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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 21/03/2025, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Prima Civile - composta dai Signori: dott. Riccardo MELE - Presidente
dott. Maurizio PETRELLI - Consigliere
dott.ssa Crescenza DONGIOVANNI - Giudice Aus. estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 791 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021,
T R A
(c.f. ) rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'avv. Alessandro Sarinelli, come da mandato in atti;
- APPELLANTE -
E
(c.f. ), rappresentata e difesa Controparte_1 CodiceFiscale_2
dall'avv. Cristina Correale, come da mandato in atti;
- APPELLATA -
All'udienza del 19 aprile 2023 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato convenne in giudi- Parte_1
Proc. n. 791/2021 RG - 1 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. zio chiedendone la condanna al risarcimento dei danni non pa- Controparte_1
trimoniali, asseritamente patiti, in data 18/04/2015, a seguito dell'aggressione di un cane di grossa taglia, sciolto e privo di museruola, presente all'interno della struttura, gestita da presso la quale svolgeva le mansioni di ad- Controparte_1
detto alle pulizie e accudimento dei cani.
L'attore invocava la responsabilità, ex artt. 2052, 2050 e 2043 cod. civ., della convenuta e ne chiedeva la condanna al pagamento della somma di € 25.791,61 o di quell'altra somma maggiore o minore da accertarsi in corso di causa.
Si costituiva contestando la domanda, denunciando la presenza Controparte_1
illegittima del all'interno della struttura, debitamente recintata, dedicata Pt_1
ad ospitare e accudire, con l'aiuto di volontari, cani abbandonati, comunque col-
locati all'interno di appositi recinti chiusi, così come il cane in questione. Negava
di avere mai contattato o di essere mai stata contattata da costui o di aver- Pt_1
lo mai autorizzato ad entrare nel canile, sicché l'evento, al quale ella comunque non aveva assistito, era da ricondursi alla sola responsabilità dell'incauto Pt_1
La causa, istruita a mezzo prova documentale, prova testi e CTU veniva decisa con sentenza n. 349/2021 pubblicata in data 05/02/2021 con la quale il Tribuna-
le di Lecce così decideva:
1) Accerta che è corresponsabile nel sinistro per cui è causa nella misura Controparte_1
del trenta per cento, per quanto innanzi motivato e che qui abbiansi per intero riportato
e trascritto. A tal uopo condanna a corrispondere in favore di Controparte_1 [...]
l'importo complessivo ed equo di € 1.643,55=, con la già espletata defal- Parte_2
cazione del settanta per cento in ragione dell'accertata corresponsabilità, come innanzi
specificata; oltre agli interessi legali e alla svalutazione monetaria, dalla data della do-
Proc. n. 791/2021 RG - 2 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. manda giudiziale al soddisfo;
2) Condanna alle spese e competenze di lite nella misura del cinquanta Controparte_1
per cento in quanto non risulta agli atti che essa convenuta ha avanzato offerte a titolo
transattivo. Liquida le spese e competenze di lite in €. 3.300=, ivi comprese le spese
processuali; Il cinquanta per cento dovuto è pari ad € 1.650= oltre alle spese generali
con IVA e CAP.
Il Tribunale:
a. riteneva infondata l'eccezione, sollevata dalla convenuta, circa la presenza illegittima dell'attore nel canile poiché, dall'istruttoria, era emerso che
[...]
era stato portato ivi dalla volontaria (sentita Pt_1 Controparte_2
come teste) perché la titolare cercava personale;
b. riteneva che la titolare era stata negligente per non avere istruito le volon-
tarie sulle modalità di comportamento con gli ospiti della struttura e per non avere apposto cartelli recanti le istruzioni comportamentali. Era per di più emerso attraverso la teste (volontaria) che si trattava di Tes_1
un cane pericoloso e tuttavia non era stato impedito fattivamente al Pt_2
[.. di entrare nella gabbia, dove era custodito il cane. Per tali motivi la con-
venuta era corresponsabile dell'accaduto;
c. riteneva, tuttavia, maggiormente corresponsabile l'attore “perché non sarebbe
dovuto entrare in una gabbia dove vi era un cane notoriamente di razza pericolosa. Il
cane per cui è causa non era ancora conosciuto bene, neanche dalla stessa volontaria che
lo accudiva, perché si trovava nel canile da soli tre giorni. L'attore entrava nel canile,
nonostante la volontaria glielo avesse sconsigliato dicendogli che non era Tes_1
una buona idea. entrava lo stesso nella gabbia e cercava di sua iniziativa di ac- Pt_1
Proc. n. 791/2021 RG - 3 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. carezzare il cane, accettando, così il rischio di essere aggredito”;
d. accertava la corresponsabilità nella misura del 30% a carico della convenu-
ta e del 70% a carico dell'attore;
e. quantificava i danni sulla base delle risultanze della CTU “così, equamente con-
teggiati: i nove giorni d'invalidità temporanea totale in €. 350=; i dieci giorni
d'invalidità temporanea parziale al settantacinque per cento in €. 300; i dieci giorni
d'invalidità temporanea parziale al cinquanta per cento in €. 200=; i dieci giorni
d'invalidità parziale al venticinque per cento in €. 100=; il quattro per cento del danno
biologico permanente in €. 3.500=; i danni morali in €. 1.000= spese mediche in
€.28,50=. l'importo complessivo è pari ad €. 5.478,50=”;
f. specificava che, di detta somma, la era tenuta a risarcire Controparte_1
l'attore nella misura di € 1.643,55, in ragione dell'accertata corresponsabilità.
Avverso la sentenza, non notificata, ha proposto appello con Parte_1
citazione del 25/08/2021 chiedendone la riforma parziale con cinque motivi.
Si è costituita resistendo al gravame e chiedendone il rigetto. Controparte_1
All'udienza Collegiale del 19 aprile 2023 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta e la Corte ha trattenuto la causa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, l'appellante ha censurato la sentenza per averlo ritenuto corresponsabile dell'evento. Denuncia l'errata ricostruzione dei fatti, sostenendo che egli, a differenza di quanto affermato dal primo giudice, si trovava nella struttura perché era intento in mansioni lavorative. A tale conclusione il giudice sarebbe dovuto giungere tramite presunzioni, atteso che le dichiarazioni delle te-
Proc. n. 791/2021 RG - 4 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. sti (persone che operavano come volontarie all'interno della struttura) avrebbero dovuto essere considerate poco attendibili, atteso il rapporto che le legava alla convenuta. Inoltre avrebbe dovuto essere valutato il comportamento processuale della teste per la quale era stato necessario disporre Tes_2
l'accompagnamento in udienza con la forza pubblica.
Rileva inoltre l'appellante che, anche a voler ritenere vera la versione dei fatti fornita dalle testi, la conclusione non cambierebbe poiché, essendo noto alla col-
laboratrice la pericolosità del cane, essa avrebbe dovuto impedire al Tes_1 Pt_2
[.. di entrare nel recinto.
Con il secondo motivo, si denuncia l'illogicità della motivazione, la quale, pur partendo da una ricostruzione che sembrava attribuire alla titolare una maggior responsabilità, sarebbe poi illogicamente giunta ad attribuire alla stessa una mi-
nima responsabilità pari al 30%. Si invoca a sostegno della esclusiva responsabilità
della titolare anche l'art. 2050 cod. civ. nonché in subordine l'art. 2043 cod. civ..
I due motivi esaminabili congiuntamente per le argomentazioni palesemente connesse, sono infondati.
Occorre chiarire che la fattispecie va ricondotta nell'alveo della disciplina di cui all'art. 2052 cod. civ., il quale afferma che il proprietario di un animale o chi se ne serve
per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse
sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito.
Nella valutazione del danno de quo, si applica anche l'art. 1227 cod. civ. secondo cui: “Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito
secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Il risarcimento
non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza”.
Proc. n. 791/2021 RG - 5 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. Da un punto di vista applicativo, l'art. 2050 cod. civ., non risulta automaticamen-
te operante, quando i singoli casi siano riconducibili alla sfera di applicazione de-
gli articoli ad esso immediatamente successivi, ossia come nel caso che ci occupa all'art. 2052 cod. civ. che costituisce una declinazione dell'art. 2050 cod. civ..
Nel definire una determinata attività come pericolosa o meno, vengono sempli-
cemente usati gli indici ricavabili dal dettato dell'art. 2050 cod. civ.: la natura in-
trinseca degli atti e i mezzi utilizzati. Intrinsecamente pericolose sono considerate ad esempio la somministrazione di energia elettrica, la gestione di cavi elettrici ad alta tensione, le trasfusioni ematiche.
In tutti questi casi viene in rilievo la possibilità, significativamente alta, che si ve-
rifichino incidenti. Nel caso che ci occupa non sembra che la presenza di un sin-
golo cane potenzialmente aggressivo (infatti non vi è prova che il cane abbia ag-
gredito altri in precedenza, tanto che la volontaria entrava nel recinto tranquilla-
mente) in un canile ove è peraltro detenuto singolarmente in apposita gabbia
(come emerso), possa qualificare l'intera attività di gestione del canile de quo, peri-
colosa. Nulla di più specifico e stringente, nei termini richiesti dalla norma, ha al-
legato e provato l'attore.
Ciò chiarito, ritiene la corte che vada confermata la ricostruzione dei fatti come accertata nella sentenza appellata che ha ritenuto, sulla base delle dichiarazioni dei testi, l'attore presente all'interno della struttura in qualità di ospite e che sia entrato nel recinto anche se preavvertito dalla volontaria della possibile situazio-
ne di pericolo.
La dedotta inattendibilità delle testi è assolutamente generica, non essendo suffi-
ciente, per inficiare di inattendibilità le deposizioni delle testi, invocare il rappor-
Proc. n. 791/2021 RG - 6 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. to di collaborazione delle stesse con la titolare della struttura o la circostanza che per una di esse sia stato disposto l'accompagnamento coattivo, laddove le depo-
sizioni delle medesime appaiono precise, particolarmente circostanziate e coeren-
ti l'una con l'altra; tanto più ove si considerino assolutamente generiche le allega-
zioni dell'attore in merito alle circostanze dell'aggressione.
Ritenuto, perciò, incontestabile che l'attore si trovava sul posto, non nell'esercizio di una attività lavorativa, assolutamente non provata, ma in qualità
di ospite, occorre delineare e analizzare il comportamento, tenuto da Pt_1
nella circostanza.
Dichiara la teste “nel momento in cui è avvenuto il fatto io ero nel recinto Tes_2
in cui si trovava il cane in questione, mentre il sig. era nel corridoio dove non ci sono i Pt_1
cani. Io entravo ed uscivo dai vari recinti attraversando il corridoio mentre mi seguiva Pt_1
camminando nel corridoio e senza effettuare alcun lavoro;
lui mi osservava e chiacchierava con
me. Il cane in questione era simil pit bull che si trovava nel canile da circa tre giorni e nessuno
lo conosceva bene. Il cane era solo nel recinto. Io sono entrata nel recinto per pulire il recinto.
Dopo la pulizia provvedevo a distribuire il cibo … il sig. dopo avere espresso più volte Pt_1
apprezzamento sul cane in questione mi ha chiesto di entrare più volte ed io
gliel'ho sconsigliato dicendo che non era una buona idea perché non co-
noscevo il cane, dato che stava lì da soli tre giorni. Lui ha insistito dicendo che voleva en-
trare e che conosceva già razze simili. Io ho risposto che se proprio voleva entrare io non glielo
potevo impedire ma gli ho detto di non toccare il cane. ha fatto tutto il con- Pt_1
trario di quello che gli avevo detto. Infatti è entrato nel recinto ed ha toccato il cane dietro il collo
stando avanti e piegandosi in avanti senza inginocchiarsi. Io ho visto che il cane era a disagio.
Ho detto allora ad di non toccare il cane e di uscire da recinto. Ma non è Pt_1 Pt_1
Proc. n. 791/2021 RG - 7 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. uscito dal recinto. Io mi sono messa in mezzo tra il cane e il sig. Ho visto Pt_1 Pt_1
che continuava a cercare di toccare il cane. Ho visto l'animale girare intorno a me e avventarsi
contro di lui…”.
La cronologia degli eventi, narrati nel dettaglio dalla teste, depongono a sfavore del danneggiato il quale, assolutamente noncurante delle plurime raccomanda-
zioni della volontaria, pur conoscendo la potenziale aggressività della razza del cane in questione, ha insistito per entrare nel recinto, vi è entrato e non ne è usci-
to nemmeno dinanzi all'ennesimo invito della volontaria, allorché il cane mostra-
va nervosismo. Non solo, disattendendo le raccomandazioni della volontaria, ha toccato il cane diverse volte e nel toccarlo ha adottato un comportamento alta-
mente imprudente. Chiunque abbia una minima conoscenza dei cani, special-
mente di quelli di grossa taglia e potenzialmente aggressivi come quello in que-
stione (ed aveva dichiarato di averne), sa che non è consigliabile assume- Pt_1
re in prima battuta un atteggiamento di invasione di campo del cane e/o domi-
nanza ma è consigliabile un atteggiamento non invasivo della sfera territoriale dello stesso. Invece si è posto dinanzi al cane rimanendo in piedi dinanzi a lui, Pt_1
toccandogli il collo.
E se è vero che la titolare del canile è responsabile oggettivamente dei danni pro-
dotti dal cane a è altrettanto vero che il comportamento assunto da Pt_1 [...]
gravemente imprudente, comporta una significativa diminuzione del risar- Pt_1
cimento cui ha diritto, e ciò a norma dell'art. 1227 cod. civ..
La decisione in merito alla distribuzione di responsabilità con correlativa diminu-
zione del danno, non oggetto di appello incidentale, deve essere quindi confer-
mata.
Proc. n. 791/2021 RG - 8 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. Con il terzo motivo si censura la sentenza per essersi basata acriticamente sulla
CTU senza tener conto dei rilievi critici effettuati dall'attore. Errate sarebbero in-
fatti le conclusioni cui è pervenuto il CTU in termini di durata ed entità della in-
validità temporanea ed entità dei postumi, omettendo anche di valutare il danno psicologico del danneggiato (che ancora ora manifesta paura e sfiducia per i ca-
ni). Tale ultima circostanza avrebbe dovuto condurre ad una personalizzazione del danno.
Il motivo è infondato.
La ctu risulta priva di criticità. Il C.T.U., sulla base della documentazione prodotta dall'attore e dall'esame dello stesso, è giunto a valutare una ITT di 9 giorni, una
ITP al 75% di dieci giorni, e il 4% di postumi permanenti, ed ha debitamente te-
nuto conto anche dei risvolti della integrità psicofisica. Ha esaurientemente ri-
sposto alle critiche mosse dalla parte attrice, oggi riprodotte in appello, eviden-
ziando quanto al danno temporaneo che “occorre puntualizzare che già in data 27-04-
2015, a distanza di 9 giorni dall'infortunio, veniva effettuata medicazione di ferite in buono
stato senza segni di flogosi. Inoltre relativamente alla ipostenia dell'arto superiore destro da le-
sione del nervo ulnare, rilevata dal neurochirurgo in data 15 maggio e 17 giugno 2015, non ri-
sulta in atti alcun riscontro strumentale (pur avendo il medesimo neurochirurgo consigliato in
data 15-05-2015 l'esecuzione di EMG al braccio destro). Del resto all'esame obiettivo peritale
si è potuto registrare solo una riferita lieve ipostenia dell'arto superiore destro” e quanto ai postumi che “giova sottolineare che le cicatrici cutanee al braccio destro ed all'avambraccio si-
nistro sono di lieve entità e non riguardano il volto;
mentre l'ipostenia da lesione del nervo ulna-
re non è suffragata da esame strumentale specifico (EMG) né è stata evidenziata all'esame
obiettivo peritale”.
Proc. n. 791/2021 RG - 9 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. Le risposte fornite dal CTU ai rilievi della parte risultano circostanziate e tecni-
camente corrette. L'appellante non ha aggiunto, in appello, ulteriori rilievi tecnici specifici e suffragati da documentazione, già in atti, che possano far ritenere la
CTU criticabile, reiterando doglianze avverso l'elaborato che appaiono più che generiche.
Inoltre, nessuna prova, documentale o testimoniale, risulta a sostegno del dedot-
to danno psicologico, che possa giustificare un aumento della quantificazione del danno in termini di personalizzazione.
Con il quarto motivo si censura la sentenza per nullità della CTU laddove si legge nell'elaborato: “[…] La riferita ipostenia dell'arto superiore destro non appare attendibile,
visti gli esiti dell'esame obiettivo peritale e l'assenza in atti di esami strumentali specifici
(EMG)”. Sostiene, l'appellante che il CTU avrebbe dovuto attingere aliunde no-
tizie e dati, non rilevabili dagli atti processuali.
Il motivo non ha fondamento.
La Cassazione a SSUU n. 3086/2022 ha chiarito che: “In materia di consulenza tecni-
ca d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e
nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di
allegazione delle parti - non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vi-
genti a loro carico, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a con-
dizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e
delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di
documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio”.
Nella specie la patologia quale conseguenza dell'evento andava provata dall'attore mediante tempestivo deposito di idonea documentazione atta a do-
Proc. n. 791/2021 RG - 10 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. cumentalo;
onere cui l'attore ha mancato.
Con il quinto e ultimo motivo si censura la sentenza per non avere regolamenta-
to le spese di CTU.
Il motivo è fondato in quanto il primo giudice nulla ha disposto in ordine alle spese sostenute per la c.t.u., spese che, nella liquidazione già effettuata dal Tribu-
nale, vanno definitivamente poste a carico delle parti nella misura del 50% per ciascuna di esse.
Ne deriva il parziale accoglimento dell'appello.
In considerazione dell'esito complessivo del giudizio, con l'affermazione del concorso di colpa dell'appellante e in ragione della reciproca parziale soccom- benza, le spese di questo grado possono essere compensate nella misura dei ⅔. con condanna dell'appellata al pagamento del residuo ⅓ in favore dell'erario, es-
sendo l'appellante ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
La Corte,
in parziale accoglimento dell'appello, in riforma della sentenza appellata che con-
ferma nel resto, pone definitivamente a carico delle parti in egual misura le spese di CTU di primo grado;
condanna l'appellata al pagamento in favore dell'erario di ⅓ delle spese del giu-
dizio di appello che liquida per intero in complessivi € 1.200,00 oltre IVA, CAP e
RF al 15%, e dichiara compensati i restanti ⅔.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 22 gennaio 2025.
Il Giudice Aus. estensore Il Presidente
(dott.ssa Crescenza Dongiovanni) (dott. Riccardo Mele)
Proc. n. 791/2021 RG - 11 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Prima Civile - composta dai Signori: dott. Riccardo MELE - Presidente
dott. Maurizio PETRELLI - Consigliere
dott.ssa Crescenza DONGIOVANNI - Giudice Aus. estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 791 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021,
T R A
(c.f. ) rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'avv. Alessandro Sarinelli, come da mandato in atti;
- APPELLANTE -
E
(c.f. ), rappresentata e difesa Controparte_1 CodiceFiscale_2
dall'avv. Cristina Correale, come da mandato in atti;
- APPELLATA -
All'udienza del 19 aprile 2023 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato convenne in giudi- Parte_1
Proc. n. 791/2021 RG - 1 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. zio chiedendone la condanna al risarcimento dei danni non pa- Controparte_1
trimoniali, asseritamente patiti, in data 18/04/2015, a seguito dell'aggressione di un cane di grossa taglia, sciolto e privo di museruola, presente all'interno della struttura, gestita da presso la quale svolgeva le mansioni di ad- Controparte_1
detto alle pulizie e accudimento dei cani.
L'attore invocava la responsabilità, ex artt. 2052, 2050 e 2043 cod. civ., della convenuta e ne chiedeva la condanna al pagamento della somma di € 25.791,61 o di quell'altra somma maggiore o minore da accertarsi in corso di causa.
Si costituiva contestando la domanda, denunciando la presenza Controparte_1
illegittima del all'interno della struttura, debitamente recintata, dedicata Pt_1
ad ospitare e accudire, con l'aiuto di volontari, cani abbandonati, comunque col-
locati all'interno di appositi recinti chiusi, così come il cane in questione. Negava
di avere mai contattato o di essere mai stata contattata da costui o di aver- Pt_1
lo mai autorizzato ad entrare nel canile, sicché l'evento, al quale ella comunque non aveva assistito, era da ricondursi alla sola responsabilità dell'incauto Pt_1
La causa, istruita a mezzo prova documentale, prova testi e CTU veniva decisa con sentenza n. 349/2021 pubblicata in data 05/02/2021 con la quale il Tribuna-
le di Lecce così decideva:
1) Accerta che è corresponsabile nel sinistro per cui è causa nella misura Controparte_1
del trenta per cento, per quanto innanzi motivato e che qui abbiansi per intero riportato
e trascritto. A tal uopo condanna a corrispondere in favore di Controparte_1 [...]
l'importo complessivo ed equo di € 1.643,55=, con la già espletata defal- Parte_2
cazione del settanta per cento in ragione dell'accertata corresponsabilità, come innanzi
specificata; oltre agli interessi legali e alla svalutazione monetaria, dalla data della do-
Proc. n. 791/2021 RG - 2 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. manda giudiziale al soddisfo;
2) Condanna alle spese e competenze di lite nella misura del cinquanta Controparte_1
per cento in quanto non risulta agli atti che essa convenuta ha avanzato offerte a titolo
transattivo. Liquida le spese e competenze di lite in €. 3.300=, ivi comprese le spese
processuali; Il cinquanta per cento dovuto è pari ad € 1.650= oltre alle spese generali
con IVA e CAP.
Il Tribunale:
a. riteneva infondata l'eccezione, sollevata dalla convenuta, circa la presenza illegittima dell'attore nel canile poiché, dall'istruttoria, era emerso che
[...]
era stato portato ivi dalla volontaria (sentita Pt_1 Controparte_2
come teste) perché la titolare cercava personale;
b. riteneva che la titolare era stata negligente per non avere istruito le volon-
tarie sulle modalità di comportamento con gli ospiti della struttura e per non avere apposto cartelli recanti le istruzioni comportamentali. Era per di più emerso attraverso la teste (volontaria) che si trattava di Tes_1
un cane pericoloso e tuttavia non era stato impedito fattivamente al Pt_2
[.. di entrare nella gabbia, dove era custodito il cane. Per tali motivi la con-
venuta era corresponsabile dell'accaduto;
c. riteneva, tuttavia, maggiormente corresponsabile l'attore “perché non sarebbe
dovuto entrare in una gabbia dove vi era un cane notoriamente di razza pericolosa. Il
cane per cui è causa non era ancora conosciuto bene, neanche dalla stessa volontaria che
lo accudiva, perché si trovava nel canile da soli tre giorni. L'attore entrava nel canile,
nonostante la volontaria glielo avesse sconsigliato dicendogli che non era Tes_1
una buona idea. entrava lo stesso nella gabbia e cercava di sua iniziativa di ac- Pt_1
Proc. n. 791/2021 RG - 3 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. carezzare il cane, accettando, così il rischio di essere aggredito”;
d. accertava la corresponsabilità nella misura del 30% a carico della convenu-
ta e del 70% a carico dell'attore;
e. quantificava i danni sulla base delle risultanze della CTU “così, equamente con-
teggiati: i nove giorni d'invalidità temporanea totale in €. 350=; i dieci giorni
d'invalidità temporanea parziale al settantacinque per cento in €. 300; i dieci giorni
d'invalidità temporanea parziale al cinquanta per cento in €. 200=; i dieci giorni
d'invalidità parziale al venticinque per cento in €. 100=; il quattro per cento del danno
biologico permanente in €. 3.500=; i danni morali in €. 1.000= spese mediche in
€.28,50=. l'importo complessivo è pari ad €. 5.478,50=”;
f. specificava che, di detta somma, la era tenuta a risarcire Controparte_1
l'attore nella misura di € 1.643,55, in ragione dell'accertata corresponsabilità.
Avverso la sentenza, non notificata, ha proposto appello con Parte_1
citazione del 25/08/2021 chiedendone la riforma parziale con cinque motivi.
Si è costituita resistendo al gravame e chiedendone il rigetto. Controparte_1
All'udienza Collegiale del 19 aprile 2023 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta e la Corte ha trattenuto la causa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, l'appellante ha censurato la sentenza per averlo ritenuto corresponsabile dell'evento. Denuncia l'errata ricostruzione dei fatti, sostenendo che egli, a differenza di quanto affermato dal primo giudice, si trovava nella struttura perché era intento in mansioni lavorative. A tale conclusione il giudice sarebbe dovuto giungere tramite presunzioni, atteso che le dichiarazioni delle te-
Proc. n. 791/2021 RG - 4 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. sti (persone che operavano come volontarie all'interno della struttura) avrebbero dovuto essere considerate poco attendibili, atteso il rapporto che le legava alla convenuta. Inoltre avrebbe dovuto essere valutato il comportamento processuale della teste per la quale era stato necessario disporre Tes_2
l'accompagnamento in udienza con la forza pubblica.
Rileva inoltre l'appellante che, anche a voler ritenere vera la versione dei fatti fornita dalle testi, la conclusione non cambierebbe poiché, essendo noto alla col-
laboratrice la pericolosità del cane, essa avrebbe dovuto impedire al Tes_1 Pt_2
[.. di entrare nel recinto.
Con il secondo motivo, si denuncia l'illogicità della motivazione, la quale, pur partendo da una ricostruzione che sembrava attribuire alla titolare una maggior responsabilità, sarebbe poi illogicamente giunta ad attribuire alla stessa una mi-
nima responsabilità pari al 30%. Si invoca a sostegno della esclusiva responsabilità
della titolare anche l'art. 2050 cod. civ. nonché in subordine l'art. 2043 cod. civ..
I due motivi esaminabili congiuntamente per le argomentazioni palesemente connesse, sono infondati.
Occorre chiarire che la fattispecie va ricondotta nell'alveo della disciplina di cui all'art. 2052 cod. civ., il quale afferma che il proprietario di un animale o chi se ne serve
per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse
sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito.
Nella valutazione del danno de quo, si applica anche l'art. 1227 cod. civ. secondo cui: “Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito
secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Il risarcimento
non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza”.
Proc. n. 791/2021 RG - 5 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. Da un punto di vista applicativo, l'art. 2050 cod. civ., non risulta automaticamen-
te operante, quando i singoli casi siano riconducibili alla sfera di applicazione de-
gli articoli ad esso immediatamente successivi, ossia come nel caso che ci occupa all'art. 2052 cod. civ. che costituisce una declinazione dell'art. 2050 cod. civ..
Nel definire una determinata attività come pericolosa o meno, vengono sempli-
cemente usati gli indici ricavabili dal dettato dell'art. 2050 cod. civ.: la natura in-
trinseca degli atti e i mezzi utilizzati. Intrinsecamente pericolose sono considerate ad esempio la somministrazione di energia elettrica, la gestione di cavi elettrici ad alta tensione, le trasfusioni ematiche.
In tutti questi casi viene in rilievo la possibilità, significativamente alta, che si ve-
rifichino incidenti. Nel caso che ci occupa non sembra che la presenza di un sin-
golo cane potenzialmente aggressivo (infatti non vi è prova che il cane abbia ag-
gredito altri in precedenza, tanto che la volontaria entrava nel recinto tranquilla-
mente) in un canile ove è peraltro detenuto singolarmente in apposita gabbia
(come emerso), possa qualificare l'intera attività di gestione del canile de quo, peri-
colosa. Nulla di più specifico e stringente, nei termini richiesti dalla norma, ha al-
legato e provato l'attore.
Ciò chiarito, ritiene la corte che vada confermata la ricostruzione dei fatti come accertata nella sentenza appellata che ha ritenuto, sulla base delle dichiarazioni dei testi, l'attore presente all'interno della struttura in qualità di ospite e che sia entrato nel recinto anche se preavvertito dalla volontaria della possibile situazio-
ne di pericolo.
La dedotta inattendibilità delle testi è assolutamente generica, non essendo suffi-
ciente, per inficiare di inattendibilità le deposizioni delle testi, invocare il rappor-
Proc. n. 791/2021 RG - 6 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. to di collaborazione delle stesse con la titolare della struttura o la circostanza che per una di esse sia stato disposto l'accompagnamento coattivo, laddove le depo-
sizioni delle medesime appaiono precise, particolarmente circostanziate e coeren-
ti l'una con l'altra; tanto più ove si considerino assolutamente generiche le allega-
zioni dell'attore in merito alle circostanze dell'aggressione.
Ritenuto, perciò, incontestabile che l'attore si trovava sul posto, non nell'esercizio di una attività lavorativa, assolutamente non provata, ma in qualità
di ospite, occorre delineare e analizzare il comportamento, tenuto da Pt_1
nella circostanza.
Dichiara la teste “nel momento in cui è avvenuto il fatto io ero nel recinto Tes_2
in cui si trovava il cane in questione, mentre il sig. era nel corridoio dove non ci sono i Pt_1
cani. Io entravo ed uscivo dai vari recinti attraversando il corridoio mentre mi seguiva Pt_1
camminando nel corridoio e senza effettuare alcun lavoro;
lui mi osservava e chiacchierava con
me. Il cane in questione era simil pit bull che si trovava nel canile da circa tre giorni e nessuno
lo conosceva bene. Il cane era solo nel recinto. Io sono entrata nel recinto per pulire il recinto.
Dopo la pulizia provvedevo a distribuire il cibo … il sig. dopo avere espresso più volte Pt_1
apprezzamento sul cane in questione mi ha chiesto di entrare più volte ed io
gliel'ho sconsigliato dicendo che non era una buona idea perché non co-
noscevo il cane, dato che stava lì da soli tre giorni. Lui ha insistito dicendo che voleva en-
trare e che conosceva già razze simili. Io ho risposto che se proprio voleva entrare io non glielo
potevo impedire ma gli ho detto di non toccare il cane. ha fatto tutto il con- Pt_1
trario di quello che gli avevo detto. Infatti è entrato nel recinto ed ha toccato il cane dietro il collo
stando avanti e piegandosi in avanti senza inginocchiarsi. Io ho visto che il cane era a disagio.
Ho detto allora ad di non toccare il cane e di uscire da recinto. Ma non è Pt_1 Pt_1
Proc. n. 791/2021 RG - 7 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. uscito dal recinto. Io mi sono messa in mezzo tra il cane e il sig. Ho visto Pt_1 Pt_1
che continuava a cercare di toccare il cane. Ho visto l'animale girare intorno a me e avventarsi
contro di lui…”.
La cronologia degli eventi, narrati nel dettaglio dalla teste, depongono a sfavore del danneggiato il quale, assolutamente noncurante delle plurime raccomanda-
zioni della volontaria, pur conoscendo la potenziale aggressività della razza del cane in questione, ha insistito per entrare nel recinto, vi è entrato e non ne è usci-
to nemmeno dinanzi all'ennesimo invito della volontaria, allorché il cane mostra-
va nervosismo. Non solo, disattendendo le raccomandazioni della volontaria, ha toccato il cane diverse volte e nel toccarlo ha adottato un comportamento alta-
mente imprudente. Chiunque abbia una minima conoscenza dei cani, special-
mente di quelli di grossa taglia e potenzialmente aggressivi come quello in que-
stione (ed aveva dichiarato di averne), sa che non è consigliabile assume- Pt_1
re in prima battuta un atteggiamento di invasione di campo del cane e/o domi-
nanza ma è consigliabile un atteggiamento non invasivo della sfera territoriale dello stesso. Invece si è posto dinanzi al cane rimanendo in piedi dinanzi a lui, Pt_1
toccandogli il collo.
E se è vero che la titolare del canile è responsabile oggettivamente dei danni pro-
dotti dal cane a è altrettanto vero che il comportamento assunto da Pt_1 [...]
gravemente imprudente, comporta una significativa diminuzione del risar- Pt_1
cimento cui ha diritto, e ciò a norma dell'art. 1227 cod. civ..
La decisione in merito alla distribuzione di responsabilità con correlativa diminu-
zione del danno, non oggetto di appello incidentale, deve essere quindi confer-
mata.
Proc. n. 791/2021 RG - 8 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. Con il terzo motivo si censura la sentenza per essersi basata acriticamente sulla
CTU senza tener conto dei rilievi critici effettuati dall'attore. Errate sarebbero in-
fatti le conclusioni cui è pervenuto il CTU in termini di durata ed entità della in-
validità temporanea ed entità dei postumi, omettendo anche di valutare il danno psicologico del danneggiato (che ancora ora manifesta paura e sfiducia per i ca-
ni). Tale ultima circostanza avrebbe dovuto condurre ad una personalizzazione del danno.
Il motivo è infondato.
La ctu risulta priva di criticità. Il C.T.U., sulla base della documentazione prodotta dall'attore e dall'esame dello stesso, è giunto a valutare una ITT di 9 giorni, una
ITP al 75% di dieci giorni, e il 4% di postumi permanenti, ed ha debitamente te-
nuto conto anche dei risvolti della integrità psicofisica. Ha esaurientemente ri-
sposto alle critiche mosse dalla parte attrice, oggi riprodotte in appello, eviden-
ziando quanto al danno temporaneo che “occorre puntualizzare che già in data 27-04-
2015, a distanza di 9 giorni dall'infortunio, veniva effettuata medicazione di ferite in buono
stato senza segni di flogosi. Inoltre relativamente alla ipostenia dell'arto superiore destro da le-
sione del nervo ulnare, rilevata dal neurochirurgo in data 15 maggio e 17 giugno 2015, non ri-
sulta in atti alcun riscontro strumentale (pur avendo il medesimo neurochirurgo consigliato in
data 15-05-2015 l'esecuzione di EMG al braccio destro). Del resto all'esame obiettivo peritale
si è potuto registrare solo una riferita lieve ipostenia dell'arto superiore destro” e quanto ai postumi che “giova sottolineare che le cicatrici cutanee al braccio destro ed all'avambraccio si-
nistro sono di lieve entità e non riguardano il volto;
mentre l'ipostenia da lesione del nervo ulna-
re non è suffragata da esame strumentale specifico (EMG) né è stata evidenziata all'esame
obiettivo peritale”.
Proc. n. 791/2021 RG - 9 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. Le risposte fornite dal CTU ai rilievi della parte risultano circostanziate e tecni-
camente corrette. L'appellante non ha aggiunto, in appello, ulteriori rilievi tecnici specifici e suffragati da documentazione, già in atti, che possano far ritenere la
CTU criticabile, reiterando doglianze avverso l'elaborato che appaiono più che generiche.
Inoltre, nessuna prova, documentale o testimoniale, risulta a sostegno del dedot-
to danno psicologico, che possa giustificare un aumento della quantificazione del danno in termini di personalizzazione.
Con il quarto motivo si censura la sentenza per nullità della CTU laddove si legge nell'elaborato: “[…] La riferita ipostenia dell'arto superiore destro non appare attendibile,
visti gli esiti dell'esame obiettivo peritale e l'assenza in atti di esami strumentali specifici
(EMG)”. Sostiene, l'appellante che il CTU avrebbe dovuto attingere aliunde no-
tizie e dati, non rilevabili dagli atti processuali.
Il motivo non ha fondamento.
La Cassazione a SSUU n. 3086/2022 ha chiarito che: “In materia di consulenza tecni-
ca d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e
nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di
allegazione delle parti - non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vi-
genti a loro carico, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a con-
dizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e
delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di
documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio”.
Nella specie la patologia quale conseguenza dell'evento andava provata dall'attore mediante tempestivo deposito di idonea documentazione atta a do-
Proc. n. 791/2021 RG - 10 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. cumentalo;
onere cui l'attore ha mancato.
Con il quinto e ultimo motivo si censura la sentenza per non avere regolamenta-
to le spese di CTU.
Il motivo è fondato in quanto il primo giudice nulla ha disposto in ordine alle spese sostenute per la c.t.u., spese che, nella liquidazione già effettuata dal Tribu-
nale, vanno definitivamente poste a carico delle parti nella misura del 50% per ciascuna di esse.
Ne deriva il parziale accoglimento dell'appello.
In considerazione dell'esito complessivo del giudizio, con l'affermazione del concorso di colpa dell'appellante e in ragione della reciproca parziale soccom- benza, le spese di questo grado possono essere compensate nella misura dei ⅔. con condanna dell'appellata al pagamento del residuo ⅓ in favore dell'erario, es-
sendo l'appellante ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
La Corte,
in parziale accoglimento dell'appello, in riforma della sentenza appellata che con-
ferma nel resto, pone definitivamente a carico delle parti in egual misura le spese di CTU di primo grado;
condanna l'appellata al pagamento in favore dell'erario di ⅓ delle spese del giu-
dizio di appello che liquida per intero in complessivi € 1.200,00 oltre IVA, CAP e
RF al 15%, e dichiara compensati i restanti ⅔.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 22 gennaio 2025.
Il Giudice Aus. estensore Il Presidente
(dott.ssa Crescenza Dongiovanni) (dott. Riccardo Mele)
Proc. n. 791/2021 RG - 11 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est.