammesso al passivo per € 60.583,98) e per € 2.788,42 i crediti di Agenzia Entrate Riscossione, assistiti da privilegio generale di grado 1 (importo corrispondente al 9,07% dei creditori privilegiati generali;
cfr. relazione Liquidatore, p. 5). Dette percentuali, non irrisorie, permettono di ritenere integrato il requisito della “parziale soddisfazione” dei creditori anteriori.
Infine, dagli atti emerge l'assenza delle due condizioni ostative di cui all'art. 14terdecies, comma
II, lett. a) e b), L. 3/2012 (i.e. imputabilità del sovraindebitamento ad un ricorso al credito sproporzionato e colposo rispetto alle capacità patrimoniali del debitore;
compimento di atti in frode ai creditori ovvero di pagamenti/atti dispositivi del patrimonio/simulazione di titoli di prelazione per favorire alcuni creditori a danno di altri).
Sul punto, il Liquidatore ha chiarito che le passività accumulate dai ricorrenti sono principalmente riferibili al mutuo contratto nell'anno 2000 per l'acquisto della casa di abitazione, ai debiti erariali derivanti dall'attività svolta da quale imprenditore individuale e da due successivi Parte_1
finanziamenti stipulati nel periodo 2016- 2017 dal solo Sig. per esigenze familiari. Il Pt_1
Liquidatore ha verificato che, all'epoca di sottoscrizione del contratto di mutuo, entrambi i coniugi svolgevano attività lavorativa come dipendenti ed il reddito complessivo del nucleo familiare (pari a circa 52.000,00 euro per l'anno di imposta 2020) era assolutamente idoneo a sostenere l'esborso previsto.
Anche con riferimento ai due finanziamenti del 8.3.2016 e del 17.1.2017, entrambi di importo contenuto (€ 2.575,13 erogato da ed € 6.231,00 erogato da Compass S.p.A.), il Controparte_4
Dott. ha evidenziato che l'ammontare delle rate era esiguo – pari a complessivi € Persona_1
213,00 mensili – ed astrattamente sostenibile con lo stipendio del solo Sig. anche in Pt_1 considerazione dell'avventa rinegoziazione del mutuo nel frattempo ottenuta dai coniugi nel corso dell'anno 2011.
La circostanza che, al momento dell'assunzione delle obbligazioni verso gli istituti di credito, i debitori non avessero macroscopicamente sovrastimato le proprie capacità di adempimento appare corroborata dal fatto che i ricorrenti “hanno pagato regolarmente le rate di mutuo sino al
01.12.2017, così come hanno pagato le rate del finanziamento Compass per circa 1 anno, oltre al finanziamento garantito da cessione del quinto dello stipendio del marito” (relazione CP_4
Liquidatore, p. 7 e 8). Lo stato di sovraindebitamento risulta pertanto da imputare alla incapacità del nucleo familiare di ripianare il debito fiscale di circa 60.000,00 euro originatosi quasi interamente dal periodo 2003- 2009 in relazione alla attività dell'impresa individuale del Sig.
che si è rivelata non remunerativa (al riguardo, il Liquidatore ha motivatamente concluso Pt_1 che “la causa dell'indebitamento sembra proprio essere strettamente collegata a questa scelta
4 imprenditoriale. In quei 6 anni è venuto a mancare un reddito mensile fisso per la famiglia e la tensione finanziaria venutasi a creare ha inciso anche negli anni successivi”). Detta attività stata quindi cessata allorquando il ricorrente ha reperito una nuova occupazione quale lavoratore dipendente e nel periodo successivo non risultano assunte, come sopra esposto, ulteriori obbligazioni palesemente incompatibili con le disponibilità reddituali.
Non risulta infine che i ricorrenti, nei cinque anni precedenti l'apertura della liquidazione o nel corso della stessa, abbiano posto in essere atti in frode ai creditori, pagamenti o altri atti dispositivi del proprio patrimonio, ovvero simulazioni di titoli di prelazione, allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri.
Deve ritenersi pertanto che sussistano i presupposti sostanziali e processuali per l'accoglimento dell'istanza di esdebitazione, con la precisazione che l'esdebitazione non opera (art. 14-XIII, co. 3,
L. 3/2012): a) per i debiti derivanti da obblighi di mantenimento e alimentari;
b) per i debiti da risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, nonché per le sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti;
c) per i debiti fiscali che, pur avendo causa anteriore al decreto di apertura delle procedure di cui alle sezioni prima e seconda del presente capo, sono stati successivamente accertati in ragione della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi.
P.Q.M.
Visto l'art. 14terdecies L. 3/2012,
DICHIARA definitivamente inesigibili nei confronti dei debitori (C.F. Parte_1
) e (C.F. ) i crediti concorsuali C.F._1 Parte_2 C.F._2
non soddisfatti integralmente.
Dispone che la Cancelleria comunichi il presente decreto a parte ricorrente ed al Liquidatore, il quale provvederà a comunicarlo a tutti i creditori a mezzo posta certificata.
Busto Arsizio, 1.6.2025
Il Giudice
dott.ssa Elisa Tosi
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