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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 31/03/2025, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Chieti
Il Tribunale ordinario di Chieti, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Marcello
Cozzolino, all'esito dell'udienza del 5.3.2025, ha trattenuto in decisione la causa iscritta al n. 1100 /2024 r.g.,
ed ha emesso la seguente
SENTENZA
tra
(C.F. ), sito in Chieti in via S. Michele n. 12, 14, 16, in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro-tempore
(C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._1
Rappresentati e difesi dagli avv.ti Gianluigi Di Tizio e Mirco Iannotti, entrambi del Foro di Chieti
ricorrenti e
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
(C.F. ) CP_2 C.F._3
( ) Controparte_3 C.F._4
Rappresentati e difesi dall'avv. Alessandro Morgante del Foro di Chieti
resistenti
Oggetto: riscossione dei contributi condominiali
Conclusioni dei ricorrenti: 1) nel merito e per le causali di cui in premessa: a) condannare i convenuti, con il
vincolo della solidarietà, al pagamento in favore del dott. della somma complessiva di € 15.424,54, quale Parte_2
quota a loro carico per rimborso spese di manutenzione del tetto ovvero del diverso importo che verrà CP_4
ritenuto provato o dovuto di giustizia;
b) in subordine, condannare gli stessi convenuti al pagamento delle suindicate
somme in favore del in ogni caso con vittoria di spese e competenze di giudizio” Parte_1
Conclusioni dei convenuti: “PRELIMINARMENTE ACCERTARE E DICHIARARE la carenza di
legittimazione passiva dei resistenti alla domanda di rimborso formulata dal sig. e del Condominio;
2. CP_5
ACCERTARE E DICHIARARE infondata la richiesta di rimborso delle somme presuntivamente anticipate dal sig.
[...]
per carenza dei prescritti presupposti ex art. 1134 cc di urgenza e per non aver MAI preventivamente CP_5
comunicato la sua intenzione ai resistenti ed all'amministratore pt.; 3. ACCERTARE E DICHIARARE che nulla è
dovuto al a qualsiasi titolo anche per la mancata indicazione del titolo e/o ragione volta ad Parte_1 ottenere la condanna al pagamento di somme indeterminate;
4. ACCERTARE E DICHIARARE che l'unità
immobiliare dei resistenti non costituisce parte integrante del condominio 5. IN SUBORDINE Parte_1
ACCERTARE a mezzo consulenza tecnica che sin d'ora si invoca l'esatto importo dovuto dai resistenti in relazione ai
lavori di manutenzione NON URGENTE eseguiti sulla parte di tetto condiviso con il 6. ACCERTARE la Parte_1
natura, la quantificazione reale di lavori eseguiti dalla con specifica indicazione di quelli di natura CP_6
privata e quali di natura comune. Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio oltre accessori come per legge,
da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
FATTO E DIRITTO
Il ed il sig. hanno convenuto dinanzi a questo Tribunale i Parte_1 Parte_2
signori , e , chiedendone la condanna in solido al Controparte_1 CP_2 Controparte_3
pagamento (in via principale al sig. ed in via subordinata al condominio) della somma di € CP_5
15.424,54.
Con delibera assembleare del 28.6.2022 il condominio aveva deliberato l'esecuzione di lavori urgenti di manutenzione straordinaria del tetto del fabbricato, aveva approvato il preventivo presentato dalla
[...]
(con cui aveva poi stipulato il contratto di appalto), ed aveva approvato il riparto delle spese dei CP_7
lavori stessi tra i condomini sulla base di una tabella provvisoria.
Poiché i condomini non avevano versato le quote di loro spettanza, il condomino sig. per CP_5 evitare che i problemi di infiltrazioni di acqua, derivanti dalle cattive condizioni di manutenzione del tetto, si aggravassero, aveva anticipato al l'intero importo delle spese, chiedendone il rimborso ai vari Parte_1
condomini, tra i quali i signori , e , debitori della Controparte_1 Controparte_3 CP_2
complessiva somma di € 15.424,54, i quali si erano rifiutati di versargli la somma richiesta.
Si sono costituiti i sig.ri , e , contestando -ai Controparte_1 CP_2 Controparte_3
fini di quanto stabilito dall'art. 1134 c.c.-l'urgenza e l'indifferibilità dei lavori, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, dovendo la pretesa del sig. essere rivolta al condominio, evidenziando CP_5
l'indeterminatezza delle somme di cui è stato chiesto il rimborso, essendo documentato un contenzioso in corso tra il condominio e la società incaricata dell'esecuzione dei lavori.
Hanno chiesto quindi che venga accertato il loro difetto di legittimazione passiva, che la domanda venga rigettata per infondatezza, e in subordine che, tramite una c.t.u., venga determinata la somma da essi dovuta in proporzione alla parte di tetto che condividono con il . Parte_1
Respinte le istanze istruttorie dei resistenti, le parti hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa all'udienza del 5.3.2025, ed il giudice l'ha trattenuta in decisione, riservando il deposito della sentenza nel termine stabilito dall'art. 281sexies comma 3 c.p.c.
1. La domanda di rimborso formulata dal sig. è infondata per una serie di ragioni. Parte_2
Come si è visto, egli ha chiesto ai sig.ri , , e , il Controparte_1 Controparte_3 CP_2
rimborso della somma di € 15.424,54, importo pari alla quota di partecipazione da parte dei sig.ri
[...]
e alla spesa condominiale per i lavori di manutenzione straordinaria del tetto. CP_1 CP_2
Tale importo, tuttavia, è stato calcolato sul presupposto dell'avvenuto pagamento alla CP_7
incaricata dell'esecuzione dei lavori, dell'intero corrispettivo contrattualmente pattuito, pari ad €
[...]
45.849,07, corrispettivo relativamente al quale i sig.ri e avrebbero dovuto CP_1 CP_2
partecipare, sulla base delle tabelle millesimali utilizzate per la ripartizione delle spese, nella misura di €
15.424,54.
Attraverso la produzione di uno stralcio dell'estratto del conto corrente condominiale, il sig. ha CP_5
però documentato di avere versato sul conto corrente condominiale una somma complessivamente pari ad € 40.877,96 (di cui, peraltro, € 38.812,96 certamente imputabili alle opere di manutenzione straordinaria del tetto, ed € 2.065,00 ad altri versamenti di dubbia riconducibilità alle opere stesse).
Il medesimo stralcio di estratto conto, inoltre, comprova avvenuti versamenti, da parte del Parte_1 in favore della società esecutrice dei lavori, per un importo inferiore, e pari ad € 37.782,40.
Il sig. non ha dato nessuna indicazione, neanche sommaria, della parte di detta somma versata CP_5
alla pari ad € 37.782,40, che doveva essere versata dai sig.ri e e la CP_6 CP_1 CP_2
sua domanda nei confronti di questi ultimi è stata quantificata sulla base del presupposto, rivelatosi non veritiero sulla base della documentazione che egli stesso ha prodotto, che alla società esecutrice dei lavori fosse stato versato integralmente il corrispettivo dovuto, conseguendone una evidente mancanza di prova del credito nel quantum.
1.1 La domanda, tuttavia, è infondata anche nell'an.
Affinché venisse accolta la sua domanda, il sig. avrebbe dovuto, ai sensi dell'art. 1134 c.c., CP_5
dimostrare di essere stato autorizzato dall'amministratore o dall'assemblea ad anticipare, per conto del condominio, la spesa per il corrispettivo dovuto alla per l'esecuzione dei lavori, Controparte_7
autorizzazione che non ha né documentato, né tanto meno dichiarato, di avere mai richiesto ed ottenuto.
La mancanza di autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea non avrebbe escluso il diritto al rimborso in caso di urgenza della spesa, di cui tuttavia l'attore non ha fornito alcuna prova, e che anzi, in considerazione del tempo trascorso tra la delibera assembleare del 28.6.2022, la conclusione del contratto di appalto (15.12.2022) e la comunicazione di inizio lavori (6.4.2023), è da escludere.
Ove anche volesse desumersi la natura urgente della spesa dal contenuto della relazione del 28.6.2022
dell'ing. allegata all'atto introduttivo, la domanda del sig. sarebbe comunque Persona_1 CP_5
infondata per un'altra ragione, di carattere assorbente: in tal caso egli avrebbe dovuto chiedere il rimborso della spesa non ai condomini sig.ri , e Controparte_1 Controparte_3 CP_2
, bensì al condominio, poiché ha provveduto personalmente al pagamento del corrispettivo
[...] dovuto alla società esecutrice dei lavori non dai singoli condomini, bensì dal condominio in quanto tale,
che ha concluso con la il contratto di appalto. Controparte_7
1.2 La domanda del sig. deve quindi essere respinta. Parte_2
2 La domanda di pagamento formulata dal è invece fondata. Parte_1
Il titolo della stessa è costituito dalla delibera assembleare del 28.6.2022, con cui, previa comparazione di n. 3 preventivi forniti da imprese diverse, l'assise condominiale ha approvato il preventivo proposto dalla dando atto del fatto che la spesa necessaria per i lavori sarebbe stata divisa Controparte_7
sulla base di una tabella, di natura provvisoria, redatta dall'ing. in mancanza delle tabelle Per_1
millesimali definitive (per la cui redazione è stato previsto il futuro affidamento di incarico professionale).
Il credito del condominio nei confronti dei resistenti è provato anche nel quantum, ed ammonta ad €
15.424,54, come risulta dalla tabella provvisoria e dal piano di riparto delle spese, allegati all'atto introduttivo.
I resistenti in proposito hanno eccepito l'incertezza del credito nei loro confronti, essendo documentata l'esistenza di un contenzioso con la per i lavori di ristrutturazione, ed hanno Controparte_7
sollevato una serie di questioni sull'entità della somma richiesta loro (se sia o meno pari al totale da essi dovuto, se sia o meno comprensiva dei compensi del direttore dei lavori, del coordinatore della sicurezza, e degli oneri per occupazione di suolo pubblico), eccezione e questioni che nessuna rilevanza hanno ai fini della decisione, essendo pacifica tra le parti l'efficacia della delibera dell'assemblea condominiale di approvazione dei lavori e di ripartizione della spesa, delibera che non risulta essere stata impugnata.
La mancata impugnazione da parte dei resistenti della medesima delibera, infatti, è stata la ragione del rigetto nel corso dell'istruttoria della loro richiesta di svolgimento di una consulenza tecnica, affinché
venisse determinata la misura in cui i lavori appaltati alla abbiano riguardato la loro Controparte_7
proprietà, trattandosi di un accertamento che, eventualmente, potrebbe rilevare in un giudizio di revisione delle tabelle millesimali o di impugnazione della delibera assembleare di riparto delle spese,
ma non certo nel presente procedimento, in cui il ha fatto valere un suo credito fondato su Parte_1
una delibera non impugnata.
2.1 La domanda del condominio deve quindi essere accolta.
3 La soccombenza reciproca delle parti (del sig. nei confronti dei resistenti, e di questi ultimi nei CP_5
confronti del condominio), ed il fatto che i ricorrenti, uno vittorioso e l'altro soccombente, siano stati difesi dai medesimi professionisti, che hanno compiuto un'attività difensiva del tutto unitaria, inducono a disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal Parte_1
e dal sig. nei confronti dei sig.ri , , e
[...] Parte_2 Controparte_1 Controparte_3
, con ricorso depositato il 7.10.2024, così decide: CP_2
• respinge la domanda del sig. nei confronti dei resistenti;
Parte_2
• condanna i resistenti al pagamento in favore del della somma di € Parte_3
15.424,54;
• dichiara l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite
Chieti, 29.3.2025
Il giudice
Marcello Cozzolino