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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 29/10/2025, n. 1301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1301 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dr. Annalisa Gianfelice, Presidente;
dr. Paola De Nisco, Consigliere;
dr. VI Savino, Consigliere rel.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 957/23 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023, promossa
DA
( ), avvocato che sta in giudizio personalmente;
Parte_1 C.F._1
CONTRO
(c.f. ), (c.f. ), Parte_2 C.F._2 Parte_3 C.F._3
(c.f. ), rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale Parte_4 C.F._4
alle liti, dall'Avv. Gerardo Villanacci;
( ), (c.f. ), Parte_5 CodiceFiscale_5 Parte_6 C.F._6
rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale alle liti, dall'Avv. Mauro Cimino;
(c.f. ), (c.f. Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
, (c.f. ), contumaci;
C.F._7 CP_3 C.F._8
appellati avente ad oggetto: invalidità di deliberazione dell'assemblea dei soci di società di capitali e risarcimento del danno;
conclusioni: la parte costituite hanno concluso come da atto di appello e coma da comparsa di costituzione.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza del 29.9.2025, svoltasi a trattazione scritta, le parti hanno omesso il deposito delle memorie contenenti deduzioni di udienza, sì da porre in essere una condotta processuale equivalente alla mancata comparizione.
La Corte, preso atto, ha rinviato ad altra udienza, disponendone del pari la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e, dunque, ha assegnato termine perentorio fino al 27.10.2025.
Le parti hanno nuovamente omesso il depositato delle note nel termine perentorio loro assegnato.
Ne consegue la necessità di ordinare la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarare l'estinzione del processo, giusto il disposto delle norme di cui agli artt. 127 ter, 181, 309, 359
c.p.c.
L'estinzione solleva dalla statuizione sulle spese del giudizio ed evidenzia di per sé
l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così decide:
- ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
Ancona, 28.10.2025
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Consigliere Est.
Dott. VI Savino
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dr. Annalisa Gianfelice, Presidente;
dr. Paola De Nisco, Consigliere;
dr. VI Savino, Consigliere rel.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 957/23 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023, promossa
DA
( ), avvocato che sta in giudizio personalmente;
Parte_1 C.F._1
CONTRO
(c.f. ), (c.f. ), Parte_2 C.F._2 Parte_3 C.F._3
(c.f. ), rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale Parte_4 C.F._4
alle liti, dall'Avv. Gerardo Villanacci;
( ), (c.f. ), Parte_5 CodiceFiscale_5 Parte_6 C.F._6
rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale alle liti, dall'Avv. Mauro Cimino;
(c.f. ), (c.f. Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
, (c.f. ), contumaci;
C.F._7 CP_3 C.F._8
appellati avente ad oggetto: invalidità di deliberazione dell'assemblea dei soci di società di capitali e risarcimento del danno;
conclusioni: la parte costituite hanno concluso come da atto di appello e coma da comparsa di costituzione.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza del 29.9.2025, svoltasi a trattazione scritta, le parti hanno omesso il deposito delle memorie contenenti deduzioni di udienza, sì da porre in essere una condotta processuale equivalente alla mancata comparizione.
La Corte, preso atto, ha rinviato ad altra udienza, disponendone del pari la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e, dunque, ha assegnato termine perentorio fino al 27.10.2025.
Le parti hanno nuovamente omesso il depositato delle note nel termine perentorio loro assegnato.
Ne consegue la necessità di ordinare la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarare l'estinzione del processo, giusto il disposto delle norme di cui agli artt. 127 ter, 181, 309, 359
c.p.c.
L'estinzione solleva dalla statuizione sulle spese del giudizio ed evidenzia di per sé
l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così decide:
- ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
Ancona, 28.10.2025
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Consigliere Est.
Dott. VI Savino
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