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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 23/12/2025, n. 5183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5183 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. NC IC Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa TA D'IN Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3280 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno
2025 vertente
TRA
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Pa- Parte_1 lermo, VIA GOETHE n. 22, presso lo studio dell'Avv. AUGUGLIARO ROSARIA, che la rappre- senta e difende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nata in [...], il [...], nella persona Controparte_1 dell'Amministratore di Sostegno Avv. , giusto decreto del Tribunale Controparte_2 di Marsala n. 335/2020, elettivamente domiciliata in Palermo, via Marchese di Villabianca
n. 209, che la rappresenta e difende per andato in atti;
- parte resistente –
sede legale via Ciro il Grande n. Controparte_3
21 Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso congiun- tamente e/o disgiuntamente, dagli Avv.ti Maria Grazia Sparacino e Adriana Giovanna Riz- zo, in virtù di procura generale alle liti conferita con atto a rogito del Notaio dott. Per_1 in Roma, del 22/03/2024 e presso questi elettivamente domiciliato in Palermo, via
[...]
F. Laurana n. 59, sede dell'Avvocatura Distrettuale di Palermo. CP_4
- parte resistente -
in persona del legale rappresen- Controparte_3 tante pro tempore, elettivamente domiciliato per la carica presso la sede sita in Palermo Via
Laurana n. 59
- parte resistente -
in persona del legale rappresen- Controparte_3 tante pro tempore, elettivamente domiciliato per la carica presso la sede Via S. Maria Di Ge- sù 78/A, 91026, Mazara Del Vallo (TP)
- parte resistente -
in persona del legale rappresen- Controparte_3 tante pro tempore, elettivamente domiciliato per la carica presso la sede di TRAPANI Via
Scontrino 28, 91100, Trapani (TP)
- parte resistente -
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
Oggetto: Attribuzione di quota di pensione di reversibilità.
Conclusioni delle parti: All'udienza dell'11/12/2025 le parti concludevano come da no- te scritte alle quali si rinvia.
Conclusioni del Pubblico Ministero: visto.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Deve preliminarmente darsi atto che all'udienza dell'11/12/2025 i procuratori delle parti hanno dichiarato che le stesse hanno raggiunto un accordo e, a parziale modifica delle do- mande ed eccezioni rispettivamente proposte, hanno precisato le proprie conclusioni chie- dendo congiuntamente a questo Collegio l'adozione di specifici provvedimenti e, segnata- mente quelli di cui all'accordo congiunto sottoscritto dalle parti e dai loro procuratori in da- ta 03/12/2025, depositato telematicamente in data 10/12/2025, le cui condizioni di se- guito si trascrivono integralmente:
“PREMESSO CHE
-con ricorso iscritto presso il Tribunale di Palermo al n. R.G. 3280/2025, la IG.r Parte_1
, quale ex coniuge, chiedeva l'attribuzione di una quota della pensione di reversi-
[...] bilità del defunto , nato a [...] il [...] e deceduto in Persona_2
Messina il 3 gennaio 2024, nella misura del 70% in proprio favore e del residuo 30% in fa- vore della IG.ra , ai sensi dell'art 9, comma 3, della L. 1° dicembre 1970, Controparte_1
n. 898;
- il ricorso veniva notificato al coniuge superstit in uno al decreto di fis- Controparte_1 sazione udienza del 16 ottobre 2025;
- con comparsa di costituzione e risposta depositata il 16 settembre 2025, si costituiva il co- niuge superstite IG.r chiedendo, in via principale, l'attribuzione del 75% Controparte_1 della pensione di reversibilità in proprio favore e del residuo 25% in favore dell'ex coniuge
IG.r ; Parte_1
- nelle more del giudizio le parti, animate da spirito conciliativo, raggiungevano l'intesa per un accordo di bonario componimento prevedendo la riparazione della pensione di reversi- bilità del IG. , mediante attribuzione del 60% in favore della IG.ra Parte_2
e del 40% in favore della IG.r ; Controparte_1 Parte_1
- con provvedimento del 6 ottobre 2025 nel proc. RGV 628/2020 presso il Tribunale di
Marsala, il Giudice Tutelare d.ssa Cinzia Immordino ha autorizzato ad accettare la Pt_3 proposta conciliativa relativa alla pensione di reversibilità del coniuge (60% in favore del coniuge superstit e 40% in favore dell'ex coniug ); Controparte_1 Persona_3
- che sono intercorsi conversari con i legali del i quali, pur non prendendo parte CP_4 all'accordo, hanno manifestato l'intendimento dell'Ente che nulla osserva rispetto all'accordo salvo uniformarsi allo stesso ove venga omologato da parte del Tribunale con la sentenza, dichiarativa che definisce li giudizio;
tanto premesso, con la presente scrittura le parti convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.
Art. 2
In ragione della durata dei rispettivi matrimoni con il IG e degli al- Parte_4 tri elementi a sostegno delle rispettive pretese, le parti riconoscono reciprocamente che alla
IG.ra vada riconosciuta la quota del 60% (sessanta per cento) della pen- Controparte_1 sione di reversibilità, degli assegni e di ogni altro emolumento pensionistico spettante, men- tre alla IG.ra la quota del 40% (quaranta per cento). In analogo modo Parte_1 andranno calcolati gli arretrati spettanti alla IGnora , con decorrenza dal decesso Pt_1 dell'ex marito.
Ciascuna parte rinuncia espressamente a qualsiasi pretesa diretta nei confronti dell'altra parte relativamente agli arretrati, demandando ogni regolazione al Pertanto sarà CP_4
a versare gli arretrati alla IGnor . CP_4 Pt_1
Art. 3
Il perfezionamento del presente accordo è subordinato al recepimento dello stesso in sen- tenza da parte dell'Ill.mo Giudice designato nel giudizio R.g.n.3280/2025. A seguito del re- cepimento in sentenza delle clausole qui riportate, Parte_5
con sede in Roma, alla via Ciro il Grande n. 21 (C.F ), costituito
[...] P.IVA_1 in giudizio, dovrà dare esecuzione al suddetto provvedimento.
Art. 4
Le parti rinunciano espressamente al vincolo di solidarietà di cui alle vigenti disposizioni in materia di onorari e spese di difesa, convenendo che ciascuna parte provvederà al paga- mento dei compensi, diritti ed onorari spettanti al proprio difensore di fiducia. A tale proposito si specifica che la IGnora è ammessa al patrocinio a spese dello Pt_1
Stato e, pertanto, sarà cura dell'Avv. Augugliaro presentare istanza di liquidazione degli onorari.
Art. 5
Le parti chiedono concordemente che venga disposta la compensazione integrale delle spese del giudizio anche nei confronti del stante la necessaria evocazione in giudizio CP_4 dell'ente resistente”. CP_ L con note scritte per l'udienza dell'11/12/2025, rappresentava di avere preso atto dell'accordo e precisando la propria posizione di terzietà rispetto all'oggetto del procedi- mento, per il quale si rimette alle valutazioni del Tribunale, concludeva chiedendo la decor- renza della pensione di reversibilità dal primo giorno del mese successivo al decesso di e non dal decesso, come scritto nell'accordo. Parte_4
Tutto ciò premesso, il Tribunale prende atto dell'accordo dalle parti raggiunto in data
03/12/2025 specificando che, come per legge, la pensione di reversibilità decorre dal mese successivo al decesso e non “con decorrenza dal decesso dell'ex marito” come stabilito dalle parti all'art. 2 dello stesso.
Alla luce dell'esito del giudizio va, altresì, disposta l'integrale compensazione, tra le mede- sime, delle spese processuali rispettivamente sostenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando;
prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni riportate nell'accordo conciliativo del 03/12/2025, depositato in data 10/12/2025, sopra riportate;
ordina all di corrispondere alle beneficiarie la quota disponibile della pensione di CP_4 reversibilità del defunto (ripartita nella misura del 60% in favore di Parte_4
e del 40% in favore di ), con decorrenza dal primo Controparte_1 Parte_1 giorno del mese successivo al decesso di quest'ultimo, avvenuto in data 03/01/2024; compensa interamente tra le parti costituite le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Palermo, in data 22/12/2025.
Il Presidente
NC IC
Il relatore
TA D'IN
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. NC IC Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa TA D'IN Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3280 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno
2025 vertente
TRA
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Pa- Parte_1 lermo, VIA GOETHE n. 22, presso lo studio dell'Avv. AUGUGLIARO ROSARIA, che la rappre- senta e difende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nata in [...], il [...], nella persona Controparte_1 dell'Amministratore di Sostegno Avv. , giusto decreto del Tribunale Controparte_2 di Marsala n. 335/2020, elettivamente domiciliata in Palermo, via Marchese di Villabianca
n. 209, che la rappresenta e difende per andato in atti;
- parte resistente –
sede legale via Ciro il Grande n. Controparte_3
21 Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso congiun- tamente e/o disgiuntamente, dagli Avv.ti Maria Grazia Sparacino e Adriana Giovanna Riz- zo, in virtù di procura generale alle liti conferita con atto a rogito del Notaio dott. Per_1 in Roma, del 22/03/2024 e presso questi elettivamente domiciliato in Palermo, via
[...]
F. Laurana n. 59, sede dell'Avvocatura Distrettuale di Palermo. CP_4
- parte resistente -
in persona del legale rappresen- Controparte_3 tante pro tempore, elettivamente domiciliato per la carica presso la sede sita in Palermo Via
Laurana n. 59
- parte resistente -
in persona del legale rappresen- Controparte_3 tante pro tempore, elettivamente domiciliato per la carica presso la sede Via S. Maria Di Ge- sù 78/A, 91026, Mazara Del Vallo (TP)
- parte resistente -
in persona del legale rappresen- Controparte_3 tante pro tempore, elettivamente domiciliato per la carica presso la sede di TRAPANI Via
Scontrino 28, 91100, Trapani (TP)
- parte resistente -
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
Oggetto: Attribuzione di quota di pensione di reversibilità.
Conclusioni delle parti: All'udienza dell'11/12/2025 le parti concludevano come da no- te scritte alle quali si rinvia.
Conclusioni del Pubblico Ministero: visto.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Deve preliminarmente darsi atto che all'udienza dell'11/12/2025 i procuratori delle parti hanno dichiarato che le stesse hanno raggiunto un accordo e, a parziale modifica delle do- mande ed eccezioni rispettivamente proposte, hanno precisato le proprie conclusioni chie- dendo congiuntamente a questo Collegio l'adozione di specifici provvedimenti e, segnata- mente quelli di cui all'accordo congiunto sottoscritto dalle parti e dai loro procuratori in da- ta 03/12/2025, depositato telematicamente in data 10/12/2025, le cui condizioni di se- guito si trascrivono integralmente:
“PREMESSO CHE
-con ricorso iscritto presso il Tribunale di Palermo al n. R.G. 3280/2025, la IG.r Parte_1
, quale ex coniuge, chiedeva l'attribuzione di una quota della pensione di reversi-
[...] bilità del defunto , nato a [...] il [...] e deceduto in Persona_2
Messina il 3 gennaio 2024, nella misura del 70% in proprio favore e del residuo 30% in fa- vore della IG.ra , ai sensi dell'art 9, comma 3, della L. 1° dicembre 1970, Controparte_1
n. 898;
- il ricorso veniva notificato al coniuge superstit in uno al decreto di fis- Controparte_1 sazione udienza del 16 ottobre 2025;
- con comparsa di costituzione e risposta depositata il 16 settembre 2025, si costituiva il co- niuge superstite IG.r chiedendo, in via principale, l'attribuzione del 75% Controparte_1 della pensione di reversibilità in proprio favore e del residuo 25% in favore dell'ex coniuge
IG.r ; Parte_1
- nelle more del giudizio le parti, animate da spirito conciliativo, raggiungevano l'intesa per un accordo di bonario componimento prevedendo la riparazione della pensione di reversi- bilità del IG. , mediante attribuzione del 60% in favore della IG.ra Parte_2
e del 40% in favore della IG.r ; Controparte_1 Parte_1
- con provvedimento del 6 ottobre 2025 nel proc. RGV 628/2020 presso il Tribunale di
Marsala, il Giudice Tutelare d.ssa Cinzia Immordino ha autorizzato ad accettare la Pt_3 proposta conciliativa relativa alla pensione di reversibilità del coniuge (60% in favore del coniuge superstit e 40% in favore dell'ex coniug ); Controparte_1 Persona_3
- che sono intercorsi conversari con i legali del i quali, pur non prendendo parte CP_4 all'accordo, hanno manifestato l'intendimento dell'Ente che nulla osserva rispetto all'accordo salvo uniformarsi allo stesso ove venga omologato da parte del Tribunale con la sentenza, dichiarativa che definisce li giudizio;
tanto premesso, con la presente scrittura le parti convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.
Art. 2
In ragione della durata dei rispettivi matrimoni con il IG e degli al- Parte_4 tri elementi a sostegno delle rispettive pretese, le parti riconoscono reciprocamente che alla
IG.ra vada riconosciuta la quota del 60% (sessanta per cento) della pen- Controparte_1 sione di reversibilità, degli assegni e di ogni altro emolumento pensionistico spettante, men- tre alla IG.ra la quota del 40% (quaranta per cento). In analogo modo Parte_1 andranno calcolati gli arretrati spettanti alla IGnora , con decorrenza dal decesso Pt_1 dell'ex marito.
Ciascuna parte rinuncia espressamente a qualsiasi pretesa diretta nei confronti dell'altra parte relativamente agli arretrati, demandando ogni regolazione al Pertanto sarà CP_4
a versare gli arretrati alla IGnor . CP_4 Pt_1
Art. 3
Il perfezionamento del presente accordo è subordinato al recepimento dello stesso in sen- tenza da parte dell'Ill.mo Giudice designato nel giudizio R.g.n.3280/2025. A seguito del re- cepimento in sentenza delle clausole qui riportate, Parte_5
con sede in Roma, alla via Ciro il Grande n. 21 (C.F ), costituito
[...] P.IVA_1 in giudizio, dovrà dare esecuzione al suddetto provvedimento.
Art. 4
Le parti rinunciano espressamente al vincolo di solidarietà di cui alle vigenti disposizioni in materia di onorari e spese di difesa, convenendo che ciascuna parte provvederà al paga- mento dei compensi, diritti ed onorari spettanti al proprio difensore di fiducia. A tale proposito si specifica che la IGnora è ammessa al patrocinio a spese dello Pt_1
Stato e, pertanto, sarà cura dell'Avv. Augugliaro presentare istanza di liquidazione degli onorari.
Art. 5
Le parti chiedono concordemente che venga disposta la compensazione integrale delle spese del giudizio anche nei confronti del stante la necessaria evocazione in giudizio CP_4 dell'ente resistente”. CP_ L con note scritte per l'udienza dell'11/12/2025, rappresentava di avere preso atto dell'accordo e precisando la propria posizione di terzietà rispetto all'oggetto del procedi- mento, per il quale si rimette alle valutazioni del Tribunale, concludeva chiedendo la decor- renza della pensione di reversibilità dal primo giorno del mese successivo al decesso di e non dal decesso, come scritto nell'accordo. Parte_4
Tutto ciò premesso, il Tribunale prende atto dell'accordo dalle parti raggiunto in data
03/12/2025 specificando che, come per legge, la pensione di reversibilità decorre dal mese successivo al decesso e non “con decorrenza dal decesso dell'ex marito” come stabilito dalle parti all'art. 2 dello stesso.
Alla luce dell'esito del giudizio va, altresì, disposta l'integrale compensazione, tra le mede- sime, delle spese processuali rispettivamente sostenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando;
prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni riportate nell'accordo conciliativo del 03/12/2025, depositato in data 10/12/2025, sopra riportate;
ordina all di corrispondere alle beneficiarie la quota disponibile della pensione di CP_4 reversibilità del defunto (ripartita nella misura del 60% in favore di Parte_4
e del 40% in favore di ), con decorrenza dal primo Controparte_1 Parte_1 giorno del mese successivo al decesso di quest'ultimo, avvenuto in data 03/01/2024; compensa interamente tra le parti costituite le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Palermo, in data 22/12/2025.
Il Presidente
NC IC
Il relatore
TA D'IN