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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 23/12/2025, n. 841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 841 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
R.G. n. 4219/2025 V.G.
Il Tribunale di Bolzano, riunito in Camera di consiglio in persona dei magistrati:
LI AN Presidente
Benedetta ON Giudice relatore
Ivan Rauzi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione personale dei coniugi introdotto su domanda congiunta
(cumulativamente a successiva domanda di divorzio congiunto) da
, nato il [...] ad [...] Parte_1
e
, nata il [...] a [...] Parte_2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. WALCHER MARKUS, giusta delega in atti
- ricorrenti -
e con l'intervento del Pubblico Ministero;
- parte intervenuta -
Il Tribunale di Bolzano rilevato pagina 1 di 3 che le parti hanno congiuntamente introdotto il presente procedimento nel quale hanno chiesto pronunciarsi la separazione consensuale a condizioni condivise (domanda proposta ai sensi dell'art. 473 bis 49 cpc cumulativamente a successiva domanda di divorzio consensuale);
che nella presente sentenza viene quindi decisa la domanda di separazione consensuale e rispettive condizioni di separazione;
che il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni concordi rassegnate dalle parti;
che è emersa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza;
che è stata verificata l'impossibilità della conciliazione, e in genere di mantenimento o ripresa della comunione coniugale;
che alle condizioni di separazione proposte non osta alcuna norma cogente né l'interesse della prole, oramai maggiorenne ed autosufficiente;
che il procedimento è rituale e sussiste la competenza di questo Tribunale;
visto l'art. 473 bis 51 c.p.c.
P.Q.M.
pronuncia la separazione personale dei coniugi: nato ad [...] il [...]; Parte_1
e
, nato/a a BOLZANO (BZ) il 25/12/1969; Parte_2 ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente l'annotazione della presente sentenza ed i successivi incombenti di legge;
dispone che la separazione sia regolata secondo le condizioni di separazione formulate dalle parti nel ricorso introduttivo del 23.09.2025 (depositato telematicamente in data 23/10/2025), così come riformulate al punto n. 2) con nota depositata in data 05.12.2025 - da intendersi parte integrante pagina 2 di 3 della presente sentenza - che vengono pertanto omologate.
Così deciso in Bolzano, il giorno 18/12/2025.
Il giudice estensore La Presidente
Benedetta ON LI AN pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
R.G. n. 4219/2025 V.G.
Il Tribunale di Bolzano, riunito in Camera di consiglio in persona dei magistrati:
LI AN Presidente
Benedetta ON Giudice relatore
Ivan Rauzi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione personale dei coniugi introdotto su domanda congiunta
(cumulativamente a successiva domanda di divorzio congiunto) da
, nato il [...] ad [...] Parte_1
e
, nata il [...] a [...] Parte_2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. WALCHER MARKUS, giusta delega in atti
- ricorrenti -
e con l'intervento del Pubblico Ministero;
- parte intervenuta -
Il Tribunale di Bolzano rilevato pagina 1 di 3 che le parti hanno congiuntamente introdotto il presente procedimento nel quale hanno chiesto pronunciarsi la separazione consensuale a condizioni condivise (domanda proposta ai sensi dell'art. 473 bis 49 cpc cumulativamente a successiva domanda di divorzio consensuale);
che nella presente sentenza viene quindi decisa la domanda di separazione consensuale e rispettive condizioni di separazione;
che il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni concordi rassegnate dalle parti;
che è emersa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza;
che è stata verificata l'impossibilità della conciliazione, e in genere di mantenimento o ripresa della comunione coniugale;
che alle condizioni di separazione proposte non osta alcuna norma cogente né l'interesse della prole, oramai maggiorenne ed autosufficiente;
che il procedimento è rituale e sussiste la competenza di questo Tribunale;
visto l'art. 473 bis 51 c.p.c.
P.Q.M.
pronuncia la separazione personale dei coniugi: nato ad [...] il [...]; Parte_1
e
, nato/a a BOLZANO (BZ) il 25/12/1969; Parte_2 ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente l'annotazione della presente sentenza ed i successivi incombenti di legge;
dispone che la separazione sia regolata secondo le condizioni di separazione formulate dalle parti nel ricorso introduttivo del 23.09.2025 (depositato telematicamente in data 23/10/2025), così come riformulate al punto n. 2) con nota depositata in data 05.12.2025 - da intendersi parte integrante pagina 2 di 3 della presente sentenza - che vengono pertanto omologate.
Così deciso in Bolzano, il giorno 18/12/2025.
Il giudice estensore La Presidente
Benedetta ON LI AN pagina 3 di 3