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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 25/06/2025, n. 1877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1877 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3413/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Cesira D'Anella Presidente rel.
Dott. Maria Elena Catalano Consigliere
Dott. Nicoletta Sommazzi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 3413/2024 promossa ex art. 392 c.p.c.
DA
(C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. David Morganti ed elettivamente domiciliata presso il P.IVA_1 suo studio in Roma, Via Giovanni Paisiello, n. 4, giusta procura speciale alle liti in atti
Attrice
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e dall'Avv. Carmine Panzitta ed CP_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Rho (MI), Via Renato Serra 7, giusta procura speciale alle liti in atti convenuta
pagina 1 di 10 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in applicazione di quanto statuito dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 21261/2024 emessa inter partes il 20 maggio 2024 e pubblicata il 30 luglio 2024 e in riforma della sentenza n. 552/2019 emessa inter partes il 3 aprile 2019 e depositata il 4 aprile 2019 del Tribunale di Busto Arsizio e della sentenza n. 2765/2020 emessa inter partes il 21 ottobre 2020 e depositata il 30 ottobre 2020 della Corte
d'Appello di Milano: accertare l'importo liquidabile a titolo di ristoro del danno iatrogeno subito dal in conformità a quanto statuito dalla Suprema Corte nella pronuncia rescindente e, CP_1 conseguentemente, ridurre drasticamente le somme liquidate dal Giudice di secondo grado e limitare in conformità la condanna risarcitoria nei confronti dell'esponente Con riserva di proporre le Pt_1 conseguenti domande restitutorie dei maggiori importi versati al all'esito dei primi due gradi di CP_1 merito in un separato giudizio. Con vittoria di spese e compensi di tutti i gradi di giudizio.”.
Per CP_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, così giudicare, anche alla luce dell'ordinanza
21261/24 della Corte di Cassazione del 30.07.24, previa ove ritenuta opportuna, istruzione della causa in adempimento dei poteri d'ufficio, con richiesta di un supplemento di perizia alla stessa dott.ssa o al dott. , ovvero loro chiamata a chiarimenti, al fine di precisare quale sarebbero Per_1 Per_2 state le conseguenze della patologia iatrogena, in assenza della prima patologia, e disattesa qualsiasi domanda dell' ivi comprese quelle mai esperite in sede del giudizio RG Controparte_2
3889/19, già pendente avanti a questa Ecc.ma Corte d'Appello: • Accertare e dichiarare la responsabilità dell' per i danni occorsi all'attore, da ritenersi Controparte_3 come concorrenti, rispetto a quelli preesistenti e, per l'effetto, • Confermare la condanna dell'
[...]
al pagamento della somma di € 214.842,00 a favore del Sig. o di Controparte_2 CP_1 quell'altra che dovesse essere ritenuta come provata o comunque ritenuta di giustizia ed equa da questa
Corte, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto (04.01.09) al momento dell'effettivo pagamento;
• Col favore delle spese e competenze di tutti i gradi di giudizio.
pagina 2 di 10
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
agiva in giudizio nei confronti dell' di CP_1 Controparte_4
Gallarate chiedendo la condanna della convenuta al risarcimento dei danni derivati dal trattamento di un trauma cranico, riportato in occasione di una caduta determinata da un infarto miocardico acuto.
In particolare, l'attore deduceva di aver riportato, oltre ai postumi permanenti derivanti dall'infarto, un danno biologico differenziale dovuto alla errata somministrazione di antiaggregante piastrinico, non avendo il personale medico provveduto alla previa verifica, mediante TAC, della presenza di un trauma cranico in corso. Sosteneva che, mentre la terapia anticoagulante era appropriata per contrastare gli esiti dell'infarto, prima di procedere anche alla somministrazione di terapia antiaggregante l'ospedale, atteso che il paziente presentava anche una escoriazione sulla testa conseguente alla caduta, avrebbe dovuto verificare che lo stesso non presentasse un trauma cranico, essendo la terapia antiaggregante in questo caso controindicata.
Il Tribunale di Busto Arsizio accoglieva la domanda di risarcimento danni e condannava l'
[...]
al pagamento della somma di euro 69.397,20. Controparte_5
In particolare, in relazione al quantum, il tribunale applicava le tabelle del Tribunale di Milano determinando il grado complessivo di invalidità permanente del paziente, pari al 50%, accertando la percentuale di invalidità conseguente all'errato intervento medico (pari al 20%), e liquidando in favore della vittima il corrispondente monetario di una invalidità permanente al 20%, correlata ai postumi imputabili al comportamento dei sanitari.
Il proponeva appello chiedendo una più congrua determinazione della misura del risarcimento;
CP_1
l'azienda ospedaliera proponeva appello incidentale contestando l'esistenza di una responsabilità della struttura ospedaliera.
La Corte d'Appello accoglieva l'appello del , rigettava l'appello incidentale dell'azienda CP_1 ospedaliera e condannava la medesima al pagamento dell'importo richiesto, ovvero di euro 214.842,00.
L'azienda (cui era afferita la disciolta Parte_1 [...]
) proponeva ricorso in cassazione affidato a due motivi. Parte_1
pagina 3 di 10 Con il primo motivo la struttura sanitaria denunciava l'omessa pronuncia e la violazione dell'articolo
112 c.p.c., deducendo che la Corte d'appello avrebbe omesso di pronunciarsi sul secondo motivo di appello incidentale svolto dall'azienda, con il quale la sentenza di primo grado veniva censurata in riferimento al punto in cui il tribunale aveva affermato che sarebbe stato possibile e anzi doveroso sospendere la somministrazione del farmaco antiaggregante che aveva determinato il peggioramento della emorragia cerebrale in atto sul paziente.
Con il secondo motivo l'azienda ospedaliera denunciava la violazione e falsa applicazione degli articoli
1223,1225 1226 e 2056 c.c. in relazione alla quantificazione del danno differenziale, perché effettuata in contraddizione con i criteri di liquidazione indicati dal giudice di legittimità.
Con ordinanza n. 21261/2024 la Suprema Corte respingeva il primo motivo di ricorso, accoglieva il secondo e rinviava la causa dinanzi alla Corte d'Appello di Milano in diversa composizione anche per le spese di lite.
In particolare, il giudice di legittimità evidenziava quanto segue.
“La sentenza impugnata applica correttamente i criteri per la liquidazione del danno differenziale indicati da Cass. n. 6341 del 2014, che richiama, secondo i quali in tema di responsabilità medica, allorché un paziente, già affetto da una situazione di compromissione dell'integrità fisica, sia sottoposto ad un intervento che, per la sua cattiva esecuzione, determini un esito di compromissione ulteriore rispetto alla percentuale che sarebbe comunque residuata anche in caso di ottimale esecuzione dell'intervento stesso, ai fini della liquidazione del danno con il sistema tabellare, deve assumersi come percentuale di invalidità quella effettivamente risultante, alla quale va sottratto quanto monetariamente indicato in tabella per la percentuale di invalidità comunque ineliminabile, e perciò non riconducibile alla responsabilità del sanitario.
La corte d'appello calcola, cioè, il totale del danno riportato (conseguente ad una invalidità permanente complessiva, all'esito dell'infarto, della caduta, e dell'intervento dei sanitari, al 50%) e sottrae da esso la percentuale di danno non iatrogeno, comunque ineliminabile perché derivante esclusivamente dai postumi permanenti della infermità che ha colpito il paziente (invalidità permanente al 30%). Quello che rimane è il danno differenziale: nel caso di specie, l'equivalente di una invalidità permanente al 20%, calcolata però come detto.
pagina 4 di 10 La sentenza impugnata non tiene in conto però, nell'effettuare il calcolo del danno differenziale, la differenza tra postumi coesistenti e concorrenti, e la sua rilevanza ai fini dell'esatta determinazione del danno risarcibile, differenza evidenziata da Cass. n. 28986 del 2019 e poi ripresa da Cass. n. 514 del
2020 e, tra le altre, da Cass. n. 26851 del 2023. Non spiega, cioè, perché i postumi della patologia cardiaca ischemica di natura non iatrogena dovrebbero ritenersi “concorrenti” con le conseguenze neurologiche della emorragia cerebrale oggetto della liquidazione risarcitoria, di talché le conseguenze dell'illecito sarebbero rese più gravi dall'incidere su un soggetto con quella specifica patologia pregressa, e non semplicemente coesistenti con essa.
Riteneva quindi che “Ai fini di una corretta liquidazione del danno risarcibile … occorre accertare se la condizione preesistente (o anche contemporaneamente determinatasi, ma per causa indipendente) del soggetto leso abbia o meno una incidenza causale sulla sua condizione finale, se cioè essa possa ritenersi concorrente, e non meramente coesistente”.
Sarebbe stato pertanto necessario procedere a verificare, ai fini di una corretta liquidazione del danno, con accertamento in concreto ed ex post, se le lesioni cardiache derivanti dall'infarto concorressero o meno ad aggravare la situazione del nelle sue conseguenze permanenti CP_1 derivanti dall'ischemia cerebrale, in quanto, se si fosse trattato di lesioni semplicemente concorrenti, prive di incidenza causale sulla condizione finale del controricorrente, l'appello avrebbe dovuto essere rigettato”. ….
Poiché si tratta di accertare un nesso di causalità giuridica, quel che rileva è il giudizio controfattuale,
e dunque lo stabilire col metodo c.d. della "prognosi postuma" quali sarebbero state le conseguenze dell'illecito, in assenza della patologia preesistente. Se tali conseguenze possono teoricamente ritenersi pari sia per la vittima reale, sia per una ipotetica vittima perfettamente sana prima dell'infortunio, dovrà concludersi che non vi è alcun nesso di causa tra preesistenze e postumi, i quali andranno perciò valutati e quantificati come se a patirli fosse stata una persona sana”.
In conclusione, accoglieva il secondo motivo di ricorso, ribadendo che:
“1) la liquidazione del danno biologico cd. differenziale deve modellarsi sui criteri propri della causalità giuridica, e cioè con riferimento alla percentuale complessiva del danno (nella specie, il
50%), interamente ascritta all'agente sul piano della causalità materiale, da cui sottrarre quella non imputabile all'errore medico, del 30%, il cui risultato (20%) postula una liquidazione “per sottrazione”, tra il primo e il secondo valore numerico (50%-30%). Il relativo importo (stante la
pagina 5 di 10 progressione geometrica e non aritmetica del punto tabellare d'invalidità) risulta inevitabilmente superiore a quello relativo allo stesso valore percentuale (20%) se calcolato da 0 a 20;
2) tuttavia, in caso di coesistenza – come nella specie - di una menomazione non imputabile ad errore medico e di altra menomazione ad esso riconducibile, vi è spazio per il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno differenziale, calcolato come sopra, soltanto nel caso in cui, con giudizio controfattuale ex post, si accerti che le due tipologie di postumi (quella indipendente dall'errore medico, nel nostro caso, i postumi dell'infarto, e quella provocata dall'errore medico, nel nostro caso,
i postumi dell'ischemia cerebrale), siano in rapporto di concorrenza e non di semplice coesistenza, ovvero che la presenza della prima tipologia di postumi incida negativamente, aggravando la situazione del soggetto leso, sui postumi derivanti dall'errore medico”.
L'Azienda socio sanitaria ha riassunto il giudizio chiedendo, sulla base di principi di diritto posti dalla
Suprema Corte, di “accertare l'importo liquidabile a titolo di ristoro del danno iatrogeno subito dal
OR in conformità a quanto statuito dalla Suprema Corte nella pronuncia rescindente e, conseguentemente, ridurre drasticamente le somme liquidate dal Giudice di secondo grado e limitare in conformità la condanna risarcitoria nei confronti dell'esponente ”. Pt_1
si è costituito in giudizio chiedendo di accertare la responsabilità della struttura CP_1 ospedaliera per i danni occorsi all'attore, da ritenersi come concorrenti, rispetto a quelli preesistenti e, per l'effetto, di confermare la condanna dell' al pagamento della somma di € Controparte_2
214.842,00 o del diverso importo ritenuto provato.
La causa è stata rimessa in decisione all'udienza collegiale del 13 maggio 2025, previa assegnazione alle parti dei termini previsti dal novellato art. 352 c.p.c. ed è stata decisa nella camera di consiglio del
21 maggio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di legittimità ha cassato la pronuncia della Corte d'appello di Milano per aver omesso di accertare se, nel caso in esame, i postumi della patologia cardiaca riportati da fossero CP_1 concorrenti o meramente coesistenti con il danno iatrogeno, rappresentato dall'emorragia cerebrale che aveva colpito l'attore a causa dell'errata somministrazione di antiaggregante piastrinico. Ha quindi pagina 6 di 10 affermato che vi è spazio per il riconoscimento del danno differenziale soltanto nel caso in cui i postumi dell'infarto e quelli provocati dall'errore medico siano in rapporto di concorrenza e non di semplice coesistenza.
Ha demandato al giudice del rinvio di accertare il nesso di causalità giuridica e quindi di stabilire, attraverso il metodo c.d. della "prognosi postuma" quali sarebbero state le conseguenze dell'illecito, in assenza della patologia preesistente: “Se tali conseguenze possono teoricamente ritenersi pari sia per la vittima reale, sia per una ipotetica vittima perfettamente sana prima dell'infortunio, dovrà concludersi che non vi è alcun nesso di causa tra preesistenze e postumi, i quali andranno perciò valutati e quantificati come se a patirli fosse stata una persona sana”.
Ciò posto, dovendo procedere al riesame della controversia alla luce dei principi di diritto posti dalla
Suprema Corte, si osserva quanto segue.
La CTU espletata nell'ambito dell'accertamento tecnico preventivo ha accertato – con valutazioni non oggetto di censura – che “Ad oggi, il quadro clinico complessivo determina una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica complessivamente valutabile nella misura del 50%. La quota parte di danno biologico permanente causalmente correlabile alle conseguenze dell'incongrua somministrazione del farmaco antiaggregante, in termini di danno differenziale, è valutabile orientativamente nella misura del 20% (da considerarsi nella fascia dal 30% al 50%). (così pag. 22
CTU).
Da ciò si desume che la patologia cardiaca non ha inciso negativamente, aggravando la situazione del soggetto leso, sui postumi derivanti dall'errore medico, in quanto i postumi conseguenti all'infarto e quelli di natura neurologica (di carattere iatrogeno) sono tra loro coesistenti e non concorrenti: infatti,
l'errore medico ha inciso negativamente sull'integrità psicofisica del soggetto leso nella misura del
20%, a prescindere dalla circostanza che l'attore fosse stato contestualmente colpito da una patologia cardiaca.
In definitiva, a prescindere dal generico richiamo, operato nella CTU medico legale, alla qualificazione del danno biologico riportato dall'attore in termini di “danno differenziale”, deve rilevarsi che la stessa consulenza tecnica d'ufficio ha quantificato il danno biologico subito dall'attore “causalmente
pagina 7 di 10 correlabile alle conseguenze dell'incongrua somministrazione del farmaco antiaggregante” nella sola misura del 20%.
Pertanto, il danno biologico subito da deve essere liquidato nella suddetta misura del Parte_2
20%, corrispondente all'invalidità accertata dal CTU per i postumi neurologici imputabili all'errore medico, anziché secondo il criterio del danno differenziale.
Di conseguenza, in applicazione delle tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale, in uso presso il Tribunale di Milano, aggiornate al giugno del 2024, tenuto conto che il paziente al momento dell'evento lesivo aveva 59 anni (il è nato il [...] e il fatto lesivo risale al mese di CP_1 agosto 2008), il danno non patrimoniale per l'invalidità permanente del 20%, inclusa la componente della sofferenza soggettiva interiore, viene ad essere liquidato in € 73.574,00, anziché nella maggior somma di € 202.347,00 liquidato dal Giudice d'appello.
Al danneggiato deve essere altresì riconosciuto il risarcimento del danno derivante dall'inabilità temporanea, in quanto la stessa è stata riconosciuta dal CTU dott. (v. pag. 22), quale Per_1 conseguenza dell'intervento neurochirurgico, resosi necessario per l'evacuazione dell'ematoma cerebrale e del successivo trattamento riabilitativo, danno calcolata dal CTU in ITT 90 gg., ITP al 75%
30 gg., ITP al 50% 30 gg.
Pertanto, considerato che, secondo le richiamate tabelle del Tribunale di Milano, il valore aggiornato per la liquidazione pro die del danno non patrimoniale da inabilità temporanea totale è di euro 115,00, tale voce di danno viene ad essere liquidata nel complessivo importo di € 14.662,50.
In conclusione, il danno non patrimoniale conseguente all'errore medico viene ad essere liquidato nel complessivo importo di € 88.236,50, calcolato ai valori attuali.
La somma così liquidata in moneta attuale va maggiorata degli interessi compensativi, da calcolarsi al saggio legale, sulla somma capitale, previamente devalutata alla data del fatto (04.01.2009, data non contestata) e poi rivalutata anno per anno in base alla variazione indici Istat, dalla data del fatto alla data della presente sentenza. Dalla data odierna, giorno di liquidazione del danno, fino all'effettivo saldo, decorrono gli interessi legali sulla somma complessivamente liquidata.
Per quanto riguarda la liquidazione delle spese di lite si osserva quanto segue.
pagina 8 di 10 Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “in tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte” (così da ultimo Cass. ordinanza n. 9448/2023).
Pertanto nel caso in esame, in considerazione dell'esito finale della lite, l'
[...]
, complessivamente soccombente, è tenuta alla rifusione delle spese Parte_1 processuali dei vari gradi del giudizio, sostenute dalla controparte, da liquidarsi in ragione del minor importo attribuito alla parte vittoriosa.
Tali spese sono liquidate come da dispositivo, in applicazione del D.M. n. 147/2022, secondo i valori medi dello scaglione di riferimento.
Le spese di entrambe le consulenze tecniche d'ufficio, sia quelle dell'accertamento preventivo, che della CTU espletata nel giudizio di primo grado, gravano a carico dell' , soccombente. Parte_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. condanna l' al risarcimento dei danni Parte_1 subiti da , liquidati in € 88.236,50 all'attualità, oltre agli interessi compensativi, CP_1 da calcolarsi al saggio legale sulla somma capitale, previamente devalutata alla data del fatto
(04.01.2009) e poi annualmente rivalutata dalla data del fatto alla data della presente sentenza, oltre agli interessi legali sulla somma come sopra complessivamente liquidata dalla data odierna fino all'effettivo saldo;
2. condanna l' alla rifusione delle spese Pt_1 Parte_1 processuali di tutti i gradi del giudizio, così liquidate: per il procedimento di istruzione preventiva, euro 3.207,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario 15% spese generali, al rimborso contributo unificato, IVA e CPA come per legge;
pagina 9 di 10 per il giudizio di primo grado, euro 14.103,00 per compensi, oltre al rimborso contributo unificato, al rimborso forfettario 15% spese generali, IVA e CPA come per legge;
per il giudizio d'appello, euro 9.991,00 per compensi, oltre al rimborso contributo unificato, al rimborso forfettario 15% spese generali, IVA e CPA come per legge;
per il giudizio di legittimità, euro 7.655,00 per compensi, oltre al rimborso 15% spese generali,
IVA e CPA come per legge;
per il presente giudizio di rinvio euro 9.991,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario 15% spese generali, IVA e CPA come per legge;
pone le spese di entrambe le CTU definitivamente a carico dell'
[...]
. Parte_1
Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 21 maggio 2025
Il Presidente est.
Cesira D'Anella
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Cesira D'Anella Presidente rel.
Dott. Maria Elena Catalano Consigliere
Dott. Nicoletta Sommazzi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 3413/2024 promossa ex art. 392 c.p.c.
DA
(C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. David Morganti ed elettivamente domiciliata presso il P.IVA_1 suo studio in Roma, Via Giovanni Paisiello, n. 4, giusta procura speciale alle liti in atti
Attrice
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e dall'Avv. Carmine Panzitta ed CP_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Rho (MI), Via Renato Serra 7, giusta procura speciale alle liti in atti convenuta
pagina 1 di 10 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in applicazione di quanto statuito dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 21261/2024 emessa inter partes il 20 maggio 2024 e pubblicata il 30 luglio 2024 e in riforma della sentenza n. 552/2019 emessa inter partes il 3 aprile 2019 e depositata il 4 aprile 2019 del Tribunale di Busto Arsizio e della sentenza n. 2765/2020 emessa inter partes il 21 ottobre 2020 e depositata il 30 ottobre 2020 della Corte
d'Appello di Milano: accertare l'importo liquidabile a titolo di ristoro del danno iatrogeno subito dal in conformità a quanto statuito dalla Suprema Corte nella pronuncia rescindente e, CP_1 conseguentemente, ridurre drasticamente le somme liquidate dal Giudice di secondo grado e limitare in conformità la condanna risarcitoria nei confronti dell'esponente Con riserva di proporre le Pt_1 conseguenti domande restitutorie dei maggiori importi versati al all'esito dei primi due gradi di CP_1 merito in un separato giudizio. Con vittoria di spese e compensi di tutti i gradi di giudizio.”.
Per CP_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, così giudicare, anche alla luce dell'ordinanza
21261/24 della Corte di Cassazione del 30.07.24, previa ove ritenuta opportuna, istruzione della causa in adempimento dei poteri d'ufficio, con richiesta di un supplemento di perizia alla stessa dott.ssa o al dott. , ovvero loro chiamata a chiarimenti, al fine di precisare quale sarebbero Per_1 Per_2 state le conseguenze della patologia iatrogena, in assenza della prima patologia, e disattesa qualsiasi domanda dell' ivi comprese quelle mai esperite in sede del giudizio RG Controparte_2
3889/19, già pendente avanti a questa Ecc.ma Corte d'Appello: • Accertare e dichiarare la responsabilità dell' per i danni occorsi all'attore, da ritenersi Controparte_3 come concorrenti, rispetto a quelli preesistenti e, per l'effetto, • Confermare la condanna dell'
[...]
al pagamento della somma di € 214.842,00 a favore del Sig. o di Controparte_2 CP_1 quell'altra che dovesse essere ritenuta come provata o comunque ritenuta di giustizia ed equa da questa
Corte, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto (04.01.09) al momento dell'effettivo pagamento;
• Col favore delle spese e competenze di tutti i gradi di giudizio.
pagina 2 di 10
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
agiva in giudizio nei confronti dell' di CP_1 Controparte_4
Gallarate chiedendo la condanna della convenuta al risarcimento dei danni derivati dal trattamento di un trauma cranico, riportato in occasione di una caduta determinata da un infarto miocardico acuto.
In particolare, l'attore deduceva di aver riportato, oltre ai postumi permanenti derivanti dall'infarto, un danno biologico differenziale dovuto alla errata somministrazione di antiaggregante piastrinico, non avendo il personale medico provveduto alla previa verifica, mediante TAC, della presenza di un trauma cranico in corso. Sosteneva che, mentre la terapia anticoagulante era appropriata per contrastare gli esiti dell'infarto, prima di procedere anche alla somministrazione di terapia antiaggregante l'ospedale, atteso che il paziente presentava anche una escoriazione sulla testa conseguente alla caduta, avrebbe dovuto verificare che lo stesso non presentasse un trauma cranico, essendo la terapia antiaggregante in questo caso controindicata.
Il Tribunale di Busto Arsizio accoglieva la domanda di risarcimento danni e condannava l'
[...]
al pagamento della somma di euro 69.397,20. Controparte_5
In particolare, in relazione al quantum, il tribunale applicava le tabelle del Tribunale di Milano determinando il grado complessivo di invalidità permanente del paziente, pari al 50%, accertando la percentuale di invalidità conseguente all'errato intervento medico (pari al 20%), e liquidando in favore della vittima il corrispondente monetario di una invalidità permanente al 20%, correlata ai postumi imputabili al comportamento dei sanitari.
Il proponeva appello chiedendo una più congrua determinazione della misura del risarcimento;
CP_1
l'azienda ospedaliera proponeva appello incidentale contestando l'esistenza di una responsabilità della struttura ospedaliera.
La Corte d'Appello accoglieva l'appello del , rigettava l'appello incidentale dell'azienda CP_1 ospedaliera e condannava la medesima al pagamento dell'importo richiesto, ovvero di euro 214.842,00.
L'azienda (cui era afferita la disciolta Parte_1 [...]
) proponeva ricorso in cassazione affidato a due motivi. Parte_1
pagina 3 di 10 Con il primo motivo la struttura sanitaria denunciava l'omessa pronuncia e la violazione dell'articolo
112 c.p.c., deducendo che la Corte d'appello avrebbe omesso di pronunciarsi sul secondo motivo di appello incidentale svolto dall'azienda, con il quale la sentenza di primo grado veniva censurata in riferimento al punto in cui il tribunale aveva affermato che sarebbe stato possibile e anzi doveroso sospendere la somministrazione del farmaco antiaggregante che aveva determinato il peggioramento della emorragia cerebrale in atto sul paziente.
Con il secondo motivo l'azienda ospedaliera denunciava la violazione e falsa applicazione degli articoli
1223,1225 1226 e 2056 c.c. in relazione alla quantificazione del danno differenziale, perché effettuata in contraddizione con i criteri di liquidazione indicati dal giudice di legittimità.
Con ordinanza n. 21261/2024 la Suprema Corte respingeva il primo motivo di ricorso, accoglieva il secondo e rinviava la causa dinanzi alla Corte d'Appello di Milano in diversa composizione anche per le spese di lite.
In particolare, il giudice di legittimità evidenziava quanto segue.
“La sentenza impugnata applica correttamente i criteri per la liquidazione del danno differenziale indicati da Cass. n. 6341 del 2014, che richiama, secondo i quali in tema di responsabilità medica, allorché un paziente, già affetto da una situazione di compromissione dell'integrità fisica, sia sottoposto ad un intervento che, per la sua cattiva esecuzione, determini un esito di compromissione ulteriore rispetto alla percentuale che sarebbe comunque residuata anche in caso di ottimale esecuzione dell'intervento stesso, ai fini della liquidazione del danno con il sistema tabellare, deve assumersi come percentuale di invalidità quella effettivamente risultante, alla quale va sottratto quanto monetariamente indicato in tabella per la percentuale di invalidità comunque ineliminabile, e perciò non riconducibile alla responsabilità del sanitario.
La corte d'appello calcola, cioè, il totale del danno riportato (conseguente ad una invalidità permanente complessiva, all'esito dell'infarto, della caduta, e dell'intervento dei sanitari, al 50%) e sottrae da esso la percentuale di danno non iatrogeno, comunque ineliminabile perché derivante esclusivamente dai postumi permanenti della infermità che ha colpito il paziente (invalidità permanente al 30%). Quello che rimane è il danno differenziale: nel caso di specie, l'equivalente di una invalidità permanente al 20%, calcolata però come detto.
pagina 4 di 10 La sentenza impugnata non tiene in conto però, nell'effettuare il calcolo del danno differenziale, la differenza tra postumi coesistenti e concorrenti, e la sua rilevanza ai fini dell'esatta determinazione del danno risarcibile, differenza evidenziata da Cass. n. 28986 del 2019 e poi ripresa da Cass. n. 514 del
2020 e, tra le altre, da Cass. n. 26851 del 2023. Non spiega, cioè, perché i postumi della patologia cardiaca ischemica di natura non iatrogena dovrebbero ritenersi “concorrenti” con le conseguenze neurologiche della emorragia cerebrale oggetto della liquidazione risarcitoria, di talché le conseguenze dell'illecito sarebbero rese più gravi dall'incidere su un soggetto con quella specifica patologia pregressa, e non semplicemente coesistenti con essa.
Riteneva quindi che “Ai fini di una corretta liquidazione del danno risarcibile … occorre accertare se la condizione preesistente (o anche contemporaneamente determinatasi, ma per causa indipendente) del soggetto leso abbia o meno una incidenza causale sulla sua condizione finale, se cioè essa possa ritenersi concorrente, e non meramente coesistente”.
Sarebbe stato pertanto necessario procedere a verificare, ai fini di una corretta liquidazione del danno, con accertamento in concreto ed ex post, se le lesioni cardiache derivanti dall'infarto concorressero o meno ad aggravare la situazione del nelle sue conseguenze permanenti CP_1 derivanti dall'ischemia cerebrale, in quanto, se si fosse trattato di lesioni semplicemente concorrenti, prive di incidenza causale sulla condizione finale del controricorrente, l'appello avrebbe dovuto essere rigettato”. ….
Poiché si tratta di accertare un nesso di causalità giuridica, quel che rileva è il giudizio controfattuale,
e dunque lo stabilire col metodo c.d. della "prognosi postuma" quali sarebbero state le conseguenze dell'illecito, in assenza della patologia preesistente. Se tali conseguenze possono teoricamente ritenersi pari sia per la vittima reale, sia per una ipotetica vittima perfettamente sana prima dell'infortunio, dovrà concludersi che non vi è alcun nesso di causa tra preesistenze e postumi, i quali andranno perciò valutati e quantificati come se a patirli fosse stata una persona sana”.
In conclusione, accoglieva il secondo motivo di ricorso, ribadendo che:
“1) la liquidazione del danno biologico cd. differenziale deve modellarsi sui criteri propri della causalità giuridica, e cioè con riferimento alla percentuale complessiva del danno (nella specie, il
50%), interamente ascritta all'agente sul piano della causalità materiale, da cui sottrarre quella non imputabile all'errore medico, del 30%, il cui risultato (20%) postula una liquidazione “per sottrazione”, tra il primo e il secondo valore numerico (50%-30%). Il relativo importo (stante la
pagina 5 di 10 progressione geometrica e non aritmetica del punto tabellare d'invalidità) risulta inevitabilmente superiore a quello relativo allo stesso valore percentuale (20%) se calcolato da 0 a 20;
2) tuttavia, in caso di coesistenza – come nella specie - di una menomazione non imputabile ad errore medico e di altra menomazione ad esso riconducibile, vi è spazio per il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno differenziale, calcolato come sopra, soltanto nel caso in cui, con giudizio controfattuale ex post, si accerti che le due tipologie di postumi (quella indipendente dall'errore medico, nel nostro caso, i postumi dell'infarto, e quella provocata dall'errore medico, nel nostro caso,
i postumi dell'ischemia cerebrale), siano in rapporto di concorrenza e non di semplice coesistenza, ovvero che la presenza della prima tipologia di postumi incida negativamente, aggravando la situazione del soggetto leso, sui postumi derivanti dall'errore medico”.
L'Azienda socio sanitaria ha riassunto il giudizio chiedendo, sulla base di principi di diritto posti dalla
Suprema Corte, di “accertare l'importo liquidabile a titolo di ristoro del danno iatrogeno subito dal
OR in conformità a quanto statuito dalla Suprema Corte nella pronuncia rescindente e, conseguentemente, ridurre drasticamente le somme liquidate dal Giudice di secondo grado e limitare in conformità la condanna risarcitoria nei confronti dell'esponente ”. Pt_1
si è costituito in giudizio chiedendo di accertare la responsabilità della struttura CP_1 ospedaliera per i danni occorsi all'attore, da ritenersi come concorrenti, rispetto a quelli preesistenti e, per l'effetto, di confermare la condanna dell' al pagamento della somma di € Controparte_2
214.842,00 o del diverso importo ritenuto provato.
La causa è stata rimessa in decisione all'udienza collegiale del 13 maggio 2025, previa assegnazione alle parti dei termini previsti dal novellato art. 352 c.p.c. ed è stata decisa nella camera di consiglio del
21 maggio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di legittimità ha cassato la pronuncia della Corte d'appello di Milano per aver omesso di accertare se, nel caso in esame, i postumi della patologia cardiaca riportati da fossero CP_1 concorrenti o meramente coesistenti con il danno iatrogeno, rappresentato dall'emorragia cerebrale che aveva colpito l'attore a causa dell'errata somministrazione di antiaggregante piastrinico. Ha quindi pagina 6 di 10 affermato che vi è spazio per il riconoscimento del danno differenziale soltanto nel caso in cui i postumi dell'infarto e quelli provocati dall'errore medico siano in rapporto di concorrenza e non di semplice coesistenza.
Ha demandato al giudice del rinvio di accertare il nesso di causalità giuridica e quindi di stabilire, attraverso il metodo c.d. della "prognosi postuma" quali sarebbero state le conseguenze dell'illecito, in assenza della patologia preesistente: “Se tali conseguenze possono teoricamente ritenersi pari sia per la vittima reale, sia per una ipotetica vittima perfettamente sana prima dell'infortunio, dovrà concludersi che non vi è alcun nesso di causa tra preesistenze e postumi, i quali andranno perciò valutati e quantificati come se a patirli fosse stata una persona sana”.
Ciò posto, dovendo procedere al riesame della controversia alla luce dei principi di diritto posti dalla
Suprema Corte, si osserva quanto segue.
La CTU espletata nell'ambito dell'accertamento tecnico preventivo ha accertato – con valutazioni non oggetto di censura – che “Ad oggi, il quadro clinico complessivo determina una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica complessivamente valutabile nella misura del 50%. La quota parte di danno biologico permanente causalmente correlabile alle conseguenze dell'incongrua somministrazione del farmaco antiaggregante, in termini di danno differenziale, è valutabile orientativamente nella misura del 20% (da considerarsi nella fascia dal 30% al 50%). (così pag. 22
CTU).
Da ciò si desume che la patologia cardiaca non ha inciso negativamente, aggravando la situazione del soggetto leso, sui postumi derivanti dall'errore medico, in quanto i postumi conseguenti all'infarto e quelli di natura neurologica (di carattere iatrogeno) sono tra loro coesistenti e non concorrenti: infatti,
l'errore medico ha inciso negativamente sull'integrità psicofisica del soggetto leso nella misura del
20%, a prescindere dalla circostanza che l'attore fosse stato contestualmente colpito da una patologia cardiaca.
In definitiva, a prescindere dal generico richiamo, operato nella CTU medico legale, alla qualificazione del danno biologico riportato dall'attore in termini di “danno differenziale”, deve rilevarsi che la stessa consulenza tecnica d'ufficio ha quantificato il danno biologico subito dall'attore “causalmente
pagina 7 di 10 correlabile alle conseguenze dell'incongrua somministrazione del farmaco antiaggregante” nella sola misura del 20%.
Pertanto, il danno biologico subito da deve essere liquidato nella suddetta misura del Parte_2
20%, corrispondente all'invalidità accertata dal CTU per i postumi neurologici imputabili all'errore medico, anziché secondo il criterio del danno differenziale.
Di conseguenza, in applicazione delle tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale, in uso presso il Tribunale di Milano, aggiornate al giugno del 2024, tenuto conto che il paziente al momento dell'evento lesivo aveva 59 anni (il è nato il [...] e il fatto lesivo risale al mese di CP_1 agosto 2008), il danno non patrimoniale per l'invalidità permanente del 20%, inclusa la componente della sofferenza soggettiva interiore, viene ad essere liquidato in € 73.574,00, anziché nella maggior somma di € 202.347,00 liquidato dal Giudice d'appello.
Al danneggiato deve essere altresì riconosciuto il risarcimento del danno derivante dall'inabilità temporanea, in quanto la stessa è stata riconosciuta dal CTU dott. (v. pag. 22), quale Per_1 conseguenza dell'intervento neurochirurgico, resosi necessario per l'evacuazione dell'ematoma cerebrale e del successivo trattamento riabilitativo, danno calcolata dal CTU in ITT 90 gg., ITP al 75%
30 gg., ITP al 50% 30 gg.
Pertanto, considerato che, secondo le richiamate tabelle del Tribunale di Milano, il valore aggiornato per la liquidazione pro die del danno non patrimoniale da inabilità temporanea totale è di euro 115,00, tale voce di danno viene ad essere liquidata nel complessivo importo di € 14.662,50.
In conclusione, il danno non patrimoniale conseguente all'errore medico viene ad essere liquidato nel complessivo importo di € 88.236,50, calcolato ai valori attuali.
La somma così liquidata in moneta attuale va maggiorata degli interessi compensativi, da calcolarsi al saggio legale, sulla somma capitale, previamente devalutata alla data del fatto (04.01.2009, data non contestata) e poi rivalutata anno per anno in base alla variazione indici Istat, dalla data del fatto alla data della presente sentenza. Dalla data odierna, giorno di liquidazione del danno, fino all'effettivo saldo, decorrono gli interessi legali sulla somma complessivamente liquidata.
Per quanto riguarda la liquidazione delle spese di lite si osserva quanto segue.
pagina 8 di 10 Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “in tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte” (così da ultimo Cass. ordinanza n. 9448/2023).
Pertanto nel caso in esame, in considerazione dell'esito finale della lite, l'
[...]
, complessivamente soccombente, è tenuta alla rifusione delle spese Parte_1 processuali dei vari gradi del giudizio, sostenute dalla controparte, da liquidarsi in ragione del minor importo attribuito alla parte vittoriosa.
Tali spese sono liquidate come da dispositivo, in applicazione del D.M. n. 147/2022, secondo i valori medi dello scaglione di riferimento.
Le spese di entrambe le consulenze tecniche d'ufficio, sia quelle dell'accertamento preventivo, che della CTU espletata nel giudizio di primo grado, gravano a carico dell' , soccombente. Parte_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. condanna l' al risarcimento dei danni Parte_1 subiti da , liquidati in € 88.236,50 all'attualità, oltre agli interessi compensativi, CP_1 da calcolarsi al saggio legale sulla somma capitale, previamente devalutata alla data del fatto
(04.01.2009) e poi annualmente rivalutata dalla data del fatto alla data della presente sentenza, oltre agli interessi legali sulla somma come sopra complessivamente liquidata dalla data odierna fino all'effettivo saldo;
2. condanna l' alla rifusione delle spese Pt_1 Parte_1 processuali di tutti i gradi del giudizio, così liquidate: per il procedimento di istruzione preventiva, euro 3.207,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario 15% spese generali, al rimborso contributo unificato, IVA e CPA come per legge;
pagina 9 di 10 per il giudizio di primo grado, euro 14.103,00 per compensi, oltre al rimborso contributo unificato, al rimborso forfettario 15% spese generali, IVA e CPA come per legge;
per il giudizio d'appello, euro 9.991,00 per compensi, oltre al rimborso contributo unificato, al rimborso forfettario 15% spese generali, IVA e CPA come per legge;
per il giudizio di legittimità, euro 7.655,00 per compensi, oltre al rimborso 15% spese generali,
IVA e CPA come per legge;
per il presente giudizio di rinvio euro 9.991,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario 15% spese generali, IVA e CPA come per legge;
pone le spese di entrambe le CTU definitivamente a carico dell'
[...]
. Parte_1
Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 21 maggio 2025
Il Presidente est.
Cesira D'Anella
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