Sentenza 3 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 03/05/2025, n. 823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 823 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
- in nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
dott. GIOVANNI SGAMBATI PRESIDENTE
dott. CHIARA ERMINI CONSIGLIERE REL.
dott. LAURA D'AMELIO CONSIGLIERE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1274/2021 RG vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Dalle Vacche del Parte_1
foro di Livorno;
APPELLANTE
E
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Marco Talini del foro di Livorno;
APPELLATA
All'udienza del 10.9.2024 la causa era posta in decisione sulle seguenti:
conclusioni delle parti
Per <dichiarato che l'opposizione a precetto introdotta da avverso Pt_1 CP_1
il precetto notificatole da meritava integrale rigetto, riformare integralmente la Pt_1
1
pagamento di quanto esposto nell'opposto precetto ed alle spese tutte del primo grado di
giudizio, con restituzione di quanto percepito per spese del primo grado di giudizio e
relativa imposta di registrazione. Con vittoria delle spese e competenze tutte del presente
grado o, in denegata ipotesi, preso del recente arresto della Suprema Corte sulla questione
dell'applicabilità dell'art. 1284 c.c., compensazione delle stesse>>.
Per l' <rigettare in quanto infondato in fatto e in diritto l'appello proposto CP_1
da avverso la sentenza n. 30/2021 del Tribunale di Livorno e per l'effetto, Parte_1
definitivamente pronunciando, confermare integralmente, anche in punto di condanna
alle spese, la sentenza di primo grado. Con condanna dell'appellante alla integrale
rifusione delle spese del presente giudizio>>.
I FATTI DI CAUSA
Con sentenza pubblicata il 14.1.2021, il Tribunale di Livorno,
provvedendo sull'opposizione all'esecuzione proposta da nei confronti di CP_1
riteneva: Parte_1
- che il credito azionato in executivis dal fosse stato estinto dal Pt_1
pagamento eseguito dall' sia con riguardo al capitale che agli interessi CP_1
moratori, che dovevano computarsi al tasso legale, restando esclusa l'applicabilità degli interessi di cui all'art. 1284 comma 4 cod. civ.;
- che erano, invece, dovute le spese di precetto (€ 203,77), posto che il pagamento estintivo del credito eseguito dall' era intervenuto con ritardo;
CP_1
- per tali ragioni, così statuiva: <Accerta che ha diritto a Parte_1
procedere ad esecuzione forzata nei confronti di limitatamente alla somma di € CP_1
203,77; dichiara le spese del presente giudizio, che liquida nella somma di € 264 per spese,
€ 500 per la fase studio, € 400 per la fase introduttiva, € 1.200 per la fase di trattazione,
€ 900 per la fase decisionale, oltre Iva, Cpa e 15% per spese generali, compensate tra le
parti sino alla metà, rimanendo il residuo carico della parte convenuta opposta>>.
2 Con citazione notificata in data 8.7.2021 proponeva Parte_1
appello per i seguenti motivi:
1) col primo motivo censurava la sentenza impugnata, lamentando il vizio di ultrapetizione, perché non aveva mai sostenuto che gli interessi pretesi CP_1
non erano al tasso legale, quanto piuttosto di aver interamente pagato il dovuto subito dopo l'emissione della sentenza di condanna del giudice di pace in favore del per cui, a dire di gli interessi moratori non erano dovuti e Pt_1 CP_1
comunque non erano stati richiesti. Né, del resto, esso aveva mai preteso Pt_1
gli interessi commerciali, essendosi limitato a chiedere anche nel precetto i soli interessi legali. Contestava, tuttavia, che gli interessi moratori fossero dovuti al tasso legale, trovando applicazione anche al caso di specie il disposto di cui all'art. 1284, quarto comma, cod. civ., riferibile ad ogni fonte di credito, ogni qual volta il creditore era costretto a ricorrere in giudizio per ottenere il pagamento del dovuto;
2) col secondo si doleva della parziale compensazione delle spese di lite,
pur avendo l' chiesto la loro integrale compensazione. CP_1
Concludeva come in epigrafe per l'integrale rigetto dell'opposizione proposta da col favore delle spese del primo grado e del secondo grado. CP_1
Si costituiva allegando che gli interessi riconosciuti nel titolo CP_1
esecutivo erano solo quelli legali ed ammontavano a € 56,08, per cui la maggior somma intimata in precetto non era dovuta. Mentre il costituendosi in Pt_1
giudizio, aveva infondatamente reclamato l'applicazione degli interessi di cui all'art. 1284, ultimo comma, cod. proc. civ. e la relativa prospettazione era stata giustamente respinta dal primo giudice. Precisava che la tassa di registrazione della sentenza (ossia del titolo esecutivo), come ammesso dallo stesso appellante,
non era stata pagata dal e pertanto non poteva costituire oggetto di Pt_1
precetto. Precisava, inoltre, che in primo grado era stata chiesta la
3 compensazione delle spese, ma solo per l'ipotesi subordinata in cui il Tribunale
avesse accertato il diritto di di procedere ad esecuzione forzata, chiedendo Pt_1
in tal caso di escludere dal computo le spese legali dell'atto di precetto successive all'emissione della sentenza.
Considerato che
l'opposizione era stata parzialmente accolta, le spese dovevano intendersi correttamente regolate.
Concludeva come in epigrafe per il rigetto dell'appello.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 10.9.2025, svoltasi nelle forme della c.d. trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., le parti depositavano in via telematica le note di precisazione delle conclusioni,
come trascritte in epigrafe, e la causa passava in decisione decorsi i termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ..
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di appello è infondato.
nella citazione di primo grado, ha opposto il precetto di € 6.791,65 CP_1
(di cui € 2.918,34 per capitale, € 809,06 per interessi ex art. 1284 cc ed € 2.860,48
per spese e competenze professionali), allegando che la sentenza del giudice di pace posta a fondamento del precetto non era idonea a costituire titolo esecutivo per l'importo intimato, ma per la minor somma di € 5.834,92, già pagata, così
determinata: € 2.918,34 per capitale, € 56,08 per interessi legali e € 2.860,48 per spese e competenze professionali. Contestava, in particolare, la misura degli interessi.
Il costituendosi in giudizio, nell'argomentare la correttezza del Pt_1
computo delle somme intimate in precetto, ha invocato l'applicazione degli interessi di cui all'art. 1284, quarto comma, cod. civ..
Appare pertanto evidente che il primo giudice non è incorso in alcun vizio di ultrapetizione, posto che lo stesso a fronte del motivo di opposizione Pt_1
proposto da in merito al computo degli interessi legali aveva reclamato – CP_1
4 ed ha continuato a invocare anche in appello - l'applicazione dell'art. 1284,
comma 4, cod. proc. civ..
Ciò posto, vi è da rilevare che correttamente il primo giudice ha negato che il titolo esecutivo contenesse una condanna al pagamento degli interessi di cui al quarto comma dell'art. 1284 cod. civ., peraltro inapplicabili al rapporto risarcitorio dedotto dinanzi al giudice di pace (v. Cass. 1265/2025; Cass.
10528/2022; Cass. 36595/2022).
E ciò in ragione del fatto che il titolo esecutivo, come correttamente evidenziato dall' nella citazione di primo grado, non contiene alcuna CP_1
condanna al pagamento degli interessi di cui al quarto comma dell'art. 1284 cod.
civ., ma solo la condanna al pagamento del capitale liquidato a titolo risarcitorio,
oltre “interessi dal fatto al saldo” senza alcuna specificazione.
Trovano pertanto applicazione, al caso di specie, i principi enunciati dalla
Suprema Corte a Sezioni Unite, secondo cui: <se il titolo esecutivo giudiziale – nella
sua portata precettiva individuata sulla base del dispositivo e della motivazione – dispone
il pagamento di “interessi legali”, senza altra specificazione e in mancanza di uno
specifico accertamento del giudice della cognizione sulla spettanza di interessi per il
periodo successivo alla proposizione della domanda giudiziale, secondo il saggio previsto
dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali
(ex art. 1284, comma 4, c.c.), la misura degli interessi maturati dopo la domanda
corrisponde al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c., stante il divieto per il giudice
dell'esecuzione di integrare il titolo>> (v. Cass. 12449/2024).
Infatti: <la condanna al pagamento degli interessi di mora nella misura prevista
dall'art. 1284 comma 4, c.c., non è un effetto naturale della sentenza, ma esige una
statuizione ad hoc, essendo necessario che il giudice accerti, in primo luogo, se il credito
dedotto in giudizio rientra tra quelli per i quali è consentita la produzione di interessi
maggiorati e, in secondo luogo, che le parti non ne abbiano stabilito pattiziamente la
5 misura e, infine, il momento in cui è proposta la domanda, dal quale farli decorrere>>
(Cass. 3499/2025).
Correttamente pertanto il primo giudice, nell'interpretare la portata del titolo esecutivo, ha escluso che esso facesse riferimento agli interessi di cui al quarto comma dell'art. 1284 cod. civ. (peraltro inapplicabili al caso di specie) per cui il primo motivo di appello va respinto.
Parimenti infondato è il secondo motivo di appello.
Nel giudizio di opposizione all'esecuzione, ciascuno dei motivi dedotti integra un distinto ed autonomo fatto costitutivo dell'inesistenza del contestato diritto a procedere e, pertanto, la fondatezza del motivo di opposizione inerente al pagamento degli interessi ed il rigetto del motivo di opposizione relativo alle spese di precetto, configurano una parziale soccombenza reciproca delle parti che giustifica la parziale compensazione delle spese di lite (Cass. 18367/2024), nella proporzione indicata dal primo giudice, tenuto conto della maggior somma per la quale l'opposizione è risultata fondata (oltre € 800) rispetto al credito per le spese di precetto, pari a € 203,77 (v. Cass. 20374/2016).
Va, inoltre, negato che al primo giudice fosse preclusa la parziale compensazione delle spese di lite perché, a dire dell'appellante, nelle CP_1
proprie conclusioni aveva chiesto la loro compensazione. In realtà, sia nella CP_1
citazione introduttiva sia nelle proprie note conclusive, aveva chiesto la condanna del al rimborso delle spese di lite tout court e solo in subordine, Pt_1
nell'ipotesi in cui, riconosciuta la maggiore misura degli interessi indicati in precetto, fossero comunque negate le spese e le competenze successive alla formazione del titolo esecutivo, ha invocato la compensazione delle spese di lite.
Poiché il primo giudice ha riconosciuto l'erroneità del computo degli interessi intimati in precetto, appare evidente che le conclusioni di vanno intese nel CP_1
senso della condanna del al rimborso delle spese processuali. Pt_1
6 Inoltre, conclusivamente, va sottolineato che la regolamentazione delle spese di lite ha natura officiosa ed è essenzialmente rimessa al giudice, per cui anche sotto questo ulteriore profilo appare manifesta l'infondatezza dell'appello.
Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante, non essendo apprezzabili ragioni per compensarle neppure in parte, non essendo dirimente rispetto alla decisione della lite l'applicazione della pronuncia a Sezioni Unite
evidenziata dall'appellante. Esse sono liquidate in favore della parte appellata come da dispositivo sui parametri medi delle vigenti tariffe forensi secondo il valore della causa (sino ad € 1.000 = € 142 per la fase studio, € 142 per la fase introduttiva e € 210 per la fase decisionale), esclusa la fase istruttoria perché non tenuta in appello.
Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, co. 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di dell'ulteriore importo a titolo di Parte_1
contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del co. 1
bis dello stesso art. 13.
PQM
La Corte d'Appello di Firenze, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
con atto notificato in data 8.7.2021 avverso la sentenza n. 30/2021 del
[...]
Tribunale di Livorno, pubblicata in data 14.1.2021, ogni contraria istanza,
eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna al rimborso delle spese del grado in favore Parte_1
di che liquida in € 494,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, Iva e CP_1
Cpa;
7 3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a Parte_1
quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.
n. 115 del 2012 inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
Firenze, 7.4.2025.
L'Estensore
Chiara Ermini
Il Presidente
Giovanni Sgambati
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003
n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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