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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 07/03/2025, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
R.G. 247/2021
Verbale di udienza del 07/03/2025
Alle ore 10:37. nell'interesse della sig.ra è presente l'avv. Luigi De Risi, CP_1 per delega orale ed in sostituzione dell'avv. Anna Maria Vittoria Vecchione, il quale si riporta all' atto introduttivo, alle conclusioni ivi rassegnate -che quivi si intendono integralmente trascritte- ed agli scritti difensivi in corso di causa e ne chiede l' accoglimento. Impugna e contesta tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto, chiesto ed eccepito giacchè infondato in fatto ed in diritto e ne chiede il rigetto. Si precisa che solo in data 06.03.2025 il CTU nominato ha provveduto a depositare consulenza tecnica d'ufficio definitiva ampiamente oltre i termini fissati dall'On.le Giudicante, giusta provvedimento del 20.02.2024. Alla luce di quanto appena esposto, si chiede rinnovazione CTU, rilevato che le conclusioni non hanno tenuto conto delle osservazioni della resistente e dunque l'invalidità non viene attribuita per "analogia" ma per mezzo di un calcolo preciso. Pertanto, rilevato che la CTU non è corrispondente ai canoni di legge, oltre che ai termini fissati, si impugna estensivamente. In subordine, si chiede l'omologa come già rappresentato e concluso nell'atto introduttivo, dato lo stato patologico della ricorrente ovvero un evidente stato degenerativo ravvisato già con il decreto di omologa del 10.05.2018 reso all'interno del procedimento recante
RG n. 529/2017 che si deposita telematicamente. Il tutto con vittoria di spese diritti ed onorari dell'intero procedimento.
Il Giudice del lavoro, preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio e all'esito, provvede come da sentenza ex art. 429 c.p.c..
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Tribunale di Avellino, nella persona dott.ssa Daniela di Gennaro, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 7.03.2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale)
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 247/2021, avente ad oggetto: “Assegno-Pensione”
e vertente
TRA
, C.F. indicato: , rappresentata e difesa, CP_1 C.F._1 giusta procura in atti, dall'avv. Anna Maria Vittoria Vecchione ed elettivamente domiciliata in Avellino alla Via Fra Scipione Bellabona, n. 11 (indirizzo p.e.c. indicato:
; Email_1
RICORRENTE
CONTRO
C.F. Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t., con sede centrale in Roma, P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Giovanna Sereno, giusta procura generale alle liti a rogito del dott. in Roma del 21.07.2015, ed elettivamente domiciliato Persona_1 presso la sede provinciale dell'Ente in Avellino, alla Via Roma, n. 17 (indirizzo p.e.c. indicato: t); Email_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI: COME IN ATTI
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso in opposizione ex art. 445 bis comma 6 c.p.c. depositato in data 3.02.2021, la ricorrente contestava il giudizio del C.T.U., dott.ssa Persona_2 espresso nella prima fase giudiziale di accertamento tecnico preventivo, conclusosi con
2 il diniego dei presupposti sanitari legittimanti il riconoscimento dell'invalidità civile nella misura dal 74% al 100%.
Esponeva, al riguardo, di aver presentato dichiarazione di dissenso ed evidenziava, in particolare, la erronea valutazione da parte del C.T.U. del complesso patologico sofferto, in specie delle patologie neurologiche e psicologiche tali da richiedere prima di ogni decisione un esame MMSE, che il Ctu non aveva fatto espletare.
A sostegno della propria pretesa, allegava consulenza tecnica di parte a firma della dott.ssa concludendo per il riconoscimento della invalidità civile Persona_3 nella misura dal 74% al 100%.
2. Ritualmente instaurato il contraddittorio, con memoria difensiva depositata in data 28.02.2022 si costituiva l' eccependo l'inammissibilità del ricorso ex art. CP_2
445 bis comma 6 c.p.c. per inosservanza dei termini perentori previsti ai commi 4 e 6 della stessa norma, nonché per genericità, indeterminatezza e carenza dei motivi specifici di contestazione.
Deduceva, nel merito, l'infondatezza del ricorso per insussistenza dello stato invalidante rivendicato, nonché per insussistenza dei requisiti socioeconomici, eccependo il difetto di interesse al ricorso ex art. 100 c.p.c..
Eccepiva, altresì, la prescrizione estintiva e la decadenza, opponendosi ad una nuova perizia medico-legale.
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
La causa veniva istruita a mezzo della prova documentale offerta dalla parte ricorrente, con l'acquisizione degli atti del procedimento per A.T.P.O. n. 741/2019 e a mezzo di relazione integrativa del C.T.U., incaricato di verificare l'incidenza, sulla stima già espressa, della certificazione medica sopravvenuta ed allegata alle note di trattazione scritta del 24.11.2022 (cfr. ordinanza del 25/11/2022).
All'odierna udienza, celebrata innanzi allo scrivente magistrato, subentrato nel ruolo del 12/9/2022, il Tribunale ha pronunciato sentenza ex art. 429 c.p.c..
3. In via preliminare, deve rilevarsi che il ricorso in esame risulta depositato tempestivamente, ossia in data 3.02.2021 e quindi entro il termine di 30 giorni dalla dichiarazione di dissenso depositata in data 4.01.2021 nel fascicolo della prima fase acquisito dalla scrivente in visione.
Sempre in via preliminare, va precisato che non si rinviene alcuna norma ordinamentale che vieti di nominare nel giudizio di opposizione lo stesso consulente che ha espletato l'indagine peritale del procedimento di A.T.P..
3 Né la nomina dello stesso consulente, in assenza di specifici elementi che depongano in tal senso, configura una situazione di "dubbio" sulla obiettività e sulla imparzialità dell'operato del C.T.U., che è chiamato a riesaminare una situazione sanitaria, su cui ha già espresso il suo parere tecnico, dovendo tenere in debita considerazione le specifiche contestazioni e le deduzioni di cui al ricorso in opposizione.
La specificità dei motivi di contestazione, richiesta a pena di inammissibilità del ricorso, deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione mediante l'indicazione dell'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente ed anche delle ragioni per le quali il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa ossia il riconoscimento di quanto richiesto.
Infatti, è stato affermato in giurisprudenza che non ogni dedotta erronea valutazione del consulente determina il diritto di agire in giudizio.
Ciò premesso, nel caso di specie, ritenuta la specificità dei motivi di contestazione sollevati nel ricorso introduttivo e in ragione dell'aggravamento del complesso patologico sopravvenuto, si è proceduto alla richiesta di relazione integrativa al C.T.U., dott.ssa già nominato nella fase sommaria. Persona_2
4. Nel merito, l'opposizione è infondata e, pertanto, va rigettata per le ragioni che di seguito si esporranno.
Va opportunamente evidenziato che, all'esito delle operazioni peritali condotte nella fase sommaria del procedimento di A.T.P.O., la dott.ssa sottoposta la Persona_2 parte ricorrente a visita medico-legale, ha formulato la diagnosi di: “IPERTENSIONE
ARTERIOSA, TRATTATA Controparte_3 [...]
Controparte_4 Controparte_5
PREVALENTEMENTE A CARICO DEL RACHIDE LOMBARE” e ha CP_6 concluso ritenendo che le patologie accertate, determinano una invalidità con riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 68% con decorrenza dalla data della revoca del beneficio (novembre 2018).
Con la relazione integrativa depositata in data 6/3/2025, il C.T.U. ha confermato il giudizio precedentemente espresso.
In particolare, il C.t.u., nel premettere che il Ctp “concordava con la valutazione percentuale che il CTU effettuava per la Cardiopatia ipertensiva e per l'anchilosi del rachide lombare, rispettivamente per il 50% e per il 31%” e che “l'attenzione veniva posta sulla condizione psicologica della paziente, a cui il CTU applicava un grado
4 percentuale del 10%”, ha sottolineato la non specificità della certificazione agli atti, in quanto contrastante con la blanda terapia effettuata dalla paziente e con l'intervista anamnestica durante la quale la paziente non ha riferito confusione, cefalea o turbe della memoria.
Ha altresì evidenziato che le vertigini riferite dalla ricorrente “possono essere attribuite sia alla cervicobrachialgia (già valutata nella voce anchilosi del rachide cervicale) sia alla componente ansiosa che affligge la ricorrente, ma dalla certificazione del
18.09.2018, la dott.ssa le attribuisce all'interessamento del canale Persona_4 semicircolare posteriore di destra, eseguendo manovra liberatoria. Questo supporta il fatto che tali vertigini non abbiano un'origine neurologica, ma mista e siano di origine “benigna”, come certificato dallo stesso otorino”.
Ha riferito inoltre che: a conferma dell'origine non neurologica delle vertigini si pongono anche la diagnosi di “Sindrome Menieriforme” posta dall'Ospedale Landolfi nel 2017 e menzionata anche dal CTP e la certificazione agli atti dell'8.9.2017, che descrive un esame neurologico nella norma;
che la Risonanza magnetica del 2021 descrive piccoli pregressi infarti della sostanza bianca, che non hanno tuttavia conseguenze funzionali, che nessuna nuova consulenza psichiatrica o visita neurologica è stata allegata a supporto per descrivere un aggravamento della condizione clinica della paziente, né alcun test di autonomia funzionale.
Il CTU ha inoltre precisato “di non aver richiesto MMSE, in occasione della visita peritale, in quanto questo test, operatore e paziente dipendente, quindi non
SPECIFICO, è stato eseguito dallo stesso CTU durante la visita peritale ed ha evidenziato un punteggio non invalidante”, rappresentando che in ogni caso sarebbe stato onere della parte produrre ulteriore documentazione che provasse l'ENCEFALOPATIA VASCOLARE, che per il CTU al momento della visita non era presente.
Ha riferito, pertanto, che a fronte di certificazioni discordanti, non supportate da esami strumentali chiarificatori, l'accertamento è stato basato sulla intervista anamnestica e sul suo esame obiettivo, entrambi negativi per malattia neurologica e per depressione moderata grave.
Di poi, il C.T.U. ha ritenuto non condivisibile la valutazione percentuale espressa dal
C.T.P. di parte ricorrente, ribadendo che il proprio giudizio si è basato sia sull'esame obiettivo e sull'intervista anamnestica effettuati in sede di visita peritale, durante la quale la paziente ha riferito di aver tratto beneficio dai trattamenti medici assunti con
5 successivo miglioramento della sintomatologia, sia sulla documentazione agli atti del dott. al momento della visita che inquadrava la paziente non come affetta da Per_5
Sindrome depressiva, ma presentava solo “Note ansioso-depressive reattive”, senza specificarne la gravità.
Con particolare riferimento alla vasculopatia cerebrale cronica, il CTU ha ritenuto che la stessa “può essere caratterizzata dalle vertigini, dall'insonnia, dalle turbe della memoria, sintomi aspecifici, comuni anche allo stato ansioso e, per alcuni versi alla cervicobrachialgia già valutata, inglobata per analogia nell'anchilosi rachide lombare”, precisando di aver valutato i sintomi riferiti nella loro globalità.
Ha soggiunto che “Se, come asserisce il CTP, la vasculopatia è legata all'esito del trattamento endoscopico per l'aneurisma dell'arteria vertebrale, questa condizione è stata inglobata nel codice 6442 Miocardite o valvulopatie con insufficienza cardiaca moderata (II classe NYHA) 41 – 50- come un'alterazione dell'apparato cardiocircolatorio”.
Ha evidenziato che il valore percentuale del 50% è stato usato per analogia nella valutazione della vasculopatia cerebrale come evento secondario di un “fatto” vascolare, non esistendo un valore percentuale specifico.
Stesso discorso ha fatto il C.t.u. per la Sindrome Menieniforme ritenuta conseguenza dell'evento vascolare e dell'artrosi del rachide cervicale.
Valutata, dunque, la documentazione medica prodotta, anche successivamente depositata, il C.T.U. ha concluso ritenendo di non dover modificare il giudizio precedentemente espresso e di confermare la ricorrente portatrice di invalidità pari al
68% dalla data della revoca del beneficio – novembre 2018.
In definitiva, il complesso patologico valutato non risulta, a parere del C.T.U. incaricato, di gravità tale da determinare una percentuale d'invalidità utile al riconoscimento del beneficio richiesto.
Orbene, in relazione alle riferite conclusioni medico-legali, ritiene questo giudice che non sussistono motivi per discostarsene, in quanto il ragionamento tecnico-scientifico risulta logico e sorretto da condivisibili argomentazioni medico-legali.
In particolare, a parere del giudicante, il consulente d'ufficio ha, nel caso di specie, ampiamente e correttamente valutato le patologie sofferte dall'istante, formulando una stima pregnante e coerente, nonché immune da errori o incongruenze di qualsiasi natura, soprattutto sul piano logico-deduttivo.
6 Non può, pertanto, rilevarsi alcun vizio di omessa motivazione dell'operata stima valutativa, con la conseguenza che le conclusioni formulate dal C.T.U. sono pienamente utilizzabili, oltre che convincenti e suscettibili di essere poste a fondamento della decisione, dovendo rilevarsi anche che nella valutazione delle osservazioni formulate dalla parte istante il consulente ha fornito validi chiarimenti, rendendo dunque superfluo anche il rinnovo degli accertamenti tecnici richiesto dalla ricorrente.
Difatti, precisato che, sul piano medico-legale, non hanno rilievo le patologie in sé e per sé considerate, ma gli esiti funzionali delle stesse, deve rilevarsi che il giudizio valutativo espresso dal C.T.U. nella relazione definitiva è completo, congruo ed esente da vizi logico-argomentativi.
Conseguentemente, le conclusioni formulate dal C.T.U. nell'elaborato peritale in atti sì come integrato in sede di chiarimenti, tratte dall'esame della documentazione allegata, da accertamenti diagnostici condotti con retti criteri tecnici ed iter logico ineccepibile, oltre che da accurato esame obiettivo, non possono che essere condivise da quest'Ufficio.
5. In conclusione, alla luce delle motivazioni sopra illustrate, complessivamente considerate, il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto, dovendosi ritenere la insussistenza del requisito sanitario in capo a parte ricorrente volto al conseguimento della prestazione richiesta.
6. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, in assenza di rituale dichiarazione di esenzione ex art. 152 disp. att. c.p.c., le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e della non complessità delle questioni trattate, computando tre fasi per il procedimento di istruzione preventiva e trattandosi di causa di previdenza per il giudizio di merito (cfr.
Cass. 33625/2021). Le spese delle C.T.U., già liquidate con separato decreto emesso nella precedente fase di A.T.P.O., vanno poste a carico definitivo della parte ricorrente.
Non luogo a provvedere sulle spese di CTU della presente fase, non rinvenendosi istanza di liquidazione in tal senso.
P.Q.M.
La dott.ssa Daniela di Gennaro, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
7 2) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del resistente spese queste che liquida in euro 2.697,00, oltre iva, cpa e CP_2 spese generali come per legge;
3) pone definitivamente a carico di parte ricorrente le spese di C.T.U. della precedente fase, già liquidate all'esito del procedimento di A.T.P.O..
Così deciso in Avellino, il 7/3/2025
Il Giudice del lavoro
(Dott.ssa Daniela di Gennaro)
8
Settore lavoro e previdenza
R.G. 247/2021
Verbale di udienza del 07/03/2025
Alle ore 10:37. nell'interesse della sig.ra è presente l'avv. Luigi De Risi, CP_1 per delega orale ed in sostituzione dell'avv. Anna Maria Vittoria Vecchione, il quale si riporta all' atto introduttivo, alle conclusioni ivi rassegnate -che quivi si intendono integralmente trascritte- ed agli scritti difensivi in corso di causa e ne chiede l' accoglimento. Impugna e contesta tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto, chiesto ed eccepito giacchè infondato in fatto ed in diritto e ne chiede il rigetto. Si precisa che solo in data 06.03.2025 il CTU nominato ha provveduto a depositare consulenza tecnica d'ufficio definitiva ampiamente oltre i termini fissati dall'On.le Giudicante, giusta provvedimento del 20.02.2024. Alla luce di quanto appena esposto, si chiede rinnovazione CTU, rilevato che le conclusioni non hanno tenuto conto delle osservazioni della resistente e dunque l'invalidità non viene attribuita per "analogia" ma per mezzo di un calcolo preciso. Pertanto, rilevato che la CTU non è corrispondente ai canoni di legge, oltre che ai termini fissati, si impugna estensivamente. In subordine, si chiede l'omologa come già rappresentato e concluso nell'atto introduttivo, dato lo stato patologico della ricorrente ovvero un evidente stato degenerativo ravvisato già con il decreto di omologa del 10.05.2018 reso all'interno del procedimento recante
RG n. 529/2017 che si deposita telematicamente. Il tutto con vittoria di spese diritti ed onorari dell'intero procedimento.
Il Giudice del lavoro, preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio e all'esito, provvede come da sentenza ex art. 429 c.p.c..
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Tribunale di Avellino, nella persona dott.ssa Daniela di Gennaro, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 7.03.2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale)
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 247/2021, avente ad oggetto: “Assegno-Pensione”
e vertente
TRA
, C.F. indicato: , rappresentata e difesa, CP_1 C.F._1 giusta procura in atti, dall'avv. Anna Maria Vittoria Vecchione ed elettivamente domiciliata in Avellino alla Via Fra Scipione Bellabona, n. 11 (indirizzo p.e.c. indicato:
; Email_1
RICORRENTE
CONTRO
C.F. Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t., con sede centrale in Roma, P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Giovanna Sereno, giusta procura generale alle liti a rogito del dott. in Roma del 21.07.2015, ed elettivamente domiciliato Persona_1 presso la sede provinciale dell'Ente in Avellino, alla Via Roma, n. 17 (indirizzo p.e.c. indicato: t); Email_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI: COME IN ATTI
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso in opposizione ex art. 445 bis comma 6 c.p.c. depositato in data 3.02.2021, la ricorrente contestava il giudizio del C.T.U., dott.ssa Persona_2 espresso nella prima fase giudiziale di accertamento tecnico preventivo, conclusosi con
2 il diniego dei presupposti sanitari legittimanti il riconoscimento dell'invalidità civile nella misura dal 74% al 100%.
Esponeva, al riguardo, di aver presentato dichiarazione di dissenso ed evidenziava, in particolare, la erronea valutazione da parte del C.T.U. del complesso patologico sofferto, in specie delle patologie neurologiche e psicologiche tali da richiedere prima di ogni decisione un esame MMSE, che il Ctu non aveva fatto espletare.
A sostegno della propria pretesa, allegava consulenza tecnica di parte a firma della dott.ssa concludendo per il riconoscimento della invalidità civile Persona_3 nella misura dal 74% al 100%.
2. Ritualmente instaurato il contraddittorio, con memoria difensiva depositata in data 28.02.2022 si costituiva l' eccependo l'inammissibilità del ricorso ex art. CP_2
445 bis comma 6 c.p.c. per inosservanza dei termini perentori previsti ai commi 4 e 6 della stessa norma, nonché per genericità, indeterminatezza e carenza dei motivi specifici di contestazione.
Deduceva, nel merito, l'infondatezza del ricorso per insussistenza dello stato invalidante rivendicato, nonché per insussistenza dei requisiti socioeconomici, eccependo il difetto di interesse al ricorso ex art. 100 c.p.c..
Eccepiva, altresì, la prescrizione estintiva e la decadenza, opponendosi ad una nuova perizia medico-legale.
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
La causa veniva istruita a mezzo della prova documentale offerta dalla parte ricorrente, con l'acquisizione degli atti del procedimento per A.T.P.O. n. 741/2019 e a mezzo di relazione integrativa del C.T.U., incaricato di verificare l'incidenza, sulla stima già espressa, della certificazione medica sopravvenuta ed allegata alle note di trattazione scritta del 24.11.2022 (cfr. ordinanza del 25/11/2022).
All'odierna udienza, celebrata innanzi allo scrivente magistrato, subentrato nel ruolo del 12/9/2022, il Tribunale ha pronunciato sentenza ex art. 429 c.p.c..
3. In via preliminare, deve rilevarsi che il ricorso in esame risulta depositato tempestivamente, ossia in data 3.02.2021 e quindi entro il termine di 30 giorni dalla dichiarazione di dissenso depositata in data 4.01.2021 nel fascicolo della prima fase acquisito dalla scrivente in visione.
Sempre in via preliminare, va precisato che non si rinviene alcuna norma ordinamentale che vieti di nominare nel giudizio di opposizione lo stesso consulente che ha espletato l'indagine peritale del procedimento di A.T.P..
3 Né la nomina dello stesso consulente, in assenza di specifici elementi che depongano in tal senso, configura una situazione di "dubbio" sulla obiettività e sulla imparzialità dell'operato del C.T.U., che è chiamato a riesaminare una situazione sanitaria, su cui ha già espresso il suo parere tecnico, dovendo tenere in debita considerazione le specifiche contestazioni e le deduzioni di cui al ricorso in opposizione.
La specificità dei motivi di contestazione, richiesta a pena di inammissibilità del ricorso, deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione mediante l'indicazione dell'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente ed anche delle ragioni per le quali il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa ossia il riconoscimento di quanto richiesto.
Infatti, è stato affermato in giurisprudenza che non ogni dedotta erronea valutazione del consulente determina il diritto di agire in giudizio.
Ciò premesso, nel caso di specie, ritenuta la specificità dei motivi di contestazione sollevati nel ricorso introduttivo e in ragione dell'aggravamento del complesso patologico sopravvenuto, si è proceduto alla richiesta di relazione integrativa al C.T.U., dott.ssa già nominato nella fase sommaria. Persona_2
4. Nel merito, l'opposizione è infondata e, pertanto, va rigettata per le ragioni che di seguito si esporranno.
Va opportunamente evidenziato che, all'esito delle operazioni peritali condotte nella fase sommaria del procedimento di A.T.P.O., la dott.ssa sottoposta la Persona_2 parte ricorrente a visita medico-legale, ha formulato la diagnosi di: “IPERTENSIONE
ARTERIOSA, TRATTATA Controparte_3 [...]
Controparte_4 Controparte_5
PREVALENTEMENTE A CARICO DEL RACHIDE LOMBARE” e ha CP_6 concluso ritenendo che le patologie accertate, determinano una invalidità con riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 68% con decorrenza dalla data della revoca del beneficio (novembre 2018).
Con la relazione integrativa depositata in data 6/3/2025, il C.T.U. ha confermato il giudizio precedentemente espresso.
In particolare, il C.t.u., nel premettere che il Ctp “concordava con la valutazione percentuale che il CTU effettuava per la Cardiopatia ipertensiva e per l'anchilosi del rachide lombare, rispettivamente per il 50% e per il 31%” e che “l'attenzione veniva posta sulla condizione psicologica della paziente, a cui il CTU applicava un grado
4 percentuale del 10%”, ha sottolineato la non specificità della certificazione agli atti, in quanto contrastante con la blanda terapia effettuata dalla paziente e con l'intervista anamnestica durante la quale la paziente non ha riferito confusione, cefalea o turbe della memoria.
Ha altresì evidenziato che le vertigini riferite dalla ricorrente “possono essere attribuite sia alla cervicobrachialgia (già valutata nella voce anchilosi del rachide cervicale) sia alla componente ansiosa che affligge la ricorrente, ma dalla certificazione del
18.09.2018, la dott.ssa le attribuisce all'interessamento del canale Persona_4 semicircolare posteriore di destra, eseguendo manovra liberatoria. Questo supporta il fatto che tali vertigini non abbiano un'origine neurologica, ma mista e siano di origine “benigna”, come certificato dallo stesso otorino”.
Ha riferito inoltre che: a conferma dell'origine non neurologica delle vertigini si pongono anche la diagnosi di “Sindrome Menieriforme” posta dall'Ospedale Landolfi nel 2017 e menzionata anche dal CTP e la certificazione agli atti dell'8.9.2017, che descrive un esame neurologico nella norma;
che la Risonanza magnetica del 2021 descrive piccoli pregressi infarti della sostanza bianca, che non hanno tuttavia conseguenze funzionali, che nessuna nuova consulenza psichiatrica o visita neurologica è stata allegata a supporto per descrivere un aggravamento della condizione clinica della paziente, né alcun test di autonomia funzionale.
Il CTU ha inoltre precisato “di non aver richiesto MMSE, in occasione della visita peritale, in quanto questo test, operatore e paziente dipendente, quindi non
SPECIFICO, è stato eseguito dallo stesso CTU durante la visita peritale ed ha evidenziato un punteggio non invalidante”, rappresentando che in ogni caso sarebbe stato onere della parte produrre ulteriore documentazione che provasse l'ENCEFALOPATIA VASCOLARE, che per il CTU al momento della visita non era presente.
Ha riferito, pertanto, che a fronte di certificazioni discordanti, non supportate da esami strumentali chiarificatori, l'accertamento è stato basato sulla intervista anamnestica e sul suo esame obiettivo, entrambi negativi per malattia neurologica e per depressione moderata grave.
Di poi, il C.T.U. ha ritenuto non condivisibile la valutazione percentuale espressa dal
C.T.P. di parte ricorrente, ribadendo che il proprio giudizio si è basato sia sull'esame obiettivo e sull'intervista anamnestica effettuati in sede di visita peritale, durante la quale la paziente ha riferito di aver tratto beneficio dai trattamenti medici assunti con
5 successivo miglioramento della sintomatologia, sia sulla documentazione agli atti del dott. al momento della visita che inquadrava la paziente non come affetta da Per_5
Sindrome depressiva, ma presentava solo “Note ansioso-depressive reattive”, senza specificarne la gravità.
Con particolare riferimento alla vasculopatia cerebrale cronica, il CTU ha ritenuto che la stessa “può essere caratterizzata dalle vertigini, dall'insonnia, dalle turbe della memoria, sintomi aspecifici, comuni anche allo stato ansioso e, per alcuni versi alla cervicobrachialgia già valutata, inglobata per analogia nell'anchilosi rachide lombare”, precisando di aver valutato i sintomi riferiti nella loro globalità.
Ha soggiunto che “Se, come asserisce il CTP, la vasculopatia è legata all'esito del trattamento endoscopico per l'aneurisma dell'arteria vertebrale, questa condizione è stata inglobata nel codice 6442 Miocardite o valvulopatie con insufficienza cardiaca moderata (II classe NYHA) 41 – 50- come un'alterazione dell'apparato cardiocircolatorio”.
Ha evidenziato che il valore percentuale del 50% è stato usato per analogia nella valutazione della vasculopatia cerebrale come evento secondario di un “fatto” vascolare, non esistendo un valore percentuale specifico.
Stesso discorso ha fatto il C.t.u. per la Sindrome Menieniforme ritenuta conseguenza dell'evento vascolare e dell'artrosi del rachide cervicale.
Valutata, dunque, la documentazione medica prodotta, anche successivamente depositata, il C.T.U. ha concluso ritenendo di non dover modificare il giudizio precedentemente espresso e di confermare la ricorrente portatrice di invalidità pari al
68% dalla data della revoca del beneficio – novembre 2018.
In definitiva, il complesso patologico valutato non risulta, a parere del C.T.U. incaricato, di gravità tale da determinare una percentuale d'invalidità utile al riconoscimento del beneficio richiesto.
Orbene, in relazione alle riferite conclusioni medico-legali, ritiene questo giudice che non sussistono motivi per discostarsene, in quanto il ragionamento tecnico-scientifico risulta logico e sorretto da condivisibili argomentazioni medico-legali.
In particolare, a parere del giudicante, il consulente d'ufficio ha, nel caso di specie, ampiamente e correttamente valutato le patologie sofferte dall'istante, formulando una stima pregnante e coerente, nonché immune da errori o incongruenze di qualsiasi natura, soprattutto sul piano logico-deduttivo.
6 Non può, pertanto, rilevarsi alcun vizio di omessa motivazione dell'operata stima valutativa, con la conseguenza che le conclusioni formulate dal C.T.U. sono pienamente utilizzabili, oltre che convincenti e suscettibili di essere poste a fondamento della decisione, dovendo rilevarsi anche che nella valutazione delle osservazioni formulate dalla parte istante il consulente ha fornito validi chiarimenti, rendendo dunque superfluo anche il rinnovo degli accertamenti tecnici richiesto dalla ricorrente.
Difatti, precisato che, sul piano medico-legale, non hanno rilievo le patologie in sé e per sé considerate, ma gli esiti funzionali delle stesse, deve rilevarsi che il giudizio valutativo espresso dal C.T.U. nella relazione definitiva è completo, congruo ed esente da vizi logico-argomentativi.
Conseguentemente, le conclusioni formulate dal C.T.U. nell'elaborato peritale in atti sì come integrato in sede di chiarimenti, tratte dall'esame della documentazione allegata, da accertamenti diagnostici condotti con retti criteri tecnici ed iter logico ineccepibile, oltre che da accurato esame obiettivo, non possono che essere condivise da quest'Ufficio.
5. In conclusione, alla luce delle motivazioni sopra illustrate, complessivamente considerate, il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto, dovendosi ritenere la insussistenza del requisito sanitario in capo a parte ricorrente volto al conseguimento della prestazione richiesta.
6. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, in assenza di rituale dichiarazione di esenzione ex art. 152 disp. att. c.p.c., le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e della non complessità delle questioni trattate, computando tre fasi per il procedimento di istruzione preventiva e trattandosi di causa di previdenza per il giudizio di merito (cfr.
Cass. 33625/2021). Le spese delle C.T.U., già liquidate con separato decreto emesso nella precedente fase di A.T.P.O., vanno poste a carico definitivo della parte ricorrente.
Non luogo a provvedere sulle spese di CTU della presente fase, non rinvenendosi istanza di liquidazione in tal senso.
P.Q.M.
La dott.ssa Daniela di Gennaro, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
7 2) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del resistente spese queste che liquida in euro 2.697,00, oltre iva, cpa e CP_2 spese generali come per legge;
3) pone definitivamente a carico di parte ricorrente le spese di C.T.U. della precedente fase, già liquidate all'esito del procedimento di A.T.P.O..
Così deciso in Avellino, il 7/3/2025
Il Giudice del lavoro
(Dott.ssa Daniela di Gennaro)
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