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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/02/2025, n. 2605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2605 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
Verbale dell'udienza del 19 febbraio 2025
Il giorno 19 del mese di febbraio dell'anno 2025, alle ore 14,40 è data lettura in
udienza del dispositivo e della contestuale motivazione della decisione ai sensi
dell'articolo 437cpc.
Il giudice
Roberto Parziale
RGAC 47052 ANNO 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE DODICESIMA CIVILE
Il giudice dott. PARZIALE Roberto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di secondo grado iscritto al n. 47052 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, deciso alla udienza di discussione del ex articolo 437 cpc del giorno19 febbraio 2025 sulle conclusioni precisate al termine della discussione, e vertente
TRA
(cf , elettivamente domiciliata in Roma, via Parte_1 C.F._1
Francesco De Sanctis 15 presso lo studio dell'avv. Simona Di Fonso che la rappresenta e difende giusta procura alle liti conferita su foglio allegato al ricorso in primo grado.
APPELLANTE
E
(cf ) in persona del sindaco pro tempore, elettivamente CP_1 P.IVA_1
domiciliata in Roma, via del Tempio dio Giove n. 21 presso la sede della Avvocatura TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Comunale, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Emmolo giusta procura alle liti per atto di , notaio in Roma in data 23 giugno 2023 rep. 22416 racc. 11992 Persona_1
APPELLATA
Oggetto: opposizione a cartella di pagamento in materia di circolazione stradale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in opposizione ai sensi dell'articolo 7 del d. lgs. 150/2011 depositato il 24
novembre 2022 aveva proposto opposizione avverso la cartella di Parte_1
pagamento 09720220136658191, asseritamente notificata il 17 novembre 2022 per euro
816,08 con la quale era stata richiesto il pagamento delle sanzione amministrativa di cui ai verbali di accertamento 13200868155 in data 4 ottobre 2020, 15200013392 elevata in data
12 luglio 2020 15200020265 elevata in data 28 febbraio 2020 per ragioni di circolazione stradale.
A sostegno della opposizione aveva dedotto la mancata notifica dei verbali di accertamento stessi, la mancata commissione della violazione contestata, la intervenuta decadenza dell'Amministrazione dal potere sanzionatorio.
Si era costituita eccependo la mancata integrazione della prescrizione, CP_1
censura non proposta dalla ricorrente, e la rituale notifica dei verbali di accertamento impugnati depositando la relativa documentazione.
Il giudice di pace aveva respinto la opposizione con sentenza 4135/2023 ritennedo ritualmente notificati i tre verbali di cui uno per compiuta giacenza e due per essere stati consegnati a mani proprie della interessata.
Avverso detta sentenza ha proposto appello la lamentando che il giudice di Parte_1
pace avesse liquidato a la somma di euro 30 a titolo di spese di giudizio CP_1
tenuto conto che era stata rappresentata nel giudizio di primo grado da un CP_1
funzionario e che non aveva depositato in giudizio la nota per richiedere le spese vive.
RGAC 47052 ANNO 2023 Pag. 2 di 6 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello in quanto l'importo liquidato CP_1
era relativo non ad onorari di avvocato ma al rimborso delle spole spese vive e che,
comunque, aveva depositato nel proprio fascicolo la nota con la quale CP_1
aveva chiesto il rimborso delle spese vive, peraltro liquidate dal giudice in misura minore della richiesta.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa è stata rinviata per la discussione alla udienza del 19 febbraio 2025 ove la causa è stata decisa sulle conclusioni precisate dalle parti al termine della discussione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda la possibilità di liquidazione di spese di giudizio in favore della parte costituita a mezzo di propri funzionari osserva il giudicante che la giurisprudenza è ormai orientata ad escludere che alla parte possano essere liquidati compensi propri del difensore essendo consentita solo la liquidazione delle spese sostenute.
Infatti, la corte di cassazione ha chiarito che l'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato, non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio;
in tal caso, pertanto, in favore dell'ente possono essere liquidate le sole spese, diverse da quelle generali, che esso abbia concretamente affrontato nel giudizio, purché risultino da apposita nota (Cass.
Sez. II, 20 dicembre 2017, n. 30597) precisando, tuttavia, che l'Amministrazione che abbia concretamente affrontato in giudizio la difesa a mezzo di un proprio funzionario ed abbia sostenuto spese e purché risultino da apposita nota. La corte di conseguenza, ha ritenuto che appartenga alla discrezionalità del giudice del merito la determinazione dell'importo
RGAC 47052 ANNO 2023 Pag. 3 di 6 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
liquidabile a tale titolo, secondo un criterio di maggiore elasticità quando, come nella specie, la nota - poi ulteriormente ridotta in sede di liquidazione - rechi importi esigui con riguardo alle spese di cancelleria e per il deposito della memoria di costituzione ovvero per il trasporto del funzionario delegato, a prescindere da una puntuale giustificazione documentale degli esborsi, non necessaria, ovvero da uno specifico obbligo di motivazione da parte del giudice del merito, il quale può limitarsi ad una valutazione di congruità in rapporto alla tipologia dell'attività svolta e degli oneri ragionevolmente sostenuti. (Cass.
Sez. II, 24 maggio 2011, n. 11389)
Nel caso di specie il risulta aver depositato nel fascicolo di primo grado Parte_2
pervenuto attraverso l'Ufficio del Giudice di pace, senza che lo stesso fosse stato ritirato,
una nota spese con la quale chiedeva il rimborso delle spese sostenute a titolo di spese di cancelleria.
Il giudice di pace nel liquidare tale richiesta ha rideterminato l'importo da riconoscere quantificandolo nella misura del 25% di quanto richiesto, adeguandosi all'orientamento della cassazione che non ritiene necessaria la produzione della documentazione di spesa ma la sola allegazione mediante nota spese nel caso che venga liquidato un importo esiguo, come nel caso di specie.
Parte appellante ha dedotto che il comune non aveva depositato una nota spese adeguatamente documentata con le ricevute di spesa, precisando nel corso della discussione che il documento presente nel fascicolo depositato presso l'Ufficio del giudice di pace e pervenuto d'ufficio senza che lo stesso fosse stato ritirato dalla parte, non vi era prova che fosse stato depositato in quanto nel fascicolo non era presente l'indice e nella comparsa di costituzione erano indicate venti pagine allegate mentre la nota in questione era ulteriore rispetto alle venti.
RGAC 47052 ANNO 2023 Pag. 4 di 6 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Tale contestazione non appare fondata, al di là della esistenza o meno di un obbligo di depositare un indice dei documenti nella costituzione innanzi al Giudice di pace occorre considerare che il giudice di primo grado, nella sentenza, ha dato atto che nella documentazione depositata da era presente la nota spese – nella sentnza, CP_1
infatti, si legge “valutata la nota spese allegata dalla amministrazione resistente costituitasi in giudizio” attestazione per contestare la quale, trattandosi di una constatazione operata dal giudice in ordine alla presenza dell'atto all'interno del fascicolo al momento della decisione adottata al termine della udienza e quindi è assistita da pubblica fede e potrebbe essere contestata solo attraverso proposizione di querela di falso
D'altra parte il fascicolo depositato da e trasmesso dall' di CP_1 Controparte_2
pace, risulta spillato in modo tale che tutti i documenti, compresa la nota spese sono adesi al fascicolo e non emergono tracce di despillatura del fascicolo stesso al fine di introdurre un atto della cui presenza al momento della decisione ha dato atto il giudice.
Deve, pertanto, essere respinto l'appello e confermata la sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Ritiene il giudicante che debba essere applicata la maggiorazione di cui alla legge
228/2012.
P Q M
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunziando, respinge l'appello proposto avverso la sentenza del Giudice di pace di Roma n. 4135/2023.
Condanna a rimborsare a le spese del presente Parte_1 CP_1
giudizio, spese che liquida in euro 600, di cui euro 600 per onorari delle fasi del giudizio,
oltre accessori come per legge e maggiorazione forfettaria per le spese nella misura del
15%.
RGAC 47052 ANNO 2023 Pag. 5 di 6 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Dà atto della applicabilità al presente giudizio del disposto di cui all'articolo 13, comma 1
quater, del T.U. 30 maggio 2002 n. 115 in materia di spese di giustizia.
Così deciso in Roma, il giorno 19 febbraio 2023 mediante lettura in udienza del dispositivo e della motivazione della decisione ai sensi dell'articolo 437 cpc.
Il Giudice
(Roberto Parziale)
RGAC 47052 ANNO 2023 Pag. 6 di 6 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale
Il giorno 19 del mese di febbraio dell'anno 2025, alle ore 14,40 è data lettura in
udienza del dispositivo e della contestuale motivazione della decisione ai sensi
dell'articolo 437cpc.
Il giudice
Roberto Parziale
RGAC 47052 ANNO 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE DODICESIMA CIVILE
Il giudice dott. PARZIALE Roberto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di secondo grado iscritto al n. 47052 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, deciso alla udienza di discussione del ex articolo 437 cpc del giorno19 febbraio 2025 sulle conclusioni precisate al termine della discussione, e vertente
TRA
(cf , elettivamente domiciliata in Roma, via Parte_1 C.F._1
Francesco De Sanctis 15 presso lo studio dell'avv. Simona Di Fonso che la rappresenta e difende giusta procura alle liti conferita su foglio allegato al ricorso in primo grado.
APPELLANTE
E
(cf ) in persona del sindaco pro tempore, elettivamente CP_1 P.IVA_1
domiciliata in Roma, via del Tempio dio Giove n. 21 presso la sede della Avvocatura TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Comunale, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Emmolo giusta procura alle liti per atto di , notaio in Roma in data 23 giugno 2023 rep. 22416 racc. 11992 Persona_1
APPELLATA
Oggetto: opposizione a cartella di pagamento in materia di circolazione stradale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in opposizione ai sensi dell'articolo 7 del d. lgs. 150/2011 depositato il 24
novembre 2022 aveva proposto opposizione avverso la cartella di Parte_1
pagamento 09720220136658191, asseritamente notificata il 17 novembre 2022 per euro
816,08 con la quale era stata richiesto il pagamento delle sanzione amministrativa di cui ai verbali di accertamento 13200868155 in data 4 ottobre 2020, 15200013392 elevata in data
12 luglio 2020 15200020265 elevata in data 28 febbraio 2020 per ragioni di circolazione stradale.
A sostegno della opposizione aveva dedotto la mancata notifica dei verbali di accertamento stessi, la mancata commissione della violazione contestata, la intervenuta decadenza dell'Amministrazione dal potere sanzionatorio.
Si era costituita eccependo la mancata integrazione della prescrizione, CP_1
censura non proposta dalla ricorrente, e la rituale notifica dei verbali di accertamento impugnati depositando la relativa documentazione.
Il giudice di pace aveva respinto la opposizione con sentenza 4135/2023 ritennedo ritualmente notificati i tre verbali di cui uno per compiuta giacenza e due per essere stati consegnati a mani proprie della interessata.
Avverso detta sentenza ha proposto appello la lamentando che il giudice di Parte_1
pace avesse liquidato a la somma di euro 30 a titolo di spese di giudizio CP_1
tenuto conto che era stata rappresentata nel giudizio di primo grado da un CP_1
funzionario e che non aveva depositato in giudizio la nota per richiedere le spese vive.
RGAC 47052 ANNO 2023 Pag. 2 di 6 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello in quanto l'importo liquidato CP_1
era relativo non ad onorari di avvocato ma al rimborso delle spole spese vive e che,
comunque, aveva depositato nel proprio fascicolo la nota con la quale CP_1
aveva chiesto il rimborso delle spese vive, peraltro liquidate dal giudice in misura minore della richiesta.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa è stata rinviata per la discussione alla udienza del 19 febbraio 2025 ove la causa è stata decisa sulle conclusioni precisate dalle parti al termine della discussione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda la possibilità di liquidazione di spese di giudizio in favore della parte costituita a mezzo di propri funzionari osserva il giudicante che la giurisprudenza è ormai orientata ad escludere che alla parte possano essere liquidati compensi propri del difensore essendo consentita solo la liquidazione delle spese sostenute.
Infatti, la corte di cassazione ha chiarito che l'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato, non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio;
in tal caso, pertanto, in favore dell'ente possono essere liquidate le sole spese, diverse da quelle generali, che esso abbia concretamente affrontato nel giudizio, purché risultino da apposita nota (Cass.
Sez. II, 20 dicembre 2017, n. 30597) precisando, tuttavia, che l'Amministrazione che abbia concretamente affrontato in giudizio la difesa a mezzo di un proprio funzionario ed abbia sostenuto spese e purché risultino da apposita nota. La corte di conseguenza, ha ritenuto che appartenga alla discrezionalità del giudice del merito la determinazione dell'importo
RGAC 47052 ANNO 2023 Pag. 3 di 6 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
liquidabile a tale titolo, secondo un criterio di maggiore elasticità quando, come nella specie, la nota - poi ulteriormente ridotta in sede di liquidazione - rechi importi esigui con riguardo alle spese di cancelleria e per il deposito della memoria di costituzione ovvero per il trasporto del funzionario delegato, a prescindere da una puntuale giustificazione documentale degli esborsi, non necessaria, ovvero da uno specifico obbligo di motivazione da parte del giudice del merito, il quale può limitarsi ad una valutazione di congruità in rapporto alla tipologia dell'attività svolta e degli oneri ragionevolmente sostenuti. (Cass.
Sez. II, 24 maggio 2011, n. 11389)
Nel caso di specie il risulta aver depositato nel fascicolo di primo grado Parte_2
pervenuto attraverso l'Ufficio del Giudice di pace, senza che lo stesso fosse stato ritirato,
una nota spese con la quale chiedeva il rimborso delle spese sostenute a titolo di spese di cancelleria.
Il giudice di pace nel liquidare tale richiesta ha rideterminato l'importo da riconoscere quantificandolo nella misura del 25% di quanto richiesto, adeguandosi all'orientamento della cassazione che non ritiene necessaria la produzione della documentazione di spesa ma la sola allegazione mediante nota spese nel caso che venga liquidato un importo esiguo, come nel caso di specie.
Parte appellante ha dedotto che il comune non aveva depositato una nota spese adeguatamente documentata con le ricevute di spesa, precisando nel corso della discussione che il documento presente nel fascicolo depositato presso l'Ufficio del giudice di pace e pervenuto d'ufficio senza che lo stesso fosse stato ritirato dalla parte, non vi era prova che fosse stato depositato in quanto nel fascicolo non era presente l'indice e nella comparsa di costituzione erano indicate venti pagine allegate mentre la nota in questione era ulteriore rispetto alle venti.
RGAC 47052 ANNO 2023 Pag. 4 di 6 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Tale contestazione non appare fondata, al di là della esistenza o meno di un obbligo di depositare un indice dei documenti nella costituzione innanzi al Giudice di pace occorre considerare che il giudice di primo grado, nella sentenza, ha dato atto che nella documentazione depositata da era presente la nota spese – nella sentnza, CP_1
infatti, si legge “valutata la nota spese allegata dalla amministrazione resistente costituitasi in giudizio” attestazione per contestare la quale, trattandosi di una constatazione operata dal giudice in ordine alla presenza dell'atto all'interno del fascicolo al momento della decisione adottata al termine della udienza e quindi è assistita da pubblica fede e potrebbe essere contestata solo attraverso proposizione di querela di falso
D'altra parte il fascicolo depositato da e trasmesso dall' di CP_1 Controparte_2
pace, risulta spillato in modo tale che tutti i documenti, compresa la nota spese sono adesi al fascicolo e non emergono tracce di despillatura del fascicolo stesso al fine di introdurre un atto della cui presenza al momento della decisione ha dato atto il giudice.
Deve, pertanto, essere respinto l'appello e confermata la sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Ritiene il giudicante che debba essere applicata la maggiorazione di cui alla legge
228/2012.
P Q M
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunziando, respinge l'appello proposto avverso la sentenza del Giudice di pace di Roma n. 4135/2023.
Condanna a rimborsare a le spese del presente Parte_1 CP_1
giudizio, spese che liquida in euro 600, di cui euro 600 per onorari delle fasi del giudizio,
oltre accessori come per legge e maggiorazione forfettaria per le spese nella misura del
15%.
RGAC 47052 ANNO 2023 Pag. 5 di 6 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Dà atto della applicabilità al presente giudizio del disposto di cui all'articolo 13, comma 1
quater, del T.U. 30 maggio 2002 n. 115 in materia di spese di giustizia.
Così deciso in Roma, il giorno 19 febbraio 2023 mediante lettura in udienza del dispositivo e della motivazione della decisione ai sensi dell'articolo 437 cpc.
Il Giudice
(Roberto Parziale)
RGAC 47052 ANNO 2023 Pag. 6 di 6 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale