Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 21/01/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere rel. dr.ssa Ivana Francesca Mancuso Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 151 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, promossa nel presente grado di giudizio
DA
(C.F. ), nato a Palermo (PA) in [...] Parte_1 C.F._1
13/9/1954, rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Tuzzolino (PEC
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appellante
CONTRO
(C.F. , nata a [...] in Controparte_1 C.F._2 data 5/3/1954, rappresentata e difesa dall'avv. Stefania Amato (PEC
[...]
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appellato
E CON L'INTERVENTO del PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALER- MO interveniente necessario
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO la sentenza n. 5722/2023, pronunciata dal Tribunale di Palermo, in com- posizione collegiale, in data 11-14/12/2023
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
Corte di Appello di Palermo pag. 1 di 6
Conclusioni per la parte appellante:
«VOGLIA ECC.MA CORTE DI APPELLO DI PALERMO Respinta ogni contraria eccezione e difesa;
espletati i provvedimenti di ri- to, voglia accogliere le seguenti conclusioni in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.5722/2023 emessa dal Tribunale di Palermo, sezione prima civile, nell'ambito del giudizio n RG. 8257/2020, depositata in cancelleria in data 14.12.2023 e conseguentemente disatte- se tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato 1) Dire e dichiarare che la titolarità di trattamento pensionistico da parte della signora ammonta ad € 920,00 composte da € Controparte_1
560,00 quale pensione ordinaria di vecchiaia ed € 360,00 quale pensione di invalidità non soggetta a revisione;
2) Conseguentemente ritenere e dichiarare che la Sig.ra Parte_2
è autonoma e autosufficiente economicamente 3) Dire e dichiarare che il Sig. non è tenuto a versare alcun CP_2 assegno di mantenimento in favore della signora Controparte_1
4) In estremo subordine ridurre l'assegno di mantenimento in favore della signora ed a carico del Sig per un impor- Controparte_1 CP_2 to non superiore pari ad € 100,00; Condannare parte convenuta al pagamento delle spese del presente giudi- zio;
Salvo ogni altro diritto.»
Conclusioni per la parte appellata:
«VOGLIA L'ECC.MA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
- rigettare l'atto di citazione in appello e le relative domande e conclusioni in esso trasfuse, con qualunque statuizione, per i motivi in premessa;
-conseguentemente, confermare la sentenza di I grado del 24/07/2021 nel procedimento iscritto al RG 17209/2021;
- con condanna di spese, diritti ed onorari.»
Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo il rigetto dell'impugnazione e la conferma del provvedimento impugnato
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso dell'8/7/2020, conveniva in giudizio dinanzi CP_2 al Tribunale di Palermo la moglie , chiedendo la pronun- Controparte_1 cia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la stessa in data 24/5/1983, senza oneri economici a suo carico in favore della mo- glie.
Corte di Appello di Palermo pag. 2 di 6 2. La resistente si costituiva con comparsa del 29/3/2021, aderendo alla domanda di divorzio, ma chiedendo, in via riconvenzionale, la condanna del al pagamento in proprio favore di un assegno divorzile CP_2 dell'importo di € 390,00, già dovuto dal medesimo a titolo di assegno di mantenimento, come statuito in sede di separazione consensuale omolo- gata dal Tribunale di Palermo in data 30/5/2003.
3. Il Tribunale di Palermo, con sentenza non definitiva n. 4779/2021 del 9- 10/12/2021, pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti e, all'esito dell'istruttoria, con la successiva sentenza definitiva n. 5722/2023 dell'11-14/12/2023, disponeva, tra l'altro l'obbligo a carico del di corrispondere in favore della , un assegno mensile di € CP_2 CP_1
300,00 a titolo di assegno divorzile, nonché la compensazione delle spese processuali;
4. Con ricorso del 26/1/2024, ha proposto appello avverso CP_2 la predetta decisione, chiedendo in riforma del provvedimento impugna- to, la revoca dell'obbligo posto a suo carico di corrispondere alla CP_1 la somma di € 300,00 mensili, ovvero in subordine la riduzione dell'assegno alla somma di € 100,00, con il favore delle spese processuali.
5. Con memoria del 20/3/2024, si è costituita nel presente giudizio
[...]
, opponendosi all'accoglimento dell'appello proposto e CP_3 chiedendo la condanna dell'appellante al pagamento delle spese proces- suali.
6. Il Procuratore Generale presso questa Corte d'Appello ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello e all'udienza dell'8/11/2024, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter, la causa è stata posta in decisione
7. Con unico motivo di appello, censura la sentenza impu- CP_2 gnata nella parte in cui ha posto a suo carico l'onere di corrispondere alla un assegno divorzile dell'importo mensile di €300,00, nonostante CP_1 tra essi non sussista alcuna significativa sproporzione reddituale e la me- desima goda di piena autosufficienza economica.
8. Il Tribunale di Palermo, al riguardo, ha rilevato che le condizioni patri- moniali e reddituali delle parti accertate all'esito dell'istruttoria eviden- ziano uno squilibrio tra la posizione economica del percettore di un CP_2 reddito da pensione (pari a € 27.068,13 lordi nell'anno 2022) e quella del-
che, invece, percepisce una pensione di invalidità erogata CP_4 CP_ dall'
9. A fronte di ciò, la difesa dell'appellante rappresenta che tra la posizione
Corte di Appello di Palermo pag. 3 di 6 reddituale delle parti non sussisterebbe, a ben vedere, alcuna sperequa- zione, dal momento che, se da una parte, la percepisce una pen- CP_1 CP_ sione che si aggira intorno agli € 920,00 mensili;
dall'altra, il tratta- mento pensionistico del Ciprì ammonta, al netto delle imposte, a circa
€21.000,00 annui e, considerate le spese sopportate dal medesimo (pa- gamento canone di locazione, spese condominiali, assicurazione auto, fi- nanziamenti contratti) la sua effettiva disponibilità economica risultereb- be notevolmente ridotta.
10. A fronte di ciò, l'appellata rileva che le sue precarie condizioni di salu- te, dovute alla circostanza di essere affetta da una grave patologia (ulcera inveterata alla gamba sinistra), la porrebbero in una condizione di invalidi- tà e di incapacità di provvedere al suo sostentamento, considerata anche la sua età avanzata. Sottolinea che la pensione di invalidità erogata CP_ dall' (che ammonta a una somma complessiva di circa € 900,00) costi- tuirebbe la sua unica fonte di reddito, attraverso la quale farebbe fronte alle ingenti spese mediche che la sua patologia implica, nonché a quelle relative al pagamento del canone di locazione, oltre spese ordinarie varie.
11. Dall'esame della documentazione prodotta agli atti si evincono i se- guenti dati:
- percepisce un reddito da pensione che ammonta al- CP_2 la somma mensile netta di circa € 1.700,00, come emerge dalle certificazioni uniche relative agli anni 2021, 2022 e 2023;
- lo stesso risulta gravato dalle trattenute in busta paga pari ad € 430,00 mensili circa, determinate da un finanziamento contratto con la società Findomestic con cessione del quinto, con scadenza nel 2030;
- non ha mai svolto attività lavorativa e percepi- Controparte_1 sce un assegno di invalidità, con decorrenza dal mese di giugno 1991, di € 500,00 mensili circa, nonché un ulteriore assegno di € 380,00 circa mensili, con decorrenza dal mese di novembre 2018, CP_ erogati dall'
- La medesima è affetta da ulcera inveterata alla gamba sinistra e ha subito diversi ricoveri e interventi di chirurgia vascolare, documen- tando spese mediche per € 2.060,00 (relativamente al mese di gennaio del 2024);
- Entrambe le parti affrontano una spesa mensile per il pagamento del canone di locazione (rispettivamente, € 400,00 il ed € CP_2
494,00 la Terrana).
Corte di Appello di Palermo pag. 4 di 6 12. Va premesso che, com'è noto, la sussistenza di una sperequazione tra le condizioni economico-patrimoniali delle parti non è, di per sé sola, suf- ficiente ad attribuire il diritto all'assegno di divorzio, ma bisogna verificare se la parte economicamente più debole non sia titolare di redditi propri e sia privo di redditi da lavoro (sul punto Cass. S.U. 11/07/2018, n. 18287).
13. Orbene, nel caso in esame sussistono, a ben vedere, entrambe le con- dizioni.
14. Emerge, invero, una sperequazione economica tra le parti, considera- to che, se da un lato, l'appellante percepisce un reddito da pensione che, al netto delle imposte, ammonta alla somma di oltre € 21.000 annui (in particolare, dall'ultima dichiarazione dei redditi emerge un reddito di € 21.956,42); dall'altro, l'appellata percepisce una pensione INPS dell'importo di circa € 900,00 mensili, quale contributo assistenziale rico- nosciutole come conseguenza della grave patologia da cui è affetta, e ri- sulta sprovvista di ulteriori fonti reddituali e patrimoniali.
15. Va sottolineato, inoltre, che è sprovvista di prova l'allegazione del Ci- prì in merito alla natura dei finanziamenti dal medesimo contratti e che mensilmente gravano sulle sue entrate.
16. Per quanto riguarda, invece, le somme percepite dalla a titolo CP_1 di assegno di natura assistenziale, va rilevato che queste sono destinate a soddisfare esigenze di assistenza e cure mediche e non possono essere utilmente valutate a fini reddituali, non concorrendo a formare il reddito del soggetto beneficiario, e quindi non possono essere computate ai fini della quantificazione dell'obbligo economico gravante sul coniuge obbli- gato al pagamento dell'assegno.
17. Sul punto questa Corte ritiene di dover dare applicazione all'orientamento giurisprudenziale formatosi con riferimento ai doveri di mantenimento nei confronti dei figli, secondo cui con la indennità di ac- compagnamento e le altre provvidenze in favore di invalidi, lo Stato si fa carico della condizione di specifico svantaggio che riguarda la persona in attuazione dei doveri di solidarietà propri del nostro sistema costituziona- le, che persegue la uguaglianza sostanziale dei consociati, tramite inter- venti positivi in favore dei soggetti svantaggiati, al fine di rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona (artt. 2 e 3 Cost.), di tal che la circostanza che un soggetto benefici, in ragione della patolo- gia da cui è affetto, di pensione di invalidità ovvero di indennità di accom- pagnamento non è assimilabile alla percezione di un reddito, trattandosi di prestazioni destinate a colmare uno svantaggio e, dunque, anche delle spese di assistenza e sanitarie (in relazione all'influenza delle provvidenze
Corte di Appello di Palermo pag. 5 di 6 in questione sui doveri di mantenimento nei confronti dei figli si v. Cass. Sez. 1, n. 10423 del 19/04/2023).
18. Alla luce delle superiori considerazioni e, tenuto conto, dell'oggettiva impossibilità della di procurarsi da sé mezzi di sostentamento CP_1 economico, della rispettiva posizione economica delle parti, nonché della durata del matrimonio e del contributo fornito dall'appellata alla vita co- niugale, durata circa vent'anni, e della sua età avanzata, appare conforme a giustizia confermare le statuizioni cui è pervenuto il giudice di prime cu- re.
19. L'appello è pertanto infondato e va rigettato.
20. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, in applicazione dei parametri previsti dal D.M. n. 55 del 2014, come successivamente modificati, in complessivi € 3.473,00, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA nella misura di legge. Tali spese vanno versate in favore dell'Erario, in virtù dell'ammissione dell'appellata al beneficio del patrocinio a spese dello Stato
21. Al rigetto dell'impugnazione consegue, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 l'obbligo per la parte appellante di prov- vedere al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unifi- cato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pro- nunziando, sentiti i procuratori delle parti e il Procuratore Generale:
• rigetta l'appello proposto da nei confronti di CP_2 CP_1
, con ricorso del 26/1/2024, avverso la sentenza n.
[...]
5722/2023 del Tribunale di Palermo in data 11-14/12/2023;
• condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore dell'Erario, che liquida in complessivi € 3.473,00, ol- tre spese generali al 15%, CPA e IVA nella misura di legge;
• dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta. Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello, il 13/12/2024 Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal consigliere relatore dr. Angelo Piraino.
Corte di Appello di Palermo pag. 6 di 6