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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/06/2025, n. 2411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2411 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, Sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale, in composizione monocratica nella persona del
Giudice onorario dott. Ignazio Marchese ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n°10022 del ruolo generale dell'anno 2023 avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza;
TRA
nato il [...], in [...], rappresentato e Parte_1
difeso dall'avv. COLOMBINO LUIGI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in CORSO MONTE CUCCO, 119, TORINO, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2
domiciliato ex lege presso gli uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di
Palermo in via Mariano Stabile, 182, Palermo;
RESISTENTE
E CON LINTERVENTO
DEL PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27/07/2023, ai sensi dell'art. 281 decies
c.p.c., il ricorrente ha chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendente di (alias Persona_1
, cittadino italiano mai naturalizzatosi brasiliano (cfr. Persona_2
doc. 05), nato il [...] a [...] – Italia (cfr. doc. 04 produzione di parte ricorrente).
contraeva matrimonio il 03/05/1902 a Jaboticabal – Persona_1
Brasile, con (cfr. doc. 06) e dalla loro unione nasceva il Persona_3
07/06/1927 a San Paolo – Brasile il sig. (cfr. doc. 07); CP_3
contraeva matrimonio il 24/01/1952 a San Paolo – CP_3
Brasile con (cfr. doc. 08) e dalla loro unione ivi Persona_4
nasceva il 07/08/1962 il sig. (cfr. doc. 09); Persona_5
contraeva matrimonio il 26/12/1986 a San Paolo Persona_5
– Brasile con (cfr. doc. 10) e dalla loro Persona_6
unione nasceva il 19/12/1991 a Sao Bernardo do Campo – Brasile il sig.
(cfr. doc. 11), odierno ricorrente;
Parte_1
Il si è costituito in giudizio, tramite la difesa Controparte_1
erariale, senza contestare la domanda e chiedendo la compensazione delle spese di lite. Indi, in data 7.05.2025, lette le note scritte depositate dalla parte ricorrente entro il termine assegnato a norma dell'art. 127 ter c.p.c., questo decidente si riservava il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies,
ultimo comma, c.p.c..
***
La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata.
Dalla documentazione in atti risulta che non era mai Persona_1
stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa “iure sanguinis” al figlio, CP_3
che l'aveva a sua volta trasmessa ai suoi discendenti secondo una
[...]
linea di discendenza maschile, così come previsto dalla legislazione all'epoca vigente (codice civile del 1965 e legge n. 555/1912).
Il si è costituito in giudizio senza contestare la Controparte_1
domanda, senza sollevare eccezioni sotto il profilo della filiazione naturale e chiedendo la compensazione delle spese di lite.
In definitiva, in accoglimento della domanda del ricorrente, deve essere dichiarato che lo stesso è cittadino italiano, disponendosi l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Sussistono giusti motivi per dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti, considerato che l'elevato numero delle richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente è cittadino italiano;
ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_1
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge,
nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata,
provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Palermo, in data 31.05.2025
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice onorario dott. Ignazio Marchese, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs.
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, Sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale, in composizione monocratica nella persona del
Giudice onorario dott. Ignazio Marchese ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n°10022 del ruolo generale dell'anno 2023 avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza;
TRA
nato il [...], in [...], rappresentato e Parte_1
difeso dall'avv. COLOMBINO LUIGI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in CORSO MONTE CUCCO, 119, TORINO, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2
domiciliato ex lege presso gli uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di
Palermo in via Mariano Stabile, 182, Palermo;
RESISTENTE
E CON LINTERVENTO
DEL PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27/07/2023, ai sensi dell'art. 281 decies
c.p.c., il ricorrente ha chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendente di (alias Persona_1
, cittadino italiano mai naturalizzatosi brasiliano (cfr. Persona_2
doc. 05), nato il [...] a [...] – Italia (cfr. doc. 04 produzione di parte ricorrente).
contraeva matrimonio il 03/05/1902 a Jaboticabal – Persona_1
Brasile, con (cfr. doc. 06) e dalla loro unione nasceva il Persona_3
07/06/1927 a San Paolo – Brasile il sig. (cfr. doc. 07); CP_3
contraeva matrimonio il 24/01/1952 a San Paolo – CP_3
Brasile con (cfr. doc. 08) e dalla loro unione ivi Persona_4
nasceva il 07/08/1962 il sig. (cfr. doc. 09); Persona_5
contraeva matrimonio il 26/12/1986 a San Paolo Persona_5
– Brasile con (cfr. doc. 10) e dalla loro Persona_6
unione nasceva il 19/12/1991 a Sao Bernardo do Campo – Brasile il sig.
(cfr. doc. 11), odierno ricorrente;
Parte_1
Il si è costituito in giudizio, tramite la difesa Controparte_1
erariale, senza contestare la domanda e chiedendo la compensazione delle spese di lite. Indi, in data 7.05.2025, lette le note scritte depositate dalla parte ricorrente entro il termine assegnato a norma dell'art. 127 ter c.p.c., questo decidente si riservava il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies,
ultimo comma, c.p.c..
***
La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata.
Dalla documentazione in atti risulta che non era mai Persona_1
stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa “iure sanguinis” al figlio, CP_3
che l'aveva a sua volta trasmessa ai suoi discendenti secondo una
[...]
linea di discendenza maschile, così come previsto dalla legislazione all'epoca vigente (codice civile del 1965 e legge n. 555/1912).
Il si è costituito in giudizio senza contestare la Controparte_1
domanda, senza sollevare eccezioni sotto il profilo della filiazione naturale e chiedendo la compensazione delle spese di lite.
In definitiva, in accoglimento della domanda del ricorrente, deve essere dichiarato che lo stesso è cittadino italiano, disponendosi l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Sussistono giusti motivi per dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti, considerato che l'elevato numero delle richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente è cittadino italiano;
ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_1
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge,
nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata,
provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Palermo, in data 31.05.2025
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice onorario dott. Ignazio Marchese, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs.
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.