Ordinanza cautelare 30 gennaio 2022
Sentenza 4 gennaio 2023
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Decreto cautelare 1 febbraio 2023
Ordinanza cautelare 17 febbraio 2023
Parere definitivo 7 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 04/01/2023, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/01/2023
N. 00006/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00024/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 24 del 2022, proposto da
-ricorrente-, rappresentato e difeso dagli avvocati Enrico Rozio, Giulia Negri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv.to Giulia Negri in Mondovì, piazza Santa Maria Maggiore n. 8;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , Questura di Cuneo, in persona del Questore pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'annullamento
del decreto del Questore di Cuneo n. -OMISSIS-, notificato il 18 ottobre 2021, con cui: a) è stata respinta l'istanza presentata dal ricorrente volta ad ottenere il rinnovo della licenza di porto di fucile; b) è stata revocata la licenza di porto di fucile per l'esercizio della caccia n. -OMISSIS- rilasciata il -OMISSIS-;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Cuneo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2022 la dott.ssa Paola Malanetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente ha impugnato gli atti in epigrafe deducendo di essere titolare di licenza per porto di fucile uso caccia dal 2015 e averne chiesto il rinnovo nel 2021.
L’amministrazione ha negato l’autorizzazione in quanto il ricorrente risultava gravato da un precedente per guida in stato di ebbrezza ex art. 186 co. 2 c.d.s.. Il ricorrente veniva anche sottoposto a visita medico legale che ne attestava l’idoneità salvo periodica revisione. L’amministrazione provvedeva quindi a negare il rinnovo, altresì revocando la licenza a suo tempo rilasciata.
Lamenta parte ricorrente:
1) la violazione degli artt. 10, 11, 43 del r.d. n. 773 del 1931; eccesso di potere per difetto di istruttoria e di presupposti; il precedente di cui il ricorrente è gravato non comporta automatismi ostativi ed implica semplicemente un onere di bilanciamento degli interessi in gioco;
2) violazione dell’art. 1 comma 5 del D.M. sanità 28 aprile 1998; eccesso di potere per carenza di istruttoria, difetto di presupposti, illogicità e contraddittorietà; la mera occasionalità dell’uso di sostanze alcoliche non giustificherebbe il diniego adottato;
3) violazione dell’art. 3 della l. n. 241/90; difetto di motivazione, carenza di istruttoria, difetto di presupposti, sviamento di potere, incompetenza, violazione del principio di proporzionalità; la motivazione del provvedimento risulta stereotipata; la condanna per guida in stato di ebbrezza veniva seguita dallo svolgimento di attività socialmente utile; il reato è successivamente stato dichiarato estinto nel 2017; d’altro canto il precedente sarebbe risalente e unico e il giudizio medico legale non attestava alcun abuso di sostanza alcoliche limitandosi a delimitare nel tempo l’idoneità sanitaria; ne conseguirebbe l’illegittimità di un diniego che non terrebbe comunque in considerazione una valutazione complessiva della personalità dell’interessato;
4) violazione degli artt. 3 a 10 bis della l. n. 241/90, dei principi di correttezza, eccesso di potere per carenza di istruttoria e motivazione; in sede procedimentale il ricorrente ha presentato osservazioni che, nel corpo dell’atto, non sono state prese in considerazione;
5) violazione dell’art. 10 bis della l. n. 241/90, del principio del giusto procedimento e del contraddittorio, degli artt. 24 e 97 Cost.; oltre al diniego di rinnovo il provvedimento ha sancito anche una revoca dall’originaria licenza, senza che la questione fosse stata oggetto di comunicazione di avvio del procedimento e quindi senza che sul punto l’interessato potesse interloquire.
Si è costituita l’amministrazione resistente, contestando in fatto e diritto gli assunti di cui al ricorso introduttivo.
Con ordinanza n. 208/2022 l’istanza di misure cautelari collegiali è stata respinta.
All’udienza del 14.12.2022 la causa è stata discussa e decisa nel merito.
DIRITTO
Ritiene il collegio che il ricorso appaia meritevole di accoglimento.
Il ricorrente è gravato da un unico precedente, risalente, relativo ad una fattispecie di guida in stato di ebbrezza. E’ pacifico che il ricorrente è stato ammesso ai lavori socialmente utili, che la prova ha avuto esito positivo e che il reato è anche stato dichiarato estinto sin dal 2017.
E’ ugualmente pacifico che, avviato a visita medico legale, i sanitari ne hanno attestato l’idoneità seppure assoggettandolo a prudenziale revisione.
Il diniego (e la revoca) si fondano pertanto su un unico episodio la cui rilevanza, dal punto di vista penale, risulta elisa dalla pronunciata estinzione e, dal punto di vista sociale, ha comportato un percorso di ammissione ai lavori socialmente utili che ha avuto esito positivo.
Dal punto di vista sanitario, benché l’amministrazione invochi problematiche di abuso, non vi è in atti alcuna prova di abitualità o reiterazione delle problematiche, posto che è indubbio che il ricorrente sia incorso in un episodio di abuso ma singolo, avulso da ogni altra contestualizzazione; anche gli accertamenti sanitari cui si è sottoposto hanno dato riscontri positivi che, benché prudenzialmente circoscritti nel tempo ed assoggettati a termini di revisione, non possono essere capovolti nel loro significato trasformando in inidoneità quella che è risultata una idoneità sanitaria.
Ne consegue che il provvedimento appare carente, quantomeno da un punto di vista motivazionale, poiché si fonda su un unico episodio di condanna, per altro dichiarata estinta, non contempla alcuna contestualizzazione della vicenda o valutazione complessiva di personalità dell’interessato e muta arbitrariamente una valutazione sanitaria positiva, ancorché temporalmente limitata, in una valutazione di tipo negativo.
Il ricorso deve pertanto trovare accoglimento, sussistendo quantomeno il lamentato vizio di motivazione, con annullamento del provvedimento impugnato.
Stante il diverso esito della fase cautelare le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
accoglie il ricorso e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Raffaele Prosperi, Presidente
Paola Malanetto, Consigliere, Estensore
Angelo Roberto Cerroni, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paola Malanetto | Raffaele Prosperi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.