Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 08/04/2025, n. 1367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1367 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice Chiara Cutolo, lette le note difensive depositate in vista dell'udienza del
03/04/2025, visto e applicati gli artt. 281 sexies e 281 terdecies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6073/2023 R.G. proposta da
, rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Polignano, domiciliato come Parte_1
in atti, giusta mandato in atti
- parte opponente - nei confronti di
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1
Alessandro Lucchetti, domiciliato come in atti, giusta mandato in atti
- parte opposta -
Oggetto: opposizione ex art. 615, co. 1, c.p.c..
MOTIVI
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1.- Con atto di citazione in opposizione ex art. 615, co. 1, c.p.c. notificato il
30/05/2023, la parte opponente ha agito dinanzi a questo Tribunale impugnando il precetto, notificatole il 18/04/2023, con il quale la parte creditrice, odierna opposta, le ha intimato il pagamento della complessiva somma di €72.514,68, oltre interessi e spese, in forza di titolo esecutivo giudiziale (sentenza di condanna di primo grado n.
1192/2013 resa dalla Corte dei Conti-Sezione Giurisdizionale per la Puglia, in sede di giudizio di responsabilità amministrativo-contabile; il giudizio di appello è stato dichiarato estinto con sentenza n. 373/2018).
1
In particolare, con l'opposizione (alla luce del tenore delle doglianze correttamente qualificata ai sensi dell'art. 615 c.p.c.), l'intimato ha: richiesto al Tribunale
l'autorizzazione alla chiamata in causa ex art. 269 c.p.c. del terzo condebitore solidale
(istanza disattesa con provv. 29/05/2023); eccepito l'intervenuta Controparte_2
prescrizione del credito risarcitorio correlato al danno erariale, come già dedotto in seno al giudizio di responsabilità; eccepito l'indeterminatezza del credito in relazione alle voci relative alle spese del giudizio dinanzi alla Corte dei Conti, asserendo di aver provveduto nel 2019 al pagamento almeno dell'importo di €754,52.
Ha pertanto invocato l'illegittimità del precetto gravato, vinte le spese.
I.2.- La parte opposta, costituendosi in giudizio, ha sostenuto l'inammissibilità delle avverse doglianze, per essere il credito oggetto di rivendicazione portato da titolo giudiziale ormai definitivamente coperto da giudicato (oltre che pienamente azionabile a fronte della prescrizione decennale da actio judicati, da far decorrere dalla citata pronuncia n. 373/2018), e comunque l'infondatezza complessiva delle tesi dell'intimato, peraltro non potendo l'eventuale pagamento della somma di €754,25 travolgere il precetto per l'intero (cfr. Cass., n. 5515/2008).
I.3.- All'esito della prima udienza, con ord. 23/11/2023 è stata disattesa da questo magistrato l'istanza sospensiva spiegata dalla parte opponente, con la seguente motivazione:
“ritenuto dunque, nei limiti della sommarietà della cognizione di fase, che i motivi dell'opposizione, spiegata ex art. 615 c.p.c., non siano idonei a fondare pronuncia sospensiva, apparendo eccepiti vizi (prescrizione maturata anteriormente) relativi al titolo esecutivo giudiziale (sentenza di primo grado C. Conti, passata in giudicato;
nel giudizio relativo la prescrizione è stata anche eccepita); rilevato infatti che, per pacifica giurisprudenza, l'esecuzione intrapresa in virtù di titolo esecutivo di formazione giudiziale non può essere contrastata con l'opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi costruita su pretesi vizi formali o sostanziali del titolo stesso, tranne che se ne deduca l'inesistenza giuridica o la sopravvenuta mancanza delle corrispondenti ragioni creditorie per fatti estintivi o modificativi successivi alla sua formazione;
circostanze che nella specie non paiono ricorrenti;
considerato che
la giurisprudenza di legittimità, infatti, pacificamente afferma, a riguardo, che nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, il debitore può invocare soltanto i fatti estintivi o
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modificativi del diritto del creditore che si siano verificati posteriormente alla formazione del titolo esecutivo medesimo, e non anche quelli intervenuti anteriormente,
i quali sono deducibili esclusivamente nel giudizio preordinato alla formazione del titolo stesso - inclusa la fase di impugnazione - (Cass. ord., n. 21954/2017; Cass., Sez.
Un., n. 1238/2015; nonché Cass., nn. 3712/2016, 3850/2011 e 26089/2005), salvo trattasi di vizi di formazione del provvedimento che ne determinino l'inesistenza giuridica (Cass., ord. n. 3277/2015); di talchè, nel giudizio de quo è possibile contestare solo la regolarità formale o l'esistenza del titolo esecutivo giudiziale, ma non il suo contenuto decisorio, integrando la violazione di tale regola da parte dell'opponente una causa di inammissibilità, e non di infondatezza, dell'opposizione (ex multis, Cass., nn. 12251/2007 e 22402/2008), come tale rilevabile d'ufficio dal giudice anche in grado d'appello (id., anche Cass., nn. 12251/2007 e 24027/2009) e comunque nella specie ritualmente eccepita dalla parte opposta;
considerato, circa l'ulteriore censura per l'importo di €754,25, che, in disparte il merito (peraltro, ove fondata, la difesa non potrebbe travolgere l'intero precetto, di importo complessivo di €72.514,68), non pare potersi apprezzare la sussistenza del periculum, attesa l'esigua entità della somma”.
Con la medesima ordinanza, la causa è stata ritenuta matura per la decisione.
I.4.- In assenza di attività istruttoria, al netto della prova documentale, la causa è pervenuta quindi all'ud. 03/04/2025, per essere decisa ai sensi art. 281 sexies c.p.c., secondo le modalità cartolari in epigrafe precisate;
è stato concesso termine per memorie finali, depositate da entrambe le parti.
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio devono seguire l'ordine logico- giuridico.
II.1.- Circa la posizione del condebitore solidale (la cui chiamata ai sensi dell'art. 269 c.p.c. non è stata autorizzata;
la parte opponente vi ha insistito anche nella difese finali), va rilevato che, anche in disparte il rilievo, operato da parte opposta, dell'intervenuto decesso del terzo dal 2020 e dell'intrasmissibilità agli eredi del debito - in quanto esito di condanna amministrativo-contabile -, se non ai fini di accertamento giudiziale del loro indebito arricchimento, è sufficiente osservare, come anche da deduzioni di parte opposta, che “il vincolo di solidarietà che lega i debitori non rileva nei confronti del creditore, che può agire per l'intero nei confronti di anche solo uno di essi, risultando poi sempre possibile al creditore che ha pagato esercitare azione di
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regresso nei confronti dei condebitori solidali la cui quota ha anticipato” (cfr. artt.
1292 ss. c.c.).
II.2.- Quanto all'inammissibilità del motivo relativo all'eccezione di prescrizione maturata anteriormente al titolo (il principale motivo di opposizione), si fa rinvio alle ragioni già puntualmente esposte da questo magistrato nella citata ord.
23/11/2023 (par. I.3.) ai fini del vaglio, poi reiettivo, dell'istanza cautelare ex art. 615, co. 1, c.p.c.; ragioni da intendersi confermate anche in quanto non superate da differenti deduzioni difensive rese nel contraddittorio tra le parti (a seguito degli specifici rilievi ivi operati, alcuna successiva contraria e più convincente difesa a confutazione è invero pervenuta dalla parte opponente, che si è limitata a insistere nelle note scritte per l'accoglimento delle richieste introduttive).
La difesa, come anche eccepito da parte opposta, è inammissibile in questa sede, dolendosi il debitore, nel presente giudizio di opposizione all'esecuzione, promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, di fatti estintivi del diritto del creditore
(prescrizione) verificatisi anteriormente alla formazione del titolo esecutivo medesimo, deducibili (e nella specie anche dedotti infondatamente) nel giudizio nel quale il titolo si
è formato.
Le censure tendono quindi a contestare la statuizione contenuta in un titolo di formazione giudiziale, in forza di ragioni deducibili (e pure dedotte) soltanto nel correlato giudizio generatore.
Infatti, come già chiarito, l'esecuzione intrapresa in virtù di titolo esecutivo di formazione giudiziale non può essere contrastata con l'opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi costruita su pretesi vizi formali o sostanziali del titolo stesso, tranne che se ne deduca l'inesistenza giuridica o la sopravvenuta mancanza delle corrispondenti ragioni creditorie per fatti estintivi o modificativi successivi alla sua formazione.
Circostanze nella specie non adombrate e comunque non ricorrenti.
II.3.- L'opposizione merita accoglimento soltanto in relazione alla posta precettata di €754,25, il cui pagamento è stato documentato e non specificamente contestato dalla controparte alla prima difesa utile.
A ogni modo, quanto esposto non travolge il precetto per l'intero, ma determina la nullità o inefficacia parziale dell'intimazione per la somma eccedente il dovuto, con la conseguenza che essa rimane valida per la somma effettivamente dovuta (cfr., Cass., n.
24704/2020; Cass., n. 5515/2008). In dettaglio, l'intimazione di somma superiore al
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dovuto comporta la sola invalidità parziale del precetto e non l'integrale travolgimento della pretesa: in tema di opposizione a precetto, la non debenza di una parte soltanto della somma in esso portata non lo travolge per intero, ma ne determina l'annullamento parziale, essendo comunque valida l'intimazione per la parte dovuta e le relative spese.
Di recente, Cass., n. 20238/2024 ha ribadito che, in tema di opposizione a precetto, la non debenza di una parte soltanto della somma in esso portata non travolge per l'intero l'intimazione, ma ne determina l'invalidità parziale, dando luogo soltanto alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente spettante, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito (nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva revocato per intero il precetto, non essendo dovuti gli interessi moratori, che costituivano la voce preponderante del conteggio precettato).
Solo entro i suddetti ristretti limiti, pertanto, l'opposizione è fondata.
III.- Stante la palese temerarietà dell'opposizione proposta (al cui riconoscimento evidentemente non osta l'esiguo accoglimento delle tesi dell'opponente, in misura pari a circa 1/100 dell'intimazione), la parte opponente va condannata al pagamento, in favore della parte opposta, di una somma pari a un terzo delle spese legali riconosciute a titolo di compenso (cfr. Cass., n. 21570/2012).
A riguardo, è considerato, per giurisprudenza pacifica1, meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale, integrato dalla pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente e alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione.
E' evidente che, nel caso de quo, sussistano i requisiti per applicare la citata norma, attesa la manifesta inammissibilità dell'opposizione ex art. 615 c.p.c., impiegata come TRIBUNALE DI BARI
impropria “impugnazione” del provvedimento giurisdizionale o come strumento di invalidazione extra ordinem di una decisione esecutiva;
anche la difesa correlata al condebitore solidale è indice di temerarietà dell'azione oppositiva, alla luce dei pacifici principi in materia di obbligazioni solidali.
In punto di quantificazione, ci si riporta a quanto statuito da Cass., n. 21570/2012: “In tema di responsabilità aggravata, il terzo comma dell'art. 96 cod. proc. civ. … disponendo che il soccombente può essere condannato a pagare alla controparte una
"somma equitativamente determinata", non fissa alcun limite quantitativo, né massimo, né minimo … Pertanto, la determinazione giudiziale deve solo osservare il criterio equitativo, potendo essere calibrata anche sull'importo delle spese processuali o su un loro multiplo, con l'unico limite della ragionevolezza” (nella specie, in applicazione del principio, la Suprema Corte ha respinto il ricorso avverso la decisione di merito, che aveva condannato il soccombente a pagare una somma non irragionevole in termini assoluti e pari al triplo di quanto liquidato per diritti e onorari).
Ne deriva, perciò, la condanna in favore della parte opposta di una somma equitativamente determinata, pari a un terzo delle spese legali oggi liquidate in suo favore, ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c..
Altresì, sulla scorta dell'art. 96, co. 4, c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis, “nei casi previsti dal primo, secondo e terzo comma, il giudice condanna altresì la parte al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore ad euro 500 e non superiore ad euro 5.000”, nella specie nella misura di €1.000,00, da ritenersi congrua alla luce delle circostanze del caso concreto.
IV.- Le spese processuali seguono la soccombenza (pressochè totale dell'opponente).
Alla liquidazione del compenso deve provvedersi come in dispositivo secondo i parametri fissati dal d.m. 10/03/2014 n. 55 (d.m. 147/2022), tenendo conto della natura della causa, del suo valore, dell'effettiva entità dell'attività difensiva e della difficoltà delle questioni trattate, nonché del meccanismo decisorio adottato (parametri medi per le prime due fasi, anche alla luce del segmento cautelare di cui al sub 1, non coltivato ad hoc: v. ord. 23/11/2023; parametri minimi per l'ultima fase;
fase istruttoria insussistente).
V.- Questa sentenza viene adottata ex art. 281 sexies, ult. co., c.p.c., nei trenta giorni successivi all'udienza di discussione.
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Il Cancelliere provvederà agli adempimenti di cui all'art. 35 disp. att. c.p.c..
P.q.m.
il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato il 30/05/2023, da Parte_1
nei confronti di , ogni contraria istanza disattesa, così provvede: CP_1
1) ACCOGLIE l'opposizione per quanto di stretta ragione e, per l'effetto, DICHIARA nullo l'atto di precetto impugnato limitatamente alla voce di €754,25, ferma la procedibilità in executivis per il resto;
2) CONDANNA la parte opponente al pagamento in favore della parte opposta:
- della somma di €2.102,33 ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c;
- delle spese processuali, che liquida in €6.307,00, oltre a rimborso forf. spese generali,
Iva e Cpa come per legge;
3) CONDANNA la parte opponente al pagamento della somma di €1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, ai sensi dell'art. 96, co. 4, c.p.c..
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Bari, 08/04/2025
Il Giudice
Chiara Cutolo
7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Seguendo la tesi soggettiva: Cass., Sez. Un., n. 9912 del 20/04/2018: “La responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione”.
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