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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 15/05/2025, n. 1533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1533 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona della dr.ssa Viviana Mele, quale giudice monocratico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6759 del R.G.A.C.C. dell'anno 2022, discussa e decisa nell'udienza del 13/02/2025 e vertente
TRA
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 rappresentati e difesi dall'avv. ROMANO ROSARIA
FRANCESCO RR E Parte_4
Rappresentati e difesi dall'avv. ROMANO ROSARIA e dall'avv. SCALINI VINCENZO
RICORRENTI
E
, in persona del direttore in carica CP_1
Rappresentata e difesa dall'avv. CENTONZE FRANCESCO
RESISTENTE
CON LA CHIAMATA IN CAUSA DI
RC ER
1
SERAFINI
in persona del l.r. p.t. Controparte_2
Rappresentata e difesa dall'avv. GIANNOCCARO GIANFRANCO e dall'avv.
ANTONELLA DE PANDIS
TERZI CHIAMATI IN CAUSA
Oggetto: Responsabilità professionale
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 13/02/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., , Parte_1 Parte_3 [...]
e RA AS (rispettivamente Parte_2 Parte_4 coniuge, figli e fratelli di ) hanno agito in giudizio contro Persona_1 [...]
al fine di chiedere il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale CP_1 patito per effetto della morte del congiunto, verificatasi in data 10.11.2018 per supposta responsabilità dei sanitari che lo ebbero in cura, in sede di accesso al
Pronto Soccorso del di il 09.11.2018. Per_2 CP_1
Nel costituirsi in giudizio, ha chiesto ed ottenuto l'autorizzazione alla CP_1 chiamata in causa del medico, dr. , ha contestato le conclusioni Persona_3 cui sono giunti i CCTTUU nominati dal Tribunale in sede di ATP, ha negato la sussistenza di profili di responsabilità a sé imputabili e ha chiesto il rigetto dell'avversa domanda o, in subordine, di essere mallevato ad opera del sanitario.
Il dr. CH si è costituito con propria memoria, eccependo l'inammissibilità della domanda proposta nei suoi confronti e chiedendo il rigetto della domanda proposta contro di sé.
Su richiesta del medico è stata chiamata in causa Controparte_2 che ha aderito alle difese del proprio assicurato e ha richiamato i limiti della copertura assicurativa, chiedendo il rigetto dell'avversa domanda.
2 La causa è stata convertita nel rito ordinario, istruita con acquisizione del fascicolo
N 1771/2021 RG (ATP) e con prova testimoniale e infine trattenuta in decisione, previa concessione del termine massimo di legge per conclusionali e repliche.
***
a) La responsabilità da colpa medica – profili generali.
Poiché la controversia in esame trae origine da allegata colpa professionale medica, occorre in via preliminare chiarire alcuni aspetti generali in materia di responsabilità della struttura sanitaria.
Come noto, l'ampio dibattito sviluppatosi nel corso degli anni ha portato pacificamente la giurisprudenza prima e il legislatore poi a ritenere che la responsabilità della struttura ospedaliera nei confronti del paziente sia di tipo contrattuale.
Si sono tuttavia registrati nel corso degli anni diversi orientamenti in merito alla ripartizione dell'onere probatorio.
La Cassazione ha precisato a Sezioni Unite che “In tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e
l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante (nella specie la .S.C. ha cassato la sentenza di merito che - in relazione ad una domanda risarcitoria avanzata da un paziente nei confronti di una casa di cura privata per aver contratto l'epatite C asseritamente a causa di trasfusioni con sangue infetto praticate a seguito di un intervento chirurgico - aveva posto a carico del paziente l'onere di provare che al momento del ricovero egli non fosse già affetto da epatite)” (Cass. civ., SU, n. 577 dell'11.1.2008).
Anche la giurisprudenza successiva, in merito alla ripartizione dell'onere della prova, ha chiarito che “Nel giudizio di risarcimento del danno conseguente ad attività
3 medico chirurgica, l'attore danneggiato ha l'onere di provare l'esistenza del contratto
(o il contatto sociale) e l'insorgenza (o l'aggravamento) della patologia e di allegare
l'inadempimento qualificato del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, restando, invece, a carico del medico e/o della struttura sanitaria la dimostrazione che tale inadempimento non si sia verificato, ovvero che esso non sia stato causa del danno. Ne consegue che qualora, all'esito del giudizio, permanga incertezza sull'esistenza del nesso causale fra condotta del medico e danno, questa ricade sul debitore” (Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 20547 del 30/09/2014).
In tempi recenti è stato tuttavia specificato che “In tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra l'aggravamento della patologia (o l'insorgenza di una nuova malattia) e l'azione o l'omissione dei sanitari, mentre, ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta alla struttura dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno proposta dalla vedova di un paziente deceduto, per arresto cardiaco, in seguito ad un intervento chirurgico di asportazione della prostata cui era seguita un'emorragia, sul rilievo che la Mancata dimostrazione, da parte del ricorrente, della riconducibilità eziologica dell'arresto cardiaco all'intervento chirurgico e all'emorragia insorta, escludeva in radice la configurabilità di un onere probatorio in capo alla struttura)” (Cass. Civ., Sez. 3 - , Sentenza n. 18392 del
26/07/2017).
Tale indirizzo è stato confermato dalla giurisprudenza successiva: “In tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra
l'aggravamento della patologia (o l'insorgenza di una nuova malattia) e l'azione o
l'omissione dei sanitari, mentre, ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta alla struttura dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato la
4 domanda di risarcimento del danno proposta dalla paziente e dai suoi stretti congiunti, in relazione a un ictus cerebrale che aveva colpito la prima a seguito di un esame angiografico, sul rilievo che era Mancata la prova, da parte degli attori, della riconducibilità eziologica della patologia insorta alla condotta dei sanitari, ed anzi la
CTU espletata aveva evidenziato l'esistenza di diversi fattori, indipendenti dalla suddetta condotta, che avevano verosimilmente favorito l'evento lesivo)” (Cass. Civ.,
Sez. 3 - , Ordinanza n. 26700 del 23/10/2018).
In ogni caso, l'accertamento dell'esistenza del nesso causale deve essere compiuto secondo il criterio del “più probabile che non”: “In tema di responsabilità civile, il nesso causale è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio". Ne consegue, con riguardo alla responsabilità professionale del medico, che, essendo quest'ultimo tenuto a espletare l'attività professionale secondo canoni di diligenza e di perizia scientifica, il giudice, accertata l'omissione di tale attività, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell'evento lesivo e che, per converso, la condotta doverosa, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento stesso” (Cass. civ., Sez. 3, Sentenza
n. 16123 del 08/07/2010).
Anche in tempi recenti, Cass. Civ., Sez. 3 - , Ordinanza n. 10050 del 29/03/2022, ha ribadito che occorre accertare il nesso causale secondo la regola del “più probabile che non”: “In tema di responsabilità contrattuale per inadempimento delle obbligazioni professionali (tra le quali si collocano quelle di responsabilità medica, anteriormente alla l. n. 24 del 2017), è onere del creditore-danneggiato provare, oltre alla fonte del suo credito (contratto o contatto sociale), il nesso di causalità, secondo il criterio del "più probabile che non", tra la condotta del professionista e il danno lamentato, mentre spetta al professionista dimostrare, in alternativa all'esatto
5 adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile, da intendersi nel senso oggettivo della sua inimputabilità all'agente”.
Sulla questione è intervenuta la l. n. 24/2017 (legge ), che all'art. 7 ha CP_3 previsto quanto segue:
“1. La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina.
3. L'esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente. Il giudice, nella determinazione del risarcimento del danno, tiene conto della condotta dell'esercente la professione sanitaria ai sensi dell'articolo 5 della presente legge e dell'articolo 590 sexies del codice penale, introdotto dall'articolo 6 della presente legge”.
La giurisprudenza è intervenuta ribadendo che “In tema di inadempimento delle obbligazioni di diligenza professionale sanitaria, il danno evento consta della lesione non dell'interesse strumentale alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione
(perseguimento delle leges artis nella cura dell'interesse del creditore) ma del diritto alla salute (interesse primario presupposto a quello contrattualmente regolato), sicché, ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per
l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed
6 inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione. (Nella specie, la
S.C. ha confermato la sentenza di merito che, procedendo a un'autonoma valutazione delle circostanze di fatto prese in considerazione dalla c.t.u., aveva ritenuto provato, in termini di preponderanza dell'evidenza, il nesso causale tra la condotta dei sanitari e la morte del paziente, valorizzando in tal senso l'insussistenza di eventi intermedi - tali da costituire di per sé causa efficiente dell'arresto circolatorio - diversi dalla cardiopatia insorta nel corso ed a causa del travagliato iter operatorio)” (Cass.
Civ., Sez. 3 -, Ordinanza n. 27142 del 21/10/2024; conforme
Sez. 3 - , Ordinanza n. 21511 del 31/07/2024).
b) Il nesso di causalità e il fatto del danneggiato
Prima di esaminare le conclusioni cui sono giunti i CCTTUU nel giudizio di ATP, ritiene la scrivente di valutare le difese rese da in punto di nesso di CP_1 causalità, come esposte dalla stessa in sede di comparsa conclusionale. ritiene infatti che il decesso del paziente sia stato determinato dalla CP_1 scelta che questi avrebbe assunto volontariamente, avendo chiesto di essere rimandato a casa nonostante il medico gli avesse indicato l'opportunità di ripetere l'esame ECG a distanza di 3 e 6 ore, al fine di poter verificare che non vi fossero crisi cardiache in atto. La conferma della circostanza che la dimissione del paziente fu un atto volontario deriverebbe dalla deposizione testimoniale della dr.ssa
[...]
, che lo ha confermato in sede di prova testimoniale. Tes_1
La tesi difensiva di è infondata sotto molteplici profili. CP_1
In primo luogo, deve valorizzarsi il comportamento processuale della parte, che in sede di costituzione in giudizio (in ATP e nel merito) mai ha riferito che il medico suggerì al paziente di restare ancora presso il PS e che fu il paziente stesso, contro il consiglio del medico, a decidere di rientrare presso il proprio domicilio.
Tale argomentazione difensiva non è stata neppure introdotta, in sede di costituzione in giudizio, dal dr. , il quale si è limitato a dichiarare: Persona_3
“12. Il paziente, dopo l'esito della TAC, ha manifestato la volontà di lasciare il P.S. senza attendere la refertazione dell'ECG già visionato dal cardiologo ed è stato dimesso alle ore 14,10.” (pag. 5 della comparsa). Nessun riferimento a una illustrazione della necessità di ripetere gli esami, ai rischi derivanti dall'omessa
7 ripetizione degli stessi, alla tempistica della futura refertazione e alle informazioni rese dal medico.
Nei capitoli di prova formulati in sede di comparsa di costituzione, peraltro, il medico ha proposto il capitolo nel modo seguente: “4. «Vero che il paziente
AS RA, dopo l'esito della TAC eseguita il 09.11.2019, ha manifestato la volontà di lasciare il P.S. senza attendere la refertazione dell'ECG già visionato dal cardiologo»”. Contr Solo nella seconda memoria istruttoria la ampliando le proprie difese, ha chiesto i capitoli di prova in esame:
“2.5) Vero che il dr. CH ha fatto effettuare al paziente un primo prelievo per marcatori cardiaci (Troponina) ad ore 10.44 e che successivamente alla lettura del responso ha consigliato verbalmente espressamente all'On. di Parte_2 trattenersi ulteriori ore (3-6-9) in Ospedale allo specifico fine di ripetere sia il dosaggio della troponina (anche al fine di monitorarne il “movimento” che
l'elettrocardiogramma.
2.6) Vero che il paziente ha compreso la indicazione ricevuta dal medico e che ha rifiutato verbalmente ma espressamente di rimanere in ulteriore osservazione all'interno del nosocomio.
2.7) Vero che il paziente, che era in Ospedale dal mattino, giunta l'ora di pranzo ha chiesto di essere dimesso dichiarando di non volersi sottoporre ad ulteriori marker pur consigliati dal sanitario e comunque di non volersi trattenere ulteriormente in ospedale.
2.8) Vero che, nonostante il rifiuto ricevuto dal paziente, prima che il paziente andasse via il dr. CH ha insistito sulla opportunità che il ripetesse Parte_2
i markers.
2.9) Vero che, nella sostanza, non si è trattata di una dimissione effettuata dal dr.
CH ma di un rifiuto a proseguire l'osservazione”.
È evidente che il mutamento di prospettiva è significativo di un ripensamento Contr postumo della che solo nel corso del giudizio di merito ha ritenuto di introdurre un elemento del tutto nuovo, costituito dalla responsabilità esclusiva Cont del paziente nella determinazione dell'evento. Nelle difese pregresse, infatti, la si è concentrata sui profili di colpa specifici del medico (che infatti ha chiamato in
8 causa) e sulla ritenuta ricostruzione ex post di un nesso causale tra omissioni di accertamenti in sede di PS e decesso del paziente da parte dei CCTTUU. Contr Il mutamento nella difesa della non può neppure giustificarsi sulla base delle difese del dr. CH, in quanto, come evidenziato, nella comparsa di costituzione e risposta il medico non ha mai dichiarato di aver fornito ampia ed esaustiva informativa al paziente circa l'opportunità di ripetere gli esami già eseguiti né ha riferito che il paziente, adeguatamente informato, decise comunque di fare rientro presso il proprio domicilio, assumendo così su di sé il rischio derivante dall'omessa esecuzione di un monitoraggio.
La tesi difensiva introdotta in corso di causa, nella seconda memoria istruttoria, e fortemente sostenuta a seguito delle dichiarazioni della testimone è Tes_1 dunque inammissibile e in ogni caso significativa sotto il profilo del comportamento processuale della parte. Contr Deve poi escludersi, in ogni caso, che la abbia provato che al fu Parte_2 resa informativa completa sulla necessità di ripetere gli esami a distanza di 3 e 6 ore, che sia stato chiaramente informato sui rischi che l'omissione avrebbe comportato e che, ciononostante, abbia ritenuto di fare ritorno al proprio domicilio.
In primo luogo, che tale ricostruzione sia inverosimile è confermato – oltre che dalla tardività dell'allegazione – dalla circostanza che il dr. CH abbia sostenuto che la ripetizione degli esami sarebbe stata inutile, in ragione della presenza di dolore toracico ormai da 5 gg. e dell'assenza di parametri allarmanti nel primo esame eseguito.
In tal senso si trascrivono le difese del dr. CH, contenute alla pag. 5 della comparsa di costituzione: “
6. Tutti i suddetti esami hanno delineato un normale quadro cardiaco e le analisi del sangue non evidenziavano fattori di rischio.
7. L'ECG
è stato anche visionato dalla cardiologa dott.ssa Persona_4 contemporaneamente impegnata con altre urgenze, la quale non ha rilevato anomalie. 8. , sulla scorta della riferita durata (5 GIORNI) delle algie Persona_3 toraciche diffuse, e dei risultati dei controlli effettuati, ha correttamente ritenuto di escludere la riferibilità di tali sintomi a problemi cardiologici.
8.1. Inoltre, il paziente gli aveva riferito di aver effettuato nei precedenti una visita cardiologica presso la
Clinica “Città di Lecce”, con il dott. , nel corso della quale non era Persona_5 stato riscontrata alcuna problematica.
9. Pertanto, l'attenzione del medico si è
9 concentrata sulla ricerca di altre possibili cause delle algie diffuse riferite, richiedendo la radiografia del torace e, successivamente, l'approfondimento con
Tomografia Computerizzata del Torace”. Alla successiva pag. 7 la difesa è ancora più chiara: “
1.1. All'esito della attività di intervento e di indagine, come descritti in punto di fatto, tutti gli esami e le consulenze eseguiti portavano univocamente ed obiettivamente ad escludere la probabilità di un dolore toracico diffuso a genesi miocardioischemica. La scrupolosa e ampia indagine sul paziente è avvenuta nei tempi e con le modalità più consone alle condizioni del paziente, nonostante sia nota la situazione del P.S. di , sempre in carenza di personale e con innumerevoli CP_1 pazienti da seguire, con un enorme carico di lavoro che espone tutto il personale ad un elevato rischio nella formulazione della diagnosi. 2. È altresì evidente che, nel caso di specie, il lungo tempo trascorso dall'insorgere dei sintomi riferiti dal paziente, risalenti a ben cinque giorni prima, rendeva del tutto ultronea ed inutile la ripetizione degli esami dopo alcune ore dal momento dell'accesso al pronto soccorso”.
Il medico, dunque, escluse di dover eseguire nuovi esami e di dover compiere ulteriori approfondimenti e dimise egli stesso il paziente, come chiaramente evincibile dalle difese rese.
In secondo luogo, è stato attestato nella Relazione di Pronto Soccorso – e mai contestato – che il fece accesso al PS alle ore 09:18, che fu visitato alle Parte_2 ore 10:49, che fu dimesso alle ore 14:10 e che rimase “in assistenza” per 3:21 ore.
La permanenza in PS si è dunque protratta per un arco di tempo sufficiente alla ripetizione almeno per la seconda volta degli esami già compiuti, in quanto dopo le prime 3 ore dall'ECG (10:49) il paziente era ancora presente in PS. È dunque dimostrato in forma documentale che, a distanza di tre ore dal primo controllo, con il paziente ancora in PS, l'esame non fu ripetuto.
Ciò esclude in toto la validità della – evidentemente compiacente – dichiarazione della dr.ssa la quale ha riferito: “Però ricordo che aveva manifestato la Tes_1 volontà di andare via dal Pronto Soccorso senza attendere la valutazione dell'ECG visionato dal cardiologo. Non so se è stato refertato l'ECG. Io comunque ricordo di aver insistito affinché il paziente rimanesse nel Pronto Soccorso, come anche il dott.
CH. Nella circostanza ricordo che fu chiamata la moglie, ma non ricordo chi lo abbia fatto, perché lo convincesse a rimanere. Ho visto personalmente la moglie.
10 Nonostante ciò, il paziente ha ritenuto di andare via. Non ricordo a quale ora l'avv.
sia andato via.” “Con riferimento alla circostanza n. 5 posso dire che al Parte_2 momento della dimissione l'avv. era asintomatico, come per tutto il Parte_2 tempo in cui ho avuto modo di intrattenermi con il paziente. Preciso di averlo conosciuto in quella occasione e si era dimostrato molto affabile, come anche la moglie.” “DR. Con riferimento alla circostanza n.
2.6. posso dire che, a seguito della indicazione a rimanere a fare il secondo e terzo prelievo dopo tre e sei ore dal primo, il paziente ha rifiutato perché non voleva aspettare le tre ore, né le tre ore dal primo prelievo.”
In realtà, come evidenziato, il paziente era in PS nel momento in cui l'esame si sarebbe dovuto ripetere, con la conseguenza che non può ritenersi sussistente alcuna scelta dello stesso nel senso di rientrare presso la propria abitazione per evitare di trattenersi troppo a lungo presso il PS.
La dichiarazione della testimone è risultata inattendibile anche sotto diverso profilo. La teste ha dichiarato che l'ECG fu visionato dalla cardiologa (come sostenuto anche dal dr. CH), ma la cardiologa di turno, dr.ssa , ha Per_6 reso dichiarazione differente. La testimone, infatti, ha dichiarato: “Nella tarda mattinata ho dichiarato la mia disponibilità al dr. CH per effettuare la consulenza cardiologica ed il dott. CH mi riferiva di aver mandato il paziente
a fare una tac di approfondimento al torace. Dopo Rx riferivo di contattarmi per effettuare la visita facendo presente che alle 14:00 avrei terminato il turno e che salivo in reparto. Io non ho visitato il paziente poiché poi ho staccato il turno e nel frattempo non sono stata chiamata dal dr. CH. Non ricordo di aver visionato
l'ECG né refertato lo stesso”.
Anche il dr. , direttore del P.S. del nosocomio all'epoca dei CP_4 Per_2 fatti, ha riferito che “non risulta la sottoscrizione di nessun cardiologo ed in particolare del tracciato dell'ECG allegato alla cartella del PS”.
Ne deriva che anche sotto tale profilo la dichiarazione della testimone è in Tes_1 contrasto con emergenze documentali.
Deve poi rilevarsi che Relazione di PS si attesta la “dimissione a domicilio con affidamento al medico curante” ad opera del medico, senza alcun riferimento a una scelta del paziente. Parte convenuta ha sostenuto che, in virtù del rapporto di amicizia che legava il paziente al medico, quest'ultimo non volle chiedere allo stesso
11 la formalità di firmare le dimissioni volontarie. Tale tesi sarebbe poi stata riferita al direttore, dr. , il giorno dopo il decesso, come dal testimone confermato – CP_4 de relato – in sede di prova.
Sul punto deve evidenziarsi, in primo luogo, che il era un avvocato e, Parte_2 dunque, avrebbe ben compreso che la richiesta del medico non costituiva mera formalità, ma precisa dichiarazione avente specifico valore legale. Il dr. CH, se davvero ha scelto di non attestare che le dimissioni furono volontarie, assunse consapevolmente una dichiarazione avente specifico valore probatorio, consapevole altresì del diverso valore probatorio che la diversa dichiarazione del paziente avrebbe assunto. Peraltro, il ben consapevole che non si trattasse di Parte_2 mera formalità, avrebbe adeguatamente riflettuto prima di rilasciare una sottoscrizione con assunzione di responsabilità per le dimissioni e anche sotto tale profilo deve essere valutata la diligenza del medico nell'informativa resa al paziente.
Infine, nel caso di specie il medico – quale P.U. nell'esercizio delle sue funzioni – ha dichiarato nell'atto di aver proceduto alle dimissioni, con ciò imprimendo fede probatoria privilegiata a quanto dallo stesso attestato. Tale fede probatoria non è stata contestata con querela di falso, con la conseguenza che resta ad oggi provato che la dimissione fu compiuta dal medico e non fu decisa dal paziente contro il parere del medico.
c) La CTU espletata nel procedimento N 1771/2021 RG – opponibilità al dr.
CH e alla sua Compagnia
Il dr. CH e la sua Compagnia assicurativa hanno eccepito che le conclusioni cui sono giunti i CCTTUU non sono agli stessi opponibili, per l'omessa partecipazione alla fase di ATP.
Al proposito occorre ricordare il pacifico orientamento giurisprudenziale, secondo cui “La relazione conclusiva di un accertamento tecnico preventivo, se ritualmente acquisita al giudizio di cognizione, entra a far parte del materiale probatorio regolarmente prodotto e sottoposto al contraddittorio anche se una delle parti del giudizio di merito non ha partecipato al procedimento di istruzione preventiva e, perciò, è liberamente apprezzabile e utilizzabile, quale elemento di prova idoneo a fondare il convincimento del giudice nel raffronto con le altre risultanze istruttorie
12 acquisite, nei confronti di tutte le parti del processo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza della Corte territoriale che aveva ritenuto inutilizzabile, nei confronti della compagnia assicuratrice, la consulenza tecnica d'ufficio prodotta nel giudizio di merito, ma resa nel procedimento di a.t.p. al quale l'assicurazione non era stata chiamata a partecipare)” (Cass. Civ., Sez. 3 - , Sentenza n. 8496 del 24/03/2023).
Nel caso di specie, la CTU è stata acquisita al giudizio e le parti chiamate in causa
– che pure alla stessa non hanno partecipato – hanno disposto di tutto il giudizio di merito, convertito nel rito ordinario, per spiegare contestazioni tecniche alla perizia e contestarne i risultati. Ciononostante, le parti non hanno mosso censure specifiche alle conclusioni dei CCTTUU.
Al contrario, il medico si è limitato a sostenere – errando – che la ripetizione dei risultati sarebbe stata inutile, per l'assenza di valori anormali (che invece erano presenti), per l'assenza di dolore toracico (invero indicato come esistente al momento delle dimissioni) e per il valore non vincolante delle linee guida (su cui si tornerà in seguito). I terzi chiamati hanno anche sostenuto che l'assunzione di cibo per la serata trascorsa con amici avrebbe potuto determinare il decesso del ma hanno omesso in toto anche di allegare che tale causa della morte Parte_2 possa ritenersi più probabile di quella indicata dai cc.tt.uu..
In ragione di quanto sopra, si conferma la validità delle conclusioni dei consulenti anche rispetto ai terzi chiamati in causa.
d) I risultati della CTU resa nel procedimento N 1771/2021 RG
Precisato quanto sopra sotto il profilo del nesso causale, devono ora compiersi considerazioni in merito alla CTU.
Parte convenuta ha ritenuto che i consulenti abbiano assunto un'inammissibile prospettiva ex post, avendo ricostruito la vicenda sulla base dell'esito letale che ne
è derivato, con errore metodologico. Ciò sarebbe confermato dalla circostanza che, al momento dell'accesso al PS, i risultati degli esami compiuti non evidenziarono valori anomali, con la conseguenza che nel momento in cui furono eseguiti non si sarebbe potuto prevedere un esito letale.
13 Secondo parte convenuta, inoltre, le dimissioni furono compiute perché il paziente non aveva più dolore toracico, con la conseguenza che la regressione dei sintomi non avrebbe potuto indurre il medico a compiere ulteriori accertamenti. Contr Entrambe le premesse da cui muove la sono state contraddette dai CCTTUU,
i quali hanno invero attestato che vi furono dei risultati al limite della norma ed altri parametri già oltre i limiti e hanno perciò ritenuto che gli esami dovessero essere eseguiti.
In particolare, i CCTTUU hanno evidenziato che “L'esame elettrocardiografico, eseguito con lettura automatica, risultò ai limiti della norma per la presenza di
“anormalità settale dell'onda T” e hanno riconosciuto un valore alto delle piastrine.
Nelle dimissioni, poi, si attesta il permanere di “altro dolore toracico”, con la conseguenza che anche la tesi della regressione dei sintomi è risultata infondata.
Infine, ritiene che la perizia non abbia valutato le condizioni di salute CP_1 pregresse del che era iperteso e fumatore, come tale esposto al rischio Parte_2 di eventi letali anche in assenza di errore medico.
Anche sotto tale profilo deve evidenziarsi che i CCTTUU hanno esaminato le condizioni fisiche del paziente e hanno escluso che, pur in presenza di tali patologie, la morte si sarebbe ugualmente verificata, in caso di adeguato monitoraggio.
In ragione di quanto sopra, si condividono le conclusioni cui sono giunti i consulenti nominati in sede di ATP, che vengono nella presente sede ritrascritte, con sottolineature ed evidenziazioni ad opera della scrivente.
“Il Sig. , nato a [...] [...], accusando un dolore toracico Persona_1 CP_1 da cinque giorni il 09-11-2018 alle ore 09,18 si recava al Pronto Soccorso dello
Ospedale “ “di . Sottoposto a triage fu assegnato al codice verde: poco Per_2 CP_1 critico, assenza di rischi evolutivi, prestazioni differibili.
Alle ore 10,49, dopo un'attesa di un'ora e mezza, fu visitato dal medico di guardia che prescrisse i seguenti esami: elettrocardiogramma, esami ematologici, rx torace, tac torace e visita pneumologica per “algie toraciche diffuse da 5 giorni”. I parametri vitali risultarono nella norma (PA 140/80; Saturimetria 99 % O2.). Il paziente risultò
“vigile e collaborante, obiettività cardiopolmonare nella norma, esame obiettivo neurologico negativo”. L'elettrocardiogramma, eseguito con elettrocardiografo diagnostico, evidenziò “F.C. 84 b/m Ritmo sinusale. Anormalità settale dell'onda
14 T è aspecifico. ECG ai limiti della norma”. Il dosaggio degli enzimi cardiaci, eseguiti alle ore 10,44 risultarono nella norma (Troponina I <0,01ng/ml; CKMB
<1,0ng/mL ). L'emocromo rilevò: Globuli Rossi 5.560.000/ml; HB 15,8 g/dl Globuli
Bianchi 5.330/ml di cui Neutrofili 51,1% (v.n. 37-68), Linfociti 26,5% (v.n.15-40);
Monociti 19,7% (v.n.3-12); Hct 47.5%; Piastrine 549.000/ml, valore aumentato rispetto al range di normalità (150-400). Nella norma glicemia, funzionalità epatica, renale ed elettroliti (Na- K-Cl). (pagg. 5-6).
L'esame radiografico del torace in 2 proiezioni “Esiti fibrotico-cicatriziali apicali bilaterali. Rinforzo diffuso del disegno polmonare a tipo BPCO. Obliterazione del costofrenico sinistro. Normalità dell'immagine cardiaca”. La TC del torace documentò
“la presenza di alcuni micronoduli millimetrici non caratterizzabili in considerazione delle esigue dimensioni di cui i maggiori di circa 4-5 mm nel segmento anteriore del
LSD (lobo superiore destro) al confine con LM (lobo medio) in sede periscissurale
(piccola scissura), nel segmento posterobasale del LID (lobo inferiore destro) (con fine stria di raccordo pleurico) ed al confine tra i segmenti anteriori ed apicodorsale di
LSS. Millimetrici noduli calcifici nel segmento dorsale del LSD ed in quello apicodorsale del LSS. Subcentimetrica bolla di enfisema centrolobulare nel segmento antero- basale del LIS. Esiti fibrotici biapicali. Strie dislectasiche subpleuriche nel segmento laterobasale del LIS. Non versamento pleurico né pericardico. Non linfoadenopatie patologiche nelle stazioni linfonodali ilo-mediastiniche. Pervie le vie aeree. Modesto diffuso ispessimento delle pareti bronchiali. Con i limiti delle sole condizioni basali sostanzialmente regolare la rappresentazione dell'immagine cardiaca e dell'aorta toracica. Esiti di fratture costali multiple a sin (archi posteriori di VI, VII e VIII costa)”.
La visita specialistica pneumologica “utile eseguire prelievo per CMV (IgG/IgM);
EBNA IgG/IgM; NSE;
CEA; TPA;
spirometria; alfa1antitripsina; VES, PCR;
Procalcitonina; Es. espettorato. Utile terapia Macladin 500 mg 1cpr x 2/die per 7 gg-
Fluidum 800 mg 1 bustina al mattino. Controllo pneumologico dopo spirometria ed esami richiesti”. Il IG fu dimesso alle ore 14,22 con Persona_1 diagnosi di dimissione “Altro dolore toracico” ed “affidamento al medico curante”.
(pag. 7).
Durante la degenza al P.S. non fu somministrata alcuna terapia ed alla dimissione fu prescritta terapia antibiotica e fluidificante per 7 gg. Dopo la dimissione il Sig.
15 si recò al proprio domicilio in Cavallino. Poco dopo la mezzanotte Parte_2 presentò perdita di coscienza e arresto cardio-respiratorio irreversibile, come rilevato dal 118, chiamato dai familiari, alle ore 01 del 10-11-2018. La scheda redatta dal medico del 118 certifico' “RCP –defibrillazione automatica con n. shock 1 - Pallone- maschera con dispositivo sopraglottico”. Infusione cristalloidi 100 ml;
adrenalina 1 mg – fiale (2, ev bolo) Fisiologica.
In data 14-11-2018 fu eseguito esame autoptico dal dott. direttore Persona_7 della U.O. Anatomia Patologica dell'Ospedale “Vito Fazzi “, alla presenza del dott.
, consulente medico legale di parte. L'esame autoptico riscontro' Persona_8
“Sfiancamento terminale delle cavità cardiache, stasi ematica acuta pluriviscerale, edema polmonare, modesto versamento pleurico bilaterale e pericardico, in paziente con diffusa emorragia alveolare, enfisemapolmonare consensuale, modesta miocardiosclerosi coronarosclerotica, aterosclerosi pluridistrettuale (cerebrale, aortica e renale) emangioma epatico”. Il dott. sul Vetrino A/22 Persona_8 rilevo' “Tessuto adiposo epicardico nel cui contesto è presente ramo coronarico sede di fenomeni degenerativi ateromasici (placche di cristalli di colesterina intraparietali)
e con riduzione del lume di più del 50 %. Nella stessa sezione il vaso sopra descritto presenta fenomeni di parziale ricanalizzazione. È presente altra sezione di ramo coronarico sede di fenomeni degenerativi ateromasici di maggiore valenza nell'ispessimento e nella riduzione del calibro endoluminale. In quest'ultimo vaso, aggettante nel lume ma aderente alla parete endoteliale, si rileva focolaio di materiale trombotico di recente formazione (assenza di elementi leucocitari e/o fibrino- leucocitari)”.
“VALUTAZIONE MEDICO-LEGALE
Il dolore toracico, sintomo che aveva portato il a presentarsi in Pronto Parte_2
Soccorso, (algie toraciche diffuse da circa 5 gg.) è la sintomatologia più frequente di accesso al Pronto Soccorso. È espressione, sul piano clinico, di molte patologie di origine cardiaca e non, banali e quindi facilmente trattabili oppure gravi con rischio immediato per la vita. La sindrome coronarica acuta è la più frequente (circa il 50 %) patologia che si presenta con il dolore toracico. Linee guida internazionali, europee e nazionali e percorsi diagnostico-terapeutici (PDT) dei pazienti che manifestano dolore toracico sono state validate da . In Italia l' Parte_5 [...]
e la , Controparte_5 Controparte_6
16 maggiormente coinvolte nella diagnosi del dolore toracico hanno stilato nel 2015 un
Documento di Consenso sulla “Gestione del percorso intraospedaliero del paziente che si presenta con dolore toracico” con lo scopo di:
• Evitare sia la mancata diagnosi o le dimissioni improprie, entrambe ad elevata mortalità con notevole impatto sociale e medico-legale.
• Identificare precocemente i pazienti con dolore toracico di origine coronarica
(Sindrome Coronarica Acuta).
• Instaurare un rapido, adeguato trattamento.
• Ridurre i tempi d'intervento/diagnosi.
Rientra nel compito del medico di Pronto Soccorso, in presenza di un paziente con dolore toracico, identificare e diagnosticare precocemente le cause di patologie che mettono a rischio la sopravvivenza e quindi essenzialmente escludere la sindrome coronarica acuta, che esordisce col dolore toracico nel 50% dei casi, per poi, ponendo in diagnosi differenziale tutte le altre cause, arrivare ad una diagnosi, se non di certezza, di elevata probabilità.
Il paziente deve essere inquadrato in un profilo di rischio per Sindrome Coronarica
Acuta: basso, intermedio e alto in base all'anamnesi, esame obiettivo meticoloso con valutazione dei parametri vitali, del dolore (sede, intensità, irradiazione, risposta alla digitopressione e ai nitrati per via sublinguale) ECG e markers miocardici. In queste linee guida anche il tipo di dolore toracico a più basso rischio (sintomatologia non tipica, assenza di alterazioni ECG ed enzimatiche significative) necessita di accertamenti, ECG e dosaggio seriato dei biomarcatori con adeguato periodo di osservazione clinica: la mortalità, infatti, in caso di mancata diagnosi e di dimissione impropria è elevata (2-4%).
Nell'assegnazione del codice colore del triage non esiste, per il dolore toracico, il codice bianco che abitualmente esprime patologia con percorsi alternativi extraospedalieri (medico di base) ed uso improprio del Pronto Soccorso, a conferma della necessaria gestione ospedaliera e necessità di monitoraggio clinico laboratoristico e strumentale.
Le SCA si distinguono in due grandi categorie, a seconda dell'aspetto elettrocardiografico: l'infarto miocardico con sopraslivellamento persistente del tratto
ST (STEMI), causato da un'occlusione in genere acuta e totale del vaso coronarico colpevole, e le SCA senza sopraslivellamento persistente del tratto ST (NSTE)
17 determinate da un'occlusione coronarica parziale o intermittente. La diagnosi precoce
e la conseguente stratificazione del rischio sono essenziali per la pianificazione del trattamento più tempestivo ed idoneo (invasivo o conservativo) e la scelta del reparto di degenza più appropriato: unità di terapia intensiva coronarica, degenza cardiologica ordinaria o medicina d'urgenza. (Giornale Italiano di Cardiologia ottobre
2019 Vo. 20, Suppl.2 al n. 10).
L'elettrocardiogramma rappresenta l'esame basale e fondamentale, deve essere eseguito e valutato entro 10 min dal momento dell'arrivo in Pronto Soccorso se il dolore è in atto o il più precocemente possibile se cessato. Le modificazioni del tratto
ST atipiche devono essere valutate con derivazioni suppletive, eseguire le derivazioni
V7-V9 per escludere l'interessamento della parete posteriore del ventricolo sin e se si sospetta il coinvolgimento del ventricolo destro eseguire le precordiali destre V3R
–V4R-V5R, con elettrodo esplorante posto sull'emitorace destro. Il dosaggio della troponina è attualmente considerato, in un contesto clinico suggestivo di ischemia miocardica acuta, lo standard diagnostico di infarto miocardico acuto. Il suo innalzamento avviene dopo 2-4 h dall'inizio dei sintomi e l'adozione della troponina ad elevata sensibilità ha elevato potere predittivo negativo da confermare con un secondo dosaggio. Il protocollo di dosaggio 0-3 h è il più utilizzato e attualmente raccomandato dalle linee guida europee del 2015.
Altro esame raccomandato, non invasivo, è l'esame ecocardiografico, che nella sindrome coronarica acuta, mette in evidenza alterazioni della cinetica ventricolare.
Le attività diagnostiche effettuate dal medico di Pronto Soccorso sono state pertanto incomplete, in rapporto alle linee guida nazionali ed internazionali sul trattamento del dolore toracico.
L'esame elettrocardiografico, eseguito con lettura automatica, risultò ai limiti della norma per la presenza di “anormalità settale dell'onda T” per cui era necessario richiedere una consulenza cardiologica ed eseguire le derivazioni destre V3R-V4R e
V5R e supplettive V7-V9.
Nonostante la permanenza di cinque ore al P.S. non furono ripetuti l'esame elettrocardiografico ed il dosaggio della troponina, come indicato dalle linee guida.
Le alterazioni elettrocardiografiche, l'aumento delle piastrine, il dolore toracico in paziente iperteso e fumatore e l'esclusione da parte della TC toracica di aneurisma dissecante dell'aorta, di embolia polmonare, di
18 versamento pericardico, di pneumotorace e di patologie del mediastino, dovevano indirizzare verso la sindrome coronarica acuta.
La condotta del medico di Pronto Soccorso, sostanzialmente corretta al momento dell'accesso del paziente con esecuzione di accertamenti indicati nel sospetto clinico di patologia cardiaca (pur in assenza delle caratteristiche del dolore in rapporto a sede, intensità e qualità), o di diagnosi differenziale con altre patologie con sintomo di presentazione di dolore toracico, non è stata conforme alle linee guida nazionali ed internazionali nella dimissione precoce del paziente e con la sola esecuzione di un unico tracciato ECG e di un'unica determinazione enzimatica della troponina. Il ricovero in un reparto cardiologico avrebbe consentito accertamenti più approfonditi
e terapia adeguata e soprattutto avrebbe potuto documentare, anche in degenza cardiologica ordinaria con la telemetria, eventuali episodi aritmici ventricolari minacciosi per la vita: avrebbe, in definitiva, con elevata probabilità logica, potuto salvare la vita del IG La condotta del medico di Pronto Parte_2
Soccorso ha avuto, perciò, alta rilevanza causale nel decesso del . Parte_2
La diagnosi di dolore toracico non implica soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà anzi rappresenta un'attività routinaria nell'ambito di un Pronto Soccorso ospedaliero, di cui rappresenta il 6-9 % di frequenza negli accessi. Infatti, sulla base di quanto esposto, dalla documentazione della Scheda del 118, (RCP –defibrillazione automatica con n. shock 1 - Pallone-maschera con dispositivo sovraglottico. Infusione cristalloidi 100 ml;
adrenalina 1 mg – fiale 2, ev bolo) e dal riscontro autoptico
(modesta miocardiosclerosi coronarosclerotica) il decesso del Sig.
[...]
avvenne, con molta probabilità, per arresto cardiaco da fibrillazione Persona_1 ventricolare in soggetto con sindrome coronarica acuta.
Lo studio osservazionale BLITZ-1 ha dimostrato che mentre nel 93% degli STEMI la diagnosi era già chiara al momento del ricovero, per le SCA NSTE solo nel 72% dei casi si raggiungeva una diagnosi all'arrivo in ospedale, nel restante 28% dei casi la diagnosi veniva posta nelle successive 24 ore. Nel 2018 l'aspettativa di vita per gli uomini era di 80,9 anni (Rapporto Benessere Equo e Sostenibile (BES), redatto dall'ISTAT nel 2019); le aspettative di vita fra i fumatori diminuiscono di una media di 4 anni.
Risposta ai quesiti
19
a) Esistevano all'epoca linee guida internazionali, europee e nazionali che proponevano percorsi diagnostico-terapeutici ospedalieri dei pazienti con dolore toracico. In Italia le due Società Scientifiche ( Controparte_5
e )
[...] Controparte_6 maggiormente coinvolte nella diagnosi del dolore toracico hanno stilato nel 2015 un
Documento di Consenso sulla “Gestione del percorso intraospedaliero del paziente che si presenta con dolore toracico”.
b) Le attività diagnostiche effettuate dal medico di Pronto Soccorso sono state corrette ma incomplete per ECG non refertato dal cardiologo, mancata descrizione delle caratteristiche del dolore toracico definito aspecifico, senza indicare la sede, tipo, intensità, sintomi di accompagnamento e soprattutto dimissione impropria in assenza di diagnosi certa.
c) Se iniziato, un percorso diagnostico necessariamente deve essere completato;
il dosaggio della troponina, in presenza di un dolore toracico aspecifico (mal definito, atipico) non può essere limitato ad una esecuzione;
le linee guida prevedono, infatti, dosaggi seriati ogni 3-4 ore per le 12 ore consecutive o almeno una ripetizione dopo
6 ore così la ripetizione dell'Elettrocardiogramma anche in presenza di un dolore toracico con ECG negativo e marcatori cardiaci non significativi.
e) La prestazione sanitaria, per la preparazione del Medico di Pronto Soccorso, si qualifica come attività ordinaria;
f) Le linee guida sono state rispettate in modo incompleto in quanto l'ECG e il dosaggio della troponina non sono state ripetute nonostante la permanenza in Pronto
Soccorso per oltre 5 ore.
g) Nessun trattamento farmacologico è stato effettuato, né si poteva effettuare in assenza di una diagnosi certa a giustificare il sintomo dolore toracico.
h) Non evidenziate dalla TC torace effettuata nel Pronto Soccorso, né al tavolo autoptico cause extra cardiache, responsabili della fibrillazione ventricolare, etiologicamente rilevanti nel decesso.
i) La dimissione precoce del paziente con la sola esecuzione di un unico tracciato ECG
e di un'unica determinazione enzimatica della troponina è stata imprudente.
L'osservazione e il ricovero in reparto cardiologico avrebbero consentito accertamenti più approfonditi e terapia adeguata e soprattutto avrebbero potuto documentare,
20 anche in degenza cardiologica ordinaria con la telemetria, eventuali episodi aritmici ventricolari minacciosi per la vita e avrebbe, in definitiva, con elevata probabilità logica, potuto salvare la vita del IG . La condotta del medico di Pronto Parte_2
Soccorso ha avuto, perciò, rilevanza causale nel decesso del . Parte_2
l) L'infermità di cui soffriva il “modesta miocardiosclerosi Parte_2 coronarosclerotica, aterosclerosi polidistrettuale” e i fattori di rischio coronarico, ipertensione arteriosa e fumo di sigaretta, importanti nel determinismo di eventi vascolari cerebrali o cardiaci, non necessariamente causano tali patologie. Inoltre, il rischio cardiovascolare è reversibile attuando stili di vita corretti o con terapia farmacologica adeguata. Nel 2018 l'aspettativa di vita per gli uomini era di 80,9 anni
(Rapporto Benessere Equo e Sostenibile (BES), redatto dall'ISTAT nel 2019); le aspettative di vita fra i fumatori diminuiscono di una media di 4 anni”.
Si riportano di seguito le repliche che i CCTTUU hanno mosso alle osservazioni dei
CCTTPP.
“A questa relazione inviata in bozza alle parti hanno manifestato note critiche i Dott.
e per e il Dott. per Persona_9 Persona_10 CP_1 Persona_11
SHAMM. Le loro osservazioni ci permettono di specificare che il trattenere il paziente in Ospedale, in Osservazione Breve (così sono definiti i letti “tecnici” di Pronto
Soccorso) o in reparto di Cardiologia, non ha il significato di trattenere il paziente in attesa del verificarsi degli eventi, ma fa riferimento a procedure diagnostiche, comprese forme di consultazione degli specialisti o trattamenti terapeutici immediati affinché possa essere consentito un giudizio ponderato in termini di diagnosi e di successivo percorso assistenziale. Le linee guida o i percorsi diagnostico-terapeutici che da esse derivano, prevedono se la valutazione iniziale del paziente non è in grado di evidenziare la patologia cardiaca o di escluderla, la possibilità di trattenere il paziente in letti “tecnici” in locali attigui al Pronto Soccorso con il vantaggio di disporre di più tempo per decisioni diagnostiche difficili o per seguire le modificazioni dei parametri laboratoristici e/o clinici anche dopo terapia coronarodilatatrice (Carvasin sublinguale o cardioaspirina o calcio antagonisti) o consultare gli specialisti della patologia. Si chiarisce che al tavolo autoptico non sono state rinvenute aree di necrosi miocardica ma solo una miocardiosclerosi cioè una coronaropatia con ristrettezza del lume coronarico ed insufficiente afflusso di sangue alla muscolatura cardiaca, su cui un successivo spasmo ha determinato una ostruzione ulteriore con ischemia
21 temporanea completa del tessuto muscolare e partenza della fibrillazione ventricolare. La miocardiosclerosi è normalmente trattata, in cronico, con farmaci antiaggreganti (aspirinetta) e coronarodilatatori (nitrati, calcio-antagonisti, betabloccanti, unitamente ad un corretto stile di vita”.
In ragione delle conclusioni cui sono giunti i consulenti, si riconosce la responsabilità di convenuto e terzo chiamato nella determinazione del danno oggetto di causa.
e) La posizione del dr. CH
In via preliminare, deve ritenersi ammissibile l'estensione della domanda che parte attrice ha compiuto nei confronti del medico, come da conclusioni precisate in sede di memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c..
Tale ammissibilità si ricava, a contrario, da Cass. Civ.,
Sez. 3 - , Ordinanza n. 30601 del 27/11/2018, secondo cui “Qualora il convenuto in un giudizio di risarcimento dei danni, chiami in causa un terzo indicandolo come soggetto (cor)responsabile della pretesa fatta valere dall'attore e chieda di essere manlevato in caso di accoglimento della pretesa attorea, senza porre in dubbio la propria legittimazione passiva, si versa in una ipotesi di chiamata in garanzia, nella quale non opera la regola della automatica estensione della domanda al terzo chiamato, atteso che la posizione assunta dal terzo nel giudizio non contrasta, ma anzi coesiste, con quella del convenuto rispetto all'azione risarcitoria, salvo che
l'attore danneggiato proponga nei confronti del chiamato (quale coobbligato solidale) una nuova autonoma domanda di condanna. (Nella fattispecie, la S.C., in applicazione del principio di cui in massima, ha confermato la decisione di merito, che aveva considerato non operante la regola della automatica estensione al terzo chiamato della domanda risarcitoria principale relativamente ad un'ipotesi in cui
l' convenuta aveva chiamato in causa il proprio Parte_6 dipendente medico-chirurgo, limitandosi a svolgere nei suoi confronti domanda di rivalsa condizionata all'accoglimento della pretesa attorea e senza che l'attore avesse proposto in via autonoma una domanda di condanna nei confronti del chiamato)”.
Nel caso di specie, come evidenziato, gli attori hanno espressamente esteso la domanda anche al dr. CH.
22 Quanto alla chiamata in causa compiuta da si evidenzia che la CP_1 convenuta ha chiesto l'autorizzazione ex art. 106 c.p.c., formulando le seguenti conclusioni: “1) ...per essere da questi mallevata e comunque per l'accertamento della sua esclusiva (o in subordine concorsuale) responsabilità, anche ai fini dell'esercizio del regresso e\o della rivalsa nei suoi confronti;
... 7) in ogni caso, ove emergessero condotte, commissive od omissive, foriere di responsabilità che siano riconducibili alla posizione del terzo chiamato, condannare quest'ultimo a tenere indenne la da ogni conseguenza sfavorevole derivante da una eventuale CP_1 condanna all'esito del presente giudizio.”.
Nel costituirsi in giudizio, il dr. CH ha eccepito l'inammissibilità della chiamata in causa ai sensi dell'art. 13 l. n. 24/17, in quanto non è stata resa la comunicazione prevista in tale articolo.
La norma dispone che “
1. Le strutture sanitarie e sociosanitarie di cui all'articolo 7, comma 1, e le imprese di assicurazione che prestano la copertura assicurativa nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, comunicano all'esercente la professione sanitaria l'instaurazione del giudizio promosso nei loro confronti dal danneggiato, entro quarantacinque giorni dalla ricezione della notifica dell'atto introduttivo, mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente copia dell'atto introduttivo del giudizio. Le strutture sanitarie e sociosanitarie e le imprese di assicurazione entro quarantacinque giorni
comunicano all'esercente la professione sanitaria, mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'avvio di trattative stragiudiziali con il danneggiato, con invito a prendervi parte.
L'omissione, la tardività o l'incompletezza delle comunicazioni di cui al presente comma preclude l'ammissibilità delle azioni di rivalsa o di responsabilità amministrativa di cui all'articolo 9”. Contr Nel caso di specie, è pacifico che la abbia ricevuto il ricorso per ATP del
25.02.2021 senza darne comunicazione al medico e che, ricevuta la notifica del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del 18.10.2022, abbia notificato l'atto di chiamata in causa del terzo il 26.01.2023, in violazione del termine di gg. 45 previsto dall'art. 13 l. n. 24/17.
23 La tardività nella comunicazione comporta, come da previsione testuale della norma, l'inammissibilità dell'azione di rivalsa e di quella di responsabilità amministrativa.
Nel caso di specie, parte convenuta ha agito ai fini “dell'azione di regresso e/o rivalsa”, chiedendo di essere tenuta indenne dal medico di ogni conseguenza sfavorevole derivante dalla condanna.
Come noto, le azioni di rivalsa e regresso sono differenti, in quanto quella di regresso presuppone la nascita dell'obbligazione, avente il medesimo titolo, in capo ai condebitori solidali e nasce a seguito dell'integrale adempimento dell'obbligazione da parte di uno di essi, che ha diritto di regresso nei confronti del condebitore solidale;
quella di rivalsa è invece legata al rapporto interno medico- struttura e implica la rivalsa della struttura nei limiti dell'art. 9.
Il diritto di regresso (facilmente rinvenibile nell'ambito della responsabilità contrattuale, anche laddove il committente si avvalga, per lo svolgimento della propria attività contrattuale, di soggetti terzi ex art. 1228 cc) normalmente presuppone che ciascun soggetto, tanto in sede contrattuale ex artt. 1292 e 1298 cc. quanto in sede extracontrattuale ex art. 2055 cc., abbia concorso con le proprie condotte omissive o commissive alla produzione del danno. Il concorso cumulativo sotto il profilo causale omissivo o commissivo giustifica l'insorgenza di una obbligazione solidale che garantisce al condebitore liberante l'esercizio del diritto di regresso del quantum risarcitorio corrisposto in via integrale nei confronti condebitori/concorrenti causali ciascuno per la propria quota;
il diritto di regresso, pertanto, sorge in ragione della obbligazione solidale ed è esercitabile nei confronti degli altri coobbligati in solido, da parte di chi abbia provveduto al pagamento.
Ne discende che qualora alla struttura si addebiti una responsabilità contrattuale
(anche per fatto del medico ex art. 1228 cc.) la stessa potrà ottenere il regresso pro quota dal medico dal momento che il suo contributo causale incide nella ricostruzione della causalità materiale prima e giuridica poi ai fini della verificazione del danno. Laddove, per contro, si verta nel terreno della responsabilità del sanitario esercente la professione nella struttura sanitaria senza che a quest'ultima possa essere addebitata una forma di incidenza causale sulla verificazione del fatto lesivo, potrà essere esperita “azione di rivalsa” da parte della
24 struttura sanitaria nei confronti del medico nei limiti imposti dalla vigente normativa (art. 9 l. n. 24/17).
Va sul punto evidenziato che la più recente giurisprudenza della Corte di
Cassazione ha affermato che “Laddove la struttura sanitaria, correttamente evocata in giudizio dal paziente che, instaurando un rapporto contrattuale, si è sottoposto ad un intervento chirurgico all'interno della struttura stessa, sostenga che l'esclusiva responsabilità dell'accaduto non è imputabile a sue mancanze tecnico-organizzative ma esclusivamente alla imperizia del chirurgo che ha eseguito l'operazione, agendo in garanzia impropria e chiedendo di essere tenuta indenne di quanto eventualmente fosse condannata a pagare nei confronti della danneggiata, ed in regresso nei confronti del chirurgo, affinché, nei rapporti interni si accerti l'esclusiva responsabilità di questi nella causazione del danno, è sul soggetto che agisce in regresso a fronte di una responsabilità solidale che grava l'onere di provare
l'esclusiva responsabilità dell'altro soggetto. Non rientra invece nell'onere probatorio del chiamato l'onere di individuare precise cause di responsabilità della clinica in virtù delle quali l'azione di regresso non potesse essere, in tutto o in parte, accolta”
(Cass. Civ., sez. 6-3, Ordinanza 11 aprile - 27 settembre 2019, n. 24167).
È stato altresì precisato che “nel rapporto interno tra la struttura sanitaria e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c., in quanto la struttura accetta il rischio connaturato all'utilizzazione di terzi per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale, a meno che dimostri un'eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile (e oggettivamente improbabile) devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute che è oggetto dell'obbligazione” (Cass. Civ., Sez. 3 - , Sentenza n.
28987 del 11/11/2019; conforme n. 29001/2021). I precedenti, pur adottati con riferimento a fattispecie precedenti rispetto alla Legge , sono tuttavia CP_3 dichiaratamente conformi alla normativa attuale: nelle sentenze si afferma infatti che la nuova legge ha confermato l'orientamento giurisprudenziale ivi indicato.
Nello stesso senso Cass. Civ, Sez. 3 - , Ordinanza n. 34516 del 11/12/2023, secondo cui “In tema di rapporti interni tra la struttura sanitaria ed il medico di cui la prima si è avvalsa, il principio in forza del quale la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere, di regola, ripartita in misura
25 paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3,
c.c. (salvo che la struttura dimostri un'eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile, e oggettivamente improbabile, devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute) trova applicazione anche quando l'azienda sanitaria abbia affidato la logistica, oltre ad alcuni distinti supporti assistenziali, ad altra struttura, perché il medico, rispetto alla prestazione relativa al paziente, resta ausiliario della prima anche se questa si sia accordata, in accertata esternalizzazione, con altri enti, per i mezzi materiali”. Contr Nel caso di specie, dunque, l'azione esercitata dalla rientra nel tracciato di quella di rivalsa, in quanto si basa su una presunta responsabilità esclusiva del medico.
Nel corpo della comparsa, infatti, la ha dichiarato: CP_1
“E tuttavia, ciò che emerge tanto da tali (infondate) censure, quanto dalla relazione peritale redatta nell'ambito del procedimento ex art. 696bis c.p.c. è la totale assenza Contr di carenze organizzative in capo alla bensì solo la presunta (e comunque non ravvisabile, ad avviso della deducente) sussistenza di condotte omissive tutte circoscritte all'operato del medico che si occupò materialmente di assistere l'On.
” (pag. 9). Parte_2
Contr La chiamata in causa, dunque, è stata compiuta dalla sul presupposto che l'evento sia interamente imputabile a condotta del medico. Elemento che ci conduce al solco dell'art. 9 legge e rende l'azione inammissibile per difetto di CP_3 comunicazione tempestiva. Contr La diversa azione di regresso, peraltro, presuppone che la abbia interamente risarcito il danno in favore del danneggiato e può essere esercitata nei limiti della responsabilità del condebitore. Nel caso di specie, tuttavia, non solo si è indicata Contr dalla una responsabilità esclusiva del medico, ma nessun pagamento – Contr pacificamente – è stato compiuto dalla
Ad ogni modo, la convenuta ha omesso di provare il comportamento consistente in
“un'eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile, e oggettivamente improbabile, devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute”, Contr con la conseguenza che la domanda della contro il medico non può essere accolta.
26 Infine, la condotta del medico non risulta improntata a profili di colpa grave. Nel corso di causa è sì emerso che egli rispettò solo in parte le linee guida, ma il mancato rispetto delle stesse rappresenta un aspetto di colpa che non può definirsi per ciò solo grave. Se si dovesse ritenere che ogni discostamento dalle linee guida sia prova di una colpa grave, si arriverebbe a dichiarare che la condotta del medico
è sempre assistita almeno da colpa grave, interpretazione inammissibile. Contr La domanda di rivalsa della è dunque inammissibile, mentre quella di regresso
è rigettata per carenza dei presupposti.
È infine infondata la tesi del medico, secondo cui le linee guida non sarebbero vincolanti e, pertanto, non sussisterebbe nei suoi confronti un profilo di colpa.
In primo luogo, l'art. 5 l. n. 24/17 prevede espressamente che l'esercente la professione sanitaria è tenuto al rispetto delle linee guida vigenti.
In secondo luogo, la giurisprudenza ha precisato che “In tema di responsabilità sanitaria per attività medico-chirurgica, il cosiddetto "soft law" delle linee guida - pur non avendo la valenza di norma dell'ordinamento - costituisce espressione di parametri per l'accertamento della colpa medica, che contribuiscono alla corretta sussunzione della fattispecie concreta in quella legale disciplinata da clausole generali, quali quelle contenute negli artt. 1218 e 2043 c.c.” (Cass. Civ., sez. 3, sentenza n. 13510 del 29.04.2022).
Infine, si esclude che le peculiarità del caso di specie dovessero indurre il medico a una condotta diversa da quella indicata nelle linee guida, in quanto – come più volte ribadito – le due premesse di fondo che il medico identifica come peculiarità del caso specifico (esiti regolari degli esami e assenza di sintomi) sono risultate non conformi alla realtà.
La domanda degli attori nei confronti del medico è dunque accolta, in quanto gli stessi hanno provato la condotta colposa (la colpa si ravvisa nella violazione delle linee-guida e nella condotta imprudente, consistita nell'aver dimesso il paziente senza la ripetizione degli esami e nell'aver trascurato i risultati anomali pure emersi nel corso del primo esame nonché nell'aver omesso di disporre specifica consulenza cardiologica), il nesso di causalità tra condotta colposa ed evento ed il danno (su tali aspetti si è già dedotto in precedenza).
f) La posizione della Compagnia
27 Quanto alla copertura assicurativa, la Compagnia ha richiamato le limitazioni contrattuali, da ritenersi operanti.
La compagnia assicuratrice ha poi rilevato l'inammissibilità dell'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore, stante l'impossibilità di applicare nel caso di specie l'art. 12 della legge 24 del 2017. Tale norma, che consente al danneggiato di agire direttamente nei confronti della struttura sanitaria e della di lei compagnia assicuratrice, ai sensi del comma 6 del citato art. 12, si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6 dell'articolo
10, con il quale sono determinati i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie e per gli esercenti le professioni sanitarie.
Orbene, tale normativa di attuazione non era stata adottata al momento della proposizione della domanda, con la conseguenza che parte ricorrente non aveva legittimazione alla chiamata in causa della compagnia assicuratrice.
g) Il danno patito – danno non patrimoniale
Precisato quanto sopra in punto di an, si procede alla determinazione del quantum.
Gli attori sono moglie, figli e fratelli del paziente, deceduto in conseguenza di errore medico.
Nella richiesta del danno da perdita del rapporto parentale, i familiari hanno indicato un rapporto particolarmente stretto, con la moglie legata al marito da quaranta anni e interamente dedita a organizzare la propria esistenza secondo le necessità professionali del marito, i figli fortemente legati al padre, i fratelli in condivisione dei vari momenti della vita e, per , anche dell'attività Per_8 professionale. Gli attori hanno precisato che il pur avendo svolto Parte_2 attività politica che lo ha portato prima a Bruxelles e poi in altre città, ha sempre mantenuto un rapporto stretto con la famiglia, con quotidiani contatti telefonici e visite continue.
La valorizzazione del danno, inteso come perdita del legame affettivo, deve seguire un criterio di liquidazione equitativo. Si ritiene perciò di utilizzare a tal fine come base di calcolo le tabelle del Tribunale di Milano aggiornate ad oggi, le quali sposano il criterio a punti ormai richiesto dalla giurisprudenza di legittimità maggioritaria.
28 Le Tabelle prevedono un danno base e possibili aumenti che possono dipendere dall'intensità del vincolo, dal numero di attività che erano svolte con la persona deceduta, etc.
In particolare, la Tabella del Tribunale di Milano, nella Relazione esplicativa, chiarisce quando segue: “E. qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto: fino a 30 punti. Si terrà conto della qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto, sia in termini di sofferenza interiore patita (da provare anche in via presuntiva) sia in termini di stravolgimento della vita della vittima secondaria (dimensione dinamico relazionale), valutando se procedere alla liquidazione del parametro E con un unico importo monetario o con somme distinte per ciascuna delle menzionate voci/componenti del danno non patrimoniale. Ai fini dell'attribuzione dei punti per il parametro E, si potrà tener conto sia delle circostanze obiettive di cui ai parametri precedenti e delle conseguenziali valutazioni presuntive, sia di ulteriori circostanze allegate e provate (anche con presunzioni) relative, ad esempio, ma non solo, alle seguenti circostanze di fatto:
o frequentazioni/contatti (in presenza o telefonici o in internet): assenti/sporadici/frequenti/giornalieri;
o condivisione delle festività/ricorrenze: ; Email_1
o condivisione di vacanze: assente/sporadica/frequente/sempre;
o condivisione attività lavorativa/hobby/sport:
; Email_2
o attività di assistenza sanitaria/domestica:
; Email_2
o agonia/penosità/particolare durata della malattia della vittima primaria laddove determini una maggiore sofferenza nella vittima secondaria;
o altri casi”.
Passando alla valutazione del caso di specie, deve rilevarsi che le allegazioni contenute nell'atto di citazione sono collocate nel solco delle diverse voci indicate nel parametro e) sopra trascritto, per collocarle nel livello più alto.
Vi sono in atti numerose fotografie che ritraggono il insieme alla Parte_2 moglie, ai figli e ai familiari, nella propria città o in altre città, in occasione di ricorrenze o di pranzi domenicali, in luoghi di vacanza.
29 Parte attrice ha poi offerto prova testimoniale per mezzo della quale è stato confermato il profondo legame del con la famiglia, si sono confermati Parte_2 la condivisione con la moglie delle attività istituzionali e non istituzionali, la frequentazione assidua dei figli, lo svolgimento di vacanze condivise con la famiglia, la coesione familiare. Si vedano sul punto le dichiarazioni dei testimoni Tes_2
, e .
[...] Tes_3 Testimone_4
Il quadro che è emerso dall'istruttoria è quello di una famiglia unita, dedita alla condivisione dei momenti liberi e alla ricerca di tempo da passare insieme.
La prova orale ha anche confermato che l'attrice, rimasta vedova, ha modificato le proprie abitudini di vita, avendo omesso lo svolgimento delle uscite e dei viaggi che faceva con il marito, prevalentemente con la rete di amicizie del marito.
È stato del resto provato che il matrimonio risaliva al settembre 1992, quando l'attrice era giovane, con la conseguenza che la gran parte della vita della moglie è stata vissuta con il marito e in funzione di questi.
Per i figli, è stato provato un contatto telefonico quotidiano ed è stata confermata la condivisione di alcune vacanze. È risultato tuttavia provato che i figli vivevano a
Milano, dove studiavano, con la conseguenza che non si ravvisa il parametro della convivenza.
Deve inoltre evidenziarsi che la condivisione di hobby e sport non è stata allegata, mentre per le vacanze è stato confermato che solo alcune di queste erano svolte con i genitori.
Sulla base di tali dati, si procede alla determinazione del quantum.
A) Moglie
QUADRO di IM (dati anagrafici e status familiare)
Il congiunto ha 57 anni ed è coniuge della vittima
La vittima aveva 62 anni al momento del decesso
Nel nucleo familiare primario sono presenti 2 familiari
Controparte_7
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto: 18
30 Punti in base all'età della vittima: 16
Punti per convivenza tra congiunto e vittima: 16
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 12
Punti per qualità/intensità della relazione (valore massimo): 30
Punti totali riconosciuti: 62
IMPORTO del RISARCIMENTO € 359.812,00
Si evidenzia che parte attrice ha applicato le Tabelle del Tribunale di Milano anno
2022, copiando il calcolo anche in comparsa conclusionale, nonostante oggi il valore del punto sia modificato. Ad ogni modo, poiché si tratta di debito di valore da liquidarsi a valore attuale e non vi è stata alcuna rinuncia della parte alla liquidazione a valore attuale, il danno è calcolato secondo le Tabelle attualmente vigenti.
B) FIGLI
Per entrambi i figli si conferma quanto dedotto in precedenza rispetto alla liquidazione all'attualità e si precisa che i figli abitavano in Milano, con la conseguenza che non si ravvisa un rapporto di convivenza;
si ritiene inoltre di dover liquidare un importo compreso tra medio e massimo, in quanto i contatti erano prevalentemente telefonici e le attività ludiche solo in parte condivise con il genitore.
B.1) Pt_7
[...]
di IM (dati anagrafici e status familiare)
[...]
Il congiunto ha 19 anni, è figlio della vittima e non era convivente
La vittima aveva 62 anni al momento del decesso
Nel nucleo familiare primario sono presenti 2 familiari del CALCOLO CP_7
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto: 26
Punti in base all'età della vittima: 16
31 Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 12
Punti per qualità/intensità della relazione (ipotesi valore massimo, da ridurre):
30
Punti totali riconosciuti: 54 importo del risarcimento ove applicato il massimo € 328.524,00
Come evidenziato, l'importo va ridotto in considerazione degli elementi evidenziati, giungendo a un valore di € 290.000,00.
B.2) AE
di IM (dati anagrafici e status familiare) Pt_7
Il congiunto ha 21 anni, è figlio della vittima e non era convivente
La vittima aveva 62 anni al momento del decesso
Nel nucleo familiare primario sono presenti 2 familiari
Controparte_7
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto: 24
Punti in base all'età della vittima: 16
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 12
Punti per qualità/intensità della relazione (ipotesi valore massimo, da ridurre):
30
Punti totali riconosciuti: 52 importo del risarcimento ove applicato il massimo € 320.702,00
Come evidenziato, l'importo va ridotto in considerazione degli elementi evidenziati, giungendo a un valore di € 285.000,00.
C) FRATELLI
Per i fratelli, alle considerazioni di cui sopra in merito alla liquidazione all'attualità deve aggiungersi la circostanza che il fratello condivideva con il de cuius Per_8 lo studio professionale e aveva pertanto una frequentazione più intensa rispetto
32 all'altro fratello e che l'attività professionale del era comunque Parte_2 residuale rispetto all'impegno politico.
Deve inoltre evidenziarsi che i fratelli avevano un proprio nucleo familiare, che le frequentazioni erano settimanali e che non risultano condivisioni di hobby che siano rilevanti sotto il profilo risarcitorio, con la conseguenza che per si Per_8 applica il valore medio, mentre per un valore compreso tra minimo e medio. Pt_4
c.1) Per_8
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 1.698,00
Punti in base all'età del congiunto: 12
Punti in base all'età della vittima: 10
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 9
Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15
Punti totali riconosciuti: 31
IMPORTO del RISARCIMENTO € 78.108,00
c.2) Pt_4
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 1.698,00
Punti in base all'età del congiunto: 12
Punti in base all'età della vittima: 10
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 9
Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15
Punti totali riconosciuti: 31
IMPORTO del RISARCIMENTO € 78.108,00
Sulla base del punteggio attribuibile per qualità ed intensità della relazione affettiva, il risarcimento può variare da un minimo di € 52.638,00 ad un massimo di € 103.578,00.
Come evidenziato, si liquida il danno in valore compreso tra minimo e medio, per un totale di € 65.000,00.
33 Tutti i danni da perdita del rapporto parentale sono stati liquidati a valori attuali e vanno maggiorati di interessi legali, dalla data odierna al soddisfo. Tali importi vanno poi devalutati al novembre 2018 e rivalutati di anno in anno secondo l'indice
ISTAT, con maggiorazione di interessi legali sulla somma di anno in anno rivalutata, dal novembre 2018 alla data odierna.
h) Il danno patito – il danno patrimoniale
I figli e la moglie del hanno chiesto il riconoscimento del danno Parte_2 patrimoniale patito per effetto della perdita del contributo economico che il de cuius
– avvocato e già parlamentare europeo – destinava alla famiglia, precisando che l'intero nucleo familiare era retto con gli introiti provenienti dalle risorse della vittima.
In merito al danno patrimoniale, deve distinguersi la componente di danno già prodotta nella sfera dei congiunti, dal decesso fino all'odierna decisione (dalla giurisprudenza indicato come danno emergente, da maggiorare di interessi e rivalutazione monetaria) da quello successivo alla presente decisione, da ritenersi lucro cessante e da sottoporre a capitalizzazione.
Difatti Cass. Civ., Sez. 3 - , Sentenza n. 10321 del 30/04/2018, ha precisato che
“Il danno patrimoniale derivante al congiunto dalla perdita della fonte di reddito collegata all'attività lavorativa della vittima assume natura di danno emergente con riguardo al periodo intercorrente tra la data del decesso e quella della liquidazione giudiziale mentre si configura come danno futuro e, dunque, come lucro cessante, con riguardo al periodo successivo alla liquidazione medesima;
ne consegue che, ai fini della liquidazione, il giudice del merito può utilizzare il criterio di capitalizzazione di cui al r.d. n. 1403 del 1922 soltanto in ordine al danno successivo alla decisione, avuto riguardo al presumibile periodo di protrazione della capacità della vittima di produrre il reddito di cui trattasi, mentre, con riguardo al pregiudizio verificatosi sino al momento della decisione, deve operarsi il cumulo di rivalutazione ed interessi compensativi”.
Nella sentenza n. 29830 del 20.11.2018, poi, la S.C. ha chiarito che
“Il danno patrimoniale da mancato guadagno derivante al congiunto dalla perdita
34 della fonte di reddito collegata all'attività lavorativa della vittima configura un danno futuro, da valutarsi con criteri probabilistici, in via presuntiva e con equo apprezzamento del caso concreto e da liquidarsi in via necessariamente equitativa”.
Cass. Civ., Sez. 3 - , Ordinanza n. 12497 del 08/05/2024 ha poi dedotto che “Il fatto che i figli di una persona deceduta in seguito ad un fatto illecito siano maggiorenni ed economicamente indipendenti non esclude la configurabilità e la conseguente risarcibilità del danno patrimoniale da essi subito per effetto del venir meno delle provvidenze aggiuntive che il genitore destinava loro, posto che la sufficienza dei redditi del figlio esclude l'obbligo giuridico del genitore di incrementarli, ma non il beneficio di un sostegno durevole, prolungato e spontaneo, sicché la perdita conseguente si risolve in un danno patrimoniale, corrispondente al minor reddito per chi ne sia stato beneficato”.
Ciò premesso, con riferimento al danno futuro si ritiene che il riferimento al criterio di capitalizzazione di cui al r.d. n. 1403 del 1922 sia ormai del tutto inadeguato, in ragione delle modifiche nell'aspettativa di vita. Occorre dunque fare riferimento ai criteri elaborati dal Tribunale di Milano
(https://www.ordineavvocatimilano.it/media/news/MAGGIO2023/P-
_8156_23_Capitalizzazione_anticipata_di_una_rendita_Milano_2023.pdf), aggiornati all'attualità e come tali da preferirsi.
Quanto alla retribuzione base, deve rilevarsi che parte attrice ha scelto di produrre solo l'ultima dichiarazione dei redditi del de cuius, con reddito di € 88.239,00.
L'attrice ha affermato che, verosimilmente, il (all'epoca di anni 62) Parte_2 avrebbe incrementato la propria attività professionale di avvocato e i proventi dalla stessa derivanti, ma ha anche evidenziato che qualche giorno dopo la morte avrebbe dovuto assumere un nuovo incarico politico. Le due previsioni sono in contrasto, in quanto è emerso che l'impegno politico aveva distolto il Parte_2 dall'attività professionale – che restava residuale – e la stessa evoluzione della sua vita dimostrava come la politica costituisse l'attività prevalente e tale sarebbe rimasta nel futuro.
In ragione di un tanto, non è possibile né ritenere probabile un incremento degli introiti da lavoro di avvocato né valutare i diversi introiti che sarebbero derivati dai successivi incarichi politici.
35 La base di riferimento è dunque quella della dichiarazione dei redditi prodotta nell'ultimo anno di vita, arrotondata per comodità di calcolo a € 90.000,00.
Quanto alla parte di reddito che il destinava alla famiglia, si Parte_2 condividono le considerazioni della parte attrice, secondo cui 1/4 veniva destinato alla moglie e ¼ ciascuno ai figli.
Quanto alla moglie, è emerso che la stessa non ha mai svolto attività lavorativa, che aveva una colf e indossava abiti firmati, anche in ragione della necessità di accompagnare il marito nelle occasioni istituzionali (necessità che comunque, a seguito della morte del marito, è venuta meno).
Quanto ai figli, è emerso che il padre li manteneva agli studi presso la costosa città di Milano e che uno dei figli frequentava un'università privata.
Il tenore di vita – conformemente a quanto può legittimamente presumersi per un politico che ha assunto il ruolo di parlamentare europeo – era elevato per tutta la famiglia, sebbene gli introiti provenissero solo dalla vittima.
In ragione di quanto sopra, si conferma la contribuzione di 1/4 in favore di ciascuno dei componenti il nucleo familiare.
Quanto alla futura prevedibile durata, deve confermarsi la valutazione dell'attrice, secondo cui il avrebbe continuato nella propria attività fino ai 75 anni: Parte_2
i CCTTUU hanno infatti chiarito che l'ipertensione e il fumo non erano tali da indicare una condizione preoccupante e una prevedibile compromissione della autonomia della persona.
In merito ai figli, non si ritiene che la morte del padre – pur evento innegabilmente doloroso – possa ritenersi causa immediata e diretta dell'incapacità di uno dei figli di completare gli studi universitari, essendo invero difficoltà legata verosimilmente a predisposizioni proprie dello studente.
Si evidenzia, inoltre, che le Tabelle del Tribunale di Milano sopra richiamate ritengono che la contribuzione del genitore venga verosimilmente meno all'età di
28 anni.
Il danno è dunque calcolato come segue:
A) Pt_8
1) Danno patrimoniale emergente:
36 reddito annuo: € 90.000,00/4 = € 22.500,00 (quota destinata al coniuge); quota mensile per il coniuge: € 22.500,00/12 = € 1.875,00 mesi decorsi dal decesso (10.11.2018) a oggi (10.05.2025) = 78 mesi x 1.875,00= €
146.250,00.
Su tale danno sono dovuti interessi legali e rivalutazione, come indicato in precedenza per i debiti di valore.
A titolo di danno emergente sono riconosciute anche le spese funerarie, per €
6.500,00, da maggiorarsi di interessi e rivalutazione come debito di valore, come in precedenza indicato.
2) Danno patrimoniale futuro reddito annuo: € 90.000,00/4 = € 22.500,00 (quota destinata al coniuge);
Coefficiente di capitalizzazione (contribuzione per ulteriori 6 anni) 6,10
Danno patrimoniale futuro: € 22.500,00 x 6,10 = € 137.250,00.
Tale somma va maggiorata solo di interessi legali, dalla data odierna al soddisfo.
Non spetta alcuna decurtazione per la corresponsione di pensione di reversibilità, in quanto si tratta di contributo che non trova fonte nell'illecito e non è posto a carico del responsabile.
B) Figlio Pt_3
Al momento della morte del padre il figlio aveva 21 anni, con la conseguenza che – secondo le tabelle milanesi – avrebbe ricevuto il contributo economico per ulteriori
7 anni, fino al febbraio 2025. reddito annuo: € 90.000,00/4 = € 22.500,00 (quota destinata al figlio); quota mensile per il figlio: € 22.500,00/12 = € 1.875,00 mesi decorsi dal decesso (10.11.2018) a oggi (27.02.2025) fino al 28mo anno = 75 mesi x 1.875,00= € 140.625,00.
Su tale danno sono dovuti interessi legali e rivalutazione, come indicato in precedenza.
37 C) Figlio Pt_2
Al momento della morte del padre il figlio aveva 19 anni, con la conseguenza che – secondo le tabelle milanesi – avrebbe ricevuto il contributo economico per ulteriori
9 anni, fino ad oggi.
Poiché la contribuzione presunta per il futuro si sarebbe arrestata nel luglio 2027, si ritiene di procedere alla determinazione del danno come segue
1) Danno emergente reddito annuo: € 90.000,00/4 = € 22.500,00 (quota destinata al figlio);
quota mensile per il figlio: € 22.500,00/12 = € 1.875,00
mesi decorsi dal decesso (10.11.2018) a oggi (10.05.2025) = 78 mesi x 1.875,00=
€146.250,00.
Su tale danno sono dovuti interessi legali e rivalutazione, come indicato in precedenza.
2) Lucro cessante reddito annuo: € 90.000,00/4 = € 22.500,00 (quota destinata al figlio);
Coefficiente di capitalizzazione (contribuzione per ulteriori 2 anni) 2,02
Danno patrimoniale futuro: € 22.500,00 x 2,02 = € 45.450,00.
Tale somma va maggiorata solo di interessi legali, dalla data odierna al soddisfo.
Le voci richieste per RA AS per spese di c.t.u. e di c.u. non costituiscono danno risarcibile e saranno dunque liquidate in sede di spese.
i) Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Le spese della compagnia sono compensate interamente con le altre parti, in ragione della posizione assunta da questa.
Devono liquidarsi anche le spese dell'a.t.p. acquisita nel presente procedimento.
38 Quanto alle spese dei cc.tt.pp., tuttavia, si evidenzia che le stesse sono state chieste in un importo pari a sette volte quello liquidato ai cc.tt.uu., con compenso assolutamente sproporzionato e non giustificato. Se la parte ha deciso di avvalersi di consulenti particolarmente onerosi, tale scelta non può ritenersi imputabile ai soccombenti. Le spese dei cc.tt.pp. sono pertanto ridotte a un compenso equo e proporzionato, restando la parte restante a carico dei ricorrenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce – Prima Sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa N 6759/2022 RG, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
a) Accerta e dichiara la responsabilità di e dr. nella CP_1 Persona_3 determinazione dell'evento oggetto di causa;
b) Per l'effetto, condanna e dr. in solido al CP_1 Persona_3 risarcimento del danno in favore dei ricorrenti, liquidato come segue:
b.1) in favore di , € 359.812,00 per danno da perdita del Parte_1 rapporto parentale, € 146.250,00 per danno patrimoniale emergente, €
137.250,00 per danno patrimoniale da lucro cessante, € 6.500,00 per spese funerarie, tutto oltre accessori come in parte motiva;
b.2) in favore di , € 290.000,00 per danno da perdita del Parte_2 rapporto parentale, € 146.250,00 per danno patrimoniale emergente, €
45.450,00 per danno patrimoniale da lucro cessante, tutto oltre accessori come in parte motiva;
b.3) in favore di € 285.000,00 per danno da perdita del Parte_3 rapporto parentale, € 140.625,00 per danno patrimoniale emergente, tutto oltre accessori come in parte motiva;
b.4) in favore di RA AS, € 78.108,00 per danno da perdita del rapporto parentale;
b.5) in favore di € 65.000,00 per danno da perdita del Parte_4 rapporto parentale, oltre accessori come in parte motiva;
c) dichiara inammissibile la domanda di manleva proposta da contro CP_1 il dr. ; Persona_3
39 d) rigetta la domanda di regresso proposta da nei confronti del dr. CP_1
; Persona_3
e) dichiara inammissibile la domanda proposta dai ricorrenti contro
[...]
Controparte_2
f) condanna a tenere indenne il proprio Controparte_2 assicurato di quanto questi è stato condannato a pagare in forza della presente sentenza, nel rispetto delle condizioni di polizza richiamate in comparsa;
g) condanna e dr. alla refusione delle spese di lite CP_1 Persona_3 in favore dei ricorrenti, liquidate in € 5.500,00 per compenso ed in € 259,00 per c.u., oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, per il procedimento di ATP ed in € 38.000,00 per compenso oltre c.u., rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, per il giudizio di merito, con distrazione in favore dell'avv. Rosaria Romano, che ha reso la dichiarazione di rito;
h) condanna e il dr. a rifondere a RA CP_1 Persona_3
AS gli importi da questi versati ai cc.tt.uu. nominati nel giudizio di
CP_8
i) condanna e il dr. a rifondere a RA CP_1 Persona_3
Baldassare gli importi versati ai cc.tt.pp., nell'importo complessivo di €
4.000,00 inclusi accessori;
j) compensa interamente le spese di lite tra e le Controparte_2 altre parti processuali.
Lecce, 12/05/2025
Il giudice
Dott.ssa Viviana Mele
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