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Sentenza 25 novembre 2024
Sentenza 25 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 25/11/2024, n. 1061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 1061 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
TRIBUNALE DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, Prima Sezione Civile, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Annamaria Antonini Presidente rel. dott.ssa Marta Diamante Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 1667/2024 R.A.C.C., promossa con ricorso depositato il 25.6.2024
DA
Parte_1
con il proc. e dom. avv. Francesco Silvestri ricorrente
CONTRO
CP_1
con il proc. e dom. avv. Paolo Viola resistente
E CON L'INTERVENTO DEL
, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Controparte_2
Udine
INTERVENUTO
Oggetto: affidamento e mantenimento figli naturali ex art. 473 bis 14 ss. c.p.c.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e parte resistente, congiuntamente:
-assegno unico universale per le due figlie di competenza esclusiva della madre;
1 -porre a carico del padre un assegno per il contributo al mantenimento di ciascuna delle due figlie di euro 150,00 mensili, annualmente rivalutabile ISTAT, da versare alla madre in forma tracciabile entro il giorno 20 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per le minori come da Protocollo in uso al Tribunale di Udine: decorrenza dell'assegno da novembre 2024;
-spese compensate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
-letto il ricorso per la regolamentazione delle condizioni di affidamento e mantenimento delle figlie
Per_ minori (8.7.2014) e (17.9.2019), nate fuori dal matrimonio e riconosciute da entrambi Per_1
i genitori, presentato da nei confronti di in data 26.6.2024 ex Parte_1 CP_1
art. 337 bis e ss. c.c. e riqualificato come presentato ai sensi del rito unificato famiglia della legge
Cartabia (art. 473bis 12 ss. c.p.c.);
-letta la memoria di costituzione del resistente, seppur tardivamente presentata rispetto ai termini di legge;
-rilevato che alla prima udienza del 21.11.2024 i genitori, dato atto della pendenza di un procedimento davanti al Tribunale dei Minorenni di Trieste iniziato su segnalazione dei Servizi
Sociali competenti e del fatto che il T.M. non aveva dichiarato la propria incompetenza, hanno dichiarato di avere raggiunto un accordo sulle sole questioni economiche ed hanno quindi rassegnato conclusioni congiunte: pertanto, previa discussione orale, il giudice ha rimesso la causa al collegio per la decisione ex art. 473 bis 22 c.p.c.;
-ritenuto che le conclusioni rassegnate dalle parti risultano conformi agli interessi delle figlie minori;
-che le spese processuali possono venire integralmente compensate tra le parti come richiesto
P.Q.M.
il Tribunale di Udine, nella sopra intestata composizione, definitivamente pronunciando, così dispone:
-dispone che l'assegno unico universale per le due figlie sia di competenza esclusiva della madre;
-pone a carico del padre un assegno per il contributo al mantenimento di ciascuna delle due figlie di euro 150,00 mensili, annualmente rivalutabile ISTAT, da versare alla madre in forma tracciabile entro il giorno 20 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per le minori come da Protocollo in uso al Tribunale di Udine: decorrenza dell'assegno da novembre 2024;
2 -spese compensate.
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio del 22.11.2024.
Il Presidente estensore
(dott.ssa Annamaria Antonini)
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