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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 07/03/2025, n. 454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 454 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. n. 3109/2023
TRIBUNALE DI POTENZA
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza – Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Generoso Valitutti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I° grado iscritta al ruolo il 19/08/2023 al n. 3109/2023
R.G., avente ad oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 441/2023, reso dal Tribunale di Potenza in data 07/06/2023
TRA
(cod. fisc. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(cod. fisc. ), entrambi Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall'avv. Rocco Di Bono, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Genzano di Lucania alla via Cirillo n. 31;
OPPONENTI
E
(C.F. ) quale Controparte_1 P.IVA_1
procuratrice di C.F. , in persona del CP_2 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Fabio Preziosi e Federica Sandulli, presso i cui indirizzi pec elettivamente domicilia;
OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 07/03/2025, sostituita mediante il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano come da relativi atti, qui da intendersi richiamati.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Proc. n. 3109/2023
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, e Parte_1 [...]
proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n. 441/2023, Parte_2
reso dal Tribunale di Potenza in data 07/06/2023, con il quale, su ricorso della società quale procuratrice di Controparte_1 CP_2
,, veniva loro ingiunto il pagamento di € 54.588,99, oltre interessi e
[...]
spese della procedura, a titolo di debitoria residua derivante dal saldo passivo del rapporto di conto corrente n. 03963/0027/00001038 (e dalle annesse aperture di credito e facilitazioni finanziarie) stipulato dalla società in data 18 marzo 1998 con il Banco di Napoli S.p.A., con CP_3
riferimento al quale gli opponenti si erano costituiti fideiussori sino al limite di € 185.000,00.
1.1. A fondamento dell'opposizione venivano eccepite, in sintesi 1)
l'omesso controllo del giudice del monitorio circa l'eventuale vessatorietà di clausole contrattuali;
2) la vessatorietà – per contrasto con la disciplina consumeristica – della clausola di previsione del massimale di garanzia, in quanto sproporzionato rispetto all'importo del credito;
3) la nullità della fideiussione per violazione della disciplina antitrust.
1.2. In ragione di tanto, gli opponenti – previa richiesta di CTU contabile – concludevano per la revoca del decreto ingiuntivo, con vittoria delle spese di lite.
2. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 30/10/2023, si costituiva in giudizio la società opposta, contestando nel merito le avverse deduzioni e, per l'effetto, chiedendo, previa concessione della provvisoria esecuzione, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto opposto.
3. Accolta la richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà, la causa veniva rinviata per la rimessione in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c., e all'udienza del 07/03/2025 veniva introitata a sentenza.
4. Tanto premesso, deve riscontrarsi l'infondatezza della presente opposizione che, in ragione di quanto si chiarirà infra, va rigettata.
5. Anzitutto, sulla doglianza relativa all'omesso vaglio officioso, in sede monitoria, della presenza di clausole abusive (in relazione alla disciplina consumeristica), va ribadito quanto già chiarito in sede di delibazione
2 Proc. n. 3109/2023
dell'istanza ex art. 648 c.p.c. (provvedimento del 24/04/2024), ossia l'assoluta inidoneità di tale circostanza ad infirmare la validità del decreto ingiuntivo, posto che la verifica officiosa circa l'eventuale presenza di clausole abusive, prescritta dalle Sezioni Unite con sentenza n. 9479/2023,
è funzionale ad impedire il formarsi di un giudicato ai danni di un consumatore, con la conseguenza che, “nel caso in cui il decreto ingiuntivo venga opposto, nessun rilievo può avere l'omissione dell'anzidetto vaglio di abusività in sede monitoria, posto che il consumatore, con l'opposizione, consegue un accertamento nel merito sulla legittimità o meno delle clausole negoziali”.
6. A tanto aggiungasi che, in ragione di quanto documentato dalla parte opposta (all. 6 fascicolo di parte), gli opponenti non possono utilmente spendere la qualità di consumatori con riferimento al rapporto di garanzia per cui è causa, in quanto non solo rilasciavano la fideiussione nel mentre erano gli unici soci della ma provvedevano, nel corso degli CP_3
anni e in base alle esigenze imprenditoriali, ad aumentare o ridurre l'importo garantito (in data 08.10.2010, 24.10.2012 e 23.10.2013), dimostrando uno stretto rapporto e forte interesse per le vicende societarie.
6.1. Come noto, la nozione di consumatore “deve essere interpretata facendo riferimento alla posizione di tale persona in un contratto determinato, in relazione alla natura e alla finalità di quest'ultimo, e non alla situazione soggettiva di tale persona. Sono, quindi, i contratti conclusi al di fuori e indipendentemente da qualsiasi attività o finalità di natura professionale, con l'unico scopo di soddisfare le proprie necessità di consumo privato da parte di un individuo, e dunque per un uso non professionale del bene o del servizio di cui trattasi, quelli che rientrano nel particolare regime previsto dai citati regolamenti in materia di protezione del consumatore in quanto parte ritenuta debole, protezione che non è invece giustificata in caso di contratto avente come finalità un'attività professionale (CGUE, sentenza del 9 marzo 2023, État belge e Promo 54,
C-239/22; sentenza del 20 ottobre 2022, ROI Land Investments, C 604/20, punti 54 e 55; sentenza del 14 febbraio 2019, Milivojevic, C-630/17, punto
87 e giurisprudenza ivi citata;
sentenza del 3 ottobre 2019, , C- Per_1
208/18, punto 44 e giurisprudenza ivi citata;
sentenza del 14 febbraio
3 Proc. n. 3109/2023
2019, Milivojevic, C-630/17, punti 88 e 89, e giurisprudenza ivi citata)”; anche a livello nazionale si è ribadito che “Nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale
(CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-74/15, , e 14 settembre Per_2
2016, in causa C-534/15, , dovendo pertanto Per_3
ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (cd. atti strumentali in senso proprio).” (così Cass. Sez. U, Ordinanza n. 5868 del
27/02/2023).
A tal fine, è imprescindibile valorizzare, oltre che l'entità dell'eventuale partecipazione sociale da parte del garante, anche la qualità di amministratore della società garantita e gli ulteriori elementi di collegamento fattuale (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1666 del 24/01/2020).
6.2. Nel caso di specie, come anticipato, gli opponenti non solo erano inseriti nella compagine sociale della società garantita (della quale anzi costituivano gli unici soci, e il sig. addirittura l'amministratore Parte_1
unico), ma provvedevano altresì, nel corso degli anni, a modificare gli importi della copertura fideiussoria, con ciò valorizzando un concreto interesse per l'andamento della società.
7. All'evidenza, l'assenza della qualità di consumatori preclude agli opponenti ogni doglianza circa la pretesa vessatorietà dei rapporti fideiussori.
8. Quanto alla eccepita nullità del contratto di fideiussione sotto il profilo della violazione dell'art. 2 della Legge n. 287/1990, sull'assunto che esso contiene clausole richiamanti lo schema ABI dichiarato illegittimo, appunto, perché in contrasto con la normativa Antitrust e in particolare il divieto di intese anticoncorrenziali previsto dall'art. 2, comma 2, lett. a), della L. n 287/1990, deve preliminarmente osservarsi come la rilevazione della nullità ― sia pure d'ufficio ― presuppone che la parte abbia
4 Proc. n. 3109/2023
tempestivamente allegato, nel corso del giudizio di merito, le circostanze fattuali tali da consentire la rilevazione medesima (v. da ultimo Cass. n.
16102/2024), poiché anche il rilievo d'ufficio della nullità per violazione di norme imperative ha come condizione che i relativi presupposti di fatto, sebbene non dedotti sotto forma di eccezione della parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie (v. ex aliis Cass. n. 4867/2024, Cass. n. 34053/2023), dal momento che il principio, affermato dalle Sezioni Unite a proposito della rilevabilità d'ufficio delle nullità contrattuali (sentenza 26242/2014, i cui principi sono stati peraltro successivamente ribaditi, tra le altre, da Cass. n.
19251/2018, Cass. n. 26495/ 2019, Cass. n. 20170/2022 e Cass. n.
28377/2022), deve essere applicato tenendo presenti le regole generali del processo civile, onde evitare che l'esercizio di un potere officioso consenta alle parti di aggirare i limiti processuali scanditi dal maturare delle preclusioni assertive ed istruttorie;
in breve, la rilevazione officiosa della nullità è circoscritta alla sola valutazione in iure dei fatti già allegati e provati (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 20713/ 2023 e
Cass. nn. 2607, 5038, 5478, 10712 e 19401 del 2024).
8.1. In ragione delle suesposte considerazioni, con specifico riguardo alla nullità di cui si discute - nullità della fideiussione “a valle” dell'intesa anticoncorrenziale -, è stato di recente chiarito (v. Cass. Sez. 1, Ordinanza
n. 30383 del 25/11/2024) come la relativa rilevazione, anche ufficiosa, richiede che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione, e cioè: i) l'esistenza del provvedimento della Banca
d'Italia; ii) la natura della fideiussione, giacché il provvedimento della
Banca d'Italia è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare, fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione Bancaria Italiana, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione,
e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce;
iii) l'epoca di stipulazione della fideiussione, che deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere
5 Proc. n. 3109/2023
riferito l'accertamento della Banca d'Italia, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova;
iv) il contenuto delle clausole contrattuali di cui si invoca la nullità e la loro esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte della Banca d'Italia nel provvedimento in precedenza richiamato, esatta corrispondenza da riguardare, beninteso, in termini di compresenza, giacché, nella prospettiva seguita dal provvedimento n. 55, è la compresenza delle clausole ad essere lesiva della concorrenza;
v) la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sul fideiussore, sempre che tale ricaduta possa ancora essere invocata, il che impone di rammentare, quanto alla rinuncia ai termini di cui all'articolo
1957 c.c., che l'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria ha natura di eccezione propria e non di mera difesa (a mero titolo di esempio Cass.
n. 8023/2024), di guisa che il rilievo officioso della nullità della clausola non interferisce con la eventualmente ormai consumata preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa.
8.2. Orbene, nella specie, è agevole rilevare come la parte eccipiente (che pure ha dedotto la sussistenza, nella fideiussione per cui è causa, di clausole corrispondenti con quelle oggetto di esame da parte dell'autorità di vigilanza) ha del tutto omesso l'allegazione del provvedimento della Banca
d'Italia, nulla ha dedotto circa la natura della fideiussione sottoscritta e il relativo periodo di stipula e nulla ha minimamente dedotto circa la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito.
8.3. Sicché, deve darsi continuità al consolidato orientamento per cui, in relazione alla contrarietà alla normativa antitrust di un contratto di fideiussione omnibus posto a valle di intese anticoncorrenziali, è precluso il rilievo officioso della nullità se la parte interessata non ha prodotto il provvedimento della Banca d'Italia ed il modello ABI cui lo stesso fa
6 Proc. n. 3109/2023
riferimento onde documentare la conformità a detto modello delle clausole contrattuali del contratto di fideiussione ritenuto nullo appunto in ragione di detta conformità (v. da ultimo Cass. 24380/2024 conforme a Cass. n.
20713/2023); ciò anche perché il provvedimento della Banca d'Italia – unitamente allo schema ABI cui il medesimo fa riferimento – è un atto regolamentare, in riferimento al quale non opera il principio IU OV RI (v. la già citata Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 30383 del 25/11/2024) e con riferimento al quale non è tampoco consentito il richiamo al “fatto notorio”, a tale categoria rimanendo estranei i provvedimenti sanzionatori dell'autorità di vigilanza, poiché connotati da discrezionalità valutativa e particolari cognizioni tecniche [infatti, si è osservato come “il ricorso alle nozioni di comune esperienza (fatto notorio), comportando una deroga al principio dispositivo ed al contraddittorio, in quanto introduce nel processo civile prove non fornite dalle parti e relative a fatti dalle stesse non vagliati né controllati, va inteso in senso rigoroso, e cioè come fatto acquisito alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabile ed incontestabile. Ne consegue che restano estranei
a tale nozione le acquisizioni specifiche di natura tecnica, gli elementi valutativi che implicano cognizioni particolari o richiedono il preventivo accertamento di particolari dati, nonché quelle nozioni che rientrano nella scienza privata del giudice, poiché questa, in quanto non universale, non rientra nella categoria del notorio, neppure quando derivi al giudice medesimo dalla pregressa trattazione d'analoghe controversie» (Cass. n.
6299/2014; conforme a Cass. n. 16959/2012 e confermata da Cass. n.
33154/2019)].
Non può che derivare, in ragione di tutto quanto sin qui osservato,
l'inammissibilità dell'eccezione di nullità così come articolata dagli opponenti.
9. Quanto, infine, alla dedotta sproporzione tra l'importo garantito in via fideiussoria e l'ammontare effettivo del credito, nel ribadire che gli opponenti, non risultando consumatori, non possono dolersi dell'eventuale contrasto con la disciplina consumeristica, è bastevole osservare come risulti ex actis la natura omnibus delle fideiussioni prestate, ossia riferite alle plurime linee di credito concesse nel tempo alla società garantita, onde
7 Proc. n. 3109/2023
la sproporzione sarebbe stata da ancorarsi, al più, al complessivo importo dei crediti conseguiti dalla società nel tempo: in tale ipotesi, però, considerate le somme percepite, la lamentata sproporzione è del tutto assente.
10. Ciò posto, attesa l'infondatezza di tutte le deduzioni articolate dagli opponenti e considerato, in via speculare, che non è stato oggetto di alcuna contestazione né l'esistenza del debito, né quella dei rapporti contrattuali di garanzia, e non è stato tampoco contestato l'inadempimento ovvero ancora l'importo del credito, la presente opposizione va rigettata, con la conseguente conferma del decreto quivi impugnato.
11. Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico degli opponenti nella misura liquidata in dispositivo facendo applicazione dei valori medi di cui al D.M. 55/2014, parametrati al disputatum (scaglione da € 52.001 a € 260.000), con esclusione della fase istruttoria, in quanto non svoltasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice Dott. Generoso Valitutti, definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta nell'ambito del procedimento avente n. 3109/2023 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
2) da atto dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto;
3) condanna gli opponenti al pagamento, in favore della parte opposta, delle spese di lite, che si liquidano in € 8.433,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Potenza, lì 07/03/2025
Il Giudice
Dott. Generoso Valitutti
8
TRIBUNALE DI POTENZA
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza – Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Generoso Valitutti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I° grado iscritta al ruolo il 19/08/2023 al n. 3109/2023
R.G., avente ad oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 441/2023, reso dal Tribunale di Potenza in data 07/06/2023
TRA
(cod. fisc. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(cod. fisc. ), entrambi Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall'avv. Rocco Di Bono, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Genzano di Lucania alla via Cirillo n. 31;
OPPONENTI
E
(C.F. ) quale Controparte_1 P.IVA_1
procuratrice di C.F. , in persona del CP_2 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Fabio Preziosi e Federica Sandulli, presso i cui indirizzi pec elettivamente domicilia;
OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 07/03/2025, sostituita mediante il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano come da relativi atti, qui da intendersi richiamati.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Proc. n. 3109/2023
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, e Parte_1 [...]
proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n. 441/2023, Parte_2
reso dal Tribunale di Potenza in data 07/06/2023, con il quale, su ricorso della società quale procuratrice di Controparte_1 CP_2
,, veniva loro ingiunto il pagamento di € 54.588,99, oltre interessi e
[...]
spese della procedura, a titolo di debitoria residua derivante dal saldo passivo del rapporto di conto corrente n. 03963/0027/00001038 (e dalle annesse aperture di credito e facilitazioni finanziarie) stipulato dalla società in data 18 marzo 1998 con il Banco di Napoli S.p.A., con CP_3
riferimento al quale gli opponenti si erano costituiti fideiussori sino al limite di € 185.000,00.
1.1. A fondamento dell'opposizione venivano eccepite, in sintesi 1)
l'omesso controllo del giudice del monitorio circa l'eventuale vessatorietà di clausole contrattuali;
2) la vessatorietà – per contrasto con la disciplina consumeristica – della clausola di previsione del massimale di garanzia, in quanto sproporzionato rispetto all'importo del credito;
3) la nullità della fideiussione per violazione della disciplina antitrust.
1.2. In ragione di tanto, gli opponenti – previa richiesta di CTU contabile – concludevano per la revoca del decreto ingiuntivo, con vittoria delle spese di lite.
2. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 30/10/2023, si costituiva in giudizio la società opposta, contestando nel merito le avverse deduzioni e, per l'effetto, chiedendo, previa concessione della provvisoria esecuzione, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto opposto.
3. Accolta la richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà, la causa veniva rinviata per la rimessione in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c., e all'udienza del 07/03/2025 veniva introitata a sentenza.
4. Tanto premesso, deve riscontrarsi l'infondatezza della presente opposizione che, in ragione di quanto si chiarirà infra, va rigettata.
5. Anzitutto, sulla doglianza relativa all'omesso vaglio officioso, in sede monitoria, della presenza di clausole abusive (in relazione alla disciplina consumeristica), va ribadito quanto già chiarito in sede di delibazione
2 Proc. n. 3109/2023
dell'istanza ex art. 648 c.p.c. (provvedimento del 24/04/2024), ossia l'assoluta inidoneità di tale circostanza ad infirmare la validità del decreto ingiuntivo, posto che la verifica officiosa circa l'eventuale presenza di clausole abusive, prescritta dalle Sezioni Unite con sentenza n. 9479/2023,
è funzionale ad impedire il formarsi di un giudicato ai danni di un consumatore, con la conseguenza che, “nel caso in cui il decreto ingiuntivo venga opposto, nessun rilievo può avere l'omissione dell'anzidetto vaglio di abusività in sede monitoria, posto che il consumatore, con l'opposizione, consegue un accertamento nel merito sulla legittimità o meno delle clausole negoziali”.
6. A tanto aggiungasi che, in ragione di quanto documentato dalla parte opposta (all. 6 fascicolo di parte), gli opponenti non possono utilmente spendere la qualità di consumatori con riferimento al rapporto di garanzia per cui è causa, in quanto non solo rilasciavano la fideiussione nel mentre erano gli unici soci della ma provvedevano, nel corso degli CP_3
anni e in base alle esigenze imprenditoriali, ad aumentare o ridurre l'importo garantito (in data 08.10.2010, 24.10.2012 e 23.10.2013), dimostrando uno stretto rapporto e forte interesse per le vicende societarie.
6.1. Come noto, la nozione di consumatore “deve essere interpretata facendo riferimento alla posizione di tale persona in un contratto determinato, in relazione alla natura e alla finalità di quest'ultimo, e non alla situazione soggettiva di tale persona. Sono, quindi, i contratti conclusi al di fuori e indipendentemente da qualsiasi attività o finalità di natura professionale, con l'unico scopo di soddisfare le proprie necessità di consumo privato da parte di un individuo, e dunque per un uso non professionale del bene o del servizio di cui trattasi, quelli che rientrano nel particolare regime previsto dai citati regolamenti in materia di protezione del consumatore in quanto parte ritenuta debole, protezione che non è invece giustificata in caso di contratto avente come finalità un'attività professionale (CGUE, sentenza del 9 marzo 2023, État belge e Promo 54,
C-239/22; sentenza del 20 ottobre 2022, ROI Land Investments, C 604/20, punti 54 e 55; sentenza del 14 febbraio 2019, Milivojevic, C-630/17, punto
87 e giurisprudenza ivi citata;
sentenza del 3 ottobre 2019, , C- Per_1
208/18, punto 44 e giurisprudenza ivi citata;
sentenza del 14 febbraio
3 Proc. n. 3109/2023
2019, Milivojevic, C-630/17, punti 88 e 89, e giurisprudenza ivi citata)”; anche a livello nazionale si è ribadito che “Nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale
(CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-74/15, , e 14 settembre Per_2
2016, in causa C-534/15, , dovendo pertanto Per_3
ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (cd. atti strumentali in senso proprio).” (così Cass. Sez. U, Ordinanza n. 5868 del
27/02/2023).
A tal fine, è imprescindibile valorizzare, oltre che l'entità dell'eventuale partecipazione sociale da parte del garante, anche la qualità di amministratore della società garantita e gli ulteriori elementi di collegamento fattuale (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1666 del 24/01/2020).
6.2. Nel caso di specie, come anticipato, gli opponenti non solo erano inseriti nella compagine sociale della società garantita (della quale anzi costituivano gli unici soci, e il sig. addirittura l'amministratore Parte_1
unico), ma provvedevano altresì, nel corso degli anni, a modificare gli importi della copertura fideiussoria, con ciò valorizzando un concreto interesse per l'andamento della società.
7. All'evidenza, l'assenza della qualità di consumatori preclude agli opponenti ogni doglianza circa la pretesa vessatorietà dei rapporti fideiussori.
8. Quanto alla eccepita nullità del contratto di fideiussione sotto il profilo della violazione dell'art. 2 della Legge n. 287/1990, sull'assunto che esso contiene clausole richiamanti lo schema ABI dichiarato illegittimo, appunto, perché in contrasto con la normativa Antitrust e in particolare il divieto di intese anticoncorrenziali previsto dall'art. 2, comma 2, lett. a), della L. n 287/1990, deve preliminarmente osservarsi come la rilevazione della nullità ― sia pure d'ufficio ― presuppone che la parte abbia
4 Proc. n. 3109/2023
tempestivamente allegato, nel corso del giudizio di merito, le circostanze fattuali tali da consentire la rilevazione medesima (v. da ultimo Cass. n.
16102/2024), poiché anche il rilievo d'ufficio della nullità per violazione di norme imperative ha come condizione che i relativi presupposti di fatto, sebbene non dedotti sotto forma di eccezione della parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie (v. ex aliis Cass. n. 4867/2024, Cass. n. 34053/2023), dal momento che il principio, affermato dalle Sezioni Unite a proposito della rilevabilità d'ufficio delle nullità contrattuali (sentenza 26242/2014, i cui principi sono stati peraltro successivamente ribaditi, tra le altre, da Cass. n.
19251/2018, Cass. n. 26495/ 2019, Cass. n. 20170/2022 e Cass. n.
28377/2022), deve essere applicato tenendo presenti le regole generali del processo civile, onde evitare che l'esercizio di un potere officioso consenta alle parti di aggirare i limiti processuali scanditi dal maturare delle preclusioni assertive ed istruttorie;
in breve, la rilevazione officiosa della nullità è circoscritta alla sola valutazione in iure dei fatti già allegati e provati (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 20713/ 2023 e
Cass. nn. 2607, 5038, 5478, 10712 e 19401 del 2024).
8.1. In ragione delle suesposte considerazioni, con specifico riguardo alla nullità di cui si discute - nullità della fideiussione “a valle” dell'intesa anticoncorrenziale -, è stato di recente chiarito (v. Cass. Sez. 1, Ordinanza
n. 30383 del 25/11/2024) come la relativa rilevazione, anche ufficiosa, richiede che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione, e cioè: i) l'esistenza del provvedimento della Banca
d'Italia; ii) la natura della fideiussione, giacché il provvedimento della
Banca d'Italia è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare, fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione Bancaria Italiana, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione,
e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce;
iii) l'epoca di stipulazione della fideiussione, che deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere
5 Proc. n. 3109/2023
riferito l'accertamento della Banca d'Italia, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova;
iv) il contenuto delle clausole contrattuali di cui si invoca la nullità e la loro esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte della Banca d'Italia nel provvedimento in precedenza richiamato, esatta corrispondenza da riguardare, beninteso, in termini di compresenza, giacché, nella prospettiva seguita dal provvedimento n. 55, è la compresenza delle clausole ad essere lesiva della concorrenza;
v) la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sul fideiussore, sempre che tale ricaduta possa ancora essere invocata, il che impone di rammentare, quanto alla rinuncia ai termini di cui all'articolo
1957 c.c., che l'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria ha natura di eccezione propria e non di mera difesa (a mero titolo di esempio Cass.
n. 8023/2024), di guisa che il rilievo officioso della nullità della clausola non interferisce con la eventualmente ormai consumata preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa.
8.2. Orbene, nella specie, è agevole rilevare come la parte eccipiente (che pure ha dedotto la sussistenza, nella fideiussione per cui è causa, di clausole corrispondenti con quelle oggetto di esame da parte dell'autorità di vigilanza) ha del tutto omesso l'allegazione del provvedimento della Banca
d'Italia, nulla ha dedotto circa la natura della fideiussione sottoscritta e il relativo periodo di stipula e nulla ha minimamente dedotto circa la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito.
8.3. Sicché, deve darsi continuità al consolidato orientamento per cui, in relazione alla contrarietà alla normativa antitrust di un contratto di fideiussione omnibus posto a valle di intese anticoncorrenziali, è precluso il rilievo officioso della nullità se la parte interessata non ha prodotto il provvedimento della Banca d'Italia ed il modello ABI cui lo stesso fa
6 Proc. n. 3109/2023
riferimento onde documentare la conformità a detto modello delle clausole contrattuali del contratto di fideiussione ritenuto nullo appunto in ragione di detta conformità (v. da ultimo Cass. 24380/2024 conforme a Cass. n.
20713/2023); ciò anche perché il provvedimento della Banca d'Italia – unitamente allo schema ABI cui il medesimo fa riferimento – è un atto regolamentare, in riferimento al quale non opera il principio IU OV RI (v. la già citata Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 30383 del 25/11/2024) e con riferimento al quale non è tampoco consentito il richiamo al “fatto notorio”, a tale categoria rimanendo estranei i provvedimenti sanzionatori dell'autorità di vigilanza, poiché connotati da discrezionalità valutativa e particolari cognizioni tecniche [infatti, si è osservato come “il ricorso alle nozioni di comune esperienza (fatto notorio), comportando una deroga al principio dispositivo ed al contraddittorio, in quanto introduce nel processo civile prove non fornite dalle parti e relative a fatti dalle stesse non vagliati né controllati, va inteso in senso rigoroso, e cioè come fatto acquisito alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabile ed incontestabile. Ne consegue che restano estranei
a tale nozione le acquisizioni specifiche di natura tecnica, gli elementi valutativi che implicano cognizioni particolari o richiedono il preventivo accertamento di particolari dati, nonché quelle nozioni che rientrano nella scienza privata del giudice, poiché questa, in quanto non universale, non rientra nella categoria del notorio, neppure quando derivi al giudice medesimo dalla pregressa trattazione d'analoghe controversie» (Cass. n.
6299/2014; conforme a Cass. n. 16959/2012 e confermata da Cass. n.
33154/2019)].
Non può che derivare, in ragione di tutto quanto sin qui osservato,
l'inammissibilità dell'eccezione di nullità così come articolata dagli opponenti.
9. Quanto, infine, alla dedotta sproporzione tra l'importo garantito in via fideiussoria e l'ammontare effettivo del credito, nel ribadire che gli opponenti, non risultando consumatori, non possono dolersi dell'eventuale contrasto con la disciplina consumeristica, è bastevole osservare come risulti ex actis la natura omnibus delle fideiussioni prestate, ossia riferite alle plurime linee di credito concesse nel tempo alla società garantita, onde
7 Proc. n. 3109/2023
la sproporzione sarebbe stata da ancorarsi, al più, al complessivo importo dei crediti conseguiti dalla società nel tempo: in tale ipotesi, però, considerate le somme percepite, la lamentata sproporzione è del tutto assente.
10. Ciò posto, attesa l'infondatezza di tutte le deduzioni articolate dagli opponenti e considerato, in via speculare, che non è stato oggetto di alcuna contestazione né l'esistenza del debito, né quella dei rapporti contrattuali di garanzia, e non è stato tampoco contestato l'inadempimento ovvero ancora l'importo del credito, la presente opposizione va rigettata, con la conseguente conferma del decreto quivi impugnato.
11. Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico degli opponenti nella misura liquidata in dispositivo facendo applicazione dei valori medi di cui al D.M. 55/2014, parametrati al disputatum (scaglione da € 52.001 a € 260.000), con esclusione della fase istruttoria, in quanto non svoltasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice Dott. Generoso Valitutti, definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta nell'ambito del procedimento avente n. 3109/2023 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
2) da atto dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto;
3) condanna gli opponenti al pagamento, in favore della parte opposta, delle spese di lite, che si liquidano in € 8.433,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Potenza, lì 07/03/2025
Il Giudice
Dott. Generoso Valitutti
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