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Sentenza 13 maggio 2024
Sentenza 13 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 13/05/2024, n. 320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 320 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2024 |
Testo completo
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Ivana Genduso
letti gli atti della controversia iscritta al n. 1546/2020 R.G., la cui udienza è stata fissata per il giorno
10.05.2024 e trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.; visto che il predetto decreto risulta essere stato ritualmente comunicato alle parti costituite;
lette le “note di trattazione scritta” depositate;
dato atto che i difensori delle parti hanno prestato acquiescenza alla modalità di trattazione dell'udienza, non opponendosi nei termini di legge;
P.Q.M.
Decide come da sentenza in calce al presente provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Paola, sezione Lavoro, nella persona della dott.ssa Ivana Genduso, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 1546/2020, avente ad oggetto: mansioni superiori nel pubblico impiego
TRA
, nata in [...] il [...], elettivamente domiciliata in Paola, Via Parte_1
Gioacchino Da Fiore, N.° 3, presso lo studio dell'Avv. Valentina Lanzillotta, che la difende come in atti
RICORRENTE
CONTRO
, c.f. in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa come in atti, dall'Avv. Alfonso Niccoli, dell'Ufficio Cont Legale interno, presso i quali elettivamente domicilia, presso l'Ufficio Legale dell' di CP_1
sito in via Alimena n. 8.
RESISTENTE resa sulla base dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso del 22.12.2020 la ricorrente in epigrafe indicata ha dedotto: di essere dipendente
Cont dell' dal 01.09.2008; che in data 06.04.2010 tra la ricorrente e l' Controparte_1
è stato sottoscritto e stipulato nuovo contratto di lavoro individuale a tempo indeterminato
[...] ai sensi dell'art. 14 del CCNL 01.09.1995 del personale del comparto del SSN, con l'impiego orario, previsto dal vigente CCNL, pari a 18 ore settimanali articolate in turni, in qualità di Ausiliario
Specializzato, Categoria e Posizione Economica A del ruolo tecnico;
che dal 2015, benché inserita nei ruoli di ausiliario specializzato, la ricorrente, con espresso e formale incarico conferito dal direttore medico responsabile ed in seguito a corso di riqualificazione professionale aziendale, è adibita a svolgere mansioni superiori rientranti nella categoria contrattuale B, livello economico BS, profilo professionale di operatore sociosanitario, presso l' Organizzazione_1
e dal 2018 presso l' ;
[...] Organizzazione_2
che da dette adibizioni la ricorrente ha svolto e svolge, quotidianamente, di continuo ed in maniera esclusiva, le attività specificamente indicate in ricorso, asseritamente riconducibili alla superiore categoria professionale Categoria BS – operatore socio sanitario;
che, quindi, alla luce di quanto detto, ritiene di essere creditrice nei confronti dell' per un importo da quantificarsi a Controparte_1
mezzo CTU a titolo di differenze retributive.
In virtù di quanto innanzi esposto, la ricorrente ha chiesto accertarsi il proprio diritto al trattamento economico e normativo riservato, ai sensi del C.C.N.L. del Comparto Sanità, alla qualifica superiore,
e, cioè, categoria BS, Profilo Operatrice Socio Sanitaria (OSS), e rispondente alle funzioni e ai compiti effettivamente svolti dal mese di dicembre 2015 a tutt'oggi, o in subordine categoria B,
Profilo Operatore Tecnico, con ogni conseguenziale statuizione di legge di ordine retributivo, contributivo e previdenziale;
per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto alla corresponsione delle differenze retributive relative allo svolgimento delle mansioni superiori anzidette dal mese di dicembre 2015, in poi;
vinte le spese di lite da distrarsi.
Si costituiva l' eccependo l'infondatezza del ricorso per assenza dei presupposti, e CP_3
chiedendo quindi il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
All'esito dell'istruttoria orale e documentale e della disposta CTU, la causa viene decisa con sentenza resa all'esito della trattazione scritta e di cui è disposta la comunicazione alle parti.
§ 2. La presente controversia ha ad oggetto il riconoscimento delle mansioni superiori di fatto espletate dalla ricorrente, per aver espletato compiti afferenti all'Operatore Socio-Sanitario (OSS) –
Cat. BS, dal 2015 all'attualità, in assenza del relativo inquadramento professionale. Orbene, “nel rapporto di lavoro pubblico privatizzato, la materia degli inquadramenti del personale contrattualizzato è stata affidata dalla legge allo speciale sistema di contrattazione collettiva del settore pubblico, che può intervenire senza incontrare il limite della inderogabilità delle norme in materia di mansioni concernenti il lavoro subordinato privato” (v. fra le altre Cass. 15210/2010;
Cass. 19-12-2008 n. 29829; Cass. 5-7-2005 n. 14193).
Più in particolare, nel sistema speciale della disciplina del lavoro pubblico contrattuale, è proprio l'art. 2103 c.c. a non trovare applicazione nella parte in cui attribuisce rilievo ai fini dell'inquadramento alle mansioni svolte, che, ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, comma 1, secondo periodo, non possono avere effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione. Quindi, il lavoratore nel pubblico impiego che abbia svolto mansioni concernenti un livello contrattuale superiore a quello per cui è inquadrato può ricorrere unicamente per il riconoscimento del livello economico corrispondente, e non anche per l'inquadramento nella categoria contrattuale superiore.
§ 3. Nel merito, si osserva quanto segue.
Il lavoratore che rivendichi un inquadramento superiore deve allegare e offrire la prova della gradazione e intensità dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato, sotto il profilo della propria responsabilità, autonomia, complessità delle mansioni ed eventuale coordinamento gerarchico di altri dipendenti.
Costituisce orientamento consolidato il criterio trifasico secondo cui “il procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda” (Cfr. Cassazione sezione lav. n. 30580/2019).
Il ricorso del lavoratore deve, pertanto, indicare elementi precisi e idonei a qualificare la domanda con opportune allegazioni probatorie, e non generici riferimenti alla declaratoria contrattuale.
Il lavoratore non deve semplicemente limitarsi a richiamare in maniera generica i compiti che avrebbe svolto o un eventuale automatismo di passaggio di livello per mansioni fungibili e promiscue, ma deve necessariamente allegare elementi che forniscano l'evidenza di un criterio qualitativo, dimostrando, in maniera specifica, continuativa e dettagliata, i compiti che ha effettivamente svolto nel corso del periodo contestato.
Quindi, per il riconoscimento del diritto rivendicato, grava sul lavoratore instante l'onere di fornire in giudizio prove tali da provare l'effettivo svolgimento di attività lavorative rientranti nel livello superiore, che abbiano il carattere di prevalenza e continuità. È necessario, inoltre, che le allegazioni del lavoratore non si limitino ad una mera descrizione dei compiti svolti, ma che esse dimostrino la concretezza di quanto effettuato, e che tale espletamento deve anche essere stato “pieno”, cioè tale da comportare un grado di responsabilità e autonomia a carico del lavoratore compatibile con la qualifica superiore.
Ebbene, nel caso di specie parte ricorrente ha dedotto e provato di essere stata adibita dal dicembre
2015 alle mansioni di Operatrice Socio-Sanitaria, per tutto il tempo oggetto di lite, svolgendo mansioni superiori al proprio livello di inquadramento, ovvero Ausiliario Specializzato – Cat. A.
Infatti, i testi escussi – le cui dichiarazioni sono attendibili in quanto coerenti e non dettate da ragioni di animosità verso alcuna delle parti in causa – hanno dichiarato che la ricorrente sin dal 2015 è stata addetta alla cura dei pazienti come operatrice socio-sanitaria, svolgendo le seguenti mansioni: “faceva il giro letti con l'infermiere, cambiava le buste, prendeva i parametri dei pazienti, e curava l'igiene della persona, in alcuni casi imboccava i pazienti impossibilitati ad alimentarsi autonomamente.
Confermo che si occupava anche del trasporto pazienti in carrozzella o barella;
su indicazioni degli infermieri forniva aiuto nell'assunzione dei farmaci;
raramente svolgeva piccole medicazioni con la supervisione degli infermieri;
inoltre, effettuava la sterilizzazione e sanificazione degli ambienti di vita e di cura, nonché la sistemazione e riordino della stanza o della postazione del paziente, oltre che la raccolta e lo stoccaggio dei rifiuti anche biologici, e il trasporto di documenti e materiali fra vari reparti o ambulatori. Non effettuava comunicazioni con le famiglie dei pazienti, ma solo con questi ultimi. Quando poi è passata in Chirurgia-Urologia so che faceva le stesse attività, in quanto la vedevo quando andavo a portare documenti o i prelievi del laboratorio d'analisi, inoltre, ho potuto assistere a ciò anche perché sono stata io stessa ricoverata in quel reparto nel mese di giugno 2018.
ADR: Svolgevamo le mansioni suddette in quanto c'era una ditta esterna per le pulizie, e avendo Orga ottenuto un attestato da ci veniva detto dalle infermiere di svolgere le attività che ho descritto innanzi.”, circostanze integralmente confermate da entrambe le testimoni escusse (Cfr. verbale udienza del 24.05.2023).
Tali mansioni possono senza dubbio sussumersi nelle mansioni tipiche del livello di inquadramento superiore, Cat. BS – Operatore Socio-Sanitario, che il CCNL Sanità stabilisce in: “svolge la sua attività lavorativa sia nel settore sociale che in quello sanitario in servizi di tipo socio-assistenziali
e sociosanitario residenziali e non residenziali, in ambiente ospedaliero e al domicilio dell'utente.
Svolge la sua attività su indicazione – ciascuna secondo le proprie competenze – degli operatori professionali preposti all'assistenza sanitaria e a quella sociale, ed in collaborazione con gli altri operatori, secondo il criterio del lavoro multiprofessionale. Le attività dell'operatore sociosanitario sono rivolte alla persona e al suo ambiente di vita, al fine di fornire: a) assistenza diretta e di supporto alla gestione dell'ambiente di vita;
b) intervento igienico sanitario e di carattere sociale;
c) supporto gestionale, organizzativo e formativo”.
Pertanto, la domanda di parte ricorrente è fondata e va accolta.
§ 4. Quanto al trattamento economico, il perito officiato nel corso del giudizio, le cui conclusioni appaiono condivisibili perché coerenti con la documentazione presente in atti e con i parametri giuridico-contabili di riferimento, ha depositato una CTU in cui ha calcolato la somma di spettanza della ricorrente in complessivi euro 6.308,98, per il periodo dal mese di 01.12.2015 al 22.12.2020
(periodo così delimitato in considerazione della data di deposito del ricorso introduttivo), di cui euro
839,67 a titolo di differenza sul TFR.
Segue la condanna della parte resistente al pagamento, in favore della ricorrente, della somma citata, oltre la maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali, da calcolarsi a decorrere dalla maturazione dei singoli crediti al saldo.
La complessiva somma dovuta è da considerarsi al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, atteso che il meccanismo di tali ritenute da parte del datore di lavoro è inerente ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze del dipendente e si pone in relazione a distinti rapporti previdenziali e tributari sui quali non interferisce, in mancanza di norme specifiche, il giudice chiamato a detto accertamento e liquidazione (Cass. lav., 7.6.93, n. 6340; Cass. 24.8.90, n.
8634; Cass. 9.6.89, n. 2818; Cass. 17.4.87, n. 3871; Cass. 25.7.86, n. 4792; Cass. 22.5.85, n. 3105;
Cass. 17.10.85, n. 5121; Cass. 29.6.82, n. 3912; da ultimo, Cass. 12191/2020).
§ 5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ai sensi del
D.M. 55/2014, così come aggiornato al D.M. 147/2022, tenuto conto dei valori minimi, in considerazione della natura del procedimento (controversia in materia di lavoro), del valore della causa (scaglione da euro 5.201,00 a euro 26.000,00, secondo il criterio del “decisum”), della complessità (bassa), oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Valentina Lanzillotta, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
Per gli stessi motivi vanno poste a carico di parte resistente le spese della compiuta CTU, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa così provvede:
1) Accoglie il ricorso e accerta il diritto di alla corresponsione, a cura Parte_1 dell' della somma di euro 6.308,98 (di cui euro 839,67 a titolo di TFR), per CP_2 CP_1
il periodo dal 01.12.2015 al 22.12.2020, oltre la maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali da calcolarsi a decorrere dalla maturazione dei singoli crediti al saldo, con conseguente condanna della parte resistente al relativo pagamento;
2) Condanna l' in persona del l.r.p.t. al pagamento, per le causali di cui in CP_3
motivazione ed in favore di delle spese di lite, che si liquidano in Parte_1 complessivi € 2.695,00, per compensi professionali, oltre 15% su diritti ed onorari per rimborso spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Valentina Lanzillotta, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
3) Condanna l' in persona del l.r.p.t. al pagamento delle spese della compiuta CP_3
CTU, liquidate con separato decreto.
Si comunichi.
Paola, 13.05.2024
Il Giudice
Dott.ssa Ivana Genduso
letti gli atti della controversia iscritta al n. 1546/2020 R.G., la cui udienza è stata fissata per il giorno
10.05.2024 e trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.; visto che il predetto decreto risulta essere stato ritualmente comunicato alle parti costituite;
lette le “note di trattazione scritta” depositate;
dato atto che i difensori delle parti hanno prestato acquiescenza alla modalità di trattazione dell'udienza, non opponendosi nei termini di legge;
P.Q.M.
Decide come da sentenza in calce al presente provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Paola, sezione Lavoro, nella persona della dott.ssa Ivana Genduso, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 1546/2020, avente ad oggetto: mansioni superiori nel pubblico impiego
TRA
, nata in [...] il [...], elettivamente domiciliata in Paola, Via Parte_1
Gioacchino Da Fiore, N.° 3, presso lo studio dell'Avv. Valentina Lanzillotta, che la difende come in atti
RICORRENTE
CONTRO
, c.f. in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa come in atti, dall'Avv. Alfonso Niccoli, dell'Ufficio Cont Legale interno, presso i quali elettivamente domicilia, presso l'Ufficio Legale dell' di CP_1
sito in via Alimena n. 8.
RESISTENTE resa sulla base dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso del 22.12.2020 la ricorrente in epigrafe indicata ha dedotto: di essere dipendente
Cont dell' dal 01.09.2008; che in data 06.04.2010 tra la ricorrente e l' Controparte_1
è stato sottoscritto e stipulato nuovo contratto di lavoro individuale a tempo indeterminato
[...] ai sensi dell'art. 14 del CCNL 01.09.1995 del personale del comparto del SSN, con l'impiego orario, previsto dal vigente CCNL, pari a 18 ore settimanali articolate in turni, in qualità di Ausiliario
Specializzato, Categoria e Posizione Economica A del ruolo tecnico;
che dal 2015, benché inserita nei ruoli di ausiliario specializzato, la ricorrente, con espresso e formale incarico conferito dal direttore medico responsabile ed in seguito a corso di riqualificazione professionale aziendale, è adibita a svolgere mansioni superiori rientranti nella categoria contrattuale B, livello economico BS, profilo professionale di operatore sociosanitario, presso l' Organizzazione_1
e dal 2018 presso l' ;
[...] Organizzazione_2
che da dette adibizioni la ricorrente ha svolto e svolge, quotidianamente, di continuo ed in maniera esclusiva, le attività specificamente indicate in ricorso, asseritamente riconducibili alla superiore categoria professionale Categoria BS – operatore socio sanitario;
che, quindi, alla luce di quanto detto, ritiene di essere creditrice nei confronti dell' per un importo da quantificarsi a Controparte_1
mezzo CTU a titolo di differenze retributive.
In virtù di quanto innanzi esposto, la ricorrente ha chiesto accertarsi il proprio diritto al trattamento economico e normativo riservato, ai sensi del C.C.N.L. del Comparto Sanità, alla qualifica superiore,
e, cioè, categoria BS, Profilo Operatrice Socio Sanitaria (OSS), e rispondente alle funzioni e ai compiti effettivamente svolti dal mese di dicembre 2015 a tutt'oggi, o in subordine categoria B,
Profilo Operatore Tecnico, con ogni conseguenziale statuizione di legge di ordine retributivo, contributivo e previdenziale;
per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto alla corresponsione delle differenze retributive relative allo svolgimento delle mansioni superiori anzidette dal mese di dicembre 2015, in poi;
vinte le spese di lite da distrarsi.
Si costituiva l' eccependo l'infondatezza del ricorso per assenza dei presupposti, e CP_3
chiedendo quindi il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
All'esito dell'istruttoria orale e documentale e della disposta CTU, la causa viene decisa con sentenza resa all'esito della trattazione scritta e di cui è disposta la comunicazione alle parti.
§ 2. La presente controversia ha ad oggetto il riconoscimento delle mansioni superiori di fatto espletate dalla ricorrente, per aver espletato compiti afferenti all'Operatore Socio-Sanitario (OSS) –
Cat. BS, dal 2015 all'attualità, in assenza del relativo inquadramento professionale. Orbene, “nel rapporto di lavoro pubblico privatizzato, la materia degli inquadramenti del personale contrattualizzato è stata affidata dalla legge allo speciale sistema di contrattazione collettiva del settore pubblico, che può intervenire senza incontrare il limite della inderogabilità delle norme in materia di mansioni concernenti il lavoro subordinato privato” (v. fra le altre Cass. 15210/2010;
Cass. 19-12-2008 n. 29829; Cass. 5-7-2005 n. 14193).
Più in particolare, nel sistema speciale della disciplina del lavoro pubblico contrattuale, è proprio l'art. 2103 c.c. a non trovare applicazione nella parte in cui attribuisce rilievo ai fini dell'inquadramento alle mansioni svolte, che, ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, comma 1, secondo periodo, non possono avere effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione. Quindi, il lavoratore nel pubblico impiego che abbia svolto mansioni concernenti un livello contrattuale superiore a quello per cui è inquadrato può ricorrere unicamente per il riconoscimento del livello economico corrispondente, e non anche per l'inquadramento nella categoria contrattuale superiore.
§ 3. Nel merito, si osserva quanto segue.
Il lavoratore che rivendichi un inquadramento superiore deve allegare e offrire la prova della gradazione e intensità dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato, sotto il profilo della propria responsabilità, autonomia, complessità delle mansioni ed eventuale coordinamento gerarchico di altri dipendenti.
Costituisce orientamento consolidato il criterio trifasico secondo cui “il procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda” (Cfr. Cassazione sezione lav. n. 30580/2019).
Il ricorso del lavoratore deve, pertanto, indicare elementi precisi e idonei a qualificare la domanda con opportune allegazioni probatorie, e non generici riferimenti alla declaratoria contrattuale.
Il lavoratore non deve semplicemente limitarsi a richiamare in maniera generica i compiti che avrebbe svolto o un eventuale automatismo di passaggio di livello per mansioni fungibili e promiscue, ma deve necessariamente allegare elementi che forniscano l'evidenza di un criterio qualitativo, dimostrando, in maniera specifica, continuativa e dettagliata, i compiti che ha effettivamente svolto nel corso del periodo contestato.
Quindi, per il riconoscimento del diritto rivendicato, grava sul lavoratore instante l'onere di fornire in giudizio prove tali da provare l'effettivo svolgimento di attività lavorative rientranti nel livello superiore, che abbiano il carattere di prevalenza e continuità. È necessario, inoltre, che le allegazioni del lavoratore non si limitino ad una mera descrizione dei compiti svolti, ma che esse dimostrino la concretezza di quanto effettuato, e che tale espletamento deve anche essere stato “pieno”, cioè tale da comportare un grado di responsabilità e autonomia a carico del lavoratore compatibile con la qualifica superiore.
Ebbene, nel caso di specie parte ricorrente ha dedotto e provato di essere stata adibita dal dicembre
2015 alle mansioni di Operatrice Socio-Sanitaria, per tutto il tempo oggetto di lite, svolgendo mansioni superiori al proprio livello di inquadramento, ovvero Ausiliario Specializzato – Cat. A.
Infatti, i testi escussi – le cui dichiarazioni sono attendibili in quanto coerenti e non dettate da ragioni di animosità verso alcuna delle parti in causa – hanno dichiarato che la ricorrente sin dal 2015 è stata addetta alla cura dei pazienti come operatrice socio-sanitaria, svolgendo le seguenti mansioni: “faceva il giro letti con l'infermiere, cambiava le buste, prendeva i parametri dei pazienti, e curava l'igiene della persona, in alcuni casi imboccava i pazienti impossibilitati ad alimentarsi autonomamente.
Confermo che si occupava anche del trasporto pazienti in carrozzella o barella;
su indicazioni degli infermieri forniva aiuto nell'assunzione dei farmaci;
raramente svolgeva piccole medicazioni con la supervisione degli infermieri;
inoltre, effettuava la sterilizzazione e sanificazione degli ambienti di vita e di cura, nonché la sistemazione e riordino della stanza o della postazione del paziente, oltre che la raccolta e lo stoccaggio dei rifiuti anche biologici, e il trasporto di documenti e materiali fra vari reparti o ambulatori. Non effettuava comunicazioni con le famiglie dei pazienti, ma solo con questi ultimi. Quando poi è passata in Chirurgia-Urologia so che faceva le stesse attività, in quanto la vedevo quando andavo a portare documenti o i prelievi del laboratorio d'analisi, inoltre, ho potuto assistere a ciò anche perché sono stata io stessa ricoverata in quel reparto nel mese di giugno 2018.
ADR: Svolgevamo le mansioni suddette in quanto c'era una ditta esterna per le pulizie, e avendo Orga ottenuto un attestato da ci veniva detto dalle infermiere di svolgere le attività che ho descritto innanzi.”, circostanze integralmente confermate da entrambe le testimoni escusse (Cfr. verbale udienza del 24.05.2023).
Tali mansioni possono senza dubbio sussumersi nelle mansioni tipiche del livello di inquadramento superiore, Cat. BS – Operatore Socio-Sanitario, che il CCNL Sanità stabilisce in: “svolge la sua attività lavorativa sia nel settore sociale che in quello sanitario in servizi di tipo socio-assistenziali
e sociosanitario residenziali e non residenziali, in ambiente ospedaliero e al domicilio dell'utente.
Svolge la sua attività su indicazione – ciascuna secondo le proprie competenze – degli operatori professionali preposti all'assistenza sanitaria e a quella sociale, ed in collaborazione con gli altri operatori, secondo il criterio del lavoro multiprofessionale. Le attività dell'operatore sociosanitario sono rivolte alla persona e al suo ambiente di vita, al fine di fornire: a) assistenza diretta e di supporto alla gestione dell'ambiente di vita;
b) intervento igienico sanitario e di carattere sociale;
c) supporto gestionale, organizzativo e formativo”.
Pertanto, la domanda di parte ricorrente è fondata e va accolta.
§ 4. Quanto al trattamento economico, il perito officiato nel corso del giudizio, le cui conclusioni appaiono condivisibili perché coerenti con la documentazione presente in atti e con i parametri giuridico-contabili di riferimento, ha depositato una CTU in cui ha calcolato la somma di spettanza della ricorrente in complessivi euro 6.308,98, per il periodo dal mese di 01.12.2015 al 22.12.2020
(periodo così delimitato in considerazione della data di deposito del ricorso introduttivo), di cui euro
839,67 a titolo di differenza sul TFR.
Segue la condanna della parte resistente al pagamento, in favore della ricorrente, della somma citata, oltre la maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali, da calcolarsi a decorrere dalla maturazione dei singoli crediti al saldo.
La complessiva somma dovuta è da considerarsi al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, atteso che il meccanismo di tali ritenute da parte del datore di lavoro è inerente ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze del dipendente e si pone in relazione a distinti rapporti previdenziali e tributari sui quali non interferisce, in mancanza di norme specifiche, il giudice chiamato a detto accertamento e liquidazione (Cass. lav., 7.6.93, n. 6340; Cass. 24.8.90, n.
8634; Cass. 9.6.89, n. 2818; Cass. 17.4.87, n. 3871; Cass. 25.7.86, n. 4792; Cass. 22.5.85, n. 3105;
Cass. 17.10.85, n. 5121; Cass. 29.6.82, n. 3912; da ultimo, Cass. 12191/2020).
§ 5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ai sensi del
D.M. 55/2014, così come aggiornato al D.M. 147/2022, tenuto conto dei valori minimi, in considerazione della natura del procedimento (controversia in materia di lavoro), del valore della causa (scaglione da euro 5.201,00 a euro 26.000,00, secondo il criterio del “decisum”), della complessità (bassa), oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Valentina Lanzillotta, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
Per gli stessi motivi vanno poste a carico di parte resistente le spese della compiuta CTU, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa così provvede:
1) Accoglie il ricorso e accerta il diritto di alla corresponsione, a cura Parte_1 dell' della somma di euro 6.308,98 (di cui euro 839,67 a titolo di TFR), per CP_2 CP_1
il periodo dal 01.12.2015 al 22.12.2020, oltre la maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali da calcolarsi a decorrere dalla maturazione dei singoli crediti al saldo, con conseguente condanna della parte resistente al relativo pagamento;
2) Condanna l' in persona del l.r.p.t. al pagamento, per le causali di cui in CP_3
motivazione ed in favore di delle spese di lite, che si liquidano in Parte_1 complessivi € 2.695,00, per compensi professionali, oltre 15% su diritti ed onorari per rimborso spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Valentina Lanzillotta, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
3) Condanna l' in persona del l.r.p.t. al pagamento delle spese della compiuta CP_3
CTU, liquidate con separato decreto.
Si comunichi.
Paola, 13.05.2024
Il Giudice
Dott.ssa Ivana Genduso