Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 31/03/2025, n. 455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 455 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 466/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Dott. Giuseppe Rini Presidente
Dott. Daniele Salvatore Abbate Giudice
Dott. Riccardo Pappalardo Giudice (est.) ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 466 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2020 vertente
TRA
, cod. fisc. nata a [...] il Parte_1 C.F._1
20.04.1974, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. D'Amico Maria
Teresa, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
cod. fisc. nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
3.09.1973, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Di Stefano
Giuseppe, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero;
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– interveniente necessario –
Oggetto: Separazione giudiziale.
Conclusioni: Come precisate nelle note di trattazione scritta ex art.127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 28.11.2024.
FATTO
Con ricorso depositato in data 10.02.2020 — premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio concordatario con in data 2.06.2001 Controparte_1
(trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Bagheria al n. 29,
parte II, serie A, Uff. 1 dell'anno 2001) — ha domandato al Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi, con addebito a carico del marito, nonché di: (i) disporre l'affidamento esclusivo alla madre dei quattro figli della coppia — (nata a [...] il [...]), Persona_1 Persona_2
(nata a [...] il [...]), (nato a [...] il [...]) e Persona_3
(nato a [...] l'[...]) — con conseguente Persona_4
assegnazione della casa coniugale;
(ii) obbligare il resistente a corrispondere un assegno non inferiore a € 2.500,00 mensili per il mantenimento della prole, oltre al pagamento integrale delle spese straordinarie, nonché un assegno di € 200,00 mensili per il mantenimento del coniuge;
(iii) porre a carico del l'obbligo CP_1
di corrispondere gli assegni familiari.
A sostegno della domanda di addebito, la ricorrente ha riferito di reiterate condotte aggressive, sia verbali che fisiche, poste in essere dal coniuge nei suoi confronti e nei confronti dei figli.
Nel costituirsi in giudizio in data 23.11.2020, il resistente ha aderito alla richiesta
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di separazione personale e alla domanda di assegnazione della casa coniugale,
chiedendo tuttavia di: (i) rigettare la richiesta di addebito;
(ii) disporre l'affidamento condiviso dei minori, con collocazione prevalente presso la madre;
(iii) essere onerato del pagamento di un assegno mensile di € 600,00 per il mantenimento della prole, oltre al 50% delle spese straordinarie, e di € 150,00 per il mantenimento della moglie.
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, con ordinanza del
9.12.2020, il Presidente del Tribunale, adottando i provvedimenti temporanei e urgenti, ha disposto l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i coniugi,
con domicilio prevalente presso la madre, a cui è stata conseguentemente assegnata la casa familiare. È stato, altresì, regolamentato il regime di visita del padre, il quale è stato onerato del versamento di un assegno di mantenimento di €
880,00 mensili per i figli minori (€ 220,00 ciascuno), oltre al pagamento del 60% delle spese straordinarie, nonché un assegno di € 250,00 mensili in favore della moglie.
La causa è stata istruita con l'assunzione delle prove testimoniali richieste da parte ricorrente e con l'ascolto dei minori e (v. Persona_4 Persona_3
verbali d'udienza del 17.06.2022 e del 18.05.2023), nonché mediante C.T.U.
psicologica. Alle parti è stato altresì richiesto di depositare la documentazione reddituale e patrimoniale aggiornata relativa all'ultimo triennio.
Nel corso del procedimento, accertato l'inadempimento del resistente agli obblighi di mantenimento, è stato emesso ordine diretto al suo datore di lavoro affinché provvedesse al versamento degli importi dovuti per il mantenimento della prole e del coniuge.
Da ultimo, le parti sono state invitate a precisare le conclusioni mediante il
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deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. e, con ordinanza del 30.11.2024, la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c..
DIRITTO
1. Sulle questioni preliminari
Preliminarmente, deve essere dichiarata l'inammissibilità del documento prodotto da parte resistente con la propria comparsa conclusionale, trattandosi di produzione documentale tardiva. Tale produzione, infatti, è avvenuta oltre il termine per la precisazione delle conclusioni e non è stata sottoposta al contraddittorio tra le parti, né il resistente ha formulato istanza di rimessione in termini (cfr., sul punto, Cass. Sez. III, 29.09.2016, n. 19297).
2. Sulla pronuncia di separazione personale
Deve senz'altro accogliersi la domanda principale di separazione avanzata dalla parte ricorrente, cui la parte resistente ha aderito, costituendo chiari indicatori del disfacimento del ménage, il contrasto che traspare dalle rispettive difese, nonché il dichiarato intento di non volersi riconciliare manifestato in sede presidenziale.
3. Sulla domanda di addebito
In ordine alla domanda di addebito, è necessario verificare se sia stata raggiunta la prova di specifici episodi che, considerati nel loro insieme, consentano di attribuire il fallimento del matrimonio alla violazione dei doveri posti dall'articolo
143 c.c. da parte dell'uno o dell'altro coniuge.
L'addebito, infatti, non può fondarsi sulla mera violazione dei doveri coniugali, essendo necessario che tale violazione abbia avuto un'efficacia causale determinante nella crisi coniugale e non sia intervenuta in un contesto di già
consolidata intollerabilità della convivenza.
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A tal proposito è stato affermato dalla Suprema Corte di Cassazione che «in tema
di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi,
essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia
causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta
quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento
contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da
entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere
pronunciata la separazione senza addebito» (cfr. Cass., 28 settembre 2001, n.
12130, Cass., 11 giugno 2005 n. 12383 e Cass., 16 novembre 2005, n. 23071).
Nel caso di specie, le allegazioni della ricorrente relative a presunti comportamenti aggressivi e manipolativi del marito non trovano adeguata dimostrazione, neanche all'esito della prova testimoniale (v. verbale d'udienza del
17.06.2022).
Né, a tal riguardo, può assumere valenza probatoria quanto riferito dai figli minori durante l'ascolto disposto dal Giudice, trattandosi di un momento processuale avente esclusivamente la finalità di salvaguardare l'effettivo interesse degli stessi e non di dimostrare gli asserti di parte a sostegno della richiesta di addebito.
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte la domanda di addebito deve essere rigettata.
4. Sull'affidamento dei figli minorenni
Dalla coppia sono nati quattro figli: (nata a [...] il Persona_1
4.06.2002), (nata a [...] il [...]), (nato a Persona_2 Persona_3
Palermo il 29.05.2008) e (nato a [...] l'[...]). Persona_4
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Per_ Ebbene, quanto alle figlie e nessun regime di affidamento può Persona_1
essere disposto, in considerazione del fatto che entrambe hanno raggiunto la maggiore età.
Con riguardo a (di 16 anni) e (13 anni), alla luce delle Per_3 Persona_4
risultanze probatorie, si ritiene che allo stato sia maggiormente confacente all'interesse dei minori disporre l'affidamento esclusivo dei minori alla madre, con collocamento prevalente presso quest'ultima.
Com'è noto, infatti, le ipotesi di affidamento esclusivo ricorrono ogni qualvolta l'interesse del minore possa essere pregiudicato da un affidamento condiviso, ad esempio, nel caso in cui un genitore sia indifferente nei confronti del figlio, non contribuisca al mantenimento dello stesso, manifesti un disagio esistenziale incidente sulla relazione affettiva, etc..
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha chiarito che “In materia di affidamento
dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel
genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante
dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla
base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di
crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il
medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua
capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore.” (Cass., Sez. I, 1.08.2023, n. 23333).
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Nel caso di specie, emergono evidenti difficoltà di relazione tra il e i figli, i CP_1
quali si dolgono del progressivo allontanamento del padre e del disinteresse manifestato da quest'ultimo nei loro confronti (v. verbale d'udienza del
18.05.2023 e pag. 16 della relazione peritale a firma della C.T.U. dott.ssa Per_5
.
[...]
Allo stato, difatti, risultano interrotti anche gli occasionali incontri dapprima intercorrenti tra padre e figli e tale circostanza ha determinato nel tempo un clima di tensione e di imbarazzo, dovuto anche alla reciproca scarsa conoscenza (v.
relazione C.T.U.).
Questa progressiva erosione del rapporto genitoriale è avvenuta senza che il padre abbia compiuto alcun significativo sforzo per colmare le distanze e ristabilire una relazione autentica e continuativa con i figli.
Tali significative difficoltà sono state evidenziate in sede di ascolto sia dal minore
— il quale ha rappresentato la sporadicità degli incontri con il Persona_4
padre e l'assenza di dialogo (“non lo vedo da un mesetto, di solito per uscire
scrive a mia sorella. Lo vedo di solito una volta ogni mese o ogni due mesi, una
volta addirittura sono passati cinque mesi perché non ci cercava. Non ci cerca tanto, ma alcune volte si (…) Quando siamo insieme non parla tanto, tipo guarda
la partita o sta al telefono. Infatti, quando stiamo con lui di solito parliamo tra noi fratelli”) — sia del fratello che ha anche descritto diversi episodi di Per_3
violenza fisica e verbale del padre (“Capita raramente di vederci, ci vediamo una volta ogni due mesi circa, c'è stato un periodo lungo in cui non ci siamo sentiti,
cica sei mesi, perché abbiamo avuto una discussione: noi gli abbiamo chiesto un
aiuto economico e lui ha detto che non eravamo un suo problema. Questa discussione l'ha avuta con mia sorella (…) Quando vivevamo insieme Per_1
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insultava spesso me e mia sorella . Io avevo circa tre o quattro anni e Per_1
ricordo che ci diceva <<se morite voi non fa niente tanto i soldi li porto io>> mi
chiamava <
noi, diceva molte parolacce, dava testate al muro, pugni al muro e se non
mangiavo mi minacciava con il mestolo di ferro. Adesso ci vediamo massimo due
orette ogni tre mesi, noi non lo cerchiamo quasi mai. Io sono pronto a perdonarlo
per quello che ha fatto, ma a dormire con lui mi spavento per le sue reazioni. Ad
esempio, a volte quando litigavo con i miei cugini mi tirava schiaffi e mi allontanava dai miei cugini e mi faceva stare in cucina, fermo, anche per un'ora.
Ho quindi questa ansia e non voglio dormire con lui (…) Poi un evento che mi
rimarrà in testa è il primo maggio 2018 in campagna da mio nonno e mio padre
ha detto a mia sorella quello che ho detto prima cioè <<zitta cosa inutile se muori tu non mi interessa niente>>, poi in quell'occasione per sbaglio sono
inciampato sulla ruota della sua macchina e lui mi ha rincorso e per afferrarmi
sono scivolato su mio cugino di cinque anni e su mia zia che era Per_6
incinta”).
Con tutta evidenza, la prolungata assenza del padre — che non ha contatti con i figli dal mese di dicembre 2023 (v. pag. 5 della relazione peritale) — senza che lo stesso si sia mai reso parte diligente per superare le difficoltà di relazione con i minori, comprova la scarsa capacità genitoriale del CP_1
Quest'ultimo ha altresì manifestato un rilevante disinteresse economico verso la prole, costringendo la ricorrente ad avviare una procedura esecutiva per l'omesso versamento dell'assegno di mantenimento, nonché a chiedere di ordinare direttamente il pagamento delle somme dovute al datore di lavoro del resistente
(v. atti del sub-procedimento avviato in corso di causa R.G. n. 466-1/2020
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all'esito del quale, con ordinanza dell'1.10.2023 è stata accolta la richiesta avanzata da ). Parte_1
Il disinteresse del è ulteriormente aggravato dall'assenza di qualunque CP_1
iniziativa concreta per garantire il benessere morale, materiale ed educativo dei figli. Non risultano, infatti, tentativi significativi di ristabilire un contatto costante o di contribuire al mantenimento dei minori in maniera adeguata, sia dal punto di vista economico sia, soprattutto, da quello affettivo. La figura paterna, che dovrebbe essere un punto di riferimento per i figli, si è rivelata assente e inadempiente in ogni aspetto fondamentale della genitorialità.
La condotta della resistente risulta ancor più grave se valutata alla luce degli specifici compiti che l'ordinamento fa discendere dalla responsabilità genitoriale,
come la cura, l'educazione e il supporto morale e materiale dei figli. In tal senso,
il comportamento del si pone in aperta violazione dei principi sanciti CP_1
dall'art. 147 c.c. e dall'art. 315-bis c.c., i quali impongono ai genitori il dovere di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli.
Al lume delle considerazioni di cui sopra, non si ritiene condivisibile, dunque, la conclusione del C.T.U. in ordine all'affidamento condiviso, ritenendo maggiormente conforme all'interesse dei minori disporne l'affidamento esclusivo alla madre, che è il genitore di riferimento dei figli.
5. Sulla regolamentazione del diritto di visita del minore
[...]
Persona_4
Quanto alle modalità di frequentazione padre-figli, va dato atto che il minore ha espresso il desiderio di mantenere un rapporto con il genitore, Persona_4
pur escludendo qualsiasi forma di pernottamento presso l'abitazione paterna (v. verbale d'udienza del 18.05.2023 e pagg.
7-12 della relazione peritale). Tale
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volontà, manifestata dal minore in un contesto di ascolto protetto e oggettivamente valutata dal C.T.U., deve essere tenuta in primaria considerazione nell'ottica della tutela del suo benessere psicologico ed emotivo.
Sicché, in assenza di ragioni ostative, va prevista la facoltà per il padre di incontrare e tenere con sé compatibilmente con le sue esigenze Persona_4
scolastiche e fatti salvi diversi accordi liberamente stretti dalle parti, con le seguenti modalità:
− ogni mercoledì, dall'uscita da scuola (o dalle ore 12:00 nei giorni in cui il minore non frequenta la scuola) sino alle ore 21:00, con facoltà per il padre di prelevare il figlio dal domicilio materno e di trascorrere con lui tale fascia oraria;
− a settimane alterne, la domenica dalle ore 9:00 alle ore 21:00, con esclusione del pernottamento;
− per 7 giorni consecutivi nel periodo estivo, sempre con esclusione del pernottamento. Le parti avranno cura di concordare preventivamente il periodo più idoneo;
in caso di disaccordo, si stabilisce che gli incontri si svolgeranno dall'1 all'8 agosto negli anni pari e dal 9 al 16 agosto negli anni dispari;
− nel periodo natalizio il padre potrà tenere con sé il minore il 24 e il 31 dicembre negli anni pari, oppure il 25 dicembre e l'1 gennaio negli anni dispari, sempre con esclusione del pernottamento;
− nel periodo pasquale il padre potrà tenere con sé il minore il giorno di
Pasqua negli anni pari e il giorno di Pasquetta negli anni dispari, dalle ore
10:00 alle ore 19:00.
È opportuno sottolineare che il suddetto regime di frequentazione deve
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considerarsi un minimo inderogabile, nel rispetto delle esigenze del minore e compatibilmente con i suoi impegni scolastici. Al contempo, esso potrà essere ampliato liberamente su accordo delle parti, qualora vi sia un'evoluzione positiva del rapporto tra padre e figlio, nell'ottica di un progressivo riavvicinamento affettivo ed educativo.
6. Sulla regolamentazione del diritto di visita del minore
[...]
Per_3
Quanto al minore , va dato atto che anch'egli, nel corso Persona_3
dell'audizione, ha manifestato la volontà di frequentare il padre (“Mi farebbe
piacere vederlo una o due volte a settimana. Il sentimento di volere bene che provo per lui è naturale essendo lui mio padre”).
Tale ammissione, che certamente esprime una certa sofferenza nel contesto familiare, rivela comunque il desiderio del minore di instaurare una relazione con il genitore, evidenziando un'affettività naturale che, pur se ostacolata dalle difficoltà relazionali, resta genuina.
Considerata l'età del minore (di anni 16), nonché della sua capacità di discernimento, è necessario prendere atto delle sue inclinazioni individuali e delle sue esigenze evolutive. ha già dimostrato di essere in grado di compiere Per_3
scelte autonome e di comprendere appieno la propria situazione familiare. A tale proposito, si ritiene che, al fine di tutelare il suo benessere emotivo e psichico, sia più congruo prevedere una modulazione più flessibile del regime di visita, che possa essere adattato alle esigenze specifiche del minore, piuttosto che un regime rigido e predeterminato.
In tal senso, va consentito al genitore non affidatario di incontrare e tenere con sé
il minore quando quest'ultimo lo desideri, compatibilmente con le sue Per_3
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esigenze scolastiche, sociali e personali. Il regime degli incontri, pertanto, non avrà una programmazione fissa, ma sarà basato sulla disponibilità reciproca e sulle preferenze espresse dal minore, tenendo conto dei suoi impegni e dei suoi interessi.
Il padre avrà dunque la facoltà di incontrare il minore con una frequenza che potrà essere concordata direttamente con lui, nell'ambito di un rapporto di dialogo e di comprensione, sempre rispettando la libertà di scelta del ragazzo. Questo
approccio, oltre a garantire una relazione più armoniosa e rispettosa del suo sviluppo, permetterà anche di evitare eventuali forzature e situazioni di disagio per il minore.
7. Sull'assegnazione della casa familiare
Il resistente ha aderito alla richiesta di assegnazione della casa coniugale formulata dalla ricorrente. Del resto, non può che conseguire alla regolamentazione del domicilio della prole l'assegnazione in favore di Pt_1
dell'immobile già adibito a casa coniugale, sita in Bagheria, in via Terzo
[...]
Marino n. 20 (e relative pertinenze ex art. 818 c.c.), ritenendosi tale provvedimento necessario al fine di garantire la preservazione in favore della prole dell'habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare.
8. Sul mantenimento del coniuge richiedente
Quanto alla domanda di assegno di mantenimento formulata dalla ricorrente, va dato atto che anche il resistente ravvisa la sussistenza dei presupposti per il suo riconoscimento in favore della residuando tuttavia un contrasto in ordine Pt_1
al quantum.
Com'è noto, al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta, ai sensi
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dell'art. 156 c.c., un assegno idoneo ad assicurargli un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussista una differenza di reddito tra i coniugi.
Secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici, in quanto
è necessaria, ma anche sufficiente, un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi, in relazione alle quali sia possibile pervenire a fissare l'erogazione, in favore di quello più debole, di una somma corrispondente alle sue esigenze (cfr. in tal senso Cassazione civile , sez. I, 12
giugno 2006, n. 13592).
Al riguardo va altresì valutata l'attitudine al lavoro proficuo dei coniugi, attitudine che, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento, che va operata tenendo conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità
dei coniugi suscettibile di valutazione economica (cfr. in tal senso Cass., sez. I, 25
agosto 2006, n. 18547).
Orbene, posti tali principi, considerata la lunga durata del matrimonio, pari a 18
anni — calcolata dalla data di celebrazione alla data della domanda di separazione
— valutata la partecipazione della ricorrente alla formazione del reddito familiare in misura significativamente inferiore rispetto al resistente, considerata la capacità
reddituale del resistente e le sue potenzialità di guadagno, valutate le disponibilità
reddituali e patrimoniali delle parti, deve essere posto a carico del resistente l'obbligo di versare alla moglie il richiesto assegno di mantenimento.
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Il resistente, infatti, presenta una capacità reddituale nettamente superiore a quella della ricorrente, come dimostrato dalla sua posizione lavorativa. Egli è dipendente a tempo indeterminato presso la società dal 16.03.1998 (v. Controparte_2
buste paga incluse alla comparsa di costituzione e risposta), e ha dichiarato di percepire una retribuzione mensile netta compresa tra € 2.500,00 e € 2.800,00 (v. verbale d'udienza del 4.12.2020). Tale stabilità economica è corroborata dalla certificazione unica 2019 (anno d'imposta 2018) in atti — che attesta un reddito da lavoro dipendente lordo pari a € 57.650,91, cifra che rende evidente la sua solida posizione economica — nonché dalle buste paga in atti.
A fronte di tali introiti il resistente ha allegato di essere gravato da un mutuo per l'acquisto della casa coniugale dell'importo mensile di circa € 800,00 (v. atto denominato “rate mutuo-carini”), e da un prestito personale stipulato il 2.01.2020 di 120 rate, ciascuna dell'importo di € 514,90. Nessuna prova, invece, è stata fornita dal in ordine alla spesa di € 400,00 sostenuta a titolo di locazione, CP_1
avendo quest'ultimo, peraltro, dichiarato di abitare presso la casa dei genitori (v.,
da ultimo, pag. 4 della relazione peritale).
Infine, nessuna prova è stata fornita in ordine all'asserito peggioramento delle condizioni di salute ed economiche, tenuto conto che le decurtazioni stipendiali dallo stesso descritte sono da ricollegarsi al procedimento esecutivo e all'ordine di assegnazione diretta delle somme per il mantenimento dei minori e del coniuge.
D'altro canto, la ricorrente, che ha 50 anni, non percepisce alcun reddito.
Giova infine osservare che dalle difese delle parti si desume un'organizzazione della vita familiare, necessariamente condivisa tra i coniugi stante la significativa durata del matrimonio, che vedeva il marito maggiormente impegnato sul fronte lavorativo, e la moglie delegata in misura prevalente rispetto al marito alla
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organizzazione della casa ed alla cura dei quattro figli.
Sicché, al lume di quanto evidenziato, e tenuto conto dell'assegnazione della casa coniugale in favore della ricorrente, il Collegio stima equo porre a carico del resistente l'obbligo di corrispondere l'importo di € 200,00 mensili in favore della ricorrente, somma da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi su base annuale secondo gli indici ISTAT F.O.I., al fine di garantire che l'importo rimanga congruo in relazione all'inflazione e al costo della vita. La misura di tale assegno decorrerà dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza.
9. Sul mantenimento dei figli minorenni
Con riferimento all'obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli minorenni, occorre far applicazione dell'art. 337-ter c.c., a mente del quale ciascuno dei genitori è tenuto a provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, spettando al Giudice stabilire, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico a carico del genitore non collocatario al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare sulla base dei parametri espressamente indicati dalla nuova norma.
Se, dunque, la realizzazione del principio di proporzionalità è la finalità primaria dell'assegno di mantenimento, ciò nondimeno la determinazione dell'ammontare di tale assegno deve tenere in considerazione le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto da questi durante la convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Una valutazione sinottica dei criteri prefissati dalla normativa in esame conduce a ritenere che, per realizzare le finalità cui è destinato l'istituto dell'assegno di
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mantenimento si debba procedere, innanzitutto, all'accertamento delle complessive disponibilità economiche del nucleo familiare.
Tale accertamento consente, per un verso, di quantificare la parte delle risorse economiche che la famiglia è concretamente in grado di destinare alle esigenze di mantenimento del figlio e, per altro verso, le proporzioni dell'apporto che ciascun coniuge può fornire per il soddisfacimento di tali esigenze.
Nel caso di specie, alla luce delle condizioni reddituali precedentemente indicate,
delle esigenze di mantenimento dei figli e, infine, delle esigenze di vita ordinarie dei minori di età equivalente, appare equo confermare quanto statuito con l'ordinanza presidenziale, mantenendo dunque la misura del contributo al mantenimento dei figli minori della coppia in complessivi € 440,00 mensili (€
220,00 per ciascun figlio): somma da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi su base annuale secondo gli indici ISTAT F.O.I..
Preso atto delle disponibilità patrimoniali e reddituali delle parti, le spese straordinarie devono essere poste nella misura del 60% a carico di
[...]
e del 40% a carico di , e vanno suddivise nelle seguenti CP_1 Parte_1
categorie:
A) scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private e, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
B) spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche
(musica, disegno, pittura) corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car,
macchina, motorino, moto);
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C) spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
D) spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche,
cicli di psicoterapia e logopedia.
In considerazione dell'affidamento esclusivo, le decisioni sulle spese straordinarie verranno effettuate dalla madre, e il padre sarà tenuto a corrispondere la quota a suo carico delle spese a fronte della presentazione di idoneo giustificativo.
10. Sul mantenimento delle figlie maggiorenni
Per_ Con riguardo al mantenimento delle figlie maggiorenni e Persona_1
(rispettivamente di 22 e di 21 anni), occorre premettere che “l'obbligo del
genitore di concorrere al mantenimento del figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo, ma perdura finché il figlio abbia acquisito un'indipendenza economica, ovvero, pur posto nelle
concrete condizioni peressere economicamente autosufficiente, non ne abbia tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta” (v., da ultimo, Cass. n.
32727/2022; cfr. anche Cass., n. 1830/2011; Cass. n. 1773/2012; Cass. n.
38366/2021).
Il diritto del figlio trova consacrazione nell'art. 30 della Costituzione (a mente del quale “È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio”) ed è oggi precisato, sul piano della normazione primaria, dagli artt. 315-bis e 316-bis c.c., che ribadiscono l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli, i quali, perciò, vantano nei confronti dei
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primi il diritto a essere mantenuti, educati, istruiti ed assistiti moralmente, nel rispetto delle proprie inclinazioni naturali e delle proprie aspirazioni.
In applicazione di tali principi, infatti, è stato introdotto l'art. 337-septies c.c.
(rubricato “Disposizioni in favore dei figli maggiorenni”), il quale, così come, in precedenza, l'abrogato art. 155-quinquies c.c., prevede che il giudice “valutate le
circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico”.
Entrambi i genitori, pertanto, hanno il dovere di concorrere al mantenimento del figlio maggiorenne non ancora economicamente autosufficiente, il cui corrispondente diritto si giustifica all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, tenendo conto delle sue capacità,
inclinazioni ed aspirazioni, nonché del contesto socio-economico complessivo.
Siffatto obbligo deve necessariamente modularsi in relazione all'età del figlio,
avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il completamento degli studi e per il suo successivo inserimento nel mercato del lavoro.
Messi a fuoco siffatti principi, nel caso di specie, centrale rilievo assume la giovane età delle figlie, nonché il fatto, incontestato (cfr. art. 115, comma 1,
c.p.c.), che la figlia abbia intrapreso un percorso di studi in scienze Persona_1
infermieristiche.
Del resto, nessuna dimostrazione di eventuali condotte negligenti delle figlie, con riguardo tanto al completamento degli studi o al loro proficuo rendimento quanto alla ricerca di un'occupazione, è stata fornita dall'odierno resistente.
Nessuna prova, infine, è stata fornita in ordine all'asserito inserimento lavorativo della figlia presso la struttura “Eden Residence”, trattandosi, peraltro, Persona_1
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di allegazione nuova e sopravvenuta rispetto all'udienza di precisazione delle conclusioni, non sottoposta al contradditorio tra le parti.
Ebbene, con riguardo alla misura dell'assegno che il deve corrispondere — CP_1
tenuto conto situazione reddituale emersa all'esito dell'istruttoria, nonché delle necessità ed esigenze delle figlie — si ritiene congruo confermare quanto stabilito dal Presidente del Tribunale, ossia l'importo mensile di € 440,00 (ossia € 220,00
per ciascuna delle due figlie), che il dovrà corrispondere alla ricorrente CP_1
entro il giorno 5 di ciascun mese, annualmente rivalutabili secondo gli indici
ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
I genitori dovranno altresì partecipare, nella misura del 60% a carico del padre e del 40% a carico della madre, alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse delle figlie.
11. Ordine diretto di pagamento al datore di lavoro
Deve essere confermato l'ordine diretto del pagamento delle somme dovute da per il mantenimento dei figli e del coniuge già disposto in corso Controparte_1
di causa, in considerazione dell'elevato rischio di reiterazione dell'inadempimento.
12. Sull'assegno unico per i figli
Non può essere accolta, invece, la domanda avanzata dalla ricorrente, tesa ad ottenere il versamento degli assegni per il nucleo familiare (adesso sostituiti dall'assegno unico e universale per i figli a carico, a norma del D.lgs. n.
230/2021) potendo ella richiedere tale beneficio direttamente all'ente erogatore in presenza dei presupposti e nei limiti di legge, considerato anche l'affidamento esclusivo dei figli minori disposto nella presente sede.
13. Sulle spese di lite
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In considerazione del complessivo esito del giudizio, in assenza di addebito della separazione, appare equo compensare in ragione di metà le spese di lite tra la ricorrente e il resistente e condannare quest'ultimo al pagamento della restante parte.
Le suddette spese di lite vengono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri medi per tutte le fasi del giudizio di cui al D.M. n. 55/2014 e del valore indeterminabile della causa (rientrante nello scaglione compreso tra € 26.000,01
ed € 52.000,00, ex art. 5, comma 6, del predetto Decreto ministeriale).
Dal momento che la parte ricorrente è stata ammessa al patrocinio a spese dello
Stato, le suddette spese devono essere versate in favore dell'Erario a norma dell'art. 133 D.P.R. n. 115 del 2002, in base al quale “il provvedimento che pone a carico della parte soccombente, non ammessa al patrocinio, la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa, dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato” (Cass., n. 4003/2023; Cass. n. 4216/2020, Cass. n.
15817/2019, Cass. n. 5824/2018).
Il resistente va altresì condannato al pagamento in favore dell'Erario delle spese del subprocedimento R.G. n. 466-1/2020, liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri minimi relativi ai procedimenti cautelari di cui al D.M. n. 55/2014
(fasi di studio e introduttiva).
Considerato l'esito del giudizio e le circostanze emerse durante il procedimento,
vanno poste definitivamente a carico di le spese relative alla Controparte_1
consulenza tecnica d'ufficio (C.T.U.), già liquidate in separato decreto.
Tale decisione trova fondamento nella circostanza che l'accertamento svolto dal
C.T.U. si è reso necessario principalmente per esaminare il rapporto tra il padre e i figli al fine di comprendere e valutare le difficoltà relazionali emerse, le
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condizioni psicologiche e le dinamiche familiari, in modo da consentire al
Tribunale di adottare le decisioni più idonee a tutelare gli interessi dei minori.
Al lume di ciò, è la parte che ha contribuito a rendere necessario l'accertamento peritale, ossia il resistente , a dover sostenere i costi relativi a Controparte_1
tale attività, in considerazione delle evidenti difficoltà di relazione da lui stesso determinate, che hanno reso indispensabile procedere ad una consulenza tecnica d'ufficio.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite e con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così provvede:
PRONUNZIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
i quali hanno contratto matrimonio in Bagheria, in data 2.06.2001, CP_1
trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 29, parte II
serie A, Uff. 1 dell'anno 2001;
RIGETTA la domanda di addebito della separazione proposta da Parte_1
nei confronti di;
Controparte_1
AFFIDA i figli minori della coppia (nato a [...] il Persona_3
29.05.2008) e (nato a [...] l'[...]) alla madre Persona_4
, attribuendo l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale a Parte_1
quest'ultima per tutte le questioni riguardanti i minori (sportive, ricreative,
sanitarie e scolastiche con esclusione di quelle più rilevanti di seguito indicate) da assumere tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli: decisioni da assumere anche in assenza del consenso del
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padre;
DISPONE che il padre possa incontrare i figli minori secondo le modalità
indicate in parte motiva;
ASSEGNA la casa coniugale, sita in Bagheria, in via Terzo Marino, n. 20, a quale genitore collocatario;
Parte_1
PONE a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di Controparte_1 Pt_1
la complessiva somma di € 1.130,00 mensili, di cui € 880,00 per il
[...]
mantenimento dei figli (ossia € 220,00 per ciascun figlio) ed € 200,00 a titolo di mantenimento del coniuge (la misura di tale assegno decorrerà dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza);
ORDINA al datore di lavoro di (cod. fisc. Controparte_1
, nato a [...] il [...], di versare C.F._2
direttamente alla ricorrente (cod. fisc. , Parte_1 C.F._1
nata a [...] in data [...], entro il giorno 5 di ogni mese, detto assegno di mantenimento, da distrarsi dalle retribuzioni dovute in favore del predetto dipendente;
DICHIARA le parti tenute al pagamento delle spese straordinarie in favore dei figli, nella misura del 60% il padre e del 40% la madre, nell'accezione e secondo le modalità indicate in parte motiva;
COMPENSA tra le parti, nella misura della metà, le spese del presente giudizio;
CONDANNA a pagare in favore dell'Erario la restante parte, Controparte_1
che liquida in € 3.808,00 oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15%,
I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta;
CONDANNA al pagamento in favore dell'Erario delle spese Controparte_1
del sub-procedimento R.G. n. 466-1/2020, che liquida in complessivi € 1.013,00,
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oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15%, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta;
PONE definitivamente a carico di le spese di C.T.U. liquidate Controparte_1
come da decreto in atti;
DISPONE la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D.P.R.
3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso in Termini Imerese, il 4/03/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Riccardo Pappalardo Giuseppe Rini
Il presente atto, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e dall'Estensore, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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