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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 03/06/2025, n. 354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 354 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Maurizio Ferrara, in funzione di giudi- ce monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 927 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2018, vertente
TRA
(P.IVA ), in persona del legale rap- Parte_1 P.IVA_1
presentante pro-tempore, con sede a Bari alla via Caduti Strage di Bologna n. 5, rappresentata e difesa in virtù di procura a margine dell'atto di citazione in opposizione a D.I. dall'avv.
Giovanni Matarrese, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bari alla via Ponte n. 24
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. -P. Controparte_1 C.F._1
Co
), in persona del titolare e legale rappresentante pro-tempore, con sede in P.IVA_2
Rivello (Pz), alla via Monastero n. 73/A, rappresentata e difesa in forza di procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo n. 541/2018, dagli avv.ti Vincenzo Bonafine e Alessio Luca
Bonafine, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Viggianello (Pz) alla via Gallizzi
n. 51
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: come da atti e verbale di udienza del 20.05.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione del 12.06.2018, regolarmente notificato, la Parte_1
, di seguito proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
[...] Parte_1
160/2018 emesso dal Tribunale di Lagonegro il 24.04.2018, nel procedimento iscritto al n.
1
541/2018 R.G., con il quale le veniva ingiunto di pagare immediatamente e senza dilazione, in favore della di , la somma di euro 20.000,00, oltre in- CP_1 Controparte_2
teressi come richiesti, spese e compensi del procedimento monitorio, in relazione al mancato pagamento del corrispettivo pattuito nel contratto di albergo del 21.01.2017.
Con un solo motivo di opposizione, l'opponente deduceva che il contratto sottoscritto dalle parti aveva ad oggetto la sola disponibilità delle camere della struttura alberghiera gestita dall'opposta che tuttavia, nel periodo indicato nel ricorso monitorio, e segnatamente dal
7.02.2017 al 9.10.2017, non venivano effettivamente utilizzate in quanto la Cooperativa, che si occupava dell'erogazione di servizi di accoglienza a favore di Enti Pubblici per l'accoglienza di migranti, non risultava assegnataria, da parte della , di Controparte_3
migranti. Su tali assunti l'opponente evidenziava come il corrispettivo pattuito in contratto sarebbe stato dovuto esclusivamente in caso di utilizzo delle dodici stanze e pertanto, nel ca- so di specie, nulla era dovuto.
Su tali premesse, quindi, rassegnava le seguenti conclusioni: “1) preliminarmente sospende- re l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto, ravvisandone i presupposti di legge;
2) nel merito revocare il decreto ingiuntivo n. 160/2018 emesso dal tribunale Civile di La- gonegro il 24.04.2018 e notificato il 03.05.2018 per tutti i motivi rassegnati;
2) condannare
l'opposto al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 17.09.2018, si costituiva la CP_1
di ed esponeva di essere titolare dell'attività di
[...] Controparte_2 [...]
e di svolgerla nella struttura di proprietà del Comune di Rivello, Controparte_4
alla via Monastero n. 73/A, concesso in locazione dal 4.07.2012; che in data 21.01.2017 sot- toscriveva con l'opponente contratto di albergo per la messa a disposizione di dodici stanze e servizi accessori al corrispettivo mensile di euro 2.500,00, oltre iva e spese vive di gestio- ne per la durata di sei mesi;
che il negozio diveniva immediatamente efficace e vincolante senza la previsione di alcuna condizione sospensiva;
che, nel frattempo, con provvedimento n. 7148 del 27.09.2017, il Comune di Rivello disponeva l'occupazione temporanea non preordinata all'esproprio dell'immobile concesso in locazione e provvedeva alla sua immis- sione in possesso a fra data dal 9.10.2017; che di tale provvedimento veniva tempestivamen- te informata l'opponente ed entrambe convenivano nella risoluzione consensuale del con- tratto, con conseguente effetto liberatorio delle obbligazioni solo per il futuro;
che, comun- que, fino al 9.10.2017, l'opposta aveva maturato il corrispettivo di euro 20.000,00, non pa- gato dall'opponente e per il quale veniva avviato procedimento monitorio;
che il contratto di albergo non aveva natura reale ma consensuale perfezionando e impegnando le parti sulla
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base dello scambio del consenso;
che dal contenuto letterale del contratto non si evidenziava alcuna condizione sospensiva espressamente pattuita dalle parti;
che, invece, nell'altro con- tratto a cui faceva riferimento l'opponente, le parti derogavano al principio consensuale;
che alcun rilievo assumeva la considerazione secondo la quale in tutti i bandi per l'assegnazione e l'accoglienza dei migranti era richiesta la possibilità di uso di una struttura per alloggiare gli ospiti;
che in ogni caso nella fattispecie veniva offerta, garantita e conser- vata la disponibilità delle camere per tutta la durata del contratto.
Su tali premesse rassegnava le seguenti conclusioni: “- rigettare l'opposizione ex adverso proposta poiché infondata in fatto e in diritto per tutte le ragioni esposte in narrativa e, con- seguentemente, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 160/2018 emesso dal Tribunale di Lagonegro in data 24 aprile 2018, accertando e dichiarando il reclamato credito di Euro
20.000,00 oltre interessi, spese, competenze ed accessori di legge e condannando, per
l'effetto, l'opponente al relativo pagamento. Il tutto, con vittoria di competenze e spese del presente giudizio, da distrarre in favore dei sottoscritti difensori per dichiarazione di antici- pazione”.
Con ordinanza del 13.11.2018 (dep. il 15.11.2018), resa a scioglimento dell'udienza svolta in pari data, veniva sospesa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e con- cessi i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c..
La causa è stata istruita con prove documentali.
2. Passando a esaminare il merito della res controversa giova precisare che con la proposi- zione dell'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario giudizio di merito a co- gnizione piena che ha ad oggetto la fondatezza della pretesa originariamente azionata con il ricorso per ingiunzione, attraverso la ricostituzione dell'integrità del contraddittorio.
Nell'ambito di tale giudizio, mentre dal punto di vista formale il debitore ingiunto riveste la veste di attore in opposizione, assumendosi l'onere di istaurare il contraddittorio, il creditore ricorrente quella di convenuto, dal punto di vista sostanziale le parti mantengono le posizio- ni, rispettivamente, di convenuto e attore, realizzandosi, quindi, un'inversione meramente formale dei ruoli.
Da ciò discende la conseguenza che il giudizio di cognizione, a contraddittorio pieno, intro- dotto con la notifica dell'opposizione è regolato dagli ordinari principi in tema di onere della prova: essendo oggetto dell'accertamento giudiziale, infatti, la fondatezza della pretesa so- stanziale azionata col ricorso, il creditore ricorrente sarà tenuto a dare la prova del proprio credito, mentre incomberà sul debitore ingiunto l'onere relativo all'allegazione e dimostra-
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zione degli eventuali fatti impeditivi, modificativi od estintivi, idonei a paralizzare la pretesa del creditore.
Pertanto, devono trovare applicazione i noti criteri in tema di onere della prova elaborati dal- le Sezioni Unite della Suprema Corte nella sentenza n. 13533 del 2001.
Ancora sul debitore convenuto, inoltre, graverà l'onere di prendere posizione in maniera puntuale e specifica, non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti che sono posti dall'attore a fondamento della domanda e di allegare in maniera altrettanto puntuale i fatti che integrino eccezioni di merito non rilevabili d'ufficio (art. 167 c.p.c.).
3. Tanto premesso, con l'originario ricorso per decreto ingiuntivo, ha Controparte_2
proposto domanda di pagamento nei confronti della dell'importo di euro Parte_1
20.000,00 in forza del contratto di albergo del 21.01.2017 con il quale aveva concesso la di- sponibilità di dodici camere doppie per l'ospitalità di migranti, con decorrenza dal
7.02.2017, per la durata di sei mesi, rinnovabile per uguale periodo, al corrispettivo di euro
2.500,00 mensili. Nello specifico l'odierno opposto ha agito in giudizio per la mancata cor- responsione di n. 8 mensilità di euro 2.500,00 ciascuna per il periodo dal 7.02.2017 al
9.10.2017, per complessivi euro 20.000,00.
Parte opponente non ha disconosciuto il contratto ma ha dedotto che le dodici camere in questione non sarebbero mai state utilizzate nel periodo indicato in quanto la Prefettura di non le aveva assegnato migranti da accogliere. In particolare la ha evi- CP_3 Parte_1
denziato che dal contenuto letterale del contratto era chiaro, a suo dire, che il canone pattuito sarebbe stato corrisposto solo in caso di reale occupazione delle dodici camere e, quindi, all'esito dell'effettivo utilizzo delle medesime;
che invero il contratto era stato sottoscritto per ottenere la disponibilità delle camere e tanto per soddisfare una condizione prescritta dai bandi di gara per l'accoglienza dei migranti;
che il contratto si era risolto consensualmente a seguito dell'occupazione temporanea dell'immobile disposta dal Comune di Rivello il
9.10.2017.
L'opponente sostiene, in definitiva, che, in base a quanto previsto nel contratto sottoscritto dalle parti, la avrebbe dovuto corrispondere il canone pattuito in contratto Parte_1
esclusivamente nel caso in cui vi fosse stata la reale occupazione delle dodici stanze.
Ebbene, il Tribunale osserva innanzitutto che il contratto per cui è causa, denominato “con- tratto di albergo”, non subordina il pagamento del corrispettivo di euro 2.500,00 mensili a carico della all'effettivo utilizzo delle dodici camere oggetto del con- Parte_2
tratto.
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Esclusa la sussistenza nel regolamento contrattuale di una condizione sospensiva in relazio- ne all'obbligazione di pagamento del corrispettivo, nei termini dinanzi esposti, appare ne- cessario soffermarsi sulla possibilità di ravvisare i requisiti della “presupposizione” cui l'opponente pare far riferimento nelle proprie difese. Nello specifico l'opponente sostiene che dal tenore del contratto sarebbe chiaro che il corrispettivo pattuito in contratto era stato subordinato all'effettivo utilizzo delle camere della struttura alberghiera da parte dei migran- ti che, nel caso di specie, non vi era stato non risultando la assegnataria Parte_2
di migranti da accogliere da parte della . Controparte_3
Al fine di esaminare tale ricostruzione appare opportuno soffermarsi sui presupposti della presupposizione. Con tale istituto si intende far riferimento a quella determinata situazione di fatto o di diritto - comune ad entrambi i contraenti ed avente carattere certo e obiettivo - sia stata elevata dai contraenti stessi a presupposto condizionante il negozio, in modo tale da assurgere a fondamento, pur in mancanza di un espresso riferimento, dell'esistenza ed effi- cacia del contratto (cfr da ultimo Cass. n. 1995/2025). La Corte di Cassazione si è in più oc- casioni soffermata sui presupposti e sugli effetti di tale istituto, non compiutamente discipli- nato dal legislatore, la cui elaborazione ha natura prettamente giurisprudenziale. In particola- re la S.C. ha affermato: “Si ha presupposizione quando una determinata situazione di fatto o di diritto (passata, presente o futura) possa ritenersi tenuta presente dai contraenti nella formazione del loro consenso - pur in mancanza di un espresso riferimento ad essa nelle clausole contrattuali come presupposto condizionante il negozio (cd. condizione non svilup- pata o inespressa), richiedendosi pertanto a tal fine: a) che la presupposizione sia comune a tutti i contraenti;
b) che l'evento supposto sia stato assunto come certo nella rappresenta- zione delle parti (e in ciò la presupposizione differisce dalla condizione); c) che si tratti di un presupposto obiettivo, consistente cioè in una situazione di fatto il cui venir meno o il cui verificarsi sia del tutto indipendente dall'attività e volontà dei contraenti e non corrisponda, integrandolo, all'oggetto di una specifica obbligazione. Pertanto, la presupposizione è con- figurabile quando dal contenuto del contratto risulti che le parti abbiano inteso concluderlo soltanto subordinatamente all'esistenza di una data situazione di fatto che assurga a pre- supposto comune e determinante della volontà negoziale, la mancanza del quale comporta la caducazione del contratto stesso, ancorché a tale situazione, comune ad entrambi i con- traenti, non si sia fatto espresso riferimento;
o, in altri termini, si ha presupposizione quan- do una determinata situazione di fatto comune ad entrambi i contraenti ed avente carattere obiettivo, essendo il suo verificarsi indipendente dalla loro volontà e attività, sia stata eleva- ta dai contraenti stessi a presupposto comune in modo da assurgere a fondamento - pur in
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mancanza di un espresso riferimento formale o testuale - dell'esistenza ed efficacia del con- tratto” (Cass. n. 40279/2021; cfr in senso conforme Cass. n. 31629/2018; Cass. S.U. n.
9909/2018).
L'indagine diretta all'individuazione di una presupposizione si esaurisce sul piano propria- mente interpretativo del contratto e costituisce accertamento riservato all'apprezzamento del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da una motivazione immu- ne da vizi logici e giuridici (cfr. Cass. n. 5390/2006).
Alla luce dei principi sopra richiamati il Tribunale ritiene che, nel caso di specie, l'utilizzo delle camere della struttura alberghiera gestita dallo , da parte della CP_1 Parte_3
opponente, non abbia rappresentato presupposto condizionante l'efficacia del contratto
[...]
per cui è causa.
Ed invero, nella premessa del contratto è riportato che la “intende otte- Parte_2
nere la disponibilità di n. 12 stanze doppie della struttura alberghiera per la durata di mesi sei, rinnovabile per ulteriore uguali periodi…”. Nel regolamento contrattuale, inoltre, è espressamente previsto che “l'albergatore concede alla la disponi- Parte_4
bilità di dodici camere doppie …” (art. 2 contratto) e che “la società per Parte_4
l'utilizzo delle predette dodici stanze…. verserà alla ditta la somma mensile CP_1 di €. 2.500,00 oltre IVA come per legge ed oltre spese vive di gestione…” (art. 3).
Da quanto sopra riportato si evince quindi chiaramente che la finalità del contratto era pro- prio quella di assumere la disponibilità delle dodici camere a prescindere dal loro utilizzo.
Tanto si desume, innanzitutto, dalla formula “concessione della disponibilità” che è certa- mente diversa dalla concessione in uso che, come noto, costituisce l'obbligazione principale a carico dell'albergatore nel contratto di albergo. L'assunto è confermato proprio dal fatto che le parti hanno inteso pattuire un corrispettivo complessivo mensile a prescindere dal numero di stanze effettivamente occupate, dal numero di ospiti accolti in ciascuna di essa e, infine, dal numero di giorni. Del resto non vi è nessuna documentazione dalla quale si possa desumere che, al momento della sottoscrizione del contratto, era certo che la Cooperativa
Sociale sarebbe stata destinataria proprio di ventiquattro migranti tanto da giustificare la ri- chiesta di dodici camere doppie presso la struttura alberghiera. Non sussistono dunque i re- quisiti della presupposizione.
In definitiva il Tribunale ritiene che, da un lato, il contratto in questione non è riconducibile alla fattispecie atipica mista del contratto di albergo, che ha ad oggetto sia la concessione dell'uso di un immobile, dietro pagamento di un canone, sia altre prestazioni consistenti nell'erogazione di servizi alberghieri e di ristorazione, e al quale può applicarsi, in base alla
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teoria dell'assorbimento, la disciplina dell'appalto di servizi (Cass. n. 26298/2008; Cass. ci- vile n. 9662/2000; Cass. civile n. 10158/1994) e, dall'altro, che avendo le parti inteso espressamente accordarsi per la concessione della “disponibilità” delle camere della struttura alberghiera a fronte di un prezzo complessivo forfettario non è possibile ritenere che l'utilizzo delle stanze abbia rappresentato un presupposto condizionante il negozio.
L'occupazione delle camere dell'albergo rientra nel perimetro dell'oggetto del contratto e pertanto non può integrare i presupposti di un elemento accessorio. Inoltre, non vi sono ele- menti per ritenere che l'occupazione delle camere fosse certa al momento della stipulazione del contratto ed anzi, nella stessa prospettazione dell'opponente, il contratto in questione sa- rebbe stato stipulato proprio per soddisfare un requisito previsto dal bando per l'accoglienza dei migranti e quindi prima della loro effettiva assegnazione. Inoltre, sempre secondo la stessa prospettazione di parte opponente, il contratto stipulato tra le parti sarebbe stato vali- do ed efficace nel periodo oggetto della domanda giudiziale tanto che sarebbe stato poi risol- to consensualmente solo a partire dal 9.10.2017 allorquando il Comune di Rivello ha dispo- sto l'occupazione temporanea dell'immobile. Ne consegue che è lo stesso opponente a rite- nere che il contratto oggetto di causa era pienamente efficace fino al 9.10.2017 e nemmeno implicitamente sospensivamente condizionato. Pertanto non vi è motivo per sostenere che a fronte della disponibilità delle camere della struttura alberghiera alla quale si era impegnato lo evidentemente rinunciando ad utilizzarle ad altri scopi, non sia dovuto il corri- CP_2
spettivo pattuito.
Da ultimo appare opportuno precisare che nessuno argomento è possibile trarre né dal con- tratto di sublocazione cui fa riferimento parte opponente nei propri atti difensivi, in quanto successivo alla stipulazione del contratto per cui è causa e precisamente datato 20.11.2017, né dai disciplinari e dai bandi di gara per l'accoglienza dei migranti che sono atti estranei al rapporto contrattuale per cui è causa. Infine, dal momento che è pacifico, in quanto ricono- sciuto da entrambe le parti, che il rapporto contrattuale è stato risolto consensualmente a se- guito dell'occupazione temporanea da parte del Comune di Rivello della struttura alberghie- ra a partire dal 9.10.2017, appare del tutto irrilevante quanto tardivamente dedotto solo con la memoria ex art. 183 co VI n.2) c.p.c. di parte opponente in merito al presunto inadempi- mento dello che avrebbe sottoscritto il contratto per cui è causa senza la necessaria CP_1
autorizzazione da parte del suddetto Comune, proprietario della struttura alberghiera. Ed in- vero il corrispettivo oggetto della domanda giudiziale è relativo, per l'appunto, al periodo antecedente la risoluzione del contratto e segnatamente il periodo che va dal 7.02.2017 al
7.10.2017.
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Alla luce dei principi giurisprudenziali sopra richiamati deve quindi concludersi che non sussistono nel caso di specie i requisiti della presupposizione.
L'opposizione va quindi rigettata e il decreto ingiuntivo n. 160/2018 del 24.04.2018 va di- chiarato definitivamente esecutivo.
4. Infine, va rigettata la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. avanzata dall'opposta solo con la memoria conclusionale del 17.04.2025, che non può trovare acco- glimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato (cfr.
Cass. n. 21798/2015). Nel caso di specie l'opposta non ha né allegato né provato il danno asseritamente patito né allegato i suddetti elementi di fatto in base ai quali eventualmente operare una liquidazione equitativa
5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in base ai parametri di cui al D.M. n.
55/2014, come aggiornati, tenuto conto del valore della causa, previa applicazione delle ri- duzioni di cui all'art. 4 co 1 del cit. decreto in considerazione della natura documentale del giudizio e della natura delle questioni di fatto e di diritto affrontate, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto in- giuntivo n. 160/2018 emesso il 24.04.2018 dal Tribunale di Lagonegro;
2) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. di parte opposta;
3) condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese di lite che li- quida in complessivi euro 2.540,00 per compensi professionali, di cui euro 145,50 per esborsi, oltre rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso), I.V.A. e
C.P.A. come per legge da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Cosi deciso in Lagonegro, in data 3.06.2025
Il Giudice dott. Maurizio Ferrara
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