Art. 3.
Nelle qualifiche funzionali istituite ai sensi dell'articolo 1 della presente legge e' altresi' inquadrato, con le modalita' di cui all'articolo precedente, il personale di cui all' articolo 31 della legge 11 luglio 1980, n. 312 , ed all' articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432 , per il quale non e' stato possibile operare il trasferimento nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la mancanza delle qualifiche funzionali corrispondenti alle ex carriere direttiva e di concetto.
Nota all'art. 3:
- Per l'argomento dell' art. 31 della legge n. 312/1980 v. nelle note all'art. 2, comma 1.
- L' art. 3 del D.L. n. 283/1981 e' composto di due commi: per il testo del primo comma v. nella nota all'art. 2, comma 1;
il secondo comma si riferisce al personale utilizzato nelle comunita' dei Corpi di polizia.
Nelle qualifiche funzionali istituite ai sensi dell'articolo 1 della presente legge e' altresi' inquadrato, con le modalita' di cui all'articolo precedente, il personale di cui all' articolo 31 della legge 11 luglio 1980, n. 312 , ed all' articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432 , per il quale non e' stato possibile operare il trasferimento nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la mancanza delle qualifiche funzionali corrispondenti alle ex carriere direttiva e di concetto.
Nota all'art. 3:
- Per l'argomento dell' art. 31 della legge n. 312/1980 v. nelle note all'art. 2, comma 1.
- L' art. 3 del D.L. n. 283/1981 e' composto di due commi: per il testo del primo comma v. nella nota all'art. 2, comma 1;
il secondo comma si riferisce al personale utilizzato nelle comunita' dei Corpi di polizia.